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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8453 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lissone (MB), Via Solferino n. 24;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Muggiò (MB), Via Puccini n.3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela De Nicola ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Muggiò (MB), Via Baruso n.29, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad Per_1 abitare presso la casa familiare ove manterrà la residenza anagrafica;
C) Salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi e nel principale interesse del minore, il ragazzo alternerà una settimana presso l'abitazione materna e una settimana presso l'abitazione paterna ove manterrà la propria residenza anagrafica;
D) Nella settimana di spettanza della madre, frequenterà due sere a settimana, da individuare Per_1 preventivamente in base ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, il papà, il quale provvederà a riaccompagnarlo a casa dalla madre alle h. 21.00;
E) Nella settimana di spettanza del padre, frequenterà due sere a settimana, da individuare Per_1 preventivamente in base ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, la mamma, la quale provvederà
a riaccompagnarlo a casa dal padre alle h. 21.00;
F) Quanto alle festività natalizie, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, trascorrerà Per_1 con i genitori, con la regola dell'alternanza di anno in anno cominciando dalla mamma per il 2024,
i periodi dal 23 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al 06 Gennaio. Nel periodo dal 23 al 30 Dicembre, trascorrerà il 26 dicembre, dal risveglio sino alle h. 21:00, con il genitore con cui non trascorre
l'intera settimana;
G) Quanto alle festività pasquali, compatibilmente con la chiusura scolastica e salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, trascorrerà, con la regola dell'alternanza di anno in anno Per_1 cominciando per l'anno 2025 con il papà, la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
H) Quanto alle vacanze estive, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante la chiusura estiva scolastica che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 Maggio di ogni anno. Nel caso in cui le ferie coincidessero, il periodo dovrà essere equamente diviso, salvo diverso e migliore accordo inter partes nel principale interesse morale e materiale del minore. I genitori potranno trascorrere con un'ulteriore Per_1 settimana ciascuno, durante i mesi di chiusura scolastica estiva, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
I) In ogni caso, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo, la località di villeggiatura ove si recheranno in vacanza con il ragazzo, indicando indirizzo e utenze telefoniche;
J) Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto di per il periodo di propria spettanza;
Per_1
K) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% nei termini di cui alle Linee Guida del Tribunale di Monza;
L) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio sia proprio che del minore;
M) L'assegno unico per i figli minori erogato da sarà percepito al 50% da entrambi i genitori;
CP_1
N) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto dichiarano, altresì, che, per quant'altro, hanno già integralmente regolato ogni ulteriore aspetto economico e si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono, cui si impegnano a dare attuazione a far data di deposito del presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 17.12.2024, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Lissone (MB) il 10 aprile 2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2010, n. 4, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8453 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lissone (MB), Via Solferino n. 24;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Muggiò (MB), Via Puccini n.3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela De Nicola ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Muggiò (MB), Via Baruso n.29, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad Per_1 abitare presso la casa familiare ove manterrà la residenza anagrafica;
C) Salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi e nel principale interesse del minore, il ragazzo alternerà una settimana presso l'abitazione materna e una settimana presso l'abitazione paterna ove manterrà la propria residenza anagrafica;
D) Nella settimana di spettanza della madre, frequenterà due sere a settimana, da individuare Per_1 preventivamente in base ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, il papà, il quale provvederà a riaccompagnarlo a casa dalla madre alle h. 21.00;
E) Nella settimana di spettanza del padre, frequenterà due sere a settimana, da individuare Per_1 preventivamente in base ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, la mamma, la quale provvederà
a riaccompagnarlo a casa dal padre alle h. 21.00;
F) Quanto alle festività natalizie, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, trascorrerà Per_1 con i genitori, con la regola dell'alternanza di anno in anno cominciando dalla mamma per il 2024,
i periodi dal 23 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al 06 Gennaio. Nel periodo dal 23 al 30 Dicembre, trascorrerà il 26 dicembre, dal risveglio sino alle h. 21:00, con il genitore con cui non trascorre
l'intera settimana;
G) Quanto alle festività pasquali, compatibilmente con la chiusura scolastica e salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, trascorrerà, con la regola dell'alternanza di anno in anno Per_1 cominciando per l'anno 2025 con il papà, la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
H) Quanto alle vacanze estive, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante la chiusura estiva scolastica che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 Maggio di ogni anno. Nel caso in cui le ferie coincidessero, il periodo dovrà essere equamente diviso, salvo diverso e migliore accordo inter partes nel principale interesse morale e materiale del minore. I genitori potranno trascorrere con un'ulteriore Per_1 settimana ciascuno, durante i mesi di chiusura scolastica estiva, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
I) In ogni caso, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo, la località di villeggiatura ove si recheranno in vacanza con il ragazzo, indicando indirizzo e utenze telefoniche;
J) Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto di per il periodo di propria spettanza;
Per_1
K) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% nei termini di cui alle Linee Guida del Tribunale di Monza;
L) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio sia proprio che del minore;
M) L'assegno unico per i figli minori erogato da sarà percepito al 50% da entrambi i genitori;
CP_1
N) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto dichiarano, altresì, che, per quant'altro, hanno già integralmente regolato ogni ulteriore aspetto economico e si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono, cui si impegnano a dare attuazione a far data di deposito del presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 17.12.2024, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Lissone (MB) il 10 aprile 2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2010, n. 4, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi