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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di conIGlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11044 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 25.11.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Marigliano Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Montevergine n. 32, presso lo studio dell'avv. Anita Simonelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza cartolare del 25.11.2024 concludeva come in atti.
Il P.M. in data 27.11.2024 apponeva il proprio visto nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. depositato il 26.10.2022 la IG.ra , Parte_1
premetteva che: - il 20.09.2014 in Casalnuovo di Napoli aveva contratto matrimonio concordatario con il IG. e che dalla loro unione erano nati due figli, il 21.11.2014 e CP_1 Per_1
il 07.07.2018; - il Tribunale di Nola con sentenza nr. 1560 del 12.07.2022 – in atti - aveva CP_2 dichiarato la propria incompetenza in favore dell'intestato Tribunale in ordine al procedimento di separazione tra i coniugi. Su tali premesse, la ricorrente deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno per cause imputabili alle condotte assunte al marito tale per cui, di fatto, i coniugi vivevano già separati avendo la ricorrente lasciato la casa coniugale.
Per tali motivi parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
- disporsi l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 CP_2 prevalente degli stessi presso essa ricorrente;
- disporsi in capo al IG. l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento dei minori versando la somma mensile pari ad euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio): - porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un importo mensile all'eIGenza di locare un'abitazione da adibire a nuova casa familiare.
All'udienza del 21.02.2023 il Presidente f.f., preso atto della irregolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del resistente, rinviava la causa all'udienza del 31.05.2023 per la comparizione delle parti, autorizzando la rinnovazione della notifica.
Quivi, il Presidente f.f., dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza del resistente, confermava i provvedimenti provvisori e urgenti emessi dal Tribunale di
Nola con ordinanza dell'08.07.2020 nell'alveo del procedimento recante rg. nr. 8463/2019 che si riportano in corsivo: - autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone affido condiviso dei minori
e con collocazione presso la madre e con diritto di visita da parte del padre due Per_1 CP_2
gg a settimana previo accordo nonché due fine settimana la mese alternati con pernotto previo accordo tra le parti per gli orari, festività natalizie e pasquali alternate, 7 gg durante le ferie estive;
- determina in euro 400,00 il contributo al mantenimento dei due minori nella misura di euro 200,00 per ciascun minore da porre a carico del resistente da versare alla ricorrente CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con Parte_1
indicizzazione annuale Istat con contribuzione da parte del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore dei figli ( mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche) secondo le linee guida CNF del 29.11.2017 ; - assegna la casa familiare alla ricorrente.
Quindi rimetteva le parti dinanzi al G.I. all'udienza del 15.11.2023, poi rinviata d'ufficio al
12.02.2024, per i medesimi incombenti.
In data 13.09.2023 veniva depositata memoria integrativa con la quale la ricorrente reiterava tutto quanto domandato e formulato con i propri scritti difensivi.
All'udienza cartolare del 12.02.2024 il G.I., preso atto della richiesta di rinvio avanzata da parte ricorrente in ragione di trattative tra le parti per il bonario componimento, rinviava la causa al
13.05.2024.
Con note depositate in data 03.05.2024, parte ricorrente premettendo che, in ragione di un accordo intervenuto tra i coniugi, il minore era collocato in via prevalente presso il padre in Per_1
Trivento Campobasso, mentre la minore continuava a risiedere con essa ricorrente chiedeva, CP_2 a modifica delle statuizioni presidenziali: - disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi genitori con collocamento privilegiato del minore presso il padre e della minore presso la Per_1 CP_2
madre; - porsi a carico del resistente, l'obbligo di mantenimento diretto del minore nonché Per_1
a carico di essa ricorrente l'obbligo di mantenimento diretto della minore;
- disporsi che il CP_2 genitore collocatario dei minori percepisca l'importo di assegno unico spettante per il minore collocato;
- disporsi che ciascun coniuge farà visita una domenica al mese, tranne luglio per la madre e agosto per il padre, al figlio collocato presso l'altro coniuge. Con interpolazione cronologica sequenziale alternativa ciascun coniuge terrà con sé, in occasione delle ricorrenze di seguito elencate, il figlio collocato presso l'altro coniuge: - dalla Vigilia di Natale a Natale compreso;
- dalla vigilia di capodanno compresa, a capodanno e il primo dell'anno; - da Pasqua a Pasquetta compresa. La madre terrà con sé ogni anno a luglio per sette giorni consecutivi il figlio collocato presso il padre. Il padre terrà con sé ogni anno ad agosto per sette giorni consecutivi la figlia collocata presso la madre.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.05.2024 il G.I., dichiarata la contumacia del IG.
[...]
, disponeva il deposito delle dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni e rinviava la causa CP_1 all'udienza del 25.11.2024, anche per l'eventuale precisazione delle conclusioni;
quivi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Con ordinanza collegiale del 27/01/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per acquisire l'atto di matrimonio del Comune di celebrazione non rinvenuto in atti, ed all'uopo veniva fissata l'udienza del
05.05.2025; quivi il GI, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Tato premesso in fatto, nel merito la domanda è fondata.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione della ricorrente secondo cui tra i coniugi era cessata l'affectio coniugalis,
l'indifferenza del resistente rimasto contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che la separazione tra i coniugi vada pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c., atteso che parte ricorrente non ha formulato alcuna istanza di addebito.
Con riferimento alla prole, il Collegio ritiene che possa essere confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione di detto regime ordinario, con collocamento privilegiato del minore presso il padre e con collocamento Per_1 prevalente della minore presso la madre, così concordato dai genitori. CP_2 Al fine di garantire una assidua e costante frequentazione di ciascun minore con il genitore non collocatario, nel rispetto del principio della bigenitorialità, il Collegio, tenuto conto delle istanze formulate sul punto dalla ricorrente con note depositate in data 03.05.2024, reputa conforme agli interessi dei minori recepire il seguente calendario di visita: ciascun coniuge farà visita una domenica al mese, tranne luglio per la madre e agosto per il padre, al figlio collocato presso l'altro genitore;
quanto alle festività, ad anni alterni ciascun genitore terrà con sé il figlio collocato presso l'altro genitore dal giorno 24 dicembre al 25 dicembre compreso, o dal 31 dicembre al 1 gennaio compreso nonché dal giorno di Pasqua al lunedì in Albis compreso. Circa il periodo estivo, la madre terrà con sé ogni anno a luglio per sette giorni consecutivi il figlio;
il padre, terrà con sé ogni anno Per_1
ad agosto per sette giorni consecutivi la figlia . CP_2
In ordine al mantenimento dei figli minori, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia minore con la stessa CP_2
convivente, mentre il resistente provvederà al mantenimento ordinario del figlio minore Per_1
convivente con lo stesso. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN per entrambi i figli, purché previamente concordate e debitamente documentate in ossequio a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato presso l'intestato Tribunale cui si rinvia.
Ciascun coniuge percepirà nella misura del 100% l'assegno unico riconosciuto per il figlio con sé convivente.
Quanto al godimento della casa coniugale - meglio identificata in atti - osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare l'assegnazione della stessa alla IG.ra in Parte_1
ragione della collocazione prevalente presso la madre della figlia minore . CP_2
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate dalle parti.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, stante la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...]; CP_1
2) dispone l'affido congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori;
CP_2 Per_1 3) dispone il collocamento privilegiato della minore presso la madre e del minore CP_2
presso il padre;
Per_1
4) dispone il godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in favore della IG.ra
; Parte_1
5) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso la propria abitazione;
6) dispone che i genitori concorrano nella misura 50% alle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN per entrambi i figli, previamente concordate e debitamente documentate come indicato in parte motiva;
7) dispone che gli incontri tra il genitore non collocatario e il minore collocato presso l'altro genitore avvengano come indicato in parte motiva;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 186 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, parte I, serie A, atti di matrimonio dell'anno 2014);
9) nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio 09/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro