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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 155 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
- in persona del Presidente e legale rappresentante, , nato a [...] il
[...] CP_2
04 maggio 1960, residente a [...], con sede legale in Oristano, [codice fiscale ] P.IVA_1
struttura di con Controparte_3
sede legale in Roma, membro del [CNCU] Controparte_4
[C.F. ], rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Dore in virtù di mandato collettivo P.IVA_2
rilasciato dai signori:
1. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. CP_5 [...]
; C.F._1
2. nato a [...] il [...] e residente a [...]
n.20, C.F. ; CodiceFiscale_2
3. nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]. Controparte_6
; CodiceFiscale_3
Pagina 1 4. nato a [...] il [...] e residente a [...]
; CodiceFiscale_4
5. nato a [...] il [...] e residente a [...]
n.3 C.F. ; CodiceFiscale_5
6. nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F. CP_8
; CodiceFiscale_6
7. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. CP_9 [...]
; C.F._7
8. nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F. CP_10 [...]
; C.F._8
9. nata a [...] il [...] e residente a [...]
24 C.F. ; CodiceFiscale_9
10. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. CP_11 [...]
; C.F._10
11. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. Controparte_12 [...]
; C.F._11
12. nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_4
in via Tibula n.5 C.F. ; CodiceFiscale_12
13. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. CP_13 [...]
; C.F._13
Pagina 2 14. nata a [...] il [...] e residente a [...]
n.26 C.F. CodiceFiscale_14
15. nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_15
C.F. ; CodiceFiscale_15
16. nato a [...] il [...] e residente a [...] CP_16
C.F. ; CodiceFiscale_16
17. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_17
; CodiceFiscale_17
18. nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. CP_18
; CodiceFiscale_18
19. nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. CP_19
; CodiceFiscale_19
20. nata a [...] il [...] e residente a [...]
n.45, C.F. ; CodiceFiscale_20
21. nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. CP_8
; CodiceFiscale_21
22. nata a [...] il [...] e residente a [...], CP_21
C.F. ; CodiceFiscale_22
23. nata a [...] il [...] e residente a [...]
Abruzzo n. 30, C.F. ; CodiceFiscale_23
Pagina 3 24. nata Castelsardo il 24.11.1954 ed ivi residente in [...], Parte_6
C.F. ; CodiceFiscale_24
APPELLANTE
contro
(C.F. e N.I. C.C.I.A.A. di Nuoro ), con sede CP_22 Controparte_23 P.IVA_3
legale in (08100) Nuoro, Via Straullu, 35, in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e difesa giusta procura in calce al CP_24
presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Ernesto Stajano, dall'Avv. Giuseppe
Macciotta, dall'Avv. Giovanni Macciotta e dall'Avv. Enrico Campagnano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv. Giuseppe Macciotta e Giovanni Macciotta sito in Cagliari,
Viale A. Diaz 29;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
, C.F. , nella persona del Presidente, Controparte_25 P.IVA_4
nonché legale rappresentante pro tempore , nonché, individualmente, Controparte_26 CP_26
( ), ( ),
[...] C.F._25 CP_27 C.F._26 Controparte_28
( ), ( ), C.F._27 Controparte_29 C.F._28 CP_30
( ,), ( ), tutti rappresentati e difesi C.F._29 CP_31 C.F._30
dall'Avv. Gianni Allena del Foro di Sassari, in forza di procura allegata agli atti;
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE : CP_1
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
1) accertarsi e dichiararsi per quanto all'espositiva del presente atto e per le ragioni esposte negli
atti di causa che l'Accordo Negoziale Bilaterale stipulato da e Controparte_1 CP_22
Pagina 4 S,p.A. in data 17 settembre 2019 ha valore di transazione e comunque costituisce atto dal quale è
dato evincere la rinuncia da
parte dell'appellata alla eccezione di prescrizione proposta nella causa iscritta al n. 3599/2016
RG.
2) In ogni caso e comunque – e salvo l'assorbimento del motivo – dichiararsi che il termine di
prescrizione per fra valere i diritti oggetto della controversia è quello ordinario di dieci anni
previsto dall'art. 2946 cod. civ.
3) Dichiararsi, in ogni caso, che nessuna eccezione di prescrizione è stata proposta nella causa
iscritta al n. 7616/2015 e che nessuna eccezione di prescrizione è stata proposta nei confronti degli
aderenti all'unitaria azione di classe ammessa.
4) Per effetto di quanto ai capi 1) – 2) – 3) che precedono e per quanto in espositiva ed in totale
riforma, sul punto, della sentenza appellata dichiararsi che prescrizione alcuna si è verificata o
può essere fatta valere in relazione ai diritti oggetto di controversia sia in relazione ai proponenti
che in relazione agli aderenti.
5) Ferma la statuizione di cui al punto 3) del dispositivo della sentenza, in riforma di quanto
statuito al punto 4) dello stesso, accertare e dichiarare che il criterio di calcolo per la restituzione
degli importi addebitati e pagati in fattura nell'ipotesi di erogazione di acqua non potabile, nella
percentuale del 50% della tariffa deve essere applicato e riconosciuto anche in relazione agli
importi addebitati in fattura riguardanti i servizi di fognatura e di depurazione.
6) Accertarsi e dichiararsi quale criterio omogeneo di calcolo per il risarcimento del danno quello
contenuto nella bozza di “Accordo Attuativo” predisposta da tenendo conto Controparte_1
di quanto da parte attrice/appellante allegato e dedotto nella memoria autorizzata in data 27
novembre 2020 anche nella parte nella quale, in via subordinata, è stata fatta richiesta di
Pagina 5 ammissione di consulenza tecnica d'ufficio [che si conferma anche in questa sede] e tenersi, altresì,
conto che nella individuazione dei criteri di calcolo, per quel che attiene il danno non patrimoniale,
dovrà prendersi a parametro il disagio patito dagli utenti, in coerenza con l'impegno assunto dalla
Società convenuta nella propria Carta del servizio e come espressamente enunciato in citazione da
pagina 23 a pagina 27 e con l'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe in data 16 novembre
2017 e per le ragioni di cui all'espositiva di cui al presente atto.
7) Per l'effetto revocarsi la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno di cui al
punto 8) del dispositivo della impugnata sentenza.
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA e più: Controparte_25
“1) Contrariis reiectis.
2) Dichiararsi che nessuna prescrizione si è verificata o può essere fatta valere in relazione ai
diritti oggetto di controversia sia in relazione ai proponenti che in relazione agli aderenti.
3) Accertarsi l'erroneità del criterio omogeneo di calcolo per il risarcimento del danno in relazione
alle necessità di consumo giornaliero pro capite ed alle ulteriori considerazioni rideterminandolo
nella misura di euro 1 giornaliero o importo diverso calcolato su corretti parametri statistici.
4) Accertarsi e dichiararsi la risarcibilità del danno da disagio (comunque considerato)
liquidandone l'importo omogeneo equitativamente determinato per tutti i proponenti e gli aderenti.
5) Con vittoria di spese”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA CP_22
“Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, che voglia
Pagina 6 - Nel merito, rigettare l'appello proposto dall'Adiconsum e dagli altri appellanti in quanto
manifestamente infondato;
- in accoglimento dell'appello incidentale, annullare ovvero riformare la sentenza impugnata in
relazione ai singoli motivi di impugnazione incidentale, relativi alla posizione e all'attività
processuale svolta da , all'onere della prova nella class action, alla responsabilità del CP_1
Gestore nonché ai criteri di quantificazione individuati nella sentenza gravata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori , , Controparte_26 CP_27 CP_28
, , e , quali componenti del
[...] Controparte_29 CP_30 CP_31
promossero un'azione di classe, distinta al r.g. n. 7616/2015, Controparte_25 CP_25
contro gestore unico del Servizio Idrico Integrato, esponendo: CP_22
- di essere “titolari di utenze idriche di acqua potabile individuali, afferenti alle rispettive abitazioni”;
- che in diverse realtà, il servizio di erogazione dell'acqua potabile non era stato reso “secondo la normativa contrattuale regolamentare, ovvero con erogazione dell'acqua per uso umano, ma sempre più spesso con erogazione di acqua inutilizzabile per qualsiasi genere di uso umano”; a titolo di esempio, gli attori richiamarono talune ordinanze emesse dai sindaci dei comuni di Sassari, Alghero
e Porto Torres che avevano vietato l'uso dell'acqua per uso umano, per un periodo decorrente dal
2013 sino al 2015.
Domandarono, pertanto, l'accertamento dell'inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni concernenti il servizio idrico in capo ad l'accertamento dell'illegittimità CP_22
dell'addebito totale delle quote fisse per il servizio idrico e dell'intera quota fissa del servizio
Pagina 7 fognario e di depurazione per tutto il periodo in cui era stata erogata acqua non potabile, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali comprensivi del costo dell'acqua potabile nella misura media di necessità giornaliera.
Si costituì in giudizio la società domandando la declaratoria di inammissibilità della CP_22
domanda avversa e, nel merito, l'assoluzione da ogni avversa pretesa, così esponendo:
- gli attori non avevano offerto alcun elemento utile all'identificazione delle utenze interessate dalla erogazione di acqua non potabile;
- la responsabilità derivante dalla non potabilità dell'acqua non poteva essere ascritta al gestore del servizio idrico integrato, il quale ha solo la gestione delle condotte idriche, mentre la proprietà
permane in capo agli enti locali consorziati nell'autorità d'ambito ovvero, nel caso di infrastrutture sovra comunali, alla Regione autonoma della Sardegna;
- l'acqua erogata nel territorio del comune di Alghero non aveva avuto valori fuori norma significativi e i fenomeni di non potabilità nei comuni di Porto Torres e Sassari non erano stati continuativi e non avevano riguardato l'intero territorio comunale;
- l'addebito della quota fissa non era connesso alla potabilità dell'acqua, bensì agli oneri fissi di mantenimento in attività del servizio;
anche l'addebito della quota del servizio fognario di depurazione non era connesso alla potabilità dell'acqua, atteso che il servizio di potabilizzazione è
compreso nella quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto, che comprende anche captazione,
adduzione, distribuzione e misura dell'acquedotto; in ogni caso, la domanda risultava, in sostanza,
finalizzata ad ottenere una riduzione della tariffa, che, tuttavia, era determinata dall' senza CP_32
alcun riferimento alla potabilità dell'acqua.
Con atto regolarmente notificato l' Controparte_1
unitamente a 14 titolari di un rapporto contrattuale di utenza per il servizio idrico
[...]
Pagina 8 integrato e a 10 consumatori finali, citò in giudizio la società ai sensi dell'art. 140 CP_22
bis del D. Lgs. 206/2005 al fine di ottenere il riconoscimento della cattiva gestione del servizio idrico e il conseguente diritto degli utenti e consumatori finali al risarcimento dei danni patiti: la causa venne distinta al r.g. n. 3599/2016.
In particolare, l' lamentò che nel somministrare acqua non conforme ad alcuni CP_1 CP_22
parametri di potabilità previsti dal D. Lgs. 31/2001 (come rilevabile dalle ordinanze del Sindaco di
Castelsardo agli atti, docc. da 32 a 42):
1) sarebbe venuta meno all'obbligo primario previsto dall'art. 1) del decreto legislativo n. 31 del 2
febbraio 2001 in forza del quale il Gestore del Servizio Idrico deve garantire la salubrità e la pulizia dell'acqua somministrata e quindi una qualità della stessa – qualora sia destinata al consumo umano
– tale da salvaguardare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque;
2) avrebbe violato il c.d. principio di precauzione di cui all'art. 191 del Trattato di Lisbona e dell'art. 97 della Costituzione, omettendo di adottare misure volte ad assicurare una protezione cautelativa ed anticipata, con lo scopo di evitare danni nel periodo di tempo necessario a sviluppare la conoscenza dell'effettiva entità dei rischi connessi all'ingestione della sostanza de qua;
3) avrebbe omesso di informare gli utenti del servizio idrico residenti in [...]dei rischi derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati, così violando il disposto di cui all'art. 8) della Carta del Servizio adottata dalla Parte_7
4) avrebbe violato il disposto di cui al paragrafo I, n. 3 della Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 [principi sull'erogazione dei servizi pubblici] e degli artt.
2 - punto 2.1 - e 7) della Carta del Servizio, che prevedono l'obbligo di fornire un servizio di acquedotto, fognatura e depurazione continuo, regolare e senza interruzioni;
Pagina 9 5) avrebbe omesso di adottare misure volte ad assicurare agli utenti - in caso di interruzioni della fornitura e di non regolarità della stessa - il minor disagio possibile, provvedendo ad "attivare un servizio sostitutivo di emergenza", nel rispetto delle disposizioni della competente autorità
sanitaria" [artt.
2 - punto 2.1 - e 7 della Carta del Servizio]; soltanto in occasione dell'interruzione del servizio intervenuta nell'anno 2015 avrebbe attivato un servizio sostitutivo di CP_22
somministrazione di limitati quantitativi di acqua "a mezzo autobotte".
L'associazione sostenne, quindi, l'ammissibilità della proposta azione di classe in ragione dell'ambito territoriale unitario – individuato nel Comune di Castelsardo – e della omogeneità dei diritti tutelati, riconducibili alle due categorie dei titolari di un rapporto contrattuale e degli utilizzatori finali del servizio idrico, ai quali spetterebbe il risarcimento del danno patrimoniale dipendente dalla qualità del servizio idrico erogato, mediante una riduzione del corrispettivo, oltre ad un danno non patrimoniale, in quanto l'impossibilità di uso dell'acqua per il consumo umano avrebbe pregiudicato il “godimento del diritto di proprietà sulle proprie abitazioni”; indicò, infine,
l'arco temporale interessato dalle ordinanze di non potabilità nel periodo ricompreso tra il 2011 e il
2015.
Si costituì in giudizio la società eccependo l'inammissibilità dell'azione proposta per CP_22
avere ad oggetto una domanda di mero accertamento, per difetto di omogeneità dei diritti individuali tutelati e per manifesta infondatezza. Eccepì, inoltre, la prescrizione per i fatti antecedenti al 29.3.2015, avuto riguardo alla data in cui era stato intrapreso il giudizio, richiamando il disposto di cui all'art. 1495 III comma del cod. civ.
Escluse, in ogni caso, che vi fosse una responsabilità di esso gestore in relazione ai fatti oggetto di causa, contestando la sussistenza di danni risarcibili.
Con ordinanza in data 17.11.2017 il Collegio, richiamato il contenuto dell'art. 140 bis c. 14 del
Codice del Consumo, dispose la riunione dei due procedimenti, indicando il contenuto dell'unica
Pagina 10 azione di classe, che sarebbe stata connotata dai seguenti elementi identificativi: “possono aderire
alla presente azione di classe tutti i titolari di utenze idriche Abbanoa e i consumatori, anche a
prescindere da un diretto rapporto contrattuale, del servizio idrico fornito da che B) CP_22
nell'intero territorio della Regione , C) nel periodo compreso tra l'anno 2011 ed il 2015; CP_25
D) abbiano subito la mancata erogazione di acqua potabile;
E) ed intendano ottenere la
restituzione della quota fissa e della quota del servizio fognario e di depurazione in misura
proporzionale al periodo di mancata erogazione di acqua potabile;
oltre al risarcimento del danno
rappresentato dal costo dell'acqua potabile nella misura media di necessità giornaliera e dal
disagio patito”.
Depositati gli elenchi degli aderenti all'azione di classe da parte del Comitato e di e CP_1
verificate, da parte del Collegio, l'esecuzione della pubblicità prescritta come condizione di procedibilità della domanda, e la tempestività del deposito degli atti di adesione entro il termine perentorio prescritto, il Tribunale esaminò, preliminarmente, le questioni relative alla legittimazione processuale dell' e all'inammissibilità delle adesioni estranee al , CP_1 Parte_8
depositate da , ritenendole entrambe infondate. CP_1
Richiamata, inoltre, la disciplina che avrebbe regolato il processo ai sensi dell'art. 140 bis del
Codice del Consumo e precisato che nelle cause iscritte ai numeri 7616/2015 e 3599/2016,
successivamente riunite, le parti avevano formulato domande ed eccezioni in parte differenti tra loro, in quanto, a titolo di esempio, aveva chiesto esclusivamente il risarcimento del CP_1
danno, mentre il aveva chiesto, oltre al risarcimento, anche la Controparte_25
restituzione della quota fissa e della quota del servizio fognario e di depurazione, il Collegio stabilì,
tuttavia, che, sebbene il legislatore non avesse espressamente disciplinato gli effetti della riunione delle azioni di classe proposte entro il termine per l'adesione, l'obbligatorietà della riunione e l'esigenza di una tutela omogenea per tutti gli appartenenti alla classe avrebbero indotto a ritenere che tutte le domande e le eccezioni formulate nel giudizio preliminare di ammissibilità dovessero
Pagina 11 essere a loro estese, a prescindere dall'azione di cui fossero stati proponenti.
Circoscrisse, pertanto, il petitum dell'azione di classe alla restituzione delle quote fisse per il servizio idrico, delle quote per il servizio fognario e di depurazione (per tutto il periodo in cui non era stata erogata acqua potabile), oltre al risarcimento del danno patrimoniale contrattuale ed extracontrattuale comprensivo del costo dell'acqua potabile nella misura media di necessità
giornaliera (quantità media necessaria per una famiglia, pari ad almeno una confezione da sei bottiglie al giorno, per l'intero periodo dell'inadempimento) e del danno non patrimoniale rappresentato dal disagio subito, e la causa petendi all'inadempimento del gestore idrico rispetto all'obbligo di fornire acqua potabile, al quale sarebbe conseguita una responsabilità contrattuale nei confronti dei titolari delle utenze e una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei consumatori, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale.
***
La causa, istruita con produzioni documentali, venne così decisa dal Tribunale di Cagliari, con sentenza non definitiva n. 3048/2021, pubblicata in data 18/10/2021: “1) accerta l'inadempimento
parziale di nelle fattispecie di mancata erogazione dell'acqua potabile;
2) stabilisce, CP_22
ai fini della determinazione del criterio omogeneo di calcolo, che l'azione di classe si prescrive nel
termine di ventisei mesi dal consumo e gli effetti interruttivi della prescrizione, in assenza di atti
interruttivi compiuti dal singolo utente, decorrono, per i proponenti, dalla notifica della domanda
del in (in data 23.7.2015) e, per gli aderenti, dal deposito dell'atto Controparte_25 CP_25
di adesione;
3) accerta, quale criterio omogeneo di calcolo per la restituzione degli importi
addebitati e pagati in fattura nell'ipotesi di erogazione di acqua non potabile, la percentuale del
50% della quota fissa del servizio di acquedotto addebitata nel periodo di mancata erogazione di
acqua potabile;
4) rigetta la domanda di restituzione degli importi addebitati in fattura in relazione
ai servizi di fognatura e di depurazione;
5) accerta, quale criterio omogeneo di calcolo per il
Pagina 12 risarcimento del danno nell'ipotesi di erogazione di acqua non potabile, in via equitativa, l'importo
di 0,315 € per ogni giorno di mancata erogazione di acqua potabile e per ogni componente del
nucleo familiare del titolare dell'utenza; 6) rigetta la domanda di risarcimento del danno
rappresentato dal disagio lamentato dagli utenti;
7) rigetta la domanda di risarcimento del danno
extracontrattuale; 8) riserva la liquidazione delle spese processuali alla pronuncia definitiva […]”.
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale svolto dal giudice di primo grado.
Premesso che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici e rilevato che la questione in esame potesse avere ad oggetto il solo diritto del gestore ad ottenere per intero il corrispettivo contrattuale per l'acqua fornita all'utente – nonchè, correlativamente, il diritto dell'utente a pagare un corrispettivo inferiore in caso di inesatto adempimento – il Collegio ha ritenuto che in applicazione dei principi che sorreggono i rapporti obbligatori di diritto privato, il fornitore non può di certo pretendere il pagamento della tariffa prevista in via generale per l'erogazione di acqua per il consumo umano, qualora la risorsa idrica effettivamente somministrata non risulti idonea a tale uso. Da tali premesse, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto infondata l'eccezione, sollevata da secondo cui la responsabilità graverebbe esclusivamente in capo CP_22
all'ente proprietario delle condotte idriche, delle quali la società stessa avrebbe solo la gestione.
Quanto all'eccezione di prescrizione con riferimento ai dedotti vizi dell'acqua somministrata nel periodo antecedente al 29 marzo 2015, sollevata anche in questo caso dalla società convenuta, il
Collegio ha considerato che, in osservanza dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità e in presenza di una normativa speciale (art. 132, c. 4, Codice del Consumo), l'azione doveva ritenersi prescritta nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene e che, ai sensi dell'art. 140
bis, comma 3, Codice del Consumo, gli effetti della prescrizione decorressero dalla notificazione
Pagina 13 della domanda per gli utenti rappresentati dal Comitato (23.7.2015, data della notifica della domanda da parte del in e, per coloro che avevano aderito Controparte_25 CP_25
successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
Passando al merito della questione, il Tribunale, nell'esaminare la domanda di restituzione della quota fissa e della quota del servizio fognario e di depurazione in misura proporzionale al periodo di mancata erogazione di acqua potabile, ha osservato che, essendo ormai pacifico che la tariffa del servizio idrico integrato si configuri, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, dovesse considerarsi irragionevole prevedere la corresponsione della quota di tariffa, anche quando manchi il relativo servizio al quale quella quota
è riferita. Precisate, quindi, le funzioni assolte dai servizi per i quali gli attori avevano chiesto la restituzione delle quote (acquedotto, fognatura e depurazione), il Tribunale ha accertato che la non potabilità dell'acqua potesse incidere sul sinallagma esclusivamente in relazione alla parte della quota di acquedotto che copriva il costo del sevizio di potabilizzazione, essendo stato, invece,
regolarmente erogato il servizio di captazione, adduzione e distribuzione delle acque;
allo stesso modo, non avrebbero potuto rilevare i servizi di fognatura e depurazione, in relazione ai quali la domanda è stata ritenuta palesemente infondata, anche in considerazione del fatto che le parti non avevano offerto elementi idonei ad accertare nel suo preciso ammontare l'incidenza del costo del servizio di potabilizzazione nella determinazione della tariffa idrica.
In ragione, quindi, della mancanza di elementi offerti dalle parti, il Collegio ha stabilito che l'art. 13
del provvedimento C.I.P. (Comitato internazionale prezzi) n. 26/1975 potesse rappresentare, seppur non più in vigore, un parametro utile nella parte in cui, per l'acqua non potabile, aveva previsto una riduzione del 50% del prezzo: considerata, pertanto, la formulazione della domanda, il Tribunale ha stabilito che il criterio omogeneo di calcolo così individuato dovesse essere limitato alla quota fissa,
con esclusione di quella variabile.
Pagina 14 Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale comprensivo del costo dell'acqua potabile nella misura della quantità media necessaria per una famiglia, pari ad almeno una confezione di sei bottiglie al giorno, oltre al danno derivante dal disagio nella misura da determinarsi secondo equità, il Collegio ha anzitutto considerato che: -
l'acqua che sarebbe stata destinata all'uso potabile dell'utente non era stata consumata e conseguentemente computata in fattura;
- per l'uso potabile, l'utente avrebbe dovuto comunque pagare un corrispettivo;
- il danno subito dall'utente sarebbe potuto configurarsi, al più, nel maggior costo sostenuto a causa dell'inadempimento del gestore per l'acquisto dell'acqua minerale. Sulla
base, quindi, dei dati forniti dalle più recenti statistiche Istat relative alla spesa mensile sostenuta dalle famiglie per l'acquisto di acqua minerale nel 2018 (pari ad € 12,48) e del prezzo medio dell'acqua minerale in Italia indicato dalla Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali
Naturali e delle Acque di Sorgente (pari a 0,21 € al L.), il Tribunale ha ritenuto che, poiché il consumo medio di una famiglia formata da due componenti è pari ad un litro al giorno per ogni componente e poiché chi non aveva potuto usufruire dell'acqua potabile dell'acquedotto,
verosimilmente, aveva dovuto acquistare un quantitativo di acqua minerale superiore, non potendosi giungere ad un criterio di calcolo strettamente matematico, ogni componente avesse dovuto sostenere un maggior costo per l'acqua potabile pari ad un litro e mezzo al giorno. Pertanto,
considerato il prezzo medio dell'acqua minerale in Italia di 0,21 € al litro, il risarcimento del danno
è stato determinato, in via equitativa, in 0,315 € al giorno per ogni componente del nucleo familiare del titolare dell'utenza.
Quanto, infine, alla domanda di accertamento dei danni non patrimoniali derivanti dall'inadempimento contrattuale, il Tribunale ha ritenuto che il disagio rappresentato dall'acquisto di acqua minerale non avrebbe potuto giustificare tale pretesa, non essendo, di per sé, così afflittivo da costituire un pregiudizio per la salute o per altro diritto costituzionalmente garantito. Per
completezza, ha inoltre osservato che nel caso di specie il disagio, genericamente allegato, non
Pagina 15 fosse stato nemmeno provato nei profili concreti dei pregiudizi lamentati, peraltro non personalizzabili in relazione ai singoli danneggiati, bensì condivisi da tutti i membri della classe.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello l'associazione , al fine di ottenere, in sua CP_1
riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il e, personalmente, i signori Controparte_25 [...]
, , , , e CP_26 CP_27 Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_31
, proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata e
[...]
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è altresì costituita domandando il rigetto degli avversi appelli e proponendo, a CP_22
sua volta, appello incidentale al fine di ottenere la riforma del provvedimento impugnato e l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. Appello di Adiconsum.
Con primo, articolato, motivo d'appello l'associazione censura la sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui il Collegio, nell'accertare che l'oggetto del contratto di somministrazione intercorrente tra gli utenti ed il gestore fosse costituito dalla vendita di risorse idriche e che,
conseguentemente, alla fattispecie si sarebbero dovute applicare due normative - quella prevista appositamente per il contratto di somministrazione e quella propria dei contratti a cui corrispondono le singole prestazioni (tra cui la vendita) -, ha stabilito che l'azione di classe, in presenza della normativa speciale di cui all'art. 132, comma 4, Codice del Consumo, dovesse ritenere prescritta nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene e che gli effetti della prescrizione sarebbero decorsi, ai sensi dell'art. 140 bis del Codice del Consumo, dalla notificazione della domanda e, per coloro che avevano aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. Sostiene, sul punto,
parte appellante che il Tribunale non avrebbe dovuto ricondurre il rapporto di utenza né alla
Pagina 16 disciplina della somministrazione, né a quella della vendita, neppure qualificabile nella modalità
della fornitura, ma, diversamente, avrebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina prevista dall'art. 2946 c.c., secondo cui “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per
prescrizione con il decorso di dieci anni”, con la conseguenza che in relazione ai danni subiti dagli utenti nell'arco temporale 2011-2015, nessuna prescrizione si sarebbe verificata.
Sempre sul tema della prescrizione, l' censura la sentenza di primo grado nella parte in CP_1
cui il Collegio, nel premettere che nelle cause iscritte ai numeri 7616/2015 e 3599/2016 e successivamente riunite gli attori avevano formulato domande ed eccezioni in parte differenti tra loro, ha stabilito che, sebbene il legislatore non avesse espressamente disciplinato gli effetti della riunione delle azioni di classe, l'obbligatorietà stessa della riunione e l'esigenza di una tutela omogenea per tutti gli appartenenti alla classe avrebbero indotto a ritenere che tutte le domande e le eccezioni formulate nel giudizio preliminare di ammissibilità si dovessero considerare estese a tutti,
a prescindere dall'azione di cui fossero stati proponenti, con la conseguenza che gli effetti dell'eccezione di prescrizione formulata da esclusivamente nella causa iscritta al r.g. n. CP_22
3599/2016 si sarebbero estesi anche nei confronti dei proponenti della causa iscritta al r.g. n.
7616/2015, nell'ambito della quale non aveva formulato alcuna eccezione di prescrizione. CP_22
A detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la classe “non può essere
considerata quale soggetto legittimato ad essere destinatario di un'eccezione di prescrizione che
riguarderebbe soggetti di cui essa non ha la rappresentanza e rispetto ai quali sarebbe
processualmente e sostanzialmente estraneo”.
Sotto ultimo profilo inerente il tema della prescrizione, l' contesta che il Collegio non CP_1
abbia nemmeno verificato se nel comportamento tenuto da ovvero da entrambe le parti, vi CP_22
fosse stata una concreta rinuncia a far valere la prescrizione dei diritti pretesi: precisa, sul punto,
l'appellante che agli atti del primo grado erano stati prodotti il Protocollo d'Intesa e l'Accordo
Negoziale Bilaterale, entrambi sottoscritti da e in data 26.9.2018 e 17.9.2019 CP_22 CP_1
al fine di individuare un accordo transattivo sulle reciproche pretese ed eccezioni, che, tuttavia, il
Pagina 17 Tribunale avrebbe disatteso, considerato che di fatto le parti mai si erano impegnate a finalizzare l'accordo e realizzare l'estinzione dei giudizi pendenti. Sostiene, tuttavia, l'associazione, che l'Accordo sottoscritto dalle parti avrebbe carattere vincolante, soprattutto nella parte in cui CP_22
si era impegnata a ristorare gli utenti per i danni subiti nel quinquennio 2011-2015 e a rendere priva di effetti l'eccezione di prescrizione proposta al momento della costituzione in giudizio, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto esclusivamente pronunciarsi sul quantum e rilevare che gli intervenuti accordi implicassero una rinuncia a far valere la prescrizione.
Con secondo motivo l' censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Collegio CP_1
ha quantificato il danno subito dagli utenti attraverso un percorso motivazionale fondato su un contesto di “ordinarietà statistica”, nel quale l'acquisto di acqua minerale si pone come acquisto di un bene “voluttuario” ed alternativo rispetto al consumo normale di acqua di rete che interviene quando questa sia rispondente ai parametri di legge;
a detta dell'associazione, invece, per soddisfare le tre fondamentali esigenze di cucinare, bere e lavarsi i denti, ogni persona consumerebbe di media
7,5 litri al giorno, o, eventualmente, 5 litri al giorno, così da potersi determinare un risarcimento del danno pari quantomeno ad 1 € al giorno per ogni componente del nucleo familiare titolare dell'utenza. Detto parametro sarebbe, del resto, in linea con quanto sviluppato da in CP_1
sede transattiva e che aveva costituito oggetto della bozza dell'Accordo Attuativo prodotta agli atti del primo grado, nonché in linea rispetto al quadro fattuale e di criticità delineato nelle ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di Castelsardo e prodotte, allo stesso modo, nel giudizio di primo grado.
Con terzo motivo di appello censura il provvedimento del Tribunale laddove CP_1
quest'ultimo ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sul presupposto che il disagio rappresentato dall'acquisto dell'acqua minerale – genericamente allegato e non provato - non potrebbe essere considerato, di per sé, “di tale afflittività da costituire un pregiudizio
Pagina 18 per la salute per altro diritto costituzionalmente garantito”: precisa, sul punto, l'appellante che la decisione del Collegio sarebbe in palese contrasto con l'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe pronunciata in data 16.11.2017, con la quale era stato stabilito che potessero aderire all'azione di classe “tutti i […] che nel periodo compreso […] abbiano subito la mancata
erogazione di acqua potabile ed intendano ottenere […] oltre al risarcimento del danno […] e di
quello non patrimoniale patito in relazione al disagio sofferto”. Difatti, secondo la prospettazione dell'associazione, avendo scelto di non proporre reclamo avverso la citata ordinanza, CP_22
avrebbe, nella sostanza, fatto acquiescenza alla stessa, che, sotto i profili qualificatori, avrebbe assunto carattere di irretrattabilità e stabilità.
Soggiunge, inoltre, l'appellante che il Tribunale non avrebbe considerato che la Carta di Servizio
adottata da e vigente negli anni 2011-2015 prevedeva “l'impegno-obbligo” di tenere CP_22
indenni gli utenti dal “disagio sofferto” in caso di non regolare erogazione del servizio, di talché il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dagli utenti si sarebbe dovuto riconoscere,
proprio in quanto il gestore si era obbligato a provvedervi. Del resto, di tale circostanza non avrebbero nemmeno mai dubitato le parti (compresa , posto che con l'Accordo Negoziale CP_22
datato 17.9.2019, vincolante per gli aspetti sopra esposti, il danno non patrimoniale era stato stimato nella misura di € 0,50 al giorno per ogni avente diritto.
Con quarto e ultimo motivo di gravame l' censura la sentenza di primo grado nella CP_1
parte in cui il Collegio, in totale incoerenza rispetto a quanto stabilito nell'ordinanza di ammissione dell'azione di classe emanata dalla Corte d'Appello di Cagliari a seguito di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale, ha accertato che non potessero costituire oggetto di restituzione gli importi addebitati in fattura in relazione ai servizi di fognatura e di depurazione, ma solamente della quota fissa: precisa, sul punto, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la riduzione del
“prezzo finito”, ossia della tariffa nella sua interezza, comprensiva anche degli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione.
Pagina 19
2. Appello incidentale del . Controparte_33
Con primo, articolato, motivo di gravame il censura la Controparte_25
sentenza di primo grado nella parte in cui era stato accertato che, ai fini della determinazione del criterio omogeneo di calcolo, l'azione di classe si sarebbe prescritta nel termine di ventisei mesi dal consumo e che gli effetti interruttivi della prescrizione, in assenza di atti interruttivi compiuti dal singolo utente, sarebbero decorsi, per i proponenti, dalla notifica della domanda del e per CP_25
gli aderenti dal deposito dell'atto di adesione. Sostiene, in primo luogo, l'appellante, che nei suoi confronti (ossia nella causa iscritta al r.g. 7616/2015) la società non abbia mai eccepito la CP_22
prescrizione, nemmeno con la costituzione in giudizio del 8.6.2017 avvenuta a seguito della riassunzione del procedimento, né con la memoria n.1 depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data
11.9.2017: solamente con la memoria del 30.11.2020 era stato, infatti, precisato da CP_22
“preliminarmente si insiste per l'intervenuta prescrizione […]”. La riunione dei due procedimenti, a detta dell'appellante, avrebbe dovuto comportare che rimanessero inalterate l'individualità e l'autonomia sostanziali dei due giudizi e che, in particolare, le eccezioni di merito rimanessero circoscritte alla causa nella quale erano state sollevate, in modo tale da non superare alcuna preclusione processuale: al più, la riunione dei procedimenti, legittimata proprio dall'unicità
necessaria dell'azione, avrebbe potuto determinare l'adesione del secondo procedimento al primo,
ma non viceversa, con conseguente inoperatività della prescrizione anche con riguardo al procedimento nel cui ambito era stata sollevata.
Sempre con riguardo alla statuizione sulla prescrizione, l'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui il Collegio ha determinato il termine prescrizionale del diritto sulla base della qualificazione del contratto di utenza quale contratto di somministrazione di acqua e sulla considerazione che ad esso si debbano applicare due normative, quella prevista appositamente per il contratto di somministrazione e quella propria dei contratti a cui corrispondono le singole prestazioni. Sostiene, sul punto, il Comitato, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il
Pagina 20 rapporto di utenza è totalmente estraneo sia al contratto di somministrazione di acqua, sia a quello di vendita dell'acqua, assolutamente non commerciabile se non nella forma di vendita o somministrazione di bottiglie preconfezionate, come, del resto, confermato da quanto disposto dall'art. 128 del Codice del Consumo;
il gestore del servizio idrico, invece, gestisce per l'appunto un “servizio idrico integrato”, che comprende la potabilizzazione dell'acqua pubblica, la sua immissione nella rete idrica, la manutenzione della rete idrica e lo smaltimento delle acque reflue.
Dalle indicate premesse discenderebbe, a detta dell'appellante, che il Collegio avrebbe dovuto applicare alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 2946 c.c. e che i diritti fatti valere dagli utenti si sarebbero dovuti ritenere prescritti nel termine ordinario decennale.
Con secondo motivo di appello il censura il provvedimento di primo grado nella parte in CP_25
cui il Tribunale stimato il danno in via equitativa, in € 0.315 al giorno per ogni componente del nucleo familiare del titolare dell'utenza. Precisa, sul punto, l'appellante che il criterio adottato dal
Collegio non dovrebbe essere quello del totale consumo medio di acqua potabile o quello della presunta quota aggiuntiva resasi necessaria rispetto all'acqua minerale comunque da acquistare;
in ogni caso, evidenzia che l'ipotesi di un litro e mezzo per ogni componente del nucleo familiare
“fuoriesce da qualsiasi ragionevolezza non solo statistica”, atteso che l'inutilizzabilità dell'acqua di acquedotto per le esigenze di cucina, lavaggio di alimenti ecc. avrebbe determinato la necessità di utilizzare l'acqua anche per tali scopi, con la conseguenza che il Collegio avrebbe dovuto considerare quantomeno un quantitativo di sei litri di acqua per ogni soggetto, con un risarcimento del danno pari almeno ad 1€ per ogni componente del nucleo familiare titolare dell'utenza.
Con terzo e ultimo motivo di appello incidentale il censura il Controparte_25
provvedimento nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base dell'assunto che il disagio rappresentato dall'acquisto di acqua minerale non fosse, di per sé, di tale afflittività da costituire un pregiudizio per la salute o per altro diritto
Pagina 21 costituzionalmente garantito. Il Collegio avrebbe errato nel prendere come riferimento la nozione di danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale individuata da tempo nelle quattro sentenze gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, non considerando, invece, che nella fattispecie in esame il “disagio rappresentato dall'acquisto di acqua minerale” è contrattualmente previsto dalla
CP_2 Carta dei Servizi di Abbanoa nel testo vigente per gli anni 2011-2015, il quale disponeva lo specifico impegno di tenere indenni gli utenti dal “disagio sofferto” in caso di non regolare erogazione del servizio. Soggiunge, a tal proposito, che il disagio subito dagli utenti, seppur in maniera maggiore per taluni e minore per altri (ma, in ogni caso, comune a tutti indipendentemente dall'astratta possibilità di personalizzarlo), sarebbe consistito nel trasporto della stessa acqua dall'esercizio commerciale alla propria abitazione e quindi al trasporto di pesi non sempre agevole.
3. Appello incidentale di CP_22
Con primo motivo d'appello incidentale censura il provvedimento di primo grado CP_22
nella parte in cui il Collegio non ha dichiarato l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità
dell'azione proposta da parte di , nonché l'inammissibilità Controparte_34 Parte_8
delle adesioni raccolte dall' in aree diverse da quelle del , CP_1 Parte_8
nell'ambito del quale era stata proposta l'azione: secondo il Tribunale, infatti, l'eccezione sarebbe stata infondata “in quanto la rappresentanza processuale prevista espressamente dalla legge per gli attori proponenti l'azione di classe, in conformità ai principi generali di diritto processuale, non cessa con la riunione dei procedimenti connessi”.
Secondo sussisterebbero, in primo luogo, fondati dubbi circa l'effettiva posizione CP_22
giuridica degli attori rappresentati da , atteso che dagli estratti conto allegati nel CP_1
procedimento di primo grado si evincerebbe il mancato pagamento, da parte dei soggetti rappresentati, delle forniture garantite da nei periodi di interesse, con la conseguenza che CP_22
alcuna azione risarcitoria sarebbe legittimamente esercitarsi in relazione alle caratteristiche dell'acqua.
Pagina 22 Soggiunge, inoltre, la società che all'esito della riunione l'unico ente associativo da considerare legittimato in concreto ad esercitare l'azione e a gestire il prosieguo della controversia fosse il solo che aveva agito per primo e per l'intera Regione Sardegna: Controparte_25
quanto disposto dal comma 14 dell'art. 140 bis del Codice del Consumo sarebbe infatti funzionale ad evitare un litisconsorzio attivo “collettivo” su varie azioni instaurate da diversi promotori ed enti associativi, nonché un doppio livello di cumulo tra procedimenti che, già per loro natura, avevano carattere collettivo.
Sostiene, infine, l'appellante che in ogni caso non avrebbe potuto estendere il proprio CP_1
campo di azione, raccogliendo illegittimamente adesioni sotto il profilo territoriale (nel Comune di
Porto Torres), in un giudizio di classe avviato per il solo Comune di Castelsardo, atteso che la domanda giudiziale formulata dai proponenti aveva fissato, in modo definitivo, il petitum formale e sostanziale, che di certo non si sarebbe potuto ampliare con le adesioni.
Con secondo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale CP_22
ha accertato l'inadempimento del gestore idrico, tenuto a garantire la potabilità dell'acqua agli utenti, senza, tuttavia, considerare che gli attori non avrebbero in alcun modo fornito la prova degli elementi costitutivi minimi della fattispecie di responsabilità invocata e delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dall'inadempimento: a detta dell'appellante, infatti, la mera produzione delle ordinanze sindacali si sarebbe dovuta ritenere “insufficiente a considerare assolti
gli oneri istruttori gravanti sugli attori”.
Precisa, peraltro, la società appellante che il difetto assoluto di prova avrebbe riguardato anche la questione dell'omogeneità delle posizioni azionate: nonostante, infatti, la puntuale richiesta del
Collegio di fornire utili elementi a tal riguardo, tanto il , quanto l' Controparte_25 CP_1
non avrebbero mai depositato alcun documento o altri elementi probatori finalizzati a dimostrare l'omogeneità della pretesa azionata, limitandosi solo a richiamare la difficoltà di conoscere il numero di persone servite da ogni utenza e a ribadire che sarebbero state sufficienti le ordinanze
Pagina 23 sindacali (che, in ogni caso, non avrebbero “colpito indistintamente tutti i proponenti, contenendo
alcune di esse il divieto, o la raccomandazione, di utilizzo dell'acqua per alcuni e eterogenei fini
alimentari in circoscritte zone del Comune di Castelsardo e di altri Comuni della in cui i CP_25
campionamenti effettuati non possono, in ogni caso, considerarsi rappresentativi dell'acqua
erogata nelle aree di riferimento”).
Con terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale avrebbe automaticamente CP_22
ritenuto accertato l'inadempimento del gestore, sul presupposto che “l'erogazione attraverso la rete
di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti [di potabilità] costituisce pertanto
un inadempimento – o meglio un inesatto adempimento – agli obblighi derivanti in capo al gestore
del SII dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente; la questione, infatti,
riguarda unicamente il rapporto di diritto privato intercorrente tra utente e gestore e non coinvolge
in alcun modo i provvedimenti amministrativi con cui vengono stabilite le tariffe, le quali non
prevedono alcuna distinzione tra acqua potabile e non potabile proprio in quanto il gestore è
tenuto ad immettere in rete acqua della prima specie”. Sostiene, sul punto, parte appellante che il
Tribunale non avrebbe tenuto conto del regime di responsabilità che deve “conformare l'erogazione
del servizio idrico e le conferenti disposizioni tariffarie”: sulla base della disciplina regolatoria vigente all'epoca dei fatti (ARERA Deliberazione 30 aprile 2014 199/2014/E/IDR), la potabilità
dell'acqua non sarebbe stata, infatti, monetizzabile in termini tariffari e, pertanto, il gestore idrico,
non sarebbe stato obbligato a garantire il consumo umano del bene somministrato.
In ogni caso, contesta che il Tribunale non abbia considerato che l'acqua immessa nella CP_22
rete era risultata potabile e che fosse stato immediatamente dato conto che eventuali episodi di non potabilità dipendevano da circostanze esterne o da problemi infrastrutturali, relativi, pertanto, ad eventi imputabili ad enti territoriali proprietari delle reti che, in alcune aree, non avevano posto in essere le attività propedeutiche di loro competenza, necessarie per realizzare eventuali interventi di sostituzione delle reti. Precisa, infine, l'appellante di aver prontamente fornito un efficiente e
Pagina 24 tempestivo servizio sostitutivo di autobotti, garantendo, comunque, l'accesso gratuito all'acqua potabile nel Comune, con la conseguenza che nessun inadempimento potrebbe esserle contestato.
Con quarto e ultimo motivo di gravame contesta il criterio di quantificazione del danno CP_22
subito dagli utenti individuato dal Tribunale: gli unici elementi offerti dai proponenti e dagli aderenti all'azione di classe sarebbero rappresentati dalle ordinanze sindacali contenenti il computo dei giorni di erogazione di acqua non potabile per ciascun gruppo di utenze e non sarebbero dunque idonei a “consentire l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via
equitativa, atteso che tale potere presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare la
sussistenza e l'entità materiale del danno […] ovvero il preventivo accertamento che l'impossibilità
o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla
negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne
l'entità”. Secondo invece, la prova del danno da parte degli aderenti sarebbe stata CP_22
indubbiamente agevole, visto che, tramite le bollette, avrebbero potuto dimostrare la presunta diminuzione di consumi dovuta alla necessità di approvvigionarsi in altro modo dell'acqua potabile e, tramite gli scontrini, avrebbero potuto dimostrare l'acquisto delle bottiglie di acqua minerale.
Da ultimo, parte appellante contesta la riduzione pari al 50% della quota fissa relativa alla voce acquedotto della tariffa: precisa, infatti, che, nonostante le ordinanze di non potabilità, l'acqua era stata sempre fornita e sarebbe stata utilizzabile per altri scopi, con la conseguenza che, al più, gli utenti avrebbero avuto diritto al solo rimborso dell'acqua minerale acquistata per l'ingestione diretta.
***
Le questioni preliminari.
Preliminarmente deve rilevarsi che quantunque i componenti il Comitato abbiano dichiarato di costituirsi in appello individualmente rispetto al Comitato medesimo (alla cui comparsa di costituzione con appello incidentale hanno peraltro dichiarato di aderire integralmente), essi continuano ad essere considerati aderenti, non essendo ammesse azioni individuali nel giudizio di
Pagina 25 classe (azioni, peraltro, per essi non più percorribili in altra sede, secondo la previsione ed i termini di cui all'art. 140 bis c. 3 D.L.vo cit.).
1. Sulla prescrizione dei diritti azionati.
E' opportuno premettere che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali, quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell'altro, in carenze riguardanti gli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto,
risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta(Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2,
14/10/2021, n. 28069).
Sull'assunto che nel concetto di aliud pro alio è ricompresa l'ipotesi di inidoneità del bene compravenduto – o somministrato, in virtù del rinvio ex art. 1570 c.c. – ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta nel contratto, è stato evidenziato come “in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‹‹acqua potabile››, sia invece consegnata ‹‹acqua non potabile››, poiché
l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la ‹‹potabilità››
Pagina 26 dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass.
Civ., n. 34371 del 24/12/2024; n. 28184 del 31/10/2024; n. 26897 del 20/09/2023 e n. 4515 del
05/07/1983)”.
Nel caso in esame, a fronte dell'accertata non potabilità dell'acqua distribuita (di cui meglio si discuterà in seguito), risulta senz'altro integrata la violazione, da parte di degli CP_22
obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza, avendo il gestore idrico fornito acqua risultata priva delle qualità pattuite, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., così come invocata dalle appellanti e CP_1 CP_25
(si ricorda, a tal proposito, che la consegna di aliud pro alio dà luogo ad un'ordinaria azione
[...]
di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 c.c., con la conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. – ex multis, Cass. Civ. n. 2313/2016, n. 28419/2013).
Invero, la normativa speciale applicata dal Collegio di primo grado, vale a dire l' art. 132, comma 4,
del Codice del Consumo, a norma del quale “L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del
bene […]”, si riferisce, senza dubbio, all'ipotesi di vizi redibitori, che, come si è visto, non può
trovare applicazione nella fattispecie di cui ci si occupa. A tal proposito non è superfluo precisare che a fronte dell'invocata applicazione della prescrizione decennale, per non essere, l'ipotesi considerata, inquadrabile nella disciplina derogatoria di cui alla citata norma del cod. cons.,
compete a questa Corte individuare il giusto inquadramento giuridico della fattispecie, ancorché
l'esplicitazione in termini di aliud pro alio sia stata sviluppata solo conclusivamente dalle appellanti, alla luce della evoluzione giurisprudenziale concernente la specifica questione (v. Cass.
cit.).
Deve, invece, confermarsi -senza che peraltro il rilievo sortisca pratiche conseguenze- che, ai sensi dell'art. 140 bis del Codice del Consumo, gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli artt.i 2943 e
2945 del codice civile decorrono, per i proponenti, dalla notifica della domanda del CP_25
Pagina 27 in (23.7.2015) e, per gli aderenti, dal deposito dell'atto di adesione, con la CP_25 CP_25
conseguenza che, inevitabilmente, nessun diritto azionato – volto ad ottenere, si ricorda, la riduzione del prezzo in tariffa e il risarcimento dei danni subiti – possa dirsi prescritto. L'eccezione di prescrizione sollevata da deve, pertanto, ritenersi infondata. CP_22
L'accoglimento delle censure avanzate in via principale dalle appellanti e CP_1 CP_25
comporta, necessariamente, che le ulteriori contestazioni sollevate circa la statuizione del
[...]
primo giudice sull'eccezione di prescrizione – aventi ad oggetto gli effetti della riunione delle due azioni e l'efficacia degli accordi sottoscritti dalle parti - debbano ritenersi assorbite.
Sulla legittimazione attiva di . CP_1
Il motivo di appello proposto da avente ad oggetto la presunta inammissibilità o CP_22
improcedibilità dell'azione proposta da per il e CP_1 Parte_8
l'inammissibilità delle adesioni raccolte in aree diverse da quelle del (tra cui Parte_8
il è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Controparte_35
E' doveroso ricordare che, a seguito dell'intervento legislativo compiutosi con il D.L. 1/2012, è
stato chiarito che con l'azione di classe di cui al più volte cit. art. 140 bis del codice del consumo sono tutelati “i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto e servizio
nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale,
nonché i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da
pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”; conseguentemente, si è
affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'azione di classe di cui all'art. 140 bis del codice del consumo, non è più possibile pretendere che la situazione del singolo aderente all'azione sia del tutto sovrapponibile (identica) a quella dell'altro, atteso che in tal modo verrebbe non solo sostanzialmente disattesa la norma, ma altresì ne verrebbe vanificata la ratio ispiratrice.
Ciò posto preliminarmente, quanto alla prima censura avanzata da deve anzitutto rilevarsi CP_22
e confermarsi la legittimazione ad agire di tutti gli aderenti rappresentati da , posto che a CP_1
nulla rileva, ai fini della sussistenza dei presupposti per la legittimazione ad aderire all'azione di
Pagina 28 classe, che dagli estratti conto allegati in giudizio si evinca il mancato pagamento, da parte dei soggetti attori o di taluni di essi (proc. r.g. n. 3599/2016), delle forniture erogate da nei CP_22
periodi di interesse. Si evidenzia, al riguardo, che con sentenza n. 2951/2016 le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno definitivamente chiarito che la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto, che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e,
perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito,
favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della questione e, conseguentemente, solo in tale ambito deve essere esaminata.
Nel caso di specie, l'accertamento circa l'effettivo pagamento, da parte di alcuni utenti, delle fatture per i periodi in contestazione (e, dunque circa il conseguenziale diritto ad ottenere il rimborso di parte di quanto corrisposto secondo i criteri stabiliti) attiene, senz'altro, al merito della questione e non alla legittimazione ad agire in giudizio, al cui esame provvederà il Tribunale, con la prosecuzione del giudizio di primo grado.
Allo stesso modo, non coglie nel segno la censura sollevata da circa l'ambito territoriale di CP_22
rappresentanza dell'azione proposta da parte di : a tal riguardo, basti osservare che l'art. CP_1
140 bis del codice del consumo non prevede, quale presupposto dell'azione, che gli attori individuino uno specifico ambito territoriale circoscritto ad una specifica area del territorio nazionale in cui il disservizio si è verificato. In ogni caso, deve rilevarsi che il predetto ambito territoriale è stato individuato, con ordinanza datata 17.11.2017 del Collegio di primo grado,
“nell'intero territorio della Regione Sardegna” (detta circostanza era, del resto, stata confermata anche da questa Corte d'Appello, con l'ordinanza n. 976/2017 del 9 marzo 2017 con la quale era
Pagina 29 stata dichiarata ammissibile l'azione di classe), atteso che, come noto, la società assume la CP_22
veste di gestore idrico in tutto il territorio regionale.
Da ultimo, è da reputare di assoluta inconsistenza l'assunto, posto dalla società appellante, circa la presunta sola legittimazione ad agire del in quale associazione che Controparte_25 CP_25
aveva agito per prima per i disservizi lamentati: è difatti sufficiente ricordare che, correttamente, il giudice di primo grado, nel richiamare il contenuto dell'art. 140 bis cit. comma 14, secondo cui “…
Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa
impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9.
Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale”
ha disposto la riunione del procedimento iscritto al n. 3599/2016, proposto da , a quello CP_1
iscritto al n. 7616/2015, proposto dal , così ammettendo entrambe le azioni Controparte_25
introdotte per diritti omogenei spettanti ai consumatori finali, in linea con la stessa disposizione normativa e coerentemente alla funzione svolta con l'azione di classe dalle associazioni operanti nello specifico ambito territoriale, di collettore delle adesioni dei consumatori.
2. Sull'inadempimento del gestore.
Con secondo e terzo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte CP_22
in cui il Collegio ha ritenuto accertato l'inadempimento del gestore, in quanto tenuto a garantire la potabilità dell'acqua agli utenti, senza, tuttavia, considerare che gli attori non avrebbero in alcun modo fornito la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità invocata e delle conseguenze pregiudizievoli. I motivi sono manifestamente infondati e devono essere rigettati per le seguenti ragioni.
Deve preliminarmente rilevarsi che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31,
attuativo della Direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Pagina 30 L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
L'erogazione attraverso la rete pubblica di acqua che non presenti i requisiti sopra accennati,
pertanto, costituisce inadempimento o inesatto adempimento agli obblighi derivanti in capo al gestore del Servizio Idrico Integrato dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente.
Da quanto precisato discende, senz'altro, che sia rimasta inadempiente, avendo CP_22
fornito acqua non potabile e, dunque, un bene non idoneo all'uso al quale era destinato.
Deve essere rilevato, inoltre, che rientra nei compiti della stessa società erogatrice - unica controparte dell'utente nel contratto privatistico di somministrazione - quello di “curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” delle opere inerenti il servizio. In questo senso depone anche l'art. 4, comma 4, della
Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Ottimale della e CP_25 CP_22
che pone a carico del Gestore gli obblighi di manutenzione e gestione della rete e la conseguente responsabilità in caso di difetto di intervento.
Questa premessa rende chiaro e conseguenziale quanto affermato in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità: “Ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il debitore, in quanto tenuto a
dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non
può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma
deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti
all'esatto adempimento.” (così, in materia di responsabilità del gestore del Servizio Idrico Integrato
nel contratto di somministrazione, Cass. 13 ottobre 2015, dep. 4 febbraio 2016, n. 2182).
Ebbene, non ha offerto alcuna prova di impiego della diligenza adeguata, con la CP_22
conseguenza che devono essere disattese le eccezioni della difesa della società convenuta, correlate alla tesi per cui la non potabilità dell'acqua sarebbe derivata dalla cattiva manutenzione delle
Pagina 31 condutture comunali, ossia da “eventi imputabili agli enti territoriali proprietari delle reti che, in
alcune aree, non hanno posto in essere le attività propedeutiche di loro competenza necessarie per
realizzare eventuali interventi di sostituzione delle reti” (cfr. appello incidentale . Del CP_22
tutto irrilevante appare, del resto, la circostanza – rimasta assolutamente non provata – che nei periodi in contestazione abbia asseritamente fornito “un efficiente servizio sostitutivo di CP_22
autobotti, garantendo, comunque, l'accesso gratuito all'acqua potabile nel Comune […]”.
Allo stesso modo, non coglie nel segno l'assunto posto dalla società appellante, secondo cui il sistema di determinazione della tariffa non comprenderebbe la qualità dell'acqua, sicché l'eventuale sua non potabilità non inciderebbe sulla fornitura erogata o da erogare.
È sufficiente osservare, sul punto, che l'art. 154 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico in materia di ambiente) prevede che la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito.
Quanto, infine, alla censura circa la mancata prova, fornita dagli utenti, degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità invocata, deve osservarsi che le ordinanze rese dai sindaci dei
Comuni interessati dal disservizio (a titolo di esempio, Sassari, Alghero, Porto Torres, Siniscola)
pacificamente avevano vietato in modo continuo l'uso per scopi potabili e alimentari dell'acqua corrente su tutto il territorio comunale e ciò sulla base delle periodiche analisi compiute dagli enti competenti ASL e ARPAS (cfr. documentazione prodotta dagli attori in primo grado).
Tale documentazione appare assolutamente idonea a provare la non potabilità dell'acqua, tenuto conto della natura dell'organo da cui sono state promanate le ordinanze e della fonte su cui le stesse sono fondate: ne consegue, a fronte di tali chiare risultanze, come fosse onere di CP_22
offrire prova contraria che l'acqua erogata nel medesimo periodo fosse idonea al consumo secondo il D.lgs. n. 31/2001 e secondo il Regolamento del S.I.I. art. B2, o comunque dimostrare puntualmente il momento in cui la somministrazione aveva ripreso a rispettare i parametri violati.
Pagina 32 In ogni caso, sul punto, la sezione distaccata di Sassari di questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità, ha già avuto modo di ritenere dotate di efficacia probatoria le ordinanze comunali coi richiami per relationem ai provvedimenti di accertamento compiuti dalla Asl e ha pure valutato, in fattispecie identica, ma afferente a differenti utenze nel Comune di San Teodoro, la gravità dell'inadempimento del gestore, ex art. 1455 c.c., all'obbligo normativamente previsto