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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/01/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 914 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente a oggetto un contratto di mandato e vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Massimo Gimigliano
Parte appellante
e
e Controparte_1 CP_2
Parte appellata non costituita
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “in accoglimento della proposta impugnazione ed in riforma della sentenza gravata, condannarsi al CP_2
1 pagamento in favore dell'appellante delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto (pari a euro 6.000,00, oltre interessi legali), o di quelle che saranno ravvisate di giustizia, con condanna di quest'ultimo alla corresponsione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 884/2016 resa in data 7.6.2016 dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio n.
1197/2008 R.G., con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e con conseguente revoca CP_2 Controparte_1
del decreto, e disposta la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite.
I predetti, odierni appellati, si erano opposti al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro per € 6.000,00 a titolo di attività prestata nell'ambito di un contratto di mandato per la conclusione di un contratto di mutuo.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, considerando non provato il mandato, ritenendo sussistente la fattispecie della spendita del nome senza i relativi poteri, essendo stato ad apporre la firma “ ” in luogo del genitore CP_2 Controparte_1
( . CP_1
A fondamento dell'appello la parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il primo giudice considerato provata la conclusione verbale del contratto di mandato, dovendosi invece valorizzare la documentazione che avrebbe inviato CP_2
all'appellante per istruire la pratica.
2 e sebbene ritualmente citati in giudizio, non CP_2 Controparte_1
si sono costituiti e occorre dichiararne la contumacia.
All'udienza del 27.06.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori in data 18.07.2023, inizio della decorrenza dei termini.
L'appello, sebbene per ragioni diverse da quelle alla base della decisione impugnata, è infondato e dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
Dagli atti e dalle dichiarazioni testimoniali, nonché dalle circostanze non contestate, emerge che la sottoscrizione del documento allegato n. 1 al fascicolo dell'opposto in primo grado, odierno appellante, è stata apposta da e non da tale documento, quindi, è privo, CP_2 Controparte_1
di per sé, di valenza probatoria e non può essere considerato come conferimento del mandato in forma scritta.
Occorre precisare, però, che il mandato può essere conferito anche in forma verbale, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam.
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalle dichiarazioni di CP_2
e dalla circostanza che egli ha inviato documentazione all'appellante
[...]
relativa all'istruzione della pratica oggetto dell'asserito rapporto, emerge che ci sono stati contatti tra le parti relativamente alla predetta pratica, e tali elementi inducono a ipotizzare il conferimento del mandato.
Deve, tuttavia, evidenziarsi, come la domanda dell'odierno appellante non può essere accolta, difettando la prova del credito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è convenuto in senso sostanziale e in primo grado la parte opponente ha negato
3 l'effettivo svolgimento da parte dell'opposto dell'attività asseritamente svolta, avendo ricevuto il prestito “solo ed esclusivamente grazie all'opera
a loro favore prestata dalla – Fondo Organizzazione_1
anti-usura” (vedasi pagina 3 atto di opposizione).
A fronte di tale difesa, la parte opposta non ha provato l'effettivo svolgimento dell'attività che asserisce di aver espletato: “studiato, ricercato tra vari istituti di credito, gestito e istruito il complesso finanziamento in parola” (vedasi pag. 5 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado).
Dal quadro probatorio in atti, infatti, non emerge ad avviso della corte la prova dello svolgimento delle predette attività: all'udienza del 5.10.2010, il teste ha dichiarato di essere spesso nominato dalla Testimone_1
società per l'istruzione di pratiche simili, di aver ricevuto numerose telefonate dall'opponente per l'istruzione della pratica e che di essere stato presente al momento della stipula del contratto di mutuo, mentre il teste presidente della , Testimone_2 Organizzazione_2
ha dichiarato che è stata la a occuparsi di “fargli ottenere un Org_1
mutuo presso la ”. Organizzazione_3
A fronte di tali risultanze probatorie, e in mancanza di ulteriori elementi volti a provare il suo adempimento, e cioè l'effettivo svolgimento dell'attività asseritamente prestata, la pretesa dell'appellante appare infondata.
Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nulla occorre statuire sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata vittoriosa.
4 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di e CP_2 Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 914 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente a oggetto un contratto di mandato e vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Massimo Gimigliano
Parte appellante
e
e Controparte_1 CP_2
Parte appellata non costituita
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “in accoglimento della proposta impugnazione ed in riforma della sentenza gravata, condannarsi al CP_2
1 pagamento in favore dell'appellante delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto (pari a euro 6.000,00, oltre interessi legali), o di quelle che saranno ravvisate di giustizia, con condanna di quest'ultimo alla corresponsione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 884/2016 resa in data 7.6.2016 dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio n.
1197/2008 R.G., con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e con conseguente revoca CP_2 Controparte_1
del decreto, e disposta la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite.
I predetti, odierni appellati, si erano opposti al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro per € 6.000,00 a titolo di attività prestata nell'ambito di un contratto di mandato per la conclusione di un contratto di mutuo.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, considerando non provato il mandato, ritenendo sussistente la fattispecie della spendita del nome senza i relativi poteri, essendo stato ad apporre la firma “ ” in luogo del genitore CP_2 Controparte_1
( . CP_1
A fondamento dell'appello la parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il primo giudice considerato provata la conclusione verbale del contratto di mandato, dovendosi invece valorizzare la documentazione che avrebbe inviato CP_2
all'appellante per istruire la pratica.
2 e sebbene ritualmente citati in giudizio, non CP_2 Controparte_1
si sono costituiti e occorre dichiararne la contumacia.
All'udienza del 27.06.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori in data 18.07.2023, inizio della decorrenza dei termini.
L'appello, sebbene per ragioni diverse da quelle alla base della decisione impugnata, è infondato e dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
Dagli atti e dalle dichiarazioni testimoniali, nonché dalle circostanze non contestate, emerge che la sottoscrizione del documento allegato n. 1 al fascicolo dell'opposto in primo grado, odierno appellante, è stata apposta da e non da tale documento, quindi, è privo, CP_2 Controparte_1
di per sé, di valenza probatoria e non può essere considerato come conferimento del mandato in forma scritta.
Occorre precisare, però, che il mandato può essere conferito anche in forma verbale, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam.
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalle dichiarazioni di CP_2
e dalla circostanza che egli ha inviato documentazione all'appellante
[...]
relativa all'istruzione della pratica oggetto dell'asserito rapporto, emerge che ci sono stati contatti tra le parti relativamente alla predetta pratica, e tali elementi inducono a ipotizzare il conferimento del mandato.
Deve, tuttavia, evidenziarsi, come la domanda dell'odierno appellante non può essere accolta, difettando la prova del credito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è convenuto in senso sostanziale e in primo grado la parte opponente ha negato
3 l'effettivo svolgimento da parte dell'opposto dell'attività asseritamente svolta, avendo ricevuto il prestito “solo ed esclusivamente grazie all'opera
a loro favore prestata dalla – Fondo Organizzazione_1
anti-usura” (vedasi pagina 3 atto di opposizione).
A fronte di tale difesa, la parte opposta non ha provato l'effettivo svolgimento dell'attività che asserisce di aver espletato: “studiato, ricercato tra vari istituti di credito, gestito e istruito il complesso finanziamento in parola” (vedasi pag. 5 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado).
Dal quadro probatorio in atti, infatti, non emerge ad avviso della corte la prova dello svolgimento delle predette attività: all'udienza del 5.10.2010, il teste ha dichiarato di essere spesso nominato dalla Testimone_1
società per l'istruzione di pratiche simili, di aver ricevuto numerose telefonate dall'opponente per l'istruzione della pratica e che di essere stato presente al momento della stipula del contratto di mutuo, mentre il teste presidente della , Testimone_2 Organizzazione_2
ha dichiarato che è stata la a occuparsi di “fargli ottenere un Org_1
mutuo presso la ”. Organizzazione_3
A fronte di tali risultanze probatorie, e in mancanza di ulteriori elementi volti a provare il suo adempimento, e cioè l'effettivo svolgimento dell'attività asseritamente prestata, la pretesa dell'appellante appare infondata.
Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nulla occorre statuire sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata vittoriosa.
4 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di e CP_2 Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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