CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 532/2023 R.G.,
da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Petrachi – appellante contro
(p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Simona Anna Tondi –
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.176/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 24.01.2023.
All'udienza del 18/03/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, proponeva azione di Parte_1 responsabilità nei confronti della , chiedendo la condanna Controparte_1 dell'ente locale, quale proprietario e custode della strada, al risarcimento per il danno patrimoniale subito, quantificato nella somma di euro 8.000,00, a causa dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito dell'accaduto sinistro.
L'attore esponeva che in data 27 aprile 2016, intorno alle ore 8:15, mentre percorreva a bordo della propria auto via vecchia Gonfalone in Tricase, giunto all'incrocio con via Prov.le Tricase-Alessano, la stessa auto veniva attinta da una altra autovettura e subiva un danno di circa 8.000 euro. Assumeva l'attore che l'incidente si era verificato a causa dell'alta vegetazione presente lungo la banchina della strada, che impediva un'adeguata visuale dell'incrocio.
2.-Istruita la causa, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il
24.01.2023, ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice, facendo proprie le conclusioni della disposta CTU, ha ritenuto di non poter attribuire la responsabilità del sinistro all'ente locale convenuto non rilevandosi alcun nesso eziologico tra l'evento di danno e la presenza della vegetazione lungo la strada, dato che questa si trovava
“sufficientemente arretrata rispetto ai margini delle due strade tanto da consentire una più che sufficiente visibilità nella parte terminale dei rispettivi percorsi”.
3. -Avverso la sentenza, ha proposto appello , il quale ha Parte_1 dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
4. -Con comparsa depositata il 15.11.2023, si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame poiché infondato e la condanna dell'appellante ex art.96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.3.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
** ** **
5. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non ha adeguatamente valutato l'intero materiale probatorio raccolto in giudizio.
Più precisamente, la difesa deduce che il giudice di primo grado non ha tenuto in alcun conto quanto emerso in sede di prova testimoniale, formando il proprio convincimento sulla base della sola CTU, omettendo di considerare che il perito, nell'eseguire la propria analisi, non ha valutato diversi elementi, ovvero: -la reale Pa posizione dell'auto del , il quale era fermo all'incrocio, né la pendenza della strada che di fatto impediva la visuale stante la folta vegetazione;
-la velocità di pag. 2/7 guida tenuta dal veicolo antagonista condotto dal CA;
-che la dinamica descritta dal c.t.u., secondo il quale l'attore avrebbe comunque potuto accorgersi dell'altro veicolo nonostante la vegetazione, è inverosimile. Il
Tribunale non ha neppure rilevato che il c.t.u. ha elaborato la propria perizia sulla base di rilievi eseguiti nel mese di luglio per cui le condizioni della vegetazione erano del tutto differenti rispetto a quelle che si presentavano al momento del sinistro, accaduto nel mese di aprile;
non ha inoltre descritto adeguatamente il luogo del sinistro, producendo misure inesatte e non tenendo conto dei reperti fotografici prodotti dall'attore.
In secondo luogo, l'appellante deduce che la non ha fornito la prova CP_1 del caso fortuito, mentre non può dubitarsi del fatto storico e delle sue conseguenze.
6. Con il secondo motivo di appello, la difesa deduce la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, con il quale il giudice, pur riconoscendo la presenza della vegetazione sul luogo del sinistro alta circa un metro e potenzialmente pericolosa per gli automobilisti e dunque riconoscendo l'esistenza dell'insidia, conclude escludendo la responsabilità della CP_1
.
[...]
7. I due primi motivi di appello, che attengono a profili di merito e sono strettamente connessi, risultano infondati.
Le doglianze si pongono ai limiti di ammissibilità, in quanto non contengono alcuna specifica deduzione in grado di confutare il percorso logico-giuridico che ha condotto il Tribunale a rigettare la domanda.
La sentenza è basata su elementi oggettivi acquisiti fondamentalmente attraverso la CTU espletata in primo grado, che in modo assolutamente chiaro e coerente ha fornito la dimostrazione che sulla dinamica del sinistro – in entrambe le ipotesi astrattamente confugurabili (quella di una violazione della precedenza Pa da parte del e quella di uno sconfinamento dalla carreggiata di pertinenza da parte dell'altro conducente) – non può aver influito la vegetazione esistente in loco.
7.1. Occorre evidenziare innanzitutto che il ctu ing. ha Persona_1 ricostruito la dinamica sulla base dello stato dei luoghi e delle testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado (v. relazione pagg. 10-11, nelle pag. 3/7 quali è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1
, e ). Ne consegue Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 che, in primo luogo, riisulta smentito l'assunto che la decisione ha omesso di considerare le deposizioni testimoniali;
in secondo luogo, con l'appello alcuna obiezione specifica è stata sollevata in ordine agli elementi desunti dal consulente dalle deposizioni medesime. I testimoni hanno sì confermato la presenza di erbacce, ma di un'altezza non superiore ad 1 metro, quindi le condizioni dei luoghi corrispondono a quelle tenute presenti dal ctu nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.
7.2. Infondata la censura secondo cui il ctu non ha tenuto conto della reale Pa posizione dell'auto del ferma all'incrocio, né della pendenza della strada che di fatto impedirebbe la visuale per via della vegetazione. In realtà, non vi è prova Pa che il al momento della collisione fosse fermo all'incrocio: se così fosse – come annotato dal ctu – la responsabilità del sinistro sarebbe ascrivibile in via esclusiva al conducente del veicolo antagonista, senza alcuna incidenza della presenza della vegetazione. Per altro verso, il lieve dislivello tra la strada Pa comunale Confalone percorsa dal e la strada provinciale n.184 Tricase-
Alessano, come si evince dalle fotografie inserite nella relazione, viene quasi ad annullarsi nel punto di intersezione tra le stesse e non impedisce al conducente del veicolo che, provenendo dalla strada comunale, e si arresta al punto di intersezione, di scorgere i veicoli provenienti dalla sua sinistra, stante la presenza di una banchina larga 2 metri. Il ctu ha rilevato che “se un'autovettura che proviene dalla S.C. si arrestasse sul limitare della S.P., ebbene essa mai potrebbe essere investita da quel veicolo che, provenendo da sinistra e percorrendo la S.P. in maniera corretta, stesse mantenendosi all'interno della semicarreggiata di propria pertinenza. I 2,00 m di ampiezza della banchina che costeggia la S.P., se nelle condizioni di cui alle foto che precedono o anche in quelle in cui si trovavano all'epoca dell'evento [vale a dire con una vegetazione alta circa 1 metro, come riferito dai testi, n.d.r.] per come ritratte nelle immagini contenute nel fascicolo attoreo e qui di seguito riprodotte, confermano l'assunto”.
Il consulente d'ufficio ha quindi concluso nel senso che la presenza di vegetazione spontanea alta un metro nelle vicinanze del crocevia non avrebbe potuto inficiare in maniera determinante la visuale in quanto: essa si trovava al di là del guard-rail, a distanze dalle strade superiori a 2,00 m;
gli occhi di un guidatore si trovano in una FIAT Qubo alla quota di circa 1,30 m dal suolo e pag. 4/7 pertanto nella parte finale del suo avvicinamento all'intersezione lo sguardo del Par
non avrebbe interferito con le erbacce.
7.4. Risulta inconferente l'obiezione circa la velocità di guida tenuta dal veicolo antagonista condotto dal CA, in quanto estranea alla prospettazione posta a base dell'azione risarcitoria, che ascrive la causa del sinistro alla mancanza di visibilità per via della vegetazione sul ciglio della strada. In ogni caso, il ctu ha evidenziato che per il conducente della Opel non esisteva il limite di velocità di 40 km/h dedotto dall'attore; laddove invece, non è contestato che il Pa
aveva l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in circolazione sulla strada provinciale.
7.5. In definitiva, risulta apodittica e immotivata l'affermazione dell'appellante secondo cui la dinamica descritta dal c.t.u. sarebbe inverosimile.
