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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPV BBL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa NA OL Presidente relatore
Consigliere Dr. Paolo Celentano
ConsigliereDr.ssa NA di Martino ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 8671/2020 del Tribunale di
Napoli pubblicata il 17.12.2020, iscritto al n. 263/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, in Parte 1
virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Raffaele Pannone (C.F.
C.F. 2
APPELLANTE
E
(già [...] Controparte_1
C.F. 3 in persona del Controparte 2
CP 3 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli (C.F. P.IVA 1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO quale titolare della Con atto di citazione notificato il 15.02.2016, Parte 1 و
omonima impresa individuale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il
(ora Controparte_1 Controparte 2
chiedendo:
-di dichiarare la legittimità della richiesta di proroga per il completamento dell'investimento oggetto della domanda di agevolazioni finanziarie n. 5629/12 da ella proposta;
-conseguentemente, dichiarare l'illegittimità del decreto n. 2629 del 6.07.2015 con il quale l'Amministrazione aveva disposto la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse in via provvisoria con decreto n. 106828 del 30.11.2001;
-accertare e dichiarare il diritto dell'impresa attrice a trattenere le somme già incassate a titolo di contributo nonché a percepire l'ulteriore quota del finanziamento non ancora corrisposta;
- condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima revoca delle agevolazioni.
A sostegno della propria domanda, parte attrice esponeva che:
-con decreto n. 106828 del 30.11.2001 il Ministero concedeva, ai sensi della legge
488/92, in via provvisoria, alla ditta Barone Gabriella D.I. un contributo in conto impianti dell'importo di € 116.311,26, a fronte di un programma di investimento di €
394.573,07 per l'ampliamento di una struttura turistica alberghiera di proprietà dell'impresa beneficiaria;
contributo da erogarsi in tre rate annuali pari a € 38.770,42
ciascuna;
-in data 15.11.2002 la Banca concessionaria SF Studio Finanziario S.p.a. procedeva all'erogazione della prima rata del contributo e in data 19.02.2004 della seconda rata, di pari importo, per un totale complessivo sino ad allora corrisposto di € 77.540,84;
-Con nota del 3.03.2010 la concessionaria proponeva la revoca del beneficio concesso sulla base di due motivazioni, la violazione degli artt. 8, comma 1, lett. d) e 9, commi
1 e 2 del D.M. n. 527/1995 come successivamente modificato e integrato dal regolamento n. 133/2000, in quanto l'impresa beneficiaria non aveva trasmesso alla banca la dichiarazione di ultimazione del programma agevolato e non aveva provveduto ad ultimare l'investimento entro il termine di 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni emesso in data 30.11.2001. Inoltre la medesima impresa non aveva trasmesso tutta la documentazione finale di spesa nel termine previsto.
Parte attrice esponeva, altresì, che:
,-con nota del 28.07.2014 il CP 1 preso atto della richiesta di sospensione del procedimento di revoca avanzata dall'impresa con propria nota del 14.07.2014, trasmetteva tale istanza alla banca concessionaria unitamente alla documentazione allegata, invitandola a riesaminare le motivazioni poste a fondamento della proposta di revoca alla luce della direttiva ministeriale n. 29091 del 3.09.2013.
-A seguito della suddetta richiesta di riesame, con nota dell'11.08.2014 la Banca concessionaria chiariva che, dall'esame della documentazione fornita dall'impresa non erano emersi elementi atti a superare la proposta di revoca del contributo, posto che la documentazione prodotta risultava priva dei titoli di spesa relativi al programma di investimento agevolato. La banca evidenziava, altresì, che il 95,91% dell'investimento era stato fatturato dalla Controparte 4 (poi Controparte_5 Parte 1 era stata[...] dichiarata fallita in data 1.6.05, della quale la amministratore unico fino al 2.8.04. Inoltre le fatture emesse dalla predetta società risultavano datate tra il 6.05.2002 e il 30.09.2005 e la maggior parte delle stesse
Pt 1 risultava emessa nel periodo in cui la rivestiva la carica di amministratore unico. Veniva anche rilevato che l'altro principale fornitore dell'impresa era la società
IRIA s.r.l. di cui la Pt 1 deteneva una partecipazione pari al 66% del capitale sociale.
Parte 1 era stata denunciata Con riguardo a tale partecipazione societaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per false dichiarazioni e il procedimento penale si era concluso con sentenza del 30.06.2014 che aveva dichiarato l'estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione. - Comunicato l'avvio del procedimento di revoca il 29.10.2014, la parte attrice con nota del 28.11.2014 trasmessa alla banca concessionaria rappresentava che la mancata ultimazione dell'investimento nei tempi previsti era dovuta “alla consapevolezza di avere grosse difficoltà a rispettare gli indicatori di progetto, soprattutto quello occupazionale". Con la medesima nota, l'impresa chiedeva la concessione di una prorogaai sensi della circolare ministeriale n. 29091 del 3.09.2013 la quale prevedeva che "nei casi in cui, anche successivamente alla proposta di revoca avanzata dalle banche concessionarie ed all'eventuale avvio del procedimento di revoca da parte del
CP 1 , le imprese producano alla banca concessionaria la completa e regolare documentazione finale di spesa, quest'ultima, verificando i gravi e giustificati motivi che le imprese dovranno documentare per il ritardo nella presentazione di detta documentazione, procede, previo sopralluogo presso l'unità produttiva interessata, al relativo esame istruttorio". A tal fine l'impresa attrice produceva alla banca la documentazione finale di spesa nonché quella comprovante l'impossibilità di terminare l'investimento programmato nei termini previsti a causa di forza maggiore, individuata nelle frequenti piogge che avevano determinato una sospensione forzata dei lavori presso il cantiere della durata otto mesi (da maggio 2004 a gennaio 2005).
Il Ministero, preso atto delle controdeduzioni formulate dell'impresa di [...] Parte 1 (con nota del 1.12.2014) con nota del 17.12.2014 richiedeva alla banca concessionaria chiarimenti in merito alla conferma della proposta di revoca già formulata con nota del 03.03.2010. La banca concessionaria, con nota del 13.03.2015
trasmessa al Ministero evidenziava che, dall'esame della documentazione fornita dalla ditta non erano emersi elementi idonei a superare la proposta di revoca formulata con nota del 03.03.2010, che doveva essere ribadita.
Con nota del 31.08.2015 l'Amministrazione trasmetteva all'impresa beneficiaria il decreto n. 2629 del 06.07.2015 con il quale disponeva la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse con il decreto n. 106828 del 30.11.2001 e disponeva, altresì, il recupero delle somme erogate, pari a € 77.540,84 oltre rivalutazione ed interessi. Tanto esposto, l'attrice contestava il decreto emesso dal Controparte_2
[...] e rassegnava le seguenti conclusioni: "affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia così disporre: Accerti la legittima richiesta della proroga per il completamento dell'investimento oggetto della richiesta delle agevolazioni finanziarie e per l'effetto dichiari la tempestiva ultimazione del programma di investimento;
- accerti e dichiari l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto di revoca del finanziamento n. 2629 del 06.07.2015 e, per l'effetto, ne disponga l'annullamento, ovvero la disapplicazione, dichiarandone comunque l'inefficacia;
- accerti il diritto dell'attore a trattenere le somme erogate, ed a ottenere l'erogazione di quelle non ancora erogate, come da decreto di concessione provvisoria;
- condanni il Controparte 2 al pagamento della somma di €
38.770,42 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di erogazione stabilita in G.U. sino all'effettivo soddisfo;
- Condanni la convenuta al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione”.
Si costituiva il 26.05.2016 il CP 1 eccependo l'infondatezza della domanda attorea. In particolare, l'Amministrazione rilevava l'insussistenza dei presupposti per mettere in discussione il provvedimento di revoca e, quindi, per la concessione della proroga del termine di ultimazione del programma di investimento, non avendo l'impresa beneficiaria prodotto la documentazione integrativa a sostegno della richiesta. Eccepiva che l'impresa aveva comunicato l'avvenuta ultimazione dell'investimento solo in data 21.12.2007, ben oltre il termine di 6 mesi di proroga richiesti e non concessi.
Nel corso del giudizio, l'attrice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., esponendo di aver ricevuto in data 24.06.2016 la notifica della cartella di pagamento n. 0282016
0007713105, relativa alla suddetta revoca del contributo, con cui Equitalia Sud Spa
Agente della Riscossione le intimava il pagamento della complessiva somma di €
120.933,14; pertanto, l'attrice, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris del diritto ad ottenere la dichiarazione dell'illegittimità della revoca e inefficacia della stessa, sia il periculum in mora, attesa la grave situazione economica finanziaria della ditta chiedeva la sospensione o comunque dichiararsi privo di effetti il richiamato decreto di revoca. La domanda cautelare veniva rigettata e il provvedimento di rigetto, reclamato dinanzi al Tribunale, veniva confermato.
Con la sentenza appellata il Tribunale rigettava la domanda e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite, comprensive anche della fase cautelare.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva legittima la revoca disposta dal CP 1 in quanto"il primo motivo di revoca dell'agevolazione è costituito dalla mancata ultimazione dei lavori con trasmissione della dichiarazione di ultimazione lavori entro i quarantotto mesi dalla data di concessione provvisoria delle agevolazioni finanziarie (ovvero dal 30/11/01), e, dunque, entro il 30/11/05, come previsto dall'art. 3 comma 1 lett. d, del D.M. 106828 del 30/11/01 di riconoscimento alla ditta dell'agevolazione". Riguardo a quanto asserito dall' attrice ovvero che il ritardo nel completamento dei lavori non potesse essere considerato un inadempimento sanzionabile con la revoca del contributo, poiché giustificato da una richiesta di proroga per causa di forza maggiore, presentata il 3.05.2005 ai sensi della circolare n.
900516 del 13.12.2000 (la quale consentiva tale proroga se l'istanza fosse pervenuta alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza del termine di 48 mesi), il Giudice di prime cure osservava che la domanda di proroga non conteneva una motivazione specifica, limitandosi a un generico riferimento alla forza maggiore né era corredata da idonea documentazione probatoria, come rilevato dal CP 1 e non contestato dalla stessa attrice.
Riguardo alla proroga evidenziava che “il riconoscimento della proroga dei termini costituisce una facoltà dell'amministrazione, e l'ente, per poterla concedere, deve valutare la sussistenza dei presupposti della proroga e, dunque, della presenza di una causa di forza maggiore;
pertanto, la richiesta priva di specifica indicazione della causa giustificativa della proroga e priva di documentazione a supporto della dedotta causa, non consente all'amministrazione di fare le dovute valutazioni". In ogni caso aggiungeva che: “anche qualora il CP 1 avesse concesso la proroga semestrale richiesta (ma per quanto sopra detto, ciò va escluso) i termini non sarebbero stati rispettati, essendo stati, i lavori, ultimati, come detto, solo nel dicembre del 2007. La documentazione in atti consente altresì di confermare l'inadempimento all'obbligo di trasmissione alla banca concessionaria della documentazione finale di spesa, nel termine previsto di 48 mesi, in violazione dell'art. 9 del regolamento...Come, infatti, emerge dalla documentazione in atti, alla data del 3/3/10
(dunque, ben oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori) l'impresa non aveva trasmesso ancora la documentazione finale di spesa e l'integrazione documentale inviata successivamente non consentiva di superare le carenze documentali, posto che, come emerge dalla nota della banca datata 11/8/14, l'impresa non aveva ancora depositato i titoli di spesa oggetto del programma di investimento e quelli depositati successivamente non erano tutti completi, in quanto alcuni di essi erano privi dell'attestazione di pagamento".
Il Giudice di primo grado riteneva in buona sostanza pienamente valida la revoca integrale del finanziamento concesso, sussistendo l'inadempimento dell'impresa attrice degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 1 lett. d), del D.M. 30 novembre 2001,
n. 106828, richiamante le disposizioni del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.
Infine, il Tribunale affermava che: "deve dirsi inammissibile - in quanto tardivo oltre che irrilevante - in considerazione degli inadempimenti contestati dal CP_1 alla ditta Pt 1 relativi ai termini dell'ultimazione del progetto - il richiamo operato dal difensore dell'attrice nelle comparse conclusionali, alla Legge n° 134/2012 c.d.
"Decreto Salva Italia" secondo il quale "le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie". Pt 1Avverso tale sentenza la con una citazione notificata al CP_1 il
18.01.2021, si è appellata a questa Corte per chiederne la riforma integrale formulando le seguenti censure:
-il Tribunale ha erroneamente escluso la rilevanza dell'art. 29 D.L. n. 83/2012, che ha esonerato le imprese beneficiarie delle agevolazioni ex L. n. 488/1992 dal rispetto degli obblighi derivanti dagli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, quindi, stabilendo che il mancato completamento del programma entro i termini non può più costituire causa di revoca, trattandosi di obbligo normativamente venuto meno. La revoca disposta nel 2015 è, pertanto, priva di base legale, non rientrando tra i provvedimenti "già adottati" fatti salvi dalla norma.
-il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile la deduzione dell'art. 29 D.L. n.
83/2012, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di norma di diritto applicabile d'ufficio ai sensi del principio iura novit curia, peraltro integrante una mera difesa non soggetta a preclusioni processuali.
L'appellante ha pertanto concluso per: "1. riformare e annullare la sentenza n.
8671/2020, emessa dal Tribunale di Napoli [. ..] pubblicata il 17.12.2020, nel giudizio iscritto al n. 5107/2016, non notificata e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto di revoca del finanziamento n.
2629 del 06.07.2015 e, per l'effetto, ne disponga l'annullamento, ovvero la disapplicazione, dichiarandone comunque l'inefficacia; accerti il diritto dell'attore
a trattenere le somme erogate, ed a ottenere l'erogazione di quelle non ancora erogate, come da decreto di concessione provvisoria;
condanni il-. Controparte_2
[...] al pagamento della somma di € 38.770,42 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di erogazione stabilita in G.U. sino all'effettivo soddisfo.
2. condanna alle spese legali dell'appellata di entrambi i gradi di giudizio".
Si è costituito tardivamente il CP 1 con comparsa di costituzione depositata in data
10.07.2024 evidenziando la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure e chiedendo il rigetto dell'appello. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni, deducendo che l'impresa appellante avrebbe omesso di adempiere agli obblighi previsti dal decreto di concessione ed in particolare: a) di trasmettere alla banca concessionaria la dichiarazione di ultimazione del programma agevolato;
b) di completare l'investimento entro il termine di quarantotto mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria, c) di inviare, nel termine prescritto, la documentazione finale di spesa necessaria alla rendicontazione del progetto. Ha infine ribadito l'insussistenza di una causa di forza maggiore idonea a giustificare i suddetti inadempimenti, ritenuti integralmente imputabili all'appellante.
Ha concluso chiedendo di “rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato per le motivazioni sopra dedotte, confermando la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, onorari e competenze di lite".
All'udienza del 23.09.2025 il Collegio ha introiato il processo in decisione concedendo alle parti termini abbreviati, ai sensi dell'art. 190 comma 2° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle memorie conclusionali depositate (la prima memoria, solo l'appellante) non si rinvengono "nova".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Parte 1Con un unico e articolato motivo di appello ha contestato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto “inammissibile, in quanto tardivo, nonché irrilevante il richiamo all'art. 29 del d.l. n. 83/2012, c.d. Decreto Salva Italia, "
convertito nella Legge n. 134/2012 secondo il quale “le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie". Secondo l'appellante, tale norma avrebbe inciso direttamente sul sistema delineato dall'art. 6 del D.M. n. 527/1995, eliminando ogni vincolo connesso al rispetto dei parametri tecnico-economici e temporali ivi previsti (quali a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente... c) la validità tecnico-economico-finanziaria del programma..."). Pertanto, gli eventuali scostamenti relativi ai tempi di realizzazione dei programmi o all'invio della documentazione non costituirebbero più causa di revoca delle agevolazioni. In altre parole, l'art. 29 D.L. n. 83/2012 – nell'esonerare le imprese beneficiarie dal rispetto "di tutti gli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie" - avrebbe comportato l'eliminazione di qualsivoglia vincolo connesso al rispetto dei predetti parametri, senza alcuna distinzione tra indicatori economico-finanziari, tecnici o temporali.
In definitiva, la revoca disposta dal CP 1 soltanto nel corso dell'anno 2015 a fronte di un impianto normativo già in essere dal 2012 risulterebbe priva di fondamento normativo, non potendo trovare applicazione alcuna eccezione ai sensi dell'inciso finale del medesimo art. 29 - "Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati" - riferibile unicamente ai provvedimenti di revoca o decadenza già definitivamente emanati alla data di entrata in vigore della legge di conversione (7 agosto 2012).
Inoltre, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile il richiamo all'art. 29 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, sul presupposto che tale disposizione sarebbe stata invocata dall'impresa soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e successivamente ribadita nelle note conclusionali, trattandosi di una mera difesa richiamante una norma di diritto oggettivamente pertinente alla fattispecie, rispetto alla quale il giudice è comunque tenuto a provvedere d'ufficio in forza del principio "iura novit curia".
Per ragioni di ordine logico, deve essere esaminata in via prioritaria l'ultima censura, relativa alla ritenuta ( dal Tribunale ) tardività dell'allegazione e del richiamo all'art. 29 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012
n. 134.
Il profilo della tardività dell'allegazione è inammissibile in quanto di per sé manifestamente inidoneo, anche in caso di sua condivisione, a provocare autonomamente la riforma della decisione in senso favorevole all'appellante. Ed infatti, il Tribunale ha affermato che il riferimento alla disposizione in parola è anche irrilevante ("oltre che irrilevante", si legge a pag. 6 della sentenza), di modo che anche se il Tribunale avesse errato nel considerare la tematica alla stregua di un inammissibile ampliamento del thema decidendum, resta il fatto che ha ritenuto il rilievo infondato nel merito. Quanto al secondo profilo, bene ha fatto il giudice di primo grado a ritenere il richiamo all'art. 29 de quo estraneo al thema decidendum, posto che la norma attiene esclusivamente alla fase anteriore al riconoscimento ed erogazione del contributo, essendo chiaro e trasparente il richiamo alla “formazione delle graduatorie".
In ordine al profilo di merito la censura è, quindi, infondata. Ed infatti, come anticipato in sintesi, la legge 7 agosto 2012, n. 134 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del
Paese"), reca disposizioni finalizzate ad accelerare la definizione dei procedimenti agevolativi in ragione della crisi economica che aveva attraversato il paese nel periodo precedente la sua entrata in vigore (2008-2012); in particolare, l'articolo 29 disciplina nello specifico la gestione delle agevolazioni riconosciute alle imprese ai sensi dalla
Legge n. 488/1992, relativa a contributi e finanziamenti a fondo perduto per investimenti produttivi nonché della Legge n. 215/1992, relativa agli incentivi per l'imprenditoria femminile e al comma 1 dispone che: "Le imprese beneficiarie delle agevolazioni [...] non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie."In particolare, la revoca del finanziamento per le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge n.
488/1992 e alla legge n. 215/1992 è esclusa nel caso in cui non permangano gli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, ossia i parametri economico- finanziari ed occupazionali utilizzati per la formazione delle graduatorie dei beneficiari. La norma, tuttavia, salvaguarda i provvedimenti già adottati, come i contributi già concessi o le revoche già pronunciate, i quali non vengono annullati. Ai commi 3 e 4 viene invece disposta la possibilità di rimodulazione dei programmi di investimento e di proroga dei termini di ultimazione, ma esclusivamente per i contratti di programma di cui all'art. 2, comma 203, L. n. 662/1996, prevedendo che il CIPE possa concedere un'estensione massima di un anno.
Orbene, dall'esame del dettato normativo emerge che la previsione di cui al comma 1 si applica unicamente agli obblighi derivanti dagli indicatori per la formazione della graduatoria e ha la finalità di semplificare gli adempimenti connessi al loro calcolo, senza incidere sui termini di realizzazione dei programmi di investimento. Le disposizioni relative alla rimodulazione e proroga dei termini, invece, riguardano esclusivamente i contratti di programma, istituto distinto rispetto alle agevolazioni a bando ex L. n. 488/1992. Non può ritenersi, pertanto, l'art. 29 abbia esteso o modificato i termini di completamento dei programmi agevolati ai sensi della L. n. 488/1992, i quali restano regolati dai rispettivi decreti di concessione e dalla normativa applicativa vigente. Per tali programmi resta fermo il termine stabilito nel decreto di concessione, fatto salvo quanto già eventualmente previsto dalla normativa vigente all'epoca, ossia la possibilità di una proroga motivata, generalmente entro i 48 mesi dal decreto di concessione. In altre parole, è chiaro che la disposizione non ha introdotto alcuna proroga automatica o generalizzata dei termini di ultimazione degli investimenti per le agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992; si ripete, le uniche previsioni temporali sono dedicate ai contratti di programma.
Inoltre, con riguardo agli effetti temporali, si osserva che l'art. 29 è entrato in vigore con la L. n. 134 del 7 agosto 2012; ne deriva che affinché la norma potesse incidere su procedimenti già avviati, sarebbe stato necessario che essa avesse valenza retroattiva o, comunque, incidesse su situazioni pendenti, caratteristica esclusa dal testo normativo. In esso, infatti, non emergono disposizioni di retroattività né clausole di sanatoria relative a progetti già scaduti o già soggetti a revoca né alcuna modifica dei termini o degli obblighi derivanti dai decreti di concessione adottati anteriormente all'entrata in vigore della norma.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto, sia pure con motivazione troppo sintetica che la Corte ha provveduto ad integrare, che l'art. 29 non potesse incidere sul procedimento oggetto della domanda.
Ed invero, nel caso di specie il provvedimento di revoca si fonda sull'accertato mancato completamento del programma di investimento entro il termine di 48 mesi previsto dal decreto di concessione, circostanza costituente condizione essenziale per la fruizione dell'agevolazione ed integrante, in caso di inosservanza, una causa oggettiva di decadenza del beneficio, in conformità alla normativa vigente.
Giova osservare anche che il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni finanziarie del 30.11.2001 all'art. 3 specificava espressamente gli obblighi cui l'impresa era tenuta a ottemperare a pena di revoca del contributo, tra i quali ultimare il programma di investimento entro 48 mesi dal decreto di concessione e presentare un rapporto tecnico finale di spesa attestante l'avvenuta realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione finale di spesa. Ebbene, l'odierna appellante già nel precedente grado di giudizio non ha contestato la mancata ultimazione dei lavori nel termine previsto dall'art. 3, comma 1 lett. d, del decreto ministeriale n. 106828 del
30.11.2001, ma ha dedotto che tale ritardo non costituiva un inadempimento sanzionabile con la revoca del contributo in quanto connesso a "cause di forza maggiore" in base alle quali aveva richiesto nel 2005 alla CP_6 concessionaria una proroga del termine di sei mesi. Dall'esame degli atti emerge che nella richiesta di proroga del 5.4.2005 la Pt 1 non aveva esplicitato le ragioni della proroga. Solo con la nota dell'1.12.2014, inoltrata quando già le era noto l'avvio del procedimento di revoca, la Pt 1 aveva fatto riferimento a ragioni atmosferiche e di morfologia del terreno interessato dai lavori, producendo una relazione relativa agli eventi atmosferici e la copia di verbali di sospensione dei lavori. Quindi, correttamente il Tribunale ha rilevato la contraddittorietà della ricostruzione attorea, manifestata anche dal fatto che in occasione della prima richiesta di proroga la Banca Concessionaria con nota del 24.05.2005 aveva già invitato l'istante a documentare le ragioni della proroga, ovvero ad indicare la sussistenza di una causa di forza maggiore. Tale corredo, pur richiesto nel 2005, del tutto inspiegabilmente veniva predisposto solo in risposta alla comunicazione della proposta di revoca del contributo, ovvero con nota del
28.11.2014; soltanto in questa sede l'impresa della Pt 1 indicava le motivazioni della richiesta di proroga dei termini e solo alla detta nota allegava la documentazione comprovante la dedotta causa di forza maggiore.
Senonché non deve trascurarsi che dalla disciplina in materia di finanziamento, ed in particolare dall'art. 8, comma 1, lett. d), del Regolamento, si desume la natura perentoria dei termini previsti per l'ultimazione del programma di investimento, con la conseguente automatica revoca del beneficio in caso di inosservanza degli stessi;
la concessione di eventuali proroghe assume carattere del tutto eccezionale ed è subordinata esclusivamente alla dimostrata sussistenza di cause di forza maggiore.
Va aggiunto, con riferimento al ritardato invio della documentazione finale di spesa, che, secondo il D.M. del 30.11.2001, questa doveva intervenire entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma;
ebbene, come già spiegato, alla contestazione posta dalla Banca con la nota del 3.03.2010, la Pt 1 rispondeva soltanto con nota del
1.12.2014 con cui, non disconoscendo tale ritardo, provvedeva alla trasmissione della documentazione mancante, trincerandosi dietro l'obbligo generale della P.A. di esaminare documentazione integrativa in ossequio alla circolare n. 29091 del
3.09.2013, trasmessa dal MISE alle banche concessionarie ex legge 488/92.
Tale circolare non prevedeva affatto una sanatoria per l'inosservanza dei termini previsti dalla disciplina sul finanziamento in quanto riguardava unicamente il tardivo invio della documentazione finale di spesa che il beneficiario poteva far pervenire anche nel corso del procedimento di revoca;
la banca non si è sottratta all'obbligo di esaminare tale documentazione, tuttavia ritenendola non significativa in merito ai requisiti della revoca, già scrutinati. 66In definitiva, correttamente il giudice cautelare ha affermato non appare quindi sussistente la lamentata violazione delle direttive di cui alla menzionata circolare, tenuto conto che, a norma della stessa, il compimento di un'apposita istruttoria, previo sopralluogo presso l'unità produttiva interessata, è previsto solo in caso dell'avvenuto invio, nel corso del procedimento di revoca, della "completa e regolare" documentazione di spesa, il che, invece, non parrebbe essere avvenuto nel caso di specie". In particolare, non deve trascurarsi che la beneficiaria non solo non ultimava i lavori nel termine assegnato ma era inadempiente anche in relazione alla trasmissione della documentazione necessaria all'istruttoria; ebbene, il decreto di concessione n.
106828 del 30.11.2001 aveva chiaramente individuato all'art.
3 - unitamente ad altri obblighi - la principale causa di revoca delle agevolazioni, la mancata ultimazione del programma di investimento nei termini previsti.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte e avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento del provvedimento adottato, si deve concludere che la revoca disposta nei confronti dell'impresa beneficiaria abbia esattamente integrato l'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 1 lett. d) del D.M. del 30.11.2001, configurata come causa di risoluzione del rapporto di natura sanzionatoria (c.d. revoca sanzionatoria), la quale non trova origine nell'esercizio di poteri autoritativi propri della P.A. bensì nel venir meno dei presupposti oggettivi e soggettivi che condizionavano la permanenza del beneficio.
In definitiva, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello di segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la Parte 1
condanna dell'appellante a pagare alla controparte le spese del processo d'appello, che, stante la mancanza di notule, vanno liquidate d'ufficio, facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147). Tenuto conto dello scaglione applicabile, parametrato al valore della controversia (ricompreso nello scaglione € 52.000,01 260.000,00), vanno riconosciuti € 12.154,00 per compensi ed € 1.823,00 per rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto integrale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli -V Sezione Civile definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 8671/2020 del
Tribunale di Napoli, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza impugnata;
Parte 1 al rimborso delle spese del presente grado 2. condanna sostenute dal CP 1 appellato, liquidate in complessivi € 13.977,00 oltre ad eventuali altri accessori, se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente estensore
NA OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa NA OL Presidente relatore
Consigliere Dr. Paolo Celentano
ConsigliereDr.ssa NA di Martino ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 8671/2020 del Tribunale di
Napoli pubblicata il 17.12.2020, iscritto al n. 263/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, in Parte 1
virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Raffaele Pannone (C.F.
C.F. 2
APPELLANTE
E
(già [...] Controparte_1
C.F. 3 in persona del Controparte 2
CP 3 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli (C.F. P.IVA 1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO quale titolare della Con atto di citazione notificato il 15.02.2016, Parte 1 و
omonima impresa individuale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il
(ora Controparte_1 Controparte 2
chiedendo:
-di dichiarare la legittimità della richiesta di proroga per il completamento dell'investimento oggetto della domanda di agevolazioni finanziarie n. 5629/12 da ella proposta;
-conseguentemente, dichiarare l'illegittimità del decreto n. 2629 del 6.07.2015 con il quale l'Amministrazione aveva disposto la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse in via provvisoria con decreto n. 106828 del 30.11.2001;
-accertare e dichiarare il diritto dell'impresa attrice a trattenere le somme già incassate a titolo di contributo nonché a percepire l'ulteriore quota del finanziamento non ancora corrisposta;
- condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima revoca delle agevolazioni.
A sostegno della propria domanda, parte attrice esponeva che:
-con decreto n. 106828 del 30.11.2001 il Ministero concedeva, ai sensi della legge
488/92, in via provvisoria, alla ditta Barone Gabriella D.I. un contributo in conto impianti dell'importo di € 116.311,26, a fronte di un programma di investimento di €
394.573,07 per l'ampliamento di una struttura turistica alberghiera di proprietà dell'impresa beneficiaria;
contributo da erogarsi in tre rate annuali pari a € 38.770,42
ciascuna;
-in data 15.11.2002 la Banca concessionaria SF Studio Finanziario S.p.a. procedeva all'erogazione della prima rata del contributo e in data 19.02.2004 della seconda rata, di pari importo, per un totale complessivo sino ad allora corrisposto di € 77.540,84;
-Con nota del 3.03.2010 la concessionaria proponeva la revoca del beneficio concesso sulla base di due motivazioni, la violazione degli artt. 8, comma 1, lett. d) e 9, commi
1 e 2 del D.M. n. 527/1995 come successivamente modificato e integrato dal regolamento n. 133/2000, in quanto l'impresa beneficiaria non aveva trasmesso alla banca la dichiarazione di ultimazione del programma agevolato e non aveva provveduto ad ultimare l'investimento entro il termine di 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni emesso in data 30.11.2001. Inoltre la medesima impresa non aveva trasmesso tutta la documentazione finale di spesa nel termine previsto.
Parte attrice esponeva, altresì, che:
,-con nota del 28.07.2014 il CP 1 preso atto della richiesta di sospensione del procedimento di revoca avanzata dall'impresa con propria nota del 14.07.2014, trasmetteva tale istanza alla banca concessionaria unitamente alla documentazione allegata, invitandola a riesaminare le motivazioni poste a fondamento della proposta di revoca alla luce della direttiva ministeriale n. 29091 del 3.09.2013.
-A seguito della suddetta richiesta di riesame, con nota dell'11.08.2014 la Banca concessionaria chiariva che, dall'esame della documentazione fornita dall'impresa non erano emersi elementi atti a superare la proposta di revoca del contributo, posto che la documentazione prodotta risultava priva dei titoli di spesa relativi al programma di investimento agevolato. La banca evidenziava, altresì, che il 95,91% dell'investimento era stato fatturato dalla Controparte 4 (poi Controparte_5 Parte 1 era stata[...] dichiarata fallita in data 1.6.05, della quale la amministratore unico fino al 2.8.04. Inoltre le fatture emesse dalla predetta società risultavano datate tra il 6.05.2002 e il 30.09.2005 e la maggior parte delle stesse
Pt 1 risultava emessa nel periodo in cui la rivestiva la carica di amministratore unico. Veniva anche rilevato che l'altro principale fornitore dell'impresa era la società
IRIA s.r.l. di cui la Pt 1 deteneva una partecipazione pari al 66% del capitale sociale.
Parte 1 era stata denunciata Con riguardo a tale partecipazione societaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per false dichiarazioni e il procedimento penale si era concluso con sentenza del 30.06.2014 che aveva dichiarato l'estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione. - Comunicato l'avvio del procedimento di revoca il 29.10.2014, la parte attrice con nota del 28.11.2014 trasmessa alla banca concessionaria rappresentava che la mancata ultimazione dell'investimento nei tempi previsti era dovuta “alla consapevolezza di avere grosse difficoltà a rispettare gli indicatori di progetto, soprattutto quello occupazionale". Con la medesima nota, l'impresa chiedeva la concessione di una prorogaai sensi della circolare ministeriale n. 29091 del 3.09.2013 la quale prevedeva che "nei casi in cui, anche successivamente alla proposta di revoca avanzata dalle banche concessionarie ed all'eventuale avvio del procedimento di revoca da parte del
CP 1 , le imprese producano alla banca concessionaria la completa e regolare documentazione finale di spesa, quest'ultima, verificando i gravi e giustificati motivi che le imprese dovranno documentare per il ritardo nella presentazione di detta documentazione, procede, previo sopralluogo presso l'unità produttiva interessata, al relativo esame istruttorio". A tal fine l'impresa attrice produceva alla banca la documentazione finale di spesa nonché quella comprovante l'impossibilità di terminare l'investimento programmato nei termini previsti a causa di forza maggiore, individuata nelle frequenti piogge che avevano determinato una sospensione forzata dei lavori presso il cantiere della durata otto mesi (da maggio 2004 a gennaio 2005).
Il Ministero, preso atto delle controdeduzioni formulate dell'impresa di [...] Parte 1 (con nota del 1.12.2014) con nota del 17.12.2014 richiedeva alla banca concessionaria chiarimenti in merito alla conferma della proposta di revoca già formulata con nota del 03.03.2010. La banca concessionaria, con nota del 13.03.2015
trasmessa al Ministero evidenziava che, dall'esame della documentazione fornita dalla ditta non erano emersi elementi idonei a superare la proposta di revoca formulata con nota del 03.03.2010, che doveva essere ribadita.
Con nota del 31.08.2015 l'Amministrazione trasmetteva all'impresa beneficiaria il decreto n. 2629 del 06.07.2015 con il quale disponeva la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse con il decreto n. 106828 del 30.11.2001 e disponeva, altresì, il recupero delle somme erogate, pari a € 77.540,84 oltre rivalutazione ed interessi. Tanto esposto, l'attrice contestava il decreto emesso dal Controparte_2
[...] e rassegnava le seguenti conclusioni: "affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia così disporre: Accerti la legittima richiesta della proroga per il completamento dell'investimento oggetto della richiesta delle agevolazioni finanziarie e per l'effetto dichiari la tempestiva ultimazione del programma di investimento;
- accerti e dichiari l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto di revoca del finanziamento n. 2629 del 06.07.2015 e, per l'effetto, ne disponga l'annullamento, ovvero la disapplicazione, dichiarandone comunque l'inefficacia;
- accerti il diritto dell'attore a trattenere le somme erogate, ed a ottenere l'erogazione di quelle non ancora erogate, come da decreto di concessione provvisoria;
- condanni il Controparte 2 al pagamento della somma di €
38.770,42 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di erogazione stabilita in G.U. sino all'effettivo soddisfo;
- Condanni la convenuta al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione”.
Si costituiva il 26.05.2016 il CP 1 eccependo l'infondatezza della domanda attorea. In particolare, l'Amministrazione rilevava l'insussistenza dei presupposti per mettere in discussione il provvedimento di revoca e, quindi, per la concessione della proroga del termine di ultimazione del programma di investimento, non avendo l'impresa beneficiaria prodotto la documentazione integrativa a sostegno della richiesta. Eccepiva che l'impresa aveva comunicato l'avvenuta ultimazione dell'investimento solo in data 21.12.2007, ben oltre il termine di 6 mesi di proroga richiesti e non concessi.
Nel corso del giudizio, l'attrice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., esponendo di aver ricevuto in data 24.06.2016 la notifica della cartella di pagamento n. 0282016
0007713105, relativa alla suddetta revoca del contributo, con cui Equitalia Sud Spa
Agente della Riscossione le intimava il pagamento della complessiva somma di €
120.933,14; pertanto, l'attrice, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris del diritto ad ottenere la dichiarazione dell'illegittimità della revoca e inefficacia della stessa, sia il periculum in mora, attesa la grave situazione economica finanziaria della ditta chiedeva la sospensione o comunque dichiararsi privo di effetti il richiamato decreto di revoca. La domanda cautelare veniva rigettata e il provvedimento di rigetto, reclamato dinanzi al Tribunale, veniva confermato.
Con la sentenza appellata il Tribunale rigettava la domanda e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite, comprensive anche della fase cautelare.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva legittima la revoca disposta dal CP 1 in quanto"il primo motivo di revoca dell'agevolazione è costituito dalla mancata ultimazione dei lavori con trasmissione della dichiarazione di ultimazione lavori entro i quarantotto mesi dalla data di concessione provvisoria delle agevolazioni finanziarie (ovvero dal 30/11/01), e, dunque, entro il 30/11/05, come previsto dall'art. 3 comma 1 lett. d, del D.M. 106828 del 30/11/01 di riconoscimento alla ditta dell'agevolazione". Riguardo a quanto asserito dall' attrice ovvero che il ritardo nel completamento dei lavori non potesse essere considerato un inadempimento sanzionabile con la revoca del contributo, poiché giustificato da una richiesta di proroga per causa di forza maggiore, presentata il 3.05.2005 ai sensi della circolare n.
900516 del 13.12.2000 (la quale consentiva tale proroga se l'istanza fosse pervenuta alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza del termine di 48 mesi), il Giudice di prime cure osservava che la domanda di proroga non conteneva una motivazione specifica, limitandosi a un generico riferimento alla forza maggiore né era corredata da idonea documentazione probatoria, come rilevato dal CP 1 e non contestato dalla stessa attrice.
Riguardo alla proroga evidenziava che “il riconoscimento della proroga dei termini costituisce una facoltà dell'amministrazione, e l'ente, per poterla concedere, deve valutare la sussistenza dei presupposti della proroga e, dunque, della presenza di una causa di forza maggiore;
pertanto, la richiesta priva di specifica indicazione della causa giustificativa della proroga e priva di documentazione a supporto della dedotta causa, non consente all'amministrazione di fare le dovute valutazioni". In ogni caso aggiungeva che: “anche qualora il CP 1 avesse concesso la proroga semestrale richiesta (ma per quanto sopra detto, ciò va escluso) i termini non sarebbero stati rispettati, essendo stati, i lavori, ultimati, come detto, solo nel dicembre del 2007. La documentazione in atti consente altresì di confermare l'inadempimento all'obbligo di trasmissione alla banca concessionaria della documentazione finale di spesa, nel termine previsto di 48 mesi, in violazione dell'art. 9 del regolamento...Come, infatti, emerge dalla documentazione in atti, alla data del 3/3/10
(dunque, ben oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori) l'impresa non aveva trasmesso ancora la documentazione finale di spesa e l'integrazione documentale inviata successivamente non consentiva di superare le carenze documentali, posto che, come emerge dalla nota della banca datata 11/8/14, l'impresa non aveva ancora depositato i titoli di spesa oggetto del programma di investimento e quelli depositati successivamente non erano tutti completi, in quanto alcuni di essi erano privi dell'attestazione di pagamento".
Il Giudice di primo grado riteneva in buona sostanza pienamente valida la revoca integrale del finanziamento concesso, sussistendo l'inadempimento dell'impresa attrice degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 1 lett. d), del D.M. 30 novembre 2001,
n. 106828, richiamante le disposizioni del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.
Infine, il Tribunale affermava che: "deve dirsi inammissibile - in quanto tardivo oltre che irrilevante - in considerazione degli inadempimenti contestati dal CP_1 alla ditta Pt 1 relativi ai termini dell'ultimazione del progetto - il richiamo operato dal difensore dell'attrice nelle comparse conclusionali, alla Legge n° 134/2012 c.d.
"Decreto Salva Italia" secondo il quale "le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie". Pt 1Avverso tale sentenza la con una citazione notificata al CP_1 il
18.01.2021, si è appellata a questa Corte per chiederne la riforma integrale formulando le seguenti censure:
-il Tribunale ha erroneamente escluso la rilevanza dell'art. 29 D.L. n. 83/2012, che ha esonerato le imprese beneficiarie delle agevolazioni ex L. n. 488/1992 dal rispetto degli obblighi derivanti dagli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, quindi, stabilendo che il mancato completamento del programma entro i termini non può più costituire causa di revoca, trattandosi di obbligo normativamente venuto meno. La revoca disposta nel 2015 è, pertanto, priva di base legale, non rientrando tra i provvedimenti "già adottati" fatti salvi dalla norma.
-il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile la deduzione dell'art. 29 D.L. n.
83/2012, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di norma di diritto applicabile d'ufficio ai sensi del principio iura novit curia, peraltro integrante una mera difesa non soggetta a preclusioni processuali.
L'appellante ha pertanto concluso per: "1. riformare e annullare la sentenza n.
8671/2020, emessa dal Tribunale di Napoli [. ..] pubblicata il 17.12.2020, nel giudizio iscritto al n. 5107/2016, non notificata e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto di revoca del finanziamento n.
2629 del 06.07.2015 e, per l'effetto, ne disponga l'annullamento, ovvero la disapplicazione, dichiarandone comunque l'inefficacia; accerti il diritto dell'attore
a trattenere le somme erogate, ed a ottenere l'erogazione di quelle non ancora erogate, come da decreto di concessione provvisoria;
condanni il-. Controparte_2
[...] al pagamento della somma di € 38.770,42 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di erogazione stabilita in G.U. sino all'effettivo soddisfo.
2. condanna alle spese legali dell'appellata di entrambi i gradi di giudizio".
Si è costituito tardivamente il CP 1 con comparsa di costituzione depositata in data
10.07.2024 evidenziando la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure e chiedendo il rigetto dell'appello. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni, deducendo che l'impresa appellante avrebbe omesso di adempiere agli obblighi previsti dal decreto di concessione ed in particolare: a) di trasmettere alla banca concessionaria la dichiarazione di ultimazione del programma agevolato;
b) di completare l'investimento entro il termine di quarantotto mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria, c) di inviare, nel termine prescritto, la documentazione finale di spesa necessaria alla rendicontazione del progetto. Ha infine ribadito l'insussistenza di una causa di forza maggiore idonea a giustificare i suddetti inadempimenti, ritenuti integralmente imputabili all'appellante.
Ha concluso chiedendo di “rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato per le motivazioni sopra dedotte, confermando la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, onorari e competenze di lite".
All'udienza del 23.09.2025 il Collegio ha introiato il processo in decisione concedendo alle parti termini abbreviati, ai sensi dell'art. 190 comma 2° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle memorie conclusionali depositate (la prima memoria, solo l'appellante) non si rinvengono "nova".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Parte 1Con un unico e articolato motivo di appello ha contestato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto “inammissibile, in quanto tardivo, nonché irrilevante il richiamo all'art. 29 del d.l. n. 83/2012, c.d. Decreto Salva Italia, "
convertito nella Legge n. 134/2012 secondo il quale “le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie". Secondo l'appellante, tale norma avrebbe inciso direttamente sul sistema delineato dall'art. 6 del D.M. n. 527/1995, eliminando ogni vincolo connesso al rispetto dei parametri tecnico-economici e temporali ivi previsti (quali a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente... c) la validità tecnico-economico-finanziaria del programma..."). Pertanto, gli eventuali scostamenti relativi ai tempi di realizzazione dei programmi o all'invio della documentazione non costituirebbero più causa di revoca delle agevolazioni. In altre parole, l'art. 29 D.L. n. 83/2012 – nell'esonerare le imprese beneficiarie dal rispetto "di tutti gli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie" - avrebbe comportato l'eliminazione di qualsivoglia vincolo connesso al rispetto dei predetti parametri, senza alcuna distinzione tra indicatori economico-finanziari, tecnici o temporali.
In definitiva, la revoca disposta dal CP 1 soltanto nel corso dell'anno 2015 a fronte di un impianto normativo già in essere dal 2012 risulterebbe priva di fondamento normativo, non potendo trovare applicazione alcuna eccezione ai sensi dell'inciso finale del medesimo art. 29 - "Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati" - riferibile unicamente ai provvedimenti di revoca o decadenza già definitivamente emanati alla data di entrata in vigore della legge di conversione (7 agosto 2012).
Inoltre, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile il richiamo all'art. 29 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, sul presupposto che tale disposizione sarebbe stata invocata dall'impresa soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e successivamente ribadita nelle note conclusionali, trattandosi di una mera difesa richiamante una norma di diritto oggettivamente pertinente alla fattispecie, rispetto alla quale il giudice è comunque tenuto a provvedere d'ufficio in forza del principio "iura novit curia".
Per ragioni di ordine logico, deve essere esaminata in via prioritaria l'ultima censura, relativa alla ritenuta ( dal Tribunale ) tardività dell'allegazione e del richiamo all'art. 29 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012
n. 134.
Il profilo della tardività dell'allegazione è inammissibile in quanto di per sé manifestamente inidoneo, anche in caso di sua condivisione, a provocare autonomamente la riforma della decisione in senso favorevole all'appellante. Ed infatti, il Tribunale ha affermato che il riferimento alla disposizione in parola è anche irrilevante ("oltre che irrilevante", si legge a pag. 6 della sentenza), di modo che anche se il Tribunale avesse errato nel considerare la tematica alla stregua di un inammissibile ampliamento del thema decidendum, resta il fatto che ha ritenuto il rilievo infondato nel merito. Quanto al secondo profilo, bene ha fatto il giudice di primo grado a ritenere il richiamo all'art. 29 de quo estraneo al thema decidendum, posto che la norma attiene esclusivamente alla fase anteriore al riconoscimento ed erogazione del contributo, essendo chiaro e trasparente il richiamo alla “formazione delle graduatorie".
In ordine al profilo di merito la censura è, quindi, infondata. Ed infatti, come anticipato in sintesi, la legge 7 agosto 2012, n. 134 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del
Paese"), reca disposizioni finalizzate ad accelerare la definizione dei procedimenti agevolativi in ragione della crisi economica che aveva attraversato il paese nel periodo precedente la sua entrata in vigore (2008-2012); in particolare, l'articolo 29 disciplina nello specifico la gestione delle agevolazioni riconosciute alle imprese ai sensi dalla
Legge n. 488/1992, relativa a contributi e finanziamenti a fondo perduto per investimenti produttivi nonché della Legge n. 215/1992, relativa agli incentivi per l'imprenditoria femminile e al comma 1 dispone che: "Le imprese beneficiarie delle agevolazioni [...] non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie."In particolare, la revoca del finanziamento per le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge n.
488/1992 e alla legge n. 215/1992 è esclusa nel caso in cui non permangano gli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, ossia i parametri economico- finanziari ed occupazionali utilizzati per la formazione delle graduatorie dei beneficiari. La norma, tuttavia, salvaguarda i provvedimenti già adottati, come i contributi già concessi o le revoche già pronunciate, i quali non vengono annullati. Ai commi 3 e 4 viene invece disposta la possibilità di rimodulazione dei programmi di investimento e di proroga dei termini di ultimazione, ma esclusivamente per i contratti di programma di cui all'art. 2, comma 203, L. n. 662/1996, prevedendo che il CIPE possa concedere un'estensione massima di un anno.
Orbene, dall'esame del dettato normativo emerge che la previsione di cui al comma 1 si applica unicamente agli obblighi derivanti dagli indicatori per la formazione della graduatoria e ha la finalità di semplificare gli adempimenti connessi al loro calcolo, senza incidere sui termini di realizzazione dei programmi di investimento. Le disposizioni relative alla rimodulazione e proroga dei termini, invece, riguardano esclusivamente i contratti di programma, istituto distinto rispetto alle agevolazioni a bando ex L. n. 488/1992. Non può ritenersi, pertanto, l'art. 29 abbia esteso o modificato i termini di completamento dei programmi agevolati ai sensi della L. n. 488/1992, i quali restano regolati dai rispettivi decreti di concessione e dalla normativa applicativa vigente. Per tali programmi resta fermo il termine stabilito nel decreto di concessione, fatto salvo quanto già eventualmente previsto dalla normativa vigente all'epoca, ossia la possibilità di una proroga motivata, generalmente entro i 48 mesi dal decreto di concessione. In altre parole, è chiaro che la disposizione non ha introdotto alcuna proroga automatica o generalizzata dei termini di ultimazione degli investimenti per le agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992; si ripete, le uniche previsioni temporali sono dedicate ai contratti di programma.
Inoltre, con riguardo agli effetti temporali, si osserva che l'art. 29 è entrato in vigore con la L. n. 134 del 7 agosto 2012; ne deriva che affinché la norma potesse incidere su procedimenti già avviati, sarebbe stato necessario che essa avesse valenza retroattiva o, comunque, incidesse su situazioni pendenti, caratteristica esclusa dal testo normativo. In esso, infatti, non emergono disposizioni di retroattività né clausole di sanatoria relative a progetti già scaduti o già soggetti a revoca né alcuna modifica dei termini o degli obblighi derivanti dai decreti di concessione adottati anteriormente all'entrata in vigore della norma.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto, sia pure con motivazione troppo sintetica che la Corte ha provveduto ad integrare, che l'art. 29 non potesse incidere sul procedimento oggetto della domanda.
Ed invero, nel caso di specie il provvedimento di revoca si fonda sull'accertato mancato completamento del programma di investimento entro il termine di 48 mesi previsto dal decreto di concessione, circostanza costituente condizione essenziale per la fruizione dell'agevolazione ed integrante, in caso di inosservanza, una causa oggettiva di decadenza del beneficio, in conformità alla normativa vigente.
Giova osservare anche che il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni finanziarie del 30.11.2001 all'art. 3 specificava espressamente gli obblighi cui l'impresa era tenuta a ottemperare a pena di revoca del contributo, tra i quali ultimare il programma di investimento entro 48 mesi dal decreto di concessione e presentare un rapporto tecnico finale di spesa attestante l'avvenuta realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione finale di spesa. Ebbene, l'odierna appellante già nel precedente grado di giudizio non ha contestato la mancata ultimazione dei lavori nel termine previsto dall'art. 3, comma 1 lett. d, del decreto ministeriale n. 106828 del
30.11.2001, ma ha dedotto che tale ritardo non costituiva un inadempimento sanzionabile con la revoca del contributo in quanto connesso a "cause di forza maggiore" in base alle quali aveva richiesto nel 2005 alla CP_6 concessionaria una proroga del termine di sei mesi. Dall'esame degli atti emerge che nella richiesta di proroga del 5.4.2005 la Pt 1 non aveva esplicitato le ragioni della proroga. Solo con la nota dell'1.12.2014, inoltrata quando già le era noto l'avvio del procedimento di revoca, la Pt 1 aveva fatto riferimento a ragioni atmosferiche e di morfologia del terreno interessato dai lavori, producendo una relazione relativa agli eventi atmosferici e la copia di verbali di sospensione dei lavori. Quindi, correttamente il Tribunale ha rilevato la contraddittorietà della ricostruzione attorea, manifestata anche dal fatto che in occasione della prima richiesta di proroga la Banca Concessionaria con nota del 24.05.2005 aveva già invitato l'istante a documentare le ragioni della proroga, ovvero ad indicare la sussistenza di una causa di forza maggiore. Tale corredo, pur richiesto nel 2005, del tutto inspiegabilmente veniva predisposto solo in risposta alla comunicazione della proposta di revoca del contributo, ovvero con nota del
28.11.2014; soltanto in questa sede l'impresa della Pt 1 indicava le motivazioni della richiesta di proroga dei termini e solo alla detta nota allegava la documentazione comprovante la dedotta causa di forza maggiore.
Senonché non deve trascurarsi che dalla disciplina in materia di finanziamento, ed in particolare dall'art. 8, comma 1, lett. d), del Regolamento, si desume la natura perentoria dei termini previsti per l'ultimazione del programma di investimento, con la conseguente automatica revoca del beneficio in caso di inosservanza degli stessi;
la concessione di eventuali proroghe assume carattere del tutto eccezionale ed è subordinata esclusivamente alla dimostrata sussistenza di cause di forza maggiore.
Va aggiunto, con riferimento al ritardato invio della documentazione finale di spesa, che, secondo il D.M. del 30.11.2001, questa doveva intervenire entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma;
ebbene, come già spiegato, alla contestazione posta dalla Banca con la nota del 3.03.2010, la Pt 1 rispondeva soltanto con nota del
1.12.2014 con cui, non disconoscendo tale ritardo, provvedeva alla trasmissione della documentazione mancante, trincerandosi dietro l'obbligo generale della P.A. di esaminare documentazione integrativa in ossequio alla circolare n. 29091 del
3.09.2013, trasmessa dal MISE alle banche concessionarie ex legge 488/92.
Tale circolare non prevedeva affatto una sanatoria per l'inosservanza dei termini previsti dalla disciplina sul finanziamento in quanto riguardava unicamente il tardivo invio della documentazione finale di spesa che il beneficiario poteva far pervenire anche nel corso del procedimento di revoca;
la banca non si è sottratta all'obbligo di esaminare tale documentazione, tuttavia ritenendola non significativa in merito ai requisiti della revoca, già scrutinati. 66In definitiva, correttamente il giudice cautelare ha affermato non appare quindi sussistente la lamentata violazione delle direttive di cui alla menzionata circolare, tenuto conto che, a norma della stessa, il compimento di un'apposita istruttoria, previo sopralluogo presso l'unità produttiva interessata, è previsto solo in caso dell'avvenuto invio, nel corso del procedimento di revoca, della "completa e regolare" documentazione di spesa, il che, invece, non parrebbe essere avvenuto nel caso di specie". In particolare, non deve trascurarsi che la beneficiaria non solo non ultimava i lavori nel termine assegnato ma era inadempiente anche in relazione alla trasmissione della documentazione necessaria all'istruttoria; ebbene, il decreto di concessione n.
106828 del 30.11.2001 aveva chiaramente individuato all'art.
3 - unitamente ad altri obblighi - la principale causa di revoca delle agevolazioni, la mancata ultimazione del programma di investimento nei termini previsti.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte e avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento del provvedimento adottato, si deve concludere che la revoca disposta nei confronti dell'impresa beneficiaria abbia esattamente integrato l'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 1 lett. d) del D.M. del 30.11.2001, configurata come causa di risoluzione del rapporto di natura sanzionatoria (c.d. revoca sanzionatoria), la quale non trova origine nell'esercizio di poteri autoritativi propri della P.A. bensì nel venir meno dei presupposti oggettivi e soggettivi che condizionavano la permanenza del beneficio.
In definitiva, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello di segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la Parte 1
condanna dell'appellante a pagare alla controparte le spese del processo d'appello, che, stante la mancanza di notule, vanno liquidate d'ufficio, facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147). Tenuto conto dello scaglione applicabile, parametrato al valore della controversia (ricompreso nello scaglione € 52.000,01 260.000,00), vanno riconosciuti € 12.154,00 per compensi ed € 1.823,00 per rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto integrale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli -V Sezione Civile definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 8671/2020 del
Tribunale di Napoli, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza impugnata;
Parte 1 al rimborso delle spese del presente grado 2. condanna sostenute dal CP 1 appellato, liquidate in complessivi € 13.977,00 oltre ad eventuali altri accessori, se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente estensore
NA OL