Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4719/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Benigno Maria Lavinia;
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
-resistente contumace-
E NEI CONFRONTI DI
, nato a Palermo il [...], in [...]. Controparte_2
Marzia Barone, nella qualità di curatore speciale;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: disconoscimento di paternità ex art. 244, co. 1, c.c.
Conclusioni della parte ricorrente e del curatore speciale: si veda verbale dell'udienza dell'11.3.2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.04.2024 ha chiesto di far acclarare Parte_1
l'insussistenza del rapporto di filiazione biologica di nei Controparte_1 confronti del minore , nato a [...] il [...]. Controparte_2
A sostegno del ricorso ha, tra l'altro, esposto di avere contratto matrimonio
Ha, altresì, dedotto che non riconoscendo alcuna somiglianza fisica tra il minore ed il padre, aveva richiesto a quest'ultimo di sottoporsi all'accertamento genetico tramite esame del DNA, che era stato poi eseguito in data 31/03/2024 con il consenso del predetto ed era emersa l'incompatibilità tra i frammenti di DNA dell'odierno resistente e quelli del piccolo CP_2
2. Si è costituita in giudizio l'avv. Marzia Barone, nominata dal Tribunale curatrice speciale del minore , la quale ha eccepito la Controparte_2 tardività dell'azione esperita dalla ricorrente alla luce dell'avvenuto decorso del termine decadenziale di sei mesi dalla nascita del figlio e ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità dell'azione.
3. non si è costituito in giudizio. Controparte_1
4. Stante l'irrilevanza ai fini decisori delle richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente, la causa all'esito della discussione all'udienza dell'11.3.2025 è stata posta in decisione.
*****
5. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_1 sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
6. La domanda proposta dalla ricorrente è inammissibile, essendo la stessa incorsa – come pure eccepito in via preliminare dal curatore speciale del minore – nella decadenza prevista dall'art. 244, co. 1, c.c.
Al riguardo, occorre anzitutto osservare che in tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine, di natura decadenziale, previsto dall'art. 244 c.c. afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, giusta l'art. 2969 c.c., deve accertarne "ex officio" il rispetto, mentre l'attore deve correlativamente fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto (Cass. n. 785 del 13/01/2017).
La disposizione richiamata prevede tre diversi termini decadenziali a seconda che la domanda venga promossa dalla madre, dal padre o dal figlio e nel primo caso prevede che “L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento”.
Non pare ozioso rammentare che il termine decadenziale imposto dal primo comma dell'art. 244 c.c. è più stringente rispetto agli altri legittimati a proporre la suddetta azione (marito e figlio), poiché questi ultimi hanno inevitabilmente una conoscenza limitata rispetto ai fatti che possono ruotare all'evento del concepimento ed ai rapporti coniugali.
Difatti, la ratio di tale differenziazione risiede proprio nella consapevolezza che ha la madre rispetto al proprio adulterio sin dal concepimento, fatta salva l'impotenza generandi del marito, che costituisce l'unica ipotesi che potrebbe restare a lei sconosciuta, evento a partire dal quale sono computati i sei mesi.
La norma, peraltro, risulta il frutto del bilanciamento tra due principi: il
“favor veritatis” da un lato e la necessità di tutelare il bambino e, precipuamente, i suoi affetti, intuitivamente stabilizzatisi in detto arco temporale, garantendo peraltro lo status di figlio nato in [...] matrimonio.
Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio il 13/4/2024, quando aveva 4 anni (si veda CP_2 estratto dell'atto di nascita prosto a corredo dell'atto introduttivo) e, pertanto, risulta evidente come, nella specie, la ricorrente risulti decaduta dalla possibilità di proporre l'azione, essendo decorso il termine previsto dalla disposizione richiamata.
La ricorrente ha sostenuto, invece, di aver tempestivamente proposto l'azione di cui all'art. 244 cod. civ. non essendo comunque decorsi cinque anni dalla nascita di atteso che il quarto comma dell'anzidetta CP_2 disposizione stabilisce che “nei casi previsti dal primo e dal secondo comma
l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”.
In proposito è tuttavia agevole rilevare, in aderenza all'eccezione pure sollevata dal curatore speciale, che il termine quinquennale costituisce invero un duplice sbarramento temporale imposto dalla norma, in ossequio alla ratio ad essa sottesa che risiede nell'esigenza di salvaguardare, illimitatamente nel tempo, l'interesse primario ed inviolabile dei figli all'accertamento della propria identità e discendenza biologica, interesse che, peraltro, coesiste con il diritto degli stessi figli a conservare la stabilità dello status acquisito: ragion per cui l'esperibilità dell'azione demolitoria ad opera degli altri legittimati, oltre al figlio, è circoscritta entro rigorosi limiti temporali.
In questo senso lascia deporre l'interpretazione letterale della disposizione normativa dianzi menzionata, atteso che la formulazione del dato letterale induce, invero, a ritenere che il termine quinquennale di cui al quarto comma riguardi esclusivamente ipotesi diverse da quelle in cui la madre abbia piena conoscenza della non paternità biologica del figlio nato in [...] matrimonio e, dunque, essenzialmente nel caso di successiva conoscenza dell'impotenza a generare del marito al tempo del concepimento.
L'azione proposta dalla madre deve rispettare entrambi i termini decadenziali sia quello semestrale che quello quinquennale e, nel caso di specie, non essendo stato rispettato il primo termine di cui al comma primo dell'art. 244 c.c. per le ragioni esposte sopra, non può neanche considerarsi rispettato il secondo.
Nella vicenda in disamina la SI.ra ha esposto nell'atto introduttivo di Pt_1 aver promosso l'odierno giudizio in quanto la stessa non riconosceva alcuna somiglianza tra il minore ed il marito, circostanza nondimeno giuridicamente irrilevante, a fortiori considerato che, del resto, la ricorrente non ha fatto neppure cenno ad una ipotetica impotenza a generare anche temporanea del marito al tempo del concepimento, circostanza anche questa che sarebbe peraltro stata comunque difficilmente sostenibile, sia perché dalla coppia erano già nati 4 figli, sia perché all'udienza presidenziale del procedimento per la separazione personale dei coniugi dell'11/04/2023 la stessa aveva dichiarato: “Mio marito vive a Palermo con una compagna, che aspetta un figlio…” (cfr. pag. 2 sentenza n. 1427/2024 emessa dal Tribunale di Palermo il 04/03/2024 e depositata in data 8/03/2024, agli atti del fascicolo).
D'altronde, è appena il caso di osservare che la ricorrente, nella memoria depositata il 2/3/2025 a sostegno della tempestività dell'azione de qua ha richiamato e allegato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28999 del
12/11/2018, che riguarda tuttavia una fattispecie differente rispetto a quella che qui ci occupa, come pure evidenziato dal curatore speciale, atteso che concerne un'azione di disconoscimento proposta dal marito entro l'anno in cui aveva scoperto l'adulterio della moglie a seguito di confessione di quest'ultima, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del precedente dei giudici di legittimità.
In altri termini, dunque, il presente giudizio è stato instaurato tardivamente solo dopo la pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi Parte_1
e , ben oltre il termine semestrale dalla nascita del piccolo Controparte_1 nato in [...] matrimonio dei genitori. CP_2
Per quanto sopra, l'accoglimento dell'eccezione di decadenza impedisce l'esame nel merito delle ulteriori domande proposte.
7. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del giudizio, parte ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata al pagamento delle spese in favore del curatore speciale del minore, avv. Marzia Barone, che si liquidano come in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), stante l'ammissione del minore in via provvisoria Controparte_2 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del 05/12/2024.
Sul punto, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi il procuratore della parte ricorrente, il curatore speciale del minore ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
3. condanna al pagamento delle spese per l'attività espletata da Parte_1 parte del Curatore speciale del minore, Avv. Marzia Barone, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 23/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dr.ssa Monica Montante.