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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente relatore
Dott.ssa Carla Santese Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1422/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1 de Martino, come da procura in atti
APPELLANTE contro
, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima TT AL (C.F.: Controparte_1
; P.IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. Melina Martelli, C.F._2 P.IVA_1 come da procura in atti
APPELLATA con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
BZ9C058261P-LB (C.F.: , in persona del legale rappresentate pro-tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Grasso, come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI avverso la sentenza n. 532/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 03.06.2022 e pubblicata il
21.06.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 04.03.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.03.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI Per la parte appellante: ““Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Siena, per le ragioni tutte in premessa dettagliatamente esposte:
In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'avvenuta estinzione parziale del giudizio nei confronti di a seguito di dichiarazione di rinuncia all'appello e Controparte_2 sua relativa accettazione a spese integralmente compensate con ogni conseguenza di legge;
In via preliminare e istruttoria, voglia ammettere tutte le prove richieste dall'odierno appellante in primo grado;
In via principale nel merito, in accoglimento del presente appello, dichiarare che non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la declaratoria di responsabilità dell'odierno appellante Avv. , e pertanto che dallo stesso nulla è dovuto a nessun titolo Parte_1 all'appellata e conseguentemente rigettare ogni domanda formulata nei suoi confronti;
In via principale, nel merito, in accoglimento del presente appello, condannare pertanto
l'appellata principale a restituire all'appellante l'intero importo versato all'esito della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 24.182,49, per le motivazioni ivi puntualmente esposte, ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione o giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
In subordine e per mero tuziorismo difensivo, nella sola ipotesi di mancata declaratoria di estinzione parziale del giudizio nei confronti di a seguito di Controparte_2 dichiarazione di rinuncia all'appello e sua relativa accettazione, di accogliere la domanda di manleva svolta dall'Avv. e per l'effetto condannare l Parte_1 CP_4 [...]
a tenerlo indenne da quanto da lui corrisposto;
Controparte_2
In via riconvenzionale, condannare la Sig.ra al pagamento dei compensi dell'Avv. CP_1 [...]
per un importo di € 37.082,35 e/o quella maggiore o minor somma che sarà Parte_1 ritenuta di ragione e giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso, limitatamente all'appellata principale ed anche nei confronti di Controparte_2
- con riguardo a quest'ultima solo in ipotesi di mancata declaratoria di
[...] estinzione parziale del giudizio nei confronti di che in quel Controparte_2 caso per espressa pattuizione delle parti contenuta nella rinuncia all'appello e sua relativa accettazione dovrà avvenire a spese integralmente compensate - con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale: dichiarare
l'inammissibilità del presente appello poiché non conforme al dettato dell'art. 343 c.p.c. come novellato dalla L. n.134 del 2012, per i motivi esposti in narrativa.
In via principale, voglia l'adita Corte di Appello di Firenze rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n.532/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Siena, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Clara Ciofetti, in data 3 giugno 2022, depositata in Cancelleria in data 21 giugno 2022, nel procedimento R.G. 126/2021, poiché inammissibile, ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni compiutamente esposte nella comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente richiamate.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali, ed accessori di legge.
Si insiste inoltre nell'accoglimento delle istanze istruttorie già avanzate con le memorie ex art.
183 VI c. n. 2 e n. 3 c.p.c., alle quali integralmente ci si riporta”.
Per la parte appellata “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, Controparte_2 contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: in via principale Co Dichiarare la estinzione del rapporto processuale tra e l'Avv. per interve- Parte_1 nuta rinunzia all'appello e relativa accettazione con conseguente formazione dei giudicato con riferimento al capo della sentenza inerente al rapporto assicurativo e la domanda di manleva formulata dall'assicurato;
- in mero subordine: rigettare le domande svolte nei confronti dell , poiché del tutto infondate in fatto e in Parte_2 diritto, nonché sfornite di prova, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della do-manda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. BZ9C058261P-LB, con
[...] conseguente estromissione della stessa dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei loro confronti, così assolvendo con riferimento al rischio assunto con il certificato n Controparte_2
BZ9C058261P-LB da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
- sempre in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Assicurato, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per i motivi esposti al paragrafo 2 della comparsa di costituzione e risposta;
- in via di estremo subordine, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta dall'At-tore nei confronti nei confronti dell'Assicurato e di ritenuta operatività della Polizza, contenere l'obbligazione di manleva di con riferimento al Controparte_2 rischio assunto con il certificato n. BZ9C058261P-LB (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia e in Parte_2 ragione delle limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dell per lo stesso rischio ovvero, in subordine, Parte_2 con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Siena gli avv.ti e affinché, previo accertamento CP_3 Parte_1 della responsabilità professionale di questi ultimi per l'asserito negligente svolgimento del mandato ad essi conferito dall'attrice nell'ambito della causa civile r.g. n. 4211/2018, fossero condannati a risarcirle i danni patrimoniali subiti in conseguenza del lamentato inadempimento.
Nello specifico, a sostegno della propria domanda, nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice esponeva, in fatto, quanto segue:
- con atto sottoscritto in data 28.08.2018, in qualità di titolare dell'omonima TT
AL, concedeva in affitto a il ramo di azienda avente ad oggetto Parte_3
l'attività di bar, commercio al dettaglio di generi alimentari e articoli per uso domestico, stabilendo una durata del contratto pari a 16 mesi (dal 01/09/2018 al 31/12/2019) e concordando il pagamento di un canone di affitto di euro 10.000,00 fino al 31/12/2018
e di euro 40.000 dal 1/01/2019 al 31/12/2019, da corrispondersi in rate mensili;
precisava di non essere proprietaria dell'immobile oggetto del contratto, avendo a sua volta stipulato con la società contratto di locazione in data 01.03.2018, in Parte_4 forza del quale corrispondeva un canone mensile di euro 2.000,00;
- sin dal mese di settembre 2018 la non versava gli importi dovuti a titolo di Pt_3 canone di affitto e, pertanto, l inviava, a mezzo dell'avv. Fattorini, una lettera di CP_1 diffida in data 03/12/2018 e incassava l'assegno di euro 2.000,00 consegnato dalla alla stipula del preliminare a parziale soddisfazione della maggiore somma Pt_3 dovuta;
- con atto di citazione notificato il 21/12/2018 la conveniva in giudizio la Pt_3 CP_1 innanzi al Tribunale di Siena (r.g. n. 4211/2018), chiedendo di accertare e dichiarare la natura locatizia del contratto tra loro intercorso e, per l'effetto, la nullità della clausole contrattuali incompatibili (in particolare le clausole recanti limiti all'orario di apertura e alla tipologie di pasti somministrabili), nonché di condannare la al risarcimento CP_1 dei danni quantificati in euro 94.536,00 e alla restituzione della somma di euro
2.000,00 incassata da quest'ultima;
- con decreto del 16.01.2019 il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 447 c.p.c. e fissava la prima udienza di comparizione delle parti il 06.03.2019;
- la conferiva il mandato difensivo all'avv. il quale si faceva CP_1 CP_3 affiancare dall'avv. , in quanto esperto nella materia e, su indicazione Parte_1 dei due legali, in data 22.01.2019 depositava ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa per ottenere l'immediato rilascio dell'immobile da parte della;
Pt_3 - tale ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Siena in quanto, pur sussistendo il fumus boni iuris, il Giudice rilevava il difetto nella specie di un pregiudizio grave e irreparabile;
avverso tale provvedimento i legali della proponevano reclamo ex art. 669 CP_1 terdecies c.p.c. in data 22/03/2019;
- nel giudizio di merito instaurato da gli avv.ti e in data Parte_3 Parte_1 CP_3
22/02/2019 depositavano nell'interesse di comparsa di costituzione e risposta CP_1 con la quale chiedevano il rigetto delle domande attoree e la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni nonché la restituzione dell'azienda e il risarcimento dei danni quantificati in euro 17.125,75;
- alla prima udienza di comparizione delle parti del 06.03.2019 la difesa di Pt_3 eccepiva l'inammissibilità delle domande riconvenzionali in ragione della mancata richiesta da parte della convenuta dello spostamento della data di udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. e, in ogni caso, per essersi la costituita tardivamente;
CP_1
- il Giudice assegnava termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
e la difesa di insisteva nelle domande riconvenzionali proposte;
CP_1
- con sentenza n. 652/2019 il Tribunale di Siena dichiarava risolto per grave inadempimento della il contratto di affitto di azienda e la condannava Pt_3 all'immediato rilascio dell'azienda e al pagamento in favore della della somma di CP_1 euro 28.671,28, pari ai canoni rimasti insoluti;
a fronte di ciò entrambe le parti chiedevano la declaratoria di improcedibilità del reclamo cautelare per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- avverso tale decisione la proponeva appello (r.g. n. 1487/2019) che veniva Pt_3 definito con sentenza n. 2195/2019 con la quale la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c. e, pertanto, la CP_1 nullità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato risolto il contratto di affitto e condannato la alla restituzione dell'azienda e al risarcimento del Pt_3 danno;
- a fronte di tale pronuncia, su consiglio degli avv.ti e , la non Parte_1 CP_3 CP_1 proponeva ricorso per cassazione, bensì depositava un nuovo ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in data 15.11.2019 al fine di ottenere il rilascio dei locali e il pagamento dei canoni insoluti;
tuttavia, in data 28.12.2019 anche tale ricorso cautelare veniva rigettato dal Tribunale di Siena, in quanto la ricorrente non aveva dedotto circostanze nuove che giustificassero la riproposizione della domanda;
- la proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello e gli avv.ti Pt_3
e consigliavano alla loro assistita di non costituirsi, prospettandole Parte_1 CP_3
l'opportunità di raggiungere un accordo transattivo con la controparte al fine di riottenere al più presto la restituzione dei locali, accordo poi concluso in data
14.07.2020. Tanto esposto in fatto, parte attrice precisava di aver regolarmente remunerato gli avv.ti e per lo svolgimento del mandato difensivo, corrispondendo loro la somma Parte_1 CP_3 complessiva di euro 18.460,35. Riferiva di aver inviato in data 15.10.2020 lettera di messa in mora e richiesta di risarcimento danni ad entrambi i legali i quali, in risposta, contestavano ogni addebito di responsabilità e chiedevano il pagamento del saldo per l'attività svolta in favore della CP_1
Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice sosteneva che gli avv.ti e Parte_1 CP_3 avevano svolto il mandato loro conferito senza osservare la diligenza richiesta, essendo colpevolmente decaduti dalla facoltà di proporre la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione dei locali e il pagamento dei canoni insoluti, previa risoluzione del contratto di affitto di azienda. Aggiungeva che l'inadempimento dei due legali era ravvisabile anche con riferimento alla scelta di proporre un nuovo ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere il rilascio dei locali e il pagamento dei canoni insoluti, anziché proporre tali domande in un autonomo giudizio di merito, in seguito alla sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte in primo grado dalla CP_1
Deduceva che la proposizione di una azione ordinaria di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto avrebbe consentito alla di ottenere in tempi brevi (trattandosi di rito CP_1 locatizio) sia la restituzione dei locali sia il pagamento dei canoni insoluti. Evidenziava che, invece, la strategia processuale scelta dai legali aveva precluso la possibilità di ottenere la corresponsione dei canoni di affitto, considerato che su indicazione dei suoi avvocati la CP_1 aveva stipulato con la una transazione in forza della quale rinunciava al pagamento dei Pt_3 canoni insoluti.
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna degli avv.ti e al risarcimento Parte_1 CP_3 dei danni quantificati in euro 89.466,54 nonché alla restituzione della somma di euro
21.182,86 già corrisposta ai legali convenuti a titolo di compensi professionali.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle CP_3 domande attoree in quanto infondate. In particolare, il convenuto contestava la ricorrenza nella specie degli errori lamentati dalla cliente, deducendo che l'esperimento di una autonoma azione di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento non avrebbe consentito alla di ottenere in tempi brevi il rilascio dell'azienda, poiché la causa sarebbe stata riunita a CP_1 quella già pendente proposta dalla o comunque sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Pt_3
Sosteneva che alcun errore era, poi, configurabile con riferimento alle modalità e ai tempi di proposizione delle domande riconvenzionali, non essendo i legali incorsi in alcuna decadenza, posto che il momento ultimo per la proposizione della domanda riconvenzionale doveva essere individuato, nella specie, con il deposito delle memorie integrative, avendo il Giudice disposto il mutamento del rito in conseguenza dell'erronea introduzione del giudizio da parte dell'attrice nelle forme del rito ordinario anziché locatizio. Quanto, poi, all'asserito carattere pregiudizievole della transazione raggiunta con la , l'avv. deduceva che la scelta Pt_3 CP_3 di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia era senz'altro opportuna nell'ottica di ottenere in tempi rapidi il rilascio dell'azienda, in considerazione della pendenza del giudizio di cassazione e della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili disposta dalla normativa emergenziale di contrasto alla epidemia da Covid-19. Infine, contestava la sussistenza del necessario nesso causale tra il dedotto inadempimento professionale e i danni lamentati dall'attrice, considerato che se anche la si fosse CP_1 munita di un titolo giudiziale per ottenere il pagamento dei canoni di affitto insoluti, la medesima non sarebbe comunque riuscita a recuperare il credito maturato in ragione dell'insolvenza della , la cui unica fonte di reddito era costituita proprio dall'impresa Pt_3 esercitata mediante l'azienda affittata dalla CP_1
Si costituiva in giudizio anche il convenuto , eccependo in via preliminare il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di condanna alla restituzione dei compensi già corrisposti dall'attrice, atteso che non aveva ricevuto alcuna somma a detto titolo dalla cliente, la quale aveva effettuato i pagamenti esclusivamente in favore dell'avv. . Nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an sia nel quantum, CP_3 richiamando le difese già svolte dall'avv. nella comparsa di costituzione. In via CP_3 riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento del compenso dovuto per l'attività svolta in suo favore, quantificato in euro 37.082,35 (o, in subordine, la compensazione con l'eventuale credito risarcitorio riconosciuto alla cliente).
Infine, l'avv. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Parte_1 [...]
sua compagnia assicuratrice per la Controparte_6 responsabilità professionale, per essere manlevato in caso di condanna, nonché CP_3 padre dell'attrice, in qualità di titolare di fatto della TT AL . Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa dal Tribunale, si costituiva in giudizio eccependo CP_3 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che all'interno dell'azienda di titolarità della figlia egli si limitava a svolgere l'attività di preposto. Nel CP_1 merito, contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
[...]
, deducendo che l'attrice aveva pagato integralmente i compensi spettanti ad Parte_1 entrambi i difensori per il mandato espletato.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inoperatività della garanzia, in quanto la polizza era fondata sul modello claims made e aveva avuto efficacia dal 04.10.2019 al 04.10.2020, mentre la richiesta risarcitoria era pervenuta all'assicurato soltanto in data 15.10.2020 e, quindi, successivamente al termine finale di operatività della polizza. In subordine, la compagnia allegava la sussistenza di una franchigia pari ad € 400,00 e di un massimale di polizza pari ad € 500.000,00 e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea sia nell'an sia nel quantum, associandosi alle difese svolte dal proprio assicurato e dal convenuto . CP_3
Il Tribunale di Siena, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 532/2022 del
03.06.2022, pubblicata il 21.06.2022, accoglieva la domanda risarcitoria attorea (ancorché liquidando una somma inferiore a quella richiesta) e rigettava le domande riconvenzionali formulate dal convenuto nonché la domanda di manleva proposta da Parte_1 quest'ultimo nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.
Preliminarmente, il primo Giudice accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di in quanto dalla documentazione in atti emergeva che il mandato difensivo era CP_3 stato conferito agli avvocati convenuti unicamente dall'attrice Controparte_1
Indi, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, il primo Giudice rilevava anzitutto che nel caso di specie era pacifico, oltre che documentalmente provato, il conferimento dell'incarico da parte dell'attrice ai legali convenuti nell'ambito della controversia insorta con in relazione all'affitto del ramo di Parte_3 azienda della TT AL di Controparte_1
Affermava, quindi, l'imputabilità agli avvocati convenuti degli inadempimenti lamentati dall'attrice, in quanto:
1) gli avv.ti e non avevano ritualmente proposto la domanda Parte_1 CP_3 riconvenzionale di risoluzione del contratto di affitto, avendo formulato tale domanda con comparsa di costituzione depositata successivamente al mutamento del rito da ordinario a locatizio disposto con decreto del 16.01.2019, senza chiedere lo spostamento dell'udienza come prescritto a pena di decadenza dall'art. 418 c.p.c., come aveva statuito la Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 2195/2019;
2) non avevano proposto una domanda autonoma di risoluzione del contratto di affitto, bensì avevano consigliato alla loro assistita di stipulare una transazione che aveva comportato per la una sostanziosa perdita economica, avendo quest'ultima CP_1 rinunciato al pagamento dei canoni di affitto;
3) al fine di ottenere il rilascio dei locali avevano nuovamente proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c., nonostante il rigetto del precedente, senza dedurre circostanze nuove.
Il Tribunale argomentava che la strategia processuale scelta dagli avvocati convenuti aveva precluso all'attrice di vedere soddisfatte le proprie pretese nei confronti dell'affittuaria, poiché se la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto fosse stata ritualmente proposta, essa sarebbe stata senz'altro accolta, in quanto dalla decisione del Tribunale di Siena, riformata in appello soltanto per questioni di rito, emergeva chiaramente la fondatezza delle domande della CP_1
Il Giudice di prime cure aggiungeva che la domanda di risoluzione del contratto di affitto, anche ove proposta in via autonoma in un separato giudizio, avrebbe avuto con molta probabilità esito positivo, evidenziando che la necessità – paventata dai legali convenuti – di attendere un lungo lasso temporale per la conclusione del giudizio era scongiurata dalla speditezza del rito locatizio, come dimostrato anche dalla rapida definizione della causa instaurata dalla . Pt_3
Il Tribunale giudicava, pertanto, erronea la strategia difensiva scelta dagli avvocati convenuti volta alla conclusione di una transazione in forza della quale la loro assistita aveva sì ottenuto la restituzione dei locali ma rinunciando alla corresponsione dei canoni di affitto insoluti. Quanto, infine, alla riproposizione di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzato al rilascio degli immobili, il Giudice di primo grado riteneva provato il dedotto inadempimento degli avvocati convenuti, avendo questi ultimi proposto la medesima domanda già oggetto di un precedente giudizio cautelare senza dedurre circostanze nuove che ne giustificassero la riproposizione.
Il Tribunale, quindi, determinava il danno patrimoniale subito dall'attrice, riconoscendo a detto titolo la somma di euro 28.671,28 (oltre Iva) pari ai canoni di affitto non pagati dalla Pt_3 per come quantificati nella sentenza del Tribunale di Siena, le somme di euro 3.916,65 e di euro 8.339,00 corrisposte dalla rispettivamente, all'avv. e all'avv. a CP_1 Parte_1 CP_3 titolo di compenso, la somma di euro 898,61 versata dall'attrice al notaio per la risoluzione del contratto e, infine, la somma di euro 1.500,00 pagata dalla medesima al difensore di Pt_3
per le cause tra loro intercorse e per la transazione.
[...]
Veniva, invece, rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. avente ad Parte_1 oggetto il pagamento del compenso, in forza dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la
“definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista” (cfr. Cass. n. 24519/2018 che richiama Cass. n.
4781/2013)”.
Infine, era parimenti respinta la domanda di manleva avanzata dall'avv. nei Parte_1 confronti della rilevando l'inoperatività della polizza n. Controparte_7
BZ9C058261P-LB invocata dal convenuto basata sul modello “claims made”, in quanto la richiesta risarcitoria era pervenuta all'assicurato il 15.10.2020, ovvero dopo il termine finale di efficacia della copertura assicurativa (vigente dal 04/10/2019 al 04/10/2020).
In definitiva, il Tribunale condannava i legali convenuti al pagamento in favore di CP_1 delle somme di euro 28.671,28 (oltre Iva), euro 3.916,65 (solo avv. ), euro
[...] Parte_1
8.339,00 (solo avv. ), euro 898,61 ed euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione CP_3 come in motivazione, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, mentre le spese sostenute dai terzi chiamati e CP_3 Controparte_7 erano poste a carico dell'avv. . Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello solo (l'avv.to ha invece Parte_1 CP_3 prestato acquiescenza alla condanna), formulando i seguenti motivi di gravame:
1. errore del Tribunale nell'affermare la ricorrenza nella specie dei presupposti della responsabilità professionale degli avvocati convenuti;
2. errore nella determinazione del danno patrimoniale;
3. erroneo rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'avv. avente ad Parte_1 oggetto il pagamento dei compensi;
4. erroneo rigetto della domanda di manleva proposta dall'avv. nei confronti Parte_1 della compagnia assicurativa terza chiamata.
Per tali ragioni, l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza gravata, concludendo come meglio indicato in epigrafe.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
In particolare, quanto al primo motivo di gravame, parte appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, contestando l'assunto dell'appellante secondo cui il risultato raggiunto dai legali convenuti fosse il miglior esito possibile tenuto conto del contesto e della situazione economica delle parti, richiamando le argomentazioni già svolte in primo grado in ordine ai plurimi profili di inadempimento imputabili ai legali nell'espletamento del mandato difensivo. In ordine, poi, al secondo motivo di gravame, l'appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata in punto di determinazione dei danni risarcibili. In merito al terzo motivo di appello, ha contestato la fondatezza della pretesa avanzata dall'avv. Parte_1 avente ad oggetto il pagamento dei compensi, sostenendo che la sentenza impugnata ha correttamente rigettato la domanda riconvenzionale a tal fine proposta dal legale convenuto.
Quanto, invece, all'ultimo motivo di appello concernente la domanda di manleva proposta dall'avv. nei confronti della società di assicurazione terza chiamata, la difesa Parte_1 dell'appellata ha dichiarato di ritenere “di non dover entrare nel merito di tale richiesta e di essere estranea al contenuto della statuizione di primo grado nei confronti della Compagnia assicurativa”.
Ha, quindi, concluso come meglio indicato in epigrafe.
Con atto depositato il 23.01.2024, l'appellante ha dichiarato di rinunciare Parte_1 all'appello inerente il capo della sentenza impugnata relativo alla domanda di manleva da lui proposta nei confronti di nonché alla connessa domanda di Controparte_2 condanna di quest'ultima alla rifusione in suo favore delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Alla prima udienza cartolare del 01.02.2024, è stata dichiarata la contumacia degli appellati
, e e la causa è stata rinviata per CP_3 CP_3 Controparte_2 la precisazione delle conclusioni.
In data 23.08.2024 si è costituita in giudizio chiedendo di Controparte_2 dichiarare l'estinzione del rapporto processuale tra la medesima e l'appellante
[...]
in ragione dell'intervenuta rinuncia all'appello e relativa accettazione in ordine al Parte_1 capo della sentenza concernente il rapporto assicurativo con conseguente formazione del giudicato sul punto. In via subordinata ha, quindi, concluso come meglio indicato in epigrafe.
Indi, all'udienza cartolare del 05.11.2024, è stata revocata la dichiarazione di contumacia di
Controparte_2
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 04.03.2025, con ordinanza collegiale del 13.03.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui l'appellata ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 343 c.p.c. (rectius, art. 342 c.p.c.), lamentando la genericità dell'atto di appello così come strutturato dall'avv. . Parte_1
In proposito giova premettere che per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n. 18932/2016).
In tal senso si è orientata l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dell'art. 342 c.p.c. non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie è vero che parte appellante ha riproposto le tesi difensive già avanzate in primo grado, ma le ha raffrontate con le diverse valutazioni espresse dal primo
Giudice, al fine di confutare le argomentazioni articolate nella sentenza impugnata, indicando altresì le parti della sentenza impugnata di cui ha chiesto la riforma e le ragioni a sostegno delle modifiche richieste.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può essere accolta e, pertanto, le censure formulate dall'appellante dovranno essere esaminate nel merito.
3. Le reiterate istanze istruttorie
Ancora in via preliminare, si deve dichiarare l'inammissibilità delle istanze di prova orale reiterate dall'appellata nel presente giudizio, formulate nella seconda e nella Controparte_1 terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. in primo grado e non ammesse dal primo Giudice.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n. 1532/2018;
Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, la parte ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che essa si limiti a reiterare le istanze istruttorie non ammesse dal primo Giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso di specie, con riferimento alle istanze istruttorie reiterate in questa sede, il Tribunale ha ritenuto di non ammettere i capitoli di prova articolati da nella memoria n. Controparte_1
2 in quanto vertenti su pagamenti asseritamente effettuati in contanti (cfr. ordinanza del
19.01.2022).
L'appellata si è limitata a riproporre tali istanze nella comparsa di costituzione, senza formulare un apposito motivo di gravame avverso la statuizione di rigetto del primo Giudice, omettendo di indicare le ragioni in base alle quali il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le richieste istruttorie in esame.
Ciò posto, si rileva comunque che i capitoli di prova richiesti dall'appellata riguardano circostanze non rilevanti ai fini della decisione della presente impugnazione, posto che risulta ormai incontrovertibile – in difetto di appello incidentale sul punto – la statuizione del Tribunale con la quale è stata accertata la corresponsione da parte della della sola somma di euro CP_1
12.255,60 a titolo di compensi professionali.
Pertanto, le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellata non Controparte_1 possono essere ammesse, con la conseguenza che neppure possono essere accolte le richieste di prova contraria formulate dall'appellante Bencivenga in primo grado nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e reiterate in questa sede nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dell'appellata Controparte_1
4. La ricostruzione dei fatti relativi alla causa presupposta e il perimetro della presente decisione
Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si ritiene opportuno ricostruire brevemente i fatti relativi al contenzioso insorto tra e con riferimento al quale Controparte_1 Parte_3 viene invocata la responsabilità professionale dell'avv. odierno appellante. Parte_1
È pacifico che conferiva agli avv.ti e il mandato di Controparte_1 Parte_1 CP_3 difenderla nella causa promossa nei suoi confronti da in relazione al contratto Parte_3 stipulato il 28.08.2018 con il quale la aveva concesso in affitto alla il ramo di CP_1 Pt_3 azienda avente ad oggetto l'attività di bar e di commercio al dettaglio di articoli domestici e generi alimentari con sede in Pienza (SI), via Dogali n. 30. Del pari pacifico è che la Pt_3 non versava alcun canone di affitto alla la quale, pertanto, richiedeva il pagamento dei CP_1 canoni insoluti con una lettera di diffida del 03.12.2018 e incassava l'assegno di euro 2.000,00 consegnato dall'affittuaria a titolo di garanzia al momento della sottoscrizione del preliminare.
Successivamente, con atto di citazione notificato il 21.12.2018, veniva Controparte_1 convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Siena da (r.g. n. 4211/2018) Parte_3 affinché fosse accertata la natura locatizia del contratto di affitto e la nullità delle clausole incompatibili con la fattispecie contrattuale della locazione, nonché per sentire condannare la al pagamento della somma di euro 94.536,00 a titolo di risarcimento del danno e alla CP_1 restituzione dell'importo di euro 2.000,00 incassato dalla convenuta. Con decreto del 16.01.2019 il Giudice assegnatario della causa, nelle more della costituzione della convenuta, fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 06.03.2019, assegnando alla un termine fino al 24.01.2019 per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di Pt_3 fissazione dell'udienza.
Indi, in data 22.01.2019 gli avv.ti e depositavano nell'interesse della Parte_1 CP_3 ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa chiedendo l'immediato rilascio dei locali CP_1 oggetto del contratto di affitto.
Successivamente, i due legali si costituivano nel giudizio di merito instaurato dalla con Pt_3 comparsa di costituzione depositata il 22.02.2019 con la quale chiedevano in via principale, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree nonché la risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento e, conseguentemente, la restituzione dei locali e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 06.03.2019 la difesa di Parte_3 eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_1 quanto non era stato richiesto lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. e poiché, in ogni caso, la costituzione in giudizio risultava tardiva.
Il Giudice concedeva termine per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c.
e si riservava sul ricorso cautelare;
quindi, a scioglimento della riserva, con ordinanza del
06.03.2019 il Tribunale rigettava il ricorso cautelare per difetto del periculum in mora e avverso tale pronuncia la difesa della proponeva reclamo. CP_1
In data 08.04.2019 depositava le memorie integrative, riportandosi alle difese Controparte_1 già svolte e argomentando a favore della ritualità della domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di costituzione.
La causa, istruita soltanto documentalmente, veniva decisa dal Tribunale con sentenza n.
652/2019 del 19.06.2019 con la quale erano respinte le domande attoree mentre, in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, era dichiarato risolto il contratto di affitto per inadempimento e la era condannata al rilascio dei locali e al Pt_3 pagamento della somma complessiva di euro 28.671,28. A fronte di ciò, essendo cessata la materia del contendere, entrambe le parti chiedevano al Tribunale di dichiarare l'improcedibilità del reclamo cautelare promosso dalla CP_1
Stante il perdurante inadempimento della , la notificava due atti di precetto con Pt_3 CP_1
i quali intimava all'affittuaria di rilasciare i locali e di corrisponderle la somma dovuta in forza della sentenza di prime cure, ma il pignoramento presso terzi tentato in data 11.07.2019 dalla per la somma precettata aveva esito negativo. CP_1
Successivamente, in data 27.08.2019, la notificava alla ricorso in appello Pt_3 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo, in riforma integrale della decisione di prime cure, che fosse dichiarata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta in primo grado e che fossero accolte le domande attoree (r.g. n. 1487/2019). L'appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
Con sentenza n. 2195/2019 del 19.09.2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla e la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui veniva CP_1 dichiarato risolto il contratto di affitto nonché nella parte in cui la era condannata alla Pt_3 restituzione dei locali e al risarcimento dei danni, confermando nel resto la sentenza di prime cure.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione con atto notificato il Parte_3
19.12.2019, chiedendo la riforma della sentenza di appello nella parte in cui aveva confermato la statuizione del Tribunale di rigetto delle domande da lei proposte in primo grado. Di contro, non impugnava la decisione della Corte di Appello, bensì depositava in data Controparte_1
15.11.2019 un nuovo ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Siena volto ad ottenere il rilascio immediato dei locali oggetto del contratto di affitto. Tale domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza del Tribunale 28.12.2019 per mancata deduzione di fatti nuovi rispetto al ricorso ex art. 700 c.p.c. già proposto e respinto con ordinanza del 06.03.2019; avverso tale decisione la proponeva nuovamente reclamo. CP_1
Nelle more del giudizio di cassazione e del reclamo cautelare, in data 14.07.2020 Pt_3
e raggiungevano un accordo transattivo con il quale era dichiarata la
[...] Controparte_1 risoluzione del contratto di affitto e la riconsegnava i locali dell'azienda alla Pt_3 CP_1 mentre quest'ultima versava la somma omnicomprensiva di euro 1.536,40 a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto;
entrambe le parti si impegnavano, poi, a rinunciare a tutti i giudizi rispettivamente proposti e pendenti.
