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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII
Nella causa civile iscritta al n. 16646/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Olanda (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Carlo C.F._2
Poma, n.4, in forza di procura in calce all'atto introduttivo.
- Attrice
E
(P. VA ), con sede legale in Roma alla Via Alimena n. 105, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e l.r.p.t, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Paolo Garau
( ), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
medesimo sito in Roma, Viale G. Mazzini 145.
- Convenuta
**************
Oggetto: contratto di trasporto.
Conclusioni: come da verbale del 15.11.2024.
***********
La domanda di parte attrice ha per oggetto il risarcimento dei danni subiti il giorno 21.2.2019 da
, passeggera dell'autobus n. 0134 a due piani, di proprietà della partito Parte_1 CP_1
da Rieti alle ore 14:00 e diretto alla Stazione di Roma Tiburtina, per effetto di una frenata che ne ha causato la caduta.
ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'attrice e invocato CP_1
l'esimente dello stato di necessità, sostenendo che la frenata sarebbe stata resa necessaria dalla condotta scorretta di un automobilista.
La convenuta, inoltre, pur non contestando l'avvenuta caduta dell'attrice, ha affermato che quest'ultima con il proprio comportamento imprudente aveva concorso alla verificazione dell'evento interrompendo il nesso causale tra lesioni, evento e responsabilità del vettore. Ha rappresentato, inoltre, che la , garante di per la CP_1 Controparte_2 CP_1
responsabilità civile autoveicoli, istruito il sinistro, aveva offerto all'attrice la somma di € 3.300,00 a ristoro delle lamentate lesioni;
detta somma è stata versata ed incassata dalla . Pt_1
Per tale ultima ragione, dunque, la convenuta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa è stata istruita mediante prova testi e CTU medico legale.
*********************
Parte attrice, la quale ha documentato di essere titolare di abbonamento annuale formula “autobus più treno” rilasciato in data 15.05.2018 da , ha proposto Controparte_3
una domanda diretta a far valere la responsabilità prevista a carico del vettore dall'art. 1681 c.c.
In base all'art. 1681 c.c. non è necessario dimostrare l'imputabilità del danno a dolo o colpa del vettore ma è sufficiente che l'attore provi l'esistenza del contratto, il danno subito e il nesso di causalità fra questo e l'attività posta in essere dal vettore nell'esecuzione del trasporto.
Nel caso in esame tali elementi sono provati e non è stata nemmeno dedotta da parte convenuta l'esistenza di una causa esterna, idonea a determinare l'incidente, estranea alla propria organizzazione ed alla propria attività.
La presenza della attrice a bordo del mezzo e la riconducibilità della caduta ad una brusca manovra effettuata dal conducente si desumono già dalla relazione di servizio prodotta nel fascicolo della chiamata in causa.
La prova testimoniale ha ulteriormente evidenziato che l'attrice al momento del sinistro transitava sulla scala di collegamento tra il secondo e il primo piano dell'autobus al fine di poter scendere dal veicolo all'imminente successiva fermata.
Al momento della discesa dell'attrice l'autobus era fermo per consentire ad altri passeggeri di scendere dal veicolo;
il conducente, nonostante vi fosse un altro passeggero in procinto di scendere dal mezzo, improvvisamente aveva chiuso le porte ripartendo velocemente.
Le ragioni che hanno indotto l'autista ad effettuare la brusca manovra– nella relazione di servizio il conducente riferisce di un'autovettura che gli avrebbe tagliato la strada – sono irrilevanti.
Infatti, l'esigenza di regolare il movimento del mezzo in modo da evitare il pericolo di incidenti rientra nell'ordinaria dinamica della circolazione stradale e dell'esercizio del trasporto su strada e pertanto si deve considerare irrilevante ai fini dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio imposto dall'art. 1681 c.c., che richiede la dimostrazione di una causa esterna all'organizzazione ed all'attività del vettore ed imprevedibile.
La causa verte essenzialmente sulla quantificazione del danno, per la quale è stata disposta CTU medico-legale. Il CTU, effettuati i necessari accertamenti, ha riscontrato le seguenti lesioni riconducibili al sinistro:
“ trauma contusivo-distrattivo del rachide cervicale in soggetto cervico-artrosico e con discopatie multiple(RMN accertate) e con sofferenza neurogena C6-C7 (EMG accertate)consistenti in deficit articolare con dolore che si aggrava alle medie e massime sollecitazioni con parestesie a carico degli arti superiori;
trauma contusivo-distrattivo del rachide dorso-lombare in soggetto con pregressa frattura D12 e altre fratture imprecisate della colonna lombare con discopatie multiple consistenti in minimo aggravamento della sintomatologia pre-esistente”.
Ha concluso nel senso che le lesioni cagionate all'attrice hanno prodotto esiti anatomo-funzionali permanenti incidenti negativamente sulla complessiva integrità psico-fisica della periziata, determinando un danno biologico nella misura del 2,5%.
Ha quantificato il periodo complessivo d'inabilità temporanea assoluta in gg. 7 ed il periodo complessivo d'inabilità temporanea relativa al 50% in ulteriori gg. 30.
La consulenza appare logicamente e correttamente motivata e non sono state depositate controdeduzioni dalle parti.
Pertanto, si deve procedere alla quantificazione del risarcimento sulla base delle conclusioni della
CTU, che meritano piena condivisione.
L'importo dovuto a titolo di danno alla persona in base alle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma
è il seguente: € 1.909,28 per l'invalidità al 2,5%, considerata l'età al momento dell'infortunio (71 anni); € 1.215,28 per l'invalidità temporanea, assoluta e parziale (€ 386,68+ € 828,60); € 1825, 01 per spese documentate: totale € 4.949,57; detratti € 3.300,00 già corrisposti, il residuo è pari a € 1.649,57.
Come è noto gli importi tabellari tengono conto della riconduzione ad unità della categoria del danno non patrimoniale, conformemente ai più recenti insegnamenti della Corte di Cassazione, in modo da evitare duplicazioni risarcitorie, ma consentono scostamenti dai valori base al fine di personalizzare il risarcimento in presenza di allegazioni specifiche del danneggiato, che nel caso di specie però sono assenti.
Pertanto, la società deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
a titolo di danno biologico dell'importo complessivo di € 1.649,57.
Sugli importi liquidati, in valori attuali, sono dovuti i c.d. interessi compensativi dalla data dell'illecito (21.2.2019) e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da computarsi, sino alla data della presente sentenza, sul capitale riportato ai valori del 2019 e quindi annualmente rivalutato
(dovendo il creditore essere remunerato per il mancato godimento delle somme, v. Sez. U, Sentenza
n. 1712 del 17/02/1995).
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri e gli scaglioni di valore previsti dal DM n. 55/2014.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente e per l'intero a carico della Controparte_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, condanna la convenuta in favore di a titolo di risarcimento dei danni da Controparte_1 Parte_1
questa subiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi il 21.2.2019, al pagamento di € 1.649,57 in valori attuali oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato;
condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi € 1.200,00, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali;
pone definitivamente e per l'intero le spese di CTU a carico di CP_1
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025.
Il Giudice
Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII
Nella causa civile iscritta al n. 16646/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Olanda (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Carlo C.F._2
Poma, n.4, in forza di procura in calce all'atto introduttivo.
- Attrice
E
(P. VA ), con sede legale in Roma alla Via Alimena n. 105, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e l.r.p.t, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Paolo Garau
( ), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
medesimo sito in Roma, Viale G. Mazzini 145.
- Convenuta
**************
Oggetto: contratto di trasporto.
Conclusioni: come da verbale del 15.11.2024.
***********
La domanda di parte attrice ha per oggetto il risarcimento dei danni subiti il giorno 21.2.2019 da
, passeggera dell'autobus n. 0134 a due piani, di proprietà della partito Parte_1 CP_1
da Rieti alle ore 14:00 e diretto alla Stazione di Roma Tiburtina, per effetto di una frenata che ne ha causato la caduta.
ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'attrice e invocato CP_1
l'esimente dello stato di necessità, sostenendo che la frenata sarebbe stata resa necessaria dalla condotta scorretta di un automobilista.
La convenuta, inoltre, pur non contestando l'avvenuta caduta dell'attrice, ha affermato che quest'ultima con il proprio comportamento imprudente aveva concorso alla verificazione dell'evento interrompendo il nesso causale tra lesioni, evento e responsabilità del vettore. Ha rappresentato, inoltre, che la , garante di per la CP_1 Controparte_2 CP_1
responsabilità civile autoveicoli, istruito il sinistro, aveva offerto all'attrice la somma di € 3.300,00 a ristoro delle lamentate lesioni;
detta somma è stata versata ed incassata dalla . Pt_1
Per tale ultima ragione, dunque, la convenuta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa è stata istruita mediante prova testi e CTU medico legale.
*********************
Parte attrice, la quale ha documentato di essere titolare di abbonamento annuale formula “autobus più treno” rilasciato in data 15.05.2018 da , ha proposto Controparte_3
una domanda diretta a far valere la responsabilità prevista a carico del vettore dall'art. 1681 c.c.
In base all'art. 1681 c.c. non è necessario dimostrare l'imputabilità del danno a dolo o colpa del vettore ma è sufficiente che l'attore provi l'esistenza del contratto, il danno subito e il nesso di causalità fra questo e l'attività posta in essere dal vettore nell'esecuzione del trasporto.
Nel caso in esame tali elementi sono provati e non è stata nemmeno dedotta da parte convenuta l'esistenza di una causa esterna, idonea a determinare l'incidente, estranea alla propria organizzazione ed alla propria attività.
La presenza della attrice a bordo del mezzo e la riconducibilità della caduta ad una brusca manovra effettuata dal conducente si desumono già dalla relazione di servizio prodotta nel fascicolo della chiamata in causa.
La prova testimoniale ha ulteriormente evidenziato che l'attrice al momento del sinistro transitava sulla scala di collegamento tra il secondo e il primo piano dell'autobus al fine di poter scendere dal veicolo all'imminente successiva fermata.
Al momento della discesa dell'attrice l'autobus era fermo per consentire ad altri passeggeri di scendere dal veicolo;
il conducente, nonostante vi fosse un altro passeggero in procinto di scendere dal mezzo, improvvisamente aveva chiuso le porte ripartendo velocemente.
Le ragioni che hanno indotto l'autista ad effettuare la brusca manovra– nella relazione di servizio il conducente riferisce di un'autovettura che gli avrebbe tagliato la strada – sono irrilevanti.
Infatti, l'esigenza di regolare il movimento del mezzo in modo da evitare il pericolo di incidenti rientra nell'ordinaria dinamica della circolazione stradale e dell'esercizio del trasporto su strada e pertanto si deve considerare irrilevante ai fini dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio imposto dall'art. 1681 c.c., che richiede la dimostrazione di una causa esterna all'organizzazione ed all'attività del vettore ed imprevedibile.
La causa verte essenzialmente sulla quantificazione del danno, per la quale è stata disposta CTU medico-legale. Il CTU, effettuati i necessari accertamenti, ha riscontrato le seguenti lesioni riconducibili al sinistro:
“ trauma contusivo-distrattivo del rachide cervicale in soggetto cervico-artrosico e con discopatie multiple(RMN accertate) e con sofferenza neurogena C6-C7 (EMG accertate)consistenti in deficit articolare con dolore che si aggrava alle medie e massime sollecitazioni con parestesie a carico degli arti superiori;
trauma contusivo-distrattivo del rachide dorso-lombare in soggetto con pregressa frattura D12 e altre fratture imprecisate della colonna lombare con discopatie multiple consistenti in minimo aggravamento della sintomatologia pre-esistente”.
Ha concluso nel senso che le lesioni cagionate all'attrice hanno prodotto esiti anatomo-funzionali permanenti incidenti negativamente sulla complessiva integrità psico-fisica della periziata, determinando un danno biologico nella misura del 2,5%.
Ha quantificato il periodo complessivo d'inabilità temporanea assoluta in gg. 7 ed il periodo complessivo d'inabilità temporanea relativa al 50% in ulteriori gg. 30.
La consulenza appare logicamente e correttamente motivata e non sono state depositate controdeduzioni dalle parti.
Pertanto, si deve procedere alla quantificazione del risarcimento sulla base delle conclusioni della
CTU, che meritano piena condivisione.
L'importo dovuto a titolo di danno alla persona in base alle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma
è il seguente: € 1.909,28 per l'invalidità al 2,5%, considerata l'età al momento dell'infortunio (71 anni); € 1.215,28 per l'invalidità temporanea, assoluta e parziale (€ 386,68+ € 828,60); € 1825, 01 per spese documentate: totale € 4.949,57; detratti € 3.300,00 già corrisposti, il residuo è pari a € 1.649,57.
Come è noto gli importi tabellari tengono conto della riconduzione ad unità della categoria del danno non patrimoniale, conformemente ai più recenti insegnamenti della Corte di Cassazione, in modo da evitare duplicazioni risarcitorie, ma consentono scostamenti dai valori base al fine di personalizzare il risarcimento in presenza di allegazioni specifiche del danneggiato, che nel caso di specie però sono assenti.
Pertanto, la società deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
a titolo di danno biologico dell'importo complessivo di € 1.649,57.
Sugli importi liquidati, in valori attuali, sono dovuti i c.d. interessi compensativi dalla data dell'illecito (21.2.2019) e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da computarsi, sino alla data della presente sentenza, sul capitale riportato ai valori del 2019 e quindi annualmente rivalutato
(dovendo il creditore essere remunerato per il mancato godimento delle somme, v. Sez. U, Sentenza
n. 1712 del 17/02/1995).
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri e gli scaglioni di valore previsti dal DM n. 55/2014.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente e per l'intero a carico della Controparte_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, condanna la convenuta in favore di a titolo di risarcimento dei danni da Controparte_1 Parte_1
questa subiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi il 21.2.2019, al pagamento di € 1.649,57 in valori attuali oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato;
condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi € 1.200,00, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali;
pone definitivamente e per l'intero le spese di CTU a carico di CP_1
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025.
Il Giudice
Erminio Colazingari