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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1102 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nata a [...] Persona_1 il 2.02.2013, cod. fisc. , e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_2 cod. fisc. ; , nato ad [...] il [...], cod. fisc. C.F._3 Controparte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._4 genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_2
; , figlia maggiorenne di , nata a C.F._5 Parte_3 Controparte_1
Magenta il 27.11.1994, cod. fisc. , nato ad [...] il C.F._6 Parte_4
24.08.1964, cod. fisc. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la C.F._7 responsabilità genitoriale sui minori nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_3
, e nato a [...] in data [...], cod. fisc. C.F._8 Parte_5
, nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._9 Parte_6
; , figlio maggiorenne di , nato Cosenza C.F._10 Parte_7 Parte_6 il 7.07.1984, cod. fisc. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. MU C.F._11
IB GU ed elettivamente domiciliati in Amantea al Corso Vittorio Emanuele II n. 95 presso lo studio dell'avv. Angelo Bruni, come da procura in calce all'atto di citazione depositato il 17.07.2018; attori
E
HDI Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. , con sede in P.IVA_1
Roma alla via Abruzzi n. 10, rappresentata a difesa dall'avv. Domenico Buono ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Castrovillari al Corso Calabria n. 120, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.04.2019;
1 convenuta
NONCHE'
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 CP_1
nato ad [...] il [...], cod. fisc. , ,
[...] C.F._4 Parte_4 nato ad [...] il [...], cod. fisc. , e , nata C.F._7 Parte_6
a Cosenza il 7.01.1960, cod. fisc. , tutti rappresentanti e difesi dall'avv. C.F._10
Maria Zaffina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lamezia Terme alla via
Oslavia 28, come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata il 9.02.2024; intervenienti volontari
Oggetto: azione ex art. 141 del d.lgs. n. 209/2005.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 26.03.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.07.2018, gli attori indicati in epigrafe hanno evocato in giudizio l'HDI Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere la sua condanna ai sensi dell'art. 141 e ss. del d.lgs. n. 209/2005 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della morte di (loro madre e nonna), avvenuta in Persona_4 un sinistro stradale verificatosi in Amantea, alla località Tuvole, il 9.06.2016. Hanno dedotto che, in tale data, nelle prime ore pomeridiane, si trovava, lungo la S.S. 18 in Persona_5 direzione San Procopio – Amantea, alla guida dell'autovettura Fiat targata YF (assicurata con la compagnia di assicurazione convenuta in giudizio) con a bordo, quale passeggero, la moglie allorquando, in prossimità di una curva sinistrosa, per cause Persona_4 imprecisate, il veicolo è finito fuori strada, cadendo nella scarpata sottostante e finendo la propria corsa contro un albero;
nell'impatto sia , che hanno perso Persona_5 Persona_4 la vita;
in conseguenza del decesso di quest'ultima, plurimi sono stati i danni, patrimoniali e non, subiti iure proprio dagli stessi attori, in quanto suoi figli e nipoti;
con pec del 20.06.2016 e
17.05.2017, hanno chiesto alla compagnia assicurativa HDI Ass.ni s.p.a. il risarcimento dei danni subiti, nonché hanno invitato la medesima compagnia (senza esito positivo) alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132/2004, ritenendo non sufficiente la somma di euro 150.000,00 già liquidata per ciascun figlio della defunta Persona_4 comprensiva delle spese legali. Pertanto, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si
è verificato con le modalità sopra descritte e per l'effetto condannare ex art. 141 -( e seguenti )
d. lgs. 209/2005 la in persona del suo legale rappresentante pro–tempore, Controparte_2 al pagamento in favore degli attori , a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso “ comprensivi del danno morale “, per titoli di cui in parte motiva,
2 sia diretti che indirette in conseguenza della morte di , secondo le tabelle Persona_4 emesse dal tribunale di NO , ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. Voglia, altresì, l'On.le Tribunale inviare la pronuncianda sentenza di condanna all' ex art. 148, co. 10, del Codice delle Assicurazioni, per gli accertamenti relativi CP_3 all'osservanza delle disposizioni di legge da parte della convenuta Impresa assicurativa Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa, depositata il 30.04.2019, si è costituita in giudizio l'HDI Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.. La stessa, nell'impugnare e contestare quanto ex adverso dedotto, ha rilevato, con riguardo alla dinamica del sinistro, la sussistenza di un contributo causale, quantomeno prevalente, in capo alla defunta in quanto viaggiava sull'auto Persona_4 condotta dal marito , quale terza trasportata, senza fare uso delle cinture di Persona_5 sicurezza, con la conseguente configurabilità di un comportamento colposo rilevante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ai fini della diminuzione del risarcimento dei danni. Inoltre, ha contestato la fondatezza nell'an e nel quantum delle avverse pretese risarcitorie, evidenziando, tra l'altro, la congruità ed esaustività della somma di euro 150.000,00 già corrisposta in via stragiudiziale per ciascun figlio (per un importo complessivo di euro 600.000,00, comprensivo delle spese e competenze legali), nonché, con riguardo ai danni di natura patrimoniale ex adverso invocati, l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio fornito dagli attori e l'assoluta genericità delle relative asserzioni. Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito, dichiarare il concorso colposo della vittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227 co.1 c.c., per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Per l'effetto, rigettare la domanda nei confronti della Hdi Ass.ni S.p.A., dichiarando congrua ed esaustiva la somma di E.600.000,00, già corrisposta in via stragiudiziale dall'HDI Ass.ni s.p.a., rigettando ogni richiesta di ulteriori danni, perché infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata. In via meramente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere il risarcimento spettante entro il limite dell'effettivo pregiudizio sofferto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In corso di causa, sono stati sentiti i testi indicati dalle parti.
All'udienza del 21.02.2023, la società convenuta ha eccepito, alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 35318 del 30.11.2022, l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, trattandosi, nel caso di specie, di un sinistro in cui non sono stati coinvolti almeno due veicoli.
Con ordinanza del 22.11.2023, il precedente Giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza del
15.02.2024 per sollevare il contraddittorio tra le parti in ordine alla questione dell'inammissibilità della domanda attorea alla luce della suddetta pronuncia di legittimità.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata il 9.02.2024, si sono costituiti in giudizio , , e (senza Parte_1 Controparte_1 Parte_4 Parte_6
3 l'indicazione di alcuna qualità) al fine di “sostenere ad adiuvandum, le ragioni compulsate dagli originari Attori” e “fare proprie le domande, difese, eccezioni e conclusioni già prese dai primi”.
Quindi, ritenuta la correttezza dell'azione proposta anche alla luce dell'interpretazione dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 data con la richiamata sentenza n. 35318/2022, hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Eccepita, all'udienza del 21.05.2024, dalla società convenuta l'inammissibilità del suddetto atto di intervento volontario (stante la coincidenza degli intervenienti con gli attori, così da non accettare il contraddittorio sul punto), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.03.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n.
205/2009 non è suscettibile di accoglimento.
Come noto, l'art. 141 del decreto legislativo n. 209 del 7.09.2005 (cosiddetto codice delle assicurazioni private), rubricato "Risarcimento del terzo trasportato”, dispone: “
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”.
Con l'ordinanza interlocutoria n. 40885/2021, è stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione della "applicabilità dell'art. 141 cod. ass. (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta", evidenziando l'esistenza di un contrasto interno alla giurisprudenza della terza sezione civile della medesima Corte e, comunque, di una questione di particolare importanza tale da giustificare detto intervento.
4 Quindi, è stata pronunciata la sentenza n. 35318 del 30.11.2022 (richiamata anche dalla società convenuta a fondamento dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea da essa sollevata), con cui le Sezioni Unite hanno chiarito la sfera di operatività della norma in questione.
In particolare, con tale sentenza è stato rilevato che il meccanismo risarcitorio previsto dall'art. 141 cod. ass. (che ha introdotto un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitare nei confronti dell'assicuratore del vettore, tranne che nell'ipotesi di un sinistro cagionato da caso fortuito) fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti;
solo in seconda battuta, è prevista la possibilità per l'impresa che ha proceduto al pagamento di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (sicché solo in tale sede si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti); inoltre, è meramente eventuale l'intervento della compagnia assicuratrice del responsabile civile, che, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, può estromettere l'assicuratore del vettore;
così come, è eventuale l'ulteriore azione del danneggiato per ottenere il risarcimento del maggior danno
(eccedente il massimale minimo di legge) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile coperto da un massimale superiore a quello minimo. Dunque, l'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento “eventuale” e “alternativo” rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c. (concorrente con quella ex art. 1681
c.c. nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale) e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dall'art. 18 della legge n. 990/1969) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Invero, l'ordinamento accorda al trasportato la scelta se ricorrere all'azione prevista dall'art. 141 cod. ass. (giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio posto a suo carico, ma esponendosi al rischio dell'insufficienza del massimale di legge e, quindi, alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo) o proporre l'ordinaria azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass.
(beneficiando del massimale di polizza, invece di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità di un terzo nella causazione del sinistro, nonché dovendo, in ogni caso, sopportare, anche nell'ipotesi in cui agisca nei confronti delle imprese assicuratrici di tutti i conducenti coinvolti, l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità).
In ogni caso, le Sezioni Unite, nel rispondere alla specifica questione loro rimessa (ossia se il sistema delineato dall'art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta prevista da tale norma possa essere esercitata anche nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato), hanno
5 ritenuto di escludere la seconda possibilità, richiedendo necessariamente l'azione diretta in esame il coinvolgimento di almeno due veicoli. Tanto alla luce di una interpretazione dell'art. 141, che, tenga conto, come prescritto dall'art. 12 delle preleggi, del significato delle parole utilizzate secondo la loro connessione e dell'intenzione del legislatore, nell'ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura della norma e colga la logica interna e l'interdipendenza tra le disposizioni della stessa. Comunque, poste le finalità e i presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass., è stato precisato che non è necessario uno scontro materiale fra i veicoli, in quanto ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, così determinandosi le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile, che, come detto, costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato. In sintesi, è stato affermato: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Inoltre, con la richiamata sentenza di legittimità n. 35318/2022 è stato evidenziato che l'art. 141 cod. ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti;
sicché, essa si applica in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del terzo trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. Infatti, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale, pur trovando causa nella morte del trasportato, è, in ogni caso, un danno "proprio" del congiunto e rispetto allo stesso non paiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell'art. 141 cod. ass.. Nella specie, è stato statuito: “In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141
c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile
6 nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro”.
Poi, sempre con la citata sentenza è stato chiarito che nell'ambito dell'art. 141, comma 1, cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è una nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, dovendosi intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli. In particolare, è stato affermato: “La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Ebbene, posto quanto sopra, si evince dagli atti di causa che nel sinistro stradale in cui ha perso la vita non sono stati coinvolti (anche senza uno scontro materiale) altri veicoli Persona_4 oltre quello (di proprietà e condotto da ) a bordo del quale la stessa si trovava Persona_5 quale terza trasportata. Inoltre, gli attori, proponendo un'azione ex art. 141 cod. ass. (come chiaramente evincibile non solo dal ripetuto richiamo di tale norma nell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dai fatti posti a fondamento della domanda proposta e dalle ragioni giuridiche prospettate), hanno esclusivamente chiesto (mediante l'evocazione in giudizio della sola HDI
Ass.ni s.p.a.) il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti iure proprio in conseguenza del decesso della congiunta (loro madre e nonna). In ragione, Persona_4 pertanto, dei principi di diritto richiamati, la domanda proposta non può essere accolta, restando assorbite le altre questioni dibattute tra le parti (compresa quella dell'ammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato da , , e Parte_1 Controparte_1 Parte_4 Parte_6
, già attori, con cui hanno insistito nell'accoglimento della domanda proposta con l'atto
[...] introduttivo del giudizio).
La pronuncia in corso di causa della sentenza n. 35318/2022 (con cui, come detto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito la portata delle norme applicabili al caso di specie) rende opportuna la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1102/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- non accoglie la domanda ex art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 proposta dagli attori;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Paola, 17.04.2025
7 Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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