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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.1944/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel.
all'esito della discussione delle parti e della Camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
-S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 10/10/2023 al n. 1944 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n.2563 del Tribunale di Firenze (R.G. n. 12667/2020), pronunciata in data 12/09/2023 e pubblicata il 13/09/2023; promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore ed Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in , Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio), Pt_1 Direzione Avvocatura presso tudio dell'Avv. Gianna Rogai e Avv. Chiara Canuti del Foro di che lo rappresentano e difendono, come da mandato Pt_1 allegato
- appellante - contro
in persona del legale rappresentantepro Controparte_1 resentata, difesa e domiciliata in Roma Controparte_2 presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Alfano del Foro di Roma, come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per il appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, in Pt_1 accoglimento dell'appello proposto per i motivi sopra indicati, contrariis reiectis- riformare la sentenza del Tribunale di Firenze, Dott.ssa Zanda , n.2563 pronunciata il 12 settembre 2023 e pubblicata il 13/09/2023 per i motivi d'appello sopra esposti e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento (ex R.D. 639/2010) n. 99202010130073373228 del 13.10.2020 del;
- condannare la parte appellata alla restituzione di quanto Parte_1 eve tempo pagato dal a titolo di spese del Parte_1 giudizio di primo grado, nonché del contributo unificato. Vinte le spese di giudizio di primo e secondo grado”. Per la società appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: “-in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal per le motivazioni indicate Parte_1 in narrativa;
-nel merito, dichiarar ande tutte di cui all'atto d'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con atto di citazione notificato in data 24/11/2020 la società
[...] conveniva in giudizio il al fine opporsi Controparte_1 Parte_1 all'ingiunzione di pagamento n. 99202010130073373228 emessa dal Pt_1 ex art. 3 R.D. 639/2010 e notificata all'opponente in data 21/10/2020. Con la predetta ingiunzione la Direzione risorse finanziarie del predetto Pt_1 intimava alla il pagamento di euro 58.768,91 a titolo Controparte_1 di crediti OS per gli anni 2009 -2012, comprensiva di capitale, interessi e sanzioni. rappresentava che in data 12/02/2016 il Controparte_3 Parte_1 aveva inviato la diffida ad adempiere n. 974/2016, pervenuta al portiere dello stabile, con intimazione di pagamento della somma di € 57.885 oltre ad interessi e spese di notifica. L'atto non veniva tuttavia inoltrato dal portiere dello stabile alla società attrice poiché il regolamento condominiale non individuava alcun obbligo in tal senso. Alla predetta notifica non seguiva l'invio della raccomandata prevista dall'art. 7 l. 890/11972 (nella versione ratione temporis applicabile), con la conseguenza che la società immobiliare apprendeva della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti solo in data 21/10/2020, con la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 99202010130073373228 emessa dall'amministrazione Comunale in data 13/10/2020 .
In tale circostanza, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, il portiere dello stabile aveva provveduto a consegnare l'atto alla società, in modo da consentirle di richiedere al di i dovuti ragguagli circa la Pt_1 Pt_1 mancata notifica della diffida ad adempiere e di prendere altresì contezza del suo contenuto.
Sulla base di tali premesse, la società conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di opporsi all'ordinanza n.99202010130073373228 del 13/10/2020 chiedendo, previa sospensione, l'annullamento e/o l'inefficacia del dell'ordinanza di pagamento , in quanto inidonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale ex art.2948, a causa della nullità dell'atto di diffida ad adempiere, nonché dell'intero procedimento notificatorio, ex art. 7 l. 890/72.
2 Si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni della Parte_1 società attrice e ribadendo la piena legittimità della pretesa creditoria, fatta valere entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
La causa veniva istruita con le sole prove documentali e, concessi termini ex art.190 c.p.c. veniva posta in decisione.
Il Tribunale di primo grado, con sentenza pronunciata il 12/09/2023 respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice ritenendo che i crediti OS
(relativi agli anni 2009-2012) avessero natura di concessione amministrativa e non di tributo locale e fossero, quindi, soggetti all'ordinario termine decennale di prescrizione. Accoglieva al contempo l'opposizione proposta dalla CP_1
e, per l'effetto, annullava l'ingiunzione di pagamento n.
[...]
99202010130073373228 condannando, l'amministrazione comunale a rifondere a parte attrice le spese di giudizio. In particolare il giudice di prime cure affermava che la notifica della diffida ad adempiere del 12/02/20216 era avvenuta nel pieno rispetto del termine decennale di prescrizione, in conformità alla natura di concessione amministrativa dei crediti OS, con la conseguenza che l'eccezione di avvenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale fatta valere dalla risultava infondata. CP_1
Riteneva comunque meritevole di accoglimento l'opposizione proposta dalla società in quanto era viziato l'iter di notifica della diffida ad adempiere. L'avviso di ricevimento recava infatti correttamente l'indicazione del numero della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica, (cd. CAN) ma che non vi era alcuna prova documentale a sostegno dell'avvenuta spedizione.
Avverso detta sentenza proponeva appello il deducendo i Parte_1 seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 890/1972 ed erronea interpretazione delle prove versate in atti.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si doleva del fatto che il giudice di prime cure avesse ritenuto irregolare l'intero iter notificatorio della diffida ad adempiere, basandosi su una lettura erronea dell'art. 7 della l.
890/1972. Tale passaggio assumeva particolare pregnanza in quanto su questo presupposto, il Tribunale di Firenze aveva accolto l'opposizione della
[...]
Controparte_1
Osservava infatti che l'art. 7 cit. della legge medesima (in punto di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari”) nel disciplinare il caso in cui il plico non venga consegnato
3 personalmente al destinatario, disponeva a carico dell'operatore postale l'onere di dare comunicazione, al destinatario dell'atto, dell'avvenuta notifica a mezzo lettera raccomandata, senza tuttavia fare cenno all'avviso di ricevimento.,
In conclusione, per questo motivo la sentenza doveva essere riformata nel senso di dover riconoscere la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
99202010130073373228 del 13/10/2020.
2) Contraddittorietà manifesta della sentenza di primo grado alla luce dell'art.2946 c.c. e in tema di nullità della notifica della diffida ad adempiere n. 974/2016.
Col secondo motivo di censura l'appellante deduceva la contraddizione in cui era incorso il giudice di primo grado nel riconoscere, da un lato, la natura di entrate patrimoniali dell'ente ai crediti OS (con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione in luogo di quello quinquennale) e, al tempo stesso, negare che l'interruzione del termine di prescrizione fosse avvenuto validamente con la notifica della diffida ad adempiere.
Per tale ragione il giudice di primo grado aveva violato l'art. 2946 c.c., dimenticando che l'interruzione de qua era avvenuta regolarmente grazie alla notifica dei due atti prodromici all'ingiunzione (nella specie, con l'avviso bonario e la diffida ad adempiere). In conclusione, anche per tale ragione la sentenza di primo grado era erronea e andava riformata.
3) Vizio di ultrapetizione ed erronea interpretazione dell'art. 31 regolamento OS.
Con l'ultimo motivo di censura, il deduceva il vizio di Parte_1 ultrapetizione in cui era incorso il primo, invocando una disposizione (nella specie, l'art. 31 del regolamento OS) mai richiamata dalla convenuta. Ciò in palese contrasto con l'art. 112 c.p.c. che impone di non pronunciarsi oltre la domanda.
Per di più l'art. 31 del regolamento OS er stato dal giudice mal interpretato, in quanto nulla diceva in ordine all'obbligatorietà dell'invio della diffida, limitandosi a disporre testualmente che “La direzione risorse finanziare effettua le opportune verifiche e, nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo raccomandata A/R apposita diffida ad adempire, assegnando termine di sessanta giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi”. In conclusione, anche sotto tale profilo la sentenza di primo grado doveva essere riformata.