In realtà, le conclusioni del consulente d'ufficio, accolte dal Tribunale, sono corrette sul piano logico e sono basate sulle seguenti circostanze pienamente condivisibili:
- la collisione tra la Fiat targata ET431XB dell'attore (che percorreva la via vecchia Gonfalone) e la Opel di CA SI (che percorreva la s.p. Tricase-
Alessano) si verificò nella corsia di marcia di pertinenza di quest'ultima, interessando la fiancata sinistra della Opel e lo spigolo anteriore destro del Pa mezzo condotto dal;
Pa
- il , provenendo dalla strada comunale, aveva l'obbligo di dare la precedenza al veicolo del che proveniva da sinistra e viaggiava sulla Pt_2 strada provinciale con diritto di precedenza;
- gli arbusti sul ciglio della strada provinciale nella zona di intersezione con la strada comunale - di altezza corrispondente a circa 1 metro, come desumibile dalle foto prodotte dallo stesso attore e dalle dichiarazioni dei testimoni – non Pa impedivano la visuale di coloro (come il ) che provenivano dalla strada comunale Confalone. Il ctu ha infatti accertato che la presenza di erbacce alte circa un metro sulla destra della S.P. Tricase-Alessano (percorsa dalla Opel del
CA) e, quindi, sulla sinistra della via vecchia Gonfalone (percorsa dall'attore), non impediva, quantomeno nell'ultima parte, la reciproca visuale;
ciò soprattutto Pa per il fatto che gli occhi del conducente di un mezzo simile a quello del si trovano alla quota di circa 1,30 metri dal suolo, consentendo al guidatore di pag. 5/7 guardare al di sopra gli arbusti e scorgere la presenza di veicoli che percorrevano la strada provinciale. La presenza di arbusti tali da rendere meno agevole la Pa visuale avrebbe dovuto imporre al di adoperare la massima cautela nella manovra di immissione sulla strada provinciale Tricase-Alessano.
Risulta pertanto condivisibile l'osservazione del primo giudice secondo cui la responsabilità in ordine alla verificazione dell'evento può essere ascritta alla condotta di guida del solo attore o, al più, anche a quelle del CA, ma non alla vegetazione esistente in loco, sufficientemente arretrata rispetto ai margini delle due strade e comunque di tale altezza da consentire la visibilità, specie nel punto di intersezione dove si verificò il sinistro.
8. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite ritenendolo pienamente soccombente: nel caso di specie si tratterebbe di un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda e dunque di soccombenza reciproca che avrebbe dovuto determinare la compensazione, totale o parziale, delle spese.
Il motivo è palesemente infondato, in quanto l'esito della lite ha escluso ogni responsabilità in capo alla parte convenuta nella causazione del sinistro. Al rigetto della domanda risarcitoria deve conseguire la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite, non sussistendo alcuna delle ipotesi di cui all'art.92 cpc che potrebbero giustificare una loro compensazione.
9. Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. Va rigettata la domanda di indennizzo ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata, in quanto da parte dell'appellante non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 176/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 24.01.2023, proposto da nei Parte_1 confronti della , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 6 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 532/2023 R.G.,
da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Petrachi – appellante contro
(p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Simona Anna Tondi –
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.176/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 24.01.2023.
All'udienza del 18/03/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, proponeva azione di Parte_1 responsabilità nei confronti della , chiedendo la condanna Controparte_1 dell'ente locale, quale proprietario e custode della strada, al risarcimento per il danno patrimoniale subito, quantificato nella somma di euro 8.000,00, a causa dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito dell'accaduto sinistro.
L'attore esponeva che in data 27 aprile 2016, intorno alle ore 8:15, mentre percorreva a bordo della propria auto via vecchia Gonfalone in Tricase, giunto all'incrocio con via Prov.le Tricase-Alessano, la stessa auto veniva attinta da una altra autovettura e subiva un danno di circa 8.000 euro. Assumeva l'attore che l'incidente si era verificato a causa dell'alta vegetazione presente lungo la banchina della strada, che impediva un'adeguata visuale dell'incrocio.
2.-Istruita la causa, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il
24.01.2023, ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice, facendo proprie le conclusioni della disposta CTU, ha ritenuto di non poter attribuire la responsabilità del sinistro all'ente locale convenuto non rilevandosi alcun nesso eziologico tra l'evento di danno e la presenza della vegetazione lungo la strada, dato che questa si trovava
“sufficientemente arretrata rispetto ai margini delle due strade tanto da consentire una più che sufficiente visibilità nella parte terminale dei rispettivi percorsi”.
3. -Avverso la sentenza, ha proposto appello , il quale ha Parte_1 dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
4. -Con comparsa depositata il 15.11.2023, si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame poiché infondato e la condanna dell'appellante ex art.96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.3.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
** ** **
5. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non ha adeguatamente valutato l'intero materiale probatorio raccolto in giudizio.
Più precisamente, la difesa deduce che il giudice di primo grado non ha tenuto in alcun conto quanto emerso in sede di prova testimoniale, formando il proprio convincimento sulla base della sola CTU, omettendo di considerare che il perito, nell'eseguire la propria analisi, non ha valutato diversi elementi, ovvero: -la reale Pa posizione dell'auto del , il quale era fermo all'incrocio, né la pendenza della strada che di fatto impediva la visuale stante la folta vegetazione;
-la velocità di pag. 2/7 guida tenuta dal veicolo antagonista condotto dal CA;
-che la dinamica descritta dal c.t.u., secondo il quale l'attore avrebbe comunque potuto accorgersi dell'altro veicolo nonostante la vegetazione, è inverosimile. Il
Tribunale non ha neppure rilevato che il c.t.u. ha elaborato la propria perizia sulla base di rilievi eseguiti nel mese di luglio per cui le condizioni della vegetazione erano del tutto differenti rispetto a quelle che si presentavano al momento del sinistro, accaduto nel mese di aprile;
non ha inoltre descritto adeguatamente il luogo del sinistro, producendo misure inesatte e non tenendo conto dei reperti fotografici prodotti dall'attore.
In secondo luogo, l'appellante deduce che la non ha fornito la prova CP_1 del caso fortuito, mentre non può dubitarsi del fatto storico e delle sue conseguenze.
6. Con il secondo motivo di appello, la difesa deduce la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, con il quale il giudice, pur riconoscendo la presenza della vegetazione sul luogo del sinistro alta circa un metro e potenzialmente pericolosa per gli automobilisti e dunque riconoscendo l'esistenza dell'insidia, conclude escludendo la responsabilità della CP_1
.
[...]
7. I due primi motivi di appello, che attengono a profili di merito e sono strettamente connessi, risultano infondati.
Le doglianze si pongono ai limiti di ammissibilità, in quanto non contengono alcuna specifica deduzione in grado di confutare il percorso logico-giuridico che ha condotto il Tribunale a rigettare la domanda.
La sentenza è basata su elementi oggettivi acquisiti fondamentalmente attraverso la CTU espletata in primo grado, che in modo assolutamente chiaro e coerente ha fornito la dimostrazione che sulla dinamica del sinistro – in entrambe le ipotesi astrattamente confugurabili (quella di una violazione della precedenza Pa da parte del e quella di uno sconfinamento dalla carreggiata di pertinenza da parte dell'altro conducente) – non può aver influito la vegetazione esistente in loco.
7.1. Occorre evidenziare innanzitutto che il ctu ing. ha Persona_1 ricostruito la dinamica sulla base dello stato dei luoghi e delle testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado (v. relazione pagg. 10-11, nelle pag. 3/7 quali è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1
, e ). Ne consegue Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 che, in primo luogo, riisulta smentito l'assunto che la decisione ha omesso di considerare le deposizioni testimoniali;
in secondo luogo, con l'appello alcuna obiezione specifica è stata sollevata in ordine agli elementi desunti dal consulente dalle deposizioni medesime. I testimoni hanno sì confermato la presenza di erbacce, ma di un'altezza non superiore ad 1 metro, quindi le condizioni dei luoghi corrispondono a quelle tenute presenti dal ctu nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.
7.2. Infondata la censura secondo cui il ctu non ha tenuto conto della reale Pa posizione dell'auto del ferma all'incrocio, né della pendenza della strada che di fatto impedirebbe la visuale per via della vegetazione. In realtà, non vi è prova Pa che il al momento della collisione fosse fermo all'incrocio: se così fosse – come annotato dal ctu – la responsabilità del sinistro sarebbe ascrivibile in via esclusiva al conducente del veicolo antagonista, senza alcuna incidenza della presenza della vegetazione. Per altro verso, il lieve dislivello tra la strada Pa comunale Confalone percorsa dal e la strada provinciale n.184 Tricase-
Alessano, come si evince dalle fotografie inserite nella relazione, viene quasi ad annullarsi nel punto di intersezione tra le stesse e non impedisce al conducente del veicolo che, provenendo dalla strada comunale, e si arresta al punto di intersezione, di scorgere i veicoli provenienti dalla sua sinistra, stante la presenza di una banchina larga 2 metri. Il ctu ha rilevato che “se un'autovettura che proviene dalla S.C. si arrestasse sul limitare della S.P., ebbene essa mai potrebbe essere investita da quel veicolo che, provenendo da sinistra e percorrendo la S.P. in maniera corretta, stesse mantenendosi all'interno della semicarreggiata di propria pertinenza. I 2,00 m di ampiezza della banchina che costeggia la S.P., se nelle condizioni di cui alle foto che precedono o anche in quelle in cui si trovavano all'epoca dell'evento [vale a dire con una vegetazione alta circa 1 metro, come riferito dai testi, n.d.r.] per come ritratte nelle immagini contenute nel fascicolo attoreo e qui di seguito riprodotte, confermano l'assunto”.
Il consulente d'ufficio ha quindi concluso nel senso che la presenza di vegetazione spontanea alta un metro nelle vicinanze del crocevia non avrebbe potuto inficiare in maniera determinante la visuale in quanto: essa si trovava al di là del guard-rail, a distanze dalle strade superiori a 2,00 m;
gli occhi di un guidatore si trovano in una FIAT Qubo alla quota di circa 1,30 m dal suolo e pag. 4/7 pertanto nella parte finale del suo avvicinamento all'intersezione lo sguardo del Par
non avrebbe interferito con le erbacce.
7.4. Risulta inconferente l'obiezione circa la velocità di guida tenuta dal veicolo antagonista condotto dal CA, in quanto estranea alla prospettazione posta a base dell'azione risarcitoria, che ascrive la causa del sinistro alla mancanza di visibilità per via della vegetazione sul ciglio della strada. In ogni caso, il ctu ha evidenziato che per il conducente della Opel non esisteva il limite di velocità di 40 km/h dedotto dall'attore; laddove invece, non è contestato che il Pa
aveva l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in circolazione sulla strada provinciale.
7.5. In definitiva, risulta apodittica e immotivata l'affermazione dell'appellante secondo cui la dinamica descritta dal c.t.u. sarebbe inverosimile.
In realtà, le conclusioni del consulente d'ufficio, accolte dal Tribunale, sono corrette sul piano logico e sono basate sulle seguenti circostanze pienamente condivisibili:
- la collisione tra la Fiat targata ET431XB dell'attore (che percorreva la via vecchia Gonfalone) e la Opel di CA SI (che percorreva la s.p. Tricase-
Alessano) si verificò nella corsia di marcia di pertinenza di quest'ultima, interessando la fiancata sinistra della Opel e lo spigolo anteriore destro del Pa mezzo condotto dal;
Pa
- il , provenendo dalla strada comunale, aveva l'obbligo di dare la precedenza al veicolo del che proveniva da sinistra e viaggiava sulla Pt_2 strada provinciale con diritto di precedenza;
- gli arbusti sul ciglio della strada provinciale nella zona di intersezione con la strada comunale - di altezza corrispondente a circa 1 metro, come desumibile dalle foto prodotte dallo stesso attore e dalle dichiarazioni dei testimoni – non Pa impedivano la visuale di coloro (come il ) che provenivano dalla strada comunale Confalone. Il ctu ha infatti accertato che la presenza di erbacce alte circa un metro sulla destra della S.P. Tricase-Alessano (percorsa dalla Opel del
CA) e, quindi, sulla sinistra della via vecchia Gonfalone (percorsa dall'attore), non impediva, quantomeno nell'ultima parte, la reciproca visuale;
ciò soprattutto Pa per il fatto che gli occhi del conducente di un mezzo simile a quello del si trovano alla quota di circa 1,30 metri dal suolo, consentendo al guidatore di pag. 5/7 guardare al di sopra gli arbusti e scorgere la presenza di veicoli che percorrevano la strada provinciale. La presenza di arbusti tali da rendere meno agevole la Pa visuale avrebbe dovuto imporre al di adoperare la massima cautela nella manovra di immissione sulla strada provinciale Tricase-Alessano.
Risulta pertanto condivisibile l'osservazione del primo giudice secondo cui la responsabilità in ordine alla verificazione dell'evento può essere ascritta alla condotta di guida del solo attore o, al più, anche a quelle del CA, ma non alla vegetazione esistente in loco, sufficientemente arretrata rispetto ai margini delle due strade e comunque di tale altezza da consentire la visibilità, specie nel punto di intersezione dove si verificò il sinistro.
8. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite ritenendolo pienamente soccombente: nel caso di specie si tratterebbe di un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda e dunque di soccombenza reciproca che avrebbe dovuto determinare la compensazione, totale o parziale, delle spese.
Il motivo è palesemente infondato, in quanto l'esito della lite ha escluso ogni responsabilità in capo alla parte convenuta nella causazione del sinistro. Al rigetto della domanda risarcitoria deve conseguire la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite, non sussistendo alcuna delle ipotesi di cui all'art.92 cpc che potrebbero giustificare una loro compensazione.
9. Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. Va rigettata la domanda di indennizzo ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata, in quanto da parte dell'appellante non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 176/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 24.01.2023, proposto da nei Parte_1 confronti della , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 6 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 7/7