Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/02/2026, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14884/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14884 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Agostino Sola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura - Parco Archeologico del Colosseo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L'ACCERTAMENTO
del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec il 23 ottobre 2025;
PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento di diniego tacito venutosi a formare per effetto dell'inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25 l. n. 241/1990;
PER LA NN
a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura - Parco Archeologico del Colosseo e di -OMISSIS-S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa CA SA YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, con ricorso esperito nei termini e forme di rito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., ha agito per ottenere la condanna del Parco Archeologico del Colosseo ad ostendere la documentazione amministrativa richiesta con istanza inviata a mezzo pec in data 23 ottobre 2025, formulata ai sensi degli artt. 22 l. n. 241/1990, 5 d.lgs. n. 33/2013 nonché 35 d.lgs. 36/2023, rimasta inevasa;
- tale documentazione attiene alla procedura di gara contrassegnata con-OMISSIS-, indetta a fine 2024 per lavori da eseguirsi all’interno del Parco Archeologico del Colosseo, affidati alla -OMISSIS-S.r.l., tra cui anche il rifacimento del percorso pedonale dal Foro di Nerva al Foro Romano in corrispondenza dell’ingresso al cantiere del -OMISSIS-, dove la ricorrente, in data 31 agosto 2022, aveva subito un grave incidente (“ la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- è scivolata su un basolo levigato e il piede destro, rimanendo bloccato nella fuga con il basolo successivo, si è torto verso l’esterno ”), riportando “ -OMISSIS- ”, che aveva reso necessaria l’esecuzione di due interventi chirurgici e del successivo percorso di riabilitazione fisioterapica;
- sia nell’istanza che nel ricorso per l’accesso l’interessata ha prospettato la rilevanza della prefata documentazione ai fini di un eventuale e successivo giudizio da proporre per ottenere il risarcimento del danno subito ex art. 2051 c.c.;
- con memoria depositata in data 7 gennaio 2026 si è costituita in giudizio l’Impresa -OMISSIS-, rappresentando la propria estraneità rispetto alla pretesa risarcitoria e non opponendosi all’ostensione degli atti richiesti;
- il Ministero della cultura – Parco Archeologico del Colosseo si è costituito in giudizio con atto di mera forma;
- alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, in vista della quale parte ricorrente ha prodotto memoria (cfr. deposito del 23 gennaio 2026) con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato;
- l’istanza di accesso è esaustivamente motivata, contenendo essa un puntuale riferimento alle esigenze difensive paventate dall’interessata (avendo rappresentato la necessità di “ avere accesso alla documentazione richiesta (…) in ragione della rilevanza di quest’ultima in un eventuale e successivo giudizio da proporre per ottenere il risarcimento del danno subito ex artt. 2051 c.c.: la documentazione precedente all’approvazione del progetto, ad esempio, potrebbe indicare tra le motivazioni sottese all’intervento proprio la pericolosità del tratto di percorso pedonale; le fotografie ante operam consentirebbero un apprezzamento della pericolosità del tratto di percorso pedonale; l’individuazione dei lavori eseguiti consente di riconoscere l’eliminazione della pericolosità del tratto di percorso pedonale, e via dicendo ”);
- è dato altresì ravvisare, in capo alla ricorrente, un interesse qualificato ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b) l. n. 241/1990, in ragione dell’infortunio ad essa occorso proprio in corrispondenza del tratto del percorso pedonale prospicente l’ingresso al cantiere del -OMISSIS-, interessato dai lavori di rifacimento successivamente eseguiti e affidati all’Impresa -OMISSIS-;
- ancora, la domanda è sufficientemente circostanziata, in quanto circoscritta espressamente al solo punto dove è avvenuto l’incidente (“ con il solo riferimento al percorso pedonale dal Foro di Nerva al Foro Romano, in corrispondenza dell’ingresso al cantiere del -OMISSIS-, dove è avvenuto il sinistro (ossia alle seguenti coordinate di riferimento del punto di interesse: -OMISSIS-) ”), al dichiarato fine di ridurre al minimo l’eventuale sacrificio degli interessi economici e commerciali dell’impresa appaltatrice e con l’espressa ammissione che non sussiste “ interesse a richiedere quelle parti dei documenti contenenti soluzioni tecniche e metodologie di lavoro, soluzioni migliorative e innovative, algoritmi, calcoli e tecnologie, che ben potranno essere espunte laddove non essenziali alla tutela giudiziaria degli interessi della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- peraltro, come precisato in ricorso, l’istanza di accesso attiene a documenti di sicura esistenza, perché richiamati dal Parco Archeologico del Colosseo nella determina a contrarre -OMISSIS- dell’8 ottobre 2024, ma non presenti nella BDNCP;
- in conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza del 23 ottobre 2025 e, per l’effetto, si ordina al Parco Archeologico del Colosseo di ostenderla, consentendo all’interessata di prenderne visione ed estrarre copia previo eventuale pagamento di diritti di segreteria, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla notificazione della presente sentenza a cura della Segreteria;
- le spese di lite vanno poste a carico del Ministero della cultura - Parco Archeologico del Colosseo nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti della società -OMISSIS-S.r.l., controinteressata rispetto all’istanza di accesso, non essendosi la medesima opposta alla richiesta di parte ma avendo di contro espresso il proprio assenso all’ostensione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza del 23 ottobre 2025 e ordina al Parco Archeologico del Colosseo di ostenderla nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla notificazione della presente sentenza a cura della Segreteria.
Condanna il Ministero della cultura a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti di -OMISSIS-S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NG, Presidente
CA SA YR, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA SA YR | EL NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.