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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2022 (+ 1987/22)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1919/2022 promossa da:
Parte_1
(c.f. , e P.IVA_1 Parte_2
, con sede nel Regno Unito, iscritta al nr. 1445992 nel Registro delle Società di
[...]
Inghilterra e Galles, con il patrocinio dell'avv. AMELIA MATTEUCCI, elettivamente domiciliate come da procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GIACOMO ULIVI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
e contro
(cod. fisc. e p. iva ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 degli Avv.ti PAOLA BERTONCINI e LILIANA MOLESTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA e APPELLANTE nell'appello riunito 1987/22
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente impugnazione, ed in via di riforma della sentenza del
Tribunale di Firenze n. 2753/2022 in data 20 settembre 2022 e notificata in copia autentica il 26 settembre 2022 (dott.ssa Susanna Zanda – R.G.N.: 6562/2015:
/ – ), Controparte_1 Controparte_3 CP_4 in via principale:
- dichiarare l'ingiustizia, l'erroneità e la contraddittorietà dei capi della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Firenze riconosce e liquida in favore della sig.ra gli importi di condanna indicati in sentenza e, ciò, per le ragioni tutte Controparte_1 già spiegate in narrativa;
- dichiarare l'ingiustizia, l'erroneità e la contraddittorietà dei capi della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Firenze condanna QB e a corrispondere in Pt_2 solido all le somme liquidate in sentenza e, ciò, per le ragioni tutte già spiegate in CP_3 narrativa;
- dichiarare pertanto che QB e IA nulla devono corrispondere all'Ausl e, per l'effetto, disporre la restituzione di quanto medio tempore eventualmente corrisposto da dette compagnia assicuratrici alla sig.ra Controparte_1 in via subordinata, e in denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate in via principale:
- ridurre il quantum del risarcimento eventualmente dovuto alla sig.ra CP_1 per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, disporre che la medesima
[...] restituisca alle compagnie assicuratrici QB/IA quanto medio tempore eventualmente corrisposto in eccesso, maggiorato di interessi legali a far tempo dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione;
in ogni caso:
- condannare la sig.ra a restituire alle odierne appellanti gli importi Controparte_1 tutti eventualmente corrisposti in esecuzione della impugnata sentenza nelle more del giudizio di appello, maggiorato di interessi legali a far tempo dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
2 Per l appellante nella causa riunita 1987/22: CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta, nel merito in via principale: per i motivi meglio rappresentati in narrativa, rigettare gli avversi motivi di gravame ove confliggenti con la posizione sostanziale e processuale dell;
Controparte_2 nel merito, sempre in via principale: per i motivi meglio rappresentati in narrativa e per le ragioni, tutte, già spiegate nella narrativa dell'atto d'appello notificato in data
26.10.2022 e da intendersi qui integralmente ritrascritto e richiamato, nulla escluso e/o eccettuato, in accoglimento dell'appello interposto dall nel Controparte_2 procedimento n. 1987/2022 RG (già riunito al presente procedimento), riformare la sentenza n. 2573/2022 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento rubricato al n.
6562/2015 RG e per l'effetto, respingere ogni richiesta risarcitoria avanzata dalla signora nei confronti dell perché inammissibile Controparte_1 Controparte_2
e/o infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta
Ecc.ma Corte ritenesse comunque fondate le domande avanzate dalla signora CP_1
nei confronti dell , in accoglimento dell'appello
[...] Controparte_2 interposto dall nel procedimento n. 1987/2022 RG (già riunito con il presente CP_2 procedimento), riformare la sentenza impugnata sotto il profilo del quantum e pertanto ridurre l'importo liquidato dal Tribunale di Firenze in favore della signora
[...]
; CP_1 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di tutte le fasi ed i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU e con la condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente alle stesse corrisposto in esecuzione della gravata sentenza da parte dell .” Controparte_2
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ritenere infondato e pertanto rigettare l'appello proposto da Controparte_2 Part e e Parte_3 Parte_1 Controparte_5
avverso la Sentenza del Tribunale di Firenze n.2573/2022 e per
[...]
l'effetto confermare la condanna al risarcimento del danno parentale così come riconosciuto a favore dell'appellata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche della fase relativa alla richiesta di sospensiva della sentenza appellata.”
3 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2573/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
nella qualità di figlia ed erede di conveniva Controparte_1 Persona_1 dinanzi al Tribunale di Firenze l per sentire accertare la Controparte_6 responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo nella causazione del decesso del padre, avvenuto il 2 luglio 2008, e per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti la malpractice, iure proprio (danno parentale da perdita del congiunto) e iure hereditatis (danno biologico e morale del defunto, danno da perdita delle chances di sopravvivenza, danno da perdita della vita).
Nello specifico, l'attrice sosteneva che il decesso fosse da ascrivere a fatto e responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo che avevano avuto in cura il padre (di anni 72 al tempo dei fatti) in occasione del ricovero del 15.6.2008, tanto per la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di colecistectomia eseguito il 17 giugno 2008 - che aveva causato una lesione duodenale non correttamente suturata -, quanto per la non adeguata assistenza post-operatoria, quanto, infine, per il ritardo nella esecuzione del successivo intervento del 23 giugno 2008.
Si costituiva l'azienda convenuta deducendo l'assenza di colpa dei Controparte_2 propri sanitari;
parallelamente a tale giudizio (rubricato al n. R.G. 8990/2016), tale azienda proponeva un giudizio (rubricato al n. R.G. 8990/2016) nel quale conveniva in giudizio la propria compagnia assicuratrice per la Parte_1 responsabilità civile verso terzi, affinché quest'ultima la tenesse indenne nel caso in cui essa fosse condannata al risarcimento dei danni in favore di e Controparte_1 chiedendo la riunione dei due giudizi. Part Costituitasi, preliminarmente eccepiva la mancanza di copertura assicurativa e/o la riduzione dell'indennità per violazione degli artt. 1914 e 1915 c.c. in quanto, prima dell'instaurarsi del giudizio, la compagnia aveva intavolato una trattativa con la Sig.ra allo scopo di evitare l'alea insita in un'eventuale azione giudiziaria, proponendo, CP_1 senza alcun riconoscimento di responsabilità a carico dei dipendenti dell'azienda assicurata o della struttura stessa, la corresponsione alla medesima della somma di euro
140.000,00, con la franchigia di €. 50.000,00 a carico dell'azienda; la trattativa, tuttavia, nonostante l'accettazione formale della proposta da parte della Sig.ra non era CP_1 stata portata a compimento a causa della mancata autorizzazione alla definizione del
4 Part sinistro da parte dell' ; nel merito, aveva aderito integralmente alle difese CP_2 svolte dall contestando sia l'an che il quantum debeatur. CP_2
Le due cause venivano riunite.
Interveniva in giudizio anche la con sede in Inghilterra, deducendo Controparte_7 Part di essere subentrata a in tutto il portafoglio assicurativo oggetto del conferimento, Part tra cui la polizza 009211012006/3 con avendo ricevuto parere positivo CP_2
IVASS ed essendo intervenuta regolare pubblicazione in gazzetta ufficiale della cessione dei crediti;
deduceva quindi di essere divenuta di fatto unico soggetto titolare del Part rapporto dedotto in giudizio, e chiedeva l'estromissione di Part L'azienda convenuta si opponeva all'estromissione di deducendo che non vi era prova dell'avvenuto trasferimento della sua posizione assicurativa e chiedendo in subordine la condanna solidale di entrambe le compagnie.
Le due cause riunite venivano istruite con prove documentali e ctu del prof. Per_2 specialista in gastroenterologia, affiancato dagli ausiliari Prof. (medico- Persona_3 legale) e Prof. (medicina interna). Persona_4
All'esito, il tribunale - rilevato che il ctu aveva individuato la causa del decesso del paziente in una peritonite bilio-pancreatica da perforazione duodenale, complicanza post- chirurgica di una colecistite cronica esitata in fistolizzazione bilioduodenale, asserendo che nel determinismo degli eventi avevano certamente concorso in modo considerevole le gravi comorbilità - disatteso il giudizio peritale, secondo cui l'intervento era di speciale difficoltà tecnica e non era ravvisabile la responsabilità dei sanitari, e rilevato che invece la presenza di un tessuto fibroso che impediva un piano di clivaggio tra colecisti e bulbo duodenale era già noto ai medici prima di procedere con la laparoscopia, in quanto rilevato dalla TAC del 12.4.2008, ha affermato la responsabilità dell per la morte CP_2 del paziente, ed in particolare, prima, nel corso dell'intervento del 17.6.2008, per la perforazione intestinale e, poi, per il ritardo diagnostico (posto che la diagnosi avrebbe dovuto essere più precoce, con una più solerte indagine su quella bile che sversava dalla ferita e che era un chiaro sintomo di mancata tenuta della sutura, coglibile fin dal
19.6.2008) e per aver effettuato il secondo intervento chirurgico solo alle ore 17 del 23 giugno 2008,quando ormai era comparso un quadro franco di shock;
il tutto, aggravato dall'incompletezza e lacunosità della cartella e del referto operatorio del 17.6.2008.
Sulla base della tabella milanese “a punti” del 2022, il giudice di prime cure ha riconosciuto alla sig. la somma di euro 255.740,00 per perdita del rapporto CP_1 parentale, respingendo invece la domanda iure successionis per perdita della vita. Part Ha inoltre accolto la domanda di manleva dell'azienda verso l'assicuratore ma anche verso , con la franchigia di 50.000,00 euro come da polizza. Pt_2
5 Infine, ha condannato l'azienda a corrispondere alla le spese di lite, che ha CP_1 invece compensato tra l'assicurata e gli assicuratori.
I due assicuratori hanno impugnato tale decisione, proponendo i seguenti motivi d'appello:
I. Erroneità della sentenza per aver riconosciuto la responsabilità dei sanitari dell' e la sussistenza di nesso causale tra le prestazioni Controparte_6 rese dai medesimi e il decesso di Il primo giudice si era Persona_1 discostato dalle risultanze peritali e aveva riconosciuto una colpa che la non CP_1 essendo parte del contratto di spedalità, avrebbe dovuto provare, e che era stata invece esclusa dal ctu, che aveva rilevato che la lesione duodenale era da considerare una complicanza chirurgica inattesa, conseguente alle tenaci aderenze e al fatto che il bulbo duodenale era inglobato con la colecisti da tessuto fibroso lardaceo senza un chiaro piano di clivaggio;
tale lesione peraltro era stata subito riparata e la iniziale decisione dei sanitari di procedere con un atteggiamento conservativo (“wait and see”), anziché con un immediato re-intervento chirurgico, era adeguata e corretta, soprattutto in ragione della modesta portata della perdita biliare e della eventualità di riparazione spontanea della deiscenza;
il differimento della TC addominale e del nuovo intervento chirurgico non avevano poi inciso sulla morte del paziente;
II. Erroneità della sentenza per aver riconosciuto e liquidato in favore dell'attrice sig.ra il risarcimento del danno per la perdita del Controparte_1 congiunto. Il credito risarcitorio era stato quantificato in misura eccessiva, considerate, da un canto, l'età del paziente e le sue concorrenti e gravi comorbilità, che comportavano una aspettativa e qualità di vita futura non certo lunghe e ottimali e, dall'altro, la presenza, nel nucleo familiare dell'attrice, di una sorella, sig.ra e di una Persona_5 zia, sig.ra Persona_6
III. Erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa per importi di condanna superiori ad € 140.000,00
(eccezione di “massima esposizione”). L'art. 3 dell'Appendice di polizza n. 21, temporalmente applicabile nella fattispecie di causa, prevedeva che in caso di mancato accordo tra il contraente e la società per la definizione/reiezione della vertenza dovesse essere nominato un arbitro, ciò che confermava la necessità di consenso dell'assicurata Part per transigere con la danneggiata;
poiché aveva raggiunto con un accordo CP_1 stragiudiziale per € 140.000,00, che impegnava la franchigia di € 50.000,00 facente capo all'Azienda assicurata, e poiché l aveva riferito in data 20.10.2013 di non voler CP_2 autorizzare l'accordo, a ciò doveva conseguire la mancata copertura del sinistro per ogni
6 importo eccedente euro 140.000,00, ex 1914 c.c., secondo cui “l'assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno”;
IV. Erroneità della sentenza nella parte in cui aveva posto in capo alle compagnie assicuratrici la manleva dell'Ausl rispetto alle spese giudiziali, alle spese stragiudiziali e alle spese di CTU liquidate in favore della sig.ra CP_1
Data la disponibilità di QB (oggi IA) a comporre e definire
[...] bonariamente la vertenza con la sig.ra ad essa non dovevano essere addossate CP_1 le spese di lite sostenute dalla quanto alle spese di ctu, poiché tale strumento CP_1 non costituiva mezzo di prova in senso proprio, ma ausilio da parte di un collaboratore esterno all'ordine giudiziario nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti, esse andavano ripartite in parti uguali tra tutte le parti.
Le appellanti hanno proposto anche, ex artt. 283 e 351 c.p.c., istanza di sospensiva della sentenza impugnata, che con ordinanza del 2.1.2023 è stata respinta.
Con autonomo atto d'appello (causa 1987/2022 rg) anche l ha impugnato la CP_2 sentenza di primo grado, per i seguenti motivi:
1. Col primo motivo, ha censurato il giudizio di colpa in capo ai sanitari, e che il contegno dei medesimi avesse causato la morte del congiunto della con argomentazioni CP_1 sostanzialmente identiche a quelle spese dagli assicuratori;
2. Col secondo motivo, ha contestato il quantum liquidato, ribadendo, come già aveva fatto in primo grado, che la domanda a suo tempo avanzata dalla danneggiata era generica, indeterminata, e priva di qualunque riferimento a criteri di liquidazione obiettivi, non avendo l'attrice neppure prodotto alcuna tabella di riferimento;
la CP_1 non aveva poi provato né la convivenza né la consanguineità col de cuius e neppure l'assenza di fratelli;
comunque, la somma liquidata era esosa;
infine, il primo giudice aveva aggiunto alla somma capitale un danno da ritardato risarcimento mai richiesto da parte attrice.
Anche tale appellante ha chiesto la sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c., e con ordinanza in data 16.2.2023 pure tale inibitoria è stata respinta.
I due appelli sono poi stati riuniti.
La s'è costituita, contestando le impugnazioni e chiedendo la conferma della CP_1 sentenza appellata.
L ha chiesto il rigetto del terzo e quarto motivo d'appello degli assicuratori. CP_2
Con ordinanza in data 13.6.2023, questa Corte ha disposto un nuovo accertamento peritale con i consulenti di primo grado (ovvero il ctu prof. ed i suoi ausiliari, Per_2 in questa sede tutti nominati ccttuu), chiedendo loro di chiarire se da alcuni radiogrammi della TC del 12.4.2008 emergeva, come rilevato dal ctp della una situazione CP_1
7 complessa, o se invece l'esame strumentale non dava conto della gravità dell'effettiva situazione;
dunque, nel caso in cui dalle risultanze dell'esame si sarebbe potuto percepire un particolare rischio, di chiarire se vi fossero soluzioni alternative all'intervento o se ad ogni modo, stante il rischio, l'intervento avrebbe dovuto essere svolto diversamente, adottando particolari cautele.
Con ordinanza in data 15.4.2024, rilevato che i ccttuu nominati (dopo quasi un anno, con contegno ampiamente stigmatizzato) avevano rinunciato all'incarico peritale, questa
Corte ha nominato in loro sostituzione il Prof. medico-legale, e il Dott. Persona_7
specialista in Chirurgia Generale e in Chirurgia Vascolare. Persona_8
Acquisita la relazione peritale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 20.12.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il primo motivo d'appello degli assicuratori e dell'azienda: la responsabilità.
Il signor – affetto da ipertensione arteriosa e da gotta entrambe in Persona_1 trattamento, nonché da aterosclerosi polidistrettuale con esiti di infarti miocardici acuti
(1986, 1993), in terapia anticoagulante orale per pregressa embolia polmonare (2007), già sottoposto ad exeresi di adenoma villoso del retto, con strie fibrotiche polmonari, con segni di pielonefrite cronica nella porzione inferiore del rene di destra – aveva sofferto di ripetuti episodi di coliche all'ipocondrio destro con reperti ecografici del 20.3.2008 sospetti per colecistite calcolosa scleroatrofica, per i quali era stata eseguita visita di pre- ricovero il 2.4.2008, con previsione di intervento di colecistectomia viderolaparoscopica, per il quale era stato rilasciato specifico consenso informato.
Il 12.4.2008 erano stati rilevati reperti di tomografia computerizzata di "segni di marcato ed irregolare ispessimento delle pareti non nettamente clivabili rispetto al parenchima circostante", con conseguente sospetto diagnostico di colecistite cronica, e di "una piccola immagine di aspetto cistico del massimo diametro di cm 1 ca. visualizzabile in prossimità della sede colecistica", dal radiologo riferita al fegato, senza referto di altre alterazioni nell'area epatica e pericolecistica.
Mentre era in attesa di intervento di colecistectomia, il 15.6.2008 il signor fece CP_1 accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mugello, fu ricoverato in quell'ospedale per "colica biliare in calcolosi della colecisti" e gli fu somministrata terapia antibiotica
(Cefazolina, 2 g x 2/die). Il quadro clinico migliorò, salvo per la comparsa di singhiozzo, e il 17.6.2008 il signor fu operato, per via videolaparoscopica subito convertita in CP_1 laparotomia a causa di tenaci aderenze tra omento, lobo epatico destro ed emidiaframma destro, senza però concludere la prevista colecistectomia e provocando una breccia duodenale che venne suturata;
l'intervento fu definito di "Fistulectomia e duodenorrafia",
8 ma il reperimento e la exeresi di una fistola non risultano dalla "descrizione intervento".
Il decorso fu complicato da perdita di bile nel peritoneo dalla seconda giornata post- operatoria;
in sesta giornata post-operatoria (23.6.2008) si instaurò shock settico. Lo stesso 23.6.2008 fu eseguito un nuovo intervento in cui fu riscontrata perdita di bile dalla precedente sutura duodenale e fu praticata resezione gastrica su ansa a Y e inserzione di tubo di KE nel coledoco. Le condizioni generali ed emodinamiche rimasero precarie e nonostante le cure il paziente decedette il 2.7.2008, a 72 anni, 8 mesi e 13 giorni di età.
La consulenza svolta in primo grado aveva indicato la causa del decesso del paziente nelle “irreversibili complicanze di una perforazione duodenale con peritonite bilio- pancreatica, esitata in un quadro di shock irreversibile con instabilità circolatoria ed ipotensione, oligo-anuria ed insufficienza renale, stress respiratorio acuto e “multi-organ failure” (MOF) terminale”, concludendo, al contempo che “Non sussistono a nostro avviso elementi che permettano di affermare che la morte di quel paziente si debba a negligenza, imprudenza od imperizia del personale medico o chirurgico che lo ha avuto in cura” (v. p. 17).
In particolare, aveva rilevato che “l'indicazione all'iniziale intervento di colecistectomia laparoscopica era corretta, in rapporto al quadro clinico di colecistite cronica alitiasica presentato dal paziente (dolori addominali di tipo colico, singhiozzo, vomito biliare con ristagno gastrico, leucocitosi e positività del segno di Murphy), confermato anche dal referto TC del 12/4 (colecisti distesa, con segni di marcato ed irregolare ispessimento delle pareti non nettamente clivabili rispetto al parenchima circostante, e con marcato enhancement dopo mdc)” (p. 12).
Aveva poi evidenziato che “Nel corso della complessa dissezione della massa fibrosa si venne a produrre una breccia duodenale, complicazione chirurgica inattesa che causava improvvisamente un netto aumento della complessità e della difficoltà tecnica dell'intervento, e ne riduceva le prospettive di successo.
A fronte alla proibitiva difficoltà di procedere oltre nella dissezione della placca fibrosa che avvolgeva il piccolo omento sino all'ilo epatico (e probabilmente anche nella sensazione di trovarsi di fronte ad un tessuto di possibile natura neoplastica localmente avanzata, nonostante la negatività dell'esame istologico estemporaneo) il chirurgo decideva di non procedere ad un più esteso intervento di gastro-duodeno-resezione con confezionamento di gastro-entero-anastomosi per l'elevato rischio di lesioni iatrogene, limitandosi ad eseguire una più semplice e rapida duodenorrafia (sutura duodenale) in doppio strato, con inserzione di un tubo di drenaggio in sede sottoepatica.
Dobbiamo peraltro osservare come al momento del primo intervento chirurgico, di fronte ad una situazione clinica inaspettata e complessa con elementi di particolare e difficoltà
9 tecnica (potenzialmente inquadrabile nei termini contemplati dall'art. 2236 del codice civile) non sussistevano comunque ancora elementi certi che giustificassero interventi demolitivi di maggiore entità, del genere di quelli poi eseguiti nel corso del secondo intervento. La decisione chirurgica di procedere ad una semplice duodenorrafia in doppio strato è avvenuta infatti in una situazione ben diversa da quella del secondo intervento, quando chi operava aveva già cognizione certa della avvenuta mancata tenuta della precedente sutura duodenale, e che quindi vi era la necessità assoluta di procedere ad una gastro-duodeno resezione. In effetti, nel corso del primo intervento, il chirurgo poteva infatti ancora avere la comprensibile e condivisibile convinzione che l'intervento di riparazione duodenale eseguito offrisse sufficienti garanzie di effettiva tenuta, a fronte dei rischi e delle più gravi complicazioni che un intervento più esteso avrebbe potuto comportare. Le decisioni assunte durante il primo intervento, eseguito nel contesto di una condizione di imprevista e particolare complessità tecnica, non possono dunque essere considerate nel complesso né sbagliate né censurabili, ed il suo esito non può essere addebitato all'operatore” (pur, tuttavia, dando conto della incompletezza, lacunosità ed insufficienza del referto operatorio, privo di dettagli essenziali).
Escluso, dunque, che vi fossero profili di colpa nell'esecuzione dell'intervento, aveva escluso anche una responsabilità per la successiva gestione del paziente, così argomentando: “La decisione di posporre (di fatto per quasi due giorni) l'esecuzione di una opportuna rivalutazione TC addominale non fu invece particolarmente saggia e prudente: l'esame avrebbe potuto e dovuto infatti essere correttamente eseguito già il giorno 21/6. Possiamo tuttavia osservare come l'esame (poi comunque eseguito nella mattinata del 23/6) sia risultato negativo per la presenza di eventuali “leakage” nella sede della precedente sutura chirurgica, privando di fatto il rilievo critico di un valore causale rispetto ai fatti lamentati dalla parte ricorrente.
Resta da chiedersi se il differimento 'de facto' della nuova correzione chirurgica
(avvenuta 2 giorni dopo) non abbia potuto accelerare il corso degli eventi che è sfociato nella morte del paziente.
Rispondere a questa domanda non è facile e forse non ha molto significato, proprio in considerazione delle problematiche del campo chirurgico emerse già all'epoca del primo intervento, e per la severità della situazione clinica in cui il paziente cadde. Al meglio di quel che sappiamo, non sono citabili linee guida che prospettino la particolarissima situazione in cui il paziente si venne a trovare e prescrivano l'adozione di misure diverse rispetto a quelle che furono adottate.” (p. 16).
Il primo giudice nonostante tali conclusioni ha accolto la domanda attorea così argomentando: “Risulta quindi dalla ctu che nell'esecuzione dell'intervento il paziente subì un danno proprio a
10 causa dell'atto chirurgico ossia la perforazione del duodeno, cui seguì la duodenorraffia che nel tempo ma già a partire dal secondo giorno dopo l'intervento (vd. ctu), si rivelò inadeguata per mancata tenuta e attivazione di processo infettivo, con successiva necessità di nuovo intervento eseguito peraltro con due giorni di ritardo, consistito in ampia resezione dell'organo e ormai generalizzato e irreversibile shock settico seguito da morte;
infatti, già in seconda giornata post-operatoria fuoriusciva bile dal drenaggio, quindi il paziente andava incontro ad una progressiva compromissione delle condizioni cliniche generali [...]Nonostante tale quadro clinico che imponeva un intervento rapido, il fu rioperato solo il successivo 23/6 quando era ormai impossibile arrestare il processo settico. CP_1
Dunque vi fu una perforazione duodenale nell'esecuzione di un intervento che è di natura routinaria ovvero la colecistectomia, tanto che viene eseguita normalmente in laparoscopia.
Si condivide sotto questo profilo quanto affermato dall'attrice a mezzo del suo ctp dott. ovvero il fatto che la Per_9 presenza di un tessuto fibroso che impediva un piano di clivaggio tra colecisti e bulboduodenale era già noto prima di procedere con la laparoscopia, in quanto rilevato dalla TAC del 12/4/2008 eseguita prima della laparoscopia.
Ha poi escluso che al caso in esame potesse applicarsi l'art. 2236 c.c., osservando che “la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. viene applicata non nel caso di complicanze peraltro prevedibili, ma laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato e sperimentato, o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi e incompatibili tra loro” (vd cass.
9471/2004; 17143/2012); i problemi di speciale difficoltà sono quelli che richiedono una notevole abilità, la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità, con largo margine di rischio in presenza di ipotesi non ancora adeguatamene studiate o sperimentate e non anche in ragione dell'incertezza circa l'esito della tecnica applicata e della percentuale di risultati insoddisfacenti. [...] È evidente che non può considerarsi di speciale difficoltà l'intervento di di asportazione della colecisti, per le complicanze che ne sono seguite, trattandosi di intervento Persona_1 routinario, e non avendo l'azienda provato che dette complicanze, nella specie aderenze, erano del tutto imprevedibili.
Per contro le tenaci aderenze sono statisticamente frequenti ed erano anche evidenti alla TC di aprile 2008, coerenti con quei sintomi espressi dal paziente e annotati nei certificati sanitari anche di accesso in PS.
Dunque applicandosi l'art. 1218 c.c. ed essendo dimostrato che il paziente subì la perforazione del duodeno, in un quadro di forti aderenze “prevedibili” e non imprevedibili, si deve affermare la responsabilità della struttura che non ha provato il fatto non imputabile e la straordinarietà e imprevedibilità di un fatto che ha reso non imputabile dapprima la perforazione dell'organo, e poi una più solerte indagine su quella bile che sversava dalla ferita e che era un chiaro sintomo di mancata tenuta della sutura, coglibile fin dal 19.6 ma trattata chirurgicamente troppo tardi il 23 giugno
2008. Lo stesso ctu dice che la TC del 23 giugno avrebbe potuto essere eseguita quantomeno sin dal 21 giugno quindi se ne ricava che la morte del paziente nonostante il secondo intervento è ascrivibile a responsabilità della struttura, in un
11 quadro di lacune e omissioni del referto chirurgico e cartella, che depongono anch'esse per la responsabilità della struttura (presunzione del nesso di causalità col decesso).
A ciò si aggiunge, come cennato, il;
infatti, già dal Controparte_8 secondo giorno dopo il primo intervento si potè constatare l'immediata deiscenza della sutura con cui fu riparata la breccia, documentata dalla presenza di bile dal drenaggio in seconda giornata in data 19.6.2008, persistente nei giorni successivi con quindi un ritardo del secondo intervento avvenuto solamente alle h. 17 del 23 giugno 2008.
[...]Si noti che il paziente venne ricoverato proprio per una patologia infiammatoria cronica della colecisti, manifestatasi con dolore addominale, vomito biliare e singhiozzo, per cui le tenaci aderenze non potevano considerarsi
“imprevedibili” e “fortuite” e del pari sarebbe stato utile verificare se il paziente già versasse in una situazione di fistolizzazione della colecisti come di fatto avvenne, dato che i parametro dei globuli rossi denotavano una leucocitosi già prima dell'intervento e la presenza di fistola viene registrata nel referto operatorio.
Il giudice dell'archiviazione del procedimento penale attivato dalla querela dell'attrice ha disposto si l'archiviazione
“sebbene i periti abbiano osservato che la cartella clinica relativa alla degenza preoperatoria non fa menzione di profilassi antibiotica instaurata preliminarmente all'intervento, nonostante i risultati degli esami del sangue indicassero una leucocitosi … ed una iperbilirubinemia. In presenza di tali elementi era forse opportuna la necessità di una diagnosi differenziale tra colica biliare in colecisti e riacutizzazione di colecisti cronica, in funzione in primo luogo di una diversa tempistica dell'intervento con terapia antibiotica preventiva nella seconda ipotesi … non è escludibile che già prima del ricovero fosse presente una condizione infettiva latente che impegnasse il paziente a livello sistemico …e che il referto operatorio appare parzialmente confuso e incompleto…”. (All.3 atto di citazione) .
Dunque, certamente contrario al canone della diligenza richiesto per un chirurgo nell'anno 2008 è l'aver del tutto omesso di annotare in quale preciso momento dell'atto chirurgico e con quale modalità ha proceduto all'asportazione sia della colecisti sia della fistola, e ciò in aggiunta all'omissione di ogni riferimento al preciso momento in cui avvenne la perforazione duodenale.
Sulla base di questi elementi tratti dalla ctu, senza utilizzare le deduzioni delle parti di cui alle note scritte in vista del verbale udienza cartolare del 29.12.2020, sussistono elementi sufficienti per poter affermare la responsabilità della struttura per aver provocato hic et inde il decesso del paziente con conseguente obbligo di risarcimento in CP_1 favore della figlia odierna attrice.”
Tanto gli assicuratori quanto l hanno censurato tali affermazioni rilevando, in CP_2 diritto, che la responsabilità dell'azienda non poteva essere valutata ex art. 1218 c.c.,
12 posto che il contratto di spedalità era stato stipulato dal padre dell'attrice ed il credito risarcitorio a lei riconosciuto atteneva al danno iure proprio.
Hanno poi rilevato, in fatto, da un canto, che il tribunale aveva estrapolato parti di consulenza decontestualizzandole e alterandone il senso e, dall'altro, che era stato lo stesso giudice di primo grado ad aver dato atto che quel tipo di intervento (la colecistectomia) per sua natura avrebbe dovuto esser condotto, ove non fossero stati riscontrati imprevisti e complicanze, per via laparoscopica e non per via laparotomica, e che il fatto che fosse appunto stato condotto a cielo aperto era significativo dell'insorgere di circostanze particolari, che avevano causato un improvviso aumento della complessità
e della difficoltà tecnica - ribadendo il concetto di complicanza non prevedibile né prevenibile dell'intervento.
Inoltre, hanno rilevato che a fronte di un professore universitario esperto della materia, coadiuvato da due ulteriori esperti, era discutibile la scelta del giudice di rivalutare autonomamente il caso.
Nell'affrontare tali censure si deve intanto concordare con gli appellanti in ordine alla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come extracontrattuale;
invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ult. Cass.
03/03/2023 n. 6386), il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (da ultimo, Cass. n. 11320 del 2022; v. anche Cass. n. 21404 del
2021).
Sotto altro profilo, si deve invece rilevare che il giudice è peritus peritorum e, dunque, utilizzando il sapere che gli viene anche dai consulenti di parte (che al di là di giudizi soggettivi e in ipotesi parziali riportano anche dati obiettivi e valutazioni scientifiche), ben può discostarsi dalle conclusioni peritali, quando tali conclusioni non siano convincenti.
Poi, si deve escludere che il concetto di complicanza non prevedibile né prevenibile possa assurgere ad assioma per escludere ogni responsabilità: “nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non
13 evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (così Cass. 29/11/2022 n. 35024).
Ad ogni modo, concordando con gli appellanti circa l'opportunità di approfondire un passaggio rilevante del ragionamento del tribunale, s'è disposto un approfondimento della ctu svolta in primo grado, a chiarimento, per comprendere se da taluni radiogrammi della TC del 12.4.2008 emergeva (come rilevato dal ctp della , o non, una CP_1 situazione complessa che avrebbe dovuto essere affrontata con particolari cautele.
Appare inutile, a questo punto, ricordare il contegno dei medici che, come ctu o come ausiliari, avevano redatto (con poche paginette) la consulenza di primo grado, e chiamati ad approfondire il loro giudizio si sono sottratti a tale mandato senza giustificazione alcuna, mentre appare opportuno ribadire che tale consulenza - che gli appellanti continuano ad invocare come se fosse stato un elaborato soddisfacente e recepibile - lasciava irrisolto un nodo cruciale, in punto di lettura della tac del 12.4.2008 sulla cui base era stato poi disposto l'intervento che aveva perforato il duodeno del paziente, posto che ai rilievi del ct di parte attrice in merito alla presenza di tenaci aderenze e/o problematiche che avrebbero dovuto essere percepite prima di operare il ctu non aveva risposto.
I ccttuu nominati da questa Corte hanno invece seriamente affrontato la questione e compiutamente risposto - con motivazioni che in quanto logiche, approfondite e coerenti si debbono recepire integralmente - effettivamente escludendo che tale tac fosse tranquilizzante e rilevando che, sostanzialmente, i chirurghi avevano colpevolmente sottovalutato la problematica, facendosi così cogliere di sorpresa.
Al di là di qualche inutile polemica circa le modalità di conduzione del tentativo di conciliazione e del contenuto della proposta transattiva formulata dai ccttuu, le critiche degli appellanti a tale elaborato si concentrano sul fatto che il Collegio peritale, all'uopo coadiuvato dal radiologo dott. , da un lato, avrebbe letto male i radiogrammi Per_10 della tac e, dall'altro, avrebbe esorbitato dal quesito postogli.
Né l'una né l'altra censura sono fondate.
