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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1612/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Natale De Meco
opponente
e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(P.I. ) e per essa quale mandataria P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi P.IVA_2
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 18 febbraio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1612/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Natale De Meco opponente
e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(P.I. ) e per essa quale mandataria P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi P.IVA_2
opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività
3 processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Si controverte del credito di € 5.492,57, oltre accessori, vantato da e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
nell'asserita qualità di cessionaria del credito Controparte_2
e derivante dal contratto di credito al consumo n. 1109651817301 di apertura di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. credito revolving).
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n. 741/2022), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto.
Ha eccepito: l'inefficacia della cessione del credito intervenuta a favore dell'odierna opposta per mancata comunicazione al debitore ceduto;
la prescrizione del credito;
la nullità del contratto per difetto di forma scritta;
la nullità delle clausole per indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
ha altresì disconosciuto le firme apposte sul contratto e ha chiesto che il presente giudizio venisse riunito ex art. 40 c.p.c. al procedimento iscritto al n. R.G. 1576/2022, pendente dinanzi al Giudice di Pace di Crotone, promosso dalla di lui coniuge, alla quale era stato ingiunto il pagamento di € 3.066,84 dalla;
con Controparte_3 vittoria delle spese di lite, in distrazione.
Tanto precisato, ha concluso in conformità.
4 Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e
[...] la conferma del decreto ingiuntivo e rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione;
in via subordinata, ha chiesto la condanna della controparte ex artt. 2033 c.c. o 2041 c.c. al pagamento di € 5.492,57 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge;
vinte le spese di lite.
Dichiarata inammissibile l'istanza di riunione, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente;
assegnata allo scrivente, è stata rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
3.1. Ancora preliminarmente, quanto alla richiesta di riunione, reiterata dall'opponente nelle note difensive conclusive dep.
22.1.2025, la stessa va respinta, dovendo condividersi le argomentazioni già espresse dal Tribunale nell'ordinanza dell'1.3.2023, a cui si rinvia per relationem sul punto.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori
5 a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n.
12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale”
(Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico (cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012;
n. 10692/2007).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis,
Trib. Roma n. 490/2023).
4.1. Applicando tali coordinate di diritto al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione.
6 In particolare, parte creditrice ha depositato: il contratto di finanziamento in oggetto, regolarmente sottoscritto dall'opponente e datato 7.12.2002 (doc. 3 fasc. mon. e doc. 10 comparsa); l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. (doc. 7 fasc. mon.); gli estratti conto periodici dall'apertura del rapporto (doc. 9 comparsa).
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò non è avvenuto, come di seguito si andrà ad esporre, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
Il convincimento del Giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni.
A) IL DISCONOSCIMENTO EFFETTUATO.
Quanto al disconoscimento operato dall'opponente, in uno con le considerazioni già espresse dal Tribunale sul punto (cfr. ordinanze dep.
1.3.2023 e 6.12.2023), occorre evidenziare, con carattere assorbente, che secondo l'orientamento consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità (Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del
2004, n. 3690 del 2006, n. 22460 del 2017) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore.
Il pagamento di alcune rate del finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente,
7 seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
Sicché la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Del resto, valgono per il disconoscimento delle copie all'originale i principi elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento tacito o implicito effettuato fuori dal processo attraverso un comportamento concludente incompatibile con il disconoscimento fatto in giudizio, che si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria extragiudiziale.
Nel caso in esame, la parziale esecuzione del contratto in oggetto
(incontestata e comunque inferibile dagli atti di causa, cfr. estratto conto ex art. 50 T.U.B. ed estratti conto periodici) ha prodotto il riconoscimento implicito della scrittura, che non ne consente il disconoscimento in giudizio.
Dagli atti di causa, inoltre, si possono trarre elementi fattuali che avvalorano la genuinità del documento contestato: ed invero, lo
è stato identificato a mezzo patente di guida e carta di Pt_1
8 identità, documenti che si trovano nel possesso della società opposta
(v. doc. 10 comparsa).
B) L'INEFFICACIA DELLA CESSIONE DEL CREDITO PER MANCATA
COMUNICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO.
La tesi non è fondata, atteso che sono stati prodotti: - l'atto di cessione pro soluto del 26.5.17 intervenuto tra Barclays Bank PLC e
(doc. 4 opposta); - la copia dell'estratto del verbale CP_3 di assemblea e conferimento del ramo d'azienda da Controparte_3
a del 29.6.2018 (doc.
6.1. opposta); - l'estratto Controparte_1
G.U. del 9.8.18 contenente l'avviso della cessione del ramo d'azienda tra e (doc. 8 opposta); - la copia Controparte_3 Controparte_1 dell'elenco dei debiti ceduti (doc. 5 opposta); - la comunicazione di intervenuta cessione del credito allo e la ricevuta di Pt_1 ritorno attestante l'invio della medesima e la riconsegna al mittente per compiuta giacenza (docc. 5 e 6 fasc. mon.); - la visura CCIAA di che riporta il conferimento del ramo d'azienda Controparte_3
(doc. 3 opposta), comprovante la regolarità del procedimento anche ai fini degli adempimenti richiesti dal Registro Imprese.
La titolarità del credito in capo all'odierna opposta risulta dunque provata dalla documentazione di cui sopra.
Resta solo da aggiungere che anche i rilievi di parte opponente in punto di comunicazione della cessione ex art. 1264 c.c. sono privi di fondamento.
In disparte dal fatto che l'intervenuta cessione è stata comunicata
(cfr. docc. 5 e 6 fasc. mon. citati), va precisato che ai sensi degli artt. 1260 e segg. c.c. il credito si trasferisce con il solo accordo tra il cedente e il cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto (art. 1260 c.c.);
Il debitore ceduto dovrà pertanto adempiere nei confronti del cessionario ma se non è a conoscenza della cessione ed adempie nelle mani del creditore originario è liberato, con ciò tutelandosi la sua buona fede dal momento che aveva confidato nella presunzione che il proprio creditore fosse ancora il cedente (artt. 1175 e 1189 c.c.).
Il tema, con specifico riguardo alla cessione di crediti in blocco
è stato ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte che ha osservato
9 che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr. Cass., 19.2.2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L.
n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass., 29.9.2020, n. 20495, Cass., 17.3.2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (così Cass., n.
10200/2021).
C) LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO.
Infondata è l'eccezione di prescrizione del credito, peraltro genericamente rappresentata.
In proposito, va osservato che il contratto di credito revolving deve essere assimilato ad un'apertura di credito in conto corrente, perché con esso la finanziaria mette a disposizione del cliente una somma che può essere impiegata mediante successivi prelevamenti e, dunque, con una pluralità di atti esecutivi, a fronte dell'unicità del conto (v., tra tante, Tribunale Spoleto, 12.1.2021, n. 24).
10 Trattandosi di prestazione unica con restituzione rateale, la prescrizione va calcolata con decorrenza dalla data in cui il saldo residuo diventa esigibile, per effetto del recesso della banca, e dunque dalla chiusura del rapporto, senza che possa prendersi in considerazione la data di stipula del contratto di finanziamento (v. sul punto Cass. n. 17798/2011 e n. 10127/2005).
Orbene, il suddetto contratto risulta stipulato il 7.12.2002 ma, secondo l'estratto contabile redatto dalla gli ultimi CP_1 pagamenti e la comunicazione di avvenuta cessione del credito risalirebbero quanto meno al 2017: in ogni caso, la prescrizione decennale non risulterebbe maturata alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nel 2022 (cfr. docc. 5, 6 e 7 fasc. mon.).
D'altra parte, l'opponente, pur essendo onerato di fornire la prova dei fatti a fondamento delle proprie eccezioni, non ha addotto alcun elemento ulteriore a sostegno dell'eccezione di prescrizione, né ha fornito la prova contraria della effettiva cessazione del rapporto ad una data diversa.
D) LA NULLITA' DEL CONTRATTO PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA.
La doglianza è palesemente infondata, atteso che - contrariamente a quanto dedotto - il contratto in oggetto, versato in atti, risulta regolarmente sottoscritto dall'opponente e tale sottoscrizione è sufficiente ai fini della validità del contratto e ciò perché l'una volontà (quella del cliente) deve essere manifestata per iscritto ad substantiam, l'altra (quella della banca) in ogni forma consentita dall'ordinamento, fungendo la forma scritta del contratto bancario da veicolo del contenuto negoziale ed assolvendo essa ad una funzione protettiva dell'investitore (v. Trib. Biella n. 205/2024).
E) LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE PER INDETERMINATEZZA DELLE CONDIZIONI
DEL PRESTITO. VESSATORIETA'.
La doglianza è del tutto priva di fondamento, in quanto il contratto in atti regola compiutamente le condizioni del prestito e gli obblighi restitutori a carico del beneficiario, mentre i rilievi afferenti alla vessatorietà delle clausole di pattuizione degli interessi appaiono, oltre che indeterminati, idonei a integrare
11 motivi di opposizione nuovi, non ritualmente dedotti in giudizio né nell'atto introduttivo né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c., e non sorretti da alcun elemento tempestivamente allegato né da alcuna allegazione tecnica (tali rilievi sono, infatti, stati dedotti per la prima volta con le note difensive conclusive depositate il 22.1.2025).
È, del resto, noto che il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, scaturente dalla regola di cui all'art. 1421 c.c., deve conciliarsi con il principio dispositivo che domina il giudizio civile e che trova specifica cristallizzazione nelle regole della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. (Cass 26585/2022: "il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (Cass., n. 11106/21; n. 36353/21)").
Infine, la ctu richiesta in corso di causa è del tutto esplorativa, non essendo supportata da idonea e tempestiva attività assertiva, essendosi l'opponente limitato ad una generica rappresentazione delle doglianze relative ai costi del finanziamento.
Alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione non è meritevole di essere accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Ulteriori domande e questioni sono assorbite.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, in virtù dell'attività processuale concretamente svolta e delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda,
12 eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 741/2022, emesso dal Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
13
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1612/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Natale De Meco
opponente
e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(P.I. ) e per essa quale mandataria P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi P.IVA_2
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 18 febbraio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1612/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Natale De Meco opponente
e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(P.I. ) e per essa quale mandataria P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi P.IVA_2
opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività
3 processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Si controverte del credito di € 5.492,57, oltre accessori, vantato da e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
nell'asserita qualità di cessionaria del credito Controparte_2
e derivante dal contratto di credito al consumo n. 1109651817301 di apertura di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. credito revolving).
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n. 741/2022), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto.
Ha eccepito: l'inefficacia della cessione del credito intervenuta a favore dell'odierna opposta per mancata comunicazione al debitore ceduto;
la prescrizione del credito;
la nullità del contratto per difetto di forma scritta;
la nullità delle clausole per indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
ha altresì disconosciuto le firme apposte sul contratto e ha chiesto che il presente giudizio venisse riunito ex art. 40 c.p.c. al procedimento iscritto al n. R.G. 1576/2022, pendente dinanzi al Giudice di Pace di Crotone, promosso dalla di lui coniuge, alla quale era stato ingiunto il pagamento di € 3.066,84 dalla;
con Controparte_3 vittoria delle spese di lite, in distrazione.
Tanto precisato, ha concluso in conformità.
4 Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e
[...] la conferma del decreto ingiuntivo e rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione;
in via subordinata, ha chiesto la condanna della controparte ex artt. 2033 c.c. o 2041 c.c. al pagamento di € 5.492,57 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge;
vinte le spese di lite.
Dichiarata inammissibile l'istanza di riunione, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente;
assegnata allo scrivente, è stata rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
3.1. Ancora preliminarmente, quanto alla richiesta di riunione, reiterata dall'opponente nelle note difensive conclusive dep.
22.1.2025, la stessa va respinta, dovendo condividersi le argomentazioni già espresse dal Tribunale nell'ordinanza dell'1.3.2023, a cui si rinvia per relationem sul punto.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori
5 a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n.
12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale”
(Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico (cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012;
n. 10692/2007).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis,
Trib. Roma n. 490/2023).
4.1. Applicando tali coordinate di diritto al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione.
6 In particolare, parte creditrice ha depositato: il contratto di finanziamento in oggetto, regolarmente sottoscritto dall'opponente e datato 7.12.2002 (doc. 3 fasc. mon. e doc. 10 comparsa); l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. (doc. 7 fasc. mon.); gli estratti conto periodici dall'apertura del rapporto (doc. 9 comparsa).
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò non è avvenuto, come di seguito si andrà ad esporre, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
Il convincimento del Giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni.
A) IL DISCONOSCIMENTO EFFETTUATO.
Quanto al disconoscimento operato dall'opponente, in uno con le considerazioni già espresse dal Tribunale sul punto (cfr. ordinanze dep.
1.3.2023 e 6.12.2023), occorre evidenziare, con carattere assorbente, che secondo l'orientamento consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità (Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del
2004, n. 3690 del 2006, n. 22460 del 2017) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore.
Il pagamento di alcune rate del finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente,
7 seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
Sicché la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Del resto, valgono per il disconoscimento delle copie all'originale i principi elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento tacito o implicito effettuato fuori dal processo attraverso un comportamento concludente incompatibile con il disconoscimento fatto in giudizio, che si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria extragiudiziale.
Nel caso in esame, la parziale esecuzione del contratto in oggetto
(incontestata e comunque inferibile dagli atti di causa, cfr. estratto conto ex art. 50 T.U.B. ed estratti conto periodici) ha prodotto il riconoscimento implicito della scrittura, che non ne consente il disconoscimento in giudizio.
Dagli atti di causa, inoltre, si possono trarre elementi fattuali che avvalorano la genuinità del documento contestato: ed invero, lo
è stato identificato a mezzo patente di guida e carta di Pt_1
8 identità, documenti che si trovano nel possesso della società opposta
(v. doc. 10 comparsa).
B) L'INEFFICACIA DELLA CESSIONE DEL CREDITO PER MANCATA
COMUNICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO.
La tesi non è fondata, atteso che sono stati prodotti: - l'atto di cessione pro soluto del 26.5.17 intervenuto tra Barclays Bank PLC e
(doc. 4 opposta); - la copia dell'estratto del verbale CP_3 di assemblea e conferimento del ramo d'azienda da Controparte_3
a del 29.6.2018 (doc.
6.1. opposta); - l'estratto Controparte_1
G.U. del 9.8.18 contenente l'avviso della cessione del ramo d'azienda tra e (doc. 8 opposta); - la copia Controparte_3 Controparte_1 dell'elenco dei debiti ceduti (doc. 5 opposta); - la comunicazione di intervenuta cessione del credito allo e la ricevuta di Pt_1 ritorno attestante l'invio della medesima e la riconsegna al mittente per compiuta giacenza (docc. 5 e 6 fasc. mon.); - la visura CCIAA di che riporta il conferimento del ramo d'azienda Controparte_3
(doc. 3 opposta), comprovante la regolarità del procedimento anche ai fini degli adempimenti richiesti dal Registro Imprese.
La titolarità del credito in capo all'odierna opposta risulta dunque provata dalla documentazione di cui sopra.
Resta solo da aggiungere che anche i rilievi di parte opponente in punto di comunicazione della cessione ex art. 1264 c.c. sono privi di fondamento.
In disparte dal fatto che l'intervenuta cessione è stata comunicata
(cfr. docc. 5 e 6 fasc. mon. citati), va precisato che ai sensi degli artt. 1260 e segg. c.c. il credito si trasferisce con il solo accordo tra il cedente e il cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto (art. 1260 c.c.);
Il debitore ceduto dovrà pertanto adempiere nei confronti del cessionario ma se non è a conoscenza della cessione ed adempie nelle mani del creditore originario è liberato, con ciò tutelandosi la sua buona fede dal momento che aveva confidato nella presunzione che il proprio creditore fosse ancora il cedente (artt. 1175 e 1189 c.c.).
Il tema, con specifico riguardo alla cessione di crediti in blocco
è stato ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte che ha osservato
9 che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr. Cass., 19.2.2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L.
n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass., 29.9.2020, n. 20495, Cass., 17.3.2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (così Cass., n.
10200/2021).
C) LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO.
Infondata è l'eccezione di prescrizione del credito, peraltro genericamente rappresentata.
In proposito, va osservato che il contratto di credito revolving deve essere assimilato ad un'apertura di credito in conto corrente, perché con esso la finanziaria mette a disposizione del cliente una somma che può essere impiegata mediante successivi prelevamenti e, dunque, con una pluralità di atti esecutivi, a fronte dell'unicità del conto (v., tra tante, Tribunale Spoleto, 12.1.2021, n. 24).
10 Trattandosi di prestazione unica con restituzione rateale, la prescrizione va calcolata con decorrenza dalla data in cui il saldo residuo diventa esigibile, per effetto del recesso della banca, e dunque dalla chiusura del rapporto, senza che possa prendersi in considerazione la data di stipula del contratto di finanziamento (v. sul punto Cass. n. 17798/2011 e n. 10127/2005).
Orbene, il suddetto contratto risulta stipulato il 7.12.2002 ma, secondo l'estratto contabile redatto dalla gli ultimi CP_1 pagamenti e la comunicazione di avvenuta cessione del credito risalirebbero quanto meno al 2017: in ogni caso, la prescrizione decennale non risulterebbe maturata alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nel 2022 (cfr. docc. 5, 6 e 7 fasc. mon.).
D'altra parte, l'opponente, pur essendo onerato di fornire la prova dei fatti a fondamento delle proprie eccezioni, non ha addotto alcun elemento ulteriore a sostegno dell'eccezione di prescrizione, né ha fornito la prova contraria della effettiva cessazione del rapporto ad una data diversa.
D) LA NULLITA' DEL CONTRATTO PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA.
La doglianza è palesemente infondata, atteso che - contrariamente a quanto dedotto - il contratto in oggetto, versato in atti, risulta regolarmente sottoscritto dall'opponente e tale sottoscrizione è sufficiente ai fini della validità del contratto e ciò perché l'una volontà (quella del cliente) deve essere manifestata per iscritto ad substantiam, l'altra (quella della banca) in ogni forma consentita dall'ordinamento, fungendo la forma scritta del contratto bancario da veicolo del contenuto negoziale ed assolvendo essa ad una funzione protettiva dell'investitore (v. Trib. Biella n. 205/2024).
E) LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE PER INDETERMINATEZZA DELLE CONDIZIONI
DEL PRESTITO. VESSATORIETA'.
La doglianza è del tutto priva di fondamento, in quanto il contratto in atti regola compiutamente le condizioni del prestito e gli obblighi restitutori a carico del beneficiario, mentre i rilievi afferenti alla vessatorietà delle clausole di pattuizione degli interessi appaiono, oltre che indeterminati, idonei a integrare
11 motivi di opposizione nuovi, non ritualmente dedotti in giudizio né nell'atto introduttivo né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c., e non sorretti da alcun elemento tempestivamente allegato né da alcuna allegazione tecnica (tali rilievi sono, infatti, stati dedotti per la prima volta con le note difensive conclusive depositate il 22.1.2025).
È, del resto, noto che il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, scaturente dalla regola di cui all'art. 1421 c.c., deve conciliarsi con il principio dispositivo che domina il giudizio civile e che trova specifica cristallizzazione nelle regole della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. (Cass 26585/2022: "il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (Cass., n. 11106/21; n. 36353/21)").
Infine, la ctu richiesta in corso di causa è del tutto esplorativa, non essendo supportata da idonea e tempestiva attività assertiva, essendosi l'opponente limitato ad una generica rappresentazione delle doglianze relative ai costi del finanziamento.
Alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione non è meritevole di essere accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Ulteriori domande e questioni sono assorbite.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, in virtù dell'attività processuale concretamente svolta e delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda,
12 eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 741/2022, emesso dal Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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