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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7766 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7766 /2024, promossa con ricorso depositato in data 25/11/2024
Da
, nato in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BALCONI FRANCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
1 , nata in [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituita;
2) , nato a [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_2 C.F._3 costituita;
-CONVENUTI CONTUMACI -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 13.05.2025, ove parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
- revocare l'assegno di Euro 150,00 quale contributo al mantenimento di;
Persona_1 - con vittoria di compensi di avvocato, per il caso di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, da distrarsi a favore dello Stato.
****
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 ricorreva nei confronti di , e Parte_1 CP_1 poi anche verso il figlio giusta l'integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice, al fine CP_2 di ottenere una modifica del decreto che in data 03.06.2021 aveva modificato la sentenza di divorzio emessa in Marocco in data 29.06.2009.
Il ricorrente esponeva che il figlio era ormai divenuto maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente, e dunque non si ritenevano più sussistenti i presupposti per prevedere l'assegno per il contributo al mantenimento a suo favore.
Il Giudice, con decreto di fissazione d'udienza emesso in data 29.11.2024, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio CP_2
Tuttavia, all'udienza del 13.05.2025, nessuno dei due convenuti compariva non risultando neppure alcuna costituzione in giudizio, di tal guisa che il Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di entrambe le parti.
, dopo aver dichiarato di non aver più contatto col figlio da parecchio tempo ma di Parte_1 avergli sempre corrisposto con regolarità l'assegno di mantenimento, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo.
All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso è fondato e le istanze attoree sono meritevoli di accoglimento.
In punto di assegno per il contributo al mantenimento, è noto come gli artt. 337 ter e sexies c.c. dispongano che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo).
Nel caso di specie, come allegato e documentato da parte ricorrente, il figlio oltre a essere divenuto CP_2 maggiorenne, risulta svolgere attività lavorativa con contratto di apprendistato presso la “I-COMM
S.R.L.” per trentasei ore settimanali (Cfr. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).
Tale circostanza, oltre a risultare sufficientemente provata, non è neppure stata smentita dai convenuti i quali, non costituendosi in giudizio, non hanno offerto allegazioni di segno diverso.
, dunque, risulta essere economicamente autosufficiente e in grado di poter provvedere in CP_2 autonomia alla propria autosussistenza senza l'ausilio del mantenimento diretto e indiretto dei genitori;
altresì, dato l'inserimento nel mondo del lavoro, lo si ritiene, per età e condizioni personali, in grado di poter reperire attività lavorativa anche al termine del periodo di apprendistato al momento in essere. Deve così essere disposta la revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento posto a carico di
[...]
e a favore di . Pt_1 Parte_2
II. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia dei convenuti a dalla semplicità istruttoria, dichiara irripetibili le spese del presente procedimento.
III. Quanto alla richiesta formulata dal ricorrente e relativa all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sulla stessa il Collegio si pronuncerà con separata ordinanza e all'esito dell'integrazione documentale da parte dell'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e di disattesa ogni diversa e ulteriore istanza, così CP_1 CP_2 provvede:
I. A modifica del decreto del Tribunale di Monza datato 03.06.2021 (n. cron. 11922/21 del
04.06.2021), revoca l'assegno per il contributo al mantenimento del figlio con CP_2 decorrenza dalla notifica degli atti introduttivi;
II. Dichiara irripetibili le spese del giudizio;
III. Riserva la pronuncia sull'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con separata ordinanza e all'esito dell'integrazione documentale da parte dell'istante.
Si comunichi alle parti costituite a cura della Cancelleria
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 15 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7766 /2024, promossa con ricorso depositato in data 25/11/2024
Da
, nato in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BALCONI FRANCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
1 , nata in [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituita;
2) , nato a [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_2 C.F._3 costituita;
-CONVENUTI CONTUMACI -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 13.05.2025, ove parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
- revocare l'assegno di Euro 150,00 quale contributo al mantenimento di;
Persona_1 - con vittoria di compensi di avvocato, per il caso di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, da distrarsi a favore dello Stato.
****
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 ricorreva nei confronti di , e Parte_1 CP_1 poi anche verso il figlio giusta l'integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice, al fine CP_2 di ottenere una modifica del decreto che in data 03.06.2021 aveva modificato la sentenza di divorzio emessa in Marocco in data 29.06.2009.
Il ricorrente esponeva che il figlio era ormai divenuto maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente, e dunque non si ritenevano più sussistenti i presupposti per prevedere l'assegno per il contributo al mantenimento a suo favore.
Il Giudice, con decreto di fissazione d'udienza emesso in data 29.11.2024, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio CP_2
Tuttavia, all'udienza del 13.05.2025, nessuno dei due convenuti compariva non risultando neppure alcuna costituzione in giudizio, di tal guisa che il Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di entrambe le parti.
, dopo aver dichiarato di non aver più contatto col figlio da parecchio tempo ma di Parte_1 avergli sempre corrisposto con regolarità l'assegno di mantenimento, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo.
All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso è fondato e le istanze attoree sono meritevoli di accoglimento.
In punto di assegno per il contributo al mantenimento, è noto come gli artt. 337 ter e sexies c.c. dispongano che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo).
Nel caso di specie, come allegato e documentato da parte ricorrente, il figlio oltre a essere divenuto CP_2 maggiorenne, risulta svolgere attività lavorativa con contratto di apprendistato presso la “I-COMM
S.R.L.” per trentasei ore settimanali (Cfr. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).
Tale circostanza, oltre a risultare sufficientemente provata, non è neppure stata smentita dai convenuti i quali, non costituendosi in giudizio, non hanno offerto allegazioni di segno diverso.
, dunque, risulta essere economicamente autosufficiente e in grado di poter provvedere in CP_2 autonomia alla propria autosussistenza senza l'ausilio del mantenimento diretto e indiretto dei genitori;
altresì, dato l'inserimento nel mondo del lavoro, lo si ritiene, per età e condizioni personali, in grado di poter reperire attività lavorativa anche al termine del periodo di apprendistato al momento in essere. Deve così essere disposta la revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento posto a carico di
[...]
e a favore di . Pt_1 Parte_2
II. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia dei convenuti a dalla semplicità istruttoria, dichiara irripetibili le spese del presente procedimento.
III. Quanto alla richiesta formulata dal ricorrente e relativa all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sulla stessa il Collegio si pronuncerà con separata ordinanza e all'esito dell'integrazione documentale da parte dell'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e di disattesa ogni diversa e ulteriore istanza, così CP_1 CP_2 provvede:
I. A modifica del decreto del Tribunale di Monza datato 03.06.2021 (n. cron. 11922/21 del
04.06.2021), revoca l'assegno per il contributo al mantenimento del figlio con CP_2 decorrenza dalla notifica degli atti introduttivi;
II. Dichiara irripetibili le spese del giudizio;
III. Riserva la pronuncia sull'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con separata ordinanza e all'esito dell'integrazione documentale da parte dell'istante.
Si comunichi alle parti costituite a cura della Cancelleria
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 15 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona