Sentenza 14 aprile 2015
Massime • 1
Nell'ambito di un condominio, la trasformazione, in tutto o in parte, di un bene comune in bene esclusivo di una sola parte dei condomini, mediante esclusione di alcuni di essi dalla percezione dei frutti, può essere validamente deliberata soltanto all'unanimità, ossia mediante una decisione che abbia valore contrattuale, dovendosi, in difetto, dichiarare la nullità della deliberazione assunta a maggioranza. (Nella specie, l'assemblea aveva deliberato, a maggioranza, che il canone relativo all'alloggio ex portineria, bene di proprietà comune "pro-indiviso" di tutti i condomini, fosse accreditato al solo gruppo di condomini cui era originariamente destinato il servizio di portineria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/2015, n. 7459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7459 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano IO - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6859/2008 proposto da:
CONDOMINIO di Via BORROMINI n.
6 - Via MEDA n. 13 di MILANO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO ARACHI, rappresentato e difeso dall'avvocato DE VECCHI GIANALBERICO;
- ricorrente -
contro
OL BE [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MARIO MONZINI, rappresentato e difeso dagli avvocati BAGALÀ PIETRO, ALOI RA;
RE NI [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STEFANO JACINI 68, presso lo studio dell'avvocato FABIO VALERIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO SALVATORE FOTI;
- controricorrenti -
e contro
NA IO, LI LU, SS EL, CA IO, ON LA, D'TT AT, DI RT RI, GA SC, GH LE, LT GH NA, AS RA, GU OR, MA NA, AR RI, NI EL, NI TE, DECEDUTA, PER ESSA GLI RE, MY EN, AN GI, RE NA, OT AR, SE RI, ND CE, IB ER, RI IA OL, DECEDUTA, PER ESSA GLI RE, AL UI, CA IE, CH VI, CI SC, GN IL TA, IS RC, DO PE, BE IO, DECEDUTO, PER ESSO GLI RE, TO SC, DECEDUTO, PER ESSO GLI RE, BR IA RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 31/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2014 dal Consigliere Dott. IA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l'Avvocato ALESSANDRA TOMBOLINI, con delega dell'Avvocato FABIO VALERIANI difensore del resistente Sig. TO, che si riporta ai motivi del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1.- Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2003 TO IO, LT BE e YR IR convennero innanzi al Tribunale di Milano il condominio di Via Meda n. 13-Via Borromini n. 6, nonché i singoli condomini, impugnando le deliberazioni approvate dall'assemblea nelle adunanze del 12 dicembre 2000, del 3 ottobre 2001 e del 15 luglio 2002.
2. - Il Tribunale, con sentenza depositata il 1 giugno 2004, dichiarò la nullità della citazione.
Il TO e il LT impugnarono la sentenza.
3. - La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 10 gennaio 2007, sulle questioni processuali sollevate in ordine alla pronuncia di primo grado, ritenne che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni condomini non avrebbe potuto determinare la nullità della citazione, bensì la sola estinzione del rapporto processuale riguardante le uniche domande rispetto alle quali erano legittimati i singoli condomini e non l'amministratore del condominio. Pertanto, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione doveva essere sostituita con la pronuncia di dichiarazione dell'estinzione del processo nei soli confronti del rapporto processuale avente ad oggetto le domande di modificazione del regolamento condominiale contrattuale e di revisione delle tabelle millesimali allegate.
Inoltre, doveva essere dichiarata la nullità della sentenza nella parte in cui, in violazione del dovere di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, aveva omesso di pronunciare sulle impugnazioni proposte dagli attori nei confronti delle deliberazioni approvate dall'assemblea condominiale nelle adunanze del 12 dicembre 2000, del 3 ottobre 2001 e del 15 luglio 2002.
La eccezione del condominio relativa alla intervenuta decadenza degli attori, ex art. 1137 c.c., dal diritto di impugnare le predette delibere per essere ormai trascorso il termine di trenta giorni dalla data delle rispettive adunanze o comunque dalla data di comunicazione, fu ritenuta parzialmente fondata, e venne dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro le deliberazioni in questione nella parte in cui con essa si contestavano le modalità ed i criteri con i quali, nei singoli esercizi, cui si riferivano i rendiconti approvati, era stata disposta la suddivisione delle spese relative al consumo dell'acqua ed all'ascensore. In primo luogo rilevò la Corte di merito che la domanda relativa alla asserita erroneità della ripartizione delle spese di ascensore non era stata formulata in primo grado. Essa era dunque inammissibile in grado di appello per il suo carattere di novità.