4 Si costituiva nel giudizio d'appello la (d'ora Controparte_1 innanzi, per semplicità, appellata) la quale contestava tutto quanto ex adverso proposto con conseguente richiesta di integrale conferma della sentenza di primo grado.
Parte appellata deduceva, in ordine ai singoli motivi di appello, quanto segue:
1) In via preliminare, inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Eccepiva l'inammissibilità dell'appello per la genericità delle censure mosse alla sentenza di primo grado, in aperto contrasto con quanto disposto nell'art. 342
c.p.c..
2) Circa la nullità della notifica della diffida ad adempiere n. 974/2016.
Secondo l'odierna appellata correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto invalido l'iter di notifica concernente la diffida ad adempiere, perché in aperta violazione dell'art 7 l.890/1972. Secondo tale norma, in tutti i casi in cui il plico venga consegnato a persona diversa dal destinatario secondo la successione preferenziale di soggetti indicati nella predetta norma, l'operatore postale era tenuto a darne notizia della notifica al destinatario tramite raccomandata .Ciò nel caso di specie non era avvenuto, in quanto alla notifica nelle mani del portiere dello stabile non era seguita la spedizione della successiva raccomandata. Una notifica invalida ai sensi degli artt. 139 cpc e 7 l.890/1982 non poteva dunque produrre un “valido effetto interruttivo della prescrizione”, con la conseguenza che, correttamente, il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di opposizione avanzata dalla annullando Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 99202010130073373228.
3) Sul vizio di extra petizione del giudice a causa del richiamo all'art.31 regolamento OS.
Secondo l'immobiliare convenuta, il richiamo in questione era da ritenersi pienamente confinato “entro il perimetro della domanda”. Ed invero, anche se la relativa questione non era stata formulata dall'appellata nel primo grado di giudizio, essa era implicitamente ricompresa nella domanda. D'altra parte, l'atto di diffida rappresentava il “primissimo” provvedimento di una lunga e complessa attività di riscossione posta in essere da una p.a., con la conseguenza che una irregolarità nell'iter di notifica, come nel caso di specie, condizionava inevitabilmente la validità dell'intera procedura di riscossione, pregiudicando così anche l' effetto interruttivo della prescrizione.
All'udienza del 19/11/2024, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5 - MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è fondato.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello risultando sufficientemente indicate, da parte appellante, le parti della sentenza impugnate, le motivazione addotte a fondamento delle censure svolte e le richieste di modifica della sentenza di primo grado.
Quanto al merito, si osserva che la notifica della diffida ad adempiere risulta regolarmente eseguita, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia. La consegna del plico al portiere dello stabile sede della società opponente, attestata dalla relata di notifica contenuta nell'avviso di ricevimento,
è stata seguita dall'invio alla società appellata della Comunicazione di avvenuta notifica (cd. Can). Tale ultimo adempimento risulta dall'attestazione, redatta in calce all'avviso di ricevimento, dell'avvenuto invio della comunicazione recante il numero identificativo della raccomandata.
Va in generale premesso che la notificazione degli atti impositivi, ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/1973 è eseguita, dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario, secondo le norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss., ivi comprese, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all'art.149
c.p.c. (cfr. Cass. 16 marzo 2018, nn. 6497 e 6498; Cass. 11 marzo 2020, n.
6855; Cass. 17 giugno 2021, n. 17368). Trovano dunque applicazione, nella fattispecie, le norme dettate dalla L.890/1982 artt. 7 e 8. per la notificazione a mezzo del servizio postale, con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'ufficio finanziario all'ufficiale giudiziario
Ciò premesso si osserva che la notifica è avvenuta nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dall'art. 7 l. 890/1972; tale disposizione, al comma terzo, statuisce: “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.”; la norma non richiede, dunque, al fine del perfezionamento della notifica, l'avviso di ricevimento delle raccomandata informativa.
L'art. 60,lett b-bis D.P.R. 600/1973 a sua volta dispone: "Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
6 una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata";
La norma prescrive dunque l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica;
anche in questo caso secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione il DPR 600/1973 , art 60 comma1, lett.
b-bis, prevede esclusivamente la spedizione di una lettera raccomandata e non di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, (cfr. Cass. 6 settembre 2017, n. 20863; Cass. 3 aprile 2019, n. 9239; Cass. 15 dicembre 2019, n. 29768, cfr. Cass. n. 2377 del
27/1/2022). In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito “nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, e ciò sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31);
2.9. questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma
4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (cfr. Cass. 22 maggio 2015, n. 10554; Cass. 16 giugno 2016, n.
12438; Cass. 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass. 7 giugno 2018, n. 14722; Cass.
12 luglio 2018, n. 18504; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass. 20 luglio 2021,
n. 20736). ( n. 34824 in data13-12-2023)“
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, nel caso di specie, essendo stata eseguita la consegna nelle mani del portiere, nessun obbligo di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno gravava sul notificante, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata "semplice", la cui spedizione risulta documentalmente provata dall'attestazione dell'invio della CAN, attestazione riportata in calce all'avviso di ricevimento, con specifica indicazione del numero identificativo della raccomandata informativa. D'altronde in caso di contestazione della avvenuta notifica di un avviso spedito mediante raccomandata, la prova che il plico non conteneva l'atto comunicato, spetta al destinatario “in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.,
7 basata sulla spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale” ( cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/07/2024, n. 19161).
Va altresì aggiunto, .con specifico riferimento alla notifica di atto impositivo tramite servizio postale, che le Sezioni Unite della Corte hanno affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dall'art.8 L. 890/1982 e art. 140
c.p.c., in cui l'atto non è stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, dalle ipotesi di cui agli art.7, co 6 L. 890/1982 e 139, co 4 cpc in cui la consegna dell'atto sia avvenuta a persona diversa. Solo nel primo caso la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.); nel secondo caso invece è sufficiente che venga spedita al destinatario una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. La Corte ha spiegato il motivo di tale diversità evidenziando: “Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata”.(cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 ; Cass.
20 luglio 2021, n. 20736; Cass. 30 novembre 2021, n 37391 e 37392; Cass. 5 gennaio 2022, n. 201);
Risultando corretto l'iter notificatorio dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, deve ritenersi validamente interrotto, sin dalla notifica della diffida ad adempiere, il corso della prescrizione del credito vantato da Parte_1
per le annualità OS di cui all'ingiunzione di pagamento. Deve
[...] rilevarsi sul punto che la prescrizione per i crediti OS è soggetta a termine decennale con la conseguenza la prescrizione non può essere opposta per nessuna della annualità oggetto di giudizio. relative al periodo 2009-2012. Tale conclusione è avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito “in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. n. 446 del
1997(come modificato dall'art. 31dellaL. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "OS") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di
8 occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.”( cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/07/2023, n. 18632); ed ancora “Il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche (OS) non può essere assimilato al canone di locazione, con la conseguenza che non è applicabile la prescrizione breve quinquennale ma quella ordinaria decennale” ( cfr.Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/04/2022, n. 12482).
L'accoglimento del primo motivo di appello porta a ritenere assorbite le restanti doglianze.
In conclusione l'appello merita accoglimento, con conseguente pronuncia di rigetto dell'opposizione proposta da in riforma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di primo e di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al DM
55/2004, con riduzione degli importi previsti per la fase decisionale ed esclusione della fase istruttoria del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento instaurato dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in riforma della sentenza impugnata così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento del n. Parte_1
99202010130073373228 del 13.10.2020;
- Condanna al pagamento dei compensi di Controparte_1 causa che sono liquidati, in favore del in complessivi Parte_1
Euro 7.052,00 oltre accessori dovuti per legge, per il primo grado di giudizio, ed in complessivi euro 3.721,00 oltre accessori di legge per il secondo grado di giudizio
Firenze, 27.01.2025
Il Cons. estens. Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente Dott.ssa Isabella Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel.
all'esito della discussione delle parti e della Camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
-S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 10/10/2023 al n. 1944 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n.2563 del Tribunale di Firenze (R.G. n. 12667/2020), pronunciata in data 12/09/2023 e pubblicata il 13/09/2023; promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore ed Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in , Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio), Pt_1 Direzione Avvocatura presso tudio dell'Avv. Gianna Rogai e Avv. Chiara Canuti del Foro di che lo rappresentano e difendono, come da mandato Pt_1 allegato
- appellante - contro
in persona del legale rappresentantepro Controparte_1 resentata, difesa e domiciliata in Roma Controparte_2 presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Alfano del Foro di Roma, come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per il appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, in Pt_1 accoglimento dell'appello proposto per i motivi sopra indicati, contrariis reiectis- riformare la sentenza del Tribunale di Firenze, Dott.ssa Zanda , n.2563 pronunciata il 12 settembre 2023 e pubblicata il 13/09/2023 per i motivi d'appello sopra esposti e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento (ex R.D. 639/2010) n. 99202010130073373228 del 13.10.2020 del;
- condannare la parte appellata alla restituzione di quanto Parte_1 eve tempo pagato dal a titolo di spese del Parte_1 giudizio di primo grado, nonché del contributo unificato. Vinte le spese di giudizio di primo e secondo grado”. Per la società appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: “-in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal per le motivazioni indicate Parte_1 in narrativa;
-nel merito, dichiarar ande tutte di cui all'atto d'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con atto di citazione notificato in data 24/11/2020 la società
[...] conveniva in giudizio il al fine opporsi Controparte_1 Parte_1 all'ingiunzione di pagamento n. 99202010130073373228 emessa dal Pt_1 ex art. 3 R.D. 639/2010 e notificata all'opponente in data 21/10/2020. Con la predetta ingiunzione la Direzione risorse finanziarie del predetto Pt_1 intimava alla il pagamento di euro 58.768,91 a titolo Controparte_1 di crediti OS per gli anni 2009 -2012, comprensiva di capitale, interessi e sanzioni. rappresentava che in data 12/02/2016 il Controparte_3 Parte_1 aveva inviato la diffida ad adempiere n. 974/2016, pervenuta al portiere dello stabile, con intimazione di pagamento della somma di € 57.885 oltre ad interessi e spese di notifica. L'atto non veniva tuttavia inoltrato dal portiere dello stabile alla società attrice poiché il regolamento condominiale non individuava alcun obbligo in tal senso. Alla predetta notifica non seguiva l'invio della raccomandata prevista dall'art. 7 l. 890/11972 (nella versione ratione temporis applicabile), con la conseguenza che la società immobiliare apprendeva della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti solo in data 21/10/2020, con la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 99202010130073373228 emessa dall'amministrazione Comunale in data 13/10/2020 .
In tale circostanza, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, il portiere dello stabile aveva provveduto a consegnare l'atto alla società, in modo da consentirle di richiedere al di i dovuti ragguagli circa la Pt_1 Pt_1 mancata notifica della diffida ad adempiere e di prendere altresì contezza del suo contenuto.
Sulla base di tali premesse, la società conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di opporsi all'ordinanza n.99202010130073373228 del 13/10/2020 chiedendo, previa sospensione, l'annullamento e/o l'inefficacia del dell'ordinanza di pagamento , in quanto inidonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale ex art.2948, a causa della nullità dell'atto di diffida ad adempiere, nonché dell'intero procedimento notificatorio, ex art. 7 l. 890/72.
2 Si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni della Parte_1 società attrice e ribadendo la piena legittimità della pretesa creditoria, fatta valere entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
La causa veniva istruita con le sole prove documentali e, concessi termini ex art.190 c.p.c. veniva posta in decisione.
Il Tribunale di primo grado, con sentenza pronunciata il 12/09/2023 respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice ritenendo che i crediti OS
(relativi agli anni 2009-2012) avessero natura di concessione amministrativa e non di tributo locale e fossero, quindi, soggetti all'ordinario termine decennale di prescrizione. Accoglieva al contempo l'opposizione proposta dalla CP_1
e, per l'effetto, annullava l'ingiunzione di pagamento n.
[...]
99202010130073373228 condannando, l'amministrazione comunale a rifondere a parte attrice le spese di giudizio. In particolare il giudice di prime cure affermava che la notifica della diffida ad adempiere del 12/02/20216 era avvenuta nel pieno rispetto del termine decennale di prescrizione, in conformità alla natura di concessione amministrativa dei crediti OS, con la conseguenza che l'eccezione di avvenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale fatta valere dalla risultava infondata. CP_1
Riteneva comunque meritevole di accoglimento l'opposizione proposta dalla società in quanto era viziato l'iter di notifica della diffida ad adempiere. L'avviso di ricevimento recava infatti correttamente l'indicazione del numero della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica, (cd. CAN) ma che non vi era alcuna prova documentale a sostegno dell'avvenuta spedizione.
Avverso detta sentenza proponeva appello il deducendo i Parte_1 seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 890/1972 ed erronea interpretazione delle prove versate in atti.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si doleva del fatto che il giudice di prime cure avesse ritenuto irregolare l'intero iter notificatorio della diffida ad adempiere, basandosi su una lettura erronea dell'art. 7 della l.
890/1972. Tale passaggio assumeva particolare pregnanza in quanto su questo presupposto, il Tribunale di Firenze aveva accolto l'opposizione della
[...]
Controparte_1
Osservava infatti che l'art. 7 cit. della legge medesima (in punto di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari”) nel disciplinare il caso in cui il plico non venga consegnato
3 personalmente al destinatario, disponeva a carico dell'operatore postale l'onere di dare comunicazione, al destinatario dell'atto, dell'avvenuta notifica a mezzo lettera raccomandata, senza tuttavia fare cenno all'avviso di ricevimento.,
In conclusione, per questo motivo la sentenza doveva essere riformata nel senso di dover riconoscere la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
99202010130073373228 del 13/10/2020.
2) Contraddittorietà manifesta della sentenza di primo grado alla luce dell'art.2946 c.c. e in tema di nullità della notifica della diffida ad adempiere n. 974/2016.
Col secondo motivo di censura l'appellante deduceva la contraddizione in cui era incorso il giudice di primo grado nel riconoscere, da un lato, la natura di entrate patrimoniali dell'ente ai crediti OS (con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione in luogo di quello quinquennale) e, al tempo stesso, negare che l'interruzione del termine di prescrizione fosse avvenuto validamente con la notifica della diffida ad adempiere.
Per tale ragione il giudice di primo grado aveva violato l'art. 2946 c.c., dimenticando che l'interruzione de qua era avvenuta regolarmente grazie alla notifica dei due atti prodromici all'ingiunzione (nella specie, con l'avviso bonario e la diffida ad adempiere). In conclusione, anche per tale ragione la sentenza di primo grado era erronea e andava riformata.
3) Vizio di ultrapetizione ed erronea interpretazione dell'art. 31 regolamento OS.
Con l'ultimo motivo di censura, il deduceva il vizio di Parte_1 ultrapetizione in cui era incorso il primo, invocando una disposizione (nella specie, l'art. 31 del regolamento OS) mai richiamata dalla convenuta. Ciò in palese contrasto con l'art. 112 c.p.c. che impone di non pronunciarsi oltre la domanda.
Per di più l'art. 31 del regolamento OS er stato dal giudice mal interpretato, in quanto nulla diceva in ordine all'obbligatorietà dell'invio della diffida, limitandosi a disporre testualmente che “La direzione risorse finanziare effettua le opportune verifiche e, nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo raccomandata A/R apposita diffida ad adempire, assegnando termine di sessanta giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi”. In conclusione, anche sotto tale profilo la sentenza di primo grado doveva essere riformata.
4 Si costituiva nel giudizio d'appello la (d'ora Controparte_1 innanzi, per semplicità, appellata) la quale contestava tutto quanto ex adverso proposto con conseguente richiesta di integrale conferma della sentenza di primo grado.
Parte appellata deduceva, in ordine ai singoli motivi di appello, quanto segue:
1) In via preliminare, inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Eccepiva l'inammissibilità dell'appello per la genericità delle censure mosse alla sentenza di primo grado, in aperto contrasto con quanto disposto nell'art. 342
c.p.c..
2) Circa la nullità della notifica della diffida ad adempiere n. 974/2016.
Secondo l'odierna appellata correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto invalido l'iter di notifica concernente la diffida ad adempiere, perché in aperta violazione dell'art 7 l.890/1972. Secondo tale norma, in tutti i casi in cui il plico venga consegnato a persona diversa dal destinatario secondo la successione preferenziale di soggetti indicati nella predetta norma, l'operatore postale era tenuto a darne notizia della notifica al destinatario tramite raccomandata .Ciò nel caso di specie non era avvenuto, in quanto alla notifica nelle mani del portiere dello stabile non era seguita la spedizione della successiva raccomandata. Una notifica invalida ai sensi degli artt. 139 cpc e 7 l.890/1982 non poteva dunque produrre un “valido effetto interruttivo della prescrizione”, con la conseguenza che, correttamente, il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di opposizione avanzata dalla annullando Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 99202010130073373228.
3) Sul vizio di extra petizione del giudice a causa del richiamo all'art.31 regolamento OS.
Secondo l'immobiliare convenuta, il richiamo in questione era da ritenersi pienamente confinato “entro il perimetro della domanda”. Ed invero, anche se la relativa questione non era stata formulata dall'appellata nel primo grado di giudizio, essa era implicitamente ricompresa nella domanda. D'altra parte, l'atto di diffida rappresentava il “primissimo” provvedimento di una lunga e complessa attività di riscossione posta in essere da una p.a., con la conseguenza che una irregolarità nell'iter di notifica, come nel caso di specie, condizionava inevitabilmente la validità dell'intera procedura di riscossione, pregiudicando così anche l' effetto interruttivo della prescrizione.
All'udienza del 19/11/2024, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5 - MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è fondato.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello risultando sufficientemente indicate, da parte appellante, le parti della sentenza impugnate, le motivazione addotte a fondamento delle censure svolte e le richieste di modifica della sentenza di primo grado.
Quanto al merito, si osserva che la notifica della diffida ad adempiere risulta regolarmente eseguita, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia. La consegna del plico al portiere dello stabile sede della società opponente, attestata dalla relata di notifica contenuta nell'avviso di ricevimento,
è stata seguita dall'invio alla società appellata della Comunicazione di avvenuta notifica (cd. Can). Tale ultimo adempimento risulta dall'attestazione, redatta in calce all'avviso di ricevimento, dell'avvenuto invio della comunicazione recante il numero identificativo della raccomandata.
Va in generale premesso che la notificazione degli atti impositivi, ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/1973 è eseguita, dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario, secondo le norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss., ivi comprese, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all'art.149
c.p.c. (cfr. Cass. 16 marzo 2018, nn. 6497 e 6498; Cass. 11 marzo 2020, n.
6855; Cass. 17 giugno 2021, n. 17368). Trovano dunque applicazione, nella fattispecie, le norme dettate dalla L.890/1982 artt. 7 e 8. per la notificazione a mezzo del servizio postale, con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'ufficio finanziario all'ufficiale giudiziario
Ciò premesso si osserva che la notifica è avvenuta nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dall'art. 7 l. 890/1972; tale disposizione, al comma terzo, statuisce: “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.”; la norma non richiede, dunque, al fine del perfezionamento della notifica, l'avviso di ricevimento delle raccomandata informativa.
L'art. 60,lett b-bis D.P.R. 600/1973 a sua volta dispone: "Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
6 una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata";
La norma prescrive dunque l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica;
anche in questo caso secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione il DPR 600/1973 , art 60 comma1, lett.
b-bis, prevede esclusivamente la spedizione di una lettera raccomandata e non di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, (cfr. Cass. 6 settembre 2017, n. 20863; Cass. 3 aprile 2019, n. 9239; Cass. 15 dicembre 2019, n. 29768, cfr. Cass. n. 2377 del
27/1/2022). In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito “nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, e ciò sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31);
2.9. questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma
4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (cfr. Cass. 22 maggio 2015, n. 10554; Cass. 16 giugno 2016, n.
12438; Cass. 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass. 7 giugno 2018, n. 14722; Cass.
12 luglio 2018, n. 18504; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass. 20 luglio 2021,
n. 20736). ( n. 34824 in data13-12-2023)“
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, nel caso di specie, essendo stata eseguita la consegna nelle mani del portiere, nessun obbligo di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno gravava sul notificante, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata "semplice", la cui spedizione risulta documentalmente provata dall'attestazione dell'invio della CAN, attestazione riportata in calce all'avviso di ricevimento, con specifica indicazione del numero identificativo della raccomandata informativa. D'altronde in caso di contestazione della avvenuta notifica di un avviso spedito mediante raccomandata, la prova che il plico non conteneva l'atto comunicato, spetta al destinatario “in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.,
7 basata sulla spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale” ( cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/07/2024, n. 19161).
Va altresì aggiunto, .con specifico riferimento alla notifica di atto impositivo tramite servizio postale, che le Sezioni Unite della Corte hanno affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dall'art.8 L. 890/1982 e art. 140
c.p.c., in cui l'atto non è stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, dalle ipotesi di cui agli art.7, co 6 L. 890/1982 e 139, co 4 cpc in cui la consegna dell'atto sia avvenuta a persona diversa. Solo nel primo caso la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.); nel secondo caso invece è sufficiente che venga spedita al destinatario una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. La Corte ha spiegato il motivo di tale diversità evidenziando: “Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata”.(cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 ; Cass.
20 luglio 2021, n. 20736; Cass. 30 novembre 2021, n 37391 e 37392; Cass. 5 gennaio 2022, n. 201);
Risultando corretto l'iter notificatorio dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, deve ritenersi validamente interrotto, sin dalla notifica della diffida ad adempiere, il corso della prescrizione del credito vantato da Parte_1
per le annualità OS di cui all'ingiunzione di pagamento. Deve
[...] rilevarsi sul punto che la prescrizione per i crediti OS è soggetta a termine decennale con la conseguenza la prescrizione non può essere opposta per nessuna della annualità oggetto di giudizio. relative al periodo 2009-2012. Tale conclusione è avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito “in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. n. 446 del
1997(come modificato dall'art. 31dellaL. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "OS") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di
8 occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.”( cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/07/2023, n. 18632); ed ancora “Il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche (OS) non può essere assimilato al canone di locazione, con la conseguenza che non è applicabile la prescrizione breve quinquennale ma quella ordinaria decennale” ( cfr.Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/04/2022, n. 12482).
L'accoglimento del primo motivo di appello porta a ritenere assorbite le restanti doglianze.
In conclusione l'appello merita accoglimento, con conseguente pronuncia di rigetto dell'opposizione proposta da in riforma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di primo e di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al DM
55/2004, con riduzione degli importi previsti per la fase decisionale ed esclusione della fase istruttoria del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento instaurato dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in riforma della sentenza impugnata così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento del n. Parte_1
99202010130073373228 del 13.10.2020;
- Condanna al pagamento dei compensi di Controparte_1 causa che sono liquidati, in favore del in complessivi Parte_1
Euro 7.052,00 oltre accessori dovuti per legge, per il primo grado di giudizio, ed in complessivi euro 3.721,00 oltre accessori di legge per il secondo grado di giudizio
Firenze, 27.01.2025
Il Cons. estens. Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente Dott.ssa Isabella Mariani
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