Partendo dal primo profilo, il Dott. ha richiamato l'attenzione su un Per_10 ispessimento intorno al lume della colecisti (indicativo di flogosi cronica o quanto meno recidivata) e sull'aspetto indicativo di flogosi di tutta l'area. Ha poi fatto presente che “in corrispondenza del margine superiore della C duodenale si vede il duodeno retratto e attaccato con il letto colecistico, con un grosso ispessimento trabecolare fibroso periduodenale, a testimonianza di un evento che si è prolungato nel tempo e ha
14 determinato adesione-attrazione del duodeno verso il letto colecistico. Non è possibile documentare un tragitto fistoloso per lo spessore delle sezioni e per i limiti del potere di risoluzione dell'apparecchio usato per la TC, ma ci sono segni indiretti di stretta contiguità della C duodenale con il profilo inferiore del letto colecistico, strutture che nei pazienti sani sono separate da tessuto adiposo con chiaro piano di clivaggio. Non c'è una massa, ma un conglobato della colecisti e del duodeno, oltre alla raccolta sottoglissoniana con caratteristiche di densità che testimoniano una raccolta strutturata, non acuta”.
Su tale lettura non sono stati svolti rilievi da parte dei ccttpp;
tutti gli specialisti hanno concordato sul fatto che nel referto della tac mancava il riferimento alla raccolta strutturata sottoglissoniana e alla reticolatura fibrosa periduodenale.
Il dott. ha poi il formalizzato il seguente referto radiologico: “Il fegato risulta di Per_10 regolare morfologia e dimensioni con piccola area di ipodensità strutturale a carico del parenchima epatico anteriormente al letto colecistico;
la colecisti risulta ridotta di dimensioni e presenta marcato ispessimento strutturale del profilo parietale con lume esente da formazioni litiasiche. In fase contrastografica arteriosa si documenta elettivo e circoscritto enhancement del parenchima epatico contiguo al letto colecistico per fenomeno di carattere arteriale (THAD). Si rileva inoltre raccolta simil-liquida strutturata sottoglissoniana a morfologia ellissoide a sede antero-laterale dx, contigua al letto colecistico, che determina limitata impronta sul profilo epatico. Nelle fasi contrastografiche successive si rileva maggiore enahncemet delle pareti colecistiche ispessite e della pseudo-parete della formazione ipodensa descritta anteriormente al letto colecistico quale elementi semeiologici di processo infiammatorio di carattere cronico.
Non dilatazione delle vie biliari intra ed extraepatiche. Si rileva aspetto retratto cranialmente e posizionato in stretta contiguità del letto colecistico, senza chiaro piano di clivaggio adiposo, del ginocchio superiore della C duodenale che risulta circondato da ispessimento trabecolare-fibroso esteso al tessuto adiposo periduodenale. Si rilevano alcune piccole formazioni linfonodali a sede sottodiaframmatica anteriore dx”.
Ha poi precisato che l'indagine TC evidenzia la presenza di piccola formazione ovoidale - localizzata anteriormente a quello che residua quale vestigia del letto colecistico, sede di ripetuti fenomeni di flogosi colecistiche e pericolecistitiche, che presenta gli stessi valori densitometrici del contenuto di quanto rimane del lume colecistico (di natura simil- liquidocospuscolato) - che il medesimo ha interpretato come piccola raccolta post- infiammatoria di bile saccata generatasi progressivamente nel tempo per microsoluzioni di continuità della parete/fondo colecistico, sede di processi flogistici ripetutisi nel tempo, che ne avrebbero minato la integrità strutturale.
15 Su tale base, il Collegio peritale ha evidenziato che “una revisione delle immagini di tomografia computerizzata del 12.4.2008 ha portato al riconoscimento di:
(a) una raccolta saccata a ridosso del fegato, limitrofa alla colecisti, con densità sopra- idrica;
(b) ispessimento non solo pericolecistico ma anche periduodenale, con un conglobato includente la colecisti e il duodeno, con C duodenale retratta, in stretta contiguità tra loro;
(c) un "fenomeno arteriale", espressione di infiammazione acuta, a carico del fegato adiacente all'immagine della colecisti piccola e detesa e a quella della piccola formazione rotondeggiante prossima alla colecisti, formazione presumibilmente da interpretare come una piccola raccolta post-infiammatoria di bile saccata generatasi a seguito di processi flogistici della colecisti ripetutisi nel tempo;
(d) linfonodi ingranditi a sede sottodiaframmatica anteriore.
[...] Una consapevolezza completa delle condizioni dell'addome del paziente visibili nella
TC del 12.4.2008 avrebbe dovuto indirizzare ad ulteriori approfondimenti diagnostici e a valutare possibili strategie terapeutiche alternative sulle quali concordare un consenso informato con il paziente, quali la procrastinazione di un trattamento chirurgico – assumendo i rischi derivanti da una colecistite cronica scleroatrofica con riacutizzazioni recidivanti – oppure un intervento chirurgico adeguato alla situazione anatomica (quale non era una colecistectomia videolaparoscopica) da eseguire in un centro esperto nella chirurgia di alta complessità delle vie biliari e dell'apparato digerente superiore”.(p. 80)
I ccttuu hanno anche chiarito che la raccolta era di materiale fluido, più denso dell'acqua, di aspetto strutturato, non una massa solida;
il termine "massa", peraltro, è di per sé indeterminato, se si tratti di massa solida o liquida: sempre si tratta di un corpo occupante spazio.
I ctp delle appellanti hanno lamentato che i ccttuu avrebbero ritenuto tale raccolta marcata, laddove il radiologo l'aveva ritenuta “limitata”, ma come ben replicato dal
Collegio peritale (p. 88) ciò che rileva ai fini del valutare il contegno dei sanitari è la presenza di questa formazione che occupava spazio e che il fegato fosse improntato in modo riconoscibile alla TC;
non è invece rilevante l'entità dell'impronta, espressa in termini non oggettivi, cioè quantitativi, ma puramente soggettivi
Inoltre è rilevante che, come ben evidenziato dai ccttuu, prima di procedere al trattamento chirurgico avrebbe dovuto essere effettuata una nuova TC per comprendere con esattezza quale fosse in quel momento la condizione patologica in cui versava il
CP_1
16 I CTU quindi hanno concluso che la TC del 12.4.2008 era "insufficiente" perché metteva in evidenza una condizione che, a distanza di due mesi, era meritevole di rivalutazione a causa delle sue possibili evoluzioni in questo arco di tempo. Queste evoluzioni potevano avvenire sia nel senso di una risoluzione della "riaccensione flogistica in corso di colecistite cronica", sia nel senso di un aggravamento, sia anche nel senso di una possibile risoluzione alla quale avrebbe potuto far seguito una nuova riacutizzazione, come forse accadde in occasione del ricovero del 15.6.2008.
Invece, di fatto i chirurghi del Mugello si resero conto della complessità del caso emerse soltanto dopo la lisi delle aderenze che, tra l'altro, fu possibile eseguire soltanto in maniera parziale e non completa, come invece generalmente si fa di fronte a una situazione del genere, proprio a causa della complessità del caso” (p. 88).
Non solo: i ccttuu hanno anche precisato che “la discrepanza esistente tra il referto ecografico del 20.3.2008 (“colecisti non visualizzabile, nella sua sede anatomica si apprezzano multiple iperecogenicità di verosimile significato litiasico (colecisti calcolosa scleroatrofica?)” e il referto TC del 12.4.2008 (“colecisti esiguamente distesa a contenuto endoluminale ipodenso, senza apprezzabili immagini di aspetto litiasico …”) avrebbe dovuto indurre un ragionevole dubbio sulla presenza o meno di calcoli all'interno della colecisti e richiedere un ulteriore accertamento per chiarire quale fosse la reale condizione del Sig. anche a prescindere dalla rilettura delle immagini CP_1 radiologiche” (p.92); peraltro, “la diagnosi di “colica biliare in calcolosi della colecisti” con la quale il Sig. venne ricoverato dal P.S. nella U.O. di Chirurgia Generale in data CP_1
15.6.2008 è una diagnosi basata su un dato anamnestico e non su un accertamento radiologico (che non fu eseguito nonostante la presentazione in urgenza del Sig. CP_1 al P.S.); questa diagnosi fa ritenere che il personale sanitario non fosse al corrente della diagnosi TC del 12.4.2008 (“colecistite cronica?”)”.
Se la situazione fosse stata rivalutata, prima dell'intervento, i sanitari avrebbero potuto decidere, anziché di procedere ad una laparoscopia di routine, da convertire in intervento a cielo aperto - per trovarsi poi sorpresi dalle difficoltà di tale intervento che per loro erano impreviste, ma che invece erano ben prevedibili se solo fosse stato espletato l'esame omesso - di procedere:
- a un trattamento medico conservativo:
• con terapia antibiotica (empirica) o
• con colecistostomia percutanea e/o drenaggio della raccolta epatica e periepatica, terapia antibiotica (inizialmente empirica e poi mirata) e successiva rivalutazione del quadro clinico mediante TC addome e/o colangio-RM;
17 - a un trattamento chirurgico con intervento immediato (condotto probabilmente non per via laparoscopica ma laparotomica), che dopo l'iniziale viscerolisi prevedesse una colecistografia intraoperatoria per valutare lo stato della colecisti, delle vie biliari e del duodeno (la cui anatomia era stata sovvertita dalle riacutizzazioni della colecistite cronica) e verificare la presenza o meno dei calcoli (segnalati all'ecografia del 20.3.2008 ma non dalla TC del 12.4.2008); dopo di che il chirurgo avrebbe potuto scegliere tra:
- limitarsi alla sola viscerolisi lasciando in sede la colecisti perché l'esperienza del trattamento dell'ileo biliare dimostra che una fistola colecisto-duodenale può andare incontro ad una chiusura spontanea (tanto più che i calcoli con ogni verosimiglianza erano già stati “eliminati” attraverso la fistola colecisto-duodenale);
- una viscerolisi e colecistostomia per drenare il contenuto presente all'interno della colecisti, iniziare una terapia antibiotica mirata e rinviare l'eventuale colecistectomia a tempi successivi;
- una viscerolisi e colecistectomia subtotale lasciando in sede la fistola colecisto- duodenale;
- una colecistectomia totale con duodenorrafia, procedendo nel medesimo contesto al posizionamento di un tubo di KE ed alla resezione dell'antro gastrico;
- una duodenopancreatectomia cefalica.
A tale riguardo, i CTU hanno evidenziato che al momento del nuovo accesso del signor all'ospedale di Borgo San Lorenzo del 15.6.2008 non esisteva alcun elemento CP_1 clinico che motivasse un intervento immediato, come dimostra lo scritto riportato nel diario clinico del 16.6.2008: "Marcato miglioramento clinico".
D'altro canto, cogliere l'effettivo stato del paziente sarebbe stato dirimente perché il trattamento di una fistola colecisteo-duodenale è altamente complesso, e l
[...]
, se anche disponeva di chirurghi in grado di affrontare la patologia del Controparte_9
Sig. non disponeva né di una radiologia interventistica operativa (in grado di CP_1 provvedere a procedure diagnostiche e/o terapeutiche sulle vie biliari come, ad esempio, un drenaggio biliare esterno), né di un'endoscopia operativa (in grado di provvedere a procedure diagnostiche e/o terapeutiche sulle vie biliari come, ad esempio, il posizionamento di uno stent o di un sondino naso-biliare) così come stabilito dalle normative della Regione Toscana in tema di interventi pancreatici.
A fronte di tale articolato quadro, è peraltro opportuno precisare che il fatto che i ccttuu non abbiano saputo indicare quale avrebbe dovuto essere, tra le tante opzioni terapeutiche alternative da loro elencate, la scelta da adottare in sostituzione di quella adottata, rivelatasi errata, non deve trarre in inganno circa la possibilità di affermare un
18 nesso causale tra la malpractice e il decesso del paziente: invero, tale impossibilità dipende unicamente dalla mancanza di conoscenza di quale fosse la specifica situazione del paziente al momento dell'intervento, ciò che a sua volta dipende dalla mancata effettuazione di una nuova TC prima dell'intervento e dall'incompletazza della cartella clinica.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (v. per tutte Cass. 16737/24 e
34427/2023), in tema di responsabilità medica, quando il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico;
inoltre, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.
Dunque, conclusivamente, l'errato, superficiale ed imprudente approccio all'intervento chirurgico rivelatosi poi letale - accertato in concreto, ex art. 2043 c.c. - comporta la responsabilità dell per il decesso del paziente (ciò che rende CP_2 superfluo valutare gli ulteriori profili colposi relativi alla gestione del paziente tra il primo ed il secondo intervento, la tempestività del secondo intervento e la probabilità che una più tempestiva resezione gastrica con inserzione di tubo di KE nel coledoco avrebbe potuto salvare la vita del sig. . CP_1
D'altro canto, a fronte di tale negligenza ed imprudenza non assume alcun rilievo lo stabilire se nel caso concreto l'intervento chirurgico fosse di particolare difficoltà, come sostenuto dalle appellanti. Benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte (v. da ult. Cass. 34516/23, ma tale principio è stato espresso anche da Corte
Cost. 295 del 2013), in tema di colpa medica, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., non opera nelle ipotesi di imprudenza e negligenza, ma solo per le ipotesi di imperizia.
3. Il secondo motivo d'appello degli assicuratori e dell'azienda: la quantificazione del credito risarcitorio.
19 In primo grado, la sig. oltre a chiedere il risarcimento del danno iure proprio CP_1 per la perdita del rapporto parentale, aveva domandato anche il riconoscimento di un credito risarcitorio iure successionis, sia per il danno biologico e morale patito dal defunto padre, sia per la perdita, da parte del medesimo, delle chances di sopravvivenza e/o della vita.
Il tribunale ha riconosciuto il solo danno iure proprio, limitandosi, riguardo alle richieste svolte dall'attrice quale erede del padre, ad affermare in parte motiva: “Si rigetta la domanda, sia pure nemmeno ben sviluppata, di danno iure hereditatis da perdita della vita per estinzione contestuale del creditore originario”.
Dunque, seppur con motivazione solo parziale, ha negato (espressamente e/o per omessa pronuncia) ogni voce di danno iure successionis.
Poiché l'appellata non ha proposto appello incidentale, nel presente grado si CP_1 discute solo del danno iure proprio, in forza del secondo motivo d'appello proposto tanto dagli assicuratori quanto dall'azienda.
Secondo l alcun danno avrebbe potuto essere riconosciuto alla CP_2 CP_1 perché la sua domanda era generica, indeterminata, e priva di qualunque riferimento a criteri di liquidazione obiettivi, non avendo l'attrice neppure prodotto alcuna tabella di riferimento.
Entrambe le appellanti hanno poi lamentato che la somma riconosciuta alla convenuta era esosa, posto che il de cuius era affetto da comorbilità che ne diminuivano l'aspettativa di vita, rispetto alla statistica demografica, e che la non aveva CP_1 provato né la convivenza né la consanguineità col padre e neppure l'assenza di fratelli.
Infine, l ha lamentato che il primo giudice aveva aggiunto alla somma capitale un CP_2 danno da ritardato risarcimento mai richiesto da parte attrice.
Partendo dalla prima doglianza, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza.
La aveva invero ben chiarito nel proprio atto di citazione in primo grado che ciò CP_1 che chiedeva era (per quanto interessa in questo grado) il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, che aveva quantificato sulla base della tabella romana.
Il fatto che non avesse prodotto in giudizio copia di tali tabelle appare assolutamente irrilevante, posto che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l'onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr. Cass. 10/11/2021 n.
33005/2021; che, poi, il tribunale avesse applicato, invece, la tabella milanese medio tempore intervenuta, redatta anch'essa sulla base di un sistema “a punti”, costituisce
20 legittima espressione del potere equitativo riconosciuto al giudice, avendo anche tale tabella ricevuto l'avallo della S.C., e spettando comunque al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto: cfr. Cass. 23/06/2022 n.
20292).
Quanto al secondo profilo, relativo all'attribuzione dei punti ed alla quantificazione del
[.. credito, il tribunale aveva così motivato: “Si noti che dal certificato dello stato di famiglia del Comune CP_1
prodotto da , risulta la sua convivenza col padre fino al momento del decesso, in quanto Controparte_1
CP_1 detto certificato, rilasciato dal Comune di in data 5.5.17, esprime la seguente circostanza di fatto, ossia che alla CP_1 data del decesso avvenuto in data 2.7.2008, , figlia, risiedeva a insieme al padre in Frazione Controparte_1
Mulinuccio 28, e quel nucleo familiare rispondeva al n. 1352 di foglio di famiglia del Comune di Vicchio.
Dunque non c'era solamente un rapporto di consanguineità tra padre e figlia, ma c'era anche un rapporto di convivenza nella stessa abitazione;
il decesso prematuro della madre, attestato all'anno 1993, e la mancanza di fratelli, aveva determinato quindi un naturale rafforzamento del vincolo affettivo tra padre e figlia, in una relazione di reciproco supporto e assistenza nell'affrontare la vita;
nel 1993 aveva solo 18 anni, quando rimase orfana Controparte_1 della madre, e dunque da lì in poi il legame affettivo col padre non potè che rafforzarsi facendo il padre anche da CP_1 madre;
ancora insieme si trovarono a convivere nella stessa casa di famiglia a in loc. Molinuccio, allorquando la morte le tolse anche il padre, in data 2.7.2008 quando aveva solamente 33 anni;
dunque si può CP_1 fondatamente presumere che vi fosse una effettività del rapporto e una comunione di vita materiale e spirituale tra il padre e la figlia, e dunque un naturale legame affettivo secondo l'id quod plerumque accidit;
non è emerso alcun elemento atto a sconfessare detta “presumptio hominis” ma anzi sono emersi elementi utili a corroborala;
si pensi che la figlia - e non altro soggetto - aveva lasciato all'ospedale il suo numero di cellulare, tanto che fu lei – e non altro soggetto – ad essere chiamata dai sanitari per dare il consenso al secondo intervento, quando ormai però la situazione settica era divenuta irreversibile.”
Dunque, il primo giudice aveva riconosciuto la somma di euro 255.740,00 secondo il seguente calcolo:
“valore del punto per perdita genitore/figlio e viceversa: euro 3.365,00 (vd. pag. 10).
Attribuzione punteggio nel caso di specie: totali 76 punti con la seguente specifica:
12 punti (età della vittima primaria da 71 a 80 anni – qui 73) +
22 punti (età della vittima secondaria da 31 a 40 anni.- qui 33) +
16 punti per la convivenza +
16 punti perché non c'è alcun altro congiunto del nucleo familiare primario del de cuius +
21 10 punti per riquadro E (pag. 8 tabelle edizione 2022)- tenuto conto della prova di un legame affettivo di qualità e intenso, e del presumibile stravolgimento della vita della vittima secondaria, privata anzi tempo dell'unica figura genitoriale rimastale, che le aveva fatto da padre e da madre da quando aveva 18 anni fino alla data del decesso;
dunque si può presumere che il venir meno dell'unico genitore rimasto abbia caratterizzato il danno morale sofferto dall'attrice di una particolare penosità e sofferenza interiore, trattandosi di giovane donna senza fratelli, rimasta prematuramente orfana di madre nella più delicata età dell'adolescenza e poi privata anche del padre a 33 anni, non in modo naturale.
Inoltre deve presumersi la particolare penosità sofferta per la significativa agonia del padre entrato in ospedale il 17 giugno 2008 e deceduto ivi in data 2.7.2008, e per quella documentata richiesta di firma del consenso al secondo intervento, chiesta ad dai sanitari, con poche speranze di riuscita”. CP_1
L'attribuzione del punteggio per la convivenza è corretta, posto che il certificato di residenza e lo stato di famiglia (prodotti con la memoria istruttoria) fondano una presunzione di convivenza, che non è stata smentita da altre prove.
Anche l'attribuzione di dieci punti per le peculiari caratteristiche del rapporto tra padre e figlia non merita alcuna riduzione;
anzi, la perdita della mamma in tenera età e la convivenza col padre protratta per 33 anni avrebbero meritato quantomeno un punteggio medio (ovvero 15 punti), tanto più che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, l'agonia del padre emerge finanche dalla ctu di primo grado (il ctu dava infatti atto che dopo l'intervento il paziente era intubato, con diuresi contratta e necessità di supporto circolatorio, che la sera del giorno 19/6 si registra un episodio di severa instabilità emodinamica, con comparsa di ipotensione e tachiaritmia, che nei giorni successivi l'emodinamica resta instabile, e che nonostante la terapia praticata, in seguito le condizioni del paziente sono andate progressivamente ed ulteriormente peggiorando, con comparsa di quadro di leucocitosi ingravescente (fino ad oltre 25.000/mmc), peggioramento della funzione renale e stato di compromissione generale di tipo settico, fino alla comparsa di un quadro franco di shock).
D'altro canto, che il congiunto dell'appellata avesse un'aspettativa di vita inferiore a quella discendente dalla statistica demografica non è stato dimostrato dagli obbligati, che ne avevano l'onere.
Per converso, il tribunale ha attribuito due punti in eccesso ragionando come se l'attrice non avesse altri familiari, seppur non conviventi, nel nucleo primario, mentre la medesima ha una sorella, come allegato dagli obbligati. Non solo, infatti, l'essere figlia unica avrebbe dovuto essere dedotto e provato dalla danneggiata (non avendo al riguardo lo stato di famigli alcuna pregnanza, posto che eventuali fratelli possono avere uno stato di famiglia autonomo), ma ancor più radicalmente si deve rilevare che è la
22 stessa che, nel depositare con la memoria istruttoria un proprio conteggio, dà CP_1 atto di tale presenza.
Dunque, vanno decurtati dal conteggio complessivo del tribunale i suddetti due punti e, escluso di poter compensare tale decurtazione con l'attribuzione di un maggior punteggio sub E, in mancanza di appello incidentale e finanche della mera deduzione della necessità di valutare maggiormente la peculiarità del legame, i punti da riconoscere sono 74
(anziché 76).
Ciò determina la necessità di una nuova liquidazione, che deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, anziché di quella 2022 applicata dal tribunale (non diversamente da quando, per esempio, in secondo grado viene disposta una ctu che accerta che la percentuale d'invalidità da riconoscere al danneggiato è inferiore a quelli riconosciutagli in primo grado, sulla cui base è avvenuta la liquidazione del danno); costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del
15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012). Invero, è stato da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n.
25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Che, poi, l'adozione della nuova tabella comporti, in ipotesi, il riconoscimento di un credito maggiore di quello liquidato in primo grado non deve trarre in inganno: è proprio l'impugnazione del debitore sul quantum ad impedire che la liquidazione effettuata dal primo giudice divenga definitiva, con conversione del debito di valore in debito di valuta, ed è proprio la permanente natura di debito di valore della somma dovuta a titolo risarcitorio che impone di tener conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della sentenza di secondo grado, senza che a ciò sia di ostacolo il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado, in danno dell'appellante: la liquidazione del danno rispetto al momento della morte avviene infatti in melius, per
23 l'appellante, e l'incremento del credito è frutto esclusivamente della necessità di attualizzare ad oggi (e non alla sentenza di primo grado) il credito risarcitorio.
Tanto premesso, poiché secondo la tabella attualmente applicabile il valore del punto è pari ad euro 3.911,00 (anziché 3.365,00 come da tabella 2022), il credito risarcitorio della è pari ad euro 289.414,00. CP_1
Inoltre, si deve accogliere la doglianza dell secondo cui il tribunale aveva CP_2 aggiunto alla somma capitale un danno da ritardato risarcimento mai richiesto da parte attrice.
Benvero, nella sentenza appellata si legge: “Si noti che il giudice è chiamato ad applicare le tabelle vigenti al tempo della liquidazione procedendo dapprima ad una attuale “aestimatio rei” (in questo caso individuando il valore convenzionalmente e tabellarmente attribuito al rapporto parentale perduto), quindi impiegando le tabelle aggiornate al tempo della liquidazione e successivamente procedendo alla “taxatio rei”, secondo l'insuperata sentenza a sezioni unite n. 1172/1995; ciò in quanto si deve tener conto anche del danno da ritardato risarcimento, trattandosi di un caso di mora ex re, decorrente dalla data del fatto illecito”. Tuttavia, la tali interessi non li CP_1 aveva domandati.
Peraltro, seppur sia vero che, trattandosi di debito di valore, l'importo risarcitorio dev'essere anche d'ufficio attualizzato (ovvero maggiorato della rivalutazione monetaria, operazione questa non compiuta dal tribunale perché ha applicato, giustamente, la tabella vigente), per converso, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte v. Cass.
16.2.2023 n. 4938), non possono, invece, in difetto di domanda, essere riconosciuti anche gli interessi cd. compensativi, posto che “tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda”.
4. Il terzo motivo d'appello degli assicuratori: l'eccezione di massima esposizione.
Col loro terzo motivo, gli assicuratori hanno dedotto che erroneamente il giudice li aveva condannati a manlevare l dalle conseguenze pregiudizievoli della condanna, fatta CP_2 salva solo la franchigia di 50.000,00 euro, posto che essi avevano raggiunto con CP_1 un accordo stragiudiziale per € 140.000,00, che impegnava la franchigia di € 50.000,00 facente capo all assicurata, che tuttavia era saltato perché l'assicurata non aveva CP_2 autorizzato l'accordo, e che dunque la copertura assicurativa non poteva operare oltre tale importo (cd. eccezione di “massima esposizione”).
In particolare, posto che il tribunale sul punto aveva affermato che “il dissenso dell non CP_2 avrebbe potuto impedire e non era condicio sine qua non, del risarcimento stragiudiziale, che avrebbe potuto evitare
24 questo lungo processo e i osti della ctu e ctp;
l'atteggiamento oppositivo dell , risultato infondato, può semmai CP_2 incidere sulla manleva assicurativa con riferimento alle sole spese legali processuali sostenute direttamente dall'azienda, che non saranno rimborsabili, come invece sarebbe accaduto in base alla polizza”, gli assicuratori hanno rilevato che l'art. 3 dell'Appendice di polizza n. 21, temporalmente applicabile nella fattispecie di causa, prevedeva che in caso di mancato accordo tra il contraente e la società per la definizione/reiezione della vertenza dovesse essere nominato un arbitro, a conferma della necessità di consenso dell'assicurata.
L'assicurata, dal canto suo, ha dedotto che il richiamo a tale clausola non era stato effettuato prima e che dunque l'eccezione era inammissibile, ex art. 345 c.p.c.; inoltre, ha riproposte le precedenti difese in punto inapplicabilità al caso in esame dell'art. 1914
c.c. invocato dagli assicuratori.
Effettivamente, l'affermazione del primo giudice secondo cui il dissenso dell non CP_2 poteva impedire all'assicuratore di dare esecuzione all'accordo e procedere al risarcimento stragiudiziale è imprecisa.
E' ovvio, infatti, che l'assicuratore avrebbe potuto concludere con la danneggiata un accordo risarcitorio che non avesse impegnato il massimale dell'assicurata, ma non è di questo che si discute, perché ciò di cui gli assicuratori si dolgono è che la non abbia CP_3 aderito allo specifico accordo intervenuto con la E poiché tale accordo CP_1 presupponeva, per andare in porto, che, dei 140.000,00 euro che la danneggiata accettava in via transattiva di ricevere, 50.000,00 euro dovessero essere pagati dalla struttura sanitaria, stante la franchigia per tale importo, ciò che rendeva decisivo il dissenso di quest'ultima non era tanto l'art. 3 della suddetta appendice di polizza, ma l'art. 1372 c.c., che impediva all'assicuratore di vincolare l'assicurata all'accordo transattivo senza il suo consenso.
Ciò detto, però, dalla mancata adesione dell al suddetto accordo non può CP_2 discendere il limite alla copertura assicurativa.
E' vero, infatti, che il contratto di assicurazione della responsabilità civile rientra nel genus delle assicurazioni contro i danni, consistendo in una assicurazione di patrimoni, ed essendo il patrimonio dell'assicurato una "cosa" in senso giuridico, e che dunque
“L'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato quando da tale resistenza non possa ricavare alcun beneficio” (cfr. Cass. Civ. n. 5479 del 19 marzo
2015), ma da ciò non discendono le conseguenze volute dagli assicuratori. Come ben spiegato nella parte motiva di tale sentenza, infatti, qualora l'assicurato scelga di difendersi senza averne l'interesse ne' potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, o
25 sostenendo spese sconsiderate, la sanzione del suo contegno è soltanto quella, strettamente connessa a tale scelta, della perdita del diritto a vedersi rifondere le spese cd. di resistenza, e ciò è esattamente quanto in concreto è stato disposto dal tribunale.
Non solo: se è vero che col “senno di poi” l'accordo a cui l'assicurato non ha voluto dar corso si sarebbe rivelato economicamente vantaggioso per l'assicuratore, è vero anche che a fronte di una vicenda medico-legale particolarmente dibattuta - al punto da richiedere ben due consulenze - la scelta dell'azienda di non pagare non può essere ritenuta frutto di malafede o scorrettezza: del resto, gli stessi assicuratori hanno appellato la sentenza dii primo grado anche in punto di responsabilità della struttura sanitaria, dimostrando che vi erano, almeno astrattamente, degli argomenti a favore della pretesa dell'assicurata di non pagare alcunché per il sinistro in esame.
Deve dunque confermarsi la piena copertura assicurativa per i danni oggetto di causa, fatta salva la franchigia già riconosciuta dal tribunale (e mai contestata dall'assicurata).
5. Il quarto motivo d'appello dell'assicuratore: l'estensione della copertura assicurativa alle spese dovute dall'Azienda alla danneggiata e di ctu.
Per quanto appena esposto (sub 3), è infondata la pretesa degli assicuratori di non corrispondere all'assicurata le spese di lite sostenute dalla e che l è CP_1 CP_2 stata condannata a rifondere in forza del principio di soccombenza;
si tratta, infatti, di un obbligo che discende direttamente dal rapporto assicurativo: “Il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (così da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275).
Quanto, infine, alla pretesa di addossare le spese di ctu a tutte le parti, gli assicuratori incorrono in un evidente malinteso: certamente il ctu, poiché è un ausiliario del giudice e, quindi, un soggetto la cui funzione è rivolta all'interesse superiore della giustizia, ha diritto a recuperare le proprie spese anche nei confronti della parte vittoriosa, ove quella soccombente sia insolvente, ma ciò vale solo nel rapporto tra il consulente tecnico d'ufficio e le parti in causa, mentre tra tali parti le spese peritali debbono seguire la regola della soccombenza, costituendo pur sempre spese di lite (in conformità, peraltro, ai principi costituzionali che sottendono alla disciplina dell'art. 91 c.c.).
Dunque anche tale motivo dev'essere respinto.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
26 Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso in esame, tra gli assicuratori e l'assicurato la sentenza ha trovato piena conferma, dunque debbono essere liquidate solo le spese del secondo grado, in favore dell'assicurato, per la regola della soccombenza.
Tra gli appellanti e la invece, vi è stato un marginalissimo accoglimento CP_1 dell'appello, che giustificherebbe astrattamente una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado, e tuttavia all'esito dei due gradi la continua ad essere CP_1 pienamente vittoriosa. Invero, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), la circostanza che la liquidazione sia stata inferiore a quella pretesa non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Dunque, per il primo grado dev'essere confermata la statuizione del tribunale.
Per l'appello, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, tali spese tra assicurato ed assicuratore vanno liquidate secondo lo scaglione 52.001/260.000 perché, pur sottratta la somma non controversa (ovvero la copertura assicurativa fino a 140.000 euro e l'applicazione della franchigia), quella controversa ammonta a circa 150.000,00 euro;
dunque, applicati i valori medi, va riconosciuta la somma di euro 14.317,00.
Tra la e gli appellanti - che in quanto accomunati dall'interesse alla negazione di CP_1 responsabilità e al ridimensionamento del debito risarcitorio devono essere condannati solidalmente (cfr., da ultimo, Cass. n. 369 del 08/01/2025) - invece, applicato lo scaglione 260.001/520.000, per l'entità del credito riconosciuto, sempre secondo i valori medi, e riconosciuta la maggiorazione ex art. 4 comma secondo DM 55/14 ultima parte - essendosi l'appellata dovuta difendere nei confronti di due appellanti - va liquidato
27 l'importo di euro 29.196,40 per la fase di merito, cui si deve aggiungere l'importo di euro 3.050,00 per le spese del ctp dott. e l'importo di euro 3.899,00 per Per_9 ciascuna delle appellanti per la fase inibitoria (liquidata secondo i valori minimi dei procedimenti cautelari), essendo le due inibitorie state trattate separatamente.
Le spese di ctu, infine, vanno poste definitivamente a carico degli assicuratori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 2573/2022 del Tribunale di Firenze, CP_2 ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina il credito della CP_1 nell'importo di euro 289.414,00 omnia; conferma la statuizione del primo giudice in punto di spese di lite;
condanna gli e l' in solido tra loro a corrispondere a Parte_4 CP_2 le spese dell'appello, che liquida nella somma di euro 29.196,40 per CP_1 compenso professionale della causa di merito ed euro 3.050,00 per spese di ctp, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
pone a carico delle appellanti la somma di euro 3.899,00 ciascuna, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, per spese della fase inibitoria;
condanna gli assicuratori a tenere indenne l' anche dalla condanna a CP_2 pagare a le spese dell'appello; CP_1 condanna gli assicuratori e corrispondere all' le spese del secondo CP_2 grado, che liquida nella somma di euro 14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese della ctu svolta in questo grado gravino in via definitiva sugli assicuratori.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1919/2022 promossa da:
Parte_1
(c.f. , e P.IVA_1 Parte_2
, con sede nel Regno Unito, iscritta al nr. 1445992 nel Registro delle Società di
[...]
Inghilterra e Galles, con il patrocinio dell'avv. AMELIA MATTEUCCI, elettivamente domiciliate come da procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GIACOMO ULIVI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
e contro
(cod. fisc. e p. iva ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 degli Avv.ti PAOLA BERTONCINI e LILIANA MOLESTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA e APPELLANTE nell'appello riunito 1987/22
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente impugnazione, ed in via di riforma della sentenza del
Tribunale di Firenze n. 2753/2022 in data 20 settembre 2022 e notificata in copia autentica il 26 settembre 2022 (dott.ssa Susanna Zanda – R.G.N.: 6562/2015:
/ – ), Controparte_1 Controparte_3 CP_4 in via principale:
- dichiarare l'ingiustizia, l'erroneità e la contraddittorietà dei capi della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Firenze riconosce e liquida in favore della sig.ra gli importi di condanna indicati in sentenza e, ciò, per le ragioni tutte Controparte_1 già spiegate in narrativa;
- dichiarare l'ingiustizia, l'erroneità e la contraddittorietà dei capi della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Firenze condanna QB e a corrispondere in Pt_2 solido all le somme liquidate in sentenza e, ciò, per le ragioni tutte già spiegate in CP_3 narrativa;
- dichiarare pertanto che QB e IA nulla devono corrispondere all'Ausl e, per l'effetto, disporre la restituzione di quanto medio tempore eventualmente corrisposto da dette compagnia assicuratrici alla sig.ra Controparte_1 in via subordinata, e in denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate in via principale:
- ridurre il quantum del risarcimento eventualmente dovuto alla sig.ra CP_1 per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, disporre che la medesima
[...] restituisca alle compagnie assicuratrici QB/IA quanto medio tempore eventualmente corrisposto in eccesso, maggiorato di interessi legali a far tempo dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione;
in ogni caso:
- condannare la sig.ra a restituire alle odierne appellanti gli importi Controparte_1 tutti eventualmente corrisposti in esecuzione della impugnata sentenza nelle more del giudizio di appello, maggiorato di interessi legali a far tempo dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
2 Per l appellante nella causa riunita 1987/22: CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta, nel merito in via principale: per i motivi meglio rappresentati in narrativa, rigettare gli avversi motivi di gravame ove confliggenti con la posizione sostanziale e processuale dell;
Controparte_2 nel merito, sempre in via principale: per i motivi meglio rappresentati in narrativa e per le ragioni, tutte, già spiegate nella narrativa dell'atto d'appello notificato in data
26.10.2022 e da intendersi qui integralmente ritrascritto e richiamato, nulla escluso e/o eccettuato, in accoglimento dell'appello interposto dall nel Controparte_2 procedimento n. 1987/2022 RG (già riunito al presente procedimento), riformare la sentenza n. 2573/2022 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento rubricato al n.
6562/2015 RG e per l'effetto, respingere ogni richiesta risarcitoria avanzata dalla signora nei confronti dell perché inammissibile Controparte_1 Controparte_2
e/o infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta
Ecc.ma Corte ritenesse comunque fondate le domande avanzate dalla signora CP_1
nei confronti dell , in accoglimento dell'appello
[...] Controparte_2 interposto dall nel procedimento n. 1987/2022 RG (già riunito con il presente CP_2 procedimento), riformare la sentenza impugnata sotto il profilo del quantum e pertanto ridurre l'importo liquidato dal Tribunale di Firenze in favore della signora
[...]
; CP_1 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di tutte le fasi ed i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU e con la condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente alle stesse corrisposto in esecuzione della gravata sentenza da parte dell .” Controparte_2
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ritenere infondato e pertanto rigettare l'appello proposto da Controparte_2 Part e e Parte_3 Parte_1 Controparte_5
avverso la Sentenza del Tribunale di Firenze n.2573/2022 e per
[...]
l'effetto confermare la condanna al risarcimento del danno parentale così come riconosciuto a favore dell'appellata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche della fase relativa alla richiesta di sospensiva della sentenza appellata.”
3 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2573/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
nella qualità di figlia ed erede di conveniva Controparte_1 Persona_1 dinanzi al Tribunale di Firenze l per sentire accertare la Controparte_6 responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo nella causazione del decesso del padre, avvenuto il 2 luglio 2008, e per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti la malpractice, iure proprio (danno parentale da perdita del congiunto) e iure hereditatis (danno biologico e morale del defunto, danno da perdita delle chances di sopravvivenza, danno da perdita della vita).
Nello specifico, l'attrice sosteneva che il decesso fosse da ascrivere a fatto e responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo che avevano avuto in cura il padre (di anni 72 al tempo dei fatti) in occasione del ricovero del 15.6.2008, tanto per la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di colecistectomia eseguito il 17 giugno 2008 - che aveva causato una lesione duodenale non correttamente suturata -, quanto per la non adeguata assistenza post-operatoria, quanto, infine, per il ritardo nella esecuzione del successivo intervento del 23 giugno 2008.
Si costituiva l'azienda convenuta deducendo l'assenza di colpa dei Controparte_2 propri sanitari;
parallelamente a tale giudizio (rubricato al n. R.G. 8990/2016), tale azienda proponeva un giudizio (rubricato al n. R.G. 8990/2016) nel quale conveniva in giudizio la propria compagnia assicuratrice per la Parte_1 responsabilità civile verso terzi, affinché quest'ultima la tenesse indenne nel caso in cui essa fosse condannata al risarcimento dei danni in favore di e Controparte_1 chiedendo la riunione dei due giudizi. Part Costituitasi, preliminarmente eccepiva la mancanza di copertura assicurativa e/o la riduzione dell'indennità per violazione degli artt. 1914 e 1915 c.c. in quanto, prima dell'instaurarsi del giudizio, la compagnia aveva intavolato una trattativa con la Sig.ra allo scopo di evitare l'alea insita in un'eventuale azione giudiziaria, proponendo, CP_1 senza alcun riconoscimento di responsabilità a carico dei dipendenti dell'azienda assicurata o della struttura stessa, la corresponsione alla medesima della somma di euro
140.000,00, con la franchigia di €. 50.000,00 a carico dell'azienda; la trattativa, tuttavia, nonostante l'accettazione formale della proposta da parte della Sig.ra non era CP_1 stata portata a compimento a causa della mancata autorizzazione alla definizione del
4 Part sinistro da parte dell' ; nel merito, aveva aderito integralmente alle difese CP_2 svolte dall contestando sia l'an che il quantum debeatur. CP_2
Le due cause venivano riunite.
Interveniva in giudizio anche la con sede in Inghilterra, deducendo Controparte_7 Part di essere subentrata a in tutto il portafoglio assicurativo oggetto del conferimento, Part tra cui la polizza 009211012006/3 con avendo ricevuto parere positivo CP_2
IVASS ed essendo intervenuta regolare pubblicazione in gazzetta ufficiale della cessione dei crediti;
deduceva quindi di essere divenuta di fatto unico soggetto titolare del Part rapporto dedotto in giudizio, e chiedeva l'estromissione di Part L'azienda convenuta si opponeva all'estromissione di deducendo che non vi era prova dell'avvenuto trasferimento della sua posizione assicurativa e chiedendo in subordine la condanna solidale di entrambe le compagnie.
Le due cause riunite venivano istruite con prove documentali e ctu del prof. Per_2 specialista in gastroenterologia, affiancato dagli ausiliari Prof. (medico- Persona_3 legale) e Prof. (medicina interna). Persona_4
All'esito, il tribunale - rilevato che il ctu aveva individuato la causa del decesso del paziente in una peritonite bilio-pancreatica da perforazione duodenale, complicanza post- chirurgica di una colecistite cronica esitata in fistolizzazione bilioduodenale, asserendo che nel determinismo degli eventi avevano certamente concorso in modo considerevole le gravi comorbilità - disatteso il giudizio peritale, secondo cui l'intervento era di speciale difficoltà tecnica e non era ravvisabile la responsabilità dei sanitari, e rilevato che invece la presenza di un tessuto fibroso che impediva un piano di clivaggio tra colecisti e bulbo duodenale era già noto ai medici prima di procedere con la laparoscopia, in quanto rilevato dalla TAC del 12.4.2008, ha affermato la responsabilità dell per la morte CP_2 del paziente, ed in particolare, prima, nel corso dell'intervento del 17.6.2008, per la perforazione intestinale e, poi, per il ritardo diagnostico (posto che la diagnosi avrebbe dovuto essere più precoce, con una più solerte indagine su quella bile che sversava dalla ferita e che era un chiaro sintomo di mancata tenuta della sutura, coglibile fin dal
19.6.2008) e per aver effettuato il secondo intervento chirurgico solo alle ore 17 del 23 giugno 2008,quando ormai era comparso un quadro franco di shock;
il tutto, aggravato dall'incompletezza e lacunosità della cartella e del referto operatorio del 17.6.2008.
Sulla base della tabella milanese “a punti” del 2022, il giudice di prime cure ha riconosciuto alla sig. la somma di euro 255.740,00 per perdita del rapporto CP_1 parentale, respingendo invece la domanda iure successionis per perdita della vita. Part Ha inoltre accolto la domanda di manleva dell'azienda verso l'assicuratore ma anche verso , con la franchigia di 50.000,00 euro come da polizza. Pt_2
5 Infine, ha condannato l'azienda a corrispondere alla le spese di lite, che ha CP_1 invece compensato tra l'assicurata e gli assicuratori.
I due assicuratori hanno impugnato tale decisione, proponendo i seguenti motivi d'appello:
I. Erroneità della sentenza per aver riconosciuto la responsabilità dei sanitari dell' e la sussistenza di nesso causale tra le prestazioni Controparte_6 rese dai medesimi e il decesso di Il primo giudice si era Persona_1 discostato dalle risultanze peritali e aveva riconosciuto una colpa che la non CP_1 essendo parte del contratto di spedalità, avrebbe dovuto provare, e che era stata invece esclusa dal ctu, che aveva rilevato che la lesione duodenale era da considerare una complicanza chirurgica inattesa, conseguente alle tenaci aderenze e al fatto che il bulbo duodenale era inglobato con la colecisti da tessuto fibroso lardaceo senza un chiaro piano di clivaggio;
tale lesione peraltro era stata subito riparata e la iniziale decisione dei sanitari di procedere con un atteggiamento conservativo (“wait and see”), anziché con un immediato re-intervento chirurgico, era adeguata e corretta, soprattutto in ragione della modesta portata della perdita biliare e della eventualità di riparazione spontanea della deiscenza;
il differimento della TC addominale e del nuovo intervento chirurgico non avevano poi inciso sulla morte del paziente;
II. Erroneità della sentenza per aver riconosciuto e liquidato in favore dell'attrice sig.ra il risarcimento del danno per la perdita del Controparte_1 congiunto. Il credito risarcitorio era stato quantificato in misura eccessiva, considerate, da un canto, l'età del paziente e le sue concorrenti e gravi comorbilità, che comportavano una aspettativa e qualità di vita futura non certo lunghe e ottimali e, dall'altro, la presenza, nel nucleo familiare dell'attrice, di una sorella, sig.ra e di una Persona_5 zia, sig.ra Persona_6
III. Erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa per importi di condanna superiori ad € 140.000,00
(eccezione di “massima esposizione”). L'art. 3 dell'Appendice di polizza n. 21, temporalmente applicabile nella fattispecie di causa, prevedeva che in caso di mancato accordo tra il contraente e la società per la definizione/reiezione della vertenza dovesse essere nominato un arbitro, ciò che confermava la necessità di consenso dell'assicurata Part per transigere con la danneggiata;
poiché aveva raggiunto con un accordo CP_1 stragiudiziale per € 140.000,00, che impegnava la franchigia di € 50.000,00 facente capo all'Azienda assicurata, e poiché l aveva riferito in data 20.10.2013 di non voler CP_2 autorizzare l'accordo, a ciò doveva conseguire la mancata copertura del sinistro per ogni
6 importo eccedente euro 140.000,00, ex 1914 c.c., secondo cui “l'assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno”;
IV. Erroneità della sentenza nella parte in cui aveva posto in capo alle compagnie assicuratrici la manleva dell'Ausl rispetto alle spese giudiziali, alle spese stragiudiziali e alle spese di CTU liquidate in favore della sig.ra CP_1
Data la disponibilità di QB (oggi IA) a comporre e definire
[...] bonariamente la vertenza con la sig.ra ad essa non dovevano essere addossate CP_1 le spese di lite sostenute dalla quanto alle spese di ctu, poiché tale strumento CP_1 non costituiva mezzo di prova in senso proprio, ma ausilio da parte di un collaboratore esterno all'ordine giudiziario nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti, esse andavano ripartite in parti uguali tra tutte le parti.
Le appellanti hanno proposto anche, ex artt. 283 e 351 c.p.c., istanza di sospensiva della sentenza impugnata, che con ordinanza del 2.1.2023 è stata respinta.
Con autonomo atto d'appello (causa 1987/2022 rg) anche l ha impugnato la CP_2 sentenza di primo grado, per i seguenti motivi:
1. Col primo motivo, ha censurato il giudizio di colpa in capo ai sanitari, e che il contegno dei medesimi avesse causato la morte del congiunto della con argomentazioni CP_1 sostanzialmente identiche a quelle spese dagli assicuratori;
2. Col secondo motivo, ha contestato il quantum liquidato, ribadendo, come già aveva fatto in primo grado, che la domanda a suo tempo avanzata dalla danneggiata era generica, indeterminata, e priva di qualunque riferimento a criteri di liquidazione obiettivi, non avendo l'attrice neppure prodotto alcuna tabella di riferimento;
la CP_1 non aveva poi provato né la convivenza né la consanguineità col de cuius e neppure l'assenza di fratelli;
comunque, la somma liquidata era esosa;
infine, il primo giudice aveva aggiunto alla somma capitale un danno da ritardato risarcimento mai richiesto da parte attrice.
Anche tale appellante ha chiesto la sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c., e con ordinanza in data 16.2.2023 pure tale inibitoria è stata respinta.
I due appelli sono poi stati riuniti.
La s'è costituita, contestando le impugnazioni e chiedendo la conferma della CP_1 sentenza appellata.
L ha chiesto il rigetto del terzo e quarto motivo d'appello degli assicuratori. CP_2
Con ordinanza in data 13.6.2023, questa Corte ha disposto un nuovo accertamento peritale con i consulenti di primo grado (ovvero il ctu prof. ed i suoi ausiliari, Per_2 in questa sede tutti nominati ccttuu), chiedendo loro di chiarire se da alcuni radiogrammi della TC del 12.4.2008 emergeva, come rilevato dal ctp della una situazione CP_1
7 complessa, o se invece l'esame strumentale non dava conto della gravità dell'effettiva situazione;
dunque, nel caso in cui dalle risultanze dell'esame si sarebbe potuto percepire un particolare rischio, di chiarire se vi fossero soluzioni alternative all'intervento o se ad ogni modo, stante il rischio, l'intervento avrebbe dovuto essere svolto diversamente, adottando particolari cautele.
Con ordinanza in data 15.4.2024, rilevato che i ccttuu nominati (dopo quasi un anno, con contegno ampiamente stigmatizzato) avevano rinunciato all'incarico peritale, questa
Corte ha nominato in loro sostituzione il Prof. medico-legale, e il Dott. Persona_7
specialista in Chirurgia Generale e in Chirurgia Vascolare. Persona_8
Acquisita la relazione peritale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 20.12.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il primo motivo d'appello degli assicuratori e dell'azienda: la responsabilità.
Il signor – affetto da ipertensione arteriosa e da gotta entrambe in Persona_1 trattamento, nonché da aterosclerosi polidistrettuale con esiti di infarti miocardici acuti
(1986, 1993), in terapia anticoagulante orale per pregressa embolia polmonare (2007), già sottoposto ad exeresi di adenoma villoso del retto, con strie fibrotiche polmonari, con segni di pielonefrite cronica nella porzione inferiore del rene di destra – aveva sofferto di ripetuti episodi di coliche all'ipocondrio destro con reperti ecografici del 20.3.2008 sospetti per colecistite calcolosa scleroatrofica, per i quali era stata eseguita visita di pre- ricovero il 2.4.2008, con previsione di intervento di colecistectomia viderolaparoscopica, per il quale era stato rilasciato specifico consenso informato.
Il 12.4.2008 erano stati rilevati reperti di tomografia computerizzata di "segni di marcato ed irregolare ispessimento delle pareti non nettamente clivabili rispetto al parenchima circostante", con conseguente sospetto diagnostico di colecistite cronica, e di "una piccola immagine di aspetto cistico del massimo diametro di cm 1 ca. visualizzabile in prossimità della sede colecistica", dal radiologo riferita al fegato, senza referto di altre alterazioni nell'area epatica e pericolecistica.
Mentre era in attesa di intervento di colecistectomia, il 15.6.2008 il signor fece CP_1 accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mugello, fu ricoverato in quell'ospedale per "colica biliare in calcolosi della colecisti" e gli fu somministrata terapia antibiotica
(Cefazolina, 2 g x 2/die). Il quadro clinico migliorò, salvo per la comparsa di singhiozzo, e il 17.6.2008 il signor fu operato, per via videolaparoscopica subito convertita in CP_1 laparotomia a causa di tenaci aderenze tra omento, lobo epatico destro ed emidiaframma destro, senza però concludere la prevista colecistectomia e provocando una breccia duodenale che venne suturata;
l'intervento fu definito di "Fistulectomia e duodenorrafia",
8 ma il reperimento e la exeresi di una fistola non risultano dalla "descrizione intervento".
Il decorso fu complicato da perdita di bile nel peritoneo dalla seconda giornata post- operatoria;
in sesta giornata post-operatoria (23.6.2008) si instaurò shock settico. Lo stesso 23.6.2008 fu eseguito un nuovo intervento in cui fu riscontrata perdita di bile dalla precedente sutura duodenale e fu praticata resezione gastrica su ansa a Y e inserzione di tubo di KE nel coledoco. Le condizioni generali ed emodinamiche rimasero precarie e nonostante le cure il paziente decedette il 2.7.2008, a 72 anni, 8 mesi e 13 giorni di età.
La consulenza svolta in primo grado aveva indicato la causa del decesso del paziente nelle “irreversibili complicanze di una perforazione duodenale con peritonite bilio- pancreatica, esitata in un quadro di shock irreversibile con instabilità circolatoria ed ipotensione, oligo-anuria ed insufficienza renale, stress respiratorio acuto e “multi-organ failure” (MOF) terminale”, concludendo, al contempo che “Non sussistono a nostro avviso elementi che permettano di affermare che la morte di quel paziente si debba a negligenza, imprudenza od imperizia del personale medico o chirurgico che lo ha avuto in cura” (v. p. 17).
In particolare, aveva rilevato che “l'indicazione all'iniziale intervento di colecistectomia laparoscopica era corretta, in rapporto al quadro clinico di colecistite cronica alitiasica presentato dal paziente (dolori addominali di tipo colico, singhiozzo, vomito biliare con ristagno gastrico, leucocitosi e positività del segno di Murphy), confermato anche dal referto TC del 12/4 (colecisti distesa, con segni di marcato ed irregolare ispessimento delle pareti non nettamente clivabili rispetto al parenchima circostante, e con marcato enhancement dopo mdc)” (p. 12).
Aveva poi evidenziato che “Nel corso della complessa dissezione della massa fibrosa si venne a produrre una breccia duodenale, complicazione chirurgica inattesa che causava improvvisamente un netto aumento della complessità e della difficoltà tecnica dell'intervento, e ne riduceva le prospettive di successo.
A fronte alla proibitiva difficoltà di procedere oltre nella dissezione della placca fibrosa che avvolgeva il piccolo omento sino all'ilo epatico (e probabilmente anche nella sensazione di trovarsi di fronte ad un tessuto di possibile natura neoplastica localmente avanzata, nonostante la negatività dell'esame istologico estemporaneo) il chirurgo decideva di non procedere ad un più esteso intervento di gastro-duodeno-resezione con confezionamento di gastro-entero-anastomosi per l'elevato rischio di lesioni iatrogene, limitandosi ad eseguire una più semplice e rapida duodenorrafia (sutura duodenale) in doppio strato, con inserzione di un tubo di drenaggio in sede sottoepatica.
Dobbiamo peraltro osservare come al momento del primo intervento chirurgico, di fronte ad una situazione clinica inaspettata e complessa con elementi di particolare e difficoltà
9 tecnica (potenzialmente inquadrabile nei termini contemplati dall'art. 2236 del codice civile) non sussistevano comunque ancora elementi certi che giustificassero interventi demolitivi di maggiore entità, del genere di quelli poi eseguiti nel corso del secondo intervento. La decisione chirurgica di procedere ad una semplice duodenorrafia in doppio strato è avvenuta infatti in una situazione ben diversa da quella del secondo intervento, quando chi operava aveva già cognizione certa della avvenuta mancata tenuta della precedente sutura duodenale, e che quindi vi era la necessità assoluta di procedere ad una gastro-duodeno resezione. In effetti, nel corso del primo intervento, il chirurgo poteva infatti ancora avere la comprensibile e condivisibile convinzione che l'intervento di riparazione duodenale eseguito offrisse sufficienti garanzie di effettiva tenuta, a fronte dei rischi e delle più gravi complicazioni che un intervento più esteso avrebbe potuto comportare. Le decisioni assunte durante il primo intervento, eseguito nel contesto di una condizione di imprevista e particolare complessità tecnica, non possono dunque essere considerate nel complesso né sbagliate né censurabili, ed il suo esito non può essere addebitato all'operatore” (pur, tuttavia, dando conto della incompletezza, lacunosità ed insufficienza del referto operatorio, privo di dettagli essenziali).
Escluso, dunque, che vi fossero profili di colpa nell'esecuzione dell'intervento, aveva escluso anche una responsabilità per la successiva gestione del paziente, così argomentando: “La decisione di posporre (di fatto per quasi due giorni) l'esecuzione di una opportuna rivalutazione TC addominale non fu invece particolarmente saggia e prudente: l'esame avrebbe potuto e dovuto infatti essere correttamente eseguito già il giorno 21/6. Possiamo tuttavia osservare come l'esame (poi comunque eseguito nella mattinata del 23/6) sia risultato negativo per la presenza di eventuali “leakage” nella sede della precedente sutura chirurgica, privando di fatto il rilievo critico di un valore causale rispetto ai fatti lamentati dalla parte ricorrente.
Resta da chiedersi se il differimento 'de facto' della nuova correzione chirurgica
(avvenuta 2 giorni dopo) non abbia potuto accelerare il corso degli eventi che è sfociato nella morte del paziente.
Rispondere a questa domanda non è facile e forse non ha molto significato, proprio in considerazione delle problematiche del campo chirurgico emerse già all'epoca del primo intervento, e per la severità della situazione clinica in cui il paziente cadde. Al meglio di quel che sappiamo, non sono citabili linee guida che prospettino la particolarissima situazione in cui il paziente si venne a trovare e prescrivano l'adozione di misure diverse rispetto a quelle che furono adottate.” (p. 16).
Il primo giudice nonostante tali conclusioni ha accolto la domanda attorea così argomentando: “Risulta quindi dalla ctu che nell'esecuzione dell'intervento il paziente subì un danno proprio a
10 causa dell'atto chirurgico ossia la perforazione del duodeno, cui seguì la duodenorraffia che nel tempo ma già a partire dal secondo giorno dopo l'intervento (vd. ctu), si rivelò inadeguata per mancata tenuta e attivazione di processo infettivo, con successiva necessità di nuovo intervento eseguito peraltro con due giorni di ritardo, consistito in ampia resezione dell'organo e ormai generalizzato e irreversibile shock settico seguito da morte;
infatti, già in seconda giornata post-operatoria fuoriusciva bile dal drenaggio, quindi il paziente andava incontro ad una progressiva compromissione delle condizioni cliniche generali [...]Nonostante tale quadro clinico che imponeva un intervento rapido, il fu rioperato solo il successivo 23/6 quando era ormai impossibile arrestare il processo settico. CP_1
Dunque vi fu una perforazione duodenale nell'esecuzione di un intervento che è di natura routinaria ovvero la colecistectomia, tanto che viene eseguita normalmente in laparoscopia.
Si condivide sotto questo profilo quanto affermato dall'attrice a mezzo del suo ctp dott. ovvero il fatto che la Per_9 presenza di un tessuto fibroso che impediva un piano di clivaggio tra colecisti e bulboduodenale era già noto prima di procedere con la laparoscopia, in quanto rilevato dalla TAC del 12/4/2008 eseguita prima della laparoscopia.
Ha poi escluso che al caso in esame potesse applicarsi l'art. 2236 c.c., osservando che “la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. viene applicata non nel caso di complicanze peraltro prevedibili, ma laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato e sperimentato, o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi e incompatibili tra loro” (vd cass.
9471/2004; 17143/2012); i problemi di speciale difficoltà sono quelli che richiedono una notevole abilità, la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità, con largo margine di rischio in presenza di ipotesi non ancora adeguatamene studiate o sperimentate e non anche in ragione dell'incertezza circa l'esito della tecnica applicata e della percentuale di risultati insoddisfacenti. [...] È evidente che non può considerarsi di speciale difficoltà l'intervento di di asportazione della colecisti, per le complicanze che ne sono seguite, trattandosi di intervento Persona_1 routinario, e non avendo l'azienda provato che dette complicanze, nella specie aderenze, erano del tutto imprevedibili.
Per contro le tenaci aderenze sono statisticamente frequenti ed erano anche evidenti alla TC di aprile 2008, coerenti con quei sintomi espressi dal paziente e annotati nei certificati sanitari anche di accesso in PS.
Dunque applicandosi l'art. 1218 c.c. ed essendo dimostrato che il paziente subì la perforazione del duodeno, in un quadro di forti aderenze “prevedibili” e non imprevedibili, si deve affermare la responsabilità della struttura che non ha provato il fatto non imputabile e la straordinarietà e imprevedibilità di un fatto che ha reso non imputabile dapprima la perforazione dell'organo, e poi una più solerte indagine su quella bile che sversava dalla ferita e che era un chiaro sintomo di mancata tenuta della sutura, coglibile fin dal 19.6 ma trattata chirurgicamente troppo tardi il 23 giugno
2008. Lo stesso ctu dice che la TC del 23 giugno avrebbe potuto essere eseguita quantomeno sin dal 21 giugno quindi se ne ricava che la morte del paziente nonostante il secondo intervento è ascrivibile a responsabilità della struttura, in un
11 quadro di lacune e omissioni del referto chirurgico e cartella, che depongono anch'esse per la responsabilità della struttura (presunzione del nesso di causalità col decesso).
A ciò si aggiunge, come cennato, il;
infatti, già dal Controparte_8 secondo giorno dopo il primo intervento si potè constatare l'immediata deiscenza della sutura con cui fu riparata la breccia, documentata dalla presenza di bile dal drenaggio in seconda giornata in data 19.6.2008, persistente nei giorni successivi con quindi un ritardo del secondo intervento avvenuto solamente alle h. 17 del 23 giugno 2008.
[...]Si noti che il paziente venne ricoverato proprio per una patologia infiammatoria cronica della colecisti, manifestatasi con dolore addominale, vomito biliare e singhiozzo, per cui le tenaci aderenze non potevano considerarsi
“imprevedibili” e “fortuite” e del pari sarebbe stato utile verificare se il paziente già versasse in una situazione di fistolizzazione della colecisti come di fatto avvenne, dato che i parametro dei globuli rossi denotavano una leucocitosi già prima dell'intervento e la presenza di fistola viene registrata nel referto operatorio.
Il giudice dell'archiviazione del procedimento penale attivato dalla querela dell'attrice ha disposto si l'archiviazione
“sebbene i periti abbiano osservato che la cartella clinica relativa alla degenza preoperatoria non fa menzione di profilassi antibiotica instaurata preliminarmente all'intervento, nonostante i risultati degli esami del sangue indicassero una leucocitosi … ed una iperbilirubinemia. In presenza di tali elementi era forse opportuna la necessità di una diagnosi differenziale tra colica biliare in colecisti e riacutizzazione di colecisti cronica, in funzione in primo luogo di una diversa tempistica dell'intervento con terapia antibiotica preventiva nella seconda ipotesi … non è escludibile che già prima del ricovero fosse presente una condizione infettiva latente che impegnasse il paziente a livello sistemico …e che il referto operatorio appare parzialmente confuso e incompleto…”. (All.3 atto di citazione) .
Dunque, certamente contrario al canone della diligenza richiesto per un chirurgo nell'anno 2008 è l'aver del tutto omesso di annotare in quale preciso momento dell'atto chirurgico e con quale modalità ha proceduto all'asportazione sia della colecisti sia della fistola, e ciò in aggiunta all'omissione di ogni riferimento al preciso momento in cui avvenne la perforazione duodenale.
Sulla base di questi elementi tratti dalla ctu, senza utilizzare le deduzioni delle parti di cui alle note scritte in vista del verbale udienza cartolare del 29.12.2020, sussistono elementi sufficienti per poter affermare la responsabilità della struttura per aver provocato hic et inde il decesso del paziente con conseguente obbligo di risarcimento in CP_1 favore della figlia odierna attrice.”
Tanto gli assicuratori quanto l hanno censurato tali affermazioni rilevando, in CP_2 diritto, che la responsabilità dell'azienda non poteva essere valutata ex art. 1218 c.c.,
12 posto che il contratto di spedalità era stato stipulato dal padre dell'attrice ed il credito risarcitorio a lei riconosciuto atteneva al danno iure proprio.
Hanno poi rilevato, in fatto, da un canto, che il tribunale aveva estrapolato parti di consulenza decontestualizzandole e alterandone il senso e, dall'altro, che era stato lo stesso giudice di primo grado ad aver dato atto che quel tipo di intervento (la colecistectomia) per sua natura avrebbe dovuto esser condotto, ove non fossero stati riscontrati imprevisti e complicanze, per via laparoscopica e non per via laparotomica, e che il fatto che fosse appunto stato condotto a cielo aperto era significativo dell'insorgere di circostanze particolari, che avevano causato un improvviso aumento della complessità
e della difficoltà tecnica - ribadendo il concetto di complicanza non prevedibile né prevenibile dell'intervento.
Inoltre, hanno rilevato che a fronte di un professore universitario esperto della materia, coadiuvato da due ulteriori esperti, era discutibile la scelta del giudice di rivalutare autonomamente il caso.
Nell'affrontare tali censure si deve intanto concordare con gli appellanti in ordine alla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come extracontrattuale;
invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ult. Cass.
03/03/2023 n. 6386), il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (da ultimo, Cass. n. 11320 del 2022; v. anche Cass. n. 21404 del
2021).
Sotto altro profilo, si deve invece rilevare che il giudice è peritus peritorum e, dunque, utilizzando il sapere che gli viene anche dai consulenti di parte (che al di là di giudizi soggettivi e in ipotesi parziali riportano anche dati obiettivi e valutazioni scientifiche), ben può discostarsi dalle conclusioni peritali, quando tali conclusioni non siano convincenti.
Poi, si deve escludere che il concetto di complicanza non prevedibile né prevenibile possa assurgere ad assioma per escludere ogni responsabilità: “nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non
13 evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (così Cass. 29/11/2022 n. 35024).
Ad ogni modo, concordando con gli appellanti circa l'opportunità di approfondire un passaggio rilevante del ragionamento del tribunale, s'è disposto un approfondimento della ctu svolta in primo grado, a chiarimento, per comprendere se da taluni radiogrammi della TC del 12.4.2008 emergeva (come rilevato dal ctp della , o non, una CP_1 situazione complessa che avrebbe dovuto essere affrontata con particolari cautele.
Appare inutile, a questo punto, ricordare il contegno dei medici che, come ctu o come ausiliari, avevano redatto (con poche paginette) la consulenza di primo grado, e chiamati ad approfondire il loro giudizio si sono sottratti a tale mandato senza giustificazione alcuna, mentre appare opportuno ribadire che tale consulenza - che gli appellanti continuano ad invocare come se fosse stato un elaborato soddisfacente e recepibile - lasciava irrisolto un nodo cruciale, in punto di lettura della tac del 12.4.2008 sulla cui base era stato poi disposto l'intervento che aveva perforato il duodeno del paziente, posto che ai rilievi del ct di parte attrice in merito alla presenza di tenaci aderenze e/o problematiche che avrebbero dovuto essere percepite prima di operare il ctu non aveva risposto.
I ccttuu nominati da questa Corte hanno invece seriamente affrontato la questione e compiutamente risposto - con motivazioni che in quanto logiche, approfondite e coerenti si debbono recepire integralmente - effettivamente escludendo che tale tac fosse tranquilizzante e rilevando che, sostanzialmente, i chirurghi avevano colpevolmente sottovalutato la problematica, facendosi così cogliere di sorpresa.
Al di là di qualche inutile polemica circa le modalità di conduzione del tentativo di conciliazione e del contenuto della proposta transattiva formulata dai ccttuu, le critiche degli appellanti a tale elaborato si concentrano sul fatto che il Collegio peritale, all'uopo coadiuvato dal radiologo dott. , da un lato, avrebbe letto male i radiogrammi Per_10 della tac e, dall'altro, avrebbe esorbitato dal quesito postogli.
Né l'una né l'altra censura sono fondate.
