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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1625 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex lege appellante
CONTRO
L'Avv. Giovanni Troja, nella qualità di Curatore del fallimento di “ ” - sentenza Parte_2
n. 179 dell'11-21 dicembre 2015 Tribunale di Palermo – C.F. ; P.I. P.IVA_2
-, per la carica domiciliato a Palermo Via Marchese Ugo n. 26 ed P.IVA_3 elettivamente in questa Via Antonio Meucci n. 9 presso lo studio dell'avv. Livio Mangiaracina, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti.
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_3
Villafranca Tirrena (ME) nella Via Nazionale n. 432, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Valdemone n. 57 presso lo studio dell'Avv. Ciro Marcello Anania che lo rappresenta e difende giusto mandato rilasciato per il presente grado di giudizio.
appellati
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.12.2018, il Curatore del Parte_4
(Fall. n. 175/2015) conveniva dinanzi al Tribunale Civile di Palermo Parte_3 nonché l
[...] Controparte_1
, chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 L.F., del
[...] pagamento della somma di € 5.040,96 disposto da – quale Istituto Controparte_2
Tesoriere regionale – in favore del in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione Pt_3 emessa tra il 24 e il 29.12.2015 nell'ambito di una procedura esecutiva promossa dal Pt_3 nei confronti dello e dell , quale terzo pignorato. Parte_2 Parte_1
Secondo la Curatela, il pagamento era inefficace nei confronti della massa poiché successivo alla dichiarazione di fallimento e riguardava debito del fallito estinto con denaro di un terzo, con conseguente obbligo restitutorio del percettore. Veniva dunque chiesta la revoca dell'ordinanza di assegnazione e la restituzione delle somme, con eventuale condanna in via subordinata del solo Assessorato regionale.
Si costituiva deducendo di avere agito per crediti da lavoro e di essere stato costretto, Pt_3
a causa dell'inadempimento dell'Assessorato quale terzo pignorato, a promuovere una nuova esecuzione nei confronti della stessa Amministrazione, in esito alla quale conseguiva il pagamento contestato. Contestava pertanto l'azione revocatoria, invocando altresì l'ipotesi di esenzione ex art. 67, co. 3, lett. f), L.F. per i pagamenti di crediti di lavoro.
Si costituiva anche l odierno appellante, che eccepiva l'improponibilità delle Parte_1 pretese della Curatela nei suoi confronti, sostenendo che il pagamento era avvenuto quale debitor debitoris in forza di provvedimento di assegnazione e che, comunque, non avrebbe potuto essere onerato di restituzioni che avrebbero determinato un ingiustificato doppio pagamento.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3629/2020, accoglieva la domanda della , Pt_5
2 dichiarando inefficace nei confronti della massa il pagamento di € 4.422,20, condannando in solido il e l'Assessorato alla restituzione, oltre interessi e spese. Veniva altresì Pt_3 riconosciuto l'obbligo di manleva dell'Assessorato nei confronti del Pt_3
Avverso tale sentenza proponeva appello l , deducendo: il difetto di Parte_1 legittimazione passiva dell'Amministrazione; l'inammissibilità della domanda di manleva;
la sua infondatezza nel merito;
l'ingiustizia della condanna alle spese.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.
La causa era posta in decisione all'udienza del 20.06.2024 con i termini ex art. 190 c.p.c
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
L'art. 44 L.F. sancisce l'inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, degli atti e dei pagamenti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento. La disposizione opera in via automatica e prescinde da qualsiasi elemento soggettivo, mirando a garantire l'integrità della massa attiva e la par condicio creditorum.
A conferma di ciò, l'art. 2928 c.c. stabilisce che l'assegnazione del credito non estingue l'obbligazione se non con la riscossione effettiva. L'ordinanza di assegnazione ha, infatti, natura pro solvendo e non determina il trasferimento immediato della titolarità del credito, né produce effetti satisfattivi fino a quando il pagamento non sia stato concretamente eseguito.
Ne consegue che il momento determinante, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 L.F, non è quello dell'adozione dell'ordinanza di assegnazione, bensì quello del pagamento. Se questo avviene dopo la dichiarazione di fallimento, deve ritenersi inefficace, quand'anche disposto in esecuzione di una precedente ordinanza.
Tale interpretazione trova ulteriore fondamento nella funzione complessiva del sistema concorsuale. Il divieto di azioni esecutive individuali sancito dall'art. 51 l.fall. trova infatti il suo corollario nell'inefficacia degli atti e pagamenti compiuti dopo l'apertura della procedura, secondo quanto previsto dall'art. 44 l.fall.
3 Il legislatore ha così inteso impedire che, attraverso il compimento di atti successivi al fallimento, possano essere alterate le condizioni di parità tra i creditori, assicurando che ogni soddisfazione debba avvenire esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale.
In questa prospettiva, deve ritenersi compreso nella nozione di “pagamento” qualsiasi atto satisfattivo riferibile al patrimonio del fallito, anche quando l'adempimento avvenga per il tramite del debitor debitoris a favore del creditore assegnatario.
Nel caso di specie, l'ordinanza di assegnazione e il conseguente pagamento da parte del terzo pignorato sono intervenuti in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento e dopo che il terzo stesso ne aveva avuto conoscenza. In tale contesto, il pagamento non ha prodotto effetti liberatori, mancando le condizioni previste dall'art. 1188, comma 2, c.c., che richiede la legittimazione del soggetto ricevente.
Pertanto, il pagamento in questione è da considerarsi inefficace tanto nei confronti della massa dei creditori quanto nei confronti del curatore, con la conseguenza che il credito rimane nella disponibilità della procedura concorsuale.
Inoltre, è condivisibile la valutazione del Tribunale circa la condotta omissiva dell , che non ha dato esecuzione all'ordinanza di assegnazione del 04.06.2015, Parte_1 nonostante il termine di 120 giorni fissato dall'art. 14 D.L. 669/1996. L'inerzia dell'Amministrazione ha costretto il ad intraprendere nuova esecuzione, la quale si è Pt_3 conclusa in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento. Proprio tale inadempimento ha determinato la situazione di inefficacia che oggi grava sul pagamento e giustifica la condanna solidale dell'Assessorato alla restituzione.
La statuizione del Tribunale che ha condannato l'Assessorato a manlevare il risulta Pt_3 quindi pienamente corretta.
Quando alla doglianza relativa alle spese del giudizio, la condanna alle spese disposta in primo grado segue la regola della soccombenza e non presenta profili di illegittimità né di eccessività.
L'appello va rigettato e l condannato al pagamento delle spese processuali in Parte_1
4 favore delle parti appellate liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello proposto dall Controparte_1
avverso la sentenza n. 3629/2020 del Tribunale di
[...]
Palermo;
2.condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore sia della sia del Dott. che si liquidano in euro Controparte_3 Pt_3
2.400,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
3.dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 31.10.2024
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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