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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1094 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Costa
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2025, – premesso che, con decreto Parte_1
di omologa emesso in data 1.10.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 11406/2023 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia dal luglio 2023) – adiva l'intestato
CP_ Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all' in data 2.10.2024; che il successivo 4.10.2024 era stato inoltrato all' , per il tramite del Patronato, apposito CP_2
modello ap70, contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione;
che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. Tanto esposto in fatto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del 01/10/2024 (R.G. 11406/2023) emesso dal Tribunale di Foggia – sez lav., l'importo dell'assegno di invalidità civile ex art. 2
e 13 L.118/71 e art. 9 D.L. 509/88 a far data dal 1.8.2023 (primo giorno del mese successivo
a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l' di Foggia al pagamento CP_1 della somma di € 6.718,31 oltre ratei maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare CP_ l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di
“collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, deducendo che, con missiva del 20.2.2025, l'assistibile era stata informata in ordine all'avvenuta liquidazione dell'assegno di assistenza n. 044-
310007154620 Cat. INVCIV, con decorrenza dall'1.8.2023, per un importo mensile di euro
326,58.
Aggiungeva che la prestazione era stata trasformata in assegno sociale dall'1.6.2025, ossia dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico, quale stabilito - tra l'altro - dall'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011.
Evidenziava che erano stati determinati arretrati per il periodo dall'1.8.2023 al 28.2.2025 in misura di euro 6.908,57 e che erano stati calcolati gli interessi legali a decorrere dal 30.1.2025 per un importo lordo di euro 12,08.
Segnalava, da ultimo, che, in data 7.3.2025, era stato corrisposto alla ricorrente l'importo di euro 7.256,64, comprensivo delle somme di euro 6.908,57 ed euro 12,07, nonché di euro
336,00 per la mensilità di marzo 2025 (doc. 05 cedolino marzo 2025), e che erano stati pure corrisposti i ratei inerenti alle mensilità di aprile e maggio 2025.
Invocava, pertanto, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 2.1. Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
2.2. Ciò posto, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc. 1-2, fascicolo CP_ del' – che l'Istituto abbia spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per dandone comunicazione all'avv. Valeria Costa, giusta CP_3
missiva inoltrata a mezzo p.e.c. alla predetta procuratrice in data 20.2.2025.
Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'assegno di invalidità civile, nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione (cfr., in tal senso, i cedolini di marzo, aprile e maggio 2025, docc. 5-6-7).
Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, il
17.2.2025).
Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del
CP_ termine di 120 giorni dalla trasmissione all' del c.d. modello ap70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 4-5, fascicolo di parte ricorrente).
CP_ Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all' conformemente ad un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la CP_ responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez.
Lav. n. 22089/2021).
3 4. La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al
D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati;
importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. Valeria Costa, per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Valeria Costa.
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1094 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Costa
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2025, – premesso che, con decreto Parte_1
di omologa emesso in data 1.10.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 11406/2023 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia dal luglio 2023) – adiva l'intestato
CP_ Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all' in data 2.10.2024; che il successivo 4.10.2024 era stato inoltrato all' , per il tramite del Patronato, apposito CP_2
modello ap70, contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione;
che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. Tanto esposto in fatto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del 01/10/2024 (R.G. 11406/2023) emesso dal Tribunale di Foggia – sez lav., l'importo dell'assegno di invalidità civile ex art. 2
e 13 L.118/71 e art. 9 D.L. 509/88 a far data dal 1.8.2023 (primo giorno del mese successivo
a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l' di Foggia al pagamento CP_1 della somma di € 6.718,31 oltre ratei maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare CP_ l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di
“collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, deducendo che, con missiva del 20.2.2025, l'assistibile era stata informata in ordine all'avvenuta liquidazione dell'assegno di assistenza n. 044-
310007154620 Cat. INVCIV, con decorrenza dall'1.8.2023, per un importo mensile di euro
326,58.
Aggiungeva che la prestazione era stata trasformata in assegno sociale dall'1.6.2025, ossia dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico, quale stabilito - tra l'altro - dall'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011.
Evidenziava che erano stati determinati arretrati per il periodo dall'1.8.2023 al 28.2.2025 in misura di euro 6.908,57 e che erano stati calcolati gli interessi legali a decorrere dal 30.1.2025 per un importo lordo di euro 12,08.
Segnalava, da ultimo, che, in data 7.3.2025, era stato corrisposto alla ricorrente l'importo di euro 7.256,64, comprensivo delle somme di euro 6.908,57 ed euro 12,07, nonché di euro
336,00 per la mensilità di marzo 2025 (doc. 05 cedolino marzo 2025), e che erano stati pure corrisposti i ratei inerenti alle mensilità di aprile e maggio 2025.
Invocava, pertanto, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 2.1. Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
2.2. Ciò posto, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc. 1-2, fascicolo CP_ del' – che l'Istituto abbia spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per dandone comunicazione all'avv. Valeria Costa, giusta CP_3
missiva inoltrata a mezzo p.e.c. alla predetta procuratrice in data 20.2.2025.
Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'assegno di invalidità civile, nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione (cfr., in tal senso, i cedolini di marzo, aprile e maggio 2025, docc. 5-6-7).
Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, il
17.2.2025).
Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del
CP_ termine di 120 giorni dalla trasmissione all' del c.d. modello ap70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 4-5, fascicolo di parte ricorrente).
CP_ Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all' conformemente ad un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la CP_ responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez.
Lav. n. 22089/2021).
3 4. La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al
D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati;
importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. Valeria Costa, per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Valeria Costa.
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/06/2025
Il Giudice
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