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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2149/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2149/2022
tra
in persona dell'omonimo Parte_1 titolare (C.F. / P.IVA rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall' avv. Rodolfo ROMITO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in
PADOVA, GALLERIA TRIESTE 6;
ATTORE
e
rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Pennisi e Controparte_1 Controparte_2 con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Mirandola (MO), via Roma n. 53
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per : Voglia l'On.le Tribunale Parte_1 adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito ed in via principale : a) accertare
e dichiarare – per quanto occorra - che il contratto intercorso fra le parti e meglio descritto in narrativa è risolto o, comunque, inefficace per fatto e colpa dei convenuti;
b) conseguentemente e per
l'effetto, accertare che nulla deve la ditta attrice alla convenuta per la Controparte_3 somministrazione di prodotto di cui alle fatture sub doc. 7), disporsi la restituzione dell'importo corrisposto dall'attore alla convenuta ovvero , comunque, compensare l'importo CP_3 pagina 1 di 10 che eventualmente sia dichiarato dovuto con la maggior somma di cui alla richiesta condanna che segue c) ancora per l'effetto condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione al pagamento della somma di € 251.250,00 a titolo di risarcimento del danno siccome determinato e per le causali indicati nella parte narrativa dell'atto di citazione per danno emergente e/o per lucro cessante, ovvero altra somma anche minore che risulterà dall'istruttoria o che sarà determinata dal
Giudice, tenuto conto delle eventuali compensazioni;
d) ovvero subordinatamente ed in alternativa all'ammontare indicato a sub c), condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento dei danni da perdita di chance nell'importo calcolato sub C) diminuito di una percentuale di probabilità del 30% pari ad euro 175.875,00 ovvero altra somma anche minore che risulterà dall'istruttoria o che sarà determinata dal Giudice e) ovvero subordinatamente ed in alternativa all'ammontare indicato a sub c), condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento dei danni così come indicato sub 4.3.3 della presente memoria nella somma di €
143.697,00. ovvero altra somma anche minore che risulterà dall'istruttoria o che sarà determinata dal
Giudice oltre interessi ex art. 1284 co III c.c. dal 30 settembre 2020 (data di chiusura della consegna del prodotto) fino alla data dell'effettivo soddisfo In via istruttoria All'occorrenza ed alla stregua di quanto dedotto sub 4) e di quanto evidenziato dal CTP nelle dimesse osservazioni, disporsi la rinnovazione o, quantomeno, l'integrazione della CTU già esperita. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge e tenuto conto dell'aumento di rito per essere il presente atto redatto con modalità telematiche”.
Per : NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande svolte Controparte_2 da parte attrice perché infondate, non provate o come meglio;
- IN VIA RICONVENZIONALE: condannare la , in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 al pagamento della somma di €. 67.065,79, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi moratori, - IN VIA SUBORDINATA: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata la domanda di parte attrice, rideterminare l'entità del risarcimento nei limiti del dovuto e del provato ed effettuare opportuna compensazione con il credito vantato da nei confronti della;
Con CP_3 Parte_1 vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Per : NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande svolte da Controparte_1 parte attrice perché infondate, non provate o come meglio;
- IN VIA RICONVENZIONALE: condannare la , in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 al pagamento della somma di €. 67.065,79, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi moratori, - IN VIA SUBORDINATA: nella denegata, e non creduta, pagina 2 di 10 ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata la domanda di parte attrice, rideterminare l'entità del risarcimento nei limiti del dovuto e del provato ed effettuare opportuna compensazione con il credito vantato da nei confronti della;
Con CP_3 Parte_1 vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.10.2022 l' conveniva Parte_1
CP_ in giudizio la società ER e , al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_2 risoluzione e/o inefficacia del contratto di vendita/consulenza di prodotti fitosanitari, la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti a seguito del declassamento della propria produzione da biologica a convenzionale.
L'attrice sosteneva in particolare che:
i. all'inizio dell'annata agraria 2019-2020, a fronte della grave diffusione della cimice asiatica
(Halyomorpha halys), l'azienda ricercava soluzioni di difesa fitosanitaria compatibili con il metodo biologico, in tale contesto, tramite collaboratore dell'azienda, veniva Testimone_1 contattata la società distributrice del prodotto OI, pubblicizzato Controparte_3 come impiegabile in frutticoltura BIO;
ii. a seguito di tale contatto, il perito agrario consulente tecnico per Controparte_2
, effettuava un primo sopralluogo presso il fondo agricolo e proponeva un piano CP_3 di trattamenti di tipo “tattico”, fondato su un insieme articolato di interventi. si CP_2 qualificava come consulente tecnico, assumendo l'onere di fornire indicazioni sui prodotti e le modalità di trattamento;
iii. nei mesi successivi, e in particolare tra maggio e luglio 2020, il rilasciava una serie di CP_2 prescrizioni scritte, tutte su carta intestata , indicando l'utilizzo dei seguenti CP_3 prodotti (v. doc. 2-5)
• (05.05.2020 e 12.05.2020), • OI (12.05.2020 e 15.07.2020), • CP_4
+ (30.06.2020), • e (30.06.2020 CP_5 Persona_1 Per_2 Per_3
e 15.07.2020);
iv. tutti i prodotti prescritti furono acquistati e impiegati dal QUOTA in conformità alle indicazioni ricevute ed all'esito del conferimento del raccolto 2020 alla cooperativa
PO, tuttavia, le partite furono analizzate e risultarono positive per la presenza di
Cipermetrina e Tau-fluvalinate, principi attivi non ammessi in agricoltura biologica, con pagina 3 di 10 conseguente esclusione di commercializzazione del prodotto e, comunque, declassamento dell'intera produzione da BIO a convenzionale (doc. 12-13A/B/C/D);
v. il danno economico risultante – calcolato sulla base dei prezzi medi 2020 per il CP_6 biologico e dei corrispettivi riconosciuti da PO per il convenzionale – ammonta a complessivi € 279.166,61, come da tabella riepilogativa dei quantitativi conferiti e delle differenze di prezzo per kg;
vi. i tentativi successivi da parte del di contestare l'esito delle analisi o di ottenere una Pt_1 rettifica da parte del conferitario si sono rivelati infruttuosi (doc. 15-16), di conseguenza,
l'attore conferiva incarico al dr. esperto fitopatologo, il quale confermava la Per_4 piena riconducibilità causale dei residui rinvenuti all'impiego dei prodotti prescritti da
– , , – giudicati incompatibili con l'agricoltura CP_2 CP_4 Per_2 Per_5 biologica, sia sotto il profilo tecnico che normativo (v. doc. 17);
vii. così concludeva per la risoluzione del contratto di consulenza e vendita somministrato da
PO per fatto e colpa di quest'ultima ed instava per il risarcimento del danno cagionato dall'erronea attività consulenziale perpetrata da PO a mezzo del tecnico dalla medesima officiato .
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti svolgendo le medesime difese, contestando integralmente la domanda attorea, nonché evidenziando come rivestisse esclusivamente il CP_2 ruolo di dipendente addetto alla vendita, privo di qualifica o abilitazione alla consulenza, con mansioni commerciali di promozione e illustrazione dei prodotti venduti.
I convenuti precisavano altresì che:
i. la responsabilità sull'utilizzo dei prodotti ricade integralmente sull'acquirente — il sig. Pt_1
— titolare di patentino abilitativo per acquisto e utilizzo dei fitofarmaci, che ha agito in piena autonomia nella scelta e applicazione dei trattamenti, come comprovato dalla documentazione di trasporto e dalle etichette dei prodotti, tutte contenenti specifiche avvertenze e istruzioni d'uso;
ii. nessuno dei prodotti indicati dall'attrice come causa del danno risulta essere stato effettivamente venduto da a parte attrice, e che il cosiddetto “prodotto anti-cimice” OI era CP_1 in realtà un concime organico ammesso in BIO, non un fitofarmaco;
iii. per contro, documentava di aver fornito alla controparte prodotti per un valore di € CP_1
83.973,87, di cui residua un credito certo, liquido ed esigibile pari a € 67.065,79; pagina 4 di 10 iv. nessuna contestazione era stata mai mossa in precedenza dal nonostante numerosi Pt_1 solleciti e incontri finalizzati a concordare un piano di rientro e solo a distanza di oltre due anni dalla fornitura, e in coincidenza con l'avvio delle azioni di recupero del credito da parte della convenuta, l'attrice avanzava per la prima volta le proprie pretese risarcitorie;
v. i prezzi utilizzati dalla difesa del ai fini di determinazione del danno non CP_6 Pt_1 rispecchiano i reali prezzi di mercato;
che le pere conferite erano in larga parte di qualità scadente: solo il 2,28% per consumo fresco, il resto per industria o trasformazione e che pertanto la asserita perdita di valore non era attribuibile esclusivamente all'uso dei fitofarmaci.
Svolta la prova per testi e per interpello e depositata la relazione peritale del CTU nominato, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
05.06.2025, con termine sino a 7 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali e alla predetta udienza in trattazione scritta la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3
c.p.c..
****
1. La questione della responsabilità del venditore per inadempimento contrattuale va riportata alle norme generali preposte nel sistema giuridico italiano, ossia gli artt. 1218 e 1176 c.c., comma 2, e si risolve attribuendo un contenuto complesso alle nozioni di prestazione e di risultato atteso dal creditore, conferendo centralità al dovere di diligenza imposto al debitore ex art. 1176 c.c., comma 2,
(Cass. Sez. 3, n. 589 del 22.01.1999, punto 7.1.; Cass. Sez U., 28 luglio 2005, n. 15781, punto 8.1.;
Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012 - Rv. 623700-01).
La ricostruzione del contenuto obbligatorio alla luce dei criteri della diligenza qualificata e della buona fede è operazione interpretativa che spetta al giudice di merito effettuare caso per caso, tenendo conto della tipologia del rapporto, della natura, dell'oggetto e delle modalità di esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, a valle di una corretta distribuzione dei carichi di prova (Cass. Sez. U,
30.10.2001, n. 13533).
Posto quanto sopra, dall'istruttoria è emerso che:
a) ha come oggetto sociale principale “il commercio all'ingrosso di prodotti per Controparte_1
l'agricoltura e la zootecnica” (quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, antiparassitari, diserbanti, fertilizzanti, sementi…etc. - come chiaramente si evince dalla visura camerale – doc. 2) che si serve, per la propria rete commerciale di vendita, di alcuni Agenti di commercio;
b) è un dipendente di con qualifica di impiegato di 3° livello, addetto alla CP_2 CP_3 pagina 5 di 10 vendita, come risulta dalla documentazione prodotta in atti (v. doc.3) e come peraltro confermato dal teste all'udienza del 12.09.2024: "io all'epoca seguivo anche il Tes_2 personale [...] è stato inquadrato come venditore nel 2019" e dal legale rappresentante di
, in sede di interpello all'udienza del 16.05.2024: " è un CP_3 CP_7 CP_2 dipendente della ER con la qualifica di venditore di prodotti nelle zone di sua competenza e non di consulente tecnico";
c) forniva al UO, fra marzo e ottobre 2020, i prodotti di cui alle fatture n. 1237 del CP_3
31/03/2020, n. 2341 del 30/04/2020, n. 3748 del 31/05/2020, n. 5787 del 14/08/2020, n. 6287 del 09/09/2020, n. 6577 del 30/09/2020, n. 6918 del 26/10/2020, (doc. 8), per un totale di €.
83.973,87;
d) nessuna fattura per attività di consulenza risulta emessa da nei confronti di parte CP_3 attrice;
e) l'etichetta del IS (v. doc.5) contiene nel dettaglio la descrizione del prodotto, le componenti, le modalità e le dosi di impiego dello stesso, nonché l'avvertenza che il prodotto è
“da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta”.
Dunque, l'attività svolta da essendo lo stesso privo di certificato di abilitazione Controparte_2 rilasciato dalle Regioni, non può configurare come un contratto di consulenza tra le parti
[...]
e Peraltro, il in quanto Parte_2 Parte_3 CP_2 dipendente addetto alla vendita, non poteva svolgere tale attività, essendo espressamente vietata dalla normativa la commistione tra vendita e consulenza, come risulta anche dal certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari di cui il è in possesso (v. doc. 4) CP_2
Sul punto, occorre richiamare le vigenti norme che regolano i settore, si veda il punto A.
1.3 del Decreto
22 gennaio 2014 adozione del piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che recita:
“A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome. L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo pagina 6 di 10 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009…”.
Dall'istruttoria è emerso che l'attività svolta dal si sarebbe limitata alla vendita di prodotti CP_2 per conto di di cui alle fatture prodotte in atti e alla fornitura di informazioni sulle CP_3 caratteristiche e modalità di impiego degli stessi, come emerso dalla testimonianza di Testimone_3 all'udienza del 12.09.2024: "il aveva detto che c'erano alcuni prodotti che avrebbero potuto CP_2 debellare la cimice asiatica dal frutteto [...] come il OI che doveva fungere da repellente". Lo stesso teste ha precisato che "non sono a conoscenza dei rapporti economici tra il e CP_2 Pt_1
” .
[...]
In particolare, il CTU ha correttamente rilevato che “non risulta fra gli atti di causa una attestazione certa e precisa che collega i residui sopra soglia di CIPERMETRIN e alla “non Parte_4 conformità” emessa da PO con propria raccomandata in data 14.10.2020. In detta raccomandata, infatti, la cooperativa fa riferimento ad un generico “superamento dei residui massimi ammessi” senza menzionare quali fossero i principi attivi effettivamente riscontrati in eccesso. È peraltro vero che, in atti sono prodotte le analisi multiresiduali commissionata dalla cooperativa (doc.
13 a, 13 b, 13 c, 13d) a due laboratori … si deduce che la non conformità possa essere stata collegata
a e in quanto unici parametri rilevato oltre la soglia analitica CP_8 Parte_4 strumentale” .
In effetti, prosegue il CTU: “dall'esame dei suddetti referti analitici emerge invero un dato analitico superiore alla soglia di una ulteriore sostanza riscontrata (IL IN e relativi esteri) nel campione (doc. 13°), nel campione Conference (doc. 13b) e nel campione (doc. 13a), Per_6 Per_6 nel campione Conference (doc. 13b) e nel campione AT ET (doc. 13d) ma per quanto consta allo scrivente, detti superamenti nel 2020 (ed anche oggi) non implicano causa di difformità e dunque, si ritiene non possono aver costituito motivo per PO di riferire la non conformità anche a quest'ultimo principio attivo”(v. pag. 11 CTU).
Dunque, risulta accertato che i prodotti che hanno presumibilmente determinato il declassamento
(Mavrik e contenenti e ) non sono mai stati venduti da Per_2 CP_9 Parte_4
UO, come confermato dal teste all'udienza del 12.09.2024: "posso dire Parte_5 Tes_2 che dalle fatture che mi sono state mostrate non ci sono i prodotti della il e il Per_3 Per_5 CP_4 ma c'è solo il OI”.
La circostanza risulta senza dubbio confermata anche dalla relazione del CTU il quale afferma nelle proprie “conclusioni” (pag. 18) che: “i residui di sostanze vietate (in particolare , CP_9 [...]
) rinvenuti da Apofruit non possono ricondursi ai prodotti venduti da CP_10 CP_3 pagina 7 di 10 elencati del doc. 8 di parte attrice [ovvero le fatture]”.
Il fatto che i prodotti contenenti sostanze vietate non siano stati venduti da e quindi da CP_2
fa presumere ragionevolmente - come dichiarato dal in sede di interpello – che il CP_3 CP_2 abbia dato delle mere indicazioni, su richiesta del su vari prodotti, ma che poi non Parte_6 Pt_1 sono stati venduti da al UO ( v. verbale 16 maggio 2024: ha risposto sul cap. CP_1 CP_2
9: no io non ho mai prescritto alcun fitofarmaco ho solo dato indicazioni su vari prodotti su richiesta del anche su prodotti che lo stesso aveva in casa, inoltre, riconosco la mia scrittura sul doc. 2 Pt_1 che mi viene mostrato sul doc. 3 e doc. 4, anche sul doc. 25, mentre non riconosco la mia scrittura sul doc. 5; sul cap. 10: non so cosa utilizzasse il , io so solo che gli abbiamo venduto il IS, gli Pt_1 altri prodotti non sono a mia conoscenza perché non sono stati da noi venduti).
Si deve concludere, sulla base dell'impianto probatorio, che i documenti prodotti da parte attrice (da 2 a
5) non sono “prescrizioni” ma mere annotazioni rese dal su richieste di informazioni del CP_2
Si evidenzia, infatti, che tali informazioni vengono annotate su fogli sfusi, pagine di vecchie Pt_1 agende, fogli bianchi di block notes etc., in occasioni di incontri informali, dunque, non può dirsi provato che per conto di abbia svolto attività di consulenza, infatti, non è stata CP_2 CP_3 emessa alcuna fattura in tal senso e nelle fatture di vendita non risultano i prodotti indicati nei citati fogli (da 2 a 5).
Dunque, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova, poiché dall'istruttoria non è emersa alcuna prova che le indicazioni di fossero vere e proprie prescrizioni in tal senso, mentre CP_2 diversi elementi, come la qualifica di venditore, mancata vendita dei prodotti, competenza professionale di fanno pensare il contrario. Pt_1
In conclusione, è ragionevole ritenere che in quanto venditore, si sia limitato a fornire CP_2 informazioni richieste da sui prodotti, senza prescrivere alcunché, atteso che peraltro lo stesso Pt_1 non risulta iscritto presso l'apposito albo. Il fatto che i prodotti contenenti sostanze vietate non siano stati venduti da rafforza questa spiegazione, peraltro dalla relazione peritale redatta dal CTU CP_3 risulta altresì che tutti i prodotti venduti a UO da risultano prodotti consentiti in CP_3 agricoltura biologica.
Ne deriva che la domanda attorea debba essere rigettata.
2. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti dell' CP_3 [...]
si osserva che: Parte_1
- non risulta contestato che ER aveva fornito al UO, fra marzo e ottobre 2020, pagina 8 di 10 esclusivamente i prodotti di cui alle fatture n. 1237 del 31/03/2020, n. 2341 del 30/04/2020, n.
3748 del 31/05/2020, n. 5787 del 14/08/2020, n. 6287 del 09/09/2020, n. 6577 del 30/09/2020,
n. 6918 del 26/10/2020, (doc. 8), per un totale di €. 83.973,87;
- in data 10/05/2021 UO versava un acconto di €. 6.908,08;
- il 20/10/2021 inviava una prima raccomandata di sollecito per l'importo delle CP_1 fatture ancora da versare (€. 77.065,79), in data 31.01.2022 ER inviava nuova diffida di pagamento, e successivamente a tale diffida, in data 08.06.2022, UO versava ad ER un ulteriore acconto di €. 10.000,00.
Ne deriva che la domanda riconvenzionale proposta da ER debba essere accolta, in quanto l'an
e il quantum del credito risulta provato.
3. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza di parte attrice e le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia, secondo i valori medi per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione, mentre secondo i minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria conclusionale, il totale deve essere aumentato del 10% trattandosi di due convenuti difesi da un unico difensore e aventi posizioni affini ex art. 4, co. 2 d.m. citato.
Le spese per la consulenza CTU, come già liquidate, si pongono a carico della parte attrice per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna la , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, in favore di al pagamento della somma di €. Controparte_3
67.065,79, oltre interessi moratori dalla 24.1.2023 fino al soddisfo;
- condanna altresì la parte Parte_1
a rimborsare ai convenuti e le
[...] Controparte_3 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 759,00 per contributo ed € 11.977 per pagina 9 di 10 compenso, aumentato del 10% ex art. 4 co.2 d.m. 55/2014, oltre al 15 % per spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU come già liquidate a carico di parte attrice
[...]
. Parte_1
Rovigo, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2149/2022
tra
in persona dell'omonimo Parte_1 titolare (C.F. / P.IVA rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall' avv. Rodolfo ROMITO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in
PADOVA, GALLERIA TRIESTE 6;
ATTORE
e
rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Pennisi e Controparte_1 Controparte_2 con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Mirandola (MO), via Roma n. 53
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per : Voglia l'On.le Tribunale Parte_1 adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito ed in via principale : a) accertare
e dichiarare – per quanto occorra - che il contratto intercorso fra le parti e meglio descritto in narrativa è risolto o, comunque, inefficace per fatto e colpa dei convenuti;
b) conseguentemente e per
l'effetto, accertare che nulla deve la ditta attrice alla convenuta per la Controparte_3 somministrazione di prodotto di cui alle fatture sub doc. 7), disporsi la restituzione dell'importo corrisposto dall'attore alla convenuta ovvero , comunque, compensare l'importo CP_3 pagina 1 di 10 che eventualmente sia dichiarato dovuto con la maggior somma di cui alla richiesta condanna che segue c) ancora per l'effetto condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione al pagamento della somma di € 251.250,00 a titolo di risarcimento del danno siccome determinato e per le causali indicati nella parte narrativa dell'atto di citazione per danno emergente e/o per lucro cessante, ovvero altra somma anche minore che risulterà dall'istruttoria o che sarà determinata dal
Giudice, tenuto conto delle eventuali compensazioni;
d) ovvero subordinatamente ed in alternativa all'ammontare indicato a sub c), condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento dei danni da perdita di chance nell'importo calcolato sub C) diminuito di una percentuale di probabilità del 30% pari ad euro 175.875,00 ovvero altra somma anche minore che risulterà dall'istruttoria o che sarà determinata dal Giudice e) ovvero subordinatamente ed in alternativa all'ammontare indicato a sub c), condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento dei danni così come indicato sub 4.3.3 della presente memoria nella somma di €
143.697,00. ovvero altra somma anche minore che risulterà dall'istruttoria o che sarà determinata dal
Giudice oltre interessi ex art. 1284 co III c.c. dal 30 settembre 2020 (data di chiusura della consegna del prodotto) fino alla data dell'effettivo soddisfo In via istruttoria All'occorrenza ed alla stregua di quanto dedotto sub 4) e di quanto evidenziato dal CTP nelle dimesse osservazioni, disporsi la rinnovazione o, quantomeno, l'integrazione della CTU già esperita. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge e tenuto conto dell'aumento di rito per essere il presente atto redatto con modalità telematiche”.
Per : NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande svolte Controparte_2 da parte attrice perché infondate, non provate o come meglio;
- IN VIA RICONVENZIONALE: condannare la , in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 al pagamento della somma di €. 67.065,79, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi moratori, - IN VIA SUBORDINATA: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata la domanda di parte attrice, rideterminare l'entità del risarcimento nei limiti del dovuto e del provato ed effettuare opportuna compensazione con il credito vantato da nei confronti della;
Con CP_3 Parte_1 vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Per : NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande svolte da Controparte_1 parte attrice perché infondate, non provate o come meglio;
- IN VIA RICONVENZIONALE: condannare la , in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 al pagamento della somma di €. 67.065,79, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi moratori, - IN VIA SUBORDINATA: nella denegata, e non creduta, pagina 2 di 10 ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata la domanda di parte attrice, rideterminare l'entità del risarcimento nei limiti del dovuto e del provato ed effettuare opportuna compensazione con il credito vantato da nei confronti della;
Con CP_3 Parte_1 vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.10.2022 l' conveniva Parte_1
CP_ in giudizio la società ER e , al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_2 risoluzione e/o inefficacia del contratto di vendita/consulenza di prodotti fitosanitari, la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti a seguito del declassamento della propria produzione da biologica a convenzionale.
L'attrice sosteneva in particolare che:
i. all'inizio dell'annata agraria 2019-2020, a fronte della grave diffusione della cimice asiatica
(Halyomorpha halys), l'azienda ricercava soluzioni di difesa fitosanitaria compatibili con il metodo biologico, in tale contesto, tramite collaboratore dell'azienda, veniva Testimone_1 contattata la società distributrice del prodotto OI, pubblicizzato Controparte_3 come impiegabile in frutticoltura BIO;
ii. a seguito di tale contatto, il perito agrario consulente tecnico per Controparte_2
, effettuava un primo sopralluogo presso il fondo agricolo e proponeva un piano CP_3 di trattamenti di tipo “tattico”, fondato su un insieme articolato di interventi. si CP_2 qualificava come consulente tecnico, assumendo l'onere di fornire indicazioni sui prodotti e le modalità di trattamento;
iii. nei mesi successivi, e in particolare tra maggio e luglio 2020, il rilasciava una serie di CP_2 prescrizioni scritte, tutte su carta intestata , indicando l'utilizzo dei seguenti CP_3 prodotti (v. doc. 2-5)
• (05.05.2020 e 12.05.2020), • OI (12.05.2020 e 15.07.2020), • CP_4
+ (30.06.2020), • e (30.06.2020 CP_5 Persona_1 Per_2 Per_3
e 15.07.2020);
iv. tutti i prodotti prescritti furono acquistati e impiegati dal QUOTA in conformità alle indicazioni ricevute ed all'esito del conferimento del raccolto 2020 alla cooperativa
PO, tuttavia, le partite furono analizzate e risultarono positive per la presenza di
Cipermetrina e Tau-fluvalinate, principi attivi non ammessi in agricoltura biologica, con pagina 3 di 10 conseguente esclusione di commercializzazione del prodotto e, comunque, declassamento dell'intera produzione da BIO a convenzionale (doc. 12-13A/B/C/D);
v. il danno economico risultante – calcolato sulla base dei prezzi medi 2020 per il CP_6 biologico e dei corrispettivi riconosciuti da PO per il convenzionale – ammonta a complessivi € 279.166,61, come da tabella riepilogativa dei quantitativi conferiti e delle differenze di prezzo per kg;
vi. i tentativi successivi da parte del di contestare l'esito delle analisi o di ottenere una Pt_1 rettifica da parte del conferitario si sono rivelati infruttuosi (doc. 15-16), di conseguenza,
l'attore conferiva incarico al dr. esperto fitopatologo, il quale confermava la Per_4 piena riconducibilità causale dei residui rinvenuti all'impiego dei prodotti prescritti da
– , , – giudicati incompatibili con l'agricoltura CP_2 CP_4 Per_2 Per_5 biologica, sia sotto il profilo tecnico che normativo (v. doc. 17);
vii. così concludeva per la risoluzione del contratto di consulenza e vendita somministrato da
PO per fatto e colpa di quest'ultima ed instava per il risarcimento del danno cagionato dall'erronea attività consulenziale perpetrata da PO a mezzo del tecnico dalla medesima officiato .
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti svolgendo le medesime difese, contestando integralmente la domanda attorea, nonché evidenziando come rivestisse esclusivamente il CP_2 ruolo di dipendente addetto alla vendita, privo di qualifica o abilitazione alla consulenza, con mansioni commerciali di promozione e illustrazione dei prodotti venduti.
I convenuti precisavano altresì che:
i. la responsabilità sull'utilizzo dei prodotti ricade integralmente sull'acquirente — il sig. Pt_1
— titolare di patentino abilitativo per acquisto e utilizzo dei fitofarmaci, che ha agito in piena autonomia nella scelta e applicazione dei trattamenti, come comprovato dalla documentazione di trasporto e dalle etichette dei prodotti, tutte contenenti specifiche avvertenze e istruzioni d'uso;
ii. nessuno dei prodotti indicati dall'attrice come causa del danno risulta essere stato effettivamente venduto da a parte attrice, e che il cosiddetto “prodotto anti-cimice” OI era CP_1 in realtà un concime organico ammesso in BIO, non un fitofarmaco;
iii. per contro, documentava di aver fornito alla controparte prodotti per un valore di € CP_1
83.973,87, di cui residua un credito certo, liquido ed esigibile pari a € 67.065,79; pagina 4 di 10 iv. nessuna contestazione era stata mai mossa in precedenza dal nonostante numerosi Pt_1 solleciti e incontri finalizzati a concordare un piano di rientro e solo a distanza di oltre due anni dalla fornitura, e in coincidenza con l'avvio delle azioni di recupero del credito da parte della convenuta, l'attrice avanzava per la prima volta le proprie pretese risarcitorie;
v. i prezzi utilizzati dalla difesa del ai fini di determinazione del danno non CP_6 Pt_1 rispecchiano i reali prezzi di mercato;
che le pere conferite erano in larga parte di qualità scadente: solo il 2,28% per consumo fresco, il resto per industria o trasformazione e che pertanto la asserita perdita di valore non era attribuibile esclusivamente all'uso dei fitofarmaci.
Svolta la prova per testi e per interpello e depositata la relazione peritale del CTU nominato, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
05.06.2025, con termine sino a 7 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali e alla predetta udienza in trattazione scritta la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3
c.p.c..
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1. La questione della responsabilità del venditore per inadempimento contrattuale va riportata alle norme generali preposte nel sistema giuridico italiano, ossia gli artt. 1218 e 1176 c.c., comma 2, e si risolve attribuendo un contenuto complesso alle nozioni di prestazione e di risultato atteso dal creditore, conferendo centralità al dovere di diligenza imposto al debitore ex art. 1176 c.c., comma 2,
(Cass. Sez. 3, n. 589 del 22.01.1999, punto 7.1.; Cass. Sez U., 28 luglio 2005, n. 15781, punto 8.1.;
Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012 - Rv. 623700-01).
La ricostruzione del contenuto obbligatorio alla luce dei criteri della diligenza qualificata e della buona fede è operazione interpretativa che spetta al giudice di merito effettuare caso per caso, tenendo conto della tipologia del rapporto, della natura, dell'oggetto e delle modalità di esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, a valle di una corretta distribuzione dei carichi di prova (Cass. Sez. U,
30.10.2001, n. 13533).
Posto quanto sopra, dall'istruttoria è emerso che:
a) ha come oggetto sociale principale “il commercio all'ingrosso di prodotti per Controparte_1
l'agricoltura e la zootecnica” (quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, antiparassitari, diserbanti, fertilizzanti, sementi…etc. - come chiaramente si evince dalla visura camerale – doc. 2) che si serve, per la propria rete commerciale di vendita, di alcuni Agenti di commercio;
b) è un dipendente di con qualifica di impiegato di 3° livello, addetto alla CP_2 CP_3 pagina 5 di 10 vendita, come risulta dalla documentazione prodotta in atti (v. doc.3) e come peraltro confermato dal teste all'udienza del 12.09.2024: "io all'epoca seguivo anche il Tes_2 personale [...] è stato inquadrato come venditore nel 2019" e dal legale rappresentante di
, in sede di interpello all'udienza del 16.05.2024: " è un CP_3 CP_7 CP_2 dipendente della ER con la qualifica di venditore di prodotti nelle zone di sua competenza e non di consulente tecnico";
c) forniva al UO, fra marzo e ottobre 2020, i prodotti di cui alle fatture n. 1237 del CP_3
31/03/2020, n. 2341 del 30/04/2020, n. 3748 del 31/05/2020, n. 5787 del 14/08/2020, n. 6287 del 09/09/2020, n. 6577 del 30/09/2020, n. 6918 del 26/10/2020, (doc. 8), per un totale di €.
83.973,87;
d) nessuna fattura per attività di consulenza risulta emessa da nei confronti di parte CP_3 attrice;
e) l'etichetta del IS (v. doc.5) contiene nel dettaglio la descrizione del prodotto, le componenti, le modalità e le dosi di impiego dello stesso, nonché l'avvertenza che il prodotto è
“da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta”.
Dunque, l'attività svolta da essendo lo stesso privo di certificato di abilitazione Controparte_2 rilasciato dalle Regioni, non può configurare come un contratto di consulenza tra le parti
[...]
e Peraltro, il in quanto Parte_2 Parte_3 CP_2 dipendente addetto alla vendita, non poteva svolgere tale attività, essendo espressamente vietata dalla normativa la commistione tra vendita e consulenza, come risulta anche dal certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari di cui il è in possesso (v. doc. 4) CP_2
Sul punto, occorre richiamare le vigenti norme che regolano i settore, si veda il punto A.
1.3 del Decreto
22 gennaio 2014 adozione del piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che recita:
“A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome. L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo pagina 6 di 10 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009…”.
Dall'istruttoria è emerso che l'attività svolta dal si sarebbe limitata alla vendita di prodotti CP_2 per conto di di cui alle fatture prodotte in atti e alla fornitura di informazioni sulle CP_3 caratteristiche e modalità di impiego degli stessi, come emerso dalla testimonianza di Testimone_3 all'udienza del 12.09.2024: "il aveva detto che c'erano alcuni prodotti che avrebbero potuto CP_2 debellare la cimice asiatica dal frutteto [...] come il OI che doveva fungere da repellente". Lo stesso teste ha precisato che "non sono a conoscenza dei rapporti economici tra il e CP_2 Pt_1
” .
[...]
In particolare, il CTU ha correttamente rilevato che “non risulta fra gli atti di causa una attestazione certa e precisa che collega i residui sopra soglia di CIPERMETRIN e alla “non Parte_4 conformità” emessa da PO con propria raccomandata in data 14.10.2020. In detta raccomandata, infatti, la cooperativa fa riferimento ad un generico “superamento dei residui massimi ammessi” senza menzionare quali fossero i principi attivi effettivamente riscontrati in eccesso. È peraltro vero che, in atti sono prodotte le analisi multiresiduali commissionata dalla cooperativa (doc.
13 a, 13 b, 13 c, 13d) a due laboratori … si deduce che la non conformità possa essere stata collegata
a e in quanto unici parametri rilevato oltre la soglia analitica CP_8 Parte_4 strumentale” .
In effetti, prosegue il CTU: “dall'esame dei suddetti referti analitici emerge invero un dato analitico superiore alla soglia di una ulteriore sostanza riscontrata (IL IN e relativi esteri) nel campione (doc. 13°), nel campione Conference (doc. 13b) e nel campione (doc. 13a), Per_6 Per_6 nel campione Conference (doc. 13b) e nel campione AT ET (doc. 13d) ma per quanto consta allo scrivente, detti superamenti nel 2020 (ed anche oggi) non implicano causa di difformità e dunque, si ritiene non possono aver costituito motivo per PO di riferire la non conformità anche a quest'ultimo principio attivo”(v. pag. 11 CTU).
Dunque, risulta accertato che i prodotti che hanno presumibilmente determinato il declassamento
(Mavrik e contenenti e ) non sono mai stati venduti da Per_2 CP_9 Parte_4
UO, come confermato dal teste all'udienza del 12.09.2024: "posso dire Parte_5 Tes_2 che dalle fatture che mi sono state mostrate non ci sono i prodotti della il e il Per_3 Per_5 CP_4 ma c'è solo il OI”.
La circostanza risulta senza dubbio confermata anche dalla relazione del CTU il quale afferma nelle proprie “conclusioni” (pag. 18) che: “i residui di sostanze vietate (in particolare , CP_9 [...]
) rinvenuti da Apofruit non possono ricondursi ai prodotti venduti da CP_10 CP_3 pagina 7 di 10 elencati del doc. 8 di parte attrice [ovvero le fatture]”.
Il fatto che i prodotti contenenti sostanze vietate non siano stati venduti da e quindi da CP_2
fa presumere ragionevolmente - come dichiarato dal in sede di interpello – che il CP_3 CP_2 abbia dato delle mere indicazioni, su richiesta del su vari prodotti, ma che poi non Parte_6 Pt_1 sono stati venduti da al UO ( v. verbale 16 maggio 2024: ha risposto sul cap. CP_1 CP_2
9: no io non ho mai prescritto alcun fitofarmaco ho solo dato indicazioni su vari prodotti su richiesta del anche su prodotti che lo stesso aveva in casa, inoltre, riconosco la mia scrittura sul doc. 2 Pt_1 che mi viene mostrato sul doc. 3 e doc. 4, anche sul doc. 25, mentre non riconosco la mia scrittura sul doc. 5; sul cap. 10: non so cosa utilizzasse il , io so solo che gli abbiamo venduto il IS, gli Pt_1 altri prodotti non sono a mia conoscenza perché non sono stati da noi venduti).
Si deve concludere, sulla base dell'impianto probatorio, che i documenti prodotti da parte attrice (da 2 a
5) non sono “prescrizioni” ma mere annotazioni rese dal su richieste di informazioni del CP_2
Si evidenzia, infatti, che tali informazioni vengono annotate su fogli sfusi, pagine di vecchie Pt_1 agende, fogli bianchi di block notes etc., in occasioni di incontri informali, dunque, non può dirsi provato che per conto di abbia svolto attività di consulenza, infatti, non è stata CP_2 CP_3 emessa alcuna fattura in tal senso e nelle fatture di vendita non risultano i prodotti indicati nei citati fogli (da 2 a 5).
Dunque, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova, poiché dall'istruttoria non è emersa alcuna prova che le indicazioni di fossero vere e proprie prescrizioni in tal senso, mentre CP_2 diversi elementi, come la qualifica di venditore, mancata vendita dei prodotti, competenza professionale di fanno pensare il contrario. Pt_1
In conclusione, è ragionevole ritenere che in quanto venditore, si sia limitato a fornire CP_2 informazioni richieste da sui prodotti, senza prescrivere alcunché, atteso che peraltro lo stesso Pt_1 non risulta iscritto presso l'apposito albo. Il fatto che i prodotti contenenti sostanze vietate non siano stati venduti da rafforza questa spiegazione, peraltro dalla relazione peritale redatta dal CTU CP_3 risulta altresì che tutti i prodotti venduti a UO da risultano prodotti consentiti in CP_3 agricoltura biologica.
Ne deriva che la domanda attorea debba essere rigettata.
2. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti dell' CP_3 [...]
si osserva che: Parte_1
- non risulta contestato che ER aveva fornito al UO, fra marzo e ottobre 2020, pagina 8 di 10 esclusivamente i prodotti di cui alle fatture n. 1237 del 31/03/2020, n. 2341 del 30/04/2020, n.
3748 del 31/05/2020, n. 5787 del 14/08/2020, n. 6287 del 09/09/2020, n. 6577 del 30/09/2020,
n. 6918 del 26/10/2020, (doc. 8), per un totale di €. 83.973,87;
- in data 10/05/2021 UO versava un acconto di €. 6.908,08;
- il 20/10/2021 inviava una prima raccomandata di sollecito per l'importo delle CP_1 fatture ancora da versare (€. 77.065,79), in data 31.01.2022 ER inviava nuova diffida di pagamento, e successivamente a tale diffida, in data 08.06.2022, UO versava ad ER un ulteriore acconto di €. 10.000,00.
Ne deriva che la domanda riconvenzionale proposta da ER debba essere accolta, in quanto l'an
e il quantum del credito risulta provato.
3. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza di parte attrice e le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia, secondo i valori medi per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione, mentre secondo i minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria conclusionale, il totale deve essere aumentato del 10% trattandosi di due convenuti difesi da un unico difensore e aventi posizioni affini ex art. 4, co. 2 d.m. citato.
Le spese per la consulenza CTU, come già liquidate, si pongono a carico della parte attrice per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna la , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, in favore di al pagamento della somma di €. Controparte_3
67.065,79, oltre interessi moratori dalla 24.1.2023 fino al soddisfo;
- condanna altresì la parte Parte_1
a rimborsare ai convenuti e le
[...] Controparte_3 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 759,00 per contributo ed € 11.977 per pagina 9 di 10 compenso, aumentato del 10% ex art. 4 co.2 d.m. 55/2014, oltre al 15 % per spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU come già liquidate a carico di parte attrice
[...]
. Parte_1
Rovigo, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
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