Così ricostruito l'iter della vicenda giudiziaria di cui è causa, ancora in via preliminare si ritiene opportuno rilevare l'acquiescenza manifestata da convenuto in primo grado alla CP_3 sentenza di prime cure, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni di condanna riguardanti detto convenuto.
Parimenti l'appellante , non avendo impugnato il capo di sentenza relativo al Parte_1 difetto di legittimazione passiva di ha reso incontrovertibile l'accertamento della CP_3 carenza di legittimazione passiva di e la statuizione di rigetto della domanda CP_3 riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del compenso proposta dall'odierno appellante nei confronti del terzo chiamato, nonché di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di quest'ultimo.
Del pari estranea a questo giudizio risulta la questione dell'operatività della polizza invocata da nei confronti della compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_2 posto che con atto depositato il 23.01.2024 l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto avverso il capo di sentenza di rigetto della domanda di manleva da lui proposta nei confronti della terza chiamata e di condanna al pagamento delle spese processuali in favore di quest'ultima. Pertanto, l'oggetto del presente giudizio di appello si incentra esclusivamente sui rapporti tra e e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità di Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo in relazione al mandato professionale svolto nell'interesse della nell'ambito CP_1 del contenzioso insorto tra quest'ultima e . Parte_3
5. La responsabilità professionale dell'avv. (primo motivo di appello) Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità professionale degli avv.ti e per aver svolto Parte_1 CP_3 negligentemente il mandato loro conferito da nella vicenda giudiziaria relativa Controparte_1 al contratto di affitto di azienda stipulato con , individuando tre profili di Parte_3 inadempimento:
1) irrituale proposizione delle domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di affitto, restituzione dei locali e pagamento dei canoni formulate nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio r.g. n. 4211/2018 davanti al Tribunale di Siena;
2) mancata proposizione di una autonoma domanda di risoluzione del contratto di affitto e indicazione alla cliente dell'opportunità di concludere la transazione stipulata il
14.07.2020 con la quale la ha rinunciato ad ottenere il pagamento dei canoni di CP_1 affitto insoluti;
3) proposizione di un secondo ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di rilascio dei locali, senza allegare circostanze nuove rispetto a quelle esistenti al momento del rigetto del primo ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto sempre al fine di ottenere la restituzione dell'azienda.
Di contro, l'appellante contesta la ricorrenza nella specie dei presupposti necessari ad affermare la responsabilità professionale dei legali convenuti, deducendo la correttezza delle scelte processuali e strategiche effettuate da questi ultimi nonché la loro idoneità a consentire alla cliente di raggiungere l'esito della lite sperato, ovvero il recupero nel minor tempo possibile dell'azienda.
In particolare, con riferimento alla affermata inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Siena (r.g. n. 4211/2018),
l'appellante sostiene che dette domande sono state formulate ritualmente in quanto, nelle ipotesi (come quella ricorrente nella specie) in cui il mutamento del rito da ordinario a locatizio
è disposto dal Giudice in conseguenza di un errore commesso dall'attore nella scelta delle forme per l'introduzione del giudizio (introdotto con atto di citazione anziché con ricorso), “il momento di preclusione della domanda riconvenzionale non si verifica pertanto con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, ovvero con la memoria di costituzione come sarebbe accaduto se la domanda fosse stata fin dall'inizio introdotta con il rito corretto, bensì soltanto con la memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 c.p.c.”.
Sulla base di tale assunto, l'appellante sostiene l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla difesa della sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. CP_1
2195/2019.
Tale censura è infondata.
Giova premettere che non è contestato che il giudizio promosso davanti al Tribunale di Siena da (r.g. n. 4211/2018) veniva introdotto da quest'ultima nelle forme del rito Parte_3 ordinario, con atto di citazione a comparire all'udienza del 20.05.2019 e che, pertanto, la convenuta si sarebbe dovuta costituire ai sensi dell'art. 167 c.p.c. entro e non Controparte_1 oltre il 30.04.2019, come del resto affermato dallo stesso avv. nella mail inviata a CP_3
padre della cliente, all'indomani della notifica dell'atto di citazione (cfr. doc. 6 del CP_3 fascicolo di primo grado di parte attrice).
Risulta, poi, per tabulas che con decreto del 16.01.2019, notificato dall'attrice alla convenuta il
24.01.2019, il Giudice di prime cure – anticipando di molto l'udienza di comparizione indicata in citazione – fissava al 06.03.2019 l'udienza per la comparizione delle parti ai sensi degli artt.
447-bis e ss. (cfr. all. 4 B al fascicolo di primo grado di ), assegnando termine alla Parte_1 ricorrente/attrice per la notifica del ricorso/atto di citazione e del predetto decreto entro e non oltre il 24.01.2019.
Gli avv.ti e si costituivano in giudizio nell'interesse di con Parte_1 CP_3 Controparte_1 comparsa di costituzione depositata il 22.02.2019, formulando domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di affitto, di restituzione dei locali e di risarcimento del danno, senza chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Tali domande, accolte in primo grado dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 652/2019, sono state dichiarate inammissibili dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 2195/2019, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: “le parti paiono condividere l'assunto che il mutamento del rito sarebbe avvenuto con il decreto con il quale il Giudice ha fissato la comparizione delle parti, così come in precedenza trascritto, disponendo la notifica dell'atto introduttivo alla controparte. Facendo riferimento a tale data, le domande riconvenzionali, così come proposte dalla resistente, sarebbero inammissibili in assenza della richiesta di spostamento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. (resa doverosa proprio dall'imposto passaggio, in forza del provvedimento giudiziale, dalla cognizione ordinaria a quella speciale), anche volendo accedere all'orientamento, più rigoroso (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 2334/2019), secondo cui tale inammissibilità sarebbe legata all'omessa accettazione del contraddittorio posto che, nel caso di specie, la violazione dell'art.418 c.p.c è stata prontamente contestata dalla controparte.
La conclusione non cambia volendo ritenere che il mutamento del rito sia avvenuto con la concessione dei termini per le memorie integrative atteso che, a tale data, erano comunque maturate le preclusioni del giudizio di cognizione ordinaria;
infatti, tenuto conto della circostanza che il procedimento era stato introdotto con citazione anziché con ricorso, l'odierna appellata non aveva ritualmente proposto le domande riconvenzionale non essendosi costituita
20 giorni prima dell'udienza ex art. 167 c.p.c. (22.2.2019 a fronte dell'udienza fissata per il
6.3.2019)” (p. 8 della sentenza – cfr. all. 21 del fascicolo di primo grado di . CP_1 Tali argomentazioni, richiamate dalla sentenza impugnata in questa sede, risultano immuni dalle censure formulate dall'appellante.
Invero, deve ritenersi che gli avv.ti e nel formulare le predette domande Parte_1 CP_3 riconvenzionali senza chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. siano incorsi nella decadenza prevista da detta norma.
Infatti, i due legali avrebbero dovuto considerare che il Tribunale, fissando l'udienza ex art. 447-bis c.p.c. addirittura anticipata rispetto all'udienza fissata dall'attrice in citazione, aveva già disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio, con la conseguenza che la difesa della convenuta, nel proporre le suindicate domande riconvenzionali, aveva l'onere – a pena di decadenza dalle riconvenzionali medesime – di chiedere la fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Né in senso contrario può essere invocata – come invece tenta di sostenere l'appellante – la sentenza della Cass. n. 33178/2018 secondo cui “In caso di mutamento del rito da ordinario a speciale rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art.
426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale”.
Da tale precedente di legittimità richiamato dall'appellante, infatti, non solo non è possibile evincere argomenti a sostegno dell'ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte nell'interesse della ma anzi tale pronuncia della Suprema Corte – che non a caso è CP_1 stata posta a fondamento della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2195/2019 – conferma che la convenuta era decaduta dalla facoltà di avanzare domande in via riconvenzionale.
Invero, anche ad ammettere che il mutamento del rito sia stato disposto dal Giudice di prime cure non con il decreto del 16.01.2019 bensì con l'ordinanza adottata all'esito dell'udienza del
06.03.2019 con la quale è stato concesso alle parti un termine sino al 08.04.2019 per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c., restano comunque ferme le preclusioni già maturate secondo la disciplina del rito ordinario;
ne consegue che, nel caso di specie, la convenuta era incorsa nella decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c., essendosi costituita soltanto in data 22.02.2019 e, dunque, meno di 20 giorni prima della prima udienza, che il giudice aveva comunque anticipato al 06.03.2019.
In definitiva, delle due l'una: o il mutamento del rito è avvenuto già con il decreto del
16.01.2019 di fissazione dell'udienza (come invero desumibile dall'espresso richiamo fatto ivi agli “artt. 447 bis e segg.”) e allora le domande riconvenzionali risultano inammissibili ai sensi dell'art. 418 c.p.c., non essendo stato chiesto lo spostamento dell'udienza previsto nel rito locatizio;
oppure il rito è stato mutato all'udienza del 06.03.2019 e allora, in ogni caso, la convenuta è decaduta dalla facoltà di proporre domande in via riconvenzionale, essendosi costituita oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c. per il rito ordinario. Del resto, se l'avvocato era convinto di avere agito con diligenza e che la Corte Parte_1
d'Appello era incorsa in errore nel ritenere tardiva la domanda riconvenzionale, avrebbe potuto impugnare siffatta decisione per cercare di far ottenere alla cliente la restituzione dell'azienda, anziché rinunciare a proporre ricorso per cassazione avverso tale sentenza e optare per il diverso strumento del ricorso cautelare d'urgenza, peraltro già proposto una prima volta senza ottenere l'esito sperato.
L'acquiescenza alla sentenza di appello dimostra, invece, che i difensori si erano resi conto del loro errore professionale circa la tardività della domanda riconvenzionale.
Tale errore ha precluso alla la possibilità di ottenere subito un valido titolo esecutivo per CP_1 il rilascio dell'azienda, oltre che per il pagamento dei canoni non corrisposti dall'affittuaria: infatti, se le domande riconvenzionali fossero state ritualmente avanzate, le stesse, già accolte in primo grado, sarebbero state con ogni probabilità anche confermate in appello, considerato che la sentenza di prime cure è stata riformata soltanto in rito e non anche nel merito.
Né la responsabilità professionale dei legali convenuti può essere esclusa, come tenta di sostenere l'appellante, per difetto di nesso causale tra l'affermato inadempimento e i danni lamentati dalla cliente, assumendo che “la questione dell'irritualità o meno della domanda riconvenzionale è totalmente irrilevante, in quanto la pronuncia negativa in rito della Corte
d'Appello non avrebbe impedito alla di agire anche separatamente per il pagamento dei CP_1 canoni. Il motivo per cui ciò non fu fatto era, ovviamente, che in ogni caso la Sig.ra non CP_1 avrebbe potuto recuperare nulla (a causa della totale incapienza della )”. Pt_3
Invero, aderendo alla tesi secondo cui sarebbe stato inutile agire in un separato giudizio nei confronti della sol perché quest'ultima non avrebbe mai pagato i canoni dovuti in Pt_3 ragione della sua incapienza, allora sarebbe stato inutile anche solo accettare l'incarico di difendere la nella causa promossa nei suoi confronti dalla e, quindi, gli avvocati CP_1 Pt_3 convenuti avrebbero dovuto rinunciare proprio a costituirsi in giudizio.
Ma così non è, come dimostrato dal fatto che la aveva ottenuto una vittoria in primo CP_1 grado che sarebbe stata verosimilmente confermata anche in appello se solo le domande riconvenzionali fossero state tempestive.
Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, la situazione di incapienza di non rappresenta affatto una circostanza sufficiente a giustificare la scelta dei Parte_3 legali convenuti di non promuovere nei suoi confronti un separato giudizio di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento, che avrebbe consentito alla di ottenere un CP_1 valido titolo esecutivo per il recupero dell'azienda e dei canoni non pagati, oltre che uno strumento di pressione sulla controparte per raggiungere una eventuale transazione a condizioni economiche migliori rispetto a quelle poi effettivamente pattuite.
Peraltro, la avrebbe comunque potuto recuperare le somme dovute dalla nel CP_1 Pt_3 tempo, non potendosi escludere un miglioramento della situazione economica di quest'ultima, considerato che la stessa continuava a svolgere attività imprenditoriali e che aveva anche acquistato un immobile con riserva della proprietà (cfr. doc. 53 del fascicolo di primo grado di
. CP_1
Del resto, il danno procurato alla cliente a causa della tardività della domanda riconvenzionale
è costituito non soltanto dalla perdita dei canoni maturati ma anche dal fatto di non aver ottenuto una valida pronuncia di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e, quindi, un ordine di restituzione dell'azienda suscettibile di esecuzione già nel giugno 2019, ovvero quando è stata pronunciata la sentenza di primo grado, esecutiva per legge, poi riformata dalla Corte di Appello soltanto per ragioni di rito.
Né risulta condivisibile la difesa dell'appellante secondo cui "il secondo giudizio, seppur separato, sarebbe sicuramente stato riunito all'altro, pertanto con gli stessi effetti e lo stesso decorrere di lunghissimo tempo", considerato che il rito locatizio assicura tempi di definizione dei giudizi piuttosto celeri. Infatti, il Tribunale di Siena ha emesso la sentenza di primo grado il
19.06.2019, appena tre mesi dopo l'instaurazione del giudizio e anche la pronuncia della Corte di Appello di Firenze è intervenuta pochissimo tempo dopo, essendo stata pubblicata il
19.09.2019.
Pertanto, se subito dopo la pronuncia di appello la difesa di per rimediare alla tardività CP_1 della domanda riconvenzionale, avesse promosso un separato giudizio volto ad ottenere la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti, avrebbe senz'altro ottenuto in tempi brevi una nuova sentenza dal Tribunale di Siena.
Non corrisponde, quindi, al vero l'affermazione dell'appellante secondo cui la transazione raggiunta con la era un accordo “in forza del quale, in cambio della rinuncia ad un Pt_3 diritto di credito de facto inesigibile, riuscivano a recuperare a tempo di record un'azienda che, per le ragioni già esposte, sarebbe stata restituita chissà dopo quanto altro tempo”.
Peraltro, l'opportunità di agire con un separato giudizio nei confronti della per chiedere Pt_3 la risoluzione del contratto di affitto, la restituzione dei locali e il pagamento dei canoni è stata rappresentata dallo stesso avv. in una mail inviata a padre della assistita, CP_3 CP_3 ove il difensore propone come prima e principale strategia difensiva proprio quella di “iniziare un procedimento di risoluzione del contratto di affitto in essere / sfratto, indipendentemente dal procedimento iniziato da controparte”, pur dovendosi costituire anche in quest'ultimo (cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Viceversa, dopo la sentenza di appello, anziché optare per tale strategia e, quindi, promuovere un autonomo giudizio per ottenere la restituzione dell'azienda, i difensori della hanno CP_1 depositato un secondo ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la stessa domanda di rilascio dei locali già proposta con un precedente ricorso, ricorso che tuttavia è stato respinto in quanto non erano stati dedotti mutamenti delle circostanze di fatto rispetto al precedente ricorso già rigettato.
