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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/09/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 265/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Caniglia Cogliolo, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli CP_1 P.IVA_1
Avv.ti Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli, in virtù di mandato generale alle liti appellato
Oggetto: reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 6.9.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 12.2.2025.
FATTI DI CAUSA
La signora , a seguito del rigetto Parte_1 dell'istanza avanzata all' per ottenere il Reddito di Cittadinanza, ha CP_1 impugnato il provvedimento amministrativo sostenendo di possedere il requisito della permanenza sul territorio italiano per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, unica ragione posta a base del provvedimento dell' . CP_2
Si è costituito l' ed ha chiesto di respingere il ricorso. CP_1
Con sentenza n. 539 del 2024, il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso.
La ricorrente ha proposto appello.
Si è costituito l' , chiedendo di respingere l'appello. CP_1
Con ordinanza del 6.3.25, questa Corte ha ammesso la prova testimoniale richiesta ed all'udienza del 15.5.25 sono stati sentiti il marito e la figlia della ricorrente.
La causa è stata quindi discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
16.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso in quanto la ricorrente non aveva fornito alcuna prova in merito al fatto che, nel periodo in cui la stessa è risultata cancellata dall'anagrafe in quanto irreperibile, fosse invece ugualmente presente sul territorio, ritenendo quindi fondato il provvedimento dell' di rigetto della domanda di Reddito di CP_1
Cittadinanza, motivato appunto su tale circostanza.
Nell'appello, si lamenta che con il ricorso era stato richiesto di poter provare per testi la sussistenza del presupposto fattuale, cioè la residenza in Italia, unico motivo a base del provvedimento dell' , ma che il Giudice di CP_1 primo grado non ha consentito di esperire tale prova.
L'appellante riferisce di aver anche offerto in prova un contratto di affitto del 23.4.2022 della durata di 6 anni, contratto erroneamente ritenuto dal
Tribunale risalente ad aprile 2023, e che quindi la prova per testi avrebbe potuto integrare la prova documentale;
l'appellante richiama altresì la
Circolare del Ministero delle Politiche Sociali n.1319/2020, prodotta e non considerata dal Tribunale, che chiarisce che agli irreperibili, ovvero ai soggetti che hanno temporaneamente perduta la residenza, può essere
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comunque riconosciuto il diritto alla prestazione del Reddito di
Cittadinanza.
L'appellante osserva che sia il Comune di Genova che l' si dovevano CP_1 attivare, come indicato da questa circolare, al fine di individuare l'effettiva collocazione della ricorrente durante il breve periodo contestato, anche alla luce di tutta la documentazione comprovante la propria stabile permanenza sul territorio, già allegata in sede amministrativa.
L'appellante, infine, evidenzia che, in ogni caso, solo per un breve periodo è rimasta senza formale residenza e solo perché le condizioni interne dell'appartamento di Genova, di cui al depositato contratto di affitto, non erano idonee a renderlo immediatamente abitabile.
L'appello è fondato.
Come già detto, questa Corte ha ritenuto ammissibile e rilevante la prova testimoniale, richiesta dalla ricorrente, essendo relativa alle circostanze di fatto di cui al requisito della residenza in Italia, cioè all'unico motivo per il quale l' non ha concesso il beneficio richiesto. CP_1
All'udienza del 15.5.2025 sono stati sentiti il marito e la figlia dell'appellante, ed i testi hanno confermato che anche nel periodo di formale irreperibilità la ricorrente non si è mai allontanata dall'Italia.
In particolare, la signora figlia della Persona_1 ricorrente, ha dichiarato che la madre si è allontanata dall'Italia per l'ultima volta nel 2017, per recarsi in Ecuador per il decesso di sua madre, cioè della nonna della teste, trattenendosi in Ecuador solo per un mese, dopo il quale è sempre rimasta in Italia, prima in Lombardia, dove risiede l'altro figlio della ricorrente, poi a Genova, dove risiede la stessa teste.
La stessa figlia ha confermato che i genitori sono venuti a Genova quando hanno perso la disponibilità della loro abitazione, per questo motivo non avevano più potuto mantenere la residenza in Lombardia, e che lei stessa ha quindi trovato per loro una casa in affitto a Genova, dove infine si sono potuti trasferire.
A sua volta, il marito della ricorrente, signor Persona_2
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ha confermato le predette circostanze, e cioè che la moglie, dopo il Per_3 suo ultimo viaggio in Ecuador nel 2017, è sempre rimasta in Italia, abitando prima in Lombardia e poi a Genova, nella loro attuale residenza, avendo gli stessi coniugi sempre convissuto insieme.
Lo stesso teste ha altresì confermato che in un primo momento non si sono potuti trasferire nella loro attuale casa in affitto in Genova, in quanto era in quel momento inabitabile, e quindi lui e la moglie sono stati ospitati dalla figlia sempre a Genova, per poi trasferirsi nella loro casa, così potendo anche prendervi formalmente la residenza.
Queste dichiarazioni dei testi possono ritenersi senz'altro sufficienti ed idonee a confermare che la ricorrente non si sia mai allontanata dall'Italia, nei due anni precedenti al momento della sua richiesta, del 13.6.2023, di accedere al beneficio del Reddito di Cittadinanza ed in particolare anche nei mesi in cui risultava formalmente irreperibile, cioè dal 29 aprile al 17 ottobre 2022.
I testi si sono infatti riferiti anche a tale periodo ed hanno fornito una coerente spiegazione della “cancellazione” della ricorrente, per
“irreperibilità”, dal registro anagrafico.
Tale ricostruzione ha avuto anche riscontro documentale, risultante sia dal contratto di affitto, depositato agli atti, del 23.4.2022 della casa in Genova ove la ricorrente vive con il marito, con conseguente recupero della residenza anagrafica, sia dal passaporto della ricorrente, depositato in copia agli atti ed esibito all'udienza del 15.5.2025, dal quale risulta che l'ultimo allontanamento della ricorrente dall'Italia risulta appunto risalente al 2017.
D'altra parte, la stessa Circolare del Ministero Politiche Sociali,
n.1319/2020, giustamente richiamata ed allegata dall'appellante, in ordine alla questione oggetto dell'odierno procedimento, ovvero ai soggetti che hanno temporaneamente perduta la residenza, così si esprime “ ... a condizione che non sia avvenuto un trasferimento all'estero, si ritiene che il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, possa considerarsi soddisfatto qualora, pur in mancanza di una continuità
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della residenza anagrafica sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune Italiano, che per i senza fissa dimora occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana”.
Tale congrua conclusione trova anche riscontro nel consolidato orientamento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, secondo cui le risultanze anagrafiche non possono ritenersi le uniche idonee ad attestare la residenza effettiva sul territorio nazionale, ben potendo quest'ultima essere data anche in altro modo.
In questo senso, le certificazioni anagrafiche possono assumere un valore presuntivo, ma possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da altre fonti di convincimento.
Di conseguenza, per determinare il luogo di residenza ed a maggior ragione il luogo di dimora di una persona, si deve considerare rilevante e decisivo il luogo ove l'interessato dimora, in questo senso potendosi richiamare la seguente decisione della Suprema Corte “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche”, Cass. civ., n. 1550/13; nello stesso senso, Cass. civ., n. 9049/20 e Cass. civ., n. 19650/23.
Si deve aggiungere che il predetto requisito richiesto per il Reddito di
Cittadinanza non può certo limitarsi al requisito “formale”, rispondendo alla sostanziale “ratio” della disposizione normativa, secondo cui la persona che chiede di godere di un beneficio a carico delle finanze dello Stato italiano, debba permanere di fatto, per un sufficiente e consolidato periodo di tempo, in Italia.
In ordine agli altri requisiti richiesti per poter accedere al beneficio, l' , CP_1 sia nella memoria di costituzione in primo grado che in quella in appello, si riferisce alla necessità di provare anche i requisiti patrimoniali.
In realtà, come detto, le decisioni impugnate dalla ricorrente, sia il provvedimento dello stesso Istituto che la sentenza di primo grado, si
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riferiscono esclusivamente alla mancanza del requisito della residenza.
In ogni caso, questa Corte ritiene di poter richiamare una propria precedente decisione, cioè alla sentenza 109 del 2022, riferita ad identica questione.
Si riporta quindi, anche quale precedente conforme ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la motivazione della stessa sentenza.
“ … risulta necessario chiarire in primo luogo i rapporti tra domanda amministrativa e domanda giudiziale, nonché la funzione del procedimento amministrativo nelle controversie previdenziali. Pur a fronte di diritti di rilevanza costituzionale …, l'ordinamento prevede che chi intende esercitare i propri diritti nei confronti degli enti previdenziali deve presentare una domanda amministrativa. Detta domanda costituisce presupposto dell'azione giudiziaria, ed ha lo scopo di consentire all'ente la verifica delle condizioni per l'esercizio del diritto, al fine di evitare la necessità di adire il giudice, con finalità acceleratorie e deflattive. Il procedimento amministrativo nelle controversie previdenziali è pertanto uno strumento di preventiva composizione del conflitto, va istruito informalmente, e va sempre deciso nel merito. La particolare natura di detto procedimento amministrativo si riflette sulla successiva azione giudiziaria che si pone in rapporto di continenza con la domanda amministrativa e non potrà avere un oggetto più ampio;
inoltre il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non l'atto amministrativo, e non incontra limiti in relazione ai motivi svolti nel procedimento amministrativo. Da quanto sopra consegue che se all'ente previdenziale è dato di mettere in discussione presupposti del diritto che ha omesso di contestare in sede amministrativa (pur avendone il potere/dovere), all'interessato che reclami in sede giudiziaria l'accertamento del proprio diritto, concentrando la propria difesa sui motivi del diniego amministrativo, non potrà per ciò solo obiettarsi la carenza di allegazione degli ulteriori presupposti del diritto azionato, allorquando lo stesso chiaramente azioni il medesimo diritto già richiesto in sede amministrativa, e per il quale ha ivi già affermato la sussistenza dei relativi presupposti.
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Occorre ulteriormente premettere che non esiste l'esclusiva di chi propone la domanda rispetto all'oggetto del processo, essendo prerogativa della controparte di limitarsi alla contestazione dei fatti dedotti, ovvero di proporre ulteriori difese “in fatto ed in diritto” (come previsto, per il rito lavoro, dall'416 c.p.c.), offrendo mezzi di prova, ed altresì di proporre domande riconvenzionali. Per tal modo il convenuto influisce sull'ambito del giudizio e della pronuncia del giudice. E' pertanto evidente che il thema decidendum involge tutti i fatti allegati, e ritenuti rilevanti ai fini della decisione, così come il thema probandum attenga ai medesimi fatti, ove ritenuti bisognevoli di prova, e rispetto ai quali opera il principio di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie è incontestato, e comunque documentale, che il … nella domanda amministrativa (tempestivamente prodotta dallo stesso CP_1 aveva dichiarato …. E' altresì incontestato che il rigetto amministrativo della domanda NASpI sia stato motivato con il difetto delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Ne consegue che, a fronte dell'azione giudiziaria successivamente intrapresa dal … per veder accertato il proprio diritto alla
NASpI, va disattesa la tesi dell' che nel contestare la sussistenza CP_1 dell'ulteriore, diverso requisito della perdita involontaria dell'occupazione lavorativa, pretende il rigetto del ricorso sull'assunto della carenza della relativa allegazione.”
In applicazione dei predetti principi affermati da questa Corte nella sentenza appena richiamata, principi ai quali questo collegio ritiene di dare continuità, la domanda della ricorrente di ammissione al Reddito di
Cittadinanza, doveva e deve essere accolta, nella confermata sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia.
Anche nel caso in esame, infatti, la ricorrente ha regolarmente dichiarato, allegato e documentato la propria condizione reddituale e patrimoniale al momento della richiesta all' del beneficio e lo stesso , come CP_1 CP_2 detto, ha negato tale beneficio esclusivamente per lo stato di formale
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irreperibilità anagrafica e quindi esclusivamente per la ritenuta mancanza del requisito della residenza in Italia.
Si deve quindi accogliere l'appello, con conseguente riconoscimento del beneficio richiesto del Reddito di Cittadinanza, per il periodo e nell'importo spettanti per legge.
Le spese dei due gradi del giudizio si liquidano seguendo la soccombenza e quindi devono essere poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo, considerando la presenza della fase istruttoria solo in questo secondo grado e potendosi scendere sotto i valori medi, per la non particolarmente impegnativa definizione della causa.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di alla Parte_1 percezione del Reddito di Cittadinanza come richiesto con domanda presentata il 13.6.2023, e pertanto condanna l' a corrisponderle il CP_1
Reddito di Cittadinanza per il periodo e nell'importo spettanti per legge, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
121° giorno successivo alla domanda sino al saldo;
condanna l'appellato al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado, che liquida in complessivi euro 1.865,00 e delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
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