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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
TEDESCHINI CRISTINA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 69/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquid. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 348/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASCOLI
PICENO sez. 2 e pubblicata il 21/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ5030400623 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti: Appellante: "riforma della sentenza appellata della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ascoli Piceno n.348/2022"; "con vittoria di spese".
Appellato: "confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata"; "condannare parte appellante alle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Fermo notificò alla società Ricorrente_1 S.r.l. l'avviso di accertamento n. TQ5030400623/2020 con il quale recuperò, per l'anno 2015, componenti negativi di reddito ritenendoli indeducibili ai fini IRES e IRAP (e relativi riflessi IVA).
L'accertamento fu preceduto dal contraddittorio ex art.
5-ter Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 avviato con invito a comparire n. TQ5I10400345/2020 fissato al 30 dicembre 2020.
All'invito seguì la proposta di adesione trasmessa via PEC il 12 aprile 2021 cui la società rispose negativamente il 22 aprile 2021.
I sei rilievi riguardavano:
- Imposta di stabilità € 17.291,14;
- Assicurazioni € 11.426,52;
- Compenso amministratore € 9.976,00;
- Insussistenze passive (furti) € 51.643,00;
- Contributi “a fondo perduto” ad esercenti € 107.337,10;
- Multe / ammende € 5.405,44.
I medesimi rilievi, eccezion fatta per il compenso all'amministratore, riguardarono anche la tassazione IRAP per € 193.103,00.
In conseguenza dei su specificati rilievi risultò la maggiore IRAP dovuta di € 9.512,00 e la minor perdita ai fini IRES per € 203.080,00.
Nelle more del reclamo - mediazione, l'Ufficio, riconoscendo la deducibilità delle insussistenze passive dovute a furti, ridusse, in autotutela parziale del 19 ottobre 2021, l'IRAP dovuta ad € 7.069,00, ma la proposta di mediazione non fu accolta.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ascoli Piceno, con la Sentenza n. 348/2022 dell'11 ottobre
2022, depositata il 21 ottobre 2022, rigettò il ricorso della società contribuente, con condanna alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in € 1.500,00.
In data 5 febbraio 2024, la società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Difensore_1
, ha proposto appello, riproponendo la decadenza ex art. 157 del Decreto - Legge 19 maggio 2020,
n. 34 in combinato con art. 5, co.
3-bis, Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e censurando nel merito tutti i rilievi, in specie quelli concernenti le insussistenze passive inclusi i furti “PREU” incluso ed i contributi agli esercenti.
In data 5 febbraio 2024, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli appelli al n. 69/2024.
In data 25 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Fermo si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ed illustrando il coordinamento art.
5-ter /art. 5, co.
3-bis del D. Lgs. 218 del 1997 con l'art. 157 Decreto – Legge n. 34 del 2020, oltre a ribadire la correttezza dei rilievi. Ha sottolineato, inoltre, l'assenza di contestazioni specifiche sul recupero dell'Imposta di stabilità per
€ 17.291,14 e sul Compenso all'amministratore per € 9.976,00.
In data 24 settembre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sull'eccezione pregiudiziale di decadenza dal potere di accertamento
L'appellante ripropone, quale motivo principale di gravame, l'eccezione di intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento per l'anno d'imposta 2015, deducendo la violazione dell'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 157 del Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'art. 5, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Dagli atti risulta pacifico che:
- l'Ufficio ha notificato alla società contribuente l'invito a comparire ex art.
5-ter D. Lgs. n. 218 del 1997 in data 24 dicembre 2020, fissando la data di comparizione al 30 dicembre 2020;
- tra la data di comparizione e il termine ordinario di decadenza (31 dicembre 2020) intercorrevano meno di novanta giorni;
- l'avviso di accertamento è stato notificato in data 27 aprile 2021.
In tale fattispecie trova applicazione l'art. 5, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 218/1997, secondo cui, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
Ne consegue che il termine di decadenza risultava differito al 30 aprile 2021, con piena tempestività della notifica dell'atto impugnato.
Non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione l'art. 157 del D. L. n. 34 del 2020.
Tale disposizione, infatti, riguarda esclusivamente gli atti i cui termini di decadenza scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020. Nel caso in esame, invece, per effetto della proroga ex lege prevista dall'art. 5, comma
3-bis, citato, il termine di decadenza risultava già spostato oltre il 31 dicembre 2020, con conseguente inapplicabilità della normativa emergenziale.
La proroga di cui all'art. 5, comma 3-bis, D. Lgs. 218/1997, avente portata generale ed automatica, opera dunque in via prioritaria, determinando la legittimità dell'azione accertativa esercitata dall'Ufficio.
Sul punto, la Sentenza di 1° grado ha correttamente applicato il quadro normativo di riferimento, con motivazione logica e coerente, immune dalle censure dedotte.
2. Sulla dedotta nullità della Sentenza di 1° grado per difetto di motivazione
L'appellante deduce la nullità della Sentenza impugnata per asserita violazione dell'art. 36 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che la motivazione sarebbe apparente o insufficiente.
La censura è infondata.
La Sentenza n. 348/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ascoli Piceno contiene una succinta ma chiara esposizione dei fatti rilevanti, delle posizioni delle parti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione, sia con riferimento all'eccezione di decadenza sia con riguardo ai singoli rilievi di merito.
È principio consolidato che l'obbligo di motivazione risulta assolto quando il percorso logico - giuridico seguito dal giudice consente di comprendere le ragioni della decisione, non essendo richiesto un esame analitico di tutte le deduzioni difensive, specie ove reiterative o non decisive.
Nel caso di specie, la motivazione della Sentenza appellata soddisfa pienamente i requisiti normativi e non presenta alcun profilo di motivazione meramente apparente.
3. Sul merito dei rilievi fiscali
3.1. Rilievi non specificamente contestati
Va preliminarmente rilevato che, come già osservato dall'appellata Agenzia delle Entrate e correttamente valorizzato dai Giudici di prime cure, taluni rilievi ed, in particolare, il recupero dell'imposta di stabilità per
€ 17.291,14 ed il recupero del compenso all'amministratore per € 9.976,00 non sono stati oggetto di specifiche e puntuali contestazioni, risolvendosi le difese dell'appellante in mere riserve di verifica o in prospettazioni future ed eventuali.
Tali modalità difensive non integrano un'effettiva censura dell'atto impositivo e determinano l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente consolidamento dei rilievi medesimi.
3.2. Altri rilievi (assicurazioni, insussistenze passive, contributi agli esercenti, multe)
Quanto agli ulteriori rilievi, la Corte rileva che l'appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare la certezza,
l'inerenza, la competenza e l'oggettiva determinabilità dei costi dedotti.
In particolare:
- le spese assicurative non risultano adeguatamente documentate sotto il profilo della competenza e della riferibilità all'esercizio;
- le insussistenze passive da furti, pur parzialmente riconosciute dall'Ufficio in autotutela ai fini IRAP, non risultano integralmente comprovate quanto alla loro effettiva sussistenza e quantificazione nell'anno d'imposta 2015;
- i contributi erogati agli esercenti non sono supportati da elementi idonei a dimostrarne la natura di costi inerenti e funzionali all'attività d'impresa, risolvendosi in erogazioni prive di dimostrato sinallagma economico;
- le multe e ammende sono, in ogni caso, indeducibili in quanto sanzioni aventi funzione afflittiva, come costantemente affermato dalla giurisprudenza.
Neppure può trovare accoglimento il richiamo all'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, disposizione che non modifica il riparto dell'onere della prova sostanziale, restando fermo l'obbligo del contribuente di dimostrare i presupposti delle deduzioni operate.
4. Conclusione
Alla luce delle considerazioni che precedono: - l'eccezione di decadenza è infondata;
- la sentenza di 1° grado è adeguatamente e correttamente motivata;
- i rilievi fiscali risultano legittimi e fondati;
- l'appello si risolve nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese, senza apportare elementi nuovi o decisivi.
L'appello deve pertanto essere integralmente respinto, con conseguente conferma della Sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche - sez. III - respinge l'Appello e liquida le spese a favore della parte appellata in €. 2.500,00 per entrambi i gradi, oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Ancona il 24 settembre 2025.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
LO RE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
TEDESCHINI CRISTINA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 69/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquid. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 348/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASCOLI
PICENO sez. 2 e pubblicata il 21/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ5030400623 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti: Appellante: "riforma della sentenza appellata della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ascoli Piceno n.348/2022"; "con vittoria di spese".
Appellato: "confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata"; "condannare parte appellante alle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Fermo notificò alla società Ricorrente_1 S.r.l. l'avviso di accertamento n. TQ5030400623/2020 con il quale recuperò, per l'anno 2015, componenti negativi di reddito ritenendoli indeducibili ai fini IRES e IRAP (e relativi riflessi IVA).
L'accertamento fu preceduto dal contraddittorio ex art.
5-ter Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 avviato con invito a comparire n. TQ5I10400345/2020 fissato al 30 dicembre 2020.
All'invito seguì la proposta di adesione trasmessa via PEC il 12 aprile 2021 cui la società rispose negativamente il 22 aprile 2021.
I sei rilievi riguardavano:
- Imposta di stabilità € 17.291,14;
- Assicurazioni € 11.426,52;
- Compenso amministratore € 9.976,00;
- Insussistenze passive (furti) € 51.643,00;
- Contributi “a fondo perduto” ad esercenti € 107.337,10;
- Multe / ammende € 5.405,44.
I medesimi rilievi, eccezion fatta per il compenso all'amministratore, riguardarono anche la tassazione IRAP per € 193.103,00.
In conseguenza dei su specificati rilievi risultò la maggiore IRAP dovuta di € 9.512,00 e la minor perdita ai fini IRES per € 203.080,00.
Nelle more del reclamo - mediazione, l'Ufficio, riconoscendo la deducibilità delle insussistenze passive dovute a furti, ridusse, in autotutela parziale del 19 ottobre 2021, l'IRAP dovuta ad € 7.069,00, ma la proposta di mediazione non fu accolta.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ascoli Piceno, con la Sentenza n. 348/2022 dell'11 ottobre
2022, depositata il 21 ottobre 2022, rigettò il ricorso della società contribuente, con condanna alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in € 1.500,00.
In data 5 febbraio 2024, la società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Difensore_1
, ha proposto appello, riproponendo la decadenza ex art. 157 del Decreto - Legge 19 maggio 2020,
n. 34 in combinato con art. 5, co.
3-bis, Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e censurando nel merito tutti i rilievi, in specie quelli concernenti le insussistenze passive inclusi i furti “PREU” incluso ed i contributi agli esercenti.
In data 5 febbraio 2024, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli appelli al n. 69/2024.
In data 25 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Fermo si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ed illustrando il coordinamento art.
5-ter /art. 5, co.
3-bis del D. Lgs. 218 del 1997 con l'art. 157 Decreto – Legge n. 34 del 2020, oltre a ribadire la correttezza dei rilievi. Ha sottolineato, inoltre, l'assenza di contestazioni specifiche sul recupero dell'Imposta di stabilità per
€ 17.291,14 e sul Compenso all'amministratore per € 9.976,00.
In data 24 settembre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sull'eccezione pregiudiziale di decadenza dal potere di accertamento
L'appellante ripropone, quale motivo principale di gravame, l'eccezione di intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento per l'anno d'imposta 2015, deducendo la violazione dell'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 157 del Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'art. 5, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Dagli atti risulta pacifico che:
- l'Ufficio ha notificato alla società contribuente l'invito a comparire ex art.
5-ter D. Lgs. n. 218 del 1997 in data 24 dicembre 2020, fissando la data di comparizione al 30 dicembre 2020;
- tra la data di comparizione e il termine ordinario di decadenza (31 dicembre 2020) intercorrevano meno di novanta giorni;
- l'avviso di accertamento è stato notificato in data 27 aprile 2021.
In tale fattispecie trova applicazione l'art. 5, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 218/1997, secondo cui, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
Ne consegue che il termine di decadenza risultava differito al 30 aprile 2021, con piena tempestività della notifica dell'atto impugnato.
Non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione l'art. 157 del D. L. n. 34 del 2020.
Tale disposizione, infatti, riguarda esclusivamente gli atti i cui termini di decadenza scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020. Nel caso in esame, invece, per effetto della proroga ex lege prevista dall'art. 5, comma
3-bis, citato, il termine di decadenza risultava già spostato oltre il 31 dicembre 2020, con conseguente inapplicabilità della normativa emergenziale.
La proroga di cui all'art. 5, comma 3-bis, D. Lgs. 218/1997, avente portata generale ed automatica, opera dunque in via prioritaria, determinando la legittimità dell'azione accertativa esercitata dall'Ufficio.
Sul punto, la Sentenza di 1° grado ha correttamente applicato il quadro normativo di riferimento, con motivazione logica e coerente, immune dalle censure dedotte.
2. Sulla dedotta nullità della Sentenza di 1° grado per difetto di motivazione
L'appellante deduce la nullità della Sentenza impugnata per asserita violazione dell'art. 36 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che la motivazione sarebbe apparente o insufficiente.
La censura è infondata.
La Sentenza n. 348/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ascoli Piceno contiene una succinta ma chiara esposizione dei fatti rilevanti, delle posizioni delle parti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione, sia con riferimento all'eccezione di decadenza sia con riguardo ai singoli rilievi di merito.
È principio consolidato che l'obbligo di motivazione risulta assolto quando il percorso logico - giuridico seguito dal giudice consente di comprendere le ragioni della decisione, non essendo richiesto un esame analitico di tutte le deduzioni difensive, specie ove reiterative o non decisive.
Nel caso di specie, la motivazione della Sentenza appellata soddisfa pienamente i requisiti normativi e non presenta alcun profilo di motivazione meramente apparente.
3. Sul merito dei rilievi fiscali
3.1. Rilievi non specificamente contestati
Va preliminarmente rilevato che, come già osservato dall'appellata Agenzia delle Entrate e correttamente valorizzato dai Giudici di prime cure, taluni rilievi ed, in particolare, il recupero dell'imposta di stabilità per
€ 17.291,14 ed il recupero del compenso all'amministratore per € 9.976,00 non sono stati oggetto di specifiche e puntuali contestazioni, risolvendosi le difese dell'appellante in mere riserve di verifica o in prospettazioni future ed eventuali.
Tali modalità difensive non integrano un'effettiva censura dell'atto impositivo e determinano l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente consolidamento dei rilievi medesimi.
3.2. Altri rilievi (assicurazioni, insussistenze passive, contributi agli esercenti, multe)
Quanto agli ulteriori rilievi, la Corte rileva che l'appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare la certezza,
l'inerenza, la competenza e l'oggettiva determinabilità dei costi dedotti.
In particolare:
- le spese assicurative non risultano adeguatamente documentate sotto il profilo della competenza e della riferibilità all'esercizio;
- le insussistenze passive da furti, pur parzialmente riconosciute dall'Ufficio in autotutela ai fini IRAP, non risultano integralmente comprovate quanto alla loro effettiva sussistenza e quantificazione nell'anno d'imposta 2015;
- i contributi erogati agli esercenti non sono supportati da elementi idonei a dimostrarne la natura di costi inerenti e funzionali all'attività d'impresa, risolvendosi in erogazioni prive di dimostrato sinallagma economico;
- le multe e ammende sono, in ogni caso, indeducibili in quanto sanzioni aventi funzione afflittiva, come costantemente affermato dalla giurisprudenza.
Neppure può trovare accoglimento il richiamo all'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, disposizione che non modifica il riparto dell'onere della prova sostanziale, restando fermo l'obbligo del contribuente di dimostrare i presupposti delle deduzioni operate.
4. Conclusione
Alla luce delle considerazioni che precedono: - l'eccezione di decadenza è infondata;
- la sentenza di 1° grado è adeguatamente e correttamente motivata;
- i rilievi fiscali risultano legittimi e fondati;
- l'appello si risolve nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese, senza apportare elementi nuovi o decisivi.
L'appello deve pertanto essere integralmente respinto, con conseguente conferma della Sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche - sez. III - respinge l'Appello e liquida le spese a favore della parte appellata in €. 2.500,00 per entrambi i gradi, oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Ancona il 24 settembre 2025.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
LO RE