TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6671 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2019 TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Piero Gaetani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio legale sito in Napoli alla piazza Nolana n. 13
ricorrente CONTRO
con sede in Caserta alla via Roma 30/32 e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi giusto mandato agli atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Michela Florio e Mariangela Viti, ed elett.te dom.ta presso lo studio sito in Napoli alla via Repubbliche Marinare 432 resistenti Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.7.2019, il ricorrente in epigrafe indicato, deduceva di aver lavorato
– previo “patto di lavoro” con – presso l'agenzia di titolarità Controparte_2 Controparte_1 dello stesso dal 30.9.2017 al 29.3.3019, con mansioni di agente immobiliare svolgendo tra gli altri compiti di acquisizione di incarico di vendita o locazione, relazionare ai clienti sullo stato delle pratiche in corso e delle proposte di variazioni, visite con i potenziali clienti, rientranti nel III livello del C.C.N.L. Commercio e Terziario. Rappresentava di essere stato sottoposto per l'intero periodo al potere direttivo e gerarchico del CP_2 che stabiliva gli orari di lavoro e le attività che doveva svolgere quotidianamente sia negli incontri con i clienti che nell'ufficio ove doveva sbrigare pratiche burocratiche e rendergli conto dei risultati ottenuti e conseguiti. Esponeva di aver lavorato nell'intero periodo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 20:00 con una o due ore di pausa e il sabato dalle 09,00 alle 13,00. Rappresentava di non essere mai stato formalmente inquadrato e di aver sempre percepito solo modesti acconti di 200,00 o 300,00 euro. Lamentava, dunque, di aver avuto una somma inferiore alla qualità e quantità di lavoro prestato, di non aver percepito il TFR, la 13^ e la 14^ mensilità, nonché l'indennità sostitutiva di preavviso per essersi dimesso per giusta causa. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare la natura subordinata del rapporto dal 30.09.2017 al 29.03.3019 e per l'effetto condannare la e il sig. , in solido, al Controparte_3 Controparte_2 pagamento della somma complessiva di € 56.516,04; in via subordinata, previa qualificazione del rapporto come di natura autonoma, di condannare i convenuti in solido al pagamento sempre della medesima somma sopra indicata da utilizzare come parametro di riferimento;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
1 Si costituiva la società resistente, chiedendo con diffuse argomentazioni il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto. Contestava, in particolare, la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti e, soprattutto, con il il quale si era sempre interfacciato con il CP_2
in qualità di Amministratore unico della e in ogni caso eccepivano Parte_1 Controparte_1 la sussistenza di un mero rapporto di procacciamento. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione. Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in epigrafe, nonché al riconoscimento delle relative differenze per tutti i titoli indicati in ricorso. Nel merito, rilievo assorbente ai fini della presente decisione assume l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, per l'evidente ragione che i diritti retributivi di cui l'istante chiede riconoscimento trovano nella natura subordinata del rapporto il proprio imprescindibile presupposto logico giuridico. Elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. In particolare, è stato affermato che il potere direttivo deve essere tale da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e deve determinare le modalità, di tempo e di luogo della prestazione delle energie lavorative, al fine di utilizzarle nel modo più proficuo in relazione alle esigenze, anche mutevoli, dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. civ. sez. lav. 16-11-2018 n.29646; Cass. 8 aprile 2015, n.7024; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22289, che, con riferimento al lavoro a progetto, ha ritenuto rilevante ai fini della qualificazione del rapporto il suo concreto atteggiarsi;
cfr. Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524 nn.4889/2002; 2970/2001; 224/2001). La S.C. ha altresì individuato nel carattere della continuità della prestazione di lavoro un elemento costitutivo e strutturale del rapporto subordinato, intesa come persistenza ideale nel tempo dell'obbligo di porre l'attività lavorativa a disposizione del datore, compatibile con pause ed interruzioni nell'esecuzione del lavoro (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.15001/2000; n.4036/2000). Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione) e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di 2 lavoro e, in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta, la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr., fra le altre, Cass. 13858/2009). Più in particolare la Corte di legittimità ha affermato come, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, ove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e, in particolare, della loro natura intellettuale e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento a criteri complementari e sussidiari che, con riferimento, ad esempio, ad attività d'insegnamento prestata presso un istituto scolastico, rivelano il completo inserimento degli insegnanti nell'organizzazione scolastica, quali i colloqui con le famiglie, la partecipazione alle riunioni con gli altri docenti e agli scrutini, nel rispetto, per le istituzioni scolastiche soggette alle norme dettate per la scuola pubblica, delle disposizioni amministrative e quindi l'assoggettamento del docente a disciplina, organizzazione e direttive imposte da superiori istanze mediante circolari (cfr ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 2767 del 11/02/2005). Ancora più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (cfr. Cass. n. 5436/2019). Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (cfr. Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98). Così tracciate le coordinate di riferimento, deve evidenziarsi che nel caso di specie sussiste una specifica contestazione da parte dei resistenti che hanno negato la sussistenza di un rapporto di subordinazione 3 sia tra il e il in proprio, sia tra il ricorrente e la società e Parte_1 CP_2 Controparte_1 hanno dedotto come tale collaborazione si sia mantenuta nell'ambito di una prestazione d'opera professionale di natura autonoma, avendo, secondo la prospettazione difensiva, il ricorrente avuto mandato di procacciare potenziali clienti per la convenuta con l'accordo di ottenere una percentuale su ogni affare andato a buon fine. E', quindi, evidente come la prova dell'assoggettamento dell'istante al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel caso di specie, assuma carattere preminente nella prova della sussistenza della dedotta subordinazione dedotto. Orbene, dall'esame complessivo delle deduzioni e delle eccezioni delle parti, della documentazione offerta all'attenzione del Tribunale e dell'istruttoria espletata deve concludersi per la mancata sussistenza, nel caso in esame, degli elementi tipici della subordinazione i quali consentirebbero al giudicante di verificare la eventuale spettanza di differenze retributive. Infatti, poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. 4 L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Ebbene, questo giudice ritiene che dall'esame complessivo del materiale probatorio a disposizione di questo giudice e valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova documentale e da quella orale, deve infatti concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente: nel caso in esame non è stata raggiunta la prova circa gli elementi tipici della subordinazione, idonei a identificare un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Deve innanzitutto osservarsi l'assenza di una qualsiasi documentazione idonea a supportare l'esistenza di un rapporto tra le parti. Quanto alla prova espletata, non emerge alcun elemento con specifico riferimento al potere direttivo e gerarchico del datore, all'inserimento stabile e continuativo all'interno dell'organizzazione datoriale, all'utilizzo in via esclusiva o prevalente di strumenti messi a disposizione dal datore, allo svolgimento della prestazione secondo giorni e orari prefissati in modo unilaterale dal datore, tali da poter ricondurre il rapporto tra le parti al lavoro subordinato. Invero, i testi escussi nel corso del giudizio (cfr. verbali in atti delle dichiarazioni), non hanno riferito elementi idonei a provare gli indici della subordinazione sopra indicati, dai quali desumere con certezza la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. Altresì non è emerso come dedotto dal ricorrente che la segretaria della ogni giorno gli consegnasse l'elenco degli Controparte_1 appuntamenti. Vanno, dunque, riportate le dichiarazioni testimoniali. Il teste affermava: “Conosco il ricorrente in quanto siamo amici da molto tempo. Non conosco Testimone_1 il ma conosco la società sita in Caserta, se non sbaglio in via Roma. Infatti io mi Controparte_2 Controparte_1 occupo di assistenza tecnica di registratori di cassa e altre apparecchiature e quando mi trovavo nella zona del negozio, 5 chiamavo il mio amico per prendere un caffè se era disponibile. In questi casi mi recavo presso il negozio e vedevo il ricorrente sito ad una scrivania con una persona di sesso femminile, e se lui era disponibile ci fermavamo cinque minuti per prendere un caffè e fare due chiacchiere. Il ricorrente mi riferiva che si occupava di vendere case. Il periodo in cui ha lavorato è stato tra il 2017 e il 2019, ma non so collocare precisamente le date in quanto in quel periodo avevo dei clienti in quella zona, in particolare in via Trieste, che però poi hanno chiuso la loro attività. Io svolgo il mio lavoro presso esercizi commerciali e uffici siti in tutta la Campania e mi recavo nella zona di Caserta circa una paio di volte ogni 5/6 mesi in quanto vengo contattato solo quando si verifica un problema tecnico e quindi solo su richiesta di assistenza. Non ricordo all'epoca quanti clienti avevo nella zona di Caserta. In alcuni casi è capitato anche che mi recassi in zona e non avevo tempo di chiamarlo oppure che lui mi desse la sua disponibilità circa un'ora dopo perché era impegnato e in questi casi andavo via perché avevo anche io i miei impegni. Non ricordo se mi recavo in quella zona di mattina o pomeriggio perché ciò dipendeva sempre dai miei clienti per questo non posso riferire un orario preciso e fisso. Quando mi incontravo con il mio amico, aspettavo sempre fuori il Punto immobiliare perché magari c'erano dei clienti. Non ricordo se ci fossero altri dipendenti. Il mio amico mi riferiva che si occupava di acquisizioni di appartamenti da vendere e credo si occupasse anche della relativa vendita. Non so che rapporti lavorativi avesse il ricorrente con il . Il ricorrente mi riferiva che per CP_2
l'attività lavorativa che svolgeva non veniva retribuito. Non so che accordi avesse con il che, ribadisco, non ho mai CP_2 visto in quanto io mi recavo al negozio solo quando il mio amico era disponibile per una pausa caffè e all'interno del negozio vedevo una ragazza che non so che ruolo avesse né se fosse sempre la stessa e magari una persona seduta. Il mio amico mi riferiva che si recava al negozio dal lunedì al venerdì ma non conosco gli orari. Non so se nel periodo in cui ha prestato la propria attività presso il Punto immobiliare ha goduto di ferie o permessi. Il mio amico mi ha riferito che il rapporto tra le parti si è interrotto per una questione di soldi nel senso che egli ha avuto una discussione con il in CP_2 quanto non veniva retribuito. Ma queste cose me le ha riferite il mio amico come sfogo. A domanda avv, , ADR: CP_2 non ricordo se sono mai entrato nel negozio o se ho aspettato fuori. A domanda avv. Gaetani, ADR: ricordo che sull'insegna del negozio vi era una scritta “ se non erro”. Parte_2
Il teste, amico del ricorrente, riferisce in modo generico prevalentemente di circostanze apprese de relato actoris in quanto asserisce che talvolta, quando si trovava per ragioni di lavoro nei pressi dell'agenzia immobiliare, chiamava il per consumere un caffè insieme e in queste circostanze si Parte_1 tratteneva fuori dall'agenzia aspettando il ricorrente. Dunque tali asserzioni nulla lasciano emergere in ordine alla sottoposizione del ricorrente al potere gerarchico e direttivo del , sia in proprio che CP_2 quale amministratore unico della società, che il teste peraltro dichiara di non conoscere e di non aver mai visto, né di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e/o di un potere di tipo disciplinare idoneo a raffigurarne una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere costantemente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente al lavoro, di giustificare eventuali assenze. La teste dichiarava: “Conosco il resistente in quanto dal 2018 lavoro come procacciatrice Testimone_2 CP_2
