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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Francesco S. Filocamo Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex artt. 51 e 70, comma 8, D.LGS. N. 14/2019, iscritto al n.°887 del R.G. dell'anno 2025, proposto da:
in persona del legale rappresentante dott. Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo in virtù di procura generale alle liti per atto Notar di Roma del 30.11.2007, Rep. N. 151759, Racc. n. 33210 ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Roma, in Via Lucullo n. 3;
- reclamante –
contro e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Controparte_3 Controparte_4 Giansante giusta delega in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescara alla Via Cincinnato n. 37
- reclamati –
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 10.09.2025, pubblicata in data 11.09.2025 e notificata in data 17.09.2025, nel procedimento n. 60/2025, all'esito del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. Proc. OCC 854/2024, con cui è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai sig.ri e Controparte_3 Controparte_4
CONCLUSIONI
Per la reclamante:” In revoca alla sentenza impugnata, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila contrariis reiectis: 1) nel merito: accogliere il reclamo per i motivi dedotti in narrativa, e disporre l'inclusione nel passivo del piano di ristrutturazione anche i restanti crediti della banca reclamante pari ad € 36.433,99 come dettagliatamente indicati in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Per i reclamati: “Si insiste per il rigetto del ricorso con condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte Con ricorso del 26.9.2025 la ha esposto quanto appresso. In data 28.11.2024 i sig.ri e presentavano Controparte_3 Controparte_4 innanzi all' degli ordini dei dottori ed Controparte_5 CP_5 Esperti Contabili di Avezzano, Chieti, Lanciano Pescara, L'Aquila e Sulmona domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento per il consumatore – procedura di Liquidazione Controllata del Sovraindebitamento e nomina gestore della crisi. Veniva nominato gestore della crisi il dott. in data 23.01.2025 il dott. Persona_2 comunicava ai creditori di essere referente del Gestore della Crisi e a tal fine Persona_2 chiedeva la documentazione volta a procedere ad accertamenti tecnici in materia contabile al fine di eseguire una ricognizione di tutte le posizioni finanziarie riconducibile ai soggetti sopra indicati;
la procedeva ad inoltrare al Gestore nota di precisazione del Controparte_1 credito per entrambi i debitori, allegando tutta la documentazione a supporto. Parte La comunicava di essere creditrice nei confronti dei sig.ri e CP_3 CP_4 dell'importo complessivo di € € 129.204,30, tale importo scaturiva dai seguenti rapporti:
- € 110.415,45, in via privilegiata ipotecaria in forza ed in ragione del contratto di mutuo fondiario sopra menzionato, oltre interessi maturati e maturandi;
- € 4.310,84, in prededuzione e, comunque, in via privilegiata a titolo di spese di procedura sostenute nell'esecuzione immobiliare;
- € 4.316,26, in prededuzione e, comunque, in via privilegiata a titolo di spese legali e spese vive sostenute per il giudizio esecutivo;
- € 10.161,75, in via chirografaria, in ragione del prestito personale;
il tutto, dunque, per complessivi € 129.204,30. In data 30.04.2025 e depositavano innanzi al Tribunale di Pescara proposta CP_3 CP_4 di ristrutturazione debiti ex art. 67 e seguenti CCII. In data 08.05.2025 e depositavano integrazione al piano di ristrutturazione, CP_3 CP_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare disporre le misure protettive ex art. 70 comma 4 CCII. 1) Dichiarare aperta la Procedura di sovraindebitamento confermando il Gestore della Crisi il Dr.
Persona_2 2) Ritenuta l'ammissibilità e la fattibilità del Piano di ristrutturazione disporre per gli adempimenti di legge ed al fine omologare il predetto Piano”. Il procedimento veniva iscritto al n. 60/2025 e veniva designato il Giudice dott.ssa Federica Colantonio. Il Giudice designato, preso atto del piano di ristrutturazione e di tutta la documentazione ivi allegata, rilevato che sull'appartamento adibito ad abitazione principale pendeva la procedura Parte esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Pescara RGE 72/2024, incardinata dalla con asta fissata al 14.05.2025, la cui prosecuzione poteva pregiudicare la fattibilità del piano, con provvedimento del 10.05.2025, disponeva che:
“l'OCC provveda:
1) alla pubblicazione della proposta e del piano, così come specificati in data 08/05/2025, e del presente decreto in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;
2) alla comunicazione della proposta e del piano, con tutti i relativi allegati ed integrazioni, e del presente decreto, entro trenta giorni, a tutti i creditori, a mezzo PEC ovvero raccomandata a/r; l'OCC dovrà specificare il proprio indirizzo PEC;
- Che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui al punto 2) con modalità diversa dalla PEC, comunichino all'OCC un indirizzo un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2; in mancanza, si avvisa sin d'ora che tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 10, comma 3; AVVERTE i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 2) possono presentare osservazioni o contestazioni, inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC a tal fine da quest'ultimo indicato. DISPONE che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;
nonché la sospensione della procedura esecutiva immobiliare che grava sull'appartamento adibito ad abitazione principale (Tribunale di Pescara RGE n.72/2024) fino alla conclusione del procedimento;
ORDINA all'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, di depositare nel fascicolo telematico apposita relazione contenente:
- l'illustrazione in forma schematica e riassuntiva, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, della proposta e del piano con le modifiche eventualmente apposte, anche sentito il debitore;
- una schematica illustrazione dell'esito di tutte le notifiche e del loro buon fine nel termine di legge;
- la sintetica illustrazione di ciascuna delle osservazioni eventualmente proposte e delle deduzioni al riguardo svolte.” Parte La in data 18.06.2025 inviava a mezzo pec al Gestore della crisi le proprie Per_2 osservazioni, opponendosi all'omologa del piano presentato da e Controparte_3 CP_4
[...] Parte Malgrado ciò, il Tribunale di Pescara riteneva di non accogliere le osservazioni della e con sentenza n. 57/2025, emessa in data 10.09.2025 e pubblicata in data 11.09.2025, in persona del Giudice dott.ssa Federica Colantonio omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Con la sentenza oggi gravata, quindi, il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 60/2025, provvedendo sul ricorso ex artt. 66 e 67 C.C.I.I. contenente la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore di e Controparte_3
ha omologato il piano e ha autorizzato il pagamento, nel termine di trenta Controparte_4 giorni dall'omologa, del debito per capitale ed interessi scaduto, pari ad € 27.405,36 come da Parte
“estratto rate in scadenza del 31/03/2025” ovvero pari all'importo aggiornato che la Pt_1 vorrà comunicare all'O.C.C. entro sette giorni dalla richiesta da quest'ultimo tempestivamente inviata, e il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale dei debitori;
ha disposto che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano ed in sentenza;
ha, infine, dichiarato chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, C.C.I.I. Parte
2.Avverso la decisione ha proposto, come premesso, reclamo a questa Corte d'Appello la per tre motivi, intitolati come sotto. Parte
1)Illegittima esclusione dei crediti documentati dalla
2)Sull'inammissibilità del piano per carenza dei presupposti.
3)Sul merito della proposta
3.Si sono costituiti i debitori, che hanno contestato gli assunti della reclamante, concludendo per il rigetto del reclamo.
4.Trattenuta la causa a decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, questa Corte deve in primo luogo evidenziare come il petitum sottoposto da parte reclamante alla sua attenzione sia limitato a veder disporre l'inclusione nel passivo del piano di ristrutturazione anche dei restanti crediti della banca reclamante, pari ad € 36.433,99 come da essa indicati in narrativa: non vi è, quindi, richiesta di revocare l'omologa. Il rilievo è di per sé dirimente al fine di evidenziare, in primo luogo, l'inammissibilità di una impugnativa volta a far modificare il piano come già omologato, dato che assumere che vi sarebbe stato un illegittimo abbattimento di oltre € 36.433,99 del credito certo, liquido ed esigibile della Banca sta a far intendere che i debitori avrebbero dolosamente o con colpa grave diminuito il passivo, condotta a fronte della quale è dato il diverso rimedio di cui all'art. 70 CCII. Ad ogni conto, valga quanto appresso.
5.Per quel che riguarda il mutuo fondiario, non è vero che l'originario importo era di € 110.415,45, tale essendo l'importo di mutuo che originariamente, nel 2007, la banca aveva concesso ai CP_6 Parte debitori e nel quale la si era surrogata nel 2011 per il minor importo di euro 103.609,80 (come risulta dal relativo atto notarile), sceso, per effetto dell'originario pagamento di alcune rate, ad euro Parte 92.770,31 come risulta dal precetto intimato da ai debitori in data 8.11.2023. I reclamati, quindi, correttamente inserirono nella debitoria l'importo precettato e in ogni caso la Parte
che inviò le osservazioni all'OCC, nulla osservò al riguardo, limitandosi con dette osservazioni a contestare solo il sovraindebitamento dei reclamati e a ritenere la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta. La censura, quindi, è priva di fondamento.
6.Riguardo agli asseritamente pretermessi importi di € 4.310,84 a titolo di spese di procedura sostenute nell'esecuzione immobiliare e di € 4.316,00 a titolo di spese legali e spese vive sostenute per il giudizio esecutivo, questo Collegio, in disparte il rilievo per cui non è dato capire il perché della duplicazione di dette voci ( la procedura esecutiva in corso era una sola) , oltre a ribadire che Parte nelle osservazioni la non ne ha fatto cenno, deve rilevare che la proposta omologata dal tribunale prevede il pagamento pressochè immediato della somma di € 27.405,36, pari al debito scaduto e la rimessione in termini per il pagamento delle restanti rate di mutuo: orbene, tra i Parte 27.405,36 euro di debiti scaduti figurano, come da comunicazione della stessa del 17.3.2025, 5.926,22 euro per “spese legali”: ne deriva che di dette spese si è tenuto conto nel piano e che parte reclamante nulla ha argomentato al riguardo, eccependo la perdurante debenza dei due importi di cui sopra senza spiegazioni plausibili. Anche la doglianza in esame, quindi, è priva di fondamento.
7.Riguardo al credito di € 10.161,75 in via chirografaria, rivendicato in ragione di un prestito personale, questo sì del tutto trascurato nel piano omologato, a parte la già evidenziata circostanza per cui la banca non ne ha fatto cenno nelle sue osservazioni, resta il rilievo per il quale della erogazione della somma ai debitori non vi è alcuna prova. La banca ha prodotto solo una richiesta dei due debitori di prestito personale per 11.600,00 euro, da rimborsare in 360 rate da euro 69,35, priva di data e della indicazione dell'Iban su cui accreditare la somma, nonché una “disposizione interna di pagamento”, per la quale l'importo sarebbe stato erogato il 24.3.2011, anche essa carente di indicazioni, lasciate in bianco, circa le modalità di pagamento e del c/c sul quale addebitare le rate. L'avere, al riguardo, i reclamati sostenuto che del credito chirografario per prestito personale “non si era tenuto conto dacché il finanziamento non è stato mai versato ai debitori che neppure erano consapevoli d'aver sottoscritto il relativo modulo in occasione della rinegoziazione del mutuo, Parte essendo stato trattenuto dalla per polizza ed altre spese”, quindi, è argomento sicuramente da condividere quanto alla mancata prova della erogazione della somma. Anche questa doglianza, quindi, va disattesa.
8. Riguardo alla seconda e terza censura si osserva che con esse parte reclamante ripropone gli argomenti spesi in sede di osservazioni alla proposta, ossia le doglianze volte a eccepire l'inammissibilità del piano per carenza dei presupposti e il merito della proposta, senza contestare l'ampia motivazione adottata dal Tribunale per respingere le osservazioni.
8.1 Ed invero, in prime cure è stato, si premette senza serie contestazioni, ritenuto quanto appresso.
“RILEVATO che la ha eccepito, in primo luogo, la carenza dei presupposti di ammissibilità Pt_1 alla procedura azionata allegando che non è possibile sostenere che i ricorrenti versino in uno stato di sovraindebitamento tale da consentire l'accesso al beneficio de qua posto che non si ravvisa, nella situazione descritta, lo squilibrio economico richiesto dalla normativa;
nel merito, poi, la ha contestato la convenienza di entrambe le ipotesi (alternative) di piano proposte dai Pt_1 debitori;
RITENUTO, quanto alla prima contestazione, che ricorre innanzitutto la condizione soggettiva qualificatoria per l'accesso alla procedura in oggetto in quanto, entrambi i ricorrenti sono persone fisiche che accedono agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore;
trattandosi di membri della stessa famiglia gli stessi possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
RITENUTO, in particolare, che sussiste il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 2 del C.C.I.I., come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili o realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (c.d. stato di crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (c.d. stato di insolvenza). Nel caso in esame, infatti, la relazione del gestore della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che i ricorrenti si trovano in una situazione di “sovraindebitamento” atteso che, a fronte di una esposizione debitoria di circa 100.000
€, tenuto conto dei redditi mensili prodotti (il reddito familiare è di ca. € 2.500,00/2.800,00 mensili) e delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia (€ 1.400,00 circa), l'unica posta patrimoniale attiva rilevante è rappresentata dai beni immobili – posta attiva per definizione non prontamente liquidabili –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
……..OSSERVATO che l'O.C.C., in risposta alla richiesta di integrazione del 05/05/2025, ha chiarito che i coniugi hanno Parte_2 stipulato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione da adibire a dimora della famiglia nel 2007. Tale mutuo è stato oggetto di surroga con nell'anno 2011 ed in quel periodo Controparte_1 i coniugi godevano di un reddito di circa 2.800,00 €, più che sufficiente ad onorare il loro impegno finanziario che si assestava su di una rata mensile di circa 600 €. L'esame delle dichiarazioni dei redditi evidenzia, poi, negli anni 2021/2022, una rilevante riduzione nei redditi della Sig.ra la quale è passata da circa 1.250,00 € a 860,00 € di retribuzione netta mensile. I coniugi, CP_4 facendo ricorso all'aiuto di familiari, sono riusciti a pagare le rate del mutuo fino ad Aprile 2023, da lì in poi si sono fermati, cosicché dopo alcuni mesi l'Istituto di credito ha precettato l'importo di € 92.770,31 oltre interessi e spese ed agito esecutivamente sull'immobile. I restanti debiti (per complessivi € 7.611,00) sono quasi esclusivamente di natura fiscale (TARI, IMU e bolli auto);…… RILEVATO che l'O.C.C., nella relazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio, ha verificato che il reddito netto mensile della Famiglia si aggira attualmente sui € Parte_2 2.800,00 circa e che questa sopporta spese mensili per circa € 1.400,00, per cui l'ipotesi privilegiata, che prevede il versamento di un importo mensile di € 856,66, anche tenuto conto dell'apporto di finanza terza, appare sostenibile;
……. RILEVATO che ha tuttavia eccepito Pt_1 la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta, deducendo che il bene immobile, oggetto della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Pescara RGE n.72/2024, ben potrebbe essere aggiudicato al primo tentativo di vendita ed al prezzo pieno (€ 98.010,00 pari al valore stimato dell'appartamento oggetto di espropriazione), ed il relativo ricavato sarebbe esigibile prima del decorso di n. 7 anni previsti dalla proposta presentata, peraltro con il riconoscimento delle spese di procedura già sostenute. Stesso discorso con riferimento alla proposta avanzata in subordine, ossia il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo originario;
RITENUTA condivisibile la conclusione cui il professionista è pervenuto in merito alla convenienza della proposta qui in esame rispetto alla alternativa liquidatoria, atteso che il creditore ipotecario viene soddisfatto complessivamente nella sua interezza e per una somma ben superiore a quella ricavabile dalla vendita in sede esecutiva;
RILEVATO che il valore attribuito ai cespiti di proprietà dei ricorrenti dal CTU nell'ambito dell'espropriazione immobiliare ammonta ad €. 98.010,00 a fronte di un debito complessivo precettato di € 92.770,31;
considerato che
, in ambito di vendite delegate (anche in relazione a statistiche relative ad esecuzioni immobiliari presso i vari Tribunali), è molto raro che queste trovino compimento già al primo tentativo di vendita, ragion per cui si giungerebbe ad un prezzo di vendita di euro 73.500 circa, che
- decurtato dei costi della procedura esecutiva immobiliare - porterebbe ad una somma realizzabile Parte in favore della non superiore a quanto offerto (pagamento integrale del debito ipotecario), sia pure mediante il pagamento integrale del debito scaduto – ad oggi pari ad € 27.405,36 (come risulta Parte dall'estratto conto in unica soluzione entro quindici giorni dall'omologa) e rimessione in termini per il pagamento delle rate di mutuo a scadere, come richiesto in via privilegiata dai proponenti;
invero, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto, con conseguente ribasso del prezzo base d'asta del 25% e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito. Come è noto, infatti con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit., Trib. Napoli, 03 Marzo 2019; cfr., negli stessi termini, ex multis, Trib. Bergamo, 13 novembre 2017). D'altra parte, la stessa Corte di cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato” (v. Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544). Al contrario, con la ristrutturazione il creditore ipotecario andrebbe ragionevolmente ad essere soddisfatto per intero e comunque, si garantirebbe il soddisfacimento integrale dei creditori chirografari e, soprattutto, la conservazione dell'immobile dei ricorrenti, che rappresenta la dimora del nucleo familiare.”
8.2 Questa la, invero, ineccepibile motivazione, reclamata con argomenti inconsistenti, ossia: che Parte sarebbe evidente, per la , che non può sostenersi che i reclamati versino in uno stato di sovraindebitamento tale da consentire l'accesso al beneficio de qua, posto che non si ravvisa, nella situazione descritta, lo squilibrio economico richiesto dalla normativa;
che, contrariamente a quanto riportato in sentenza, il bene immobile, infatti, ben potrebbe essere aggiudicato al primo tentativo di vendita ed al prezzo pieno, ed il relativo ricavato sarebbe esigibile prima del decorso di n. 7 anni previsti dal piano omologato, peraltro con il riconoscimento delle spese di procedura già sostenute, stesso discorso con riferimento alla proposta avanzata in subordine, ossia il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo originario. Ad avviso di questa Corte di evidente non c'è nulla: assumere che non siano sovraindebitati soggetti che, a fronte di debiti complessivamente superiori a 100.000,00, dispongono di un reddito complessivo di euro 2.800,00 circa e sopportano spese mensili per circa € 1.400,00, non toglie che essi non dispongano di flussi reddituali tali da consentire loro di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (il che comporta lo stato di crisi), né vale a smentire la palese incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (il che manifesta lo stato di insolvenza). Parte Sostenere, di poi, che un piano che prevede il totale soddisfacimento del credito della sia soluzione deteriore rispetto alla vendita forzata dell'immobile, in quanto esso potrebbe essere venduto in primo esperimento, è una solo una mera speranza.
