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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 25.9.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1534 /2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il 01-12- Parte_1 C.F._1
1983, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce all'atto di appello dall'Avv. Arturo d'LB (c.f. ) e dall'Avv. Fabrizio Filippo C.F._2
d'LB (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3 studio professionale sito in Marigliano, al Corso Umberto I, 53 laddove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi p.e.c.: e/o Email_1 Email_2 ovvero a mezzo fax al n. 0815191487.
appellante
E
c.f.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig. , con sede legale in Sant'TA (Na) Controparte_2 alla via Padre Michele Abete n. 2, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe BA (C.F.: C.F._4
e GE BA (C.F. ), giusto mandato allegato in C.F._5 atti e contenuto nella busta telematica, con i quali elett.te domicilia presso il loro studio sito in Nola (Na), al Corso T. Vitale, n.155. Ai fini del presente giudizio si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c., secondo comma, di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 081/510.08.42 ovvero via PEC al seguente indirizzo: Email_3
Appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola , sez. lavoro, n. 1840/2023 pubblicata il 5.12.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc del 10.11.22 esponeva: Parte_2 di aver lavorato per la resistente dal 9.9.21 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato sino al 30.6.2022; che nel mese di luglio 2022 si assentava per malattia, rientrando in servizio ad agosto 2022; che, dunque, rendeva la propria prestazione nella convinzione di essere stata stabilizzata tacitamente dalla convenuta;
che in data 31.8.22 le veniva comunicata dal referente aziendale del personale, la cessazione del rapporto lavorativo a decorrere dal giorno successivo;
che solo successivamente, recatasi al centro per l'impiego, prendeva atto della comunicazione Unilav di proroga del contratto sino al 31.8.22 giammai sottoscritta dalla lavoratrice. Tanto premesso, chiedeva: “accertare e dichiarare che il rapporto a tempo determinato sorto tra la e la signora Controparte_1 Parte_1 in data 9 settembre 2021, ed esauritosi in data 30 giugno 2022, si è prolungato sino al 31 agosto 2022, per 62 giorni oltre la scadenza, quindi oltre il periodo di tolleranza di 50 gg. Previsto dalla Legge, in carenza di apposita proroga scritta pattuita tra le parti;
§ per gli effetti, ai sensi dell'art. 22 del D. Lsg. n. 81/2015 e ss..mm.ii., voglia costituire ope iudicis un contratto a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dal 20 agosto 2022 (dal 51^ giorno a decorrere dal 30 giugno 2022) alle medesime condizioni di inquadramento già possedute dalla ricorrente ed esposte in ricorso;
§ infine, accertare e dichiarare che il licenziamento di cui la ricorrente è stata oggetto in data 31 agosto 2022 è provvedimento inefficace/nullo/tamquam non esset, in quanto comminato oralmente ed in assoluta assenza della necessaria forma scritta ad substantiam e condannare la resistente azienda alla reintegra in servizio presso il posto di lavoro sito in Mariglianella (Na) con qualifica di ausiliaria alla vendita ed inquadramento al livello 5° del C.C.N.L. di categoria applicabile ai dipendenti delle aziende del commercio (confcommercio).
§ in ogni caso, voglia l'adito Signor Giudice condannare la resistente, in persona del l.r.p.t., dom.to come in atti, a risarcire il danno prodotto alla ricorrente in ragione dell'illegittimo abuso del contratto a termine con un'indennità commisurabile da 2,5 a 12 mensilità (euro 1.555,55 mensili) nonché per l'illegittimo licenziamento cui è stata assoggettata, nella misura di tante retribuzioni per quanti mesi e giorni saranno decorsi dal primo giorno successivo al licenziamento (1 settembre 2022) sino all'effettiva reintegrazione in servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate, oltre all'adeguamento della di lei posizione contributiva da effettuarsi presso gli Enti del caso”. Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza dalla impugnativa del termine e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso. Segnatamente deduceva che in data 28.6.22 la ricorrente veniva contattata telefonicamente dal responsabile risorse umane per raccogliere la sua eventuale disponibilità a prorogare il rapporto per altri due mesi e che, raccolta tale adesione verbale (la ricorrente accettava ma manifestava la sua indisponibilità a recarsi in sede per la firma, tant'è che poi cominciava un periodo di malattia perdurato sino al 31.7.22), il contratto veniva prorogato con comunicazione al centro per l'impiego. Senza espletamento di attività istruttoria , con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite , ritenendo che la lavoratrice fosse incorsa nella decadenza di legge, per non aver tempestivamente impugnato il termine e/o la proroga del contratto. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.6.2024 deducendo: 1) l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva accolto l'eccezione di decadenza dal momento che con la comunicazione pec del 22.9.2022 -doc. all. n.
