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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/12/2024, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1375/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ERNESTA TARANTINO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gianluca Dimattia, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] difesa in primo grado dagli avv.ti Maria Laura Chiapperini e Thomas Mar- chese, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellata – non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2332/2023 del 19 settembre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso CP_1 il decreto ingiuntivo n. 1258/2021 con cui le era stato intimato il pagamento in favore di – dipendente dell'Agenzia dal 1° settembre Parte_1
1975 al 30 dicembre 2011, il quale lamentava l'omessa corresponsione del compenso dovuto per attività incentivata – della somma complessiva di
1.291,39 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, nonché delle spese della pro- cedura monitoria.
- 1 - Avverso detta sentenza ha interposto appello mediante ri- Pt_1 corso depositato il 21 novembre 2023.
Parte appellata non si è costituita.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'odierna udienza nessuno è comparso e, per- tanto, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motiva- zione della presente sentenza a norma dell'art. 436bis c.p.c.
Va rilevato che l'appellato non si è costituito è non vi è prova del fatto che l'appellante ha provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza datato 28 novembre 2023, il quale risulta comunicato telematicamente al difensore di parte appellante lo stesso giorno alle ore 15:15:41.
Questa omissione determina l'improcedibilità del giudizio d'appello.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in gra- do d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibili- tà per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al con- solidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve uni- camente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v.
Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n.
9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo,
Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito del- la lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 21.11.2023 da Pt_1
- 2 - nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Pt_1 CP_1
Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 19.9.2023, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla dispone in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 3 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Ernesta Tarantino
- 3 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ERNESTA TARANTINO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gianluca Dimattia, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] difesa in primo grado dagli avv.ti Maria Laura Chiapperini e Thomas Mar- chese, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellata – non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2332/2023 del 19 settembre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso CP_1 il decreto ingiuntivo n. 1258/2021 con cui le era stato intimato il pagamento in favore di – dipendente dell'Agenzia dal 1° settembre Parte_1
1975 al 30 dicembre 2011, il quale lamentava l'omessa corresponsione del compenso dovuto per attività incentivata – della somma complessiva di
1.291,39 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, nonché delle spese della pro- cedura monitoria.
- 1 - Avverso detta sentenza ha interposto appello mediante ri- Pt_1 corso depositato il 21 novembre 2023.
Parte appellata non si è costituita.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'odierna udienza nessuno è comparso e, per- tanto, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motiva- zione della presente sentenza a norma dell'art. 436bis c.p.c.
Va rilevato che l'appellato non si è costituito è non vi è prova del fatto che l'appellante ha provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza datato 28 novembre 2023, il quale risulta comunicato telematicamente al difensore di parte appellante lo stesso giorno alle ore 15:15:41.
Questa omissione determina l'improcedibilità del giudizio d'appello.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in gra- do d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibili- tà per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al con- solidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve uni- camente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v.
Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n.
9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo,
Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito del- la lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 21.11.2023 da Pt_1
- 2 - nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Pt_1 CP_1
Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 19.9.2023, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla dispone in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 3 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Ernesta Tarantino
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