Articolo 6 della Legge 9 marzo 2022, n. 22
Articolo 5Articolo 7
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23 marzo 2022
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 23 marzo 2022
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