6 -la lavoratrice aveva inteso impugnare sia il licenziamento che chiedere la conversione del termine del contratto sottostante, per cui sia considerando il termine iniziale del contratto, (30 giugno 202, che quello finale in virtù di proroga non sottoscritta dalla lavoratrice,( 31 agosto 2022) e tenuto conto della comunicazione p.e.c. del 22 settembre 2022, il termine di 120 gg, per il contratto a termine, risulta ampiamento rispettato;
evidenziava come la , come espressamente dichiarato nella missiva p.e.c., aveva Parte_2
“conferito specifico mandato” e, quindi, rilasciato al procuratore un incarico per impugnare e trattare stragiudizialmente la questione, prima di addivenire ad un giudizio mentre alla stregua della giurisprudenza che richiamava non vi era alcun onere per il suddetto procuratore di comunicare l'impugnativa stragiudiziale ex art. 6 della L. 604/66 o documentarla, nel termine di cui al citato articolo, al datore di lavoro, salvo che questi non gliene avesse fatto richiesta prima della scadenza del termine di sessanta giorni (e comunque prima che il lavoratore agisse in giudizio;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che la proroga del contratto a termine intercorso tra le parti non necessitasse di forme/sottoscrizioni scritte, laddove invece la normativa applicabile ratione temporis ex d.lgs. 81 del 2015,( come modificato dal decreto Dignità d.l n 87/2018) non consentiva in nessun caso che il termine apposto ad un rapporto di lavoro non risultasse da un atto scritto o fosse giustificato in forza di facta concludentia oppure avallato da testimonianze ovvero dall'iniziativa unilaterale del Datore di lavoro di presentare i documenti di assunzione agli Enti preposti in assenza consenso scritto del lavoratore, (quali ad es . la mera comunicazione Unilav). Evidenziava ancora che il rapporto di lavoro ex art. 22 Dlgs n. 81/2015 si era trasformato automaticamente a tempo indeterminato avendo lavoratrice lavorato per 61 giorni ininterrotti ,superando ampiamente i 30 gg. previsti espressamente dalla norma per le proroghe inferiori ai 6 mesi e finanche i 50 gg. per le proroghe superiori ai 6 mesi. Richiamate poi le difese spiegate in primo grado circa le conseguenze del licenziamento intimato oralmente siccome inefficace e le conseguenze sanzionatorie derivanti dal comportamento tenuto dal datore di lavoro violativo della normativa in tema di lavoro a termine, chiedeva , previa ammissione delle richieste istruttorie , in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Co Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva la che , Controparte_4 sulla base di plurime argomentazioni, resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto vinte le spese del grado . Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'odierna udienza di discussione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Ritiene il Collegio di poter decidere la controversia sulla base della preliminare questione attinente alla decadenza con il correlato venir meno della necessità dell'esame delle ulteriori questioni prospettate .
Parte appellante assume l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui il Tribunale , pur ritenendo correttamente che la comunicazione del 22 settembre 2022, di cui al doc. n. 6 della produzione di parte, riguardasse sia l'impugnativa del licenziamento verbale del 31.8.2022 che il contratto a tempo determinato e/ successive proroghe , aveva poi ritenuto che la parte fosse incorsa nella decadenza in quanto, stante il difetto di sottoscrizione da parte del lavoratore di detta impugnativa e, in mancanza di prova della procura conferita dallo stesso avente data antecedente alla impugnativa effettuata dal difensore, la procura rilasciata in data 9.9.2022 (antecedente alla pec del 22.9.2022) ,sarebbe stata portata a conoscenza del datore di lavoro nel corso del giudizio e precisamente solo con le note dell'8.9.2023 e quindi ben oltre il termine decadenziale dei 60 gg. E' indubbio che l'impugnativa del licenziamento ex art 6 della l. n. 604 del 1966, costituisce una manifestazione di volontà negoziale, riconducibile allo schema proprio del negozio giuridico. Da tale qualificazione dell'atto di impugnazione se ne è tratto il principio secondo cui allo stesso si applica, in forza del rinvio contenuto nell'art. 1324 c.c., la disciplina dettata dagli artt. 1387 c.c. e segg., in tema di rappresentanza, e, pertanto, si è affermato che l'impugnativa può avvenire dal lavoratore personalmente, dall'associazione sindacale oppure da un terzo munito di procura. La S. C. con la sentenza n. 16416/2019 ha enunciato il principio di diritto secondo cui «la procura ex art. 83 c.p.c., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell'impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell'azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all'atto di impugnazione della l. n. 604 del 1966, ex art. 6, quest'ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell'ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stata contestualmente comunicato in copia l'atto attributivo del potere di rappresentanza. L'anteriorità della procura rispetto all'atto di impugnazione stragiudiziale esclude che si sia in presenza di attività compiuta da falsus procurator e rende inapplicabili i principi affermati in tema di ratifica. La procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell'atto, attestata dal difensore nell'esercizio di una funzione pubblicistica». Tale decisione è richiamata dalla successiva sentenza n. 9650/2021,-richiamata anche dall'appellante- , che completa il quadro giurisprudenziale in materia di requisiti dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento avvenuto ad opera del difensore del lavoratore. I giudici di legittimità, con un nuovo principio di diritto, chiariscono che «l'impugnativa stragiudiziale l. n. 604 del 1966, ex art. 6, comma 1, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura scritta, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato;
il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c.» Tuttavia, il terzo, anche avvocato o procuratore legale, può anche essere sprovvisto di procura ma, in tal caso, il suo operato deve essere successivamente ratificato dal lavoratore, tale ratifica deve rivesta la forma scritta e – come l'impugnativa – deve essere comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del termine di decadenza. In pratica l'atto stragiudiziale di impugnazione può essere sottoscritto o dal lavoratore personalmente, o da un rappresentante sindacale, al quale la rappresentanza deriva ex lege, o infine da un soggetto terzo munito di apposita procura, rilasciata in forma scritta in data antecedente il compimento dell'atto medesimo. In mancanza è consentita la ratifica successiva, purché sia fatta anch'essa per iscritto e sia comunicata al datore di lavoro prima della scadenza del termine per l'impugnazione.(Sul punto: Cass. Sezioni Unite 02/03/1987, n. 2180.: Cass. 01/02/2019, n. 3139; Cass. 23/04/2014, n. 9182).
In altri termini se il difensore è munito di procura scritta a lui rilasciata dal lavoratore prima dell'atto di opposizione, nessun onere aggiuntivo è richiesto per il perfezionamento dell'impugnazione stragiudiziale.
Qualora invece non risulti né venga dedotto in giudizio che tale procura o la ratifica successiva siano state portate a conoscenza del datore di lavoro nel prescritto termine decadenziale, l'atto non viene ritenuto idoneo ad interrompere il decorso del termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile. Nel caso di specie , anche a voler ritenere , in accordo con il primo giudice che la comunicazione via pec del 22 settembre 2022 riguarda sia impugnativa del licenziamento verbale del 31.8.2022 che del termine di cui alla proroga contestata, nella parte in cui invoca l'immediata conversione del rapporto a tempo indeterminato alludendo allo “pseudo rapporto di lavoro a tempo determinato” , assume valore dirimente la circostanza che detta impugnativa è firmata dal solo difensore e non anche dal lavoratore sicchè , in assenza di prova della procura conferita dallo stesso avente data certa anteriore all'impugnativa effettuata dal difensore , la c.d. “ scrittura privata di conferimento di incarico professionale preventivo del compenso “ del 9.9.2022 ( antecedente alla pec del 22.9.2022 ) depositata solo nel corso del giudizio ossia con le note dell'8.9.2023, non può costituire “ratifica” da parte del lavoratore, atteso che secondo quanto affermato dalle sezioni unite, la ratifica, per avere effetti, deve richiamare in modo specifico l'atto compiuto dal falsus procurator e deve essere comunicata per iscritto o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza. Ebbene ,nel caso in esame , la lettera di conferimento di incarico del 9.9.2022 depositata nel corso del giudizio, non contiene alcun dei crismi richiesti dalla Supremo Collegio cit.: in essa non vi alcun riferimento all'impugnativa del licenziamento /e/o contratto a termine e relativa proroga come reso evidente dall'art. 2 della predetta ove testualmente si legge…” Rilascia ampio mandato per l'inoltro in suo nome conto di ogni comunicazione stragiudiziale alla/ alle controparte/i (diffide, messe in mora, accesso agli atti ecc.) e si impegna altresì a sottoscrivere in favore degli avvocati una procura speciale alle liti ex articolo 183,185 e 420 c pc Inoltre essa doveva essere comunicata per iscritto o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. , mentre nella specie –come si è detto --è stata portata a conoscenza del datore solo in data 8.9.23, ovvero ben oltre il termine decadenziale dei 60 gg. Mette conto osservare che, anche a voler considerare il ricorso quale primo atto di impugnativa del contratto a tempo determinato, tale atto è pervenuto comunque oltre l'ordinario temine decadenziale, giacché la notifica del ricorso è avvenuta solo in data 4 gennaio 2023 con riferimento ad un rapporto di lavoro cessato il 31 agosto 2022 ( ad analoghe conclusioni si perviene anche se si volesse considerare come data di cessazione del rapporto di lavoro il 30 giugno 2022). Va da sè - anche se pare superfluo-- che la suddetta “ scrittura privata di incarico” giammai potrebbe costituire una vera e propria procura scritta” avente data certa” precedente l'impugnativa di licenziamento , atteso che la relativa sottoscrizione, affinché abbia data certa, deve avvenire secondo i parametri previsti dalla legge;
giova rimarcare che la procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell'atto, attestata dal difensore nell'esercizio di una funzione pubblicistica.
E tale non è il caso in esame trattandosi di una mera “ scrittura privata di conferimento di incarico professionale preventivo del compenso” , essendo, quindi, certo che al momento dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento (o, della proroga del contratto a termine) ,il difensore non era munito di alcun valido potere di rappresentanza all'impugnativa. Né per quanto sopra detto si rinviene in atti alcuna specifica ratifica scritta del precedente operato, notificato o comunicato al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni.
Può dunque affermarsi con apprezzamento sovrapponibile a quello espresso dal primo giudice che la parte sia incorsa nella decadenza dall'impugnativa . Alla luce delle osservazioni in fatto ed in diritto sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza , il gravame va respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022. Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge con attribuzione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli lì 25.9.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 25.9.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1534 /2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il 01-12- Parte_1 C.F._1
1983, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce all'atto di appello dall'Avv. Arturo d'LB (c.f. ) e dall'Avv. Fabrizio Filippo C.F._2
d'LB (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3 studio professionale sito in Marigliano, al Corso Umberto I, 53 laddove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi p.e.c.: e/o Email_1 Email_2 ovvero a mezzo fax al n. 0815191487.
appellante
E
c.f.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig. , con sede legale in Sant'TA (Na) Controparte_2 alla via Padre Michele Abete n. 2, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe BA (C.F.: C.F._4
e GE BA (C.F. ), giusto mandato allegato in C.F._5 atti e contenuto nella busta telematica, con i quali elett.te domicilia presso il loro studio sito in Nola (Na), al Corso T. Vitale, n.155. Ai fini del presente giudizio si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c., secondo comma, di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 081/510.08.42 ovvero via PEC al seguente indirizzo: Email_3
Appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola , sez. lavoro, n. 1840/2023 pubblicata il 5.12.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc del 10.11.22 esponeva: Parte_2 di aver lavorato per la resistente dal 9.9.21 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato sino al 30.6.2022; che nel mese di luglio 2022 si assentava per malattia, rientrando in servizio ad agosto 2022; che, dunque, rendeva la propria prestazione nella convinzione di essere stata stabilizzata tacitamente dalla convenuta;
che in data 31.8.22 le veniva comunicata dal referente aziendale del personale, la cessazione del rapporto lavorativo a decorrere dal giorno successivo;
che solo successivamente, recatasi al centro per l'impiego, prendeva atto della comunicazione Unilav di proroga del contratto sino al 31.8.22 giammai sottoscritta dalla lavoratrice. Tanto premesso, chiedeva: “accertare e dichiarare che il rapporto a tempo determinato sorto tra la e la signora Controparte_1 Parte_1 in data 9 settembre 2021, ed esauritosi in data 30 giugno 2022, si è prolungato sino al 31 agosto 2022, per 62 giorni oltre la scadenza, quindi oltre il periodo di tolleranza di 50 gg. Previsto dalla Legge, in carenza di apposita proroga scritta pattuita tra le parti;
§ per gli effetti, ai sensi dell'art. 22 del D. Lsg. n. 81/2015 e ss..mm.ii., voglia costituire ope iudicis un contratto a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dal 20 agosto 2022 (dal 51^ giorno a decorrere dal 30 giugno 2022) alle medesime condizioni di inquadramento già possedute dalla ricorrente ed esposte in ricorso;
§ infine, accertare e dichiarare che il licenziamento di cui la ricorrente è stata oggetto in data 31 agosto 2022 è provvedimento inefficace/nullo/tamquam non esset, in quanto comminato oralmente ed in assoluta assenza della necessaria forma scritta ad substantiam e condannare la resistente azienda alla reintegra in servizio presso il posto di lavoro sito in Mariglianella (Na) con qualifica di ausiliaria alla vendita ed inquadramento al livello 5° del C.C.N.L. di categoria applicabile ai dipendenti delle aziende del commercio (confcommercio).
§ in ogni caso, voglia l'adito Signor Giudice condannare la resistente, in persona del l.r.p.t., dom.to come in atti, a risarcire il danno prodotto alla ricorrente in ragione dell'illegittimo abuso del contratto a termine con un'indennità commisurabile da 2,5 a 12 mensilità (euro 1.555,55 mensili) nonché per l'illegittimo licenziamento cui è stata assoggettata, nella misura di tante retribuzioni per quanti mesi e giorni saranno decorsi dal primo giorno successivo al licenziamento (1 settembre 2022) sino all'effettiva reintegrazione in servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate, oltre all'adeguamento della di lei posizione contributiva da effettuarsi presso gli Enti del caso”. Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza dalla impugnativa del termine e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso. Segnatamente deduceva che in data 28.6.22 la ricorrente veniva contattata telefonicamente dal responsabile risorse umane per raccogliere la sua eventuale disponibilità a prorogare il rapporto per altri due mesi e che, raccolta tale adesione verbale (la ricorrente accettava ma manifestava la sua indisponibilità a recarsi in sede per la firma, tant'è che poi cominciava un periodo di malattia perdurato sino al 31.7.22), il contratto veniva prorogato con comunicazione al centro per l'impiego. Senza espletamento di attività istruttoria , con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite , ritenendo che la lavoratrice fosse incorsa nella decadenza di legge, per non aver tempestivamente impugnato il termine e/o la proroga del contratto. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.6.2024 deducendo: 1) l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva accolto l'eccezione di decadenza dal momento che con la comunicazione pec del 22.9.2022 -doc. all. n.
6 -la lavoratrice aveva inteso impugnare sia il licenziamento che chiedere la conversione del termine del contratto sottostante, per cui sia considerando il termine iniziale del contratto, (30 giugno 202, che quello finale in virtù di proroga non sottoscritta dalla lavoratrice,( 31 agosto 2022) e tenuto conto della comunicazione p.e.c. del 22 settembre 2022, il termine di 120 gg, per il contratto a termine, risulta ampiamento rispettato;
evidenziava come la , come espressamente dichiarato nella missiva p.e.c., aveva Parte_2
“conferito specifico mandato” e, quindi, rilasciato al procuratore un incarico per impugnare e trattare stragiudizialmente la questione, prima di addivenire ad un giudizio mentre alla stregua della giurisprudenza che richiamava non vi era alcun onere per il suddetto procuratore di comunicare l'impugnativa stragiudiziale ex art. 6 della L. 604/66 o documentarla, nel termine di cui al citato articolo, al datore di lavoro, salvo che questi non gliene avesse fatto richiesta prima della scadenza del termine di sessanta giorni (e comunque prima che il lavoratore agisse in giudizio;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che la proroga del contratto a termine intercorso tra le parti non necessitasse di forme/sottoscrizioni scritte, laddove invece la normativa applicabile ratione temporis ex d.lgs. 81 del 2015,( come modificato dal decreto Dignità d.l n 87/2018) non consentiva in nessun caso che il termine apposto ad un rapporto di lavoro non risultasse da un atto scritto o fosse giustificato in forza di facta concludentia oppure avallato da testimonianze ovvero dall'iniziativa unilaterale del Datore di lavoro di presentare i documenti di assunzione agli Enti preposti in assenza consenso scritto del lavoratore, (quali ad es . la mera comunicazione Unilav). Evidenziava ancora che il rapporto di lavoro ex art. 22 Dlgs n. 81/2015 si era trasformato automaticamente a tempo indeterminato avendo lavoratrice lavorato per 61 giorni ininterrotti ,superando ampiamente i 30 gg. previsti espressamente dalla norma per le proroghe inferiori ai 6 mesi e finanche i 50 gg. per le proroghe superiori ai 6 mesi. Richiamate poi le difese spiegate in primo grado circa le conseguenze del licenziamento intimato oralmente siccome inefficace e le conseguenze sanzionatorie derivanti dal comportamento tenuto dal datore di lavoro violativo della normativa in tema di lavoro a termine, chiedeva , previa ammissione delle richieste istruttorie , in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Co Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva la che , Controparte_4 sulla base di plurime argomentazioni, resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto vinte le spese del grado . Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'odierna udienza di discussione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Ritiene il Collegio di poter decidere la controversia sulla base della preliminare questione attinente alla decadenza con il correlato venir meno della necessità dell'esame delle ulteriori questioni prospettate .
