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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8493/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Nella persona della dr.ssa Daniela Galazzi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 8493 del Ruolo Generale del 2021
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio De Donato, ed Parte_1
elettivamente domiciliata nel suo studio sino in Grottaminarda (AV), alla Via G.
Boccaccio, 42 giusta procura in atti
Appellante contro rappresentata e difesa dall'avv. Gaetana Rita Barrale ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Belmonte Mezzagno (PA), alla Via
Mandricelli, 1, giusta procura in atti
Appellata contro e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Fiorentino, ed elettivamente domiciliata in
[...]
Palermo, alla Via B. Petrocelli, 12, giusta procura in atti
Appellato
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L.A.S. ha proposto appello avverso la sentenza nr. 1418/2023 resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Palermo in data 20.5.2021 con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura tg. EP882GZ di proprietà di Controparte_1 conseguenti al tamponamento subito in data 23.11.2017 da parte dall'autoarticolato
[...]
composto dal semirimorchio tg. XA333DJ trainato dalla motrice tg. BC459BX ed è stata rigettata la domanda di manleva spiegata dall'appellante nei confronti di
[...] poiché quest'ultima non era la compagnia assicuratrice della motrice. CP_2
Ha dedotto l'appellante di essere proprietaria del rimorchio ma non della motrice, recante targa estera e in ordine al cui proprietario non sono state fatte indagini, negando, come già fatto in primo grado, il coinvolgimento del proprio rimorchio nel sinistro.
Si è costituita la deducendo di avere comprovato il verificarsi del sinistro e che CP_1
l'autoarticolato va considerato un complesso unitario sicché dei danni dallo stesso cagionati sono responsabili, oltre all'assicurazione della motrice, i proprietari del mezzo secondo le regole ordinarie ed in concorso tra loro.
Tanto premesso in punto di fatto con riferimento alle avverse posizioni processuali, secondo quanto allegato dalla attrice in primo grado, il sinistro stradale si è CP_1 verificato a seguito di un tamponamento della sua autovettura da parte dell'autoarticolato, che aveva urtato, con la parte anteriore della motrice, la parte posteriore dell'autovettura.
Il sinistro, pertanto, per quello che interessa in questa sede, non ha in alcun modo coinvolto il rimorchio che seguiva la motrice alla quale era agganciato.
Va poi rilevato che non è risultato provato che la motrice fosse di proprietà dell'appellata, ed anzi il giudice di prime cure lo ha escluso: nessuna prova al riguardo è stata offerta
(considerato, peraltro, che correttamente è stata esclusa la testimonianza del conducente dell'autoarticolato, portante un interesse proprio all'esito del giudizio).
Tanto premesso, occorre allora accertare se il sinistro sia riferibile tout court anche al proprietario del rimorchio quale “unico complesso circolante” ove trainato dalla motrice alla quale è unito.
pagina 2 di 5 Al riguardo, deve considerarsi che la nozione di "rimorchio" di cui all'art. 1 legge n. 990 del
1969 va individuata con riferimento agli articoli 26 e 28 del codice della strada, i quali distinguono i veicoli come gli autotreni e gli autoarticolati, costituiti da motrice e rimorchio ad essa agganciato, ed i rimorchi privi di mezzo proprio di propulsione. E' appunto sulla base dell'osservazione che anche il carrello o il rimorchio agganciati divengono parti integranti del veicolo marciante che si è formato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio, operi la sola assicurazione obbligatoria del rischio dinamico del "complesso unitario circolante" e non anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del rischio statico del veicolo inerte.
E' quindi sulla base di tale ricostruzione che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, esclusa l'operatività della copertura dell'assicurazione del rimorchio per il rischio statico, “deve ritenersi consentita alle parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinamico del rimorchio e del carrello separatamente considerati rispetto alla motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella (diversa) ipotesi di assicurazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione” ( cfr. Cass. n. 9574 del
01/10/1997).
Ed allora, l'assicurazione obbligatoria dell'autotreno deve coprire il rischio dinamico, sia attuale che potenziale e si estende al complesso unitario, nell'intera sua composizione, sicché il titolare della motrice, che deve essere assicurata per il rischio dinamico, risponde dei danni arrecati dal complesso unitario circolante. Il rimorchio, isolatamente e sganciato dalla motrice, è invece tenuto per i danni inerenti al rischio statico e, allorquando il sinistro si sia verificato per effetto del rimorchio ovvero anche per effetto del rimorchio (come nel caso di urto di un'autovettura, in movimento, contro la parte posteriore del rimorchio dell'autotreno in sosta - Cass. n. 6431/2015 - ovvero per il ribaltamento di tutto l'autoarticolato o ancora per un danno arrecato da cose trasportate sul carrello in movimento), risponde anche del danno derivante dalla circolazione: in tale caso, infatti, laddove si concretizzi il rischio dinamico riferibile al rimorchio, il proprietario della vettura trainata che sia stata essa stessa all'origine del sinistro, consentendone la circolazione pagina 3 di 5 mediante il traino suddetto, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 3, ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante.
Ciò che è necessario, quindi al fine di poter affermare la responsabilità, secondo le regole ordinarie, del proprietario del rimorchio, allorquando lo stesso venga agganciato alla motrice dalla quale viene trainato, è che il sinistro sia riconducibile, nel suo dinamismo fattuale concreto, alla vettura trainata (ad esempio e come detto, in caso di urto contro la parte posteriore del rimorchio medesimo fermo in sosta ovvero perché derivato da uno sbandamento del carrello o dal ribaltamento dell'intero autoarticolato contro altra autovettura come nel caso esaminato da Cass. n. 13200 del 2012).
Il rischio c.d. dinamico del rimorchio viene quindi in rilievo, con la conseguente operatività di una eventuale copertura assicurativa di natura convenzionale (e non già obbligatoria) stipulata dal proprietario del rimorchio, laddove il sinistro sia riconducibile tanto alla motrice quanto al rimorchio trainato.
Solo in una simile evenienza trova infatti concreta realizzazione il rischio dinamico derivante dalla circolazione del rimorchio laddove agganciato alla motrice.
Nel caso in esame, secondo quanto affermato da parte attrice – appellata in questa fase, il sinistro si è verificato per effetto di un tamponamento dell'autovettura da parte del conducente dell'autocarro, ossia con una dinamica concreta nell'ambito della quale il rimorchio trainato non ha spiegato alcuna efficacia eziologica diretta, non prendendo parte in alcun modo alla realizzazione del danno.
Pertanto, considerato che, nel caso in esame, il sinistro non aveva coinvolto la vettura trainata, non pare trovare applicazione l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza nr. 6431 del 31/03/2015, essendo il sinistro da ascrivere alla responsabilità del conducente e del proprietario della motrice che, occasionalmente, trainava un rimorchio al momento in cui la parte anteriore dell'autoarticolato urtava contro l'autovettura condotta da pubblico dipendente.
pagina 4 di 5 L'appello va quindi accolto e la sentenza riformata integralmente con il rigetto della domanda spiegata dalla CP_1
In relazione alla particolarità della questione e degli orientamenti nel tempo sviluppatisi in tema di responsabilità per danno da sinistro stradale degli autoarticolati, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese della ctu disposta nel corso del primo grado del giudizio vanno poste a carico della società appellante e della nella misura del 50% per ciascuna. CP_1
P.Q.M.
Accoglie l'appello spiegato da avverso la sentenza nr. Parte_1
1418/2023 resa dal Giudice di Pace di Palermo in data 20.5.2021, che riforma integralmente e, per l'effetto, rigetta le domande di Controparte_1
compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
pone le spese della consulenza disposta nel corso del primo grado del giudizio a carico della società appellante e della nella misura del 50% per ciascuna. CP_1
Palermo, 24 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Nella persona della dr.ssa Daniela Galazzi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 8493 del Ruolo Generale del 2021
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio De Donato, ed Parte_1
elettivamente domiciliata nel suo studio sino in Grottaminarda (AV), alla Via G.
Boccaccio, 42 giusta procura in atti
Appellante contro rappresentata e difesa dall'avv. Gaetana Rita Barrale ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Belmonte Mezzagno (PA), alla Via
Mandricelli, 1, giusta procura in atti
Appellata contro e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Fiorentino, ed elettivamente domiciliata in
[...]
Palermo, alla Via B. Petrocelli, 12, giusta procura in atti
Appellato
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L.A.S. ha proposto appello avverso la sentenza nr. 1418/2023 resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Palermo in data 20.5.2021 con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura tg. EP882GZ di proprietà di Controparte_1 conseguenti al tamponamento subito in data 23.11.2017 da parte dall'autoarticolato
[...]
composto dal semirimorchio tg. XA333DJ trainato dalla motrice tg. BC459BX ed è stata rigettata la domanda di manleva spiegata dall'appellante nei confronti di
[...] poiché quest'ultima non era la compagnia assicuratrice della motrice. CP_2
Ha dedotto l'appellante di essere proprietaria del rimorchio ma non della motrice, recante targa estera e in ordine al cui proprietario non sono state fatte indagini, negando, come già fatto in primo grado, il coinvolgimento del proprio rimorchio nel sinistro.
Si è costituita la deducendo di avere comprovato il verificarsi del sinistro e che CP_1
l'autoarticolato va considerato un complesso unitario sicché dei danni dallo stesso cagionati sono responsabili, oltre all'assicurazione della motrice, i proprietari del mezzo secondo le regole ordinarie ed in concorso tra loro.
Tanto premesso in punto di fatto con riferimento alle avverse posizioni processuali, secondo quanto allegato dalla attrice in primo grado, il sinistro stradale si è CP_1 verificato a seguito di un tamponamento della sua autovettura da parte dell'autoarticolato, che aveva urtato, con la parte anteriore della motrice, la parte posteriore dell'autovettura.
Il sinistro, pertanto, per quello che interessa in questa sede, non ha in alcun modo coinvolto il rimorchio che seguiva la motrice alla quale era agganciato.
Va poi rilevato che non è risultato provato che la motrice fosse di proprietà dell'appellata, ed anzi il giudice di prime cure lo ha escluso: nessuna prova al riguardo è stata offerta
(considerato, peraltro, che correttamente è stata esclusa la testimonianza del conducente dell'autoarticolato, portante un interesse proprio all'esito del giudizio).
Tanto premesso, occorre allora accertare se il sinistro sia riferibile tout court anche al proprietario del rimorchio quale “unico complesso circolante” ove trainato dalla motrice alla quale è unito.
pagina 2 di 5 Al riguardo, deve considerarsi che la nozione di "rimorchio" di cui all'art. 1 legge n. 990 del
1969 va individuata con riferimento agli articoli 26 e 28 del codice della strada, i quali distinguono i veicoli come gli autotreni e gli autoarticolati, costituiti da motrice e rimorchio ad essa agganciato, ed i rimorchi privi di mezzo proprio di propulsione. E' appunto sulla base dell'osservazione che anche il carrello o il rimorchio agganciati divengono parti integranti del veicolo marciante che si è formato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio, operi la sola assicurazione obbligatoria del rischio dinamico del "complesso unitario circolante" e non anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del rischio statico del veicolo inerte.
E' quindi sulla base di tale ricostruzione che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, esclusa l'operatività della copertura dell'assicurazione del rimorchio per il rischio statico, “deve ritenersi consentita alle parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinamico del rimorchio e del carrello separatamente considerati rispetto alla motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella (diversa) ipotesi di assicurazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione” ( cfr. Cass. n. 9574 del
01/10/1997).
Ed allora, l'assicurazione obbligatoria dell'autotreno deve coprire il rischio dinamico, sia attuale che potenziale e si estende al complesso unitario, nell'intera sua composizione, sicché il titolare della motrice, che deve essere assicurata per il rischio dinamico, risponde dei danni arrecati dal complesso unitario circolante. Il rimorchio, isolatamente e sganciato dalla motrice, è invece tenuto per i danni inerenti al rischio statico e, allorquando il sinistro si sia verificato per effetto del rimorchio ovvero anche per effetto del rimorchio (come nel caso di urto di un'autovettura, in movimento, contro la parte posteriore del rimorchio dell'autotreno in sosta - Cass. n. 6431/2015 - ovvero per il ribaltamento di tutto l'autoarticolato o ancora per un danno arrecato da cose trasportate sul carrello in movimento), risponde anche del danno derivante dalla circolazione: in tale caso, infatti, laddove si concretizzi il rischio dinamico riferibile al rimorchio, il proprietario della vettura trainata che sia stata essa stessa all'origine del sinistro, consentendone la circolazione pagina 3 di 5 mediante il traino suddetto, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 3, ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante.
Ciò che è necessario, quindi al fine di poter affermare la responsabilità, secondo le regole ordinarie, del proprietario del rimorchio, allorquando lo stesso venga agganciato alla motrice dalla quale viene trainato, è che il sinistro sia riconducibile, nel suo dinamismo fattuale concreto, alla vettura trainata (ad esempio e come detto, in caso di urto contro la parte posteriore del rimorchio medesimo fermo in sosta ovvero perché derivato da uno sbandamento del carrello o dal ribaltamento dell'intero autoarticolato contro altra autovettura come nel caso esaminato da Cass. n. 13200 del 2012).
Il rischio c.d. dinamico del rimorchio viene quindi in rilievo, con la conseguente operatività di una eventuale copertura assicurativa di natura convenzionale (e non già obbligatoria) stipulata dal proprietario del rimorchio, laddove il sinistro sia riconducibile tanto alla motrice quanto al rimorchio trainato.
Solo in una simile evenienza trova infatti concreta realizzazione il rischio dinamico derivante dalla circolazione del rimorchio laddove agganciato alla motrice.
Nel caso in esame, secondo quanto affermato da parte attrice – appellata in questa fase, il sinistro si è verificato per effetto di un tamponamento dell'autovettura da parte del conducente dell'autocarro, ossia con una dinamica concreta nell'ambito della quale il rimorchio trainato non ha spiegato alcuna efficacia eziologica diretta, non prendendo parte in alcun modo alla realizzazione del danno.
Pertanto, considerato che, nel caso in esame, il sinistro non aveva coinvolto la vettura trainata, non pare trovare applicazione l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza nr. 6431 del 31/03/2015, essendo il sinistro da ascrivere alla responsabilità del conducente e del proprietario della motrice che, occasionalmente, trainava un rimorchio al momento in cui la parte anteriore dell'autoarticolato urtava contro l'autovettura condotta da pubblico dipendente.
pagina 4 di 5 L'appello va quindi accolto e la sentenza riformata integralmente con il rigetto della domanda spiegata dalla CP_1
In relazione alla particolarità della questione e degli orientamenti nel tempo sviluppatisi in tema di responsabilità per danno da sinistro stradale degli autoarticolati, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese della ctu disposta nel corso del primo grado del giudizio vanno poste a carico della società appellante e della nella misura del 50% per ciascuna. CP_1
P.Q.M.
Accoglie l'appello spiegato da avverso la sentenza nr. Parte_1
1418/2023 resa dal Giudice di Pace di Palermo in data 20.5.2021, che riforma integralmente e, per l'effetto, rigetta le domande di Controparte_1
compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
pone le spese della consulenza disposta nel corso del primo grado del giudizio a carico della società appellante e della nella misura del 50% per ciascuna. CP_1
Palermo, 24 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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