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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21805/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14.06.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
09.01.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025 promossa da
Parte_1
Nato a NA (MI) il 21.04.1957
Residente VIA CRETA,21 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. ALESSANDRA ACQUATI come da procura in atti
Ricorrente
contro
CP_1
Nata a MILANO (MI) il 24.04.1959
Residente VIA CRETA,21 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
Resistente Contumace
pagina 1 di 3
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“• Dichiarare la separazione personale di coniugi e per le ragioni Controparte_2 CP_1
meglio indicate in narrativa;
• Stabilire che nella è dovuto ai coniugi a titolo di assegno di mantenimento per essere gli stessi nelle medesime condizioni di fatica economica;
• Con vittoria di spese e competenze”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a ES ON (MI) in Parte_1 CP_1
data 22.01.1982 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo Anno 1982, N. 1,
P. 1).
Dal matrimonio sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 14.06.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione dalla moglie e di dare atto dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 09.01.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio alla resistente non comparsa e non costituita personalmente, di cui ha dichiarato la contumacia, ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato:
CP_
“Voglio solo la pronuncia sullo status. Non vivo più con mia moglie nella casa familiare dell' da circa sei anni. Non andavamo più d'accordo. Abito con mia figlia in Milano via Noale n. 12.”
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di separazione personale dei coniugi e ha precisato come in atti.
All'esito, il Giudice Delegato, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
pagina 2 di 3 La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
Sulla domanda di separazione
Emerge dagli atti che ha contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_2 CP_1
22.01.1982 in ES ON (MI) (atto trascritto nei Registri degli Atti Matrimonio del Comune medesimo, anno 1982, n. 1, parte I).
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dal ricorrente, lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sulle spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1)Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Controparte_2 CP_1
matrimonio concordatario in data 22.01.1982 in ES ON (MI) (atto trascritto nei Registri degli
Atti Matrimonio del Comune medesimo, anno 1982, n. 1, parte I);
2) Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ES ON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14.06.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
09.01.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025 promossa da
Parte_1
Nato a NA (MI) il 21.04.1957
Residente VIA CRETA,21 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. ALESSANDRA ACQUATI come da procura in atti
Ricorrente
contro
CP_1
Nata a MILANO (MI) il 24.04.1959
Residente VIA CRETA,21 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
Resistente Contumace
pagina 1 di 3
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“• Dichiarare la separazione personale di coniugi e per le ragioni Controparte_2 CP_1
meglio indicate in narrativa;
• Stabilire che nella è dovuto ai coniugi a titolo di assegno di mantenimento per essere gli stessi nelle medesime condizioni di fatica economica;
• Con vittoria di spese e competenze”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a ES ON (MI) in Parte_1 CP_1
data 22.01.1982 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo Anno 1982, N. 1,
P. 1).
Dal matrimonio sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 14.06.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione dalla moglie e di dare atto dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 09.01.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio alla resistente non comparsa e non costituita personalmente, di cui ha dichiarato la contumacia, ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato:
CP_
“Voglio solo la pronuncia sullo status. Non vivo più con mia moglie nella casa familiare dell' da circa sei anni. Non andavamo più d'accordo. Abito con mia figlia in Milano via Noale n. 12.”
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di separazione personale dei coniugi e ha precisato come in atti.
All'esito, il Giudice Delegato, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
pagina 2 di 3 La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
Sulla domanda di separazione
Emerge dagli atti che ha contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_2 CP_1
22.01.1982 in ES ON (MI) (atto trascritto nei Registri degli Atti Matrimonio del Comune medesimo, anno 1982, n. 1, parte I).
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dal ricorrente, lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sulle spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1)Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Controparte_2 CP_1
matrimonio concordatario in data 22.01.1982 in ES ON (MI) (atto trascritto nei Registri degli
Atti Matrimonio del Comune medesimo, anno 1982, n. 1, parte I);
2) Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ES ON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3