Parte appellante assume l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui il Tribunale , pur ritenendo correttamente che la comunicazione del 22 settembre 2022, di cui al doc. n. 6 della produzione di parte, riguardasse sia l'impugnativa del licenziamento verbale del 31.8.2022 che il contratto a tempo determinato e/ successive proroghe , aveva poi ritenuto che la parte fosse incorsa nella decadenza in quanto, stante il difetto di sottoscrizione da parte del lavoratore di detta impugnativa e, in mancanza di prova della procura conferita dallo stesso avente data antecedente alla impugnativa effettuata dal difensore, la procura rilasciata in data 9.9.2022 (antecedente alla pec del 22.9.2022) ,sarebbe stata portata a conoscenza del datore di lavoro nel corso del giudizio e precisamente solo con le note dell'8.9.2023 e quindi ben oltre il termine decadenziale dei 60 gg. E' indubbio che l'impugnativa del licenziamento ex art 6 della l. n. 604 del 1966, costituisce una manifestazione di volontà negoziale, riconducibile allo schema proprio del negozio giuridico. Da tale qualificazione dell'atto di impugnazione se ne è tratto il principio secondo cui allo stesso si applica, in forza del rinvio contenuto nell'art. 1324 c.c., la disciplina dettata dagli artt. 1387 c.c. e segg., in tema di rappresentanza, e, pertanto, si è affermato che l'impugnativa può avvenire dal lavoratore personalmente, dall'associazione sindacale oppure da un terzo munito di procura. La S. C. con la sentenza n. 16416/2019 ha enunciato il principio di diritto secondo cui «la procura ex art. 83 c.p.c., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell'impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell'azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all'atto di impugnazione della l. n. 604 del 1966, ex art. 6, quest'ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell'ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stata contestualmente comunicato in copia l'atto attributivo del potere di rappresentanza. L'anteriorità della procura rispetto all'atto di impugnazione stragiudiziale esclude che si sia in presenza di attività compiuta da falsus procurator e rende inapplicabili i principi affermati in tema di ratifica. La procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell'atto, attestata dal difensore nell'esercizio di una funzione pubblicistica». Tale decisione è richiamata dalla successiva sentenza n. 9650/2021,-richiamata anche dall'appellante- , che completa il quadro giurisprudenziale in materia di requisiti dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento avvenuto ad opera del difensore del lavoratore. I giudici di legittimità, con un nuovo principio di diritto, chiariscono che «l'impugnativa stragiudiziale l. n. 604 del 1966, ex art. 6, comma 1, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura scritta, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato;
il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c.» Tuttavia, il terzo, anche avvocato o procuratore legale, può anche essere sprovvisto di procura ma, in tal caso, il suo operato deve essere successivamente ratificato dal lavoratore, tale ratifica deve rivesta la forma scritta e – come l'impugnativa – deve essere comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del termine di decadenza. In pratica l'atto stragiudiziale di impugnazione può essere sottoscritto o dal lavoratore personalmente, o da un rappresentante sindacale, al quale la rappresentanza deriva ex lege, o infine da un soggetto terzo munito di apposita procura, rilasciata in forma scritta in data antecedente il compimento dell'atto medesimo. In mancanza è consentita la ratifica successiva, purché sia fatta anch'essa per iscritto e sia comunicata al datore di lavoro prima della scadenza del termine per l'impugnazione.(Sul punto: Cass. Sezioni Unite 02/03/1987, n. 2180.: Cass. 01/02/2019, n. 3139; Cass. 23/04/2014, n. 9182).
In altri termini se il difensore è munito di procura scritta a lui rilasciata dal lavoratore prima dell'atto di opposizione, nessun onere aggiuntivo è richiesto per il perfezionamento dell'impugnazione stragiudiziale.
Qualora invece non risulti né venga dedotto in giudizio che tale procura o la ratifica successiva siano state portate a conoscenza del datore di lavoro nel prescritto termine decadenziale, l'atto non viene ritenuto idoneo ad interrompere il decorso del termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile. Nel caso di specie , anche a voler ritenere , in accordo con il primo giudice che la comunicazione via pec del 22 settembre 2022 riguarda sia impugnativa del licenziamento verbale del 31.8.2022 che del termine di cui alla proroga contestata, nella parte in cui invoca l'immediata conversione del rapporto a tempo indeterminato alludendo allo “pseudo rapporto di lavoro a tempo determinato” , assume valore dirimente la circostanza che detta impugnativa è firmata dal solo difensore e non anche dal lavoratore sicchè , in assenza di prova della procura conferita dallo stesso avente data certa anteriore all'impugnativa effettuata dal difensore , la c.d. “ scrittura privata di conferimento di incarico professionale preventivo del compenso “ del 9.9.2022 ( antecedente alla pec del 22.9.2022 ) depositata solo nel corso del giudizio ossia con le note dell'8.9.2023, non può costituire “ratifica” da parte del lavoratore, atteso che secondo quanto affermato dalle sezioni unite, la ratifica, per avere effetti, deve richiamare in modo specifico l'atto compiuto dal falsus procurator e deve essere comunicata per iscritto o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza. Ebbene ,nel caso in esame , la lettera di conferimento di incarico del 9.9.2022 depositata nel corso del giudizio, non contiene alcun dei crismi richiesti dalla Supremo Collegio cit.: in essa non vi alcun riferimento all'impugnativa del licenziamento /e/o contratto a termine e relativa proroga come reso evidente dall'art. 2 della predetta ove testualmente si legge…” Rilascia ampio mandato per l'inoltro in suo nome conto di ogni comunicazione stragiudiziale alla/ alle controparte/i (diffide, messe in mora, accesso agli atti ecc.) e si impegna altresì a sottoscrivere in favore degli avvocati una procura speciale alle liti ex articolo 183,185 e 420 c pc Inoltre essa doveva essere comunicata per iscritto o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. , mentre nella specie –come si è detto --è stata portata a conoscenza del datore solo in data 8.9.23, ovvero ben oltre il termine decadenziale dei 60 gg. Mette conto osservare che, anche a voler considerare il ricorso quale primo atto di impugnativa del contratto a tempo determinato, tale atto è pervenuto comunque oltre l'ordinario temine decadenziale, giacché la notifica del ricorso è avvenuta solo in data 4 gennaio 2023 con riferimento ad un rapporto di lavoro cessato il 31 agosto 2022 ( ad analoghe conclusioni si perviene anche se si volesse considerare come data di cessazione del rapporto di lavoro il 30 giugno 2022). Va da sè - anche se pare superfluo-- che la suddetta “ scrittura privata di incarico” giammai potrebbe costituire una vera e propria procura scritta” avente data certa” precedente l'impugnativa di licenziamento , atteso che la relativa sottoscrizione, affinché abbia data certa, deve avvenire secondo i parametri previsti dalla legge;
giova rimarcare che la procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell'atto, attestata dal difensore nell'esercizio di una funzione pubblicistica.
E tale non è il caso in esame trattandosi di una mera “ scrittura privata di conferimento di incarico professionale preventivo del compenso” , essendo, quindi, certo che al momento dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento (o, della proroga del contratto a termine) ,il difensore non era munito di alcun valido potere di rappresentanza all'impugnativa. Né per quanto sopra detto si rinviene in atti alcuna specifica ratifica scritta del precedente operato, notificato o comunicato al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni.
Può dunque affermarsi con apprezzamento sovrapponibile a quello espresso dal primo giudice che la parte sia incorsa nella decadenza dall'impugnativa . Alla luce delle osservazioni in fatto ed in diritto sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza , il gravame va respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022. Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge con attribuzione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli lì 25.9.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.