Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n . 11834/2020 con sub n. 11834-2/2020 + R.g. n. 12219/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di separazione giudiziale, iscritto al n. 11834 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, e nel sub procedimento per ricorso ex art. 333 e 336 c.c., iscritto al n. 11834-2/2020 del Ruolo Generale dell'anno 2020, riservati congiuntamente in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), AR C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Cecilia Gargiulo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Crispi n. 111;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._2
Angela Giampaolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via Monte Rosa n. 22;
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. (c.f. ), con studio in Cesa (CE) CP_2 C.F._3
Villaricca (NA), alla via G. Pastore n.6., nella qualità di Curatore speciale della minore , nata a [...] il [...]; Persona_1
1
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
al quale è stato riunito il giudizio iscritta al n. 12219 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._2
Angela Giampaolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via Monte Rosa n. 22;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), AR C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Cecilia Gargiulo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Crispi n.111;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
, con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data AR
31.05.2024, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ a. Pronunciare ex art.151,2c. c.c., la separazione dei coniugi e AR CP_1
con declaratoria di addebito al marito per aver con i suoi
[...]
comportamenti in palese violazione di ogni obbligo nascente dal matrimonio dato causa al fallimento dello stesso e per gli effetti: b. Autorizzare i coniugi a
2 vivere separatamente;
c. Affidare la IG minore in modo condiviso ad PE
entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre, dandosi atto che tutte le decisioni relative la vita della minore saranno prese congiuntamente dai genitori;
d. Confermare il diritto di visita come già disposto da questo
Ill.mo G.I. con provvedimento del 10.03.2023 e sempre confermato, così come provv. del 29.02.2024; e. Stabilire a carico del SInor Parte_2
un assegno di mantenimento di euro 600,00 (seicento) in favore della IG minore , con corresponsione alla SInora entro il giorno PE AR
5 di ogni mese, con adeguamento Istat annuale e con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, anche in considerazione della condotta attuata dal suddetto coniuge, dunque a decorrenza dal mese di dicembre 2020 come in atti. f. Statuire a carico dello stesso un assegno di Parte_2
mantenimento in favore della moglie di euro 300 mensili da corrispondersi mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento istat e dalla data del deposito del presente ricorso, ovvero nella somma che l'On.le Collegio riterrà più equa. h. Statuire che le spese straordinarie come da protocollo esistente siano suddivise al 70% a carico del SInor e per il Parte_2
rimanente 30% a carico della SInora considerata l'enorme AR
disparità di posizione reddituale fra i due, g stabilire che le spese straordinarie, ed in particolare quelle mediche, quelle odontoiatriche e farmaceutiche, per i figli, non a carico del , Controparte_3
saranno poste a carico del padre al 70% e, se caratterizzate dall'urgenza, rimborsate dietro esibizione idonea documentazione giustificativa, così come per quelle scolastiche ed extracurricolari necessarie per una sana crescita della IG minore Con condanna alle spese e attribuzione al sottoscritto procuratore e in via gradata che la causa sia assegnata in decisione”.
, con le note depositate in data 30.05.2024, ha Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1)dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...] in data [...], Controparte_1
C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 AR
; 2) disporre l'affido condiviso della minore C.F._1
, con residenza privilegiata presso la residenza materna e Persona_1 modificare il calendario concordato tra le parti all'udienza del 17.3.2023
3 disponendo il suo ampliamento, così come suggerito dalla CTU, prevedendo che il padre possa tenere la IG con sé secondo le seguenti modalità: - martedì e giovedì di ogni settimana fino dalle ore 16.00 alle ore 21.00, con un ulteriore giorno nella settimana in cui la bambina non pernotta con il padre, da concordare in base alle eSIenze lavorative di entrambi i genitori dalle ore
16.00 alle 21.00; - per due fine settimana al mese dal sabato dalle ore 11:00 alla domenica fino alle 21.00; - nel periodo di Natale, secondo la regola dell'alternanza, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (dalle ore 11:00 del giorno del prelevamento della IG dalla casa materna alle ore 21:00 del giorno del suo riaccompagno a casa); - nel periodo di Pasqua dal sabato precedente al giorno di Pasqua al giorno di Pasqua o dalla sera della domenica di Pasqua al lunedì in Albis, sempre secondo la regola dell'alternanza; - nel periodo estivo per 10 giorni nel mese di luglio e
10 giorni nel mese di agosto da concordare entro il 5 maggio;
- il compleanno
e l'onomastico della minore ad anni alterni;
- ogni anno alla festa del papà ed il giorno del proprio compleanno ed onomastico;
- il compleanno e
l'onomastico dei nonni paterni;
- se le ricorrenze (festa del papà, compleanno del papà, onomastico e qualsivoglia festività) hanno luogo in giorni diversi da quelli di visita previsti dal calendario, questi devono essere considerati giorni in più di quella settimana in cui vedersi;
3) disporre a carico del SI.
la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento Controparte_1
della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo;
4) stabilire che il SI. nulla deve versare Controparte_1 alla SI.ra relativamente all'assegno di mantenimento, in AR
quanto economicamente autosufficiente ed avente capacità lavorativa;
5) disporre che la SI.ra versi la somma di € 1.400,00 in favore AR
del SI. per le spese processuali sostenute dallo stesso Controparte_1
per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, così come stabilito nel decreto emesso in data 20.10.2021 nella procedura R.G.V.G. 1688/2021 a seguito del reclamo proposta dalla e rigettato dalla Corte di Appello PT
di Napoli (v. allegato); 6) Con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio”.
4 con le note depositate in data 30.5.2024 nel sub Controparte_1
procedimento iscritto al R.g. n. 11834-2/2020 ha precisato le seguenti conclusioni “1) Modificare il calendario concordato tra le parti all'udienza del
17.3.2023 e disporre il suo ampliamento, così come suggerito dalla CTU, prevedendo che il padre possa tenere la IG con sé secondo le seguenti modalità: - martedì e giovedì di ogni settimana fino dalle ore 16.00 alle ore
21.00, con un ulteriore giorno nella settimana in cui la bambina non pernotta con il padre, da concordare in base alle eSIenze lavorative di entrambi i genitori dalle ore 16.00 alle 21.00; - per due fine settimana al mese dal sabato dalle ore 11:00 alla domenica fino alle 21.00; - nel periodo di Natale, secondo la regola dell'alternanza, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio (dalle ore 11:00 del giorno del prelevamento della IG dalla casa materna alle ore 21:00 del giorno del suo riaccompagno a casa); - nel periodo di Pasqua dal sabato precedente al giorno di Pasqua al giorno di Pasqua o dalla sera della domenica di Pasqua al lunedì in Albis, sempre secondo la regola dell'alternanza; - nel periodo estivo per 10 giorni nel mese di luglio e
10 giorni nel mese di agosto da concordare entro il 5 maggio;
- il compleanno
e l'onomastico della minore ad anni alterni;
- ogni anno alla festa del papà ed il giorno del proprio compleanno ed onomastico;
- il compleanno e
l'onomastico dei nonni paterni;
- se le ricorrenze (festa del papà, compleanno del papà, onomastico e qualsivoglia festività) hanno luogo in giorni diversi da quelli di visita previsti dal calendario, questi devono essere considerati giorni in più di quella settimana in cui vedersi. 2) Emettere i provvedimenti che
l'Ill.mo G.I. riterrà più opportuni nel supremo interesse ed a tutela della minore;
3) Condannare la SI.ra al Persona_1 AR
pagamento delle spese legali anche a fronte del comportamento processuale tenuto dalla difesa della stessa”.
Il Curatore speciale della IG minore , con comparsa Persona_1
conclusionale depositata in data 14.09.2024 nel sub procedimento ha rappresentato le seguenti conclusioni: “- accogliere la modifica del calendario di visita tra padre e IG ampliandolo, anche tenendo conto di quello riportato dal resistente nelle note di udienza del 31.05.24; - disporre l'affido condiviso della minore, che continuerà a vivere con la madre ma le decisioni
5 di maggiore interesse saranno prese da entrambi i genitori;
- disporre il percorso congiunto di sostegno alla genitorialità tramite i servizi sociali;
- condannare le parti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e competenze in favore del nominato curatore;
- emettere ogni altro conseguenziale provvedimento nell'interesse della minore.”.
Il Pubblico Ministero, in data 02.07.2024, ha apposto il visto nel fascicolo principale e nel sub procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2020 , premettendo di aver AR
contratto matrimonio in Crispano (NA) il 26.06.2019 con il resistente e che dalla loro unione era nata una IG - (nata a [...] il [...]) -, PE
deduceva che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile in conseguenza dei comportamenti tenuti da quest'ultimo contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
Nello specifico, la ricorrente rappresentava che le parti, dopo circa 5 anni di fidanzamento, avevano deciso di contrarre matrimonio concordatario, andando a vivere presso l'abitazione sita in Crispano (NA) di proprietà della madre della ricorrente;
che entrambi i coniugi avevano apportato all'unione familiare il proprio contributo personale, morale e materiale, secondo una definizione precisa dei ruoli che vedeva il marito garantire le eSIenze economiche del nucleo familiare e la moglie dedicarsi al menage familiare e casalingo;
che le difficoltà matrimoniali erano emerse progressivamente durante i mesi in cui la
IG.ra era in attesa della piccola , allorquando il IG. PT PE CP_1
aveva cominciato a manifestare, in maniera sempre crescente, disinteresse per la moglie ed infatti, allorché non lavorava, trascorreva le sue giornate in palestra e trovava sempre un motivo per litigare e creare forti tensioni, avendo nello specifico nei confronti della coniuge un comportamento di totale disaffezione, esplicitato in maniera reiterata con, tra le altre, frasi come: “non provo più alcun sentimento verso di te”, “ho sbagliato a sposarti”, “non mi interessano i tuoi discorsi”; che i dedotti comportamenti avevano determinato un perenne stato di tensione, ma ciò nonostante, la ricorrente, nella speranza di preservare il matrimonio e soprattutto in considerazione del prioritario interesse della IG , aveva tollerato tale stato delle cose;
che tuttavia il PE
6 matrimonio era definitivamente naufragato allorquando, in data 11.09.2020, il aveva abbandonato inopinatamente la casa coniugale, CP_1
interrompendo quindi il rapporto coniugale e decidendo di andare a vivere presso l'abitazione dei suoi genitori sita nel Comune di Caivano (NA); di aver quindi preso atto con amarezza della situazione e ciò nonostante di aver invitato il coniuge a determinare le condizioni di separazione a mezzo negoziazione assistita, ma che tuttavia erano proseguiti comportamenti provocatori del coniuge per cui il procedimento si era concluso con esito negativo.
Alla luce di tutto quanto esposto dettagliatamente esposto dunque la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “g) Pronunciare ai sensi dell'art. 151, comma
2 c.c. la separazione dei coniugi IG. e IGnora Controparte_1 [...]
, con declaratoria di addebito nei confronti del predetto marito, per PT aver egli con i suoi comportamenti determinato causalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la crisi del rapporto matrimoniale;
h)
Affidare la citata IG minore ad entrambi i genitori, secondo il regime PE dell'affido condiviso ex L. 54/2006, con residenza privilegiata presso la madre;
i) Stabilire la modalità e la frequenza del diritto di visita padre-IG come da calendario sopra riportato alla lett. c) in narrativa, punti da n. 43 a
46; in subordine, sia stabilito dall'Ecc. mo Tribunale adito un calendario di visita ispirato a un principio di gradualità, privilegiando il mantenimento dell'habitat domestico della bambina e con pernottamento presso la casa paterna a decorrere dal compimento dei 3 anni da parte della minore;
j)
Stabilire a carico del SI. un assegno di mantenimento Controparte_1
di 600,00 (seicento//00) euro in favore della su citata IG, con corresponsione alla SI.ra sul suo conto corrente entro il AR
giorno 5 di ciascun mese, con adeguamento ISTAT annuale e con decorrenza dalla data del deposito del ricorso in considerazione della condotta attuata dal SI. dal mese di novembre dell'anno 2020; k) Statuire a carico CP_1
dello stesso un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
della moglie di 200,00 (duecento//00) euro mensili, nelle modalità di cui alla precedente lettera j), a decorrere dalla data di deposito del ricorso de quo;
l)
Disporre a carico del IG. le spese straordinarie Controparte_1
7 relative alla suddetta IG minore, nella misura del 50%, dovendosi includere in esse le spese mediche (non coperte dal S.S.N.), le spese scolastiche, parascolastiche e quelle sportive;
m) Infine, con condanna del resistente al pagamento di onorari, diritti e spese relative al presente giudizio e distrazione all'esponente procuratore”.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 04.03.2021 con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di addebito della separazione ai danni della ricorrente. In via preliminare il resistente evidenziava la pendenza a parti inverse di ulteriore giudizio di separazione giudiziale iscritto al R.g. n. 12219/2020 e, pur aderendo alla domanda di separazione giudiziale, contestava in fatto e in diritto le avverse pretese accessorie.
Nello specifico parte resistente, in primo luogo, evidenziava di non aver mai abbandonato la casa coniugale ma di essere stato allontanato dalla stessa dopo una serie interminabili di discussioni tra i coniugi e che il venir meno dell'unione coniugale era ricollegabile in maniera esclusiva ai comportamenti contrari ai doveri coniugali tenuti dalla ricorrente, in particolare all'influenza della sua famiglia di origine sul menage familiare ed al comportamento assunto dalla ricorrente che telefonava costantemente al marito durante i turni di lavoro, e, nel mese di dicembre 2020, senza alcun motivo valido motivo, aveva edotto la dirigente del Commissariato di polizia della crisi coniugale, così da ledere la privacy del coniuge;
che il clima in casa era teso poiché la ricorrente proferiva parole offensive nei confronti del marito, solamente perché dedito alla cura del suo fisico e del suo aspetto;
che la ricorrente, esasperando le liti, in varie occasioni si era allontanata portando con sè la neonata presso la casa dei genitori per alcuni giorni, non cucinando né occupandosi della casa e creando così un clima di tensione fortissimo tra i coniugi;
di essere stato spesso cacciato di casa e additato come ospite, essendo la casa coniugale sita in appartamento di proprietà della famiglia di lei;
che le liti erano continuate sino all'11/09/2020 allorquando la ricorrente, in assenza del marito, aveva fatto le valigie di quest'ultimo raccogliendo quasi tutti i suoi oggetti personali, cacciandolo di casa e facendosi riconsegnare le chiavi di ingresso alla stessa;
che da allora le parti non si erano riappacificate ma anzi il contrasto era andato
8 aumentando con impedimento da parte della ricorrente al normale esercizio da parte del resistente dei suoi diritti e doveri di genitore nei confronto della IG
. PE
Per tutto quanto esposto il resistente chiedeva: “1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
; 2) ASSEGNARE la casa coniugale, alla resistente con quanto in PT
essa contenuto. 3) Autorizzare i coniugi a vivere separati ed a farsi rilasciare i documenti validi per l'espatrio. 4) Disporre l'affido condiviso della minore con residenza nella casa della ricorrente e facoltà del Persona_1
padre di vederla e tenerla con sé per due giorni settimanali dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e il sabato alternato con la domenica dalle ore 14:00 alle ore
20:00 almeno sino al compimento di 24 mesi della bambina, e a partire da tale data, almeno due week end al mese dalle ore 16.00 del sabato alle 20:00 della domenica. Per il compleanno della bambina garantire al ricorrente il diritto di passare almeno tre ore continuative con la stessa ed anche al compleanno del ricorrente ed onomastico, per le vacanze estive 15 giorni continuativi con la minore con comunicazione della destinazione e scelta del periodo al 30/06/ di ciascun anno e festività natalizie e Pasquali ad anni alterni a titolo esemplificativo il 25 con la madre ed il 26 con il padre, il 31 con il padre ed il
1 con la madre a rotazione e con comunicazione del calendario almeno 30 giorni prima delle predette festività 5) Disporre a carico del ricorrente la somma di € 250,00 al mese per il mantenimento del minore oltre spese straordinarie al 50%, mediche ed assegni familiari;
6) Nulla per la SI.ra
”. PT
All'udienza presidenziale del 10.05.2021 venivano sentiti entrambi i coniugi e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
All'esito di rinvio all'udienza del 26.05.2021 veniva disposta la riunione del fascicolo recante R.g. 12219/2020 al fascicolo R.g. 11834/2020 e venivano nuovamente sentite le parti che integravano le dichiarazioni già rese alla precedente udienza. Veniva quindi esperito nuovo tentativo di conciliazione con esito negativo.
Pertanto, con ordinanza del 24.06.2021 il Presidente f.f. adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere
9 separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno opportuno, con
l'obbligo per colui che trasferisca la residenza di comunicarlo senza indugio all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata rr;
2) relativamente all'affidamento della IG minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante
l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass.
n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e
l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla
Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826). Tanto premesso, nella specie, non essendo emerse circostanze a ciò ostative, si affida la minore PE
10 ( nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori in forma CP_1
condivisa, con residenza privilegiata presso la madre e con il diritto/dovere del padre di tenerla con sé, data la tenera età, per due giorni a settimana, da concordare con la ricorrente, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, oltre a due domeniche al mese dalle ore 11:00 alle ore 19:00; inoltre, il resistente potrà tenere la minore con sé, dalle ore 11:00 alle ore 19:00, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, nel medesimo orario il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
anche per il compleanno e l'onomastico della minore si seguirà il criterio dell'alternanza; 3) dispone l'assegnazione a
della casa coniugale, sita in Crispano alla via Limitone snc, AR
con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la IG minore;
4) Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni, e valutati
i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto, si ritiene congruo stabilire a carico di , e in favore di Controparte_1
, l'assegno pari ad euro 400,00 mensili, da rivalutare ogni AR
anno mediante applicazione degli indici Istat, per il mantenimento della sola IG minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla IG. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 5) Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato
d'intesa con il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.”
Con memoria integrativa del 27.07.2021 la ricorrente, oltre a ribadire le richieste di cui al ricorso, chiedeva: “confermare i provvedimenti adottati in ordine all'applicazione del regime di affido condiviso della minore , con PE collocazione privilegiata presso l'abitazione della madre, già casa coniugale che resterà assegnata alla SInora con tutti gli i beni mobili AR
ivi presenti che la abiterà in uno alla minore;
c) accogliere il piano di
11 frequentazione padre - IG predisposto da questa difesa nel rispetto di un principio di gradualità così da privilegiare il mantenimento dell'habitat domestico della piccola , (di anni1), disponendo il pernottamento presso PE
la casa paterna a partire dal compimento del terzo anno di età e per l'effetto accogliere la seguente calendarizzazione come già riportata al cpv lett. C) del ricorso introduttivo che si riporta: fino al compimento del terzo anno di età:* per due pomeriggi a settimana ( martedi e giovedì) dalle h. 17 alle h. 19:00 e due domeniche al mese , dalle h. 10:00 alle h. 18:00 ; * durante le vacanze estive, 10 gg anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio, nei quali il padre potrà restare con la bambina dalle h. 10:30 alle h. 19:30 senza pernottamento;
* durante le vacanze natalizie , ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 o il 1° gennaio il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, nel medesimo orario il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
* anche per il compleanno e l'onomastico della minore si seguirà il criterio dell'alternanza; * la piccola sarà l'intero giorno del compleanno e PE dell'onomastico del padre e/o della madre dalle h. 10:30 alle h. 19:30. A decorrere dal compimento del terzo anno di età : il padre resterà con la minore due pomeriggi a settimana dalle h. 16: 00 alle h. 20:00 con prelevamento a scuola (se questa sarà a tempo pieno) e accompagnamento presso la casa familiare a cura del padre;
* due fine settimana alternati dalle h.
10 del sabato mattina e fino alle h. 20:00 del domenica successiva con pernottamento;
* durante le vacanze natalizie dl 24 al 25 dicembre e/o dal 31 al 1°gennaio con pernottamento presso la casa paterna, ad anni alterni con il medesimo orario previsto per il fine settimana;
* durante le festività pasquali, il giorno pasqua fino alle h. 20 del lunedì in Albis con pernottamento, ad anni alterni;
* durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, nel mese di luglio e/o agosto ovvero 7 gg. consecutivi nel mese di luglio e 7 gg
.consecutivi nel mese di agosto previa comunicazione del luogo e recapiti di destinazione da concordarsi entro il giorno 20 maggio dell'anno in corso.”.
Il resistente con memoria integrativa del 15.12.2021, oltre quanto già richiesto nella comparsa di costituzione e risposta ed a parziale modifica della stessa, chiedeva di disporre “l'affido condiviso della minore Persona_1
con residenza nella casa della ricorrente e facoltà del padre di vederla e
12 tenerla con sé per due giorni settimanali dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e il sabato alternato con la domenica dalle ore 11:00 alle ore 20:00 almeno sino al compimento di 16 mesi della bambina, e a partire da tale data, almeno due week end al mese dalle ore 16.00 del sabato alle 20:00 della domenica. Per il compleanno ed onomastico della bambina e festività anche relative a compleanni del padre garantire al ricorrente il diritto di tenere con se la minore dalle ore 11:00 alle ore 20:00 e dal momento dell'iscrizione a scuola dalle 16 alle 21. per le vacanze estive 15 giorni continuativi con la minore con comunicazione della destinazione e scelta del periodo al 30/06/ di ciascun anno e festività natalizie e Pasquali ad anni alterni con comunicazione delle date precise, anche in base ai turni di lavoro del almeno 10 giorni CP_1
prima."
All'udienza cartolare del 31.01.2022 parte resistente, con le note depositate, ribadiva che la ricorrente ostacolava il suo diritto di vista alla IG;
la ricorrente contestava quanto riferito da controparte e depositava la richiesta di archiviazione del PM in ordine alle denunce presentate dal nei suoi CP_1 confronti;
il Giudice concedeva quindi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. onerando le parti di depositare entro il primo termine una proposta conciliativa ed entro il secondo termine di cui alla norma richiamata una relazione rappresentativa a firma di parte della propria posizione economico- reddituale.
In data 25.07.2022 il SI. depositava ricorso ex art 709 ter c.p.c. CP_1
con il quale, ribadito che la SI.ra continuava ad ostacolare il diritto di PT
visita del padre nei confronti della IG minore, chiedeva adottarsi ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione di AR
e modifica dei provvedimenti in vigore;
chiedeva altresì, previa idonea
[...]
istruzione probatoria, condannarsi al risarcimento del danno, AR
da determinarsi in via equitativa, nei confronti della IG minore.
Con decreto del 28.07.2022 veniva quindi aperto sub procedimento, iscritto al
R.g. n. 11834-1/2020, il quale si concludeva con provvedimento del
17.03.2023 che recepiva l'accordo delle parti in merito alla modifica del
13 calendario delle visite del padre alla IG minore e la rinuncia delle ulteriori domande avanzate nel detto sub procedimento.
In data 21.12.2022 il SI. depositava istanza ex art. 333 Controparte_1
e 336 c.c. nella quale rappresentava di essere venuto a conoscenza, a seguito di convocazione urgente presso la caserma dei Carabinieri di Crispano, che l'Ospedale Santobono di Napoli, a seguito del ricovero della IG in PE
data 12.11.2022 per l'improvviso rifiuto di mangiare e per lo stato di profonda sonnolenza manifestato dalla minore, aveva inviato una segnalazione alle
Autorità competenti in quanto, dagli accertamenti effettuati sulla minore, era emerso che la bambina avesse ingerito dei farmaci antidepressivi.
Pertanto alla luce di quanto esposto e vista la gravità dell'episodio il SI.
chiedeva adottarsi tutti i provvedimenti urgenti Controparte_1
opportuni ex art. 333 c.c. e 336 c.c. ed in particolare chiedeva disporsi CTU psicodiagnostica per valutare le conseguenze destrutturanti sulla psiche della minore prodotte dalla condotta materna ma soprattutto al fine di rinvenire le strategie per porre rimedio agli effetti di tale condotta e per ricercare le modalità di intervento per sostenere la capacità parentale della madre.
Veniva quindi aperto ulteriore sub procedimento, iscritto al Rg n. 11834-
2/2020, nel quale veniva nominato l'avv. quale Curatore CP_2
speciale della minore e che veniva istruito a mezzo CTU sulla capacità genitoriale delle parti, depositata agli atti del fascicolo in data 16.11.2023.
Nel fascicolo principale, alla luce dell'alta conflittualità tra le parti in causa, veniva disposto il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del Parte_3
del complessivo nucleo familiare e le parti venivano invitate ad
[...]
intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla responsabilità genitoriale presso i Servizi Sociali del , che depositavano la relazione Parte_3
in merito richiesta in data 29.01.2024.
La causa veniva altresì istruita con l'escussione dei testimoni, ammessi con ordinanza del 22.02.2023, all'udienza del 3.10.2023 e del 2.02.2024.
Infine con ordinanza del 29.02.2024 veniva disposto il deposito in atti di documentazione reddituale aggiornata nonché di relazione rappresentativa a firma di parte del proprio patrimonio mobile e immobiliare, del prosieguo del monitoraggio del complessivo nucleo familiare e delle condizioni di vita della
14 IG minore da parte dei Servizi Sociali del Comune di Crispano e quindi fissata udienza in data 31.05.2024 per la precisazione delle conclusioni disponendo, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di parte nel termine perentorio del 31.05.2024.
Nel sub procedimento recante RG. 11834-2/2020 le parti venivano invitate ad intraprendere, per il tramite dei Servizi Sociali di competenza, percorsi di sostegno psicologico al fine di rafforzare il senso di autoefficacia ed il benessere di ciascuno di loro e potenziare così di riflesso il ruolo genitoriale e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni nella medesima data stabilita per il fascicolo principale.
In data 8.05.2024 perveniva nel fascicolo principale relazione dei Servizi
Sociali del di aggiornamento in merito percorsi suggeriti Parte_3
quale sostegno alla genitorialità, nella quale gli assistenti sociali rappresentavano che, nonostante le persistenti conflittualità tra le parti, gli obiettivi basilari risultavano raggiunti.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta necessaria la definizione congiunta dei procedimenti, il fascicolo principale ed il sub procedimento iscritto al R.g. 11834-2/2020 venivano rimessi congiuntamente in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il PM in entrambi i giudizi, con visto dell'08.07.2024, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle domande di addebito della separazione reciprocamente mosse.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
15 Per quanto concerne, invece, l'addebito della separazione va in primo luogo chiarito che tale domanda risulta formulata, oltre che dalla SI.ra PT
anche dal SI. in quanto, sebbene non riportata nelle conclusioni CP_1 rese nell'interesse di tale parte processuale, risulta indicata nell'intestazione della comparsa di costituzione e risposta del SI. nonché nella sua CP_1
memoria integrativa, articolata nella parte discorsiva di tali atti, mai rinunciata e comunque oggetto di contraddittorio processuale avendo parte ricorrente ampiamente preso posizione al riguardo nei suoi scritti difensivi.
Tanto chiarito, nel merito si rileva che la pronuncia di addebito invocata da entrambe le parti processuali presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n.
14840/2006).
Nel caso di specie, già dalle deduzioni in fatto ed altresì dall'istruttoria compiuta è emerso che il fallimento del matrimonio non è stato determinato da comportamenti imputabili all'uno o all'altro coniuge, essendo affiorata una reciproca intollerabilità caratteriale, che, nel corso del breve rapporto matrimoniale, ha prodotto sin da subito frequenti e innumerevoli litigi che hanno finito per rendere di fatto impossibile la prosecuzione del matrimonio.
Invero, si rileva che dagli scritti difensivi di entrambe le parti emerge che l'allontanamento del SI. dalla casa coniugale, volontario o meno, CP_1
è stato preceduto da momenti di forti tensioni ed incomprensioni coniugali sussistenti sin dal momento in cui la SI.ra era in attesa della IG PT
e quindi da poco dopo l'inizio della convivenza coniugale ( cfr. ricorso PE
introduttivo e comparsa di costituzione . PT CP_1
Né dall'istruttoria svolta è risultato che tale clima di altissima conflittualità e reciproca intollerabilità sia stato determinato dal comportamento dell'uno o
16 dell'altro coniuge, nulla essendo stato sul punto provato dalle parti processuali, stante altresì l'inammissibilità della prova testimoniale in merito richiesta da entrambe le parti per i motivi di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del
22.02.2023.
Da quanto detto discende pertanto il rigetto delle domande di addebito reciprocamente avanzate e che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
Sulla domanda ex artt. 333 e 336 c.c. avanzata da Controparte_1
nei confronti di nel sub procedimento iscritto al R.g. AR
11834-2/2020, sull'affido della IG minore ( nata a [...] il PE
9.07.2020), sulla sua residenza privilegiata e sul diritto di visita del genitore non affidatario.
In primo luogo, il Tribunale rileva che non può essere accolta la domanda de potestate avanzate nei confronti della SI.ra . AR
Invero, in punto di diritto si osserva che l'art. 330 c.c. prevede che il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, mentre l'art. 333 c.c. prevede la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più convenienti nel caso in cui la condotta tenuta dal genitore non sia tale da dar luogo alla decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio.
Dall'esame delle disposizioni codicistiche menzionate si ricava che il legislatore ha ancorato la possibilità per il giudice di adottare i provvedimenti in esame alla ricorrenza di un duplice presupposto: da un lato la violazione, da parte del genitore, dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale o l'abuso dei relativi poteri e, dall'altro lato, il pregiudizio per il figlio.
Orbene, in merito al caso di specie, questo Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per disporre limitazioni della responsabilità genitoriale in capo alla SI.ra considerato che, come emerso anche dalla CTU AR
depositata in atti, non è stata riscontrata alcuna inidoneità parentale a carico della stessa.
Nello specifico per quel che riguarda lo stato psicologico e la personalità della SI.ra nelle conclusioni rese nella CTU in atti è dato leggere: AR
17 “La IG.ra , mostra adeguate capacità di riferire associate alla PT tendenza ad attribuzioni negative di responsabilità all'altro sulle vicende separative. Dai racconti descrive, in particolare, il senso di disillusione e la profonda sofferenza scaturita da un matrimonio mai realmente vissuto e interrotto precocemente. Dall'analisi degli indici rilevati nel test di personalità
MMPI-2RF, emerge una personalità caratterizzata da Iperfiducia, controllo sul comportamento e sulla sfera emotiva. ma non si ravvisano situazioni psicopatologiche. L'analisi del TAT è stata eseguita tramite il metodo interpretativo di Westen, al fine di cogliere le rappresentazioni relazionali operative e implicite degli individui. L'analisi dei risultati ottenuti alle quattro scale della SCORS mostra una buona capacità di rappresentare gli altri come differenziati da sé, ma l'attenzione è rivolta alla situazione specifica di quel momento. (CR=3). La qualità affettiva che caratterizza le rappresentazioni e le relazioni della SInora è tendenzialmente Positiva, in quanto PT dall'indice si mostra in gradi di amare ed essere amata, di prendersi cura e farsi curare (TA= 4). La persona percepisce il conflitto tra ciò che giusto e ciò che sbagliato e prova un certo rimorso di fronte ad azione compiute impulsivamente ma tende a privilegiare il soddisfacimento dei propri desideri.
(CIE =2). Infine, si evince una consapevolezza del ruolo psicologico nel comprendere gli eventi, seppur quest'ultima sia incompleta è non sempre applicata (CCS=3). Il sistema familiare della IG.ra si orienta più PT
verso la configurazione centripeta, ossia i membri cercano la gratificazione all'interno del gruppo familiare. La famiglia è l'unico contesto in cui è possibile sperimentare il senso di appartenenza e questo implica l'adattarsi alle rigide regole familiari rinunciando alla differenziazione dagli altri membri nel modo pensare e sentire. “siamo molto compatti come famiglia, non esistono segreti”. Appare opportuno sottolineare che la IG.ra non vive in clima di totale rigidità, tanto che la stessa vive in un'abitazione diversa da quella dei propri genitori “ ( cfr. Ctu pag. 30-31).
Nello specifico poi in relazione alla capacità genitoriale della SI.ra AR
nella CTU è dato leggere “ In relazione all'interazione tra madre IG,
[...]
la SI.ra mostra una buona capacità di comunicazione con il livello di cooperazione congrui alla fase evolutiva della minore. la madre è partecipe
18 durante l'attività ludica mostrando interesse ai bisogni e necessità della IG
. La SInora alla prova dell'APS -I ottiene un punteggio pari a 49 che PE
secondo i valori di riferimento, indicati dagli Autori Per_2 Per_3 Per_4
si collocherebbe ad una competenza genitoriale tendenzialmente buona.
Dall'analisi del Parent Sress Index possiamo indicare un'assenza di situazioni pregiudizievoli che possano compromettere ed inficiare l'esercizio della genitorialità. Dall'analisi del test Cuida, la IG.ra , in qualità di PT
genitore, si mostra sufficientemente in grado di fornire sostegno, rispondere ai bisogni della minore ed essere un modello adeguato per la crescita della minore. In relazione alle valutazione delle linee Guida del CISMAI, la SI.ra
mostra una buona capacità nello svolgere il ruolo e la funzione PT
genitoriale anche se risulta utile che venga supportata al fine di favorire una migliore interazione padre-IG e di non contaminare la minore dai propri vissuti emotivi legati alla separazione con il IG.re ” ( cfr. CTU CP_1
pagg. 32-33).
Pertanto, attese le conclusioni di cui alla CTU in atti - che, alla luce della coerenza scientifica e motivazionale dell'elaborato, risultano pienamente condivisibili - il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per assumere provvedimenti limitativi della capacità genitoriale nei confronti della SI.ra , con rigetto dunque della domanda ex artt. 333 e 336 c.c. AR
avanzata nei suoi confronti nel sub procedimento iscritto al R.g. n. 11834-
2/2020.
Inoltre, relativamente all'affidamento della IG minore ritiene il Tribunale che debba essere confermato l'affido condiviso di ad Persona_1
entrambi i genitori, per come richiesto da tutte le parti negli scritti conclusionali e per come suggerito anche dal CTU.
Invero, appare rilevante riportare quanto affermato nella CTU laddove si rappresenta che “ Tenuto conto che nell'ambito della relazione genitori-figli, al genitore spetta non solo il piacere della vicinanza alla prole, ma anche il compito di guida, la responsabilità e il riconoscimento dei bisogni, al momento risulta praticabile l'affidamento condiviso. La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno
19 assunte di comune accordo. Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana della IG quando si troverà presso di lui, avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della IG. Il luogo di residenza privilegiata più adeguato alla minore Persona_1
continuerà ad essere l'attuale casa materna. La minore continuerà a vivere nella casa con la IG.ra . Entrambi i genitori dovranno AR
continuare a lavorare sugli obiettivi raggiunti per avere una maggiore flessibilità e sostenere la relazione dei figli senza squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la IG” ( cfr.
CTU pag. 35) .
Pertanto alla luce di tutto quanto sopra evidenziato il Tribunale ritiene che nulla osti, nel superiore interesse della IG minore , alla conferma del PE
suo affido condiviso ad entrambi i genitori con previsione della gestione disgiunta ai sensi dell'art. 337 ter c.c. della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
Sul punto va infatti osservato che l'art. 337 ter c.c. consente al Giudice di prevedere che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
Tale previsione normativa - lungi da essere una sorta di contraddizione in termini rispetto alla regola dell'esercizio condiviso della responsabilità e di fare rivivere l'antica dicotomia tra genitore affidatario e genitore non affidatario - consente al Giudice, in presenza di talune circostanze di fatto, oggetto di esame e di opportuna valutazione, di apportare dei correttivi alla regola base che viceversa potrebbero ritenersi incompatibili se fosse richiesta una applicazione rigida del principio dell'esercizio di responsabilità congiunta.
Nel caso di specie, alla luce della alta conflittualità sussistente tra le parti, ed in conformità anche a quanto suggerito dal CTU, va dunque confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con previsione, Persona_1 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, dell'esercizio della responsabilità in capo a ciascuno separatamente per i tempi di permanenza della minore presso ciascuno di loro.
20 Va poi confermata la collocazione preferenziale della minore presso quella della madre, in ragione della situazione di fatto ad oggi consolidatasi ed in conformità alle richieste di tutte le parti processuali.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la IG, il
Collegio, sulla scorta delle conclusioni della CTU e dell'età della minore ( anni
5), ritiene opportuno ampliare il calendario degli incontri padre-IG per come di seguito indicato, al fine di consentire alla minore di trascorrere più tempo con il padre ed al contempo evitare plurimi trasferimenti della stessa da un domicilio all'altro nel corso della settimana.
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno disporre che il SI. CP_1
, salvo diverso accordo delle parti, veda e tenga con sé la IG
[...]
nelle giornate del martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 sino PE
alle ore 21:00; per due fine settimana al mese, dalle ore 19:00 del venerdì alla domenica fino alle 21.00 (con pernottamento); nel periodo di Natale, secondo la regola dell'alternanza, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo di Pasqua, dal Sabato Santo al giorno di Pasqua o dalla sera della domenica di Pasqua al lunedì in Albis, sempre secondo la regola dell'alternanza; per 10 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o agosto,
da concordare con la SI.ra entro il 30 maggio di ciascun anno;
il giorno PT del compleanno e dell'onomastico del padre e la festa del papà la minore starà con il papà così come trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre nonché la festa della mamma;
per il compleanno e l'onomastico della minore si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori.
Al fine di consentire alle parti di sopire definitivamente la conflittualità genitoriale tra loro ancora esistente si suggerisce il prosieguo del percorso congiunto alla genitorialità intrapreso presso i Servizi Sociali del Comune di
Crispano, competenti in ragione della collocazione della IG minore.
Sulla domanda di mantenimento della IG minore ( nata a [...] PE
il 09.07.2020).
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza della minore con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della IG, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della minore.
21 Relativamente all'obbligo di contribuzione al mantenimento di gravante PE
sul SI. il Collegio evidenzia che l'obbligo di mantenimento dei CP_1
figli minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c., norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In ordine poi al quantum vanno poi considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età della IG (anni 5), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle eSIenze e delle spese per il suo mantenimento
(cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273;
Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055;
Cass. n. 10119/2006) nonché dei tempi di presenza della minore presso ciascun genitore.
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
In particolare dunque, dalla documentazione in atti, la SI.ra AR
risulta essere legale rappresentante della per la qual Parte_4
carica ha dichiarato di non percepire e non aver mai percepito né compensi né utili;
lavorare - seppure con contratto a termine - come ragioniere per la società cooperativa “Raggio di Sole”, con reddito annuale netto pari ad € 6.602,40; vivere in casa di proprietà della sua famiglia di origine, con spese per utenze di circa 150,00 euro mensili;
titolare di carta Postepay ove viene accreditato lo stipendio di lavoro dipendente oltre al mantenimento per la minore con saldo attivo di circa 11.000,00 euro alla data del 31.12.2022; titolare di libretto di risparmio con giacenza al 31.12.2022 di circa 1400,00 euro;
di non essere proprietaria di beni immobili né di possedere beni di lusso. ( cfr. auto- certificazione reddituale e documentazione depositati nell'interesse di AR
in data 30.04.2024).
[...]
Invece il SI. risulta essere dipendente del Controparte_1 [...]
dipartimento P.S., con reddito da lavoro dipendente di euro CP_4
31.559,00 per l'anno 2020 ( CU 2021), euro 34.711,69 per l'anno 2021 ( CU
2022) ed euro 32.420,29 per l'anno 2022 ( CU 2023), con busta paga per il
22 mese di gennaio 2024 di euro 1.762,00 netti;
risulta titolare di autovettura
Peugeot 3008 e di scooter Beverly Piaggio;
di non essere proprietario di beni immobili ed ha dichiarato di corrispondere al padre contributo mensile di euro
250,00 per il pagamento delle spese ed utenze della casa ove vive ( cfr. autocertificazione reddituale e documentazione depositati nell'interesse di in data 9.05.2024). Controparte_1
Orbene, tenuto conto di tutto quanto sopra indicato e dell'ampliamento del diritto di visita disposto in questa sede, il Collegio ritiene equo porre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della IG , la somma PE
mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre rivalutazione annuale a mezzo indici ISTAT, da corrispondersi alla SI.ra entro il giorno AR
cinque di ciascun mese mediante versamento sul conto corrente bancario specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Va, altresì, confermato a carico del SI. l'obbligo di Controparte_1
contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e straordinarie relative alla IG , come da PE
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019 dal COA locale con l'intestato Tribunale.
Nulla va disposto in questa sede in merito all'assegno unico che, stante il disposto affido condiviso della IG minore , va percepito, ai sensi PE dell'art. 6 comma 4 d. lgs. 230/2021, in pari misura dalle parti.
Sulla domanda di mantenimento avanzata da . AR
Riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla SI.ra AR va osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di
Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n.
7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un
23 obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n.
17199/2013; Cass. n. 605/2017).
Orbene, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico- patrimoniali dei coniugi sopra già rappresentate e tenuto conto altresì - per come già posto in rilievo dalla Corte di Appello nel giudizio di reclamo azionato avverso l'ordinanza presidenziale - dell'inserimento della SI.ra nel mercato del lavoro nonché della limitata durata del matrimonio PT
(circa un anno), si ritiene che non sussistano i sopra indicati presupposti per riconoscere il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno di mantenimento.
Ne discende che tale domanda va rigettata.
24 Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da AR
.
[...]
In ordine all'assegnazione della casa coniugale - sita in Crispano alla via
Limitone snc - osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della domanda avanzata dalla SI.ra AR
.
[...]
Invero, tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Ne consegue che, nel caso di specie, la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla SI.ra va accolta, ivi dimorando la AR
ricorrente con la IG minore . PE
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, includendo altresì le spese inerenti la fase del reclamo spiegato avverso l'ordinanza presidenziale ed i sub procedimenti ( R.g. n. 11834-1/2020 ed R.g.
n. 11843-2/2020) aperti in corso di giudizio.
Nulla si dispone in merito al compenso professionale del Curatore speciale della minore non essendo stata documentata in atti Persona_1
l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato per la difesa assunta in favore della minore.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna ed in solido
25 tra loro, considerato che la consulenza è stata disposta nel superiore interesse della IG minore al fine di comprendere le dinamiche familiari e la personalità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e AR CP_1
(nato a [...] il [...]);
[...]
b) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da AR
nei confronti di;
[...] Controparte_1
c) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da CP_1
nei confronti di;
[...] AR
d) rigetta la domanda ex artt. 333 e 336 c.c. avanzata da CP_1
nei confronti di nel sub procedimento iscritto al R.g.
[...] AR
n. 11834-2/2020;
e) Dispone l'affido della IG minore (nata a [...] il Persona_1
09.07.2020), ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata della minore presso la madre e disciplina il diritto-dovere di frequentazione del padre con la IG nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
f) Dispone che i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della IG presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative alla IG, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
g) Suggerisce alle parti il prosieguo del percorso congiunto di sostegno alla genitorialità intrapreso presso i Servizi Sociali del Comune di Crispano, competenti in forza della collocazione della IG minore;
PE
h) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 AR
26 per il mantenimento della IG (nata a [...] il [...]), Persona_1
oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la IG, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
i) Rigetta la domanda avanzata da di corresponsione da AR
parte di di assegno per il suo mantenimento;
Controparte_1
j) Assegna la casa coniugale, con tutti i mobili che la arredano, sita in
Crispano alla via Limitone snc, meglio identificata in atti, a che AR
la abiterà unitamente alla IG;
Persona_1
k) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crispano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 25, Parte II, S.A, Ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
l) compensa integralmente le spese di lite;
m) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in eguale misura e in solido tra loro, il pagamento dell'importo, liquidato con separato decreto, relativo alla CTU espletata in corso di causa;
n) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, nella Camera di ConSIlio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
27