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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 39157 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
UFFICIO CONTENZIOSO ORDINARIO
All'udienza del 14/04/2025, innanzi al Giudice D.ssa Cristina Pigozzo nella causa promossa da:
Parte_1
oggi non comparso nei confronti di contumace Controparte_1
con l'avv. Francesco Sanapo Controparte_2
il Giudice
verificato l'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura ed allegandola al presente verbale.
14/04/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39157/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliato in VIA DELLE CELIDONIE 25 00171 ROMA Rappresentato e difeso dall'Avv. COSTANTINI SIMONE ATTORE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata ai fini Controparte_2 C.F._2 della presente procedura in Roma alla Via Germanico, 101 presso lo studio dell'Avv. Francesco Sanapo (C.F. ) e dell'Avv. Stefano Peconi (C.F.) che la C.F._3 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce al presente atto;
CONVENUTA
[...]
[...]
), CP_3 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di avere costituito in data 14.11.2006 la Parte_1 Controparte_4
(cod. fisc. ) avente ad oggetto
[...] Controparte_5 P.IVA_1 attività di “rappresentanza di compagnie assicurative nazionali ed estere, l'acquisizione di mandati di compagnie e sub agenzie di assicurazioni (doc.all.1 - 2), con la seguente compagine sociale: 33,3%, 33,3%, CP_1 Parte_1 Controparte_2
33,3%, che l'amministrazione è stata attribuita ai due soci accomandatari sig.ri
[...]
e mentre la è socia accomandante;
Parte_1 CP_1 CP_2 che da almeno il 2009 la società non è operante;
che, con scrittura del 27.3.2009 i soci illimitatamente responsabili sig.ri
[...]
e regolamentavano tra di loro, i rapporti di dare ed avere Parte_1 CP_1 ancora pendenti (doc.all.3); che, successivamente a tale accordo, con comunicazione del 30.8.2011 CP_6 (doc.all. 4) richiedeva ai sig.ri e il pagamento di € Parte_1 CP_1
4048,64 di cui la società era ancora debitrice. Somma che non era stata indicata nella scrittura del 27.3.2009; che per il pagamento della metà della somma interamente versata a , CP_6 otteneva un decreto ingiuntivo, con opposizione definita a favore del
Parte_1 con sentenza del n. 33978/2015 del 9.7.2015 (doc.all. 8)
Parte_1 che nelle more il pagava integralmente le imposte e tasse che, negli anni
Parte_1 successivi, maturavano a causa della permanenza in vita formale della società; che a causa del dissidio esistente tra il e la in relazione ai pagamenti
Parte_1 CP_1 maturati e tutti anticipati dal ricorrente, non ha più dato notizia di se (nella CP_1 paura di dover provvedere al pagamento di quanto dovuto sia per la sentenza che per gli ulteriori e successivi oneri maturati) non provvedendo così a collaborare in alcun modo per arrivare allo scioglimento della ovvero ad una sua riattivazione;
CP_4
Che, la signora on partecipava in data 30.5.2024 alla mediazione;
CP_1
tanto premesso, deduceva la sussistenza di un dissidio insanabile con la signora CP_1 e quindi l'impossibilità di proseguire l'attività societaria e che tale causa seppure non annoverata testualmente tra le causa di scioglimento, per giurisprudenza costante, poteva essere considerata causa di scioglimento;
mantenere in essere la
[...]
nonostante la situazione esistente, avrebbe portato solo Parte_2
e soltanto al perdurare dei costi che una società aperta determina e che, sono a carico comunque dei soci illimitatamente responsabili senza alcuna possibilità di prosecuzione societaria;
Concludeva:
ACCERTATA la sussistenza di un dissidio ormai insanabile fra i soci, che rende impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale della società ormai da oltre un decennio inattiva;
DICHIARARE lo scioglimento della Parte_2
con sede legale in Roma , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2272 n. 2 c.c.,
[...]
Con la emissione di ogni consequenziale provvedimento e con salvezza di ogni altro diritto in relazione alle cause del fallimento della unione sociale e di quant'altro posto in essere dai soci.
In ogni caso: con condanna al pagamento da parte della sig.ra delle CP_1 spese e dei compensi di avvocato , avendo la sig.ra dichiarato la propria CP_2 disponibilità a procedere allo scioglimento già in sede di mediazione;
***
Si costituiva la accomandante che rappresentava che per la società Controparte_2 era stato disposto con disposizione del Conservatore prot. 244946/2024 del Parte_2 21.11.2024 lo scioglimento senza liquidazione della Società, in seguito all'avvio del procedimento di cancellazione ex art. 3 lett. B DPR 247/2004 ossia per il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.
In ogni caso la sig.ra si dichiarava interessata allo scioglimento della Controparte_2
Società Parte_2
Concludeva: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare lo scioglimento della Parte_2
con sede legale in Roma, partita IVA ai sensi e per gli effetti
[...] P.IVA_1 dell'art. 2272 n. 2 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite
****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
In secondo luogo, deve rilevarsi che dalla visura camerale depositata in atti risulta lo
“scioglimento della società senza messa in liquidazione”; come da ultimo protocollo del 09.10.2024 si evince che è stato dato avvio al procedimento di cancellazione ex art. 3
DPR 247/2004 lett. B), con affissione dal 7.10.2024 al 21.10.2024. Dal 29.11.2024 la società e in scioglimento senza messa in liquidazione. La domanda di di scioglimento della società non può essere accolta, Parte_1 posto che la società successivamente alla data di iscrizione del ricorso semplificato è stata interessata alla procedura d'ufficio volta alla cancellazione delle società inoperative. Secondo tale articolato “Il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:
a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1.
Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per
l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.
4. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate.
5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di
avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.
Ne consegue che la società è in stato di scioglimento e che, salvo opposizione dell'amministratore, verrà cancellata dal Registro delle Imprese.
L'interesse di parte ricorrente è stato, quindi, soddisfatto da evento esterno e la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Allorché il Giudice dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cfr. ex multis Cass. 23618/2017; Cass. N. 24234/16). Orbene, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, non emerge dalla documentazione in atti l'impossibilità di funzionamento della società. Invero, la circostanza che i due accomandatari considerassero di fatto cessata l'attività ed avessero regolato i reciproci rapporti non rileva al fine di sostenere lo scioglimento volontario della società che avrebbe necessitato di una delibera assunta concordemente da tutti e tre i soci. Né risulta che vi siano state convocazioni dell'assemblea dei soci che avessero posto all'ordine del giorno lo scioglimento della società. Solo con la raccomandata dell'11.11.11 (doc. 5) si chiede alla sola socia di Pt_3 accordarsi per lo scioglimento della società, senza interpellare l'altra socia e senza sollecitare una determinazione da parte di tutti i soci.
Del resto, il e la avevano il 66,6% del capitale sociale e ciò avrebbe Parte_1 CP_2 consentito il normale operare della società, in considerazione della circostanza che, come da Statuto, l'amministrazione era disgiuntiva. Ben avrebbe potuto il provvedere autonomamente alla messa in liquidazione Parte_1 della società, per asserita impossibilità di funzionamento, in caso di provato dissidio tra i soci in relazione alla gestione della società (e non per contenzioso inerenti al loro rapporto interno), ricorrendo al Tribunale per la nomina di un liquidatore nel caso in cui tutti i soci non avessero concordato le modalità della liquidazione.
Ne consegue che parte ricorrente non ha diritto alla rifusione delle spese di lite. La socia accomandante, al contrario, ha diritto al rimborso delle spese, per quanto limitate alla esiguità delle difese apprestate, anche in considerazione della possibilità per il ricorrente di chiedere lo scioglimento in sede di volontaria giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Condanna altresì la parte a rifondere alla parte le Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in €3000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Roma, 14/04/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo