Sentenza 14 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/2004, n. 18516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18516 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 8, presso lo studio dell'avvocato NICOLA GIANCASPRO, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVANA CONGIU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OI GI, OI GO RE, OI ST MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO PLAISANT, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1287/00 del Tribunale di CAGLIARI, emessa i udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/05/04 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato PLAISANT Angelo, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 novembre 1996 GI, UG OR ed ER AR LO (e per essi, minori, la loro madre IU CO, esercente la patria potestà) affermarono che il nonno ND LO aveva ad essi donato, con atto pubblico del 20 maggio 1987, la nuda proprietà del suolo specificato nel dettaglio, e, con successivo atto pubblico del 1 giugno 1988 aveva donato altro confinante suolo a sua figlia EL LO, che nel 1993 l'aveva recintato, occupando parte della loro proprietà, per circa 450 metri quadrati. Convennero quindi quest'ultima innanzi al Pretore di Cagliari, e chiesero la regolazione del confine.
EL LO si costituì e rispose che la recinzione era stata eretta non da lei, ma nel 1988 dal comune dante causa, al tempo ancora in vita, che peraltro aveva conservato l'usufrutto del suolo donato ai suoi nipoti. Chiese quindi il rigetto della domanda. Il Pretore di Cagliari, trattata ed istruita la causa, pronunziò il 27 novembre 1998 sentenza con cui regolò il confine affermando che esso era quello costituito dalla anzidetta recinzione. Il Tribunale di Cagliari, sollecitato dall'appello di GI, UG OR ed ER AR LO, ha invece affermato che il confine è, come questi ultimi avevano sostenuto, quello risultante dalle mappe catastali;
e ciò perché ha accertato che il comune dante causa delle parti eresse la esistente recinzione dopo la donazione alle nipoti, e perché, nei due atti di donazione da lui posti in essere, i suoli che ne costituirono l'oggetto furono indicati unicamente con riferimento agli estremi catastali ed ai corrispondenti tipi di frazionamento allegati.
EL LO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
GI, UG OR ed ER AR LO hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente EL LO afferma che dalla prova testimoniale raccolta, segnatamente da quanto dichiarato dal teste NA, che fu incaricato da ND LO del frazionamento delle sue proprietà, in base al quale furono poi stipulate le due donazioni di cui si è detto in narrativa, emerge che quest'ultimo nella circostanza segnò sul terreno la linea di confine con dei picchetti;
che tale linea di confine è indicata, nel tipo di frazionamento allegato alla donazione a favore di controparte, "con una linea compatta nera"; che ND LO eresse poi la sua recinzione "a ridosso" di tali picchetti;
e che "la discordanza tra la linea di confine risultante in detto accatastamento e quella reale non è data dal diverso allineamento della recinzione, bensì da un tracciato cartografico diverso da quello operato con i picchetti nel contesto del frazionamento".
La ricorrente sostiene quindi che "il confine reale è quello delineato dai picchetti apposti in occasione del frazionamento dei fondi per cui è causa", e dunque dalla recinzione eretta da ND LO sulla linea dagli stessi eretta, e denunzia "contraddittorietà della motivazione ed errore su un presupposto fondamentale". La censura è inammissibile.
In primo luogo non si ravvisa contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata;
invero il Tribunale ha regolato il confine sulla base delle certificazioni catastali allegate ai titoli di proprietà delle parti, sulla scorta delle indicazioni del consulente tecnico di ufficio, che non risulta siano state contestate dalla ricorrente nel giudizio di merito.
Quanto poi al denunziato "errore su un presupposto fondamentale", non è ben chiaro in cosa consista, e comunque sembrerebbe (nella prospettazione invero alquanto confusa della ricorrente) trattarsi di un errore nell'accertamento dei fatti di causa, che in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte, giudice della sola legittimità. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna EL LO a rifondere a GI, UG OR ed ER AR LO le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 1.050,00 euro, di cui 1.000,00 per onorari e 50,00 per spese vive.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2004