L'impugnazione doveva, invece, essere accolta nella parte in cui l'assemblea, con le deliberazioni impugnate, aveva accreditato ai soli condomini del lato di Via Borromini n. 6 la quota del ricavo realizzato annualmente mediante la riscossione del canone di locazione del locale originariamente destinato ad alloggio del custode sul lato di Via Borromini n.
6. Come risultava dalla disposizione dell'art. 2 del regolamento condominiale, erano di proprietà comune pro-indiviso di tutti i condomini, tra gli altri beni condominiali, le due guardiole di portineria e i due alloggi delle portiere. Ed anche i frutti dei beni comuni seguivano la sorte della cosa principale. Il Condominio non contestava che per i due alloggi-portineria (Via Borromini e Via Meda) le spese fossero state sempre poste a carico di tutti, ma obiettava che un gruppo di condomini che utilizzava una parte comune destinata a servire solo quel gruppo ne riceveva un beneficio in termini di servizio di portineria. Tale situazione sarebbe stata analoga a quella verificatasi per l'altro gruppo di condomini, quelli del lato di Via Borromini, i quali ricevevano l'utilità dell'alloggio in termini di canne di locazione.
L'argomento fu considerato incongruo ed inidoneo a superare l'obiezione sollevata dagli appellanti, i quali a giusta ragione richiamavano le norme del regolamento contrattuale che stabilivano che ogni condomino dovesse contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, e che era vietato ogni atto che rendesse talune parti comuni inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino o ledesse gli interessi della comunione e impedisse l'esercizio del pari diritto da parte degli altri condomini.
Le nome regolamentari non contraddicevano, dunque, il carattere vincolante delle regole già esposte, che vietano di sottrarre ad alcuni condomini l'utilità ricavata dai beni comuni. Entro i limiti precisati, le impugnazioni proposte nei confronti delle deliberazioni in questione furono accolte.
Non fu accolta, invece, la domanda di condanna del condominio ad accreditare l'importo ricavato dalla locazione dell'alloggio ex portineria dal lato di Via Borromini. Tale attribuzione competeva esclusivamente all'assemblea, che avrebbe dovuto approvare una nuova ripartizione dei ricavi della locazione, determinando i relativi necessari conguagli.
4. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso sia il TO sia il LT.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112 e 99 c.p.c., e art. 1421 c.c.. Avrebbe errato la Corte di merito nel dichiarare la nullità delle delibere impugnate statuendo su di una domanda non proposta in primo grado, ma formulata solo sotto forma di eccezione, al fine di vedere accogliere la domanda di condanna del Condominio rivolta ad ottenere la modifica di una delibera assembleare, domanda ritenuta dalla Corte inammissibile.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis: "Accerti la Corte di Cassazione, avendo la Corte di appello di Milano respinto la domanda di condanna del Condominio rivolta ad ottenere la modifica di una delibera assembleare, in quanto ritenuta inammissibile, non potendo la Corte di merito sostituirsi al potere dell'Assemblea dei condomini, la stessa Corte abbia travalicato i limiti della domanda giudiziale, accertando e dichiarando la nullità della medesima delibera, nell'assenza di una domanda in tal senso formulata dai condomini dissenzienti in primo grado, incorrendo così nella violazione e nella falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c.". 2. - Il motivo è infondato.
Nella specie, non si tratta di difetto di domanda, ma di interpretazione della stessa, attività riservata al giudice del merito. Nè risulta sul punto proposto un vizio motivazionale. La Corte territoriale ha congruamente e sufficientemente dato conto del proprio convincimento che la parte avesse proposto anche domanda di nullità delle delibere con riferimento alle statuizioni attinenti alla ripartizione del canone relativo all'alloggio ex portineria, e, conformemente all'orientamento di questa Corte secondo il quale la trasformazione in tutto o in parte nell'ambito di un condominio di un bene comune in bene esclusivo di uno dei condomini attraverso l'esclusione di altri condomini dal percepimento dei frutti può essere validamente deliberata soltanto all'unanimità, ossia mediante una decisione che abbia valore contrattuale (v., tra le altre, Cass., sent. n. 8774 del 1994), dovendosi in difetto dichiarare la nullità della deliberazione dell'assemblea assunta a maggioranza (v. Cass., sent. n. 10196 del 2013). 3. - Le suesposte argomentazioni danno altresì conto della infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 1137 c.c., ancora per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto di doversi pronunciare sulla nullità delle delibere in questione, accogliendo la eccezione di decadenza promossa dagli appellati esclusivamente in relazione alle modalità e criteri con i quali nei singoli esercizi cui si riferivano i rendiconti approvati era stata disposta la suddivisione delle spese dell'acqua e dell'ascensore, e non anche in relazione alle deliberazioni stesse nella parte in cui l'assemblea aveva accreditato ai soli partecipanti del fabbricato di via Borromini 6 il canone di locazione dell'unità originariamente destinata ad alloggio del portiere, di cui aveva asserito la nullità.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dichiari la Corte se la delibera rivolta ad approvare il consuntivo di gestione ai sensi dell'art. 1135 c.c., che prevede, tra l'altro, una contenente una ripartizione degli utili proveniente dal canone di locazione di u locale condominiale (ex alloggio portiere), ove adottato in violazione di norme regolamentari, debba considerarsi annullabile e quindi la relativa impugnazione debba essere proposta entro trenta giorni".
4. - Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c., e degli artt. 102 e 103 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente dichiarato che l'estinzione del processo si era verificata solo nei confronti del rapporto processuale avente per oggetto le domande di modificazione del regolamento contrattuale e delle tabelle millesimali allegate, decidendo nel merito sulle altre domande, laddove essa avrebbe dovuto dare atto dell'estinzione dell'intero giudizio a seguito della mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di tutte le parti alle quali il giudizio era necessariamente comune, e non ritenere essere state promosse con il medesimo atto di opposizione cause scindibili. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Accerti la Corte se il giudice, nell'ipotesi in cui l'attore, dopo aver convenuto in giudizio il condominio e i condomini proponendo nel medesimo atto, e senza formulazione distinta, un cumulo di domande indistintamente rivolte a tutti i soggetti convenuti, e concesso, su istanza degli attori, termine per l'integrazione del contraddittorio, in caso di mancato rispetto di tale termine, debba dichiarare l'estinzione dell'intero giudizio. Dica altresì la Corte di cassazione se il giudice di appello, a fronte di una sentenza di primo grado che, dichiarando nulla la citazione per omessa integrazione del contraddittorio, nei termini e nelle forme di cui agli artt. 302 e 308 c.p.c., abbia di fatto estinto il giudizio, non condividendo tale pronuncia debba rimettere il giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.". 5. - Il motivo è infondato.
In caso di pluralità di domande proposte nello stesso giudizio e non legate fra loro da vincolo di dipendenza, ciascuna di esse rimane distinta dalle altre e può avere vita autonoma;
pertanto, ove il giudice abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., soltanto in riferimento ad una delle domande proposte, e la parte non abbia ottemperato a tale ordine, la sanzione per l'omessa integrazione non può estendersi anche alla domanda per la quale l'ordine di integrazione non sia stato impartito (cfr., sul punto, Cass., sent. n. 8092 del 2011). Nella specie, la Corte di merito ha distinto le domande proposte dagli attori tra quelle aventi ad oggetto le impugnazioni delle delibere dell'assemblea condominiale relative alla ripartizione dei ricavi della locazione dell'alloggio ex portineria, in relazione alle quali legittimato passivo era esclusivamente l'amministratore del condominio, e quelle relative alla revisione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali, che vedevano la legittimazione passiva di tutti i condomini. Ne discendeva un cumulo soggettivo di domande che avevano dato vita a rapporti inscindibili. 6. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste, in ossequio al criterio della soccombenza, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2015