Ordinanza collegiale 4 giugno 2020
Sentenza 29 dicembre 2020
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/02/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01680/2025REG.PROV.COLL.
N. 05994/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS- in proprio e quale erede della signora -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Bigagli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bracciano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Venettoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione seconda) n. 14065/2020, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bracciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Relatrice all’udienza straordinaria del giorno 15 gennaio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Udito l’avvocato Marco Bigagli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado la signora -OMISSIS-, dante causa dell’odierno appellante, esponeva di essere proprietaria di un manufatto, pervenutole dalla madre, insistente in località “Rio delle Mole” del Comune di Bracciano, in zona gravata da vincolo paesaggistico ai sensi della l. n. 1497 del 1939 e della legge della Regione Lazio, n. 30 del 1974, nonché soggetta alle previsioni di cui al Piano Territoriale Paesistico, Ambito Territoriale 3 “Laghi di Bracciano e di Vico”.
Tale manufatto, avente in origine una superficie di circa 50 mq, era stato oggetto di una serie di attività edilizie realizzate sine titulo , consistenti nell’attività di ripristino dello stesso (ultimata nel 1981 a cura della madre, la quale aveva all’uopo chiesto la sanatoria di cui alla legge n. 47 del 1985) e successiva ristrutturazione ed ampliamento (queste ultime poste in essere dalla ricorrente ed oggetto di una successiva istanza di condono ai sensi della l. n. 724 del 94).
1.1. Le istanze di sanatoria sono state definite unitariamente dal Comune di Bracciano che, con determina n. 6 del 21 dicembre1999, le ha rigettate sulla base del rilievo che “ l’intero manufatto è stato realizzato in data successiva all’imposizione del vincolo di inedificabilità di cui alla L.R. n. 30 del 02/07/74 e n. 52 del 25/10/76 ”.
1.2. Il ricorso di primo grado veniva affidato ad un complesso, articolato mezzo di gravame.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
3. L’appello del signor -OMISSIS-, erede dell’originaria ricorrente, è stato affidato al seguente motivo:
I. Violazione di legge – Errata applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. b della l.r. Lazio n. 12 dell’8 novembre 2004 ed errata applicazione dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 al caso di specie .
Le istanze di condono in esame sono state inoltrate ai sensi della l. n. 47/85 e della l. n. 724 del 1994.
L’Ufficio Tecnico del Comune di Bracciano ha erroneamente ritenuto che il vincolo di inedificabilità di cui alle leggi regionali n. 30 del 2 luglio 1974 e n. 52 del 25 ottobre 1976, abbia carattere assoluto.
Il T.a.r., a sua volta ha ritenuto che la compatibilità delle opere edilizie oggetto delle istanze di condono con il vincolo ambientale insistente in zona andasse verificata “ al momento della definizione della domanda di condono per cui è causa ” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).
Secondo il ricorrente, tale rilievo evidenzierebbe che il primo giudice avrebbe fatto applicazione di quanto disposto dall’art. 3, della l.r. 8 novembre 2004, n. 12, la quale però è successiva all’adozione del provvedimento impugnato, risalente al 1999.
Ad ogni modo, le previsioni sopra richiamate, come pure l’art. 5 della N.t.a. del P.T.P, n. 3, pure richiamato dal T.a.r., non configurano un vincolo di inedificabilità assoluta, essendo ammesso un sia pur ridotto indice di edificabilità territoriale.
4. Si è costituito, per resistere, il Comune di Bracciano.
5. Le parti hanno depositato memorie, in vista dell’udienza straordinaria del 15 gennaio 2025, alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
6. Per una migliore comprensione dei fatti di causa, giova richiamare il contenuto delle leggi regionali sulle quali si basa il diniego di condono impugnato.
Secondo il testo originario dell’art. 3 della legge della Regione Lazio n. 30 del 1974:
“ Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 non possono essere eseguite costruzioni e opere di qualsiasi natura.
Le norme di cui al precedente comma si applicano anche ai centri abitati fino a quando non si sarà provveduto alla loro perimetrazione, che, anche per i Comuni provvisti di strumento urbanistico, dovrà essere adottata dai Consigli comunali entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed approvata con deliberazione della Giunta regionale ”.
Tale disposizione è stata tuttavia modificata dalla l.r. n. 52 del 1976 (recante “ Modifiche ed integrazioni della L.R. 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione ”), nei seguenti termini “ Nelle parti del territorio di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1, della L.R. 2 luglio 1974, n. 30 l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq. Nel calcolo della cubatura realizzabile si deve tener conto di quella esistente .
Nelle zone di cui al precedente comma qualsiasi attività costruttiva, o comunque di trasformazione del terreno, è vietata prima dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo. La licenza edilizia è obbligatoria anche per le costruzioni realizzate con strutture precarie o asportabili.
La superficie delle aree incluse nelle zone di cui al primo comma non può essere computata ai fini della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio lottizzato.
Per i Comuni di cui alla lett. c) dell'art. 1 della L.R. 2 luglio 1974, n. 30 resta in vigore quanto prescritto dall'art. 4 della legge stessa ”.
Inoltre, secondo l’art. 6 “ Possono essere consentite deroghe a quanto stabilito dal precedente articolo 1 esclusivamente:
a) per le opere pubbliche che per la loro natura debbono essere ubicate lungo le coste marine e le rive dei laghi;
b) per le opere esclusivamente destinate alle attrezzature precarie di facile rimozione, strettamente connesse alla balneazione, esclusi in ogni caso edifici ad uso ricettivo di ogni tipo ;
c) per le opere strettamente necessarie per l'attrezzatura di parchi ;
d) per le opere idriche e fognanti anche a servizio dei territori retrostanti la cui esecuzione debba necessariamente effettuarsi nei territori soggetti a vincoli ;
e) per le opere destinate all'allevamento ed alla conservazione del pesce, dei mitili e simili nonché per le altre opere ed impianti produttivi che debbono, per imprescindibili ragioni tecniche, essere realizzate necessariamente in contiguità delle coste del mare o delle rive dei laghi.
La concessione edilizia in deroga è rilasciata dal sindaco nei casi previsti dal precedente comma previa deliberazione del consiglio comunale e previo nulla-osta della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-consultivo regionale di cui alla L.R. 8 novembre 1977, n. 43, e deve essere assistita da atto d'obbligo con vincolo delle destinazioni [...]”
6.1. Ciò posto, la piana lettura di tali disposizioni evidenzia come il vincolo di cui trattasi non potesse qualificarsi come di inedificabilità assoluta essendo comunque previsto un, sia pure ridotto, indice di fabbricabilità.
Ne deriva che la fattispecie in esame non ricade nell’art. 33 bensì nell’art. 32 della l. n. 47 del 1985 (secondo il testo vigente ratione temporis ) con la conseguenza che - sulla compatibilità fra l’abuso e il vincolo- avrebbe dovuto previamente esprimersi la Regione Lazio, competente alla gestione del vincolo.
6.2. Va soggiunto che anche le norme richiamate dal T.a.r., ovvero quelle contenute nell’art. 6, commi 1 e 4 della l.r. n. 24/98, vigente all’epoca dell’adozione del diniego impugnato, non configurano un vincolo di inedificabilità assoluta.
Esse infatti si limitano a prevedere che nella fascia di rispetto dei territori contermini ai laghi “ l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc-mq, ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo ”.
Si tratta, pertanto, di disposizioni analoghe a quelle del 1976 richiamate dal Comune, alle quali si aggiunge la previsione del comma 6, secondo cui “ Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della L. n. 1497 del 1939, con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dai P.T.P. o dal P.T.P.R. e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione ”.
Il medesimo contenuto, ha, infine, l’art. 5, comma 4 delle N.T.A al Piano Territoriale Paesistico n. 3, “Laghi di Bracciano e di Vico”, approvato con la suddetta legge regionale.
6.3. Giova infine precisare che non può discutersi in questa sede – come sostenuto dal Comune - dell’eventuale formazione “ per silentium ” di un parere negativo, ai sensi dell’art. 32, comma 3, ultima parte, della l. n. 47 del 1985, poiché, come si è visto, il provvedimento impugnato ha tutt’altro presupposto, essendo esclusivamente fondato sulla ritenuta sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.
Inoltre, alla mancanza del parere dell’Autorità tutoria, non può supplirsi neanche sul rilievo che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, poiché la Regione, all’epoca competente in materia, non è mai stata parte del giudizio e non ha potuto quindi dare dimostrazione di un simile assunto.
In ogni caso, non è surrogabile in sede giurisdizionale la motivazione di un provvedimento, come il parere ex art. 32 legge n. 47/85, caratterizzato da ampi profili di discrezionalità tecnico – amministrativa.
7. Per quanto sopra argomentato, l’appello merita accoglimento e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sulle istanze presentate.
La peculiarità della vicenda in esame, induce però a ritenere la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il diniego impugnato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sulle istanze presentate.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO