Versione
22 marzo 2003
22 marzo 2003
Art. 1. (Disposizioni a favore delle vittime
del disastro aereo di Linate). 1. E' assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro per un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita', nonche' per il finanziamento di altre iniziative proposte dal "Comitato 8 ottobre per non dimenticare ", costituito dai familiari delle vittime.
2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1.
3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
del disastro aereo di Linate). 1. E' assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro per un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita', nonche' per il finanziamento di altre iniziative proposte dal "Comitato 8 ottobre per non dimenticare ", costituito dai familiari delle vittime.
2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1.
3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 35
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 03/07/2013, n. 6575Provvedimento: […] In punto di fatto, è pacifico che il cane del ricorrente non appartenga ad una delle razze indicate nell'art. 1, c. 1 della legge regionale 33/2003. […] Ai sensi dell'art. 2 citato, i soggetti tenuti a frequentare i corsi di accrescimento di educazione civica e senso di responsabilizzazione sono i (soli) “proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1” della legge regionale 33/2003 (TB, FF ER, FF LL ER, LLmastiff, OG GE, UE de Bordeaux, fila IL, cane corso e loro incroci).Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- annullamento di ordinanza amministrativa·
- violazione di legge·
- frequenza di corsi per proprietari di cani·
- tenuta in osservazione di cane·
- rieducazione del cane·
- cani morsicatori·
- art. 1 L.R. Lazio 33/2003·
- eccesso di potere·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi