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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati: composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6227/2022 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
con l'Avv. BATTAGLIESE SONIA (PEC: Parte_1
) Email_1
ATTORE nei confronti di con l'Avv. D'ACUNZO SERENA (PEC: CP_1 Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.9.2024.
Per il P.M.
VISTO in data 14.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra ha adito il Tribunale di Velletri per ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione dal coniuge, Sig. chiedendo di disporre un regime di affido dei figli CP_1
(04/12/2017), (31/10/2018), (17/04//2021) e (07/07/2022), con Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 assegnazione alla stessa della casa coniugale e regolamentazione di visita padre/figli, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine all'entità del contributo perequativo di mantenimento da porre a carico del padre.
In sede presidenziale sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
Costituendosi davanti al giudice istruttore in data 7.10.2023, il resistente, eccependo la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto di: “-dichiarare nulla la notifica del ricorso introduttivo -revocare i provvedimenti temporanei ed urgenti in quanto nulli ed in ogni caso non motivati -rimettere in termini il Sig. per la eventuale produzione CP_1
documentale richiesta e per l'effetto -emettere nuovi provvedimenti provvisori -all'esito del giudizio pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi”, concludendo nel merito per un regime di affido condiviso dei figli alla madre con collocazione presso la stessa e previsione a suo carico di un contributo per il mantenimento della prole pari ad euro 400,00 e per il mantenimento della moglie pari ad euro 100,00.
In ordine alla casa coniugale ha proposto l'assegnazione del piano superiore dell'immobile in Anzio via Tommaso Albinoni n.7 alla ricorrente, impegnandosi a ultimare i lavori di ristrutturazione e divisione del piano inferiore e a trasferirsi nell'appartamento posto al piano superiore lasciando quello inferiore più grande alla moglie e ai figli.
La causa è stata istruita con interrogatorio libero delle parti e con l'acquisizione presso la Procura della Repubblica di copia degli atti ostensibili non coperti da segreto ex art 329 c.p.p. nonché del rapporto di servizio dei carabinieri intervenuti in data 11.6.2024 e con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
Con ordinanza del 15.6.2024 adottata ai sensi dell'art. 709, comma 4 c.p.c., a modifica ed integrazione dei provvedimenti presidenziali, è stato disposto l'affido della prole in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per i figli ex art 337 - quater c.c., sospeso il diritto di visita paterno ed incaricato il Servizio sociale competente per territorio di procedere, all'esito della cessazione delle esigenze cautelari, ad una valutazione della sussistenza di capacità genitoriali e, in caso positivo, ad una calendarizzazione di incontri padre/figli in luogo neutro e alla presenza di un educatore in assenza di elementi di pregiudizio per la prole.
1.La domanda di separazione.
La narrazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi, sia pur oggetto di valutazioni divergenti ad opera delle parti, è comunque concorde nel riferire che esse vivono completamente separate da tempo.
Parte resistente, del resto, nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta da controparte;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
Nulla osta pertanto alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
2. Regime di affido della prole.
Deve trovare conferma il regime di affido cd super esclusivo dei figli alla prole disposto con ordinanza del giudice istruttore ex art 709 comma 4 c.p.c.
Ed infatti, come pure rilevato nell'ordinanza emessa dal giudice istruttore a modifica dei provvedimenti presidenziali, deve ritenersi pregiudizievole per i figli un regime di affido condiviso con esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre che, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di aver deliberatamente violato i provvedimenti del Tribunale in punto di mantenimento, nonostante gli stessi fossero in linea con le conclusioni avanzate dalla sua stessa difesa in sede di costituzione.
Ha inoltre dichiarato di aver voluto asportare il mobilio della casa coniugale assegnata alla moglie, così palesando un comportamento non solo diseducativo per i figli e per ciò solo ostativo ad un regime di affido condiviso, ma anche denigratorio della figura genitoriale materna e di violenza personale ed economica nei confronti della stessa.
Deve inoltre ritenersi che il medesimo sia dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti, come emerge dalla documentazione trasmessa dal PM presso la Sede, con particolare riferimento ai verbali di violazione del codice della strada per guida con patente ritirata e sanzione amministrativa ex art .75 TUS per possesso di sostanza stupefacente (cocaina).
Il comportamento violento del padre ha trovato inoltre conferma nella misura di aggravamento delle esigenze cautelari che ha determinato la restrizione del padre in carcere.
Il resistente è inoltre imputato per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. che vede la moglie come persona offesa con l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale nonché del delitto di cui all'art. 614 c.p. commesso con la finalità di porre in essere atti persecutori nei confronti della moglie.
Occorre poi dare atto delle modalità ingiuriose, denigratorie e degradanti della personalità morale con cui il padre si è in passato rivolto alla moglie comprovate dalla messaggistica telefonica depositata in copia dalla difesa di parte ricorrente con la memoria 183 comma 6 n. 3 c.p.c. che confermano i gravi indici di inidoneità genitoriale desumibili dal giudizio penale pendente ove risultano in capo al medesimo precedenti specifici coperti da giudicato per il reato di cui all'art. 612
- bis c.p..
Da ultimo, risulta attinto dalla misura cautelare del divieto di comunicazione con la moglie come risulta dalla comunicazione ex art 64 - bis disp att c.p.c. in atti dal seguente tenore:
Quanto alla regolamentazione del regime di visita padre/figli la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per un necessario supplemento istruttorio.
3. Questioni economiche.
In ordine alla domanda di mantenimento della moglie e della prole possono trovare conferma i provvedimenti presidenziali, avuto riguardo alle esigenze dei quattro figli di tenera età, delle conseguenti necessità di accudimento che gravano integralmente sulla madre, avuto riguardo allo stato di detenzione domiciliare del padre, e della pendenza a suo carico della misura di divieto di avvicinamento alla moglie, nonché della capacità di lavoro specifica del padre.
Da ultimo va dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla difesa di parte ricorrente volta ad ottenere il pagamento del contributo di mantenimento direttamente dagli ascendenti paterni, formulata in sede di comparsa conclusionale, sia perché tardiva sia perché rivolta verso soggetti che non sono parte del presente giudizio, dovendo la difesa procedere ai sensi dell'art. 316 bis c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto in Anzio il 21/06/2019 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Anzio al n. 45 parte I, anno 2019);
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di provvedere alle incombenze di legge;
affida la prole in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per i figli ex art 337 - quater c.c.; conferma i provvedimenti presidenziali in punto di mantenimento della moglie e della prole;
dichiara inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere il pagamento del contributo di mantenimento da parte degli ascendenti paterni;
provvede all'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Riccardo Massera dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati: composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6227/2022 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
con l'Avv. BATTAGLIESE SONIA (PEC: Parte_1
) Email_1
ATTORE nei confronti di con l'Avv. D'ACUNZO SERENA (PEC: CP_1 Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.9.2024.
Per il P.M.
VISTO in data 14.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra ha adito il Tribunale di Velletri per ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione dal coniuge, Sig. chiedendo di disporre un regime di affido dei figli CP_1
(04/12/2017), (31/10/2018), (17/04//2021) e (07/07/2022), con Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 assegnazione alla stessa della casa coniugale e regolamentazione di visita padre/figli, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine all'entità del contributo perequativo di mantenimento da porre a carico del padre.
In sede presidenziale sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
Costituendosi davanti al giudice istruttore in data 7.10.2023, il resistente, eccependo la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto di: “-dichiarare nulla la notifica del ricorso introduttivo -revocare i provvedimenti temporanei ed urgenti in quanto nulli ed in ogni caso non motivati -rimettere in termini il Sig. per la eventuale produzione CP_1
documentale richiesta e per l'effetto -emettere nuovi provvedimenti provvisori -all'esito del giudizio pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi”, concludendo nel merito per un regime di affido condiviso dei figli alla madre con collocazione presso la stessa e previsione a suo carico di un contributo per il mantenimento della prole pari ad euro 400,00 e per il mantenimento della moglie pari ad euro 100,00.
In ordine alla casa coniugale ha proposto l'assegnazione del piano superiore dell'immobile in Anzio via Tommaso Albinoni n.7 alla ricorrente, impegnandosi a ultimare i lavori di ristrutturazione e divisione del piano inferiore e a trasferirsi nell'appartamento posto al piano superiore lasciando quello inferiore più grande alla moglie e ai figli.
La causa è stata istruita con interrogatorio libero delle parti e con l'acquisizione presso la Procura della Repubblica di copia degli atti ostensibili non coperti da segreto ex art 329 c.p.p. nonché del rapporto di servizio dei carabinieri intervenuti in data 11.6.2024 e con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
Con ordinanza del 15.6.2024 adottata ai sensi dell'art. 709, comma 4 c.p.c., a modifica ed integrazione dei provvedimenti presidenziali, è stato disposto l'affido della prole in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per i figli ex art 337 - quater c.c., sospeso il diritto di visita paterno ed incaricato il Servizio sociale competente per territorio di procedere, all'esito della cessazione delle esigenze cautelari, ad una valutazione della sussistenza di capacità genitoriali e, in caso positivo, ad una calendarizzazione di incontri padre/figli in luogo neutro e alla presenza di un educatore in assenza di elementi di pregiudizio per la prole.
1.La domanda di separazione.
La narrazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi, sia pur oggetto di valutazioni divergenti ad opera delle parti, è comunque concorde nel riferire che esse vivono completamente separate da tempo.
Parte resistente, del resto, nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta da controparte;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
Nulla osta pertanto alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
2. Regime di affido della prole.
Deve trovare conferma il regime di affido cd super esclusivo dei figli alla prole disposto con ordinanza del giudice istruttore ex art 709 comma 4 c.p.c.
Ed infatti, come pure rilevato nell'ordinanza emessa dal giudice istruttore a modifica dei provvedimenti presidenziali, deve ritenersi pregiudizievole per i figli un regime di affido condiviso con esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre che, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di aver deliberatamente violato i provvedimenti del Tribunale in punto di mantenimento, nonostante gli stessi fossero in linea con le conclusioni avanzate dalla sua stessa difesa in sede di costituzione.
Ha inoltre dichiarato di aver voluto asportare il mobilio della casa coniugale assegnata alla moglie, così palesando un comportamento non solo diseducativo per i figli e per ciò solo ostativo ad un regime di affido condiviso, ma anche denigratorio della figura genitoriale materna e di violenza personale ed economica nei confronti della stessa.
Deve inoltre ritenersi che il medesimo sia dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti, come emerge dalla documentazione trasmessa dal PM presso la Sede, con particolare riferimento ai verbali di violazione del codice della strada per guida con patente ritirata e sanzione amministrativa ex art .75 TUS per possesso di sostanza stupefacente (cocaina).
Il comportamento violento del padre ha trovato inoltre conferma nella misura di aggravamento delle esigenze cautelari che ha determinato la restrizione del padre in carcere.
Il resistente è inoltre imputato per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. che vede la moglie come persona offesa con l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale nonché del delitto di cui all'art. 614 c.p. commesso con la finalità di porre in essere atti persecutori nei confronti della moglie.
Occorre poi dare atto delle modalità ingiuriose, denigratorie e degradanti della personalità morale con cui il padre si è in passato rivolto alla moglie comprovate dalla messaggistica telefonica depositata in copia dalla difesa di parte ricorrente con la memoria 183 comma 6 n. 3 c.p.c. che confermano i gravi indici di inidoneità genitoriale desumibili dal giudizio penale pendente ove risultano in capo al medesimo precedenti specifici coperti da giudicato per il reato di cui all'art. 612
- bis c.p..
Da ultimo, risulta attinto dalla misura cautelare del divieto di comunicazione con la moglie come risulta dalla comunicazione ex art 64 - bis disp att c.p.c. in atti dal seguente tenore:
Quanto alla regolamentazione del regime di visita padre/figli la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per un necessario supplemento istruttorio.
3. Questioni economiche.
In ordine alla domanda di mantenimento della moglie e della prole possono trovare conferma i provvedimenti presidenziali, avuto riguardo alle esigenze dei quattro figli di tenera età, delle conseguenti necessità di accudimento che gravano integralmente sulla madre, avuto riguardo allo stato di detenzione domiciliare del padre, e della pendenza a suo carico della misura di divieto di avvicinamento alla moglie, nonché della capacità di lavoro specifica del padre.
Da ultimo va dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla difesa di parte ricorrente volta ad ottenere il pagamento del contributo di mantenimento direttamente dagli ascendenti paterni, formulata in sede di comparsa conclusionale, sia perché tardiva sia perché rivolta verso soggetti che non sono parte del presente giudizio, dovendo la difesa procedere ai sensi dell'art. 316 bis c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto in Anzio il 21/06/2019 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Anzio al n. 45 parte I, anno 2019);
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di provvedere alle incombenze di legge;
affida la prole in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per i figli ex art 337 - quater c.c.; conferma i provvedimenti presidenziali in punto di mantenimento della moglie e della prole;
dichiara inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere il pagamento del contributo di mantenimento da parte degli ascendenti paterni;
provvede all'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Riccardo Massera dott. Marco Valecchi