9. Il reclamo, in conclusione, va respinto. 10. Le spese del giudizio, attesone l'esito, vanno poste a carico della reclamante e vengono liquidate in favore del procuratore antistatario dei reclamati nella misura di euro 4.996,00, oltre accessori di legge, misura corrispondente al compenso minimo (stante la sinteticità dell'attività difensiva spiegata) delle cause di valore in cui rientra il disputatum, ossia la somma di euro 36.433,99 che la banca lamentava come pretermessa dal piano omologato
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il reclamo;
2) regola le spese di lite come in parte motiva;
3) dichiara che la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 27.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Francesco S. Filocamo Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex artt. 51 e 70, comma 8, D.LGS. N. 14/2019, iscritto al n.°887 del R.G. dell'anno 2025, proposto da:
in persona del legale rappresentante dott. Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo in virtù di procura generale alle liti per atto Notar di Roma del 30.11.2007, Rep. N. 151759, Racc. n. 33210 ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Roma, in Via Lucullo n. 3;
- reclamante –
contro e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Controparte_3 Controparte_4 Giansante giusta delega in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescara alla Via Cincinnato n. 37
- reclamati –
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 10.09.2025, pubblicata in data 11.09.2025 e notificata in data 17.09.2025, nel procedimento n. 60/2025, all'esito del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. Proc. OCC 854/2024, con cui è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai sig.ri e Controparte_3 Controparte_4
CONCLUSIONI
Per la reclamante:” In revoca alla sentenza impugnata, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila contrariis reiectis: 1) nel merito: accogliere il reclamo per i motivi dedotti in narrativa, e disporre l'inclusione nel passivo del piano di ristrutturazione anche i restanti crediti della banca reclamante pari ad € 36.433,99 come dettagliatamente indicati in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Per i reclamati: “Si insiste per il rigetto del ricorso con condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte Con ricorso del 26.9.2025 la ha esposto quanto appresso. In data 28.11.2024 i sig.ri e presentavano Controparte_3 Controparte_4 innanzi all' degli ordini dei dottori ed Controparte_5 CP_5 Esperti Contabili di Avezzano, Chieti, Lanciano Pescara, L'Aquila e Sulmona domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento per il consumatore – procedura di Liquidazione Controllata del Sovraindebitamento e nomina gestore della crisi. Veniva nominato gestore della crisi il dott. in data 23.01.2025 il dott. Persona_2 comunicava ai creditori di essere referente del Gestore della Crisi e a tal fine Persona_2 chiedeva la documentazione volta a procedere ad accertamenti tecnici in materia contabile al fine di eseguire una ricognizione di tutte le posizioni finanziarie riconducibile ai soggetti sopra indicati;
la procedeva ad inoltrare al Gestore nota di precisazione del Controparte_1 credito per entrambi i debitori, allegando tutta la documentazione a supporto. Parte La comunicava di essere creditrice nei confronti dei sig.ri e CP_3 CP_4 dell'importo complessivo di € € 129.204,30, tale importo scaturiva dai seguenti rapporti:
- € 110.415,45, in via privilegiata ipotecaria in forza ed in ragione del contratto di mutuo fondiario sopra menzionato, oltre interessi maturati e maturandi;
- € 4.310,84, in prededuzione e, comunque, in via privilegiata a titolo di spese di procedura sostenute nell'esecuzione immobiliare;
- € 4.316,26, in prededuzione e, comunque, in via privilegiata a titolo di spese legali e spese vive sostenute per il giudizio esecutivo;
- € 10.161,75, in via chirografaria, in ragione del prestito personale;
il tutto, dunque, per complessivi € 129.204,30. In data 30.04.2025 e depositavano innanzi al Tribunale di Pescara proposta CP_3 CP_4 di ristrutturazione debiti ex art. 67 e seguenti CCII. In data 08.05.2025 e depositavano integrazione al piano di ristrutturazione, CP_3 CP_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare disporre le misure protettive ex art. 70 comma 4 CCII. 1) Dichiarare aperta la Procedura di sovraindebitamento confermando il Gestore della Crisi il Dr.
Persona_2 2) Ritenuta l'ammissibilità e la fattibilità del Piano di ristrutturazione disporre per gli adempimenti di legge ed al fine omologare il predetto Piano”. Il procedimento veniva iscritto al n. 60/2025 e veniva designato il Giudice dott.ssa Federica Colantonio. Il Giudice designato, preso atto del piano di ristrutturazione e di tutta la documentazione ivi allegata, rilevato che sull'appartamento adibito ad abitazione principale pendeva la procedura Parte esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Pescara RGE 72/2024, incardinata dalla con asta fissata al 14.05.2025, la cui prosecuzione poteva pregiudicare la fattibilità del piano, con provvedimento del 10.05.2025, disponeva che:
“l'OCC provveda:
1) alla pubblicazione della proposta e del piano, così come specificati in data 08/05/2025, e del presente decreto in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;
2) alla comunicazione della proposta e del piano, con tutti i relativi allegati ed integrazioni, e del presente decreto, entro trenta giorni, a tutti i creditori, a mezzo PEC ovvero raccomandata a/r; l'OCC dovrà specificare il proprio indirizzo PEC;
- Che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui al punto 2) con modalità diversa dalla PEC, comunichino all'OCC un indirizzo un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2; in mancanza, si avvisa sin d'ora che tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 10, comma 3; AVVERTE i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 2) possono presentare osservazioni o contestazioni, inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC a tal fine da quest'ultimo indicato. DISPONE che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;
nonché la sospensione della procedura esecutiva immobiliare che grava sull'appartamento adibito ad abitazione principale (Tribunale di Pescara RGE n.72/2024) fino alla conclusione del procedimento;
ORDINA all'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, di depositare nel fascicolo telematico apposita relazione contenente:
- l'illustrazione in forma schematica e riassuntiva, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, della proposta e del piano con le modifiche eventualmente apposte, anche sentito il debitore;
- una schematica illustrazione dell'esito di tutte le notifiche e del loro buon fine nel termine di legge;
- la sintetica illustrazione di ciascuna delle osservazioni eventualmente proposte e delle deduzioni al riguardo svolte.” Parte La in data 18.06.2025 inviava a mezzo pec al Gestore della crisi le proprie Per_2 osservazioni, opponendosi all'omologa del piano presentato da e Controparte_3 CP_4
[...] Parte Malgrado ciò, il Tribunale di Pescara riteneva di non accogliere le osservazioni della e con sentenza n. 57/2025, emessa in data 10.09.2025 e pubblicata in data 11.09.2025, in persona del Giudice dott.ssa Federica Colantonio omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Con la sentenza oggi gravata, quindi, il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 60/2025, provvedendo sul ricorso ex artt. 66 e 67 C.C.I.I. contenente la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore di e Controparte_3
ha omologato il piano e ha autorizzato il pagamento, nel termine di trenta Controparte_4 giorni dall'omologa, del debito per capitale ed interessi scaduto, pari ad € 27.405,36 come da Parte
“estratto rate in scadenza del 31/03/2025” ovvero pari all'importo aggiornato che la Pt_1 vorrà comunicare all'O.C.C. entro sette giorni dalla richiesta da quest'ultimo tempestivamente inviata, e il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale dei debitori;
ha disposto che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano ed in sentenza;
ha, infine, dichiarato chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, C.C.I.I. Parte
2.Avverso la decisione ha proposto, come premesso, reclamo a questa Corte d'Appello la per tre motivi, intitolati come sotto. Parte
1)Illegittima esclusione dei crediti documentati dalla
2)Sull'inammissibilità del piano per carenza dei presupposti.
3)Sul merito della proposta
3.Si sono costituiti i debitori, che hanno contestato gli assunti della reclamante, concludendo per il rigetto del reclamo.
4.Trattenuta la causa a decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, questa Corte deve in primo luogo evidenziare come il petitum sottoposto da parte reclamante alla sua attenzione sia limitato a veder disporre l'inclusione nel passivo del piano di ristrutturazione anche dei restanti crediti della banca reclamante, pari ad € 36.433,99 come da essa indicati in narrativa: non vi è, quindi, richiesta di revocare l'omologa. Il rilievo è di per sé dirimente al fine di evidenziare, in primo luogo, l'inammissibilità di una impugnativa volta a far modificare il piano come già omologato, dato che assumere che vi sarebbe stato un illegittimo abbattimento di oltre € 36.433,99 del credito certo, liquido ed esigibile della Banca sta a far intendere che i debitori avrebbero dolosamente o con colpa grave diminuito il passivo, condotta a fronte della quale è dato il diverso rimedio di cui all'art. 70 CCII. Ad ogni conto, valga quanto appresso.
5.Per quel che riguarda il mutuo fondiario, non è vero che l'originario importo era di € 110.415,45, tale essendo l'importo di mutuo che originariamente, nel 2007, la banca aveva concesso ai CP_6 Parte debitori e nel quale la si era surrogata nel 2011 per il minor importo di euro 103.609,80 (come risulta dal relativo atto notarile), sceso, per effetto dell'originario pagamento di alcune rate, ad euro Parte 92.770,31 come risulta dal precetto intimato da ai debitori in data 8.11.2023. I reclamati, quindi, correttamente inserirono nella debitoria l'importo precettato e in ogni caso la Parte
che inviò le osservazioni all'OCC, nulla osservò al riguardo, limitandosi con dette osservazioni a contestare solo il sovraindebitamento dei reclamati e a ritenere la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta. La censura, quindi, è priva di fondamento.
6.Riguardo agli asseritamente pretermessi importi di € 4.310,84 a titolo di spese di procedura sostenute nell'esecuzione immobiliare e di € 4.316,00 a titolo di spese legali e spese vive sostenute per il giudizio esecutivo, questo Collegio, in disparte il rilievo per cui non è dato capire il perché della duplicazione di dette voci ( la procedura esecutiva in corso era una sola) , oltre a ribadire che Parte nelle osservazioni la non ne ha fatto cenno, deve rilevare che la proposta omologata dal tribunale prevede il pagamento pressochè immediato della somma di € 27.405,36, pari al debito scaduto e la rimessione in termini per il pagamento delle restanti rate di mutuo: orbene, tra i Parte 27.405,36 euro di debiti scaduti figurano, come da comunicazione della stessa del 17.3.2025, 5.926,22 euro per “spese legali”: ne deriva che di dette spese si è tenuto conto nel piano e che parte reclamante nulla ha argomentato al riguardo, eccependo la perdurante debenza dei due importi di cui sopra senza spiegazioni plausibili. Anche la doglianza in esame, quindi, è priva di fondamento.
7.Riguardo al credito di € 10.161,75 in via chirografaria, rivendicato in ragione di un prestito personale, questo sì del tutto trascurato nel piano omologato, a parte la già evidenziata circostanza per cui la banca non ne ha fatto cenno nelle sue osservazioni, resta il rilievo per il quale della erogazione della somma ai debitori non vi è alcuna prova. La banca ha prodotto solo una richiesta dei due debitori di prestito personale per 11.600,00 euro, da rimborsare in 360 rate da euro 69,35, priva di data e della indicazione dell'Iban su cui accreditare la somma, nonché una “disposizione interna di pagamento”, per la quale l'importo sarebbe stato erogato il 24.3.2011, anche essa carente di indicazioni, lasciate in bianco, circa le modalità di pagamento e del c/c sul quale addebitare le rate. L'avere, al riguardo, i reclamati sostenuto che del credito chirografario per prestito personale “non si era tenuto conto dacché il finanziamento non è stato mai versato ai debitori che neppure erano consapevoli d'aver sottoscritto il relativo modulo in occasione della rinegoziazione del mutuo, Parte essendo stato trattenuto dalla per polizza ed altre spese”, quindi, è argomento sicuramente da condividere quanto alla mancata prova della erogazione della somma. Anche questa doglianza, quindi, va disattesa.
8. Riguardo alla seconda e terza censura si osserva che con esse parte reclamante ripropone gli argomenti spesi in sede di osservazioni alla proposta, ossia le doglianze volte a eccepire l'inammissibilità del piano per carenza dei presupposti e il merito della proposta, senza contestare l'ampia motivazione adottata dal Tribunale per respingere le osservazioni.
8.1 Ed invero, in prime cure è stato, si premette senza serie contestazioni, ritenuto quanto appresso.
“RILEVATO che la ha eccepito, in primo luogo, la carenza dei presupposti di ammissibilità Pt_1 alla procedura azionata allegando che non è possibile sostenere che i ricorrenti versino in uno stato di sovraindebitamento tale da consentire l'accesso al beneficio de qua posto che non si ravvisa, nella situazione descritta, lo squilibrio economico richiesto dalla normativa;
nel merito, poi, la ha contestato la convenienza di entrambe le ipotesi (alternative) di piano proposte dai Pt_1 debitori;
RITENUTO, quanto alla prima contestazione, che ricorre innanzitutto la condizione soggettiva qualificatoria per l'accesso alla procedura in oggetto in quanto, entrambi i ricorrenti sono persone fisiche che accedono agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore;
trattandosi di membri della stessa famiglia gli stessi possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
RITENUTO, in particolare, che sussiste il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 2 del C.C.I.I., come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili o realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (c.d. stato di crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (c.d. stato di insolvenza). Nel caso in esame, infatti, la relazione del gestore della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che i ricorrenti si trovano in una situazione di “sovraindebitamento” atteso che, a fronte di una esposizione debitoria di circa 100.000
€, tenuto conto dei redditi mensili prodotti (il reddito familiare è di ca. € 2.500,00/2.800,00 mensili) e delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia (€ 1.400,00 circa), l'unica posta patrimoniale attiva rilevante è rappresentata dai beni immobili – posta attiva per definizione non prontamente liquidabili –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
……..OSSERVATO che l'O.C.C., in risposta alla richiesta di integrazione del 05/05/2025, ha chiarito che i coniugi hanno Parte_2 stipulato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione da adibire a dimora della famiglia nel 2007. Tale mutuo è stato oggetto di surroga con nell'anno 2011 ed in quel periodo Controparte_1 i coniugi godevano di un reddito di circa 2.800,00 €, più che sufficiente ad onorare il loro impegno finanziario che si assestava su di una rata mensile di circa 600 €. L'esame delle dichiarazioni dei redditi evidenzia, poi, negli anni 2021/2022, una rilevante riduzione nei redditi della Sig.ra la quale è passata da circa 1.250,00 € a 860,00 € di retribuzione netta mensile. I coniugi, CP_4 facendo ricorso all'aiuto di familiari, sono riusciti a pagare le rate del mutuo fino ad Aprile 2023, da lì in poi si sono fermati, cosicché dopo alcuni mesi l'Istituto di credito ha precettato l'importo di € 92.770,31 oltre interessi e spese ed agito esecutivamente sull'immobile. I restanti debiti (per complessivi € 7.611,00) sono quasi esclusivamente di natura fiscale (TARI, IMU e bolli auto);…… RILEVATO che l'O.C.C., nella relazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio, ha verificato che il reddito netto mensile della Famiglia si aggira attualmente sui € Parte_2 2.800,00 circa e che questa sopporta spese mensili per circa € 1.400,00, per cui l'ipotesi privilegiata, che prevede il versamento di un importo mensile di € 856,66, anche tenuto conto dell'apporto di finanza terza, appare sostenibile;
……. RILEVATO che ha tuttavia eccepito Pt_1 la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta, deducendo che il bene immobile, oggetto della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Pescara RGE n.72/2024, ben potrebbe essere aggiudicato al primo tentativo di vendita ed al prezzo pieno (€ 98.010,00 pari al valore stimato dell'appartamento oggetto di espropriazione), ed il relativo ricavato sarebbe esigibile prima del decorso di n. 7 anni previsti dalla proposta presentata, peraltro con il riconoscimento delle spese di procedura già sostenute. Stesso discorso con riferimento alla proposta avanzata in subordine, ossia il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo originario;
RITENUTA condivisibile la conclusione cui il professionista è pervenuto in merito alla convenienza della proposta qui in esame rispetto alla alternativa liquidatoria, atteso che il creditore ipotecario viene soddisfatto complessivamente nella sua interezza e per una somma ben superiore a quella ricavabile dalla vendita in sede esecutiva;
RILEVATO che il valore attribuito ai cespiti di proprietà dei ricorrenti dal CTU nell'ambito dell'espropriazione immobiliare ammonta ad €. 98.010,00 a fronte di un debito complessivo precettato di € 92.770,31;
considerato che
, in ambito di vendite delegate (anche in relazione a statistiche relative ad esecuzioni immobiliari presso i vari Tribunali), è molto raro che queste trovino compimento già al primo tentativo di vendita, ragion per cui si giungerebbe ad un prezzo di vendita di euro 73.500 circa, che
- decurtato dei costi della procedura esecutiva immobiliare - porterebbe ad una somma realizzabile Parte in favore della non superiore a quanto offerto (pagamento integrale del debito ipotecario), sia pure mediante il pagamento integrale del debito scaduto – ad oggi pari ad € 27.405,36 (come risulta Parte dall'estratto conto in unica soluzione entro quindici giorni dall'omologa) e rimessione in termini per il pagamento delle rate di mutuo a scadere, come richiesto in via privilegiata dai proponenti;
invero, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto, con conseguente ribasso del prezzo base d'asta del 25% e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito. Come è noto, infatti con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit., Trib. Napoli, 03 Marzo 2019; cfr., negli stessi termini, ex multis, Trib. Bergamo, 13 novembre 2017). D'altra parte, la stessa Corte di cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato” (v. Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544). Al contrario, con la ristrutturazione il creditore ipotecario andrebbe ragionevolmente ad essere soddisfatto per intero e comunque, si garantirebbe il soddisfacimento integrale dei creditori chirografari e, soprattutto, la conservazione dell'immobile dei ricorrenti, che rappresenta la dimora del nucleo familiare.”
8.2 Questa la, invero, ineccepibile motivazione, reclamata con argomenti inconsistenti, ossia: che Parte sarebbe evidente, per la , che non può sostenersi che i reclamati versino in uno stato di sovraindebitamento tale da consentire l'accesso al beneficio de qua, posto che non si ravvisa, nella situazione descritta, lo squilibrio economico richiesto dalla normativa;
che, contrariamente a quanto riportato in sentenza, il bene immobile, infatti, ben potrebbe essere aggiudicato al primo tentativo di vendita ed al prezzo pieno, ed il relativo ricavato sarebbe esigibile prima del decorso di n. 7 anni previsti dal piano omologato, peraltro con il riconoscimento delle spese di procedura già sostenute, stesso discorso con riferimento alla proposta avanzata in subordine, ossia il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo originario. Ad avviso di questa Corte di evidente non c'è nulla: assumere che non siano sovraindebitati soggetti che, a fronte di debiti complessivamente superiori a 100.000,00, dispongono di un reddito complessivo di euro 2.800,00 circa e sopportano spese mensili per circa € 1.400,00, non toglie che essi non dispongano di flussi reddituali tali da consentire loro di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (il che comporta lo stato di crisi), né vale a smentire la palese incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (il che manifesta lo stato di insolvenza). Parte Sostenere, di poi, che un piano che prevede il totale soddisfacimento del credito della sia soluzione deteriore rispetto alla vendita forzata dell'immobile, in quanto esso potrebbe essere venduto in primo esperimento, è una solo una mera speranza.
9. Il reclamo, in conclusione, va respinto. 10. Le spese del giudizio, attesone l'esito, vanno poste a carico della reclamante e vengono liquidate in favore del procuratore antistatario dei reclamati nella misura di euro 4.996,00, oltre accessori di legge, misura corrispondente al compenso minimo (stante la sinteticità dell'attività difensiva spiegata) delle cause di valore in cui rientra il disputatum, ossia la somma di euro 36.433,99 che la banca lamentava come pretermessa dal piano omologato
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il reclamo;
2) regola le spese di lite come in parte motiva;
3) dichiara che la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 27.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo