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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 1013/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1013/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. SORRENTINO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO attore contro
(c.f. ), con l'avv. GAGGIOLI SILVANO Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
“IN VIA PRINCIPALE: Previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare che l'attrice ha eseguito i lavori e noleggiato beni presso il cantiere in questione per conto della convenuta, elencati e descritti in narrativa, per l'importo complessivo di €
45.226,00 esclusa l'IVA per il regime forfettario e, conseguentemente, condannare la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 41.726,00 IVA esclusa per il regime, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 dal 22/12/22 al saldo.
In ogni caso, compensi e spese rifusi, oltre l'IVA, CPA, ed il rimborso forfettario, nella misura di legge.”
In via istruttoria come da nota di precisazione delle conclusioni di data 19.11.2024.
Conclusioni del convenuto:
“nel merito invia principale:
pagina 1 di 7 - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande tutte formulate dalla ditta attrice in quanto illegitti-me e/o infondate sia fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale adito condannare parte attrice al risarci-mento dei danni, ai sensi dell'art.96, I comma
c.p.c. da quantificarsi n misura pari alla domanda attorea o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in via riconvenzionale:
- rigettata la domanda attorea condannarsi, in ogni caso, la ditta attrice al risar-cimento dei danni subiti dalla società
[...]
per un importo di € 5.220,00, pari a quanto corrisposto alla ditta Betinosky, - condannare, in ogni caso, l'attrice CP_1
alla rifusione di spese, diritti ed onorari di lite.”
In via istruttoria come da nota di precisazione delle conclusioni di data 20.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Parte_1
Cont
ha convenuto in giudizio (di seguito per sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al pagamento del corrispettivo pattuito per alcuni lavori edili subappaltati dalla seconda alla prima. Cont In particolare, ha dedotto di aver concluso con ad agosto 2022, un contratto orale di Parte_1
subappalto in forza del quale avrebbe dovuto eseguire, presso il cantiere di Borgnano, via Parte_1
Zanetti n. 48, il montaggio del ponteggio, la posa del cappotto, lavori di rifinitura (rasatura cappotto, rimozione e sostituzione soglie e davanzali, pitturazione linda). Il prezzo complessivo pattuito era di
45.276,00 € IVA esclusa, calcolato in base alle ore lavorate e ai mq di estensione del ponteggio. Le lavorazioni sono iniziate ad agosto 2022 e sono terminate a dicembre 2022.
La ha dato atto di aver ricevuto il pagamento di un unico acconto di 3.500 € residuando Parte_1
quindi un credito di 41.726,00 € IVA esclusa per il regime forfetario. Cont Si è costituita la contestando la ricostruzione avversaria sia in punto contenuto del contratto sia in Cont punto di sua corretta esecuzione. La ha così allegato che gli accordi prevedevano il pagamento a mq anche per i lavori, stabilendo un prezzo di 45€/mq (per un totale di 206mq) e non a ora lavorata, per un Cont totale complessivo di 9.270 €. La ha altresì dedotto di aver corrisposto ulteriori 3.300 € a giugno 2022,
a titolo di acconto, e comunque contestando la corretta e completa esecuzione dei lavori tant'è che, a Cont seguito delle rimostranze della committente, la aveva dovuto incaricare un'altra ditta per la riparazione pagina 2 di 7 e il completamento dei lavori, sostenendo spese per 5.220,04 €, delle quali ha chiesto la rifusione da parte della Parte_1
A seguito dell'infruttuoso esperimento di un tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita solo documentalmente e all'esito trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con assegnazione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Secondo costante giurisprudenza, la parte contrattuale che agisce per ottenere il pagamento del prezzo pattuito per l'esecuzione della propria prestazione deve allegare e provare il titolo posto alla base della propria pretesa nonché la corretta e completa esecuzione della prestazione (da ultimo, in materia proprio di appalto – pertanto pacificamente applicabile al caso di specie, di subappalto – Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
25410 del 2024).
L'attore ha dedotto la conclusione di un contratto orale alle seguenti condizioni: 28€ all'ora di manodopera nonché, per il ponteggio, mq. 210,00 al prezzo di €/mq. 18,00 e per sei mesi mq. 210 al prezzo di €/mq.
2,00 al mese. Prezzo complessivo € 45.276,00 IVA esclusa.
Il convenuto ha contestato che il prezzo fosse stato pattuito ad ore, allegando una pattuizione diversa, ossia di 45€/mq per un totale effettivo di 206mq. Prezzo complessivo 9.270 €.
La ricostruzione offerta dall'attore, sul quale grava l'onere della prova del titolo, non è supportata da idoneo riscontro probatorio.
Infatti, il convenuto ha prodotto in giudizio le due fatture emesse dalla i cui importi, se Parte_1
sommati, producono il totale di 9.250 €: la fattura n. 5 del 21.10.2022 di 3.500 € (doc. n. 5 parte convenuta)
e la fattura n. 8 del 20.12.2022 di 5.750 € (doc. n. 8 parte convenuta). Le fatture in descrizione riportano attività di montaggio ponteggio e manodopera.
A fronte della puntuale e fondata contestazione circa la modalità di calcolo del prezzo pattuito per l'attività di manodopera e montaggio del ponteggio, l'attore non ha fornito alcun elemento probatorio di conforto alla propria diversa prospettazione. In tal senso, la prova orale non sarebbe stata certamente idonea a superare quanto emerge da documenti (le fatture) redatte dallo stesso attore: i mq indicati dalle parti sono di fatto coincidenti (210mq per l'attore e 206mq per il convenuto) ma l'applicazione del criterio di calcolo del corrispettivo indicata dall'attore (indicazione che non ha il benché minimo supporto documentale)
pagina 3 di 7 porterebbe il prezzo della manodopera a ben 38.976,00 €. Invero, applicando il criterio di calcolo del prezzo che sarebbe stato pattuito secondo il debitore, si arriva alla cifra di fatto equivalente di 9.270 €
(differenza di soli 20 €). Che quello indicato dal creditore (28€ per ora di lavoro) fosse il criterio stabilito dalle parti e che pertanto il prezzo pattuito fosse questo appare davvero poco credibile in quanto si tratta di importo estremamente più elevato rispetto a quello riportato nelle uniche fatture emesse proprio dalla
(e prodotte dal convenuto – appare, tra l'altro, quanto meno singolare che a fronte di Parte_1
prestazioni per oltre 45.000 € siano state emesse fatture per il ridotto importo di 11.650 €). Fatture che, si ricordi, possono far prova tra imprenditori (quali sono le parti del presente giudizio) per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (ossia, nel caso di specie, il diritto al pagamento della prestazione) come stabilito dall'art. 2710 c.c.. A corroborare il fatto che con l'emissione della fattura n. 8 sia stato richiesto tutto quanto dovuto per le prestazioni pattuite non si può non dare rilievo alla descrizione dell'attività fatturata:
“fine posa cappotto, ultimazione rasatura armata, pitturazione linda, cornici, […], rimozione vecchie […] e posa nuove soglie” (doc. n. 8 parte convenuta). Si parla di “fine” posa cappotto, di “ultimazione” della rasatura armata con espressioni verbali alle quali non può che darsi un'unica interpretazione: l'attività descritta (e pattuita) era stata ultimata. Sul punto, l'attore arriva a sostenere che l'inserimento della parola “fine” fosse un mero errore materiale dell'imprenditore che invece avrebbe inteso e voluto scrivere “acconto”: il che è, francamente, inverosimile, anche perché l'errore materiale dovrebbe essersi ripetuto quando, due parole dopo, l'imprenditore, nella fattura da lui emessa, ha scritto anche “ultimazione”. In ogni caso, nella fattura si fa riferimento specificamente anche alle altre due uniche prestazioni oggetto di contratto, ossia pitturazione linda e sostituzione di soglie e davanzali: con ciò le attività pattuite sono a ben vedere esaurite, così come evidentemente lo era anche la prestazione da fornire.
A fronte della chiara descrizione delle fatture, emesse dallo stesso attore, che conducono a individuare un prezzo (9.250€) sostanzialmente coincidente con quello indicato dal debitore (9.270€) e del fatto che, invece, il prezzo calcolato secondo i criteri proposti dall'attore conduca a una cifra quattro volte più elevata
(oltre 36.000€!), si ritiene che il creditore non abbia soddisfatto l'onere della prova sul medesimo gravante circa il titolo a fondamento della propria domanda (nei termini da lui prospettati), sussistendo invece indizi precisi gravi e concordanti circa la presumibile fondatezza della diversa prospettazione fornita dal debitore.
pagina 4 di 7 Deve quindi ritenersi accertato che il prezzo per manodopera e montaggio fosse di 9.270 € (così riconosciuto dal debitore).
È stata prodotta in giudizio un'altra fattura emessa da la n. 7 sempre del 20.12.2022 per Parte_1
l'importo di 2.400 € relativo alla fornitura del ponteggio (doc. n. 7 parte convenuta). Tenuto conto del fatto che il convenuto non ha specificamente contestato questa fattura e che, nell'indicare il prezzo di 45€/mq effettivamente pattuito, lo stesso ha fatto sempre e solo riferimento ai lavori e non anche alla fornitura del ponteggio (che rappresenta indubbiamente un servizio a sé), si ritiene che il pagamento di quanto portato dalla medesima sia dovuto.
In conclusione, per le prestazioni pattuite la ha maturato un credito di 11.670 € (9.270 € + Parte_1
2.400 €). Cont Pacifico tra le parti che la abbia pagato la somma di 3.500 € a titolo di acconto (riferimento è la fattura n. 5 del 21.10.2022, doc. n. 5 parte convenuta).
Il credito si è quindi ridotto a 8.170 €. Cont ha dedotto di aver provveduto anche a un ulteriore pagamento di 3.300 € a favore della ditta Artigiani, di cui è titolare fratello di , acconto asseritamente facente riferimento Parte_2 Parte_1
comunque all'attività di posa del cappotto.
La ha contestato la circostanza evidenziando che la fattura era stata emessa da un altro Parte_1
soggetto, appunto la ditta Artigiani, peraltro a giugno 2022, pertanto quasi due mesi prima rispetto alla conclusione del contratto relativo al cappotto avvenuta ad agosto 2022 (circostanze temporali pacifiche tra le parti), ed avente ad oggetto “lavori edili” (ossia il rifacimento del marciapiede esterno) on dicitura che evidentemente mal si attaglia all'attività di posa del cappotto. Cont A fronte delle puntuali deduzioni della la non ha fornito elementi probatori utili, quale Parte_1
era invece suo onere, trattandosi di circostanza (il pagamento) costituente fatto estintivo della pretesa creditoria dell'attore. Conseguentemente, tale pagamento non può essere imputato a quanto dovuto in virtù del titolo dedotto in giudizio dall'attore. Cont Il credito della nei confronti della ammonta pertanto a 8.170 €. Parte_1
pagina 5 di 7 Cont La ha eccepito l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e comunque il mancato completamento degli stessi. Ha altresì dedotto che per il completamento dei lavori è dovuta intervenire un'altra ditta per il cui lavoro sono stati sborsati 5.220,04 €.
La non ha contestato la circostanza che i lavori fossero stati completati da altra ditta. Parte_1
Pur tuttavia, le contestazioni circa la mancata esecuzione a regola d'arte nonché quali fossero le attività ancora non eseguite non sono state circostanziate dal convenuto. Non vengono infatti dettagliati gli errori riscontrati, limitandosi il convenuto a lamentare genericamente l'inadempimento di controparte. Invero, solo nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. del convenuto vengono descritti, all'interno dei capitoli di prova nn. 13 e seguenti, quelli che sono vizi e difetti dell'opera: la deduzione è tardiva e pertanto inammissibile in quanto avvenuta in un momento in cui sono ormai maturate le preclusioni processuali relative all'attività assertiva – le deduzioni devono infatti esser fatte al massimo con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., con cristallizzazione del thema decidendum e così del thema probandum, all'evidente fine di permettere la formulazione di istanze istruttorie pertinenti, il tutto nell'ottica di garantire un reale ed effettivo esplicarsi del contraddittorio.
Se è pur vero, riprendendo i principi già espressi dalla giurisprudenza su citata, che in caso di controversia contrattuale il debitore può limitarsi ad eccepire l'inadempimento mentre spetta al creditore provare di aver correttamente eseguito la prestazione, è altresì vero che – proprio per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa – è necessario che le allegazioni del debitore in punto inadempimento siano specifiche in quanto, diversamente, il creditore non avrebbe la possibilità di smentirle dando prova dell'infondatezza delle contestazioni.
Nel caso di specie, il convenuto ha utilizzato espressioni che sono mere clausole di stile.
Ancorché la non abbia contestato di non aver interamente completato i lavori, non è dato Parte_1
sapere (perché alcuna delle parti lo ha dedotto) quali fossero le attività mancanti e così non c'è stato modo né di vagliare quale fosse il valore delle prestazioni asseritamente non eseguite né se quanto eseguito da altra ditta fosse in effetti pertinente.
Pacifico che il convenuto abbia pagato 5.220,04 € a una ditta slovena (ditta Betinosky). Tuttavia la documentazione prodotta non è in alcun modo utile a dar prova di un collegamento tra quanto non fatto
(o fatto male) dall'attore e quanto poi eseguito dalla ditta slovena: non si rinviene infatti alcun elemento di pagina 6 di 7 chiara riferibilità alle attività oggetto del contratto di subappalto stipulato tra le parti in causa (si veda il doc.
n. 15 parte convenuta, ossia la fattura emessa dalla ditta slovena che parla genericamente di “fine lavoro cola e strato finale”, descrizione che è priva di alcun specifico richiamo alle attività già appaltate alla
. Parte_1
In difetto di questa indispensabile circostanza, la domanda di pagamento formulata dal debitore convenuto
(sia che la si qualifichi come risarcimento del danno ovvero come riduzione del prezzo per l'attività effettivamente svolta) non può essere accolta in quanto lo stesso non ha né allegato né, tanto meno, provato, gli elementi costitutivi della stessa.
La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto deve essere rigettata in quanto infondata.
In punto spese, si ritiene congruo e opportuno disporne la compensazione in quanto l'esito complessivo della causa dà conto di una reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- accertato il mancato pagamento di quanto dovuto, condanna a Controparte_1
pagare a la somma di 8.170 €, oltre agli interessi Parte_1
moratori ex D.Lgs n. 231/2002 dal 22/12/22 al saldo, per le causali di cui in parte motiva;
- spese compensate.
Gorizia, 26 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
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