Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/09/2022, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01436/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2018, proposto da
Comune di Muro Leccese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CC SO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto dirigenziale n. 94 del 28.2.2018, notificato in data 01.03.2018, della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro della Regione Puglia, con cui è stata stabilita la rettifica all'elenco regionale dei Lavoratori Socialmente Utili per la loro stabilizzazione,
nonché, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del successivo atto n. 131 del 23.03.2018 del medesimo Dirigente della Regione Puglia, di approvazione di un nuovo elenco dei Lavoratori Socialmente Utili per la loro stabilizzazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori l’avv.to O. Calsolaro, in sostituzione dell'avv.to A. Vantaggiato, e l’avv.to D. Limongelli, in sostituzione dell'avv.to I. Fornelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
il Comune di Muro Leccese (che aveva chiesto l’ammissione al finanziamento per l’assunzione di cinque L.S.U.) impugna l’atto dirigenziale n. 94 del 28.02.2018 della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro della Regione Puglia, con cui veniva stabilita la rettifica (la controinteressata CC SO viene posizionata in graduatoria prima dei cinque L.S.U. già stabilizzati dal Comune di Muro Leccese) all’elenco regionale dei Lavoratori Socialmente Utili per la loro stabilizzazione, nonché, nei limiti di interesse, il successivo atto del medesimo Dirigente della Regione Puglia n. 131 del 23.03.2018 di approvazione di un nuovo elenco dei Lavoratori Socialmente Utili per la loro stabilizzazione, nonché ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale;
a sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: I) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA G.R. N.1789 DEL 7.11.2017 DI APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERA G.R. N.1246 DEL 28.7.2017;II) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA G.R. N.1789 DEL 7.11.2017 DI APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERA di G.R.N.1246 DEL 28.7.2017 SOTTO ALTRO PROFILO.
Il 30 maggio 2022 si è costituita in giudizio la Regione Puglia.
Con memoria difensiva depositata il 2 maggio 2022 il Comune ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio (tra l’altro, avendo assunto in data 1° gennaio 2021 anche la CC SO).
Con memoria depositata il 9 giugno 2022 la Regione Puglia ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal Comune ricorrente.
All’udienza pubblica del 19 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto che:
a seguito della sopravvenienza indicata in narrativa (rappresentata dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse espressa dal Comune ricorrente con la citata memoria depositata il 2 maggio 2022) al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e l’esito della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Da Assegnare Magistrato, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'ArpeDa Assegnare Magistrato |
IL SEGRETARIO