Partendo dal primo profilo, il Dott. ha richiamato l'attenzione su un Per_10 ispessimento intorno al lume della colecisti (indicativo di flogosi cronica o quanto meno recidivata) e sull'aspetto indicativo di flogosi di tutta l'area. Ha poi fatto presente che “in corrispondenza del margine superiore della C duodenale si vede il duodeno retratto e attaccato con il letto colecistico, con un grosso ispessimento trabecolare fibroso periduodenale, a testimonianza di un evento che si è prolungato nel tempo e ha
14 determinato adesione-attrazione del duodeno verso il letto colecistico. Non è possibile documentare un tragitto fistoloso per lo spessore delle sezioni e per i limiti del potere di risoluzione dell'apparecchio usato per la TC, ma ci sono segni indiretti di stretta contiguità della C duodenale con il profilo inferiore del letto colecistico, strutture che nei pazienti sani sono separate da tessuto adiposo con chiaro piano di clivaggio. Non c'è una massa, ma un conglobato della colecisti e del duodeno, oltre alla raccolta sottoglissoniana con caratteristiche di densità che testimoniano una raccolta strutturata, non acuta”.
Su tale lettura non sono stati svolti rilievi da parte dei ccttpp;
tutti gli specialisti hanno concordato sul fatto che nel referto della tac mancava il riferimento alla raccolta strutturata sottoglissoniana e alla reticolatura fibrosa periduodenale.
Il dott. ha poi il formalizzato il seguente referto radiologico: “Il fegato risulta di Per_10 regolare morfologia e dimensioni con piccola area di ipodensità strutturale a carico del parenchima epatico anteriormente al letto colecistico;
la colecisti risulta ridotta di dimensioni e presenta marcato ispessimento strutturale del profilo parietale con lume esente da formazioni litiasiche. In fase contrastografica arteriosa si documenta elettivo e circoscritto enhancement del parenchima epatico contiguo al letto colecistico per fenomeno di carattere arteriale (THAD). Si rileva inoltre raccolta simil-liquida strutturata sottoglissoniana a morfologia ellissoide a sede antero-laterale dx, contigua al letto colecistico, che determina limitata impronta sul profilo epatico. Nelle fasi contrastografiche successive si rileva maggiore enahncemet delle pareti colecistiche ispessite e della pseudo-parete della formazione ipodensa descritta anteriormente al letto colecistico quale elementi semeiologici di processo infiammatorio di carattere cronico.
Non dilatazione delle vie biliari intra ed extraepatiche. Si rileva aspetto retratto cranialmente e posizionato in stretta contiguità del letto colecistico, senza chiaro piano di clivaggio adiposo, del ginocchio superiore della C duodenale che risulta circondato da ispessimento trabecolare-fibroso esteso al tessuto adiposo periduodenale. Si rilevano alcune piccole formazioni linfonodali a sede sottodiaframmatica anteriore dx”.
Ha poi precisato che l'indagine TC evidenzia la presenza di piccola formazione ovoidale - localizzata anteriormente a quello che residua quale vestigia del letto colecistico, sede di ripetuti fenomeni di flogosi colecistiche e pericolecistitiche, che presenta gli stessi valori densitometrici del contenuto di quanto rimane del lume colecistico (di natura simil- liquidocospuscolato) - che il medesimo ha interpretato come piccola raccolta post- infiammatoria di bile saccata generatasi progressivamente nel tempo per microsoluzioni di continuità della parete/fondo colecistico, sede di processi flogistici ripetutisi nel tempo, che ne avrebbero minato la integrità strutturale.
15 Su tale base, il Collegio peritale ha evidenziato che “una revisione delle immagini di tomografia computerizzata del 12.4.2008 ha portato al riconoscimento di:
(a) una raccolta saccata a ridosso del fegato, limitrofa alla colecisti, con densità sopra- idrica;
(b) ispessimento non solo pericolecistico ma anche periduodenale, con un conglobato includente la colecisti e il duodeno, con C duodenale retratta, in stretta contiguità tra loro;
(c) un "fenomeno arteriale", espressione di infiammazione acuta, a carico del fegato adiacente all'immagine della colecisti piccola e detesa e a quella della piccola formazione rotondeggiante prossima alla colecisti, formazione presumibilmente da interpretare come una piccola raccolta post-infiammatoria di bile saccata generatasi a seguito di processi flogistici della colecisti ripetutisi nel tempo;
(d) linfonodi ingranditi a sede sottodiaframmatica anteriore.
[...] Una consapevolezza completa delle condizioni dell'addome del paziente visibili nella
TC del 12.4.2008 avrebbe dovuto indirizzare ad ulteriori approfondimenti diagnostici e a valutare possibili strategie terapeutiche alternative sulle quali concordare un consenso informato con il paziente, quali la procrastinazione di un trattamento chirurgico – assumendo i rischi derivanti da una colecistite cronica scleroatrofica con riacutizzazioni recidivanti – oppure un intervento chirurgico adeguato alla situazione anatomica (quale non era una colecistectomia videolaparoscopica) da eseguire in un centro esperto nella chirurgia di alta complessità delle vie biliari e dell'apparato digerente superiore”.(p. 80)
I ccttuu hanno anche chiarito che la raccolta era di materiale fluido, più denso dell'acqua, di aspetto strutturato, non una massa solida;
il termine "massa", peraltro, è di per sé indeterminato, se si tratti di massa solida o liquida: sempre si tratta di un corpo occupante spazio.
I ctp delle appellanti hanno lamentato che i ccttuu avrebbero ritenuto tale raccolta marcata, laddove il radiologo l'aveva ritenuta “limitata”, ma come ben replicato dal
Collegio peritale (p. 88) ciò che rileva ai fini del valutare il contegno dei sanitari è la presenza di questa formazione che occupava spazio e che il fegato fosse improntato in modo riconoscibile alla TC;
non è invece rilevante l'entità dell'impronta, espressa in termini non oggettivi, cioè quantitativi, ma puramente soggettivi
Inoltre è rilevante che, come ben evidenziato dai ccttuu, prima di procedere al trattamento chirurgico avrebbe dovuto essere effettuata una nuova TC per comprendere con esattezza quale fosse in quel momento la condizione patologica in cui versava il
CP_1
16 I CTU quindi hanno concluso che la TC del 12.4.2008 era "insufficiente" perché metteva in evidenza una condizione che, a distanza di due mesi, era meritevole di rivalutazione a causa delle sue possibili evoluzioni in questo arco di tempo. Queste evoluzioni potevano avvenire sia nel senso di una risoluzione della "riaccensione flogistica in corso di colecistite cronica", sia nel senso di un aggravamento, sia anche nel senso di una possibile risoluzione alla quale avrebbe potuto far seguito una nuova riacutizzazione, come forse accadde in occasione del ricovero del 15.6.2008.
Invece, di fatto i chirurghi del Mugello si resero conto della complessità del caso emerse soltanto dopo la lisi delle aderenze che, tra l'altro, fu possibile eseguire soltanto in maniera parziale e non completa, come invece generalmente si fa di fronte a una situazione del genere, proprio a causa della complessità del caso” (p. 88).
Non solo: i ccttuu hanno anche precisato che “la discrepanza esistente tra il referto ecografico del 20.3.2008 (“colecisti non visualizzabile, nella sua sede anatomica si apprezzano multiple iperecogenicità di verosimile significato litiasico (colecisti calcolosa scleroatrofica?)” e il referto TC del 12.4.2008 (“colecisti esiguamente distesa a contenuto endoluminale ipodenso, senza apprezzabili immagini di aspetto litiasico …”) avrebbe dovuto indurre un ragionevole dubbio sulla presenza o meno di calcoli all'interno della colecisti e richiedere un ulteriore accertamento per chiarire quale fosse la reale condizione del Sig. anche a prescindere dalla rilettura delle immagini CP_1 radiologiche” (p.92); peraltro, “la diagnosi di “colica biliare in calcolosi della colecisti” con la quale il Sig. venne ricoverato dal P.S. nella U.O. di Chirurgia Generale in data CP_1
15.6.2008 è una diagnosi basata su un dato anamnestico e non su un accertamento radiologico (che non fu eseguito nonostante la presentazione in urgenza del Sig. CP_1 al P.S.); questa diagnosi fa ritenere che il personale sanitario non fosse al corrente della diagnosi TC del 12.4.2008 (“colecistite cronica?”)”.
Se la situazione fosse stata rivalutata, prima dell'intervento, i sanitari avrebbero potuto decidere, anziché di procedere ad una laparoscopia di routine, da convertire in intervento a cielo aperto - per trovarsi poi sorpresi dalle difficoltà di tale intervento che per loro erano impreviste, ma che invece erano ben prevedibili se solo fosse stato espletato l'esame omesso - di procedere:
- a un trattamento medico conservativo:
• con terapia antibiotica (empirica) o
• con colecistostomia percutanea e/o drenaggio della raccolta epatica e periepatica, terapia antibiotica (inizialmente empirica e poi mirata) e successiva rivalutazione del quadro clinico mediante TC addome e/o colangio-RM;
17 - a un trattamento chirurgico con intervento immediato (condotto probabilmente non per via laparoscopica ma laparotomica), che dopo l'iniziale viscerolisi prevedesse una colecistografia intraoperatoria per valutare lo stato della colecisti, delle vie biliari e del duodeno (la cui anatomia era stata sovvertita dalle riacutizzazioni della colecistite cronica) e verificare la presenza o meno dei calcoli (segnalati all'ecografia del 20.3.2008 ma non dalla TC del 12.4.2008); dopo di che il chirurgo avrebbe potuto scegliere tra:
- limitarsi alla sola viscerolisi lasciando in sede la colecisti perché l'esperienza del trattamento dell'ileo biliare dimostra che una fistola colecisto-duodenale può andare incontro ad una chiusura spontanea (tanto più che i calcoli con ogni verosimiglianza erano già stati “eliminati” attraverso la fistola colecisto-duodenale);
- una viscerolisi e colecistostomia per drenare il contenuto presente all'interno della colecisti, iniziare una terapia antibiotica mirata e rinviare l'eventuale colecistectomia a tempi successivi;
- una viscerolisi e colecistectomia subtotale lasciando in sede la fistola colecisto- duodenale;
- una colecistectomia totale con duodenorrafia, procedendo nel medesimo contesto al posizionamento di un tubo di KE ed alla resezione dell'antro gastrico;
- una duodenopancreatectomia cefalica.
A tale riguardo, i CTU hanno evidenziato che al momento del nuovo accesso del signor all'ospedale di Borgo San Lorenzo del 15.6.2008 non esisteva alcun elemento CP_1 clinico che motivasse un intervento immediato, come dimostra lo scritto riportato nel diario clinico del 16.6.2008: "Marcato miglioramento clinico".
D'altro canto, cogliere l'effettivo stato del paziente sarebbe stato dirimente perché il trattamento di una fistola colecisteo-duodenale è altamente complesso, e l
[...]
, se anche disponeva di chirurghi in grado di affrontare la patologia del Controparte_9
Sig. non disponeva né di una radiologia interventistica operativa (in grado di CP_1 provvedere a procedure diagnostiche e/o terapeutiche sulle vie biliari come, ad esempio, un drenaggio biliare esterno), né di un'endoscopia operativa (in grado di provvedere a procedure diagnostiche e/o terapeutiche sulle vie biliari come, ad esempio, il posizionamento di uno stent o di un sondino naso-biliare) così come stabilito dalle normative della Regione Toscana in tema di interventi pancreatici.
A fronte di tale articolato quadro, è peraltro opportuno precisare che il fatto che i ccttuu non abbiano saputo indicare quale avrebbe dovuto essere, tra le tante opzioni terapeutiche alternative da loro elencate, la scelta da adottare in sostituzione di quella adottata, rivelatasi errata, non deve trarre in inganno circa la possibilità di affermare un
18 nesso causale tra la malpractice e il decesso del paziente: invero, tale impossibilità dipende unicamente dalla mancanza di conoscenza di quale fosse la specifica situazione del paziente al momento dell'intervento, ciò che a sua volta dipende dalla mancata effettuazione di una nuova TC prima dell'intervento e dall'incompletazza della cartella clinica.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (v. per tutte Cass. 16737/24 e
34427/2023), in tema di responsabilità medica, quando il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico;
inoltre, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.
Dunque, conclusivamente, l'errato, superficiale ed imprudente approccio all'intervento chirurgico rivelatosi poi letale - accertato in concreto, ex art. 2043 c.c. - comporta la responsabilità dell per il decesso del paziente (ciò che rende CP_2 superfluo valutare gli ulteriori profili colposi relativi alla gestione del paziente tra il primo ed il secondo intervento, la tempestività del secondo intervento e la probabilità che una più tempestiva resezione gastrica con inserzione di tubo di KE nel coledoco avrebbe potuto salvare la vita del sig. . CP_1
D'altro canto, a fronte di tale negligenza ed imprudenza non assume alcun rilievo lo stabilire se nel caso concreto l'intervento chirurgico fosse di particolare difficoltà, come sostenuto dalle appellanti. Benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte (v. da ult. Cass. 34516/23, ma tale principio è stato espresso anche da Corte
Cost. 295 del 2013), in tema di colpa medica, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., non opera nelle ipotesi di imprudenza e negligenza, ma solo per le ipotesi di imperizia.
3. Il secondo motivo d'appello degli assicuratori e dell'azienda: la quantificazione del credito risarcitorio.
19 In primo grado, la sig. oltre a chiedere il risarcimento del danno iure proprio CP_1 per la perdita del rapporto parentale, aveva domandato anche il riconoscimento di un credito risarcitorio iure successionis, sia per il danno biologico e morale patito dal defunto padre, sia per la perdita, da parte del medesimo, delle chances di sopravvivenza e/o della vita.
Il tribunale ha riconosciuto il solo danno iure proprio, limitandosi, riguardo alle richieste svolte dall'attrice quale erede del padre, ad affermare in parte motiva: “Si rigetta la domanda, sia pure nemmeno ben sviluppata, di danno iure hereditatis da perdita della vita per estinzione contestuale del creditore originario”.
Dunque, seppur con motivazione solo parziale, ha negato (espressamente e/o per omessa pronuncia) ogni voce di danno iure successionis.
Poiché l'appellata non ha proposto appello incidentale, nel presente grado si CP_1 discute solo del danno iure proprio, in forza del secondo motivo d'appello proposto tanto dagli assicuratori quanto dall'azienda.
Secondo l alcun danno avrebbe potuto essere riconosciuto alla CP_2 CP_1 perché la sua domanda era generica, indeterminata, e priva di qualunque riferimento a criteri di liquidazione obiettivi, non avendo l'attrice neppure prodotto alcuna tabella di riferimento.
Entrambe le appellanti hanno poi lamentato che la somma riconosciuta alla convenuta era esosa, posto che il de cuius era affetto da comorbilità che ne diminuivano l'aspettativa di vita, rispetto alla statistica demografica, e che la non aveva CP_1 provato né la convivenza né la consanguineità col padre e neppure l'assenza di fratelli.
Infine, l ha lamentato che il primo giudice aveva aggiunto alla somma capitale un CP_2 danno da ritardato risarcimento mai richiesto da parte attrice.
Partendo dalla prima doglianza, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza.
La aveva invero ben chiarito nel proprio atto di citazione in primo grado che ciò CP_1 che chiedeva era (per quanto interessa in questo grado) il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, che aveva quantificato sulla base della tabella romana.
Il fatto che non avesse prodotto in giudizio copia di tali tabelle appare assolutamente irrilevante, posto che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l'onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr. Cass. 10/11/2021 n.
33005/2021; che, poi, il tribunale avesse applicato, invece, la tabella milanese medio tempore intervenuta, redatta anch'essa sulla base di un sistema “a punti”, costituisce
20 legittima espressione del potere equitativo riconosciuto al giudice, avendo anche tale tabella ricevuto l'avallo della S.C., e spettando comunque al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto: cfr. Cass. 23/06/2022 n.
20292).
Quanto al secondo profilo, relativo all'attribuzione dei punti ed alla quantificazione del
[.. credito, il tribunale aveva così motivato: “Si noti che dal certificato dello stato di famiglia del Comune CP_1
prodotto da , risulta la sua convivenza col padre fino al momento del decesso, in quanto Controparte_1
CP_1 detto certificato, rilasciato dal Comune di in data 5.5.17, esprime la seguente circostanza di fatto, ossia che alla CP_1 data del decesso avvenuto in data 2.7.2008, , figlia, risiedeva a insieme al padre in Frazione Controparte_1
Mulinuccio 28, e quel nucleo familiare rispondeva al n. 1352 di foglio di famiglia del Comune di Vicchio.
Dunque non c'era solamente un rapporto di consanguineità tra padre e figlia, ma c'era anche un rapporto di convivenza nella stessa abitazione;
il decesso prematuro della madre, attestato all'anno 1993, e la mancanza di fratelli, aveva determinato quindi un naturale rafforzamento del vincolo affettivo tra padre e figlia, in una relazione di reciproco supporto e assistenza nell'affrontare la vita;
nel 1993 aveva solo 18 anni, quando rimase orfana Controparte_1 della madre, e dunque da lì in poi il legame affettivo col padre non potè che rafforzarsi facendo il padre anche da CP_1 madre;
ancora insieme si trovarono a convivere nella stessa casa di famiglia a in loc. Molinuccio, allorquando la morte le tolse anche il padre, in data 2.7.2008 quando aveva solamente 33 anni;
dunque si può CP_1 fondatamente presumere che vi fosse una effettività del rapporto e una comunione di vita materiale e spirituale tra il padre e la figlia, e dunque un naturale legame affettivo secondo l'id quod plerumque accidit;
non è emerso alcun elemento atto a sconfessare detta “presumptio hominis” ma anzi sono emersi elementi utili a corroborala;
si pensi che la figlia - e non altro soggetto - aveva lasciato all'ospedale il suo numero di cellulare, tanto che fu lei – e non altro soggetto – ad essere chiamata dai sanitari per dare il consenso al secondo intervento, quando ormai però la situazione settica era divenuta irreversibile.”
Dunque, il primo giudice aveva riconosciuto la somma di euro 255.740,00 secondo il seguente calcolo:
“valore del punto per perdita genitore/figlio e viceversa: euro 3.365,00 (vd. pag. 10).
Attribuzione punteggio nel caso di specie: totali 76 punti con la seguente specifica:
12 punti (età della vittima primaria da 71 a 80 anni – qui 73) +
22 punti (età della vittima secondaria da 31 a 40 anni.- qui 33) +
16 punti per la convivenza +
16 punti perché non c'è alcun altro congiunto del nucleo familiare primario del de cuius +
21 10 punti per riquadro E (pag. 8 tabelle edizione 2022)- tenuto conto della prova di un legame affettivo di qualità e intenso, e del presumibile stravolgimento della vita della vittima secondaria, privata anzi tempo dell'unica figura genitoriale rimastale, che le aveva fatto da padre e da madre da quando aveva 18 anni fino alla data del decesso;
dunque si può presumere che il venir meno dell'unico genitore rimasto abbia caratterizzato il danno morale sofferto dall'attrice di una particolare penosità e sofferenza interiore, trattandosi di giovane donna senza fratelli, rimasta prematuramente orfana di madre nella più delicata età dell'adolescenza e poi privata anche del padre a 33 anni, non in modo naturale.
Inoltre deve presumersi la particolare penosità sofferta per la significativa agonia del padre entrato in ospedale il 17 giugno 2008 e deceduto ivi in data 2.7.2008, e per quella documentata richiesta di firma del consenso al secondo intervento, chiesta ad dai sanitari, con poche speranze di riuscita”. CP_1
L'attribuzione del punteggio per la convivenza è corretta, posto che il certificato di residenza e lo stato di famiglia (prodotti con la memoria istruttoria) fondano una presunzione di convivenza, che non è stata smentita da altre prove.
Anche l'attribuzione di dieci punti per le peculiari caratteristiche del rapporto tra padre e figlia non merita alcuna riduzione;
anzi, la perdita della mamma in tenera età e la convivenza col padre protratta per 33 anni avrebbero meritato quantomeno un punteggio medio (ovvero 15 punti), tanto più che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, l'agonia del padre emerge finanche dalla ctu di primo grado (il ctu dava infatti atto che dopo l'intervento il paziente era intubato, con diuresi contratta e necessità di supporto circolatorio, che la sera del giorno 19/6 si registra un episodio di severa instabilità emodinamica, con comparsa di ipotensione e tachiaritmia, che nei giorni successivi l'emodinamica resta instabile, e che nonostante la terapia praticata, in seguito le condizioni del paziente sono andate progressivamente ed ulteriormente peggiorando, con comparsa di quadro di leucocitosi ingravescente (fino ad oltre 25.000/mmc), peggioramento della funzione renale e stato di compromissione generale di tipo settico, fino alla comparsa di un quadro franco di shock).
D'altro canto, che il congiunto dell'appellata avesse un'aspettativa di vita inferiore a quella discendente dalla statistica demografica non è stato dimostrato dagli obbligati, che ne avevano l'onere.
Per converso, il tribunale ha attribuito due punti in eccesso ragionando come se l'attrice non avesse altri familiari, seppur non conviventi, nel nucleo primario, mentre la medesima ha una sorella, come allegato dagli obbligati. Non solo, infatti, l'essere figlia unica avrebbe dovuto essere dedotto e provato dalla danneggiata (non avendo al riguardo lo stato di famigli alcuna pregnanza, posto che eventuali fratelli possono avere uno stato di famiglia autonomo), ma ancor più radicalmente si deve rilevare che è la
22 stessa che, nel depositare con la memoria istruttoria un proprio conteggio, dà CP_1 atto di tale presenza.
Dunque, vanno decurtati dal conteggio complessivo del tribunale i suddetti due punti e, escluso di poter compensare tale decurtazione con l'attribuzione di un maggior punteggio sub E, in mancanza di appello incidentale e finanche della mera deduzione della necessità di valutare maggiormente la peculiarità del legame, i punti da riconoscere sono 74
(anziché 76).
Ciò determina la necessità di una nuova liquidazione, che deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, anziché di quella 2022 applicata dal tribunale (non diversamente da quando, per esempio, in secondo grado viene disposta una ctu che accerta che la percentuale d'invalidità da riconoscere al danneggiato è inferiore a quelli riconosciutagli in primo grado, sulla cui base è avvenuta la liquidazione del danno); costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del
15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012). Invero, è stato da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n.
25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Che, poi, l'adozione della nuova tabella comporti, in ipotesi, il riconoscimento di un credito maggiore di quello liquidato in primo grado non deve trarre in inganno: è proprio l'impugnazione del debitore sul quantum ad impedire che la liquidazione effettuata dal primo giudice divenga definitiva, con conversione del debito di valore in debito di valuta, ed è proprio la permanente natura di debito di valore della somma dovuta a titolo risarcitorio che impone di tener conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della sentenza di secondo grado, senza che a ciò sia di ostacolo il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado, in danno dell'appellante: la liquidazione del danno rispetto al momento della morte avviene infatti in melius, per
23 l'appellante, e l'incremento del credito è frutto esclusivamente della necessità di attualizzare ad oggi (e non alla sentenza di primo grado) il credito risarcitorio.
Tanto premesso, poiché secondo la tabella attualmente applicabile il valore del punto è pari ad euro 3.911,00 (anziché 3.365,00 come da tabella 2022), il credito risarcitorio della è pari ad euro 289.414,00. CP_1
Inoltre, si deve accogliere la doglianza dell secondo cui il tribunale aveva CP_2 aggiunto alla somma capitale un danno da ritardato risarcimento mai richiesto da parte attrice.
Benvero, nella sentenza appellata si legge: “Si noti che il giudice è chiamato ad applicare le tabelle vigenti al tempo della liquidazione procedendo dapprima ad una attuale “aestimatio rei” (in questo caso individuando il valore convenzionalmente e tabellarmente attribuito al rapporto parentale perduto), quindi impiegando le tabelle aggiornate al tempo della liquidazione e successivamente procedendo alla “taxatio rei”, secondo l'insuperata sentenza a sezioni unite n. 1172/1995; ciò in quanto si deve tener conto anche del danno da ritardato risarcimento, trattandosi di un caso di mora ex re, decorrente dalla data del fatto illecito”. Tuttavia, la tali interessi non li CP_1 aveva domandati.
Peraltro, seppur sia vero che, trattandosi di debito di valore, l'importo risarcitorio dev'essere anche d'ufficio attualizzato (ovvero maggiorato della rivalutazione monetaria, operazione questa non compiuta dal tribunale perché ha applicato, giustamente, la tabella vigente), per converso, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte v. Cass.
16.2.2023 n. 4938), non possono, invece, in difetto di domanda, essere riconosciuti anche gli interessi cd. compensativi, posto che “tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda”.
4. Il terzo motivo d'appello degli assicuratori: l'eccezione di massima esposizione.
Col loro terzo motivo, gli assicuratori hanno dedotto che erroneamente il giudice li aveva condannati a manlevare l dalle conseguenze pregiudizievoli della condanna, fatta CP_2 salva solo la franchigia di 50.000,00 euro, posto che essi avevano raggiunto con CP_1 un accordo stragiudiziale per € 140.000,00, che impegnava la franchigia di € 50.000,00 facente capo all assicurata, che tuttavia era saltato perché l'assicurata non aveva CP_2 autorizzato l'accordo, e che dunque la copertura assicurativa non poteva operare oltre tale importo (cd. eccezione di “massima esposizione”).
In particolare, posto che il tribunale sul punto aveva affermato che “il dissenso dell non CP_2 avrebbe potuto impedire e non era condicio sine qua non, del risarcimento stragiudiziale, che avrebbe potuto evitare
24 questo lungo processo e i osti della ctu e ctp;
l'atteggiamento oppositivo dell , risultato infondato, può semmai CP_2 incidere sulla manleva assicurativa con riferimento alle sole spese legali processuali sostenute direttamente dall'azienda, che non saranno rimborsabili, come invece sarebbe accaduto in base alla polizza”, gli assicuratori hanno rilevato che l'art. 3 dell'Appendice di polizza n. 21, temporalmente applicabile nella fattispecie di causa, prevedeva che in caso di mancato accordo tra il contraente e la società per la definizione/reiezione della vertenza dovesse essere nominato un arbitro, a conferma della necessità di consenso dell'assicurata.
L'assicurata, dal canto suo, ha dedotto che il richiamo a tale clausola non era stato effettuato prima e che dunque l'eccezione era inammissibile, ex art. 345 c.p.c.; inoltre, ha riproposte le precedenti difese in punto inapplicabilità al caso in esame dell'art. 1914
c.c. invocato dagli assicuratori.
Effettivamente, l'affermazione del primo giudice secondo cui il dissenso dell non CP_2 poteva impedire all'assicuratore di dare esecuzione all'accordo e procedere al risarcimento stragiudiziale è imprecisa.
E' ovvio, infatti, che l'assicuratore avrebbe potuto concludere con la danneggiata un accordo risarcitorio che non avesse impegnato il massimale dell'assicurata, ma non è di questo che si discute, perché ciò di cui gli assicuratori si dolgono è che la non abbia CP_3 aderito allo specifico accordo intervenuto con la E poiché tale accordo CP_1 presupponeva, per andare in porto, che, dei 140.000,00 euro che la danneggiata accettava in via transattiva di ricevere, 50.000,00 euro dovessero essere pagati dalla struttura sanitaria, stante la franchigia per tale importo, ciò che rendeva decisivo il dissenso di quest'ultima non era tanto l'art. 3 della suddetta appendice di polizza, ma l'art. 1372 c.c., che impediva all'assicuratore di vincolare l'assicurata all'accordo transattivo senza il suo consenso.
Ciò detto, però, dalla mancata adesione dell al suddetto accordo non può CP_2 discendere il limite alla copertura assicurativa.
E' vero, infatti, che il contratto di assicurazione della responsabilità civile rientra nel genus delle assicurazioni contro i danni, consistendo in una assicurazione di patrimoni, ed essendo il patrimonio dell'assicurato una "cosa" in senso giuridico, e che dunque
“L'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato quando da tale resistenza non possa ricavare alcun beneficio” (cfr. Cass. Civ. n. 5479 del 19 marzo
2015), ma da ciò non discendono le conseguenze volute dagli assicuratori. Come ben spiegato nella parte motiva di tale sentenza, infatti, qualora l'assicurato scelga di difendersi senza averne l'interesse ne' potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, o
25 sostenendo spese sconsiderate, la sanzione del suo contegno è soltanto quella, strettamente connessa a tale scelta, della perdita del diritto a vedersi rifondere le spese cd. di resistenza, e ciò è esattamente quanto in concreto è stato disposto dal tribunale.
Non solo: se è vero che col “senno di poi” l'accordo a cui l'assicurato non ha voluto dar corso si sarebbe rivelato economicamente vantaggioso per l'assicuratore, è vero anche che a fronte di una vicenda medico-legale particolarmente dibattuta - al punto da richiedere ben due consulenze - la scelta dell'azienda di non pagare non può essere ritenuta frutto di malafede o scorrettezza: del resto, gli stessi assicuratori hanno appellato la sentenza dii primo grado anche in punto di responsabilità della struttura sanitaria, dimostrando che vi erano, almeno astrattamente, degli argomenti a favore della pretesa dell'assicurata di non pagare alcunché per il sinistro in esame.
Deve dunque confermarsi la piena copertura assicurativa per i danni oggetto di causa, fatta salva la franchigia già riconosciuta dal tribunale (e mai contestata dall'assicurata).
5. Il quarto motivo d'appello dell'assicuratore: l'estensione della copertura assicurativa alle spese dovute dall'Azienda alla danneggiata e di ctu.
Per quanto appena esposto (sub 3), è infondata la pretesa degli assicuratori di non corrispondere all'assicurata le spese di lite sostenute dalla e che l è CP_1 CP_2 stata condannata a rifondere in forza del principio di soccombenza;
si tratta, infatti, di un obbligo che discende direttamente dal rapporto assicurativo: “Il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (così da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275).
Quanto, infine, alla pretesa di addossare le spese di ctu a tutte le parti, gli assicuratori incorrono in un evidente malinteso: certamente il ctu, poiché è un ausiliario del giudice e, quindi, un soggetto la cui funzione è rivolta all'interesse superiore della giustizia, ha diritto a recuperare le proprie spese anche nei confronti della parte vittoriosa, ove quella soccombente sia insolvente, ma ciò vale solo nel rapporto tra il consulente tecnico d'ufficio e le parti in causa, mentre tra tali parti le spese peritali debbono seguire la regola della soccombenza, costituendo pur sempre spese di lite (in conformità, peraltro, ai principi costituzionali che sottendono alla disciplina dell'art. 91 c.c.).
Dunque anche tale motivo dev'essere respinto.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
26 Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso in esame, tra gli assicuratori e l'assicurato la sentenza ha trovato piena conferma, dunque debbono essere liquidate solo le spese del secondo grado, in favore dell'assicurato, per la regola della soccombenza.
Tra gli appellanti e la invece, vi è stato un marginalissimo accoglimento CP_1 dell'appello, che giustificherebbe astrattamente una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado, e tuttavia all'esito dei due gradi la continua ad essere CP_1 pienamente vittoriosa. Invero, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), la circostanza che la liquidazione sia stata inferiore a quella pretesa non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Dunque, per il primo grado dev'essere confermata la statuizione del tribunale.
Per l'appello, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, tali spese tra assicurato ed assicuratore vanno liquidate secondo lo scaglione 52.001/260.000 perché, pur sottratta la somma non controversa (ovvero la copertura assicurativa fino a 140.000 euro e l'applicazione della franchigia), quella controversa ammonta a circa 150.000,00 euro;
dunque, applicati i valori medi, va riconosciuta la somma di euro 14.317,00.
Tra la e gli appellanti - che in quanto accomunati dall'interesse alla negazione di CP_1 responsabilità e al ridimensionamento del debito risarcitorio devono essere condannati solidalmente (cfr., da ultimo, Cass. n. 369 del 08/01/2025) - invece, applicato lo scaglione 260.001/520.000, per l'entità del credito riconosciuto, sempre secondo i valori medi, e riconosciuta la maggiorazione ex art. 4 comma secondo DM 55/14 ultima parte - essendosi l'appellata dovuta difendere nei confronti di due appellanti - va liquidato
27 l'importo di euro 29.196,40 per la fase di merito, cui si deve aggiungere l'importo di euro 3.050,00 per le spese del ctp dott. e l'importo di euro 3.899,00 per Per_9 ciascuna delle appellanti per la fase inibitoria (liquidata secondo i valori minimi dei procedimenti cautelari), essendo le due inibitorie state trattate separatamente.
Le spese di ctu, infine, vanno poste definitivamente a carico degli assicuratori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 2573/2022 del Tribunale di Firenze, CP_2 ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina il credito della CP_1 nell'importo di euro 289.414,00 omnia; conferma la statuizione del primo giudice in punto di spese di lite;
condanna gli e l' in solido tra loro a corrispondere a Parte_4 CP_2 le spese dell'appello, che liquida nella somma di euro 29.196,40 per CP_1 compenso professionale della causa di merito ed euro 3.050,00 per spese di ctp, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
pone a carico delle appellanti la somma di euro 3.899,00 ciascuna, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, per spese della fase inibitoria;
condanna gli assicuratori a tenere indenne l' anche dalla condanna a CP_2 pagare a le spese dell'appello; CP_1 condanna gli assicuratori e corrispondere all' le spese del secondo CP_2 grado, che liquida nella somma di euro 14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese della ctu svolta in questo grado gravino in via definitiva sugli assicuratori.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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