In definitiva, non solo gli avv.ti e hanno sbagliato nel proporre CP_3 Parte_1 tardivamente le domande riconvenzionali (che se avessero proposto ritualmente sarebbero state verosimilmente accolte e avrebbero munito la cliente un valido titolo esecutivo sin dal giugno 2019 per ottenere sia la restituzione dei locali sia il pagamento dei canoni), ma anche dopo che la Corte di appello aveva rilevato l'errore dei professionisti, questi ultimi hanno omesso di rimediare all'errore commesso che avrebbero potuto subito emendare proponendo un autonomo giudizio ordinario nelle forme del rito lavoro.
Né può ritenersi, come vorrebbe sostenere l'appellante, che la transazione raggiunta dalla cliente rappresentava “il risultato più vantaggioso ottenibile in quel momento” in quanto con essa “in un sol colpo la aveva annullato i rischi connessi alla pendenza del giudizio di CP_1
Cassazione ed al contempo, aveva immensamente ridotto i tempi, altrimenti indeterminabili, di recupero dell'azienda affittata”.
Invero, con la transazione stipulata il 14.07.2020 in cambio del rilascio immediato dei locali la rinunciava ad ogni suo credito e anzi pagava alla la somma di € 1.536,40 a CP_1 Pt_3 titolo di parziale rimborso delle spese legali liquidate nel provvedimento di rigetto del secondo ricorso ex art. 700 c.p.c.
Ebbene, tale transazione “al ribasso” è stata determinata proprio dall'errore professionale commesso dagli avvocati e , perché altrimenti non ci sarebbe stato nessun Parte_1 CP_3 motivo logico per transigere a quelle condizioni per la considerato che la Corte CP_1
d'Appello aveva rigettato tutte le domande proposte dalla , ovvero sia quella di Pt_3 qualificare diversamente il contratto come locazione, sia soprattutto la domanda risarcitoria.
Non si comprende, infatti, per quale ragione fosse conveniente per la transigere a CP_1 quelle condizioni, posto che in ben due gradi di giudizio la non aveva mai ottenuto il Pt_3 risarcimento del danno per la ingente somma che chiedeva, ma anzi l'unico inadempimento contrattuale accertato era il mancato pagamento dei canoni da lei dovuti.
Invero, sarebbe stato senz'altro più opportuno proporre una separata domanda di risoluzione del contratto di affitto di azienda e di restituzione dell'azienda, nonché di pagamento dei canoni;
la difesa della avrebbe potuto intentare questa separata causa quantomeno per CP_1 munirsi di uno strumento da opporre a controparte proprio per ottenere una transazione a condizioni più vantaggiose, anziché proporre un secondo ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. sulla base delle medesime condizioni di fatto esistenti al momento in cui il primo ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato rigettato.
Pertanto, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui attraverso la transazione la abbia ottenuto "il massimo che in ogni caso essa avrebbe potuto ottenere tenuto conto CP_1 del generale contesto e della situazione economica delle parti” in quanto "otteneva di liberarsi definitivamente della richiesta di risarcimento danni spiegata dalla per un importo di € Pt_3
94.536,00", considerato che tale richiesta risarcitoria – basata sulla pretesa qualificazione del contratto come sublocazione anziché come affitto di azienda – era stata giudicata infondata e, quindi, rigettata sia dal Giudice di prime cure sia dalla Corte di appello.
In quest'ottica, per dimostrare la convenienza di tale transazione per la cliente, la quale con essa rinunciava ad un accertamento giudiziale a suo favore per oltre 28 mila euro in cambio della rinuncia di controparte ad un credito fino ad allora dichiarato inesistente dai giudici di primo e secondo grado, l'avv.to avrebbe dovuto dimostrare che la aveva Parte_1 Pt_3 in realtà valide chances di vincere il ricorso in Cassazione da lei introdotto avverso la sentenza d'appello per ottenere la rideterminazione della natura del rapporto contrattuale tra le parti ed il conseguente risarcimento del danno di € 94.536,00.
Tuttavia, l'appellante nulla ha dedotto né tantomeno provato al riguardo.
Infine, quanto all'ulteriore profilo di negligenza riscontrato dalla sentenza di primo grado per avere la difesa della proposto inutilmente due ricorsi ex art. 700 c.p.c. in corso di CP_1 causa, l'appellante sostiene che il ricorso ad un procedimento d'urgenza rappresentava l'unico strumento efficace per ottenere la restituzione dell'azienda in tempi celeri.
Neppure tale tesi risulta condivisibile.
È vero che entrambi i ricorsi sono stati rigettati soltanto per difetto di periculum in mora e non per mancanza di fumus boni iuris e, pertanto, si potrebbe sostenere che si trattava di un tentativo non del tutto ingiustificato per riottenere in tempi brevi l'azienda; è anche vero, tuttavia, che quantomeno il secondo ricorso ha esposto la cliente ad un certo rigetto, stante la mancata deduzione di fatti nuovi, nonché alla condanna al pagamento delle spese della fase cautelare, quando invece sarebbe stata certamente proficua la diversa azione di risoluzione del contratto da proporre in un autonomo giudizio di merito.
In conclusione, per le ragioni sinora esposte, deve ritenersi sussistente la dedotta responsabilità professionale dell'avv. e, pertanto, il presente motivo di appello Parte_1 deve essere, nel suo complesso, respinto.
6. La determinazione dei danni risarcibili (secondo motivo di appello)
Con il secondo motivo di gravame – formulato in via subordinata al rigetto del primo motivo attinente all'an della responsabilità – l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione dei danni risarcibili e, in particolare, per aver riconosciuto a detto titolo le seguenti voci:
“a) gli importi a titoli di pagamento dei canoni mensili del contratto di affitto di ramo di azienda che la non aveva versato, rimanendo inadempiente;
Pt_3
b) i compensi corrisposti ai difensori e al Notaio per la risoluzione del contratto d'affitto di ramo
d'azienda (rispettivamente per € 18.460,00 ed € 898,61), nonché
c) gli importi (e più in generale gli oneri) cui l'attrice è stata gravata quale compenso corrisposto al legale della controparte, Avv. Leonardo Gorbi, a saldo e transazione delle spese di soccombenza nei vari giudizi (per € 1.536,40)” (p. 14 della sentenza impugnata).
Più nello specifico, l'appellante sostiene che la prima voce di danno riconosciuta dal Giudice di prime cure concernente i canoni non pagati dalla non sarebbe dovuta in quanto detta Pt_3 somma sarebbe stata in ogni caso inesigibile a causa della situazione economica dell'affittuaria.
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
Invero, come già rilevato, la situazione di incapienza patrimoniale della non è Pt_3 circostanza di per sé idonea ad escludere che dalla strategia complessivamente attuata dai due legali, sfociata nella conclusione della transazione del 14.07.2020, sia derivato un pregiudizio alla la quale soltanto nel luglio 2020 ha riottenuto il possesso dei locali ma al costo di CP_1 rinunciare definitivamente ai canoni di affitto maturati sino a quel momento, per un valore complessivo anche superiore rispetto a quello calcolato dal Tribunale, considerato che alla data dell'accordo transattivo e del rilascio dell'immobile i crediti della per i canoni insoluti CP_1 erano molto più consistenti di quelli (di 28 mila euro circa) riconosciuti dal Giudice di prime cure, essendo già passati quasi due anni dalla sentenza di primo grado.
Quanto, poi, alla seconda voce di danno relativa alle somme corrisposte dalla ai due CP_1 legali a titolo di compenso, l'appellante sostiene che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale
a sostegno del diritto della cliente alla restituzione dei compensi professionali non sia pertinente, non ravvisandosi nella specie un inadempimento assoluto degli avvocati.
La censura è priva di pregio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata,
“l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la “definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista” (cfr. Cass. n. 24519/2018 che richiama Cass. n. 4781/2013).
Ebbene, nella specie risulta per tabulas che la strategia difensiva che ha condotto alla conclusione della transazione con la quale la ha rinunciato al suo credito al pagamento CP_1 dei canoni di affitto ha determinato la perdita definitiva di tale diritto. Di talché per l'opera prestata non può essere riconosciuto alcun compenso ai due avvocati e, pertanto, risulta corretta la statuizione del Tribunale di condanna dell'avv. alla restituzione di Parte_1 quanto percepito a titolo di compenso professionale.
Infine, con riferimento all'ultima voce di danno riguardante gli oneri economici gravanti sulla in conseguenza della transazione che, secondo l'appellante, non potrebbe essere CP_1 riconosciuta in considerazione dei notevoli vantaggi derivanti alla cliente dalla transazione, è appena il caso di evidenziare che la soluzione transattiva raggiunta, pur consentendo alla di riottenere il possesso dell'azienda, si è tradotta per la medesima in una sostanziosa CP_1 perdita economica, precludendole definitivamente la possibilità di ottenere il pagamento dei canoni di affitto per un valore anche superiore a 28 mila euro.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, anche il presente motivo di appello va interamente respinto.
7. Il diritto al pagamento del compenso oggetto della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dall'avv. (terzo motivo di appello) Parte_1
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale da lui proposta in primo grado avente ad oggetto il pagamento del compenso (a suo dire) ancora dovuto dalla all'avv. . CP_1 Parte_1
Nello specifico, l'avv. sostiene di avere diritto ad ottenere il pagamento del Parte_1 compenso non interamente corrisposto dalla cliente in quanto non è a lui imputabile un inadempimento assoluto del mandato professionale tale da far venire meno, secondo la giurisprudenza richiamata dal Giudice di prime cure, il diritto al compenso.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza del diritto al compenso dell'avv.
sulla scorta del già richiamato insegnamento della Suprema Corte secondo cui Parte_1
l'inadempimento professionale dell'avvocato, che abbia cagionato la perdita definitiva del diritto del suo assistito, rende inutile l'attività difensiva sino ad allora svolta, con la conseguenza che non gli può essere riconosciuto alcun compenso (cfr. Cass. ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24519; Cass. ordinanza n. 4781/2013).
Come già rilevato nel precedente paragrafo, l'inadempimento imputabile all'avv. , Parte_1 infatti, si qualifica come totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore della cliente, essendosi risolta nella perdita definitiva del diritto della al CP_1 pagamento dei canoni di affitto.
Ne consegue che neppure il presente motivo di gravame può trovare accoglimento.
8. Sul rapporto di manleva tra l'avv. e Parte_1 Controparte_2
(quarto motivo di appello)
[...]
Con riferimento al quarto motivo di gravame relativo al rigetto della domanda di manleva proposta dall'avv. nei confronti della terza chiamata Parte_1 Controparte_2
si rileva che in data 23.01.2024 l'appellante ha depositato un atto sottoscritto
[...] personalmente dalla parte e dal suo procuratore (e notificato alla LIC) con il quale ha dichiarato “di rinunciare all'appello inerente il solo capo della sentenza relativo alla sua Co domanda di manleva nei confronti di (qui di seguito ), Controparte_2 Co nonché alla connessa domanda relativa alla condanna di al pagamento in suo favore delle spese legali dei due gradi di giudizio. Con integrale compensazione di spese”.
In proposito, giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale
a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (Cass. ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
In altri termini, la rinuncia all'impugnazione è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciare sul gravame proposto.
Tuttavia, sebbene i due istituti debbano essere tenuti distinti, anche alla rinuncia all'impugnazione, al pari della rinuncia agli atti, si applica quanto previsto dall'art. 306 comma
4 c.p.c. secondo cui le spese di lite restano a carico del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti. Applicando tali principi al caso di specie, posto che l'appellante ha rinunciato Parte_1 all'impugnazione proposta con riferimento al capo di sentenza relativo al rigetto della domanda di manleva e ciò è avvenuto prima ancora della costituzione in giudizio della compagnia di assicurazione, non risulta necessaria l'accettazione della LIC affinché la rinuncia all'impugnazione produca i suoi effetti.
Cionondimeno l'appellante ha depositato, contestualmente al proprio atto di rinuncia, un atto proveniente dalla compagnia assicurativa appellata con il quale essa ha dichiarato “di accettare la predetta rinunzia sia all'appello inerente il solo capo della sentenza relativo alla domanda di Co Co manleva nei confronti di che alla connessa domanda relativa alla condanna di al pagamento in suo favore delle spese legali dei due gradi di giudizio. Con integrale compensazione di spese”.
Peraltro successivamente, in data 23.08.2024, la compagnia assicurativa si è anche costituita, chiedendo in via principale di essere estromessa dal giudizio nonché di dichiarare la “estinzione Co del rapporto processuale tra e l'Avv. per intervenuta rinunzia all'appello Parte_1
e relativa accettazione con conseguente formazione dei giudicato con riferimento al capo della sentenza inerente al rapporto assicurativo e la domanda di manleva formulata dall'assicurato”, con vittoria di spese.
Tuttavia, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 23620 del
09/10/2017), le spese del giudizio possono essere poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c.
Di contro, nel caso di specie, la compagnia assicurativa appellata si è costituita nel giudizio di gravame soltanto dopo che l'appellante aveva già depositato la rinuncia all'impugnazione che, per le ragioni sopra esposte, aveva già determinato, senza che fosse necessaria l'accettazione dell'appellata, l'estinzione del giudizio di appello e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riferimento al capo relativo alla domanda di manleva. Co Del resto, si è costituita nel presente grado di appello al solo fine di ottenere la declaratoria di estinzione parziale del giudizio (sebbene a tale scopo non fosse necessaria la sua costituzione in giudizio) ed ha contestualmente chiesto il rimborso delle spese processuali nonostante che nella dichiarazione di accettazione della rinuncia, prodotta dalla difesa in data 23.01.2024, sia stato precisato “con integrale compensazione di spese”. Parte_1
La domanda di rimborso delle spese processuali non può quindi essere accolta, sia perché in contrasto con la dichiarazione di accettazione della rinuncia all'appello, sia perché la compagnia avrebbe anche potuto non costituirsi.
Invero, la giurisprudenza di legittimità già richiamata ha precisato che “la stessa accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali” (cfr. Cass. ord. n. 23620 del 09/10/2017). Pertanto, alla luce delle considerazioni sinora esposte, deve dichiararsi l'estinzione parziale del presente giudizio di appello relativamente alla domanda di manleva proposta dall'avv. Co
nei confronti della , mentre deve escludersi la ricorrenza dei presupposti Parte_1 necessari per pronunciare la condanna dell'appellante a rifondere le spese processuali in favore della compagnia assicurativa appellata.
9. Le spese di lite
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e, pertanto, essere rifuse da parte appellante all'appellata Controparte_1
Dunque, sulla base del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da
€ 26.001,00 a € 52.000,00, posto che la condanna di cui l'appellante ha chiesto la riforma ammontava ad euro 43.325,54, oltre rivalutazione e interessi compensativi, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, deve essere riconosciuta in favore di parte appellata la somma di euro 6.946,00 (di cui: € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 3.470,00 per la fase decisoria), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza n. 532/2022 del Tribunale di Siena, ogni Parte_1 diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) dichiara l'estinzione parziale del giudizio con riferimento ai rapporti tra
l'appellante e con spese compensate;
Controparte_2
2) rigetta nel resto l'appello;
3) condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite Controparte_1 del presente grado, liquidate nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
4) si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.6.25
Il Presidente estensore
dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente relatore
Dott.ssa Carla Santese Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1422/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1 de Martino, come da procura in atti
APPELLANTE contro
, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima TT AL (C.F.: Controparte_1
; P.IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. Melina Martelli, C.F._2 P.IVA_1 come da procura in atti
APPELLATA con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
BZ9C058261P-LB (C.F.: , in persona del legale rappresentate pro-tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Grasso, come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI avverso la sentenza n. 532/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 03.06.2022 e pubblicata il
21.06.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 04.03.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.03.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI Per la parte appellante: ““Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Siena, per le ragioni tutte in premessa dettagliatamente esposte:
In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'avvenuta estinzione parziale del giudizio nei confronti di a seguito di dichiarazione di rinuncia all'appello e Controparte_2 sua relativa accettazione a spese integralmente compensate con ogni conseguenza di legge;
In via preliminare e istruttoria, voglia ammettere tutte le prove richieste dall'odierno appellante in primo grado;
In via principale nel merito, in accoglimento del presente appello, dichiarare che non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la declaratoria di responsabilità dell'odierno appellante Avv. , e pertanto che dallo stesso nulla è dovuto a nessun titolo Parte_1 all'appellata e conseguentemente rigettare ogni domanda formulata nei suoi confronti;
In via principale, nel merito, in accoglimento del presente appello, condannare pertanto
l'appellata principale a restituire all'appellante l'intero importo versato all'esito della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 24.182,49, per le motivazioni ivi puntualmente esposte, ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione o giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
In subordine e per mero tuziorismo difensivo, nella sola ipotesi di mancata declaratoria di estinzione parziale del giudizio nei confronti di a seguito di Controparte_2 dichiarazione di rinuncia all'appello e sua relativa accettazione, di accogliere la domanda di manleva svolta dall'Avv. e per l'effetto condannare l Parte_1 CP_4 [...]
a tenerlo indenne da quanto da lui corrisposto;
Controparte_2
In via riconvenzionale, condannare la Sig.ra al pagamento dei compensi dell'Avv. CP_1 [...]
per un importo di € 37.082,35 e/o quella maggiore o minor somma che sarà Parte_1 ritenuta di ragione e giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso, limitatamente all'appellata principale ed anche nei confronti di Controparte_2
- con riguardo a quest'ultima solo in ipotesi di mancata declaratoria di
[...] estinzione parziale del giudizio nei confronti di che in quel Controparte_2 caso per espressa pattuizione delle parti contenuta nella rinuncia all'appello e sua relativa accettazione dovrà avvenire a spese integralmente compensate - con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale: dichiarare
l'inammissibilità del presente appello poiché non conforme al dettato dell'art. 343 c.p.c. come novellato dalla L. n.134 del 2012, per i motivi esposti in narrativa.
In via principale, voglia l'adita Corte di Appello di Firenze rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n.532/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Siena, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Clara Ciofetti, in data 3 giugno 2022, depositata in Cancelleria in data 21 giugno 2022, nel procedimento R.G. 126/2021, poiché inammissibile, ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni compiutamente esposte nella comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente richiamate.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali, ed accessori di legge.
Si insiste inoltre nell'accoglimento delle istanze istruttorie già avanzate con le memorie ex art.
183 VI c. n. 2 e n. 3 c.p.c., alle quali integralmente ci si riporta”.
Per la parte appellata “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, Controparte_2 contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: in via principale Co Dichiarare la estinzione del rapporto processuale tra e l'Avv. per interve- Parte_1 nuta rinunzia all'appello e relativa accettazione con conseguente formazione dei giudicato con riferimento al capo della sentenza inerente al rapporto assicurativo e la domanda di manleva formulata dall'assicurato;
- in mero subordine: rigettare le domande svolte nei confronti dell , poiché del tutto infondate in fatto e in Parte_2 diritto, nonché sfornite di prova, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della do-manda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. BZ9C058261P-LB, con
[...] conseguente estromissione della stessa dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei loro confronti, così assolvendo con riferimento al rischio assunto con il certificato n Controparte_2
BZ9C058261P-LB da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
- sempre in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Assicurato, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per i motivi esposti al paragrafo 2 della comparsa di costituzione e risposta;
- in via di estremo subordine, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta dall'At-tore nei confronti nei confronti dell'Assicurato e di ritenuta operatività della Polizza, contenere l'obbligazione di manleva di con riferimento al Controparte_2 rischio assunto con il certificato n. BZ9C058261P-LB (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia e in Parte_2 ragione delle limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dell per lo stesso rischio ovvero, in subordine, Parte_2 con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Siena gli avv.ti e affinché, previo accertamento CP_3 Parte_1 della responsabilità professionale di questi ultimi per l'asserito negligente svolgimento del mandato ad essi conferito dall'attrice nell'ambito della causa civile r.g. n. 4211/2018, fossero condannati a risarcirle i danni patrimoniali subiti in conseguenza del lamentato inadempimento.
Nello specifico, a sostegno della propria domanda, nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice esponeva, in fatto, quanto segue:
- con atto sottoscritto in data 28.08.2018, in qualità di titolare dell'omonima TT
AL, concedeva in affitto a il ramo di azienda avente ad oggetto Parte_3
l'attività di bar, commercio al dettaglio di generi alimentari e articoli per uso domestico, stabilendo una durata del contratto pari a 16 mesi (dal 01/09/2018 al 31/12/2019) e concordando il pagamento di un canone di affitto di euro 10.000,00 fino al 31/12/2018
e di euro 40.000 dal 1/01/2019 al 31/12/2019, da corrispondersi in rate mensili;
precisava di non essere proprietaria dell'immobile oggetto del contratto, avendo a sua volta stipulato con la società contratto di locazione in data 01.03.2018, in Parte_4 forza del quale corrispondeva un canone mensile di euro 2.000,00;
- sin dal mese di settembre 2018 la non versava gli importi dovuti a titolo di Pt_3 canone di affitto e, pertanto, l inviava, a mezzo dell'avv. Fattorini, una lettera di CP_1 diffida in data 03/12/2018 e incassava l'assegno di euro 2.000,00 consegnato dalla alla stipula del preliminare a parziale soddisfazione della maggiore somma Pt_3 dovuta;
- con atto di citazione notificato il 21/12/2018 la conveniva in giudizio la Pt_3 CP_1 innanzi al Tribunale di Siena (r.g. n. 4211/2018), chiedendo di accertare e dichiarare la natura locatizia del contratto tra loro intercorso e, per l'effetto, la nullità della clausole contrattuali incompatibili (in particolare le clausole recanti limiti all'orario di apertura e alla tipologie di pasti somministrabili), nonché di condannare la al risarcimento CP_1 dei danni quantificati in euro 94.536,00 e alla restituzione della somma di euro
2.000,00 incassata da quest'ultima;
- con decreto del 16.01.2019 il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 447 c.p.c. e fissava la prima udienza di comparizione delle parti il 06.03.2019;
- la conferiva il mandato difensivo all'avv. il quale si faceva CP_1 CP_3 affiancare dall'avv. , in quanto esperto nella materia e, su indicazione Parte_1 dei due legali, in data 22.01.2019 depositava ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa per ottenere l'immediato rilascio dell'immobile da parte della;
Pt_3 - tale ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Siena in quanto, pur sussistendo il fumus boni iuris, il Giudice rilevava il difetto nella specie di un pregiudizio grave e irreparabile;
avverso tale provvedimento i legali della proponevano reclamo ex art. 669 CP_1 terdecies c.p.c. in data 22/03/2019;
- nel giudizio di merito instaurato da gli avv.ti e in data Parte_3 Parte_1 CP_3
22/02/2019 depositavano nell'interesse di comparsa di costituzione e risposta CP_1 con la quale chiedevano il rigetto delle domande attoree e la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni nonché la restituzione dell'azienda e il risarcimento dei danni quantificati in euro 17.125,75;
- alla prima udienza di comparizione delle parti del 06.03.2019 la difesa di Pt_3 eccepiva l'inammissibilità delle domande riconvenzionali in ragione della mancata richiesta da parte della convenuta dello spostamento della data di udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. e, in ogni caso, per essersi la costituita tardivamente;
CP_1
- il Giudice assegnava termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
e la difesa di insisteva nelle domande riconvenzionali proposte;
CP_1
- con sentenza n. 652/2019 il Tribunale di Siena dichiarava risolto per grave inadempimento della il contratto di affitto di azienda e la condannava Pt_3 all'immediato rilascio dell'azienda e al pagamento in favore della della somma di CP_1 euro 28.671,28, pari ai canoni rimasti insoluti;
a fronte di ciò entrambe le parti chiedevano la declaratoria di improcedibilità del reclamo cautelare per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- avverso tale decisione la proponeva appello (r.g. n. 1487/2019) che veniva Pt_3 definito con sentenza n. 2195/2019 con la quale la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c. e, pertanto, la CP_1 nullità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato risolto il contratto di affitto e condannato la alla restituzione dell'azienda e al risarcimento del Pt_3 danno;
- a fronte di tale pronuncia, su consiglio degli avv.ti e , la non Parte_1 CP_3 CP_1 proponeva ricorso per cassazione, bensì depositava un nuovo ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in data 15.11.2019 al fine di ottenere il rilascio dei locali e il pagamento dei canoni insoluti;
tuttavia, in data 28.12.2019 anche tale ricorso cautelare veniva rigettato dal Tribunale di Siena, in quanto la ricorrente non aveva dedotto circostanze nuove che giustificassero la riproposizione della domanda;
- la proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello e gli avv.ti Pt_3
e consigliavano alla loro assistita di non costituirsi, prospettandole Parte_1 CP_3
l'opportunità di raggiungere un accordo transattivo con la controparte al fine di riottenere al più presto la restituzione dei locali, accordo poi concluso in data
14.07.2020. Tanto esposto in fatto, parte attrice precisava di aver regolarmente remunerato gli avv.ti e per lo svolgimento del mandato difensivo, corrispondendo loro la somma Parte_1 CP_3 complessiva di euro 18.460,35. Riferiva di aver inviato in data 15.10.2020 lettera di messa in mora e richiesta di risarcimento danni ad entrambi i legali i quali, in risposta, contestavano ogni addebito di responsabilità e chiedevano il pagamento del saldo per l'attività svolta in favore della CP_1
Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice sosteneva che gli avv.ti e Parte_1 CP_3 avevano svolto il mandato loro conferito senza osservare la diligenza richiesta, essendo colpevolmente decaduti dalla facoltà di proporre la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione dei locali e il pagamento dei canoni insoluti, previa risoluzione del contratto di affitto di azienda. Aggiungeva che l'inadempimento dei due legali era ravvisabile anche con riferimento alla scelta di proporre un nuovo ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere il rilascio dei locali e il pagamento dei canoni insoluti, anziché proporre tali domande in un autonomo giudizio di merito, in seguito alla sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte in primo grado dalla CP_1
Deduceva che la proposizione di una azione ordinaria di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto avrebbe consentito alla di ottenere in tempi brevi (trattandosi di rito CP_1 locatizio) sia la restituzione dei locali sia il pagamento dei canoni insoluti. Evidenziava che, invece, la strategia processuale scelta dai legali aveva precluso la possibilità di ottenere la corresponsione dei canoni di affitto, considerato che su indicazione dei suoi avvocati la CP_1 aveva stipulato con la una transazione in forza della quale rinunciava al pagamento dei Pt_3 canoni insoluti.
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna degli avv.ti e al risarcimento Parte_1 CP_3 dei danni quantificati in euro 89.466,54 nonché alla restituzione della somma di euro
21.182,86 già corrisposta ai legali convenuti a titolo di compensi professionali.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle CP_3 domande attoree in quanto infondate. In particolare, il convenuto contestava la ricorrenza nella specie degli errori lamentati dalla cliente, deducendo che l'esperimento di una autonoma azione di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento non avrebbe consentito alla di ottenere in tempi brevi il rilascio dell'azienda, poiché la causa sarebbe stata riunita a CP_1 quella già pendente proposta dalla o comunque sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Pt_3
Sosteneva che alcun errore era, poi, configurabile con riferimento alle modalità e ai tempi di proposizione delle domande riconvenzionali, non essendo i legali incorsi in alcuna decadenza, posto che il momento ultimo per la proposizione della domanda riconvenzionale doveva essere individuato, nella specie, con il deposito delle memorie integrative, avendo il Giudice disposto il mutamento del rito in conseguenza dell'erronea introduzione del giudizio da parte dell'attrice nelle forme del rito ordinario anziché locatizio. Quanto, poi, all'asserito carattere pregiudizievole della transazione raggiunta con la , l'avv. deduceva che la scelta Pt_3 CP_3 di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia era senz'altro opportuna nell'ottica di ottenere in tempi rapidi il rilascio dell'azienda, in considerazione della pendenza del giudizio di cassazione e della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili disposta dalla normativa emergenziale di contrasto alla epidemia da Covid-19. Infine, contestava la sussistenza del necessario nesso causale tra il dedotto inadempimento professionale e i danni lamentati dall'attrice, considerato che se anche la si fosse CP_1 munita di un titolo giudiziale per ottenere il pagamento dei canoni di affitto insoluti, la medesima non sarebbe comunque riuscita a recuperare il credito maturato in ragione dell'insolvenza della , la cui unica fonte di reddito era costituita proprio dall'impresa Pt_3 esercitata mediante l'azienda affittata dalla CP_1
Si costituiva in giudizio anche il convenuto , eccependo in via preliminare il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di condanna alla restituzione dei compensi già corrisposti dall'attrice, atteso che non aveva ricevuto alcuna somma a detto titolo dalla cliente, la quale aveva effettuato i pagamenti esclusivamente in favore dell'avv. . Nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an sia nel quantum, CP_3 richiamando le difese già svolte dall'avv. nella comparsa di costituzione. In via CP_3 riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento del compenso dovuto per l'attività svolta in suo favore, quantificato in euro 37.082,35 (o, in subordine, la compensazione con l'eventuale credito risarcitorio riconosciuto alla cliente).
Infine, l'avv. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Parte_1 [...]
sua compagnia assicuratrice per la Controparte_6 responsabilità professionale, per essere manlevato in caso di condanna, nonché CP_3 padre dell'attrice, in qualità di titolare di fatto della TT AL . Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa dal Tribunale, si costituiva in giudizio eccependo CP_3 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che all'interno dell'azienda di titolarità della figlia egli si limitava a svolgere l'attività di preposto. Nel CP_1 merito, contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
[...]
, deducendo che l'attrice aveva pagato integralmente i compensi spettanti ad Parte_1 entrambi i difensori per il mandato espletato.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inoperatività della garanzia, in quanto la polizza era fondata sul modello claims made e aveva avuto efficacia dal 04.10.2019 al 04.10.2020, mentre la richiesta risarcitoria era pervenuta all'assicurato soltanto in data 15.10.2020 e, quindi, successivamente al termine finale di operatività della polizza. In subordine, la compagnia allegava la sussistenza di una franchigia pari ad € 400,00 e di un massimale di polizza pari ad € 500.000,00 e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea sia nell'an sia nel quantum, associandosi alle difese svolte dal proprio assicurato e dal convenuto . CP_3
Il Tribunale di Siena, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 532/2022 del
03.06.2022, pubblicata il 21.06.2022, accoglieva la domanda risarcitoria attorea (ancorché liquidando una somma inferiore a quella richiesta) e rigettava le domande riconvenzionali formulate dal convenuto nonché la domanda di manleva proposta da Parte_1 quest'ultimo nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.
Preliminarmente, il primo Giudice accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di in quanto dalla documentazione in atti emergeva che il mandato difensivo era CP_3 stato conferito agli avvocati convenuti unicamente dall'attrice Controparte_1
Indi, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, il primo Giudice rilevava anzitutto che nel caso di specie era pacifico, oltre che documentalmente provato, il conferimento dell'incarico da parte dell'attrice ai legali convenuti nell'ambito della controversia insorta con in relazione all'affitto del ramo di Parte_3 azienda della TT AL di Controparte_1
Affermava, quindi, l'imputabilità agli avvocati convenuti degli inadempimenti lamentati dall'attrice, in quanto:
1) gli avv.ti e non avevano ritualmente proposto la domanda Parte_1 CP_3 riconvenzionale di risoluzione del contratto di affitto, avendo formulato tale domanda con comparsa di costituzione depositata successivamente al mutamento del rito da ordinario a locatizio disposto con decreto del 16.01.2019, senza chiedere lo spostamento dell'udienza come prescritto a pena di decadenza dall'art. 418 c.p.c., come aveva statuito la Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 2195/2019;
2) non avevano proposto una domanda autonoma di risoluzione del contratto di affitto, bensì avevano consigliato alla loro assistita di stipulare una transazione che aveva comportato per la una sostanziosa perdita economica, avendo quest'ultima CP_1 rinunciato al pagamento dei canoni di affitto;
3) al fine di ottenere il rilascio dei locali avevano nuovamente proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c., nonostante il rigetto del precedente, senza dedurre circostanze nuove.
Il Tribunale argomentava che la strategia processuale scelta dagli avvocati convenuti aveva precluso all'attrice di vedere soddisfatte le proprie pretese nei confronti dell'affittuaria, poiché se la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto fosse stata ritualmente proposta, essa sarebbe stata senz'altro accolta, in quanto dalla decisione del Tribunale di Siena, riformata in appello soltanto per questioni di rito, emergeva chiaramente la fondatezza delle domande della CP_1
Il Giudice di prime cure aggiungeva che la domanda di risoluzione del contratto di affitto, anche ove proposta in via autonoma in un separato giudizio, avrebbe avuto con molta probabilità esito positivo, evidenziando che la necessità – paventata dai legali convenuti – di attendere un lungo lasso temporale per la conclusione del giudizio era scongiurata dalla speditezza del rito locatizio, come dimostrato anche dalla rapida definizione della causa instaurata dalla . Pt_3
Il Tribunale giudicava, pertanto, erronea la strategia difensiva scelta dagli avvocati convenuti volta alla conclusione di una transazione in forza della quale la loro assistita aveva sì ottenuto la restituzione dei locali ma rinunciando alla corresponsione dei canoni di affitto insoluti. Quanto, infine, alla riproposizione di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzato al rilascio degli immobili, il Giudice di primo grado riteneva provato il dedotto inadempimento degli avvocati convenuti, avendo questi ultimi proposto la medesima domanda già oggetto di un precedente giudizio cautelare senza dedurre circostanze nuove che ne giustificassero la riproposizione.
Il Tribunale, quindi, determinava il danno patrimoniale subito dall'attrice, riconoscendo a detto titolo la somma di euro 28.671,28 (oltre Iva) pari ai canoni di affitto non pagati dalla Pt_3 per come quantificati nella sentenza del Tribunale di Siena, le somme di euro 3.916,65 e di euro 8.339,00 corrisposte dalla rispettivamente, all'avv. e all'avv. a CP_1 Parte_1 CP_3 titolo di compenso, la somma di euro 898,61 versata dall'attrice al notaio per la risoluzione del contratto e, infine, la somma di euro 1.500,00 pagata dalla medesima al difensore di Pt_3
per le cause tra loro intercorse e per la transazione.
[...]
Veniva, invece, rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. avente ad Parte_1 oggetto il pagamento del compenso, in forza dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la
“definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista” (cfr. Cass. n. 24519/2018 che richiama Cass. n.
4781/2013)”.
Infine, era parimenti respinta la domanda di manleva avanzata dall'avv. nei Parte_1 confronti della rilevando l'inoperatività della polizza n. Controparte_7
BZ9C058261P-LB invocata dal convenuto basata sul modello “claims made”, in quanto la richiesta risarcitoria era pervenuta all'assicurato il 15.10.2020, ovvero dopo il termine finale di efficacia della copertura assicurativa (vigente dal 04/10/2019 al 04/10/2020).
In definitiva, il Tribunale condannava i legali convenuti al pagamento in favore di CP_1 delle somme di euro 28.671,28 (oltre Iva), euro 3.916,65 (solo avv. ), euro
[...] Parte_1
8.339,00 (solo avv. ), euro 898,61 ed euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione CP_3 come in motivazione, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, mentre le spese sostenute dai terzi chiamati e CP_3 Controparte_7 erano poste a carico dell'avv. . Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello solo (l'avv.to ha invece Parte_1 CP_3 prestato acquiescenza alla condanna), formulando i seguenti motivi di gravame:
1. errore del Tribunale nell'affermare la ricorrenza nella specie dei presupposti della responsabilità professionale degli avvocati convenuti;
2. errore nella determinazione del danno patrimoniale;
3. erroneo rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'avv. avente ad Parte_1 oggetto il pagamento dei compensi;
4. erroneo rigetto della domanda di manleva proposta dall'avv. nei confronti Parte_1 della compagnia assicurativa terza chiamata.
Per tali ragioni, l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza gravata, concludendo come meglio indicato in epigrafe.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
In particolare, quanto al primo motivo di gravame, parte appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, contestando l'assunto dell'appellante secondo cui il risultato raggiunto dai legali convenuti fosse il miglior esito possibile tenuto conto del contesto e della situazione economica delle parti, richiamando le argomentazioni già svolte in primo grado in ordine ai plurimi profili di inadempimento imputabili ai legali nell'espletamento del mandato difensivo. In ordine, poi, al secondo motivo di gravame, l'appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata in punto di determinazione dei danni risarcibili. In merito al terzo motivo di appello, ha contestato la fondatezza della pretesa avanzata dall'avv. Parte_1 avente ad oggetto il pagamento dei compensi, sostenendo che la sentenza impugnata ha correttamente rigettato la domanda riconvenzionale a tal fine proposta dal legale convenuto.
Quanto, invece, all'ultimo motivo di appello concernente la domanda di manleva proposta dall'avv. nei confronti della società di assicurazione terza chiamata, la difesa Parte_1 dell'appellata ha dichiarato di ritenere “di non dover entrare nel merito di tale richiesta e di essere estranea al contenuto della statuizione di primo grado nei confronti della Compagnia assicurativa”.
Ha, quindi, concluso come meglio indicato in epigrafe.
Con atto depositato il 23.01.2024, l'appellante ha dichiarato di rinunciare Parte_1 all'appello inerente il capo della sentenza impugnata relativo alla domanda di manleva da lui proposta nei confronti di nonché alla connessa domanda di Controparte_2 condanna di quest'ultima alla rifusione in suo favore delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Alla prima udienza cartolare del 01.02.2024, è stata dichiarata la contumacia degli appellati
, e e la causa è stata rinviata per CP_3 CP_3 Controparte_2 la precisazione delle conclusioni.
In data 23.08.2024 si è costituita in giudizio chiedendo di Controparte_2 dichiarare l'estinzione del rapporto processuale tra la medesima e l'appellante
[...]
in ragione dell'intervenuta rinuncia all'appello e relativa accettazione in ordine al Parte_1 capo della sentenza concernente il rapporto assicurativo con conseguente formazione del giudicato sul punto. In via subordinata ha, quindi, concluso come meglio indicato in epigrafe.
Indi, all'udienza cartolare del 05.11.2024, è stata revocata la dichiarazione di contumacia di
Controparte_2
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 04.03.2025, con ordinanza collegiale del 13.03.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui l'appellata ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 343 c.p.c. (rectius, art. 342 c.p.c.), lamentando la genericità dell'atto di appello così come strutturato dall'avv. . Parte_1
In proposito giova premettere che per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n. 18932/2016).
In tal senso si è orientata l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dell'art. 342 c.p.c. non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie è vero che parte appellante ha riproposto le tesi difensive già avanzate in primo grado, ma le ha raffrontate con le diverse valutazioni espresse dal primo
Giudice, al fine di confutare le argomentazioni articolate nella sentenza impugnata, indicando altresì le parti della sentenza impugnata di cui ha chiesto la riforma e le ragioni a sostegno delle modifiche richieste.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può essere accolta e, pertanto, le censure formulate dall'appellante dovranno essere esaminate nel merito.
3. Le reiterate istanze istruttorie
Ancora in via preliminare, si deve dichiarare l'inammissibilità delle istanze di prova orale reiterate dall'appellata nel presente giudizio, formulate nella seconda e nella Controparte_1 terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. in primo grado e non ammesse dal primo Giudice.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n. 1532/2018;
Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, la parte ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che essa si limiti a reiterare le istanze istruttorie non ammesse dal primo Giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso di specie, con riferimento alle istanze istruttorie reiterate in questa sede, il Tribunale ha ritenuto di non ammettere i capitoli di prova articolati da nella memoria n. Controparte_1
2 in quanto vertenti su pagamenti asseritamente effettuati in contanti (cfr. ordinanza del
19.01.2022).
L'appellata si è limitata a riproporre tali istanze nella comparsa di costituzione, senza formulare un apposito motivo di gravame avverso la statuizione di rigetto del primo Giudice, omettendo di indicare le ragioni in base alle quali il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le richieste istruttorie in esame.
Ciò posto, si rileva comunque che i capitoli di prova richiesti dall'appellata riguardano circostanze non rilevanti ai fini della decisione della presente impugnazione, posto che risulta ormai incontrovertibile – in difetto di appello incidentale sul punto – la statuizione del Tribunale con la quale è stata accertata la corresponsione da parte della della sola somma di euro CP_1
12.255,60 a titolo di compensi professionali.
Pertanto, le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellata non Controparte_1 possono essere ammesse, con la conseguenza che neppure possono essere accolte le richieste di prova contraria formulate dall'appellante Bencivenga in primo grado nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e reiterate in questa sede nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dell'appellata Controparte_1
4. La ricostruzione dei fatti relativi alla causa presupposta e il perimetro della presente decisione
Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si ritiene opportuno ricostruire brevemente i fatti relativi al contenzioso insorto tra e con riferimento al quale Controparte_1 Parte_3 viene invocata la responsabilità professionale dell'avv. odierno appellante. Parte_1
È pacifico che conferiva agli avv.ti e il mandato di Controparte_1 Parte_1 CP_3 difenderla nella causa promossa nei suoi confronti da in relazione al contratto Parte_3 stipulato il 28.08.2018 con il quale la aveva concesso in affitto alla il ramo di CP_1 Pt_3 azienda avente ad oggetto l'attività di bar e di commercio al dettaglio di articoli domestici e generi alimentari con sede in Pienza (SI), via Dogali n. 30. Del pari pacifico è che la Pt_3 non versava alcun canone di affitto alla la quale, pertanto, richiedeva il pagamento dei CP_1 canoni insoluti con una lettera di diffida del 03.12.2018 e incassava l'assegno di euro 2.000,00 consegnato dall'affittuaria a titolo di garanzia al momento della sottoscrizione del preliminare.
Successivamente, con atto di citazione notificato il 21.12.2018, veniva Controparte_1 convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Siena da (r.g. n. 4211/2018) Parte_3 affinché fosse accertata la natura locatizia del contratto di affitto e la nullità delle clausole incompatibili con la fattispecie contrattuale della locazione, nonché per sentire condannare la al pagamento della somma di euro 94.536,00 a titolo di risarcimento del danno e alla CP_1 restituzione dell'importo di euro 2.000,00 incassato dalla convenuta. Con decreto del 16.01.2019 il Giudice assegnatario della causa, nelle more della costituzione della convenuta, fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 06.03.2019, assegnando alla un termine fino al 24.01.2019 per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di Pt_3 fissazione dell'udienza.
Indi, in data 22.01.2019 gli avv.ti e depositavano nell'interesse della Parte_1 CP_3 ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa chiedendo l'immediato rilascio dei locali CP_1 oggetto del contratto di affitto.
Successivamente, i due legali si costituivano nel giudizio di merito instaurato dalla con Pt_3 comparsa di costituzione depositata il 22.02.2019 con la quale chiedevano in via principale, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree nonché la risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento e, conseguentemente, la restituzione dei locali e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 06.03.2019 la difesa di Parte_3 eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_1 quanto non era stato richiesto lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. e poiché, in ogni caso, la costituzione in giudizio risultava tardiva.
Il Giudice concedeva termine per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c.
e si riservava sul ricorso cautelare;
quindi, a scioglimento della riserva, con ordinanza del
06.03.2019 il Tribunale rigettava il ricorso cautelare per difetto del periculum in mora e avverso tale pronuncia la difesa della proponeva reclamo. CP_1
In data 08.04.2019 depositava le memorie integrative, riportandosi alle difese Controparte_1 già svolte e argomentando a favore della ritualità della domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di costituzione.
La causa, istruita soltanto documentalmente, veniva decisa dal Tribunale con sentenza n.
652/2019 del 19.06.2019 con la quale erano respinte le domande attoree mentre, in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, era dichiarato risolto il contratto di affitto per inadempimento e la era condannata al rilascio dei locali e al Pt_3 pagamento della somma complessiva di euro 28.671,28. A fronte di ciò, essendo cessata la materia del contendere, entrambe le parti chiedevano al Tribunale di dichiarare l'improcedibilità del reclamo cautelare promosso dalla CP_1
Stante il perdurante inadempimento della , la notificava due atti di precetto con Pt_3 CP_1
i quali intimava all'affittuaria di rilasciare i locali e di corrisponderle la somma dovuta in forza della sentenza di prime cure, ma il pignoramento presso terzi tentato in data 11.07.2019 dalla per la somma precettata aveva esito negativo. CP_1
Successivamente, in data 27.08.2019, la notificava alla ricorso in appello Pt_3 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo, in riforma integrale della decisione di prime cure, che fosse dichiarata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta in primo grado e che fossero accolte le domande attoree (r.g. n. 1487/2019). L'appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
Con sentenza n. 2195/2019 del 19.09.2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla e la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui veniva CP_1 dichiarato risolto il contratto di affitto nonché nella parte in cui la era condannata alla Pt_3 restituzione dei locali e al risarcimento dei danni, confermando nel resto la sentenza di prime cure.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione con atto notificato il Parte_3
19.12.2019, chiedendo la riforma della sentenza di appello nella parte in cui aveva confermato la statuizione del Tribunale di rigetto delle domande da lei proposte in primo grado. Di contro, non impugnava la decisione della Corte di Appello, bensì depositava in data Controparte_1
15.11.2019 un nuovo ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Siena volto ad ottenere il rilascio immediato dei locali oggetto del contratto di affitto. Tale domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza del Tribunale 28.12.2019 per mancata deduzione di fatti nuovi rispetto al ricorso ex art. 700 c.p.c. già proposto e respinto con ordinanza del 06.03.2019; avverso tale decisione la proponeva nuovamente reclamo. CP_1
Nelle more del giudizio di cassazione e del reclamo cautelare, in data 14.07.2020 Pt_3
e raggiungevano un accordo transattivo con il quale era dichiarata la
[...] Controparte_1 risoluzione del contratto di affitto e la riconsegnava i locali dell'azienda alla Pt_3 CP_1 mentre quest'ultima versava la somma omnicomprensiva di euro 1.536,40 a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto;
entrambe le parti si impegnavano, poi, a rinunciare a tutti i giudizi rispettivamente proposti e pendenti.
Così ricostruito l'iter della vicenda giudiziaria di cui è causa, ancora in via preliminare si ritiene opportuno rilevare l'acquiescenza manifestata da convenuto in primo grado alla CP_3 sentenza di prime cure, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni di condanna riguardanti detto convenuto.
Parimenti l'appellante , non avendo impugnato il capo di sentenza relativo al Parte_1 difetto di legittimazione passiva di ha reso incontrovertibile l'accertamento della CP_3 carenza di legittimazione passiva di e la statuizione di rigetto della domanda CP_3 riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del compenso proposta dall'odierno appellante nei confronti del terzo chiamato, nonché di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di quest'ultimo.
Del pari estranea a questo giudizio risulta la questione dell'operatività della polizza invocata da nei confronti della compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_2 posto che con atto depositato il 23.01.2024 l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto avverso il capo di sentenza di rigetto della domanda di manleva da lui proposta nei confronti della terza chiamata e di condanna al pagamento delle spese processuali in favore di quest'ultima. Pertanto, l'oggetto del presente giudizio di appello si incentra esclusivamente sui rapporti tra e e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità di Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo in relazione al mandato professionale svolto nell'interesse della nell'ambito CP_1 del contenzioso insorto tra quest'ultima e . Parte_3
5. La responsabilità professionale dell'avv. (primo motivo di appello) Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità professionale degli avv.ti e per aver svolto Parte_1 CP_3 negligentemente il mandato loro conferito da nella vicenda giudiziaria relativa Controparte_1 al contratto di affitto di azienda stipulato con , individuando tre profili di Parte_3 inadempimento:
1) irrituale proposizione delle domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di affitto, restituzione dei locali e pagamento dei canoni formulate nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio r.g. n. 4211/2018 davanti al Tribunale di Siena;
2) mancata proposizione di una autonoma domanda di risoluzione del contratto di affitto e indicazione alla cliente dell'opportunità di concludere la transazione stipulata il
14.07.2020 con la quale la ha rinunciato ad ottenere il pagamento dei canoni di CP_1 affitto insoluti;
3) proposizione di un secondo ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di rilascio dei locali, senza allegare circostanze nuove rispetto a quelle esistenti al momento del rigetto del primo ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto sempre al fine di ottenere la restituzione dell'azienda.
Di contro, l'appellante contesta la ricorrenza nella specie dei presupposti necessari ad affermare la responsabilità professionale dei legali convenuti, deducendo la correttezza delle scelte processuali e strategiche effettuate da questi ultimi nonché la loro idoneità a consentire alla cliente di raggiungere l'esito della lite sperato, ovvero il recupero nel minor tempo possibile dell'azienda.
In particolare, con riferimento alla affermata inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Siena (r.g. n. 4211/2018),
l'appellante sostiene che dette domande sono state formulate ritualmente in quanto, nelle ipotesi (come quella ricorrente nella specie) in cui il mutamento del rito da ordinario a locatizio
è disposto dal Giudice in conseguenza di un errore commesso dall'attore nella scelta delle forme per l'introduzione del giudizio (introdotto con atto di citazione anziché con ricorso), “il momento di preclusione della domanda riconvenzionale non si verifica pertanto con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, ovvero con la memoria di costituzione come sarebbe accaduto se la domanda fosse stata fin dall'inizio introdotta con il rito corretto, bensì soltanto con la memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 c.p.c.”.
Sulla base di tale assunto, l'appellante sostiene l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla difesa della sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. CP_1
2195/2019.
Tale censura è infondata.
Giova premettere che non è contestato che il giudizio promosso davanti al Tribunale di Siena da (r.g. n. 4211/2018) veniva introdotto da quest'ultima nelle forme del rito Parte_3 ordinario, con atto di citazione a comparire all'udienza del 20.05.2019 e che, pertanto, la convenuta si sarebbe dovuta costituire ai sensi dell'art. 167 c.p.c. entro e non Controparte_1 oltre il 30.04.2019, come del resto affermato dallo stesso avv. nella mail inviata a CP_3
padre della cliente, all'indomani della notifica dell'atto di citazione (cfr. doc. 6 del CP_3 fascicolo di primo grado di parte attrice).
Risulta, poi, per tabulas che con decreto del 16.01.2019, notificato dall'attrice alla convenuta il
24.01.2019, il Giudice di prime cure – anticipando di molto l'udienza di comparizione indicata in citazione – fissava al 06.03.2019 l'udienza per la comparizione delle parti ai sensi degli artt.
447-bis e ss. (cfr. all. 4 B al fascicolo di primo grado di ), assegnando termine alla Parte_1 ricorrente/attrice per la notifica del ricorso/atto di citazione e del predetto decreto entro e non oltre il 24.01.2019.
Gli avv.ti e si costituivano in giudizio nell'interesse di con Parte_1 CP_3 Controparte_1 comparsa di costituzione depositata il 22.02.2019, formulando domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di affitto, di restituzione dei locali e di risarcimento del danno, senza chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Tali domande, accolte in primo grado dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 652/2019, sono state dichiarate inammissibili dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 2195/2019, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: “le parti paiono condividere l'assunto che il mutamento del rito sarebbe avvenuto con il decreto con il quale il Giudice ha fissato la comparizione delle parti, così come in precedenza trascritto, disponendo la notifica dell'atto introduttivo alla controparte. Facendo riferimento a tale data, le domande riconvenzionali, così come proposte dalla resistente, sarebbero inammissibili in assenza della richiesta di spostamento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. (resa doverosa proprio dall'imposto passaggio, in forza del provvedimento giudiziale, dalla cognizione ordinaria a quella speciale), anche volendo accedere all'orientamento, più rigoroso (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 2334/2019), secondo cui tale inammissibilità sarebbe legata all'omessa accettazione del contraddittorio posto che, nel caso di specie, la violazione dell'art.418 c.p.c è stata prontamente contestata dalla controparte.
La conclusione non cambia volendo ritenere che il mutamento del rito sia avvenuto con la concessione dei termini per le memorie integrative atteso che, a tale data, erano comunque maturate le preclusioni del giudizio di cognizione ordinaria;
infatti, tenuto conto della circostanza che il procedimento era stato introdotto con citazione anziché con ricorso, l'odierna appellata non aveva ritualmente proposto le domande riconvenzionale non essendosi costituita
20 giorni prima dell'udienza ex art. 167 c.p.c. (22.2.2019 a fronte dell'udienza fissata per il
6.3.2019)” (p. 8 della sentenza – cfr. all. 21 del fascicolo di primo grado di . CP_1 Tali argomentazioni, richiamate dalla sentenza impugnata in questa sede, risultano immuni dalle censure formulate dall'appellante.
Invero, deve ritenersi che gli avv.ti e nel formulare le predette domande Parte_1 CP_3 riconvenzionali senza chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. siano incorsi nella decadenza prevista da detta norma.
Infatti, i due legali avrebbero dovuto considerare che il Tribunale, fissando l'udienza ex art. 447-bis c.p.c. addirittura anticipata rispetto all'udienza fissata dall'attrice in citazione, aveva già disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio, con la conseguenza che la difesa della convenuta, nel proporre le suindicate domande riconvenzionali, aveva l'onere – a pena di decadenza dalle riconvenzionali medesime – di chiedere la fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Né in senso contrario può essere invocata – come invece tenta di sostenere l'appellante – la sentenza della Cass. n. 33178/2018 secondo cui “In caso di mutamento del rito da ordinario a speciale rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art.
426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale”.
Da tale precedente di legittimità richiamato dall'appellante, infatti, non solo non è possibile evincere argomenti a sostegno dell'ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte nell'interesse della ma anzi tale pronuncia della Suprema Corte – che non a caso è CP_1 stata posta a fondamento della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2195/2019 – conferma che la convenuta era decaduta dalla facoltà di avanzare domande in via riconvenzionale.
Invero, anche ad ammettere che il mutamento del rito sia stato disposto dal Giudice di prime cure non con il decreto del 16.01.2019 bensì con l'ordinanza adottata all'esito dell'udienza del
06.03.2019 con la quale è stato concesso alle parti un termine sino al 08.04.2019 per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c., restano comunque ferme le preclusioni già maturate secondo la disciplina del rito ordinario;
ne consegue che, nel caso di specie, la convenuta era incorsa nella decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c., essendosi costituita soltanto in data 22.02.2019 e, dunque, meno di 20 giorni prima della prima udienza, che il giudice aveva comunque anticipato al 06.03.2019.
In definitiva, delle due l'una: o il mutamento del rito è avvenuto già con il decreto del
16.01.2019 di fissazione dell'udienza (come invero desumibile dall'espresso richiamo fatto ivi agli “artt. 447 bis e segg.”) e allora le domande riconvenzionali risultano inammissibili ai sensi dell'art. 418 c.p.c., non essendo stato chiesto lo spostamento dell'udienza previsto nel rito locatizio;
oppure il rito è stato mutato all'udienza del 06.03.2019 e allora, in ogni caso, la convenuta è decaduta dalla facoltà di proporre domande in via riconvenzionale, essendosi costituita oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c. per il rito ordinario. Del resto, se l'avvocato era convinto di avere agito con diligenza e che la Corte Parte_1
d'Appello era incorsa in errore nel ritenere tardiva la domanda riconvenzionale, avrebbe potuto impugnare siffatta decisione per cercare di far ottenere alla cliente la restituzione dell'azienda, anziché rinunciare a proporre ricorso per cassazione avverso tale sentenza e optare per il diverso strumento del ricorso cautelare d'urgenza, peraltro già proposto una prima volta senza ottenere l'esito sperato.
L'acquiescenza alla sentenza di appello dimostra, invece, che i difensori si erano resi conto del loro errore professionale circa la tardività della domanda riconvenzionale.
Tale errore ha precluso alla la possibilità di ottenere subito un valido titolo esecutivo per CP_1 il rilascio dell'azienda, oltre che per il pagamento dei canoni non corrisposti dall'affittuaria: infatti, se le domande riconvenzionali fossero state ritualmente avanzate, le stesse, già accolte in primo grado, sarebbero state con ogni probabilità anche confermate in appello, considerato che la sentenza di prime cure è stata riformata soltanto in rito e non anche nel merito.
Né la responsabilità professionale dei legali convenuti può essere esclusa, come tenta di sostenere l'appellante, per difetto di nesso causale tra l'affermato inadempimento e i danni lamentati dalla cliente, assumendo che “la questione dell'irritualità o meno della domanda riconvenzionale è totalmente irrilevante, in quanto la pronuncia negativa in rito della Corte
d'Appello non avrebbe impedito alla di agire anche separatamente per il pagamento dei CP_1 canoni. Il motivo per cui ciò non fu fatto era, ovviamente, che in ogni caso la Sig.ra non CP_1 avrebbe potuto recuperare nulla (a causa della totale incapienza della )”. Pt_3
Invero, aderendo alla tesi secondo cui sarebbe stato inutile agire in un separato giudizio nei confronti della sol perché quest'ultima non avrebbe mai pagato i canoni dovuti in Pt_3 ragione della sua incapienza, allora sarebbe stato inutile anche solo accettare l'incarico di difendere la nella causa promossa nei suoi confronti dalla e, quindi, gli avvocati CP_1 Pt_3 convenuti avrebbero dovuto rinunciare proprio a costituirsi in giudizio.
Ma così non è, come dimostrato dal fatto che la aveva ottenuto una vittoria in primo CP_1 grado che sarebbe stata verosimilmente confermata anche in appello se solo le domande riconvenzionali fossero state tempestive.
Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, la situazione di incapienza di non rappresenta affatto una circostanza sufficiente a giustificare la scelta dei Parte_3 legali convenuti di non promuovere nei suoi confronti un separato giudizio di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento, che avrebbe consentito alla di ottenere un CP_1 valido titolo esecutivo per il recupero dell'azienda e dei canoni non pagati, oltre che uno strumento di pressione sulla controparte per raggiungere una eventuale transazione a condizioni economiche migliori rispetto a quelle poi effettivamente pattuite.
Peraltro, la avrebbe comunque potuto recuperare le somme dovute dalla nel CP_1 Pt_3 tempo, non potendosi escludere un miglioramento della situazione economica di quest'ultima, considerato che la stessa continuava a svolgere attività imprenditoriali e che aveva anche acquistato un immobile con riserva della proprietà (cfr. doc. 53 del fascicolo di primo grado di
. CP_1
Del resto, il danno procurato alla cliente a causa della tardività della domanda riconvenzionale
è costituito non soltanto dalla perdita dei canoni maturati ma anche dal fatto di non aver ottenuto una valida pronuncia di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e, quindi, un ordine di restituzione dell'azienda suscettibile di esecuzione già nel giugno 2019, ovvero quando è stata pronunciata la sentenza di primo grado, esecutiva per legge, poi riformata dalla Corte di Appello soltanto per ragioni di rito.
Né risulta condivisibile la difesa dell'appellante secondo cui "il secondo giudizio, seppur separato, sarebbe sicuramente stato riunito all'altro, pertanto con gli stessi effetti e lo stesso decorrere di lunghissimo tempo", considerato che il rito locatizio assicura tempi di definizione dei giudizi piuttosto celeri. Infatti, il Tribunale di Siena ha emesso la sentenza di primo grado il
19.06.2019, appena tre mesi dopo l'instaurazione del giudizio e anche la pronuncia della Corte di Appello di Firenze è intervenuta pochissimo tempo dopo, essendo stata pubblicata il
19.09.2019.
Pertanto, se subito dopo la pronuncia di appello la difesa di per rimediare alla tardività CP_1 della domanda riconvenzionale, avesse promosso un separato giudizio volto ad ottenere la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti, avrebbe senz'altro ottenuto in tempi brevi una nuova sentenza dal Tribunale di Siena.
Non corrisponde, quindi, al vero l'affermazione dell'appellante secondo cui la transazione raggiunta con la era un accordo “in forza del quale, in cambio della rinuncia ad un Pt_3 diritto di credito de facto inesigibile, riuscivano a recuperare a tempo di record un'azienda che, per le ragioni già esposte, sarebbe stata restituita chissà dopo quanto altro tempo”.
Peraltro, l'opportunità di agire con un separato giudizio nei confronti della per chiedere Pt_3 la risoluzione del contratto di affitto, la restituzione dei locali e il pagamento dei canoni è stata rappresentata dallo stesso avv. in una mail inviata a padre della assistita, CP_3 CP_3 ove il difensore propone come prima e principale strategia difensiva proprio quella di “iniziare un procedimento di risoluzione del contratto di affitto in essere / sfratto, indipendentemente dal procedimento iniziato da controparte”, pur dovendosi costituire anche in quest'ultimo (cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Viceversa, dopo la sentenza di appello, anziché optare per tale strategia e, quindi, promuovere un autonomo giudizio per ottenere la restituzione dell'azienda, i difensori della hanno CP_1 depositato un secondo ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la stessa domanda di rilascio dei locali già proposta con un precedente ricorso, ricorso che tuttavia è stato respinto in quanto non erano stati dedotti mutamenti delle circostanze di fatto rispetto al precedente ricorso già rigettato.
In definitiva, non solo gli avv.ti e hanno sbagliato nel proporre CP_3 Parte_1 tardivamente le domande riconvenzionali (che se avessero proposto ritualmente sarebbero state verosimilmente accolte e avrebbero munito la cliente un valido titolo esecutivo sin dal giugno 2019 per ottenere sia la restituzione dei locali sia il pagamento dei canoni), ma anche dopo che la Corte di appello aveva rilevato l'errore dei professionisti, questi ultimi hanno omesso di rimediare all'errore commesso che avrebbero potuto subito emendare proponendo un autonomo giudizio ordinario nelle forme del rito lavoro.
Né può ritenersi, come vorrebbe sostenere l'appellante, che la transazione raggiunta dalla cliente rappresentava “il risultato più vantaggioso ottenibile in quel momento” in quanto con essa “in un sol colpo la aveva annullato i rischi connessi alla pendenza del giudizio di CP_1
Cassazione ed al contempo, aveva immensamente ridotto i tempi, altrimenti indeterminabili, di recupero dell'azienda affittata”.
Invero, con la transazione stipulata il 14.07.2020 in cambio del rilascio immediato dei locali la rinunciava ad ogni suo credito e anzi pagava alla la somma di € 1.536,40 a CP_1 Pt_3 titolo di parziale rimborso delle spese legali liquidate nel provvedimento di rigetto del secondo ricorso ex art. 700 c.p.c.
Ebbene, tale transazione “al ribasso” è stata determinata proprio dall'errore professionale commesso dagli avvocati e , perché altrimenti non ci sarebbe stato nessun Parte_1 CP_3 motivo logico per transigere a quelle condizioni per la considerato che la Corte CP_1
d'Appello aveva rigettato tutte le domande proposte dalla , ovvero sia quella di Pt_3 qualificare diversamente il contratto come locazione, sia soprattutto la domanda risarcitoria.
Non si comprende, infatti, per quale ragione fosse conveniente per la transigere a CP_1 quelle condizioni, posto che in ben due gradi di giudizio la non aveva mai ottenuto il Pt_3 risarcimento del danno per la ingente somma che chiedeva, ma anzi l'unico inadempimento contrattuale accertato era il mancato pagamento dei canoni da lei dovuti.
Invero, sarebbe stato senz'altro più opportuno proporre una separata domanda di risoluzione del contratto di affitto di azienda e di restituzione dell'azienda, nonché di pagamento dei canoni;
la difesa della avrebbe potuto intentare questa separata causa quantomeno per CP_1 munirsi di uno strumento da opporre a controparte proprio per ottenere una transazione a condizioni più vantaggiose, anziché proporre un secondo ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. sulla base delle medesime condizioni di fatto esistenti al momento in cui il primo ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato rigettato.
Pertanto, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui attraverso la transazione la abbia ottenuto "il massimo che in ogni caso essa avrebbe potuto ottenere tenuto conto CP_1 del generale contesto e della situazione economica delle parti” in quanto "otteneva di liberarsi definitivamente della richiesta di risarcimento danni spiegata dalla per un importo di € Pt_3
94.536,00", considerato che tale richiesta risarcitoria – basata sulla pretesa qualificazione del contratto come sublocazione anziché come affitto di azienda – era stata giudicata infondata e, quindi, rigettata sia dal Giudice di prime cure sia dalla Corte di appello.
In quest'ottica, per dimostrare la convenienza di tale transazione per la cliente, la quale con essa rinunciava ad un accertamento giudiziale a suo favore per oltre 28 mila euro in cambio della rinuncia di controparte ad un credito fino ad allora dichiarato inesistente dai giudici di primo e secondo grado, l'avv.to avrebbe dovuto dimostrare che la aveva Parte_1 Pt_3 in realtà valide chances di vincere il ricorso in Cassazione da lei introdotto avverso la sentenza d'appello per ottenere la rideterminazione della natura del rapporto contrattuale tra le parti ed il conseguente risarcimento del danno di € 94.536,00.
Tuttavia, l'appellante nulla ha dedotto né tantomeno provato al riguardo.
Infine, quanto all'ulteriore profilo di negligenza riscontrato dalla sentenza di primo grado per avere la difesa della proposto inutilmente due ricorsi ex art. 700 c.p.c. in corso di CP_1 causa, l'appellante sostiene che il ricorso ad un procedimento d'urgenza rappresentava l'unico strumento efficace per ottenere la restituzione dell'azienda in tempi celeri.
Neppure tale tesi risulta condivisibile.
È vero che entrambi i ricorsi sono stati rigettati soltanto per difetto di periculum in mora e non per mancanza di fumus boni iuris e, pertanto, si potrebbe sostenere che si trattava di un tentativo non del tutto ingiustificato per riottenere in tempi brevi l'azienda; è anche vero, tuttavia, che quantomeno il secondo ricorso ha esposto la cliente ad un certo rigetto, stante la mancata deduzione di fatti nuovi, nonché alla condanna al pagamento delle spese della fase cautelare, quando invece sarebbe stata certamente proficua la diversa azione di risoluzione del contratto da proporre in un autonomo giudizio di merito.
In conclusione, per le ragioni sinora esposte, deve ritenersi sussistente la dedotta responsabilità professionale dell'avv. e, pertanto, il presente motivo di appello Parte_1 deve essere, nel suo complesso, respinto.
6. La determinazione dei danni risarcibili (secondo motivo di appello)
Con il secondo motivo di gravame – formulato in via subordinata al rigetto del primo motivo attinente all'an della responsabilità – l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione dei danni risarcibili e, in particolare, per aver riconosciuto a detto titolo le seguenti voci:
“a) gli importi a titoli di pagamento dei canoni mensili del contratto di affitto di ramo di azienda che la non aveva versato, rimanendo inadempiente;
Pt_3
b) i compensi corrisposti ai difensori e al Notaio per la risoluzione del contratto d'affitto di ramo
d'azienda (rispettivamente per € 18.460,00 ed € 898,61), nonché
c) gli importi (e più in generale gli oneri) cui l'attrice è stata gravata quale compenso corrisposto al legale della controparte, Avv. Leonardo Gorbi, a saldo e transazione delle spese di soccombenza nei vari giudizi (per € 1.536,40)” (p. 14 della sentenza impugnata).
Più nello specifico, l'appellante sostiene che la prima voce di danno riconosciuta dal Giudice di prime cure concernente i canoni non pagati dalla non sarebbe dovuta in quanto detta Pt_3 somma sarebbe stata in ogni caso inesigibile a causa della situazione economica dell'affittuaria.
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
Invero, come già rilevato, la situazione di incapienza patrimoniale della non è Pt_3 circostanza di per sé idonea ad escludere che dalla strategia complessivamente attuata dai due legali, sfociata nella conclusione della transazione del 14.07.2020, sia derivato un pregiudizio alla la quale soltanto nel luglio 2020 ha riottenuto il possesso dei locali ma al costo di CP_1 rinunciare definitivamente ai canoni di affitto maturati sino a quel momento, per un valore complessivo anche superiore rispetto a quello calcolato dal Tribunale, considerato che alla data dell'accordo transattivo e del rilascio dell'immobile i crediti della per i canoni insoluti CP_1 erano molto più consistenti di quelli (di 28 mila euro circa) riconosciuti dal Giudice di prime cure, essendo già passati quasi due anni dalla sentenza di primo grado.
Quanto, poi, alla seconda voce di danno relativa alle somme corrisposte dalla ai due CP_1 legali a titolo di compenso, l'appellante sostiene che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale
a sostegno del diritto della cliente alla restituzione dei compensi professionali non sia pertinente, non ravvisandosi nella specie un inadempimento assoluto degli avvocati.
La censura è priva di pregio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata,
“l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la “definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista” (cfr. Cass. n. 24519/2018 che richiama Cass. n. 4781/2013).
Ebbene, nella specie risulta per tabulas che la strategia difensiva che ha condotto alla conclusione della transazione con la quale la ha rinunciato al suo credito al pagamento CP_1 dei canoni di affitto ha determinato la perdita definitiva di tale diritto. Di talché per l'opera prestata non può essere riconosciuto alcun compenso ai due avvocati e, pertanto, risulta corretta la statuizione del Tribunale di condanna dell'avv. alla restituzione di Parte_1 quanto percepito a titolo di compenso professionale.
Infine, con riferimento all'ultima voce di danno riguardante gli oneri economici gravanti sulla in conseguenza della transazione che, secondo l'appellante, non potrebbe essere CP_1 riconosciuta in considerazione dei notevoli vantaggi derivanti alla cliente dalla transazione, è appena il caso di evidenziare che la soluzione transattiva raggiunta, pur consentendo alla di riottenere il possesso dell'azienda, si è tradotta per la medesima in una sostanziosa CP_1 perdita economica, precludendole definitivamente la possibilità di ottenere il pagamento dei canoni di affitto per un valore anche superiore a 28 mila euro.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, anche il presente motivo di appello va interamente respinto.
7. Il diritto al pagamento del compenso oggetto della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dall'avv. (terzo motivo di appello) Parte_1
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale da lui proposta in primo grado avente ad oggetto il pagamento del compenso (a suo dire) ancora dovuto dalla all'avv. . CP_1 Parte_1
Nello specifico, l'avv. sostiene di avere diritto ad ottenere il pagamento del Parte_1 compenso non interamente corrisposto dalla cliente in quanto non è a lui imputabile un inadempimento assoluto del mandato professionale tale da far venire meno, secondo la giurisprudenza richiamata dal Giudice di prime cure, il diritto al compenso.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza del diritto al compenso dell'avv.
sulla scorta del già richiamato insegnamento della Suprema Corte secondo cui Parte_1
l'inadempimento professionale dell'avvocato, che abbia cagionato la perdita definitiva del diritto del suo assistito, rende inutile l'attività difensiva sino ad allora svolta, con la conseguenza che non gli può essere riconosciuto alcun compenso (cfr. Cass. ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24519; Cass. ordinanza n. 4781/2013).
Come già rilevato nel precedente paragrafo, l'inadempimento imputabile all'avv. , Parte_1 infatti, si qualifica come totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore della cliente, essendosi risolta nella perdita definitiva del diritto della al CP_1 pagamento dei canoni di affitto.
Ne consegue che neppure il presente motivo di gravame può trovare accoglimento.
8. Sul rapporto di manleva tra l'avv. e Parte_1 Controparte_2
(quarto motivo di appello)
[...]
Con riferimento al quarto motivo di gravame relativo al rigetto della domanda di manleva proposta dall'avv. nei confronti della terza chiamata Parte_1 Controparte_2
si rileva che in data 23.01.2024 l'appellante ha depositato un atto sottoscritto
[...] personalmente dalla parte e dal suo procuratore (e notificato alla LIC) con il quale ha dichiarato “di rinunciare all'appello inerente il solo capo della sentenza relativo alla sua Co domanda di manleva nei confronti di (qui di seguito ), Controparte_2 Co nonché alla connessa domanda relativa alla condanna di al pagamento in suo favore delle spese legali dei due gradi di giudizio. Con integrale compensazione di spese”.
In proposito, giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale
a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (Cass. ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
In altri termini, la rinuncia all'impugnazione è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciare sul gravame proposto.
Tuttavia, sebbene i due istituti debbano essere tenuti distinti, anche alla rinuncia all'impugnazione, al pari della rinuncia agli atti, si applica quanto previsto dall'art. 306 comma
4 c.p.c. secondo cui le spese di lite restano a carico del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti. Applicando tali principi al caso di specie, posto che l'appellante ha rinunciato Parte_1 all'impugnazione proposta con riferimento al capo di sentenza relativo al rigetto della domanda di manleva e ciò è avvenuto prima ancora della costituzione in giudizio della compagnia di assicurazione, non risulta necessaria l'accettazione della LIC affinché la rinuncia all'impugnazione produca i suoi effetti.
Cionondimeno l'appellante ha depositato, contestualmente al proprio atto di rinuncia, un atto proveniente dalla compagnia assicurativa appellata con il quale essa ha dichiarato “di accettare la predetta rinunzia sia all'appello inerente il solo capo della sentenza relativo alla domanda di Co Co manleva nei confronti di che alla connessa domanda relativa alla condanna di al pagamento in suo favore delle spese legali dei due gradi di giudizio. Con integrale compensazione di spese”.
Peraltro successivamente, in data 23.08.2024, la compagnia assicurativa si è anche costituita, chiedendo in via principale di essere estromessa dal giudizio nonché di dichiarare la “estinzione Co del rapporto processuale tra e l'Avv. per intervenuta rinunzia all'appello Parte_1
e relativa accettazione con conseguente formazione dei giudicato con riferimento al capo della sentenza inerente al rapporto assicurativo e la domanda di manleva formulata dall'assicurato”, con vittoria di spese.
Tuttavia, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 23620 del
09/10/2017), le spese del giudizio possono essere poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c.
Di contro, nel caso di specie, la compagnia assicurativa appellata si è costituita nel giudizio di gravame soltanto dopo che l'appellante aveva già depositato la rinuncia all'impugnazione che, per le ragioni sopra esposte, aveva già determinato, senza che fosse necessaria l'accettazione dell'appellata, l'estinzione del giudizio di appello e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riferimento al capo relativo alla domanda di manleva. Co Del resto, si è costituita nel presente grado di appello al solo fine di ottenere la declaratoria di estinzione parziale del giudizio (sebbene a tale scopo non fosse necessaria la sua costituzione in giudizio) ed ha contestualmente chiesto il rimborso delle spese processuali nonostante che nella dichiarazione di accettazione della rinuncia, prodotta dalla difesa in data 23.01.2024, sia stato precisato “con integrale compensazione di spese”. Parte_1
La domanda di rimborso delle spese processuali non può quindi essere accolta, sia perché in contrasto con la dichiarazione di accettazione della rinuncia all'appello, sia perché la compagnia avrebbe anche potuto non costituirsi.
Invero, la giurisprudenza di legittimità già richiamata ha precisato che “la stessa accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali” (cfr. Cass. ord. n. 23620 del 09/10/2017). Pertanto, alla luce delle considerazioni sinora esposte, deve dichiararsi l'estinzione parziale del presente giudizio di appello relativamente alla domanda di manleva proposta dall'avv. Co
nei confronti della , mentre deve escludersi la ricorrenza dei presupposti Parte_1 necessari per pronunciare la condanna dell'appellante a rifondere le spese processuali in favore della compagnia assicurativa appellata.
9. Le spese di lite
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e, pertanto, essere rifuse da parte appellante all'appellata Controparte_1
Dunque, sulla base del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da
€ 26.001,00 a € 52.000,00, posto che la condanna di cui l'appellante ha chiesto la riforma ammontava ad euro 43.325,54, oltre rivalutazione e interessi compensativi, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, deve essere riconosciuta in favore di parte appellata la somma di euro 6.946,00 (di cui: € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 3.470,00 per la fase decisoria), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza n. 532/2022 del Tribunale di Siena, ogni Parte_1 diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) dichiara l'estinzione parziale del giudizio con riferimento ai rapporti tra
l'appellante e con spese compensate;
Controparte_2
2) rigetta nel resto l'appello;
3) condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite Controparte_1 del presente grado, liquidate nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
4) si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.6.25
Il Presidente estensore
dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.