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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3401/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3401/2021 reg. gen. lavoro, procedimento cui sono stati riuniti quelli recanti il n. 1967/2022 e 1968/2022 reg. gen. lav., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
1 Bovalino (RC), via Fratelli Bandiera II Trav. snc, presso lo studio dell'avv. Francesco
Pelle che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Locri alla via G. Matteotti n. 48, presso la locale Agenzia , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
avv. Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 21.7.2015, rep. n. 80974, a rogito del Dott. Notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici per l'agricoltura per gli anni 2018/2019 - indennità di malattia.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2021, deduceva: - di essere Parte_1
lavoratrice agricola regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici di competenza con la qualifica di bracciante agricola;
- di aver prestato, per gli anni 2018 e 2019, la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola GR UA, sita in Platì; - di aver lavorato, nel 2018, dal 14 giugno al 30 agosto, per 52 giornate;
nel 2019, dal 30 luglio al 30 settembre, per 52 giornate;
- che l'azienda si occupa in prevalenza della coltivazione, raccolta e successivo conferimento al venditore, di frutti di bosco, in specie lamponi, mirtilli e fragole;
- che l'attività lavorativa si articolava in 8 ore giornaliere con presa di servizio alle 7 e fine attività alle 15/15.30, a seconda della durata della pausa pranzo;
- che le direttive sull'attività giornaliera venivano impartite dal titolare della ditta;
- che veniva retribuita con circa 40,00 euro al giorno;
- che l' con distinti CP_2
provvedimenti, entrambi datati 14.05.2021, rispettivamente n. 0226191 e n. 0226194, notificati con posta raccomandata, comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro con la ditta GR UA, per gli anni 2018 e 2019; - di aver presentato ricorsi amministrativi, in prima e seconda istanza, rimasti inevasi.
2 Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricola per gli anni 2018 e 2019, per il numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze della ditta GR UA;
b) Accertare e dichiarare che la medesima ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di Ardore per l'anno 2018, per 51 giornate lavorative, e per l'anno 2019, per
51 giornate lavorative;
c) Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
con sede legale in (00144) Roma, via Ciro il Grande 21, a provvedere alla relativa iscrizione negli appositi elenchi nominativi, per come previsto dalla legge in materia;
d)
Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_2
spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - la CP_2 decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70; - il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la reale sussistenza del rapporto lavorativo;
-
l'incontrovertibile valenza dei verbali ispettivi sino a prova contraria.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità o il rigetto della domanda, con vittoria delle competenze legali.
Parte ricorrente, successivamente, promuoveva un secondo giudizio R.G. n.
1967/2022 in riferimento al quale, sulla base dei medesimi fatti sopra riportati chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricola per gli anni 2018 e 2019, per il numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze della ditta GR UA;
b) Accertare e dichiarare che la medesima ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di Ardore per l'anno 2018, per 52 giornate lavorative, e per l'anno 2019, per 52 giornate lavorative;
c) Accertare e dichiarare che, in virtù della riconosciuta iscrizione per gli anni 2018 e 2019, per complessive 104 giornate lavorative, la ricorrente ha maturato il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per come riconosciuta ex lege al ricorrere delle condizioni descritte in narrativa;
d) Per l'effetto, revocare e/o annullare il provvedimento del 18.03.2022 con il quale l' ha illegittimamente respinto la domanda di DS agricola in seguito ad un CP_2 presunto riesame della stessa;
e) Condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”.
3 A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente, in particolare, evidenziava di possedere i requisiti previsti per conseguire l'indennità di disoccupazione e quindi di aver presentato regolare istanza all'Istituto competente. Detta domanda veniva originariamente accolta e la prestazione veniva regolarmente liquidata alla lavoratrice ma in un secondo momento, il riesame della pratica a seguito ad un verbale di accertamento nei confronti dell'azienda datrice di lavoro della ricorrente, comportava il rigetto della domanda.
In data 07.06.2022, proponeva infine un terzo ricorso chiedendo Parte_1 all'intestato Tribunale di: « a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricola per gli anni 2018 e 2019, per il numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze della ditta GR
UA; b) Accertare e dichiarare che la medesima ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di Ardore per l'anno 2018, per 52 giornate lavorative, e per l'anno 2019, per 52 giornate lavorative;
c) Accertare e dichiarare che, in virtù della riconosciuta iscrizione per gli anni 2018 e 2019, per 52 giornate lavorative per ogni annualità, la ricorrente ha maturato il diritto a percepire
l'indennità economica di malattia per i periodi specificati nella narrativa che precede;
d) Per l'effetto, revocare e/o annullare il corrispondente, per ogni singolo periodo negato, provvedimento di diniego dell' e confermare il diritto della ricorrente al CP_2 godimento dell'indennità di malattia;
e) Condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.».
A sostegno di dette conclusioni deduceva le medesime circostanze sopra indicate e altresì; - di aver maturato il diritto e quindi di essersi assentata dal lavoro per malattia nei seguenti periodi: dal 16.01.2019 al 15.02.2019, dal 27.02.2019 al 18.03.2019, dal
14.01.2020 al 24.02.2020, dal 25.02.2020 al 26.03.2020; - che le domande in un primo momento venivano accolte e liquidate;
- che successivamente, con distinti provvedimenti del 02.03.2022, veniva comunicato il rigetto;
- che proponeva distinti ricorsi amministrativi.
Si costituiva l specificando che il recupero delle somme erogate a titolo di CP_2
indennità di malattia è giustificata dal disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso tra la ricorrente e l'azienda GR UA, eccependo pertanto la carenza di prova in ordine al diritto a trattenere le somme ricevute.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
4 Con provvedimento del 20.11.2024, questo Giudicante, disponeva la riunione dei tre procedimenti.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, ex art. 22 D.Lgs. 7/70, tenendo presenti le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli:
1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la CP_2
riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n.
7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso in esame, sia la parte ricorrente che l' hanno allegato la comunicazione CP_2
di cancellazione di dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per Parte_1
gli anni 2018 e 2019 avvenuta mediante invio di lettera raccomanda, ricevuta la quale parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in prima e seconda istanza provvedendo poi, nel mese di novembre 2021 al deposito del ricorso che ha dato avvio al
5 presente procedimento quindi nel rispetto dei termini sopra evidenziati (v. documenti allegati al ricorso).
Pertanto, l'eccezione in questione, nei termini cui è stata formulata, non può trovare accoglimento.
Nel merito i ricorsi qui riuniti sono infondati e devono essere rigettati per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946, alla quale consegue il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v.
Cass., sent. n. 13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere
6 indiziario e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali (v.
Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000).
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per gli anni 2018 e 2019
è scaturita da accertamento a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda CP_2
agricola GR UA.
A fronte dell'intervenuto disconoscimento del rapporto lavorativo in questione, parte ricorrente non ha provato in maniera univoca la sussistenza dello stesso e, dunque,
l'illegittimità del disconoscimento disposto.
Nello specifico, non è emerso dall'istruttoria che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda
GR UA, per 51 giornate annue nel 2018 e nel 2019.
Sul punto merita in particolare evidenziare che le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente non sono di per sé sufficienti a superare le contestazioni mosse dall' . CP_1
In particolare, il teste , all'udienza del 12.09.2024 così riferiva: “conosco Testimone_1
la ricorrente perché ne conosco i genitori, so chi è perché è la figlia del fabbro. La conosco da parecchi anni. So che nel periodo estivo degli anni 2018 e 2019 ha svolto attività lavorativa come bracciante agricola, lo so perché ogni tanto sono andato presso
l'azienda agricola GR e l'ho vista lì che sistemava le cassette, metteva la frutta dentro le vaschette, Ho visto anche la moglie di GR. Era il periodo che va da giugno ad agosto. Spesso vedevo che la madre accompagnava la ricorrente all'azienda di GR con la macchina, so che andava lì perché da casa mia la direzione è quella. L'azienda è nel comune di Platì. La vedevo passare alle ore 07.30 circa e al rientro verso le 15.30/16.
Mi è capitato di vederla passare 2/3 volte la settimana, a volte una sola volta settimana, dipendeva. Era GR UA che le dava le indicazioni di lavoro per come ho potuto vedere le volte che sono capitato lì. Non so se è stata retribuita per il lavoro svoto né quanto. Quando mi sono recato presso l'azienda ho visto sul posto di lavoro GR, la moglie e la ragazza. L'azienda ha due casette una a destra e una a sinistra e poi ci sono le serre a destra e a sinistra. Io mi reco nella casetta di sinistra dove ci sono sia attrezzature che prodotti. Non ricordo il nome della moglie di GR”.
All'udienza del 20.11.2024 il teste , a sua volta, così riferiva: “conosco la Testimone_2 ricorrente perché mi recavo presso l'azienda di GR UA, io mi ricavo lì per vedere come dovevo montare le serre, le irrigazioni. La ricorrente lavorava lì con la moglie di GR, . Ho anch'io un'azienda agricola. Sto parlando degli anni Persona_2
2018 e 2019, periodo estivo. C'era un rapporto di amicizia con GR, ci andavo due tre volte la settimana anche per confrontarmi per cose di lavoro. Per quanto a mia
7 conoscenza confezionava la frutta, la raggruppava per colore. Principalmente si trattava di lamponi. Conosco la ricorrente perché me l'ha presentata la moglie in Pt_2
azienda. Credo che si recasse a lavoro accompagnata da sua madre, una signora bionda, la vedevo passare dalla mia azienda che è prima di quella di GR. Per come mi ha riferito UA GR, la ricorrente lavorava 8 ore al giorno. Era GR UA che le diceva cosa doveva fare. Non so dire se la ricorrente, nello svolgimento dell'attività usasse attrezzi specifici. Per quanto mi diceva GR UA la ricorrente è stata retribuita regolarmente con 40 euro al giorno, non so con che modalità.”.
Infine, all'udienza del giorno 08.04.2025 è stato sentito il teste , fratello Testimone_3
del datore di lavoro della ricorrente, il quale dichiarava: “conosco la ricorrente perché sono amico del padre, al quale mi rivolgo quando ho bisogno di fare dei lavoretti in quanto è fabbro. La ricorrente ha anche lavorato per l'Azienda agricola di mio fratello
GR UA. La signora ha lavorato per mio fratello come bracciante Pt_1
agricola nel 2018 e nel 2019. Da fine giugno fino a settembre. L'Azienda si trova nel comune di Platì. Il periodo di lavoro è stato lo stesso per entrambi gli anni. Sono a conoscenza di queste informazioni perché anch'io lavoravo lì negli stessi anni. La ricorrente raccoglieva i lamponi, aiutava mia AT a sistemare la frutta nel capannone. Si sistema secondo 3 modalità diverse a seconda che sia congelata, rosé o una via di mezzo. Veniva al lavoro accompagnata dalla madre. La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 16 con pausa pranzo. Era mio fratello che organizzava il lavoro della signora Le dava indicazione i primi giorni, poi lei Pt_1
sapeva cosa fare. La ricorrente non utilizzava particolari attrezzi per svolgere attività lavorativa, usava le mani. I pagamenti a volte erano in contanti e a volte con bonifico, ho assistito ad alcuni pagamenti. La ricorrente è magrolina, con i capelli lisci, adesso avrà circa 20 anni. Non ho procedimenti nei confronti dell' . CP_2
Le suddette testimonianze non hanno fornito concreto riscontro alle deduzioni della ricorrente, dovendosi evidenziare la genericità di quanto riferito. Inoltre, i testi Tes_1
e riferiscono non ciò di cui hanno avuto diretta percezione e conoscenza ma ciò che Tes_2
suppongono e deducono sia avvenuto anche in considerazione del rapporto di amicizia che li lega al padre della ricorrente, fabbro di zona, e/o al datore di lavoro, GR UA.
Trattasi in ogni caso di conoscenza dei fatti legata ad occasionali presenze presso l'azienda o basata su quanto riferito loro da terzi.
La testimonianza resa da infine, seppure più circostanziata, risulta Testimone_3
comunque generica dovendosi peraltro tener conto che il teste è il fratello del datore di
8 lavoro, GR UA che è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati dall' nei confronti dell'azienda agricola, pertanto il teste, nel caso di specie non CP_1
assicura quella terzietà essenziale al fine di fornire riscontro a quanto in atti.
Peraltro, uno degli elementi di natura oggettiva che il giudice deve valutare in ordine all'attendibilità del teste è proprio la precisione, la completezza della dichiarazione (v.
Cassazione civile, sent. n. 7623/2016).
Dalle suddette dichiarazioni al più si potrebbe desumere che la ricorrente sia stata in alcune occasioni presente sui terreni dell'azienda ma non che la stessa fosse lì come lavoratrice subordinata, che abbia prestato attività per 51 giornate, con l'obbligo di rispettare un orario di lavoro e di seguire le direttive del datore di lavoro venendo per tali ragioni retribuito.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli ed altresì di quello di conseguire indennità di disoccupazione e malattia.
I ricorsi devono quindi essere rigettati.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicata una riduzione stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
Sul punto si precisa che non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. sent. n. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3401/2021 cui sono riuniti i procedimenti R.G. n. C.F._1
1967/2022 e n. 1968/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta i ricorsi con ogni conseguenza di legge;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
resistente le quali sono complessivamente liquidate in € 1.778,00 per compensi.
Oltre IVA e CPA come per legge se dovuti.
Locri, 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa francesca Caselli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3401/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3401/2021 reg. gen. lavoro, procedimento cui sono stati riuniti quelli recanti il n. 1967/2022 e 1968/2022 reg. gen. lav., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
1 Bovalino (RC), via Fratelli Bandiera II Trav. snc, presso lo studio dell'avv. Francesco
Pelle che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Locri alla via G. Matteotti n. 48, presso la locale Agenzia , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
avv. Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 21.7.2015, rep. n. 80974, a rogito del Dott. Notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici per l'agricoltura per gli anni 2018/2019 - indennità di malattia.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2021, deduceva: - di essere Parte_1
lavoratrice agricola regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici di competenza con la qualifica di bracciante agricola;
- di aver prestato, per gli anni 2018 e 2019, la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola GR UA, sita in Platì; - di aver lavorato, nel 2018, dal 14 giugno al 30 agosto, per 52 giornate;
nel 2019, dal 30 luglio al 30 settembre, per 52 giornate;
- che l'azienda si occupa in prevalenza della coltivazione, raccolta e successivo conferimento al venditore, di frutti di bosco, in specie lamponi, mirtilli e fragole;
- che l'attività lavorativa si articolava in 8 ore giornaliere con presa di servizio alle 7 e fine attività alle 15/15.30, a seconda della durata della pausa pranzo;
- che le direttive sull'attività giornaliera venivano impartite dal titolare della ditta;
- che veniva retribuita con circa 40,00 euro al giorno;
- che l' con distinti CP_2
provvedimenti, entrambi datati 14.05.2021, rispettivamente n. 0226191 e n. 0226194, notificati con posta raccomandata, comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro con la ditta GR UA, per gli anni 2018 e 2019; - di aver presentato ricorsi amministrativi, in prima e seconda istanza, rimasti inevasi.
2 Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricola per gli anni 2018 e 2019, per il numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze della ditta GR UA;
b) Accertare e dichiarare che la medesima ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di Ardore per l'anno 2018, per 51 giornate lavorative, e per l'anno 2019, per
51 giornate lavorative;
c) Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
con sede legale in (00144) Roma, via Ciro il Grande 21, a provvedere alla relativa iscrizione negli appositi elenchi nominativi, per come previsto dalla legge in materia;
d)
Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_2
spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - la CP_2 decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70; - il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la reale sussistenza del rapporto lavorativo;
-
l'incontrovertibile valenza dei verbali ispettivi sino a prova contraria.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità o il rigetto della domanda, con vittoria delle competenze legali.
Parte ricorrente, successivamente, promuoveva un secondo giudizio R.G. n.
1967/2022 in riferimento al quale, sulla base dei medesimi fatti sopra riportati chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricola per gli anni 2018 e 2019, per il numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze della ditta GR UA;
b) Accertare e dichiarare che la medesima ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di Ardore per l'anno 2018, per 52 giornate lavorative, e per l'anno 2019, per 52 giornate lavorative;
c) Accertare e dichiarare che, in virtù della riconosciuta iscrizione per gli anni 2018 e 2019, per complessive 104 giornate lavorative, la ricorrente ha maturato il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per come riconosciuta ex lege al ricorrere delle condizioni descritte in narrativa;
d) Per l'effetto, revocare e/o annullare il provvedimento del 18.03.2022 con il quale l' ha illegittimamente respinto la domanda di DS agricola in seguito ad un CP_2 presunto riesame della stessa;
e) Condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”.
3 A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente, in particolare, evidenziava di possedere i requisiti previsti per conseguire l'indennità di disoccupazione e quindi di aver presentato regolare istanza all'Istituto competente. Detta domanda veniva originariamente accolta e la prestazione veniva regolarmente liquidata alla lavoratrice ma in un secondo momento, il riesame della pratica a seguito ad un verbale di accertamento nei confronti dell'azienda datrice di lavoro della ricorrente, comportava il rigetto della domanda.
In data 07.06.2022, proponeva infine un terzo ricorso chiedendo Parte_1 all'intestato Tribunale di: « a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricola per gli anni 2018 e 2019, per il numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze della ditta GR
UA; b) Accertare e dichiarare che la medesima ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di Ardore per l'anno 2018, per 52 giornate lavorative, e per l'anno 2019, per 52 giornate lavorative;
c) Accertare e dichiarare che, in virtù della riconosciuta iscrizione per gli anni 2018 e 2019, per 52 giornate lavorative per ogni annualità, la ricorrente ha maturato il diritto a percepire
l'indennità economica di malattia per i periodi specificati nella narrativa che precede;
d) Per l'effetto, revocare e/o annullare il corrispondente, per ogni singolo periodo negato, provvedimento di diniego dell' e confermare il diritto della ricorrente al CP_2 godimento dell'indennità di malattia;
e) Condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.».
A sostegno di dette conclusioni deduceva le medesime circostanze sopra indicate e altresì; - di aver maturato il diritto e quindi di essersi assentata dal lavoro per malattia nei seguenti periodi: dal 16.01.2019 al 15.02.2019, dal 27.02.2019 al 18.03.2019, dal
14.01.2020 al 24.02.2020, dal 25.02.2020 al 26.03.2020; - che le domande in un primo momento venivano accolte e liquidate;
- che successivamente, con distinti provvedimenti del 02.03.2022, veniva comunicato il rigetto;
- che proponeva distinti ricorsi amministrativi.
Si costituiva l specificando che il recupero delle somme erogate a titolo di CP_2
indennità di malattia è giustificata dal disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso tra la ricorrente e l'azienda GR UA, eccependo pertanto la carenza di prova in ordine al diritto a trattenere le somme ricevute.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
4 Con provvedimento del 20.11.2024, questo Giudicante, disponeva la riunione dei tre procedimenti.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, ex art. 22 D.Lgs. 7/70, tenendo presenti le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli:
1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la CP_2
riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n.
7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso in esame, sia la parte ricorrente che l' hanno allegato la comunicazione CP_2
di cancellazione di dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per Parte_1
gli anni 2018 e 2019 avvenuta mediante invio di lettera raccomanda, ricevuta la quale parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in prima e seconda istanza provvedendo poi, nel mese di novembre 2021 al deposito del ricorso che ha dato avvio al
5 presente procedimento quindi nel rispetto dei termini sopra evidenziati (v. documenti allegati al ricorso).
Pertanto, l'eccezione in questione, nei termini cui è stata formulata, non può trovare accoglimento.
Nel merito i ricorsi qui riuniti sono infondati e devono essere rigettati per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946, alla quale consegue il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v.
Cass., sent. n. 13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere
6 indiziario e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali (v.
Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000).
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per gli anni 2018 e 2019
è scaturita da accertamento a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda CP_2
agricola GR UA.
A fronte dell'intervenuto disconoscimento del rapporto lavorativo in questione, parte ricorrente non ha provato in maniera univoca la sussistenza dello stesso e, dunque,
l'illegittimità del disconoscimento disposto.
Nello specifico, non è emerso dall'istruttoria che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda
GR UA, per 51 giornate annue nel 2018 e nel 2019.
Sul punto merita in particolare evidenziare che le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente non sono di per sé sufficienti a superare le contestazioni mosse dall' . CP_1
In particolare, il teste , all'udienza del 12.09.2024 così riferiva: “conosco Testimone_1
la ricorrente perché ne conosco i genitori, so chi è perché è la figlia del fabbro. La conosco da parecchi anni. So che nel periodo estivo degli anni 2018 e 2019 ha svolto attività lavorativa come bracciante agricola, lo so perché ogni tanto sono andato presso
l'azienda agricola GR e l'ho vista lì che sistemava le cassette, metteva la frutta dentro le vaschette, Ho visto anche la moglie di GR. Era il periodo che va da giugno ad agosto. Spesso vedevo che la madre accompagnava la ricorrente all'azienda di GR con la macchina, so che andava lì perché da casa mia la direzione è quella. L'azienda è nel comune di Platì. La vedevo passare alle ore 07.30 circa e al rientro verso le 15.30/16.
Mi è capitato di vederla passare 2/3 volte la settimana, a volte una sola volta settimana, dipendeva. Era GR UA che le dava le indicazioni di lavoro per come ho potuto vedere le volte che sono capitato lì. Non so se è stata retribuita per il lavoro svoto né quanto. Quando mi sono recato presso l'azienda ho visto sul posto di lavoro GR, la moglie e la ragazza. L'azienda ha due casette una a destra e una a sinistra e poi ci sono le serre a destra e a sinistra. Io mi reco nella casetta di sinistra dove ci sono sia attrezzature che prodotti. Non ricordo il nome della moglie di GR”.
All'udienza del 20.11.2024 il teste , a sua volta, così riferiva: “conosco la Testimone_2 ricorrente perché mi recavo presso l'azienda di GR UA, io mi ricavo lì per vedere come dovevo montare le serre, le irrigazioni. La ricorrente lavorava lì con la moglie di GR, . Ho anch'io un'azienda agricola. Sto parlando degli anni Persona_2
2018 e 2019, periodo estivo. C'era un rapporto di amicizia con GR, ci andavo due tre volte la settimana anche per confrontarmi per cose di lavoro. Per quanto a mia
7 conoscenza confezionava la frutta, la raggruppava per colore. Principalmente si trattava di lamponi. Conosco la ricorrente perché me l'ha presentata la moglie in Pt_2
azienda. Credo che si recasse a lavoro accompagnata da sua madre, una signora bionda, la vedevo passare dalla mia azienda che è prima di quella di GR. Per come mi ha riferito UA GR, la ricorrente lavorava 8 ore al giorno. Era GR UA che le diceva cosa doveva fare. Non so dire se la ricorrente, nello svolgimento dell'attività usasse attrezzi specifici. Per quanto mi diceva GR UA la ricorrente è stata retribuita regolarmente con 40 euro al giorno, non so con che modalità.”.
Infine, all'udienza del giorno 08.04.2025 è stato sentito il teste , fratello Testimone_3
del datore di lavoro della ricorrente, il quale dichiarava: “conosco la ricorrente perché sono amico del padre, al quale mi rivolgo quando ho bisogno di fare dei lavoretti in quanto è fabbro. La ricorrente ha anche lavorato per l'Azienda agricola di mio fratello
GR UA. La signora ha lavorato per mio fratello come bracciante Pt_1
agricola nel 2018 e nel 2019. Da fine giugno fino a settembre. L'Azienda si trova nel comune di Platì. Il periodo di lavoro è stato lo stesso per entrambi gli anni. Sono a conoscenza di queste informazioni perché anch'io lavoravo lì negli stessi anni. La ricorrente raccoglieva i lamponi, aiutava mia AT a sistemare la frutta nel capannone. Si sistema secondo 3 modalità diverse a seconda che sia congelata, rosé o una via di mezzo. Veniva al lavoro accompagnata dalla madre. La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 16 con pausa pranzo. Era mio fratello che organizzava il lavoro della signora Le dava indicazione i primi giorni, poi lei Pt_1
sapeva cosa fare. La ricorrente non utilizzava particolari attrezzi per svolgere attività lavorativa, usava le mani. I pagamenti a volte erano in contanti e a volte con bonifico, ho assistito ad alcuni pagamenti. La ricorrente è magrolina, con i capelli lisci, adesso avrà circa 20 anni. Non ho procedimenti nei confronti dell' . CP_2
Le suddette testimonianze non hanno fornito concreto riscontro alle deduzioni della ricorrente, dovendosi evidenziare la genericità di quanto riferito. Inoltre, i testi Tes_1
e riferiscono non ciò di cui hanno avuto diretta percezione e conoscenza ma ciò che Tes_2
suppongono e deducono sia avvenuto anche in considerazione del rapporto di amicizia che li lega al padre della ricorrente, fabbro di zona, e/o al datore di lavoro, GR UA.
Trattasi in ogni caso di conoscenza dei fatti legata ad occasionali presenze presso l'azienda o basata su quanto riferito loro da terzi.
La testimonianza resa da infine, seppure più circostanziata, risulta Testimone_3
comunque generica dovendosi peraltro tener conto che il teste è il fratello del datore di
8 lavoro, GR UA che è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati dall' nei confronti dell'azienda agricola, pertanto il teste, nel caso di specie non CP_1
assicura quella terzietà essenziale al fine di fornire riscontro a quanto in atti.
Peraltro, uno degli elementi di natura oggettiva che il giudice deve valutare in ordine all'attendibilità del teste è proprio la precisione, la completezza della dichiarazione (v.
Cassazione civile, sent. n. 7623/2016).
Dalle suddette dichiarazioni al più si potrebbe desumere che la ricorrente sia stata in alcune occasioni presente sui terreni dell'azienda ma non che la stessa fosse lì come lavoratrice subordinata, che abbia prestato attività per 51 giornate, con l'obbligo di rispettare un orario di lavoro e di seguire le direttive del datore di lavoro venendo per tali ragioni retribuito.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli ed altresì di quello di conseguire indennità di disoccupazione e malattia.
I ricorsi devono quindi essere rigettati.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicata una riduzione stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
Sul punto si precisa che non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. sent. n. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3401/2021 cui sono riuniti i procedimenti R.G. n. C.F._1
1967/2022 e n. 1968/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta i ricorsi con ogni conseguenza di legge;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
resistente le quali sono complessivamente liquidate in € 1.778,00 per compensi.
Oltre IVA e CPA come per legge se dovuti.
Locri, 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa francesca Caselli
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