d'affari per la sito in via Roma di cui è amministratore unico. Conosco il ricorrente, Parte_3 CP_2 in quanto quando ho iniziato a lavorare con la il già lavorava ivi con il mio stesso Controparte_1 Parte_1 ruolo ovvero come procacciatore d'affari ed è ivi rimasto fino a quando l'amministratore ha preso un altro punto affiliato ad Aversa intorno al marzo 2019. Il franchising è Gruppo Toscano immobiliare. Egli svolgeva le mie stesse mansioni. Io lavoro senza vincolo di orario e guadagno in base ad una provvigione sugli affari, sono a partita Iva. Io mi occupo di trovare immobili da vendere e quindi con il metodo “porta a porta” mi informo circa eventuali case o appartamenti da vendere, gestisco la pratica e poi mi reco con l'amministratore per la firma circa l'affidamento dell'incarico di vendita da parte del cliente. Non ho mai svolto queste attività con il in quanto è l'amministratore unico Parte_1 ad insegnarci inizialmente il lavoro da svolgere e indicarci come fare. Io non ho l'abilitazione quale agente immobiliare, lavoro a partita IVA per cui ogni volta che occorre prendere un incarico devo recarmi sempre con l'Amministratore unico 6 perché è l'unico che ha questo tipo di patentino. Mi occupavo della gestione solo degli incarichi da me procurati e le visite immobiliari le gestivo sempre con il , mai con All'interno del punto vendita vi era la segretaria CP_2 Parte_1 che è l'unica persona assunta come dipendente subordinata. Vi erano altri procacciatori quali Persona_1 CP_4
L'organizzazione dell'azienda Franchising è strutturata in modo tale che tutti i venditori siano inquadrati come
[...] procacciatori con partita IVA con un amministratore al vertice che ha l'abilitazione di agente immobiliare ed è l'unico che ha il potere di firma dei contratti. Sono a conoscenza di questa circostanza perché quando ho firmato la lettera di incarico ho letto questa cosa. Per quanto mi riguarda non avevo orari di lavoro prestabiliti. Mi recavo in ufficio tutti i giorni per prendere le notizie che mi occorrevano per poi uscire di nuovo. Pertanto deduco che anche fosse un Parte_1 procacciatore proprio perché è questa l'organizzazione aziendale. Quando non mi recavo con perché lui era CP_2 impegnato con altri procacciatori, mi trattenevo in ufficio per il disbrigo di pratiche o chiamavo altri clienti oppure mi recavo all'esterno per trovare altri clienti. Nel caso in cui non era impegnato con altri procacciatori, egli restava in CP_2 ufficio. QUALCHE volta mi è capitato di vedere il ricorrente in ufficio, ma non era sempre presente. Noi procacciatori non avevamo una postazione fissa ma all'interno del locale vi era una scrivania che a rotazione o contemporaneamente veniva utilizzata da tutti noi se eravamo presenti insieme. Tranne dal che aveva il suo Ufficio e dalla segretaria che CP_2 aveva una sua postazione. Tra di noi ci davamo una organizzazione nel senso che se il telefono occorreva ad un collega, l'altro aspettava che terminasse la chiamata anche se per lo più utilizziamo il nostro cellulare. La mia giornata lavorativa inizia intorno alle 9.30 circa e mi reco presso il negozio per prendere i documenti, poi esco e magari rientro direttamente ad ora di pranzo. Lo stesso avviene nel pomeriggio. Come partita iva non ho né vincolo di orario né di giorni per cui posso anche non lavorare nessun giorno della settimana. Non so riferire quando il ricorrente si recava presso il Punto immobiliare perché ricordo che a volte mi diceva che andava vi prima perché doveva accompagnare il figlio. Il punto era aperto dalle 9.00 alle 13 00 e poi dalle 16.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Ricordo che per un periodo è stato un procacciatore, non ricordo in quale periodo ha lavorato perché io non Persona_2
c'ero. A domanda del Giudice, ADR: lo ricordo perché vi erano delle schede a suo nome. Io vengo pagata a provvigione in base alle vendite. Credo anche il ricorrente perché in questo modo viene retribuito il procacciatore ma non ho mai assistito ad un versamento della provvigione né conosco i suoi accordi con il . Non ho mai visto la partita IVA del CP_2 ricorrente. Noi non abbiamo potere di firma né di spedita del nome nelle acquisizioni e nelle vendite in quanto l'unico che ha questo potere è l'amministratore. In caso di nostra assenza noi procacciatori incluso il ricorrente non eravamo tenuti a giustificare al Florio e lo stesso se andavamo via prima. Infatti il non comunicava al ad es. se Parte_1 CP_2 andava via prima quando doveva accompagnare il figlio. Ricordo che il è andato via quando Parte_1
l'amministratore ha aperto un punto affiliato ad Aversa. Quando egli è andato via il mi ha riferito che il ricorrente CP_2 avrebbe voluto gestire in via esclusiva il punto vendita di Aversa in qualità di amministratore, dando al 1000,00 CP_2 euro al mese, ma non poteva farlo in quanto non aveva l'abilitazione. In seguito sono andata io al punto di Aversa anche se l'amministratore è sempre . Lavoro tra Aversa e Caserta Non ho mai visto il dare direttive al ricorrente, CP_2 CP_2 né imporgli il rispetto di un orario. A domanda avv. Gaetani, ADR: per svolgere l'attività di procacciatrice ho svolto prima uno stage di circa tre mesi frequentando un corso a Roma per circa una volta a settimana. Questo era pagato Pt_4 alla . Dopo di che ho aperto la partita IVA. Non so se abbia frequentato Parte_3 Parte_1 questi corsi da stagista. A domanda del Giudice, ADR: io non avevo zone di pertinenza nella ricerca di immobili da vendere. Credo che nessun procacciatore avesse delle zone. Io ho intrapreso la mia collaborazione a seguito di un annuncio pubblicato su sito internet. Ho inviato il mio CV al punto vendita e in seguito ho fatto un colloquio con l'amministratore
”. CP_2
Ebbene, la teste - procacciatrice d'affari presso la società resistente - riferisce che il ricorrente svolgeva le sue stesse mansioni anche perché l'organizzazione dell'azienda, in quanto franchising, era strutturata in modo tale che tutti i venditori fossero inquadrati come procacciatori con un amministratore al vertice abilitato quale agente immobiliare con potere di firma dei contratti. In quanto tale ella dichiara di essere 7 libera nello svolgimento della propria attività, senza vincoli di orario e di seguire solo i clienti da lei procacciati con l'ausilio del . Inoltre, afferma di non aver mai visto il dare direttive al CP_2 CP_2 ricorrente e che quest'ultimo non era tenuto a chiedere autorizzazioni o permessi come accadeva quando ad es. egli si allontanava dall'ufficio per andare a prendere il figlio. Anche le attività svolte in ufficio, come riferito dalla teste, erano dunque del tutto autonome e svincolate da qualsiasi ordine. La teste dichiarava: “Sono la moglie del ricorrente. Conosco il quale datore di mio Tes_3 Controparte_2 marito. Molto spesso ho accompagnato mio marito al lavoro in quanto aal'epoca avevamo una sola auto e io lavoravo di mattina presso un supermercato a Giugliano per cui capitava che lo accompagnassi al punto sito Parte_3 in via Roma e poi tornavo indietro per arrivare in tempo al lavoro. Lavoravo solo di mattina. Raramente sono andata a riprenderlo la sera perché avevo paura di percorrere quella strada e spesso lui ritornava con il treno. Mio marito per comodità preferiva restare per la pausa al negozio perché non gli conveniva tornare a casa. Il lunedì mattina apriva lui il negozio alle 9.00 per cui aveva le chiavi del negozio. Gli altri giorni il negozio lo apriva in quanto viveva a CP_2 CP_5 nel fine settimana e quindi il lunedì impiegava più tempo per arrivare a Caserta mentre gli altri giorni dormiva dalla madre a Casoria e riusciva ad aprire lui il negozio. Una sola volta sono entrata nel negozio e ciò è capitato durante la pausa pranzo in cui non c'era nessuno oltre mio marito. Il negozio aveva due vetrate, all'ingresso c'era banco adibito a reception per la segretaria. Poi non sono entrata oltre, ma mio marito era seduto al banco della segretaria. Non sono entrata negli uffici. Conosco personalmente e anche la moglie perché ci siamo recati anche a casa sua a al CP_2 CP_5 mare nell'agosto del 2019 un paio di volte. Ricordo l'intero mese di agosto l'agenzia era chiusa. Mio marito ha lavorato da ottobre 2017 al settembre 2019 quando il rapporto si è interrotto perché non è mai stato pagato durante i due anni di lavoro. Mio marito mi riferiva che stava facendo uno stage per cui lui attendeva sempre che venisse assunto e non lo considerava come tempo perso. Quando siamo stati ospitati a casa al mare ho assistito a dei discorsi tra mio marito e
e quest'ultimo gli prometteva che gli avrebbe dato delle quote sociali del nuovo punto vendita di Aversa che avrebbe CP_2 aperto oltre ad uno stipendio e gli prometteva che lo avrebbe pagato anche per il tempo pregresso. Mio marito ha iniziato a lavorare con l'accordo che avrebbe ricevuto 1200 euro mensili a cui poi si sarebbe aggiunta una percentuale sulla vendita delle case, ma mio marito non ha ricevuto nulla nemmeno i 1.200 euro di accordo. Queste circostanze me le ha riferite mio marito. Mio marito mi riferiva che lui si occupava di cercare appartamenti da vendere in una certa zona stabilità da
. Mio marito non ha mai ricevuto nulla per i clienti che trovava né per le vendite successive. Mio marito non CP_2 risultava mai in un incarico perché non era formalmente inquadrato. Mio marito lavorava dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00 con un'ora sola di spacco e il sabato dalle 9.00 alle 13.30/14.00. Mio marito faceva anche dei colloqui per l'assunzione di altri lavoratori e se non erro fu proprio mio marito a fare il colloquio alla signora insieme a Tes_2
. A domanda, avv. Gaetani, ADR: mio marito non possedeva la partita Iva. A domanda avv. , ADR: mio CP_2 CP_2 marito non ha mai partecipato ad uno stage perché mio marito non risultava formalmente impiegato presso la
[...] per cui non avrebbe potuto partecipare ad uno stage. Mio marito non ha mai firmato alcuna lettera di Parte_2 incarico con il . Mio marito aveva già svolto questa attività presso un altro punto vendita sito a Napoli della CP_2 immobiliare con partita IVA. Poi ha chiuso la partita iva quando gli hanno proposto un trasferimento a Roma Pt_2
e io non ho voluto. Non sono a conoscenza della sottoscrizione da parte di mio marito del documenti cui all.3 di parte resistente che mi mostra il giudice. So che voleva proporre una collaborazione a mio marito ma se non Parte_5 sbaglio non trovarono l'accordo”. Tali dichiarazioni - che vanno attentamente valutate e riscontrate essendo la teste legata da vincoli di parentela con il ricorrente– sono ad ogni modo inidonee a sostenere la domanda attorea in quanto ella , affermando addirittura di essere entrata solo una volta nell'agenzia nella pausa pranzo e quando non c'era nessun altro, riferisce per lo più circostanze apprese in modo indiretto dal marito. Anche la narrazione del dialogo avvenuto tra il marito e il presso la casa di quest'ultimo alla presenza della CP_2 teste nulla prova in merito ai reali rapporti tra le parti. 8 Pertanto, le risultanze istruttorie non consentono in alcun modo di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione. Invero, ai fini della prova della natura subordinata e non autonoma della prestazione resa, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, quanto meno, l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo della ricorrente, non essendovi riscontro nelle altre deposizioni in atti, circa quei i compiti ulteriori e diversi, rispetto a quelli di procacciatore di affari, che per come narrato dal teste sono stati osservati dal ricorrente, con il carattere di continuità e l'osservanza di un determinato orario di lavoro (cfr. verbali dichiarazioni testimoniali in atti). Quanto al corrispettivo per l'attività resa, esso appare riconducibile alla “provvigione” in base all'affare concluso, così come sostenuto da parte riesistente. Le risultanze della prova testimoniale non lasciano emergere una collaborazione lavorativa sussumibile nella fattispecie legale tipica di cui all'art 2094 cc. tale da far evincere un diverso intento delle parti. Il rigetto della domanda diretta all'accertamento della natura subordinata del rapporto rende assorbita la disamina di ulteriori domande ad essa connesse. La domanda proposta in via gradata, volta alla condanna in solido delle parti resistenti al pagamento di compensi in relazione a prestazioni d'opera intellettuale per lavoro autonomo non rientra in alcuno dei rapporti indicati dall'art. 409 c.p.c. non potendosi sussumere la fattispecie in esame all'interno di un rapporto di lavoro né subordinato né parasubordinato e rientra dunque nella competenza del giudice ordinario (cfr. in tal senso Cass. nr. 16.5.2005 nr. 10170; nonché Cass. nr. 10169/2004). Pertanto, rilevato che i compensi retributivi in esame non rientrano negli emolumenti da corrispondersi al prestatore di lavoratore subordinato, l'accertamento della loro debenza evidentemente esula dalla competenza funzionale di questo giudice;
ad ogni modo, la domanda va comunque rigettata in quanto genericamente formulata non essendo dedotti, allegati e provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. elementi nemmeno di natura documentale che consentano di ritenere dovute le somme pretese. Le spese di lite considerata la controvertibilità delle questioni sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.03.2025 Il Giudice del lavoro
Fabiana Iorio
9
, rappresentato e difeso dall' Avv. Piero Gaetani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio legale sito in Napoli alla piazza Nolana n. 13
ricorrente CONTRO
con sede in Caserta alla via Roma 30/32 e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi giusto mandato agli atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Michela Florio e Mariangela Viti, ed elett.te dom.ta presso lo studio sito in Napoli alla via Repubbliche Marinare 432 resistenti Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.7.2019, il ricorrente in epigrafe indicato, deduceva di aver lavorato
– previo “patto di lavoro” con – presso l'agenzia di titolarità Controparte_2 Controparte_1 dello stesso dal 30.9.2017 al 29.3.3019, con mansioni di agente immobiliare svolgendo tra gli altri compiti di acquisizione di incarico di vendita o locazione, relazionare ai clienti sullo stato delle pratiche in corso e delle proposte di variazioni, visite con i potenziali clienti, rientranti nel III livello del C.C.N.L. Commercio e Terziario. Rappresentava di essere stato sottoposto per l'intero periodo al potere direttivo e gerarchico del CP_2 che stabiliva gli orari di lavoro e le attività che doveva svolgere quotidianamente sia negli incontri con i clienti che nell'ufficio ove doveva sbrigare pratiche burocratiche e rendergli conto dei risultati ottenuti e conseguiti. Esponeva di aver lavorato nell'intero periodo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 20:00 con una o due ore di pausa e il sabato dalle 09,00 alle 13,00. Rappresentava di non essere mai stato formalmente inquadrato e di aver sempre percepito solo modesti acconti di 200,00 o 300,00 euro. Lamentava, dunque, di aver avuto una somma inferiore alla qualità e quantità di lavoro prestato, di non aver percepito il TFR, la 13^ e la 14^ mensilità, nonché l'indennità sostitutiva di preavviso per essersi dimesso per giusta causa. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare la natura subordinata del rapporto dal 30.09.2017 al 29.03.3019 e per l'effetto condannare la e il sig. , in solido, al Controparte_3 Controparte_2 pagamento della somma complessiva di € 56.516,04; in via subordinata, previa qualificazione del rapporto come di natura autonoma, di condannare i convenuti in solido al pagamento sempre della medesima somma sopra indicata da utilizzare come parametro di riferimento;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
1 Si costituiva la società resistente, chiedendo con diffuse argomentazioni il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto. Contestava, in particolare, la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti e, soprattutto, con il il quale si era sempre interfacciato con il CP_2
in qualità di Amministratore unico della e in ogni caso eccepivano Parte_1 Controparte_1 la sussistenza di un mero rapporto di procacciamento. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione. Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in epigrafe, nonché al riconoscimento delle relative differenze per tutti i titoli indicati in ricorso. Nel merito, rilievo assorbente ai fini della presente decisione assume l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, per l'evidente ragione che i diritti retributivi di cui l'istante chiede riconoscimento trovano nella natura subordinata del rapporto il proprio imprescindibile presupposto logico giuridico. Elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. In particolare, è stato affermato che il potere direttivo deve essere tale da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e deve determinare le modalità, di tempo e di luogo della prestazione delle energie lavorative, al fine di utilizzarle nel modo più proficuo in relazione alle esigenze, anche mutevoli, dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. civ. sez. lav. 16-11-2018 n.29646; Cass. 8 aprile 2015, n.7024; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22289, che, con riferimento al lavoro a progetto, ha ritenuto rilevante ai fini della qualificazione del rapporto il suo concreto atteggiarsi;
cfr. Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524 nn.4889/2002; 2970/2001; 224/2001). La S.C. ha altresì individuato nel carattere della continuità della prestazione di lavoro un elemento costitutivo e strutturale del rapporto subordinato, intesa come persistenza ideale nel tempo dell'obbligo di porre l'attività lavorativa a disposizione del datore, compatibile con pause ed interruzioni nell'esecuzione del lavoro (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.15001/2000; n.4036/2000). Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione) e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di 2 lavoro e, in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta, la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr., fra le altre, Cass. 13858/2009). Più in particolare la Corte di legittimità ha affermato come, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, ove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e, in particolare, della loro natura intellettuale e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento a criteri complementari e sussidiari che, con riferimento, ad esempio, ad attività d'insegnamento prestata presso un istituto scolastico, rivelano il completo inserimento degli insegnanti nell'organizzazione scolastica, quali i colloqui con le famiglie, la partecipazione alle riunioni con gli altri docenti e agli scrutini, nel rispetto, per le istituzioni scolastiche soggette alle norme dettate per la scuola pubblica, delle disposizioni amministrative e quindi l'assoggettamento del docente a disciplina, organizzazione e direttive imposte da superiori istanze mediante circolari (cfr ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 2767 del 11/02/2005). Ancora più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (cfr. Cass. n. 5436/2019). Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (cfr. Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98). Così tracciate le coordinate di riferimento, deve evidenziarsi che nel caso di specie sussiste una specifica contestazione da parte dei resistenti che hanno negato la sussistenza di un rapporto di subordinazione 3 sia tra il e il in proprio, sia tra il ricorrente e la società e Parte_1 CP_2 Controparte_1 hanno dedotto come tale collaborazione si sia mantenuta nell'ambito di una prestazione d'opera professionale di natura autonoma, avendo, secondo la prospettazione difensiva, il ricorrente avuto mandato di procacciare potenziali clienti per la convenuta con l'accordo di ottenere una percentuale su ogni affare andato a buon fine. E', quindi, evidente come la prova dell'assoggettamento dell'istante al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel caso di specie, assuma carattere preminente nella prova della sussistenza della dedotta subordinazione dedotto. Orbene, dall'esame complessivo delle deduzioni e delle eccezioni delle parti, della documentazione offerta all'attenzione del Tribunale e dell'istruttoria espletata deve concludersi per la mancata sussistenza, nel caso in esame, degli elementi tipici della subordinazione i quali consentirebbero al giudicante di verificare la eventuale spettanza di differenze retributive. Infatti, poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. 4 L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Ebbene, questo giudice ritiene che dall'esame complessivo del materiale probatorio a disposizione di questo giudice e valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova documentale e da quella orale, deve infatti concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente: nel caso in esame non è stata raggiunta la prova circa gli elementi tipici della subordinazione, idonei a identificare un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Deve innanzitutto osservarsi l'assenza di una qualsiasi documentazione idonea a supportare l'esistenza di un rapporto tra le parti. Quanto alla prova espletata, non emerge alcun elemento con specifico riferimento al potere direttivo e gerarchico del datore, all'inserimento stabile e continuativo all'interno dell'organizzazione datoriale, all'utilizzo in via esclusiva o prevalente di strumenti messi a disposizione dal datore, allo svolgimento della prestazione secondo giorni e orari prefissati in modo unilaterale dal datore, tali da poter ricondurre il rapporto tra le parti al lavoro subordinato. Invero, i testi escussi nel corso del giudizio (cfr. verbali in atti delle dichiarazioni), non hanno riferito elementi idonei a provare gli indici della subordinazione sopra indicati, dai quali desumere con certezza la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. Altresì non è emerso come dedotto dal ricorrente che la segretaria della ogni giorno gli consegnasse l'elenco degli Controparte_1 appuntamenti. Vanno, dunque, riportate le dichiarazioni testimoniali. Il teste affermava: “Conosco il ricorrente in quanto siamo amici da molto tempo. Non conosco Testimone_1 il ma conosco la società sita in Caserta, se non sbaglio in via Roma. Infatti io mi Controparte_2 Controparte_1 occupo di assistenza tecnica di registratori di cassa e altre apparecchiature e quando mi trovavo nella zona del negozio, 5 chiamavo il mio amico per prendere un caffè se era disponibile. In questi casi mi recavo presso il negozio e vedevo il ricorrente sito ad una scrivania con una persona di sesso femminile, e se lui era disponibile ci fermavamo cinque minuti per prendere un caffè e fare due chiacchiere. Il ricorrente mi riferiva che si occupava di vendere case. Il periodo in cui ha lavorato è stato tra il 2017 e il 2019, ma non so collocare precisamente le date in quanto in quel periodo avevo dei clienti in quella zona, in particolare in via Trieste, che però poi hanno chiuso la loro attività. Io svolgo il mio lavoro presso esercizi commerciali e uffici siti in tutta la Campania e mi recavo nella zona di Caserta circa una paio di volte ogni 5/6 mesi in quanto vengo contattato solo quando si verifica un problema tecnico e quindi solo su richiesta di assistenza. Non ricordo all'epoca quanti clienti avevo nella zona di Caserta. In alcuni casi è capitato anche che mi recassi in zona e non avevo tempo di chiamarlo oppure che lui mi desse la sua disponibilità circa un'ora dopo perché era impegnato e in questi casi andavo via perché avevo anche io i miei impegni. Non ricordo se mi recavo in quella zona di mattina o pomeriggio perché ciò dipendeva sempre dai miei clienti per questo non posso riferire un orario preciso e fisso. Quando mi incontravo con il mio amico, aspettavo sempre fuori il Punto immobiliare perché magari c'erano dei clienti. Non ricordo se ci fossero altri dipendenti. Il mio amico mi riferiva che si occupava di acquisizioni di appartamenti da vendere e credo si occupasse anche della relativa vendita. Non so che rapporti lavorativi avesse il ricorrente con il . Il ricorrente mi riferiva che per CP_2
l'attività lavorativa che svolgeva non veniva retribuito. Non so che accordi avesse con il che, ribadisco, non ho mai CP_2 visto in quanto io mi recavo al negozio solo quando il mio amico era disponibile per una pausa caffè e all'interno del negozio vedevo una ragazza che non so che ruolo avesse né se fosse sempre la stessa e magari una persona seduta. Il mio amico mi riferiva che si recava al negozio dal lunedì al venerdì ma non conosco gli orari. Non so se nel periodo in cui ha prestato la propria attività presso il Punto immobiliare ha goduto di ferie o permessi. Il mio amico mi ha riferito che il rapporto tra le parti si è interrotto per una questione di soldi nel senso che egli ha avuto una discussione con il in CP_2 quanto non veniva retribuito. Ma queste cose me le ha riferite il mio amico come sfogo. A domanda avv, , ADR: CP_2 non ricordo se sono mai entrato nel negozio o se ho aspettato fuori. A domanda avv. Gaetani, ADR: ricordo che sull'insegna del negozio vi era una scritta “ se non erro”. Parte_2
Il teste, amico del ricorrente, riferisce in modo generico prevalentemente di circostanze apprese de relato actoris in quanto asserisce che talvolta, quando si trovava per ragioni di lavoro nei pressi dell'agenzia immobiliare, chiamava il per consumere un caffè insieme e in queste circostanze si Parte_1 tratteneva fuori dall'agenzia aspettando il ricorrente. Dunque tali asserzioni nulla lasciano emergere in ordine alla sottoposizione del ricorrente al potere gerarchico e direttivo del , sia in proprio che CP_2 quale amministratore unico della società, che il teste peraltro dichiara di non conoscere e di non aver mai visto, né di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e/o di un potere di tipo disciplinare idoneo a raffigurarne una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere costantemente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente al lavoro, di giustificare eventuali assenze. La teste dichiarava: “Conosco il resistente in quanto dal 2018 lavoro come procacciatrice Testimone_2 CP_2
d'affari per la sito in via Roma di cui è amministratore unico. Conosco il ricorrente, Parte_3 CP_2 in quanto quando ho iniziato a lavorare con la il già lavorava ivi con il mio stesso Controparte_1 Parte_1 ruolo ovvero come procacciatore d'affari ed è ivi rimasto fino a quando l'amministratore ha preso un altro punto affiliato ad Aversa intorno al marzo 2019. Il franchising è Gruppo Toscano immobiliare. Egli svolgeva le mie stesse mansioni. Io lavoro senza vincolo di orario e guadagno in base ad una provvigione sugli affari, sono a partita Iva. Io mi occupo di trovare immobili da vendere e quindi con il metodo “porta a porta” mi informo circa eventuali case o appartamenti da vendere, gestisco la pratica e poi mi reco con l'amministratore per la firma circa l'affidamento dell'incarico di vendita da parte del cliente. Non ho mai svolto queste attività con il in quanto è l'amministratore unico Parte_1 ad insegnarci inizialmente il lavoro da svolgere e indicarci come fare. Io non ho l'abilitazione quale agente immobiliare, lavoro a partita IVA per cui ogni volta che occorre prendere un incarico devo recarmi sempre con l'Amministratore unico 6 perché è l'unico che ha questo tipo di patentino. Mi occupavo della gestione solo degli incarichi da me procurati e le visite immobiliari le gestivo sempre con il , mai con All'interno del punto vendita vi era la segretaria CP_2 Parte_1 che è l'unica persona assunta come dipendente subordinata. Vi erano altri procacciatori quali Persona_1 CP_4
L'organizzazione dell'azienda Franchising è strutturata in modo tale che tutti i venditori siano inquadrati come
[...] procacciatori con partita IVA con un amministratore al vertice che ha l'abilitazione di agente immobiliare ed è l'unico che ha il potere di firma dei contratti. Sono a conoscenza di questa circostanza perché quando ho firmato la lettera di incarico ho letto questa cosa. Per quanto mi riguarda non avevo orari di lavoro prestabiliti. Mi recavo in ufficio tutti i giorni per prendere le notizie che mi occorrevano per poi uscire di nuovo. Pertanto deduco che anche fosse un Parte_1 procacciatore proprio perché è questa l'organizzazione aziendale. Quando non mi recavo con perché lui era CP_2 impegnato con altri procacciatori, mi trattenevo in ufficio per il disbrigo di pratiche o chiamavo altri clienti oppure mi recavo all'esterno per trovare altri clienti. Nel caso in cui non era impegnato con altri procacciatori, egli restava in CP_2 ufficio. QUALCHE volta mi è capitato di vedere il ricorrente in ufficio, ma non era sempre presente. Noi procacciatori non avevamo una postazione fissa ma all'interno del locale vi era una scrivania che a rotazione o contemporaneamente veniva utilizzata da tutti noi se eravamo presenti insieme. Tranne dal che aveva il suo Ufficio e dalla segretaria che CP_2 aveva una sua postazione. Tra di noi ci davamo una organizzazione nel senso che se il telefono occorreva ad un collega, l'altro aspettava che terminasse la chiamata anche se per lo più utilizziamo il nostro cellulare. La mia giornata lavorativa inizia intorno alle 9.30 circa e mi reco presso il negozio per prendere i documenti, poi esco e magari rientro direttamente ad ora di pranzo. Lo stesso avviene nel pomeriggio. Come partita iva non ho né vincolo di orario né di giorni per cui posso anche non lavorare nessun giorno della settimana. Non so riferire quando il ricorrente si recava presso il Punto immobiliare perché ricordo che a volte mi diceva che andava vi prima perché doveva accompagnare il figlio. Il punto era aperto dalle 9.00 alle 13 00 e poi dalle 16.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Ricordo che per un periodo è stato un procacciatore, non ricordo in quale periodo ha lavorato perché io non Persona_2
c'ero. A domanda del Giudice, ADR: lo ricordo perché vi erano delle schede a suo nome. Io vengo pagata a provvigione in base alle vendite. Credo anche il ricorrente perché in questo modo viene retribuito il procacciatore ma non ho mai assistito ad un versamento della provvigione né conosco i suoi accordi con il . Non ho mai visto la partita IVA del CP_2 ricorrente. Noi non abbiamo potere di firma né di spedita del nome nelle acquisizioni e nelle vendite in quanto l'unico che ha questo potere è l'amministratore. In caso di nostra assenza noi procacciatori incluso il ricorrente non eravamo tenuti a giustificare al Florio e lo stesso se andavamo via prima. Infatti il non comunicava al ad es. se Parte_1 CP_2 andava via prima quando doveva accompagnare il figlio. Ricordo che il è andato via quando Parte_1
l'amministratore ha aperto un punto affiliato ad Aversa. Quando egli è andato via il mi ha riferito che il ricorrente CP_2 avrebbe voluto gestire in via esclusiva il punto vendita di Aversa in qualità di amministratore, dando al 1000,00 CP_2 euro al mese, ma non poteva farlo in quanto non aveva l'abilitazione. In seguito sono andata io al punto di Aversa anche se l'amministratore è sempre . Lavoro tra Aversa e Caserta Non ho mai visto il dare direttive al ricorrente, CP_2 CP_2 né imporgli il rispetto di un orario. A domanda avv. Gaetani, ADR: per svolgere l'attività di procacciatrice ho svolto prima uno stage di circa tre mesi frequentando un corso a Roma per circa una volta a settimana. Questo era pagato Pt_4 alla . Dopo di che ho aperto la partita IVA. Non so se abbia frequentato Parte_3 Parte_1 questi corsi da stagista. A domanda del Giudice, ADR: io non avevo zone di pertinenza nella ricerca di immobili da vendere. Credo che nessun procacciatore avesse delle zone. Io ho intrapreso la mia collaborazione a seguito di un annuncio pubblicato su sito internet. Ho inviato il mio CV al punto vendita e in seguito ho fatto un colloquio con l'amministratore
”. CP_2
Ebbene, la teste - procacciatrice d'affari presso la società resistente - riferisce che il ricorrente svolgeva le sue stesse mansioni anche perché l'organizzazione dell'azienda, in quanto franchising, era strutturata in modo tale che tutti i venditori fossero inquadrati come procacciatori con un amministratore al vertice abilitato quale agente immobiliare con potere di firma dei contratti. In quanto tale ella dichiara di essere 7 libera nello svolgimento della propria attività, senza vincoli di orario e di seguire solo i clienti da lei procacciati con l'ausilio del . Inoltre, afferma di non aver mai visto il dare direttive al CP_2 CP_2 ricorrente e che quest'ultimo non era tenuto a chiedere autorizzazioni o permessi come accadeva quando ad es. egli si allontanava dall'ufficio per andare a prendere il figlio. Anche le attività svolte in ufficio, come riferito dalla teste, erano dunque del tutto autonome e svincolate da qualsiasi ordine. La teste dichiarava: “Sono la moglie del ricorrente. Conosco il quale datore di mio Tes_3 Controparte_2 marito. Molto spesso ho accompagnato mio marito al lavoro in quanto aal'epoca avevamo una sola auto e io lavoravo di mattina presso un supermercato a Giugliano per cui capitava che lo accompagnassi al punto sito Parte_3 in via Roma e poi tornavo indietro per arrivare in tempo al lavoro. Lavoravo solo di mattina. Raramente sono andata a riprenderlo la sera perché avevo paura di percorrere quella strada e spesso lui ritornava con il treno. Mio marito per comodità preferiva restare per la pausa al negozio perché non gli conveniva tornare a casa. Il lunedì mattina apriva lui il negozio alle 9.00 per cui aveva le chiavi del negozio. Gli altri giorni il negozio lo apriva in quanto viveva a CP_2 CP_5 nel fine settimana e quindi il lunedì impiegava più tempo per arrivare a Caserta mentre gli altri giorni dormiva dalla madre a Casoria e riusciva ad aprire lui il negozio. Una sola volta sono entrata nel negozio e ciò è capitato durante la pausa pranzo in cui non c'era nessuno oltre mio marito. Il negozio aveva due vetrate, all'ingresso c'era banco adibito a reception per la segretaria. Poi non sono entrata oltre, ma mio marito era seduto al banco della segretaria. Non sono entrata negli uffici. Conosco personalmente e anche la moglie perché ci siamo recati anche a casa sua a al CP_2 CP_5 mare nell'agosto del 2019 un paio di volte. Ricordo l'intero mese di agosto l'agenzia era chiusa. Mio marito ha lavorato da ottobre 2017 al settembre 2019 quando il rapporto si è interrotto perché non è mai stato pagato durante i due anni di lavoro. Mio marito mi riferiva che stava facendo uno stage per cui lui attendeva sempre che venisse assunto e non lo considerava come tempo perso. Quando siamo stati ospitati a casa al mare ho assistito a dei discorsi tra mio marito e
e quest'ultimo gli prometteva che gli avrebbe dato delle quote sociali del nuovo punto vendita di Aversa che avrebbe CP_2 aperto oltre ad uno stipendio e gli prometteva che lo avrebbe pagato anche per il tempo pregresso. Mio marito ha iniziato a lavorare con l'accordo che avrebbe ricevuto 1200 euro mensili a cui poi si sarebbe aggiunta una percentuale sulla vendita delle case, ma mio marito non ha ricevuto nulla nemmeno i 1.200 euro di accordo. Queste circostanze me le ha riferite mio marito. Mio marito mi riferiva che lui si occupava di cercare appartamenti da vendere in una certa zona stabilità da
. Mio marito non ha mai ricevuto nulla per i clienti che trovava né per le vendite successive. Mio marito non CP_2 risultava mai in un incarico perché non era formalmente inquadrato. Mio marito lavorava dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00 con un'ora sola di spacco e il sabato dalle 9.00 alle 13.30/14.00. Mio marito faceva anche dei colloqui per l'assunzione di altri lavoratori e se non erro fu proprio mio marito a fare il colloquio alla signora insieme a Tes_2
. A domanda, avv. Gaetani, ADR: mio marito non possedeva la partita Iva. A domanda avv. , ADR: mio CP_2 CP_2 marito non ha mai partecipato ad uno stage perché mio marito non risultava formalmente impiegato presso la
[...] per cui non avrebbe potuto partecipare ad uno stage. Mio marito non ha mai firmato alcuna lettera di Parte_2 incarico con il . Mio marito aveva già svolto questa attività presso un altro punto vendita sito a Napoli della CP_2 immobiliare con partita IVA. Poi ha chiuso la partita iva quando gli hanno proposto un trasferimento a Roma Pt_2
e io non ho voluto. Non sono a conoscenza della sottoscrizione da parte di mio marito del documenti cui all.3 di parte resistente che mi mostra il giudice. So che voleva proporre una collaborazione a mio marito ma se non Parte_5 sbaglio non trovarono l'accordo”. Tali dichiarazioni - che vanno attentamente valutate e riscontrate essendo la teste legata da vincoli di parentela con il ricorrente– sono ad ogni modo inidonee a sostenere la domanda attorea in quanto ella , affermando addirittura di essere entrata solo una volta nell'agenzia nella pausa pranzo e quando non c'era nessun altro, riferisce per lo più circostanze apprese in modo indiretto dal marito. Anche la narrazione del dialogo avvenuto tra il marito e il presso la casa di quest'ultimo alla presenza della CP_2 teste nulla prova in merito ai reali rapporti tra le parti. 8 Pertanto, le risultanze istruttorie non consentono in alcun modo di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione. Invero, ai fini della prova della natura subordinata e non autonoma della prestazione resa, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, quanto meno, l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo della ricorrente, non essendovi riscontro nelle altre deposizioni in atti, circa quei i compiti ulteriori e diversi, rispetto a quelli di procacciatore di affari, che per come narrato dal teste sono stati osservati dal ricorrente, con il carattere di continuità e l'osservanza di un determinato orario di lavoro (cfr. verbali dichiarazioni testimoniali in atti). Quanto al corrispettivo per l'attività resa, esso appare riconducibile alla “provvigione” in base all'affare concluso, così come sostenuto da parte riesistente. Le risultanze della prova testimoniale non lasciano emergere una collaborazione lavorativa sussumibile nella fattispecie legale tipica di cui all'art 2094 cc. tale da far evincere un diverso intento delle parti. Il rigetto della domanda diretta all'accertamento della natura subordinata del rapporto rende assorbita la disamina di ulteriori domande ad essa connesse. La domanda proposta in via gradata, volta alla condanna in solido delle parti resistenti al pagamento di compensi in relazione a prestazioni d'opera intellettuale per lavoro autonomo non rientra in alcuno dei rapporti indicati dall'art. 409 c.p.c. non potendosi sussumere la fattispecie in esame all'interno di un rapporto di lavoro né subordinato né parasubordinato e rientra dunque nella competenza del giudice ordinario (cfr. in tal senso Cass. nr. 16.5.2005 nr. 10170; nonché Cass. nr. 10169/2004). Pertanto, rilevato che i compensi retributivi in esame non rientrano negli emolumenti da corrispondersi al prestatore di lavoratore subordinato, l'accertamento della loro debenza evidentemente esula dalla competenza funzionale di questo giudice;
ad ogni modo, la domanda va comunque rigettata in quanto genericamente formulata non essendo dedotti, allegati e provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. elementi nemmeno di natura documentale che consentano di ritenere dovute le somme pretese. Le spese di lite considerata la controvertibilità delle questioni sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.03.2025 Il Giudice del lavoro
Fabiana Iorio
9