Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3006/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Vincenzo Ciccone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palma Campania, via S.
Carbone n. 27;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di OL, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare nei confronti dell' che l'istante ha diritto CP_1 all'assegno di invalidità nella misura compresa tra il 74% e il 99%.
2. Condannare, per l'effetto
l' a corrispondere in favore dell'istante, l'assegno di invalidità, con decorrenza dal 04/04/23 CP_1
(visita di revisione) o da data successiva che riterrà l'On. Giudicante, oltre interessi legali. 3.
Condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese diritti e onorario della presente procedura con attribuzione all'avv. Vincenzo Ciccone per fattone anticipo.
PER L' : …dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 03.05.2024, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data della revoca amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. , non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico, Persona_1 avendo sottovalutato le singole infermità sofferte, specie quelle a carico dell'apparato osteoarticolare.
Deduceva, inoltre, un significativo peggioramento delle proprie condizioni di salute, come da documentazione medica sopravvenuta.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato in sede di ATP, sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria prodotta e dell'esame obiettivo effettuato, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti di politrauma della strada con frattura comminuta esposta del terzo medio-distale e sovracondiloidea femore destro e con frattura rotula pluriframmentaria (operata di osteosintesi con placca e viti e cerchiaggio metallico); esiti di frattura di RA polso destro operata di osteosintesi con placca, viti e fili di esiti di remota pleurite tbc destra”. Per_2
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente ha così osservato: “Il periziato è portatore di postumi osteoarticolari riconducibili a traumi della strada, uno patito nel maggio
2018, l'altro nell'ottobre 2019. Nel primo evento riportava la frattura di RA polso destro sottoposta ad intervento di osteosintesi con placca, viti e fili di Nel secondo riportava la Per_2 frattura comminuta esposta del terzo medio- distale e sovracondiloidea del femore destro, con associata frattura pluriframmentaria di rotula, anch'essa operata di osteosintesi con placca e viti e cerchiaggio metallico. Sul piano valutativo, oltre ai vistosi postumi discromici cicatriziali precedentemente illustrati e alla persistenza dei mezzi di sintesi, vanno anzitutto considerate le ripercussioni di natura algo-disfunzionale a carico del polso destro e del ginocchio destro, la eterometria degli arti inferiori (con destro più corto di 1,5 cm.), la plausibile ipostenia dell'arto inferiore destro con interferenza negativa sul carico prolungato.
Procedendo con criterio analogico rispetto ai codici tabellari 7218 e 7219 (rispettivamente
'rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50%' e 'anchilosi radiocarpica') e operando le necessarie modulazioni valutative rispetto al caso concreto, riteniamo congruo attribuire alla menomazione osteoarticolare nel suo complesso una percentuale di invalidità nella misura del
40%.
In giovane età, il periziato, portatore di pleurite tbc destra, fu sottoposto (oltre alle terapie mediche specifiche), ad intervento di decorticazione pleuropolmonare destra. Non sono documentati successivi aggravamenti del quadro clinico né ripresa della malattia tbc. Con riferimento al codice 6013 'tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve' riteniamo congruo attribuire al caso in esame la percentuale invalidante del 20%.
La valutazione dell'invalidità complessiva deve risultare dal calcolo c.d. riduzionistico, previsto dai criteri applicativi della Tabella ministeriale del '92 per le menomazioni “coesistenti” con soglia d'invalidità superiore al 10%; procedendo in tal modo, nel caso in esame, si determina un grado di riduzione della capacità lavorativa della parte ricorrente pari al 52%, con decorrenza dal
4.4.2023, ritenendosi pertanto corretta la revoca, da quella data, del beneficio assistenziale operata dall' di OL all'esito della visita di revisione”. CP_1
Sulla scorta di tali considerazioni, il perito concludeva, dunque, per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto.
4. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte, si rileva come la parte abbia contestato le conclusioni del perito, senza tuttavia fornire argomentazioni scientifiche di segno contrario a sostegno dei propri assunti. È evidente come le censure di parte, nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato e come risultante dalla documentazione sanitaria disponibile, si esauriscono in una diversa valutazione della stessa, senza tuttavia imputare al consulente tecnico specifici errori od omissioni. In altri termini, le doglianze espresse nell'opposizione si sostanziano a ben vedere in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
A tanto si aggiunge che non risulta segnalata in ricorso l'omessa valutazione della certificazione medica versata agli atti;
dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n.
7341/2004, Cass. 3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le valutazioni sopra riportate risultano esaustive e corrette sotto il profilo metodologico, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della prestazione richiesta, e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
5. In relazione, poi, alla ulteriore documentazione sanitaria – di formazione successiva alla fase di giudizio di ATP – depositata nel corso del presente giudizio (segnatamente, certificato medico del 22.02.2024), deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia invalidante necessaria per la concessione della prestazione previdenziale richiesta.
Si osserva che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n.
4095/1999).
La parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n.
14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Parte ricorrente, invero, si è limitata ad allegare al ricorso un nuovo documento sanitario, senza alcun accenno, neppure con le odierne note di trattazione scritta, alla diagnosi ivi contenuta né alla relativa rilevanza ai fini del giudizio;
in particolare, la parte ha omesso di allegare se trattasi di un aggravamento delle patologie pregresse o di nuove e come le stesse abbiano un'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, tale da determinare il raggiungimento della soglia invalidante necessaria per la concessione del beneficio richiesto. In assenza di tali allegazioni, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. sarebbe meramente esplorativo e sostitutivo degli oneri di parte.
In ogni caso deve rilevarsi come, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non è dato rinvenirsi nessun aggravamento del suo complessivo stato di salute, trattandosi di un certificato medico il cui contenuto ricalca sostanzialmente quello dei documenti già adeguatamente vagliati dal consulente sanitario.
6. In definitiva, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
7. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in OL, lì 26/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno