Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 32892-1/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Olivia Condino Giudice Relatore dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 32892-1/2024 R.G.A.C. promosso da
nato in Parte_1
EGITTO il 19/08/1996 rappresentato e difeso dall'avv. BALZANO MARGHERITA;
C.F._1 parte ricorrente contro
Controparte_1
[...]
PRESSO LA Controparte_2 parti resistenti sentito il relatore, ha emesso il seguente DECRETO
Il Collegio, sentito il relatore, premesso che
- il ricorrente ha formalizzato domanda reiterata di protezione internazionale in data 18 giugno 2024;
- con provvedimento in data 23 luglio 2024, notificato il 9 settembre 2024, la di ha dichiarato inammissibile la domanda sopra Controparte_1 CP_2 indicata;
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- con separata istanza il 15 settembre 2024 predetto ha chiesto la sospensione del sopra menzionato provvedimento ex art. 35 bis comma 4 d.lvo 25/2008; premesso ancora
- che, ai sensi dell'art. 35 bis co 3 e 4 Dlgs cit., l'efficacia esecutiva di un provvedimento che, come quello in esame, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, può essere sospesa
“quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”; rilevato che
- le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza in data 30/01/2024 hanno affermato il seguente principio: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Controparte_1
nei confronti di soggetto Controparte_1 proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la CP_1
abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando
[...] ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria e il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”; Controparte_1
- che il medesimo principio è applicabile al caso di specie trattandosi di procedura accelerata osservato che la domanda risulta presentata in data 18 giugno 2024 la decisione risulta intervenuta il 23 luglio 2024
ritenuto, pertanto, che nel caso in esame i termini per impugnare il provvedimento negativo non sono quelli dimidiati previsti per la procedura accelerata bensì quelli ordinari e che il provvedimento impugnato dovrà intendersi sospeso come nei casi ordinari, così come ha concluso la Suprema Corte nella pronuncia menzionata sopra
P.Q.M.
dichiara sospeso ex lege il provvedimento emesso in data 23 luglio 2024 con il quale la di ha dichiarato manifestamente infondata la Controparte_1 CP_2 domanda di protezione internazionale presentata da
[...]
nato in [...] il [...] Parte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente
Guido Vannicelli
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