Art. 3.
Le opere pubblicate per la prima volta in uno degli Stati della Unione anteriormente al 1° agosto 1921 rimangono regolate, quanto al diritto di traduzione in lingua italiana e di rappresentazione dell'opera tradotta nella lingua medesima, dalla disposizione dell'art. 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'art. 1, n. III dell'Atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896, e dalla disposizione dell'art. 9, comma 2° della suddetta Convenzione di Berna.
Le stesse disposizioni si intendono applicabili anche alle opere pubblicate per la prima volta anteriormente al 1° agosto 1921 in uno degli Stati dell'Unione, che siano state tradotte in lingua italiana o rappresentate nella lingua medesima dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 .
Le opere pubblicate per la prima volta in uno degli Stati della Unione anteriormente al 1° agosto 1921 rimangono regolate, quanto al diritto di traduzione in lingua italiana e di rappresentazione dell'opera tradotta nella lingua medesima, dalla disposizione dell'art. 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'art. 1, n. III dell'Atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896, e dalla disposizione dell'art. 9, comma 2° della suddetta Convenzione di Berna.
Le stesse disposizioni si intendono applicabili anche alle opere pubblicate per la prima volta anteriormente al 1° agosto 1921 in uno degli Stati dell'Unione, che siano state tradotte in lingua italiana o rappresentate nella lingua medesima dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 .