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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16837 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1115 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1115 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to ARMANDO Parte_1 C.F._1
RESTIGNOLI, con elezione di domicilio in VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 4 00195 ROMA, presso il difensore come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/01/1977
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/01/2024 il sig. , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma, in data 21/07/2007, con la sig.ra
, ha dedotto: di vivere ininterrottamente separato dalla moglie già Controparte_1 prima del 05/12/2022, data di comparizione delle parti avanti al Presidente f.f.; con sentenza n.
10161/2023 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione giudiziale tra le parti, divenuta definitiva;
che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che entrambi i coniugi sono autonomi economicamente.
La sig.ra nei cui confronti è stata eseguita notifica del ricorso presso Controparte_1
l'Ambasciata dell'Ecuador, non si è costituita in giudizio nè è comparsa all'udienza del 24/10/2024. Alla predetta udienza il giudice, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia della resistente, e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale (05/12/2022), conclusosi con la sentenza n. 10161/2023 pubblicata il 27/06/2023 divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti (mancata costituzione nell'odierno giudizio), che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Motivi attinenti alla natura del procedimento e la contumacia del resistente giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 21/07/2007; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto 00413, parte I, serie
02);
3. Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, in data 24/10/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Nocella dott. Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1115 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to ARMANDO Parte_1 C.F._1
RESTIGNOLI, con elezione di domicilio in VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 4 00195 ROMA, presso il difensore come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/01/1977
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/01/2024 il sig. , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma, in data 21/07/2007, con la sig.ra
, ha dedotto: di vivere ininterrottamente separato dalla moglie già Controparte_1 prima del 05/12/2022, data di comparizione delle parti avanti al Presidente f.f.; con sentenza n.
10161/2023 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione giudiziale tra le parti, divenuta definitiva;
che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che entrambi i coniugi sono autonomi economicamente.
La sig.ra nei cui confronti è stata eseguita notifica del ricorso presso Controparte_1
l'Ambasciata dell'Ecuador, non si è costituita in giudizio nè è comparsa all'udienza del 24/10/2024. Alla predetta udienza il giudice, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia della resistente, e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale (05/12/2022), conclusosi con la sentenza n. 10161/2023 pubblicata il 27/06/2023 divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti (mancata costituzione nell'odierno giudizio), che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Motivi attinenti alla natura del procedimento e la contumacia del resistente giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 21/07/2007; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto 00413, parte I, serie
02);
3. Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, in data 24/10/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Nocella dott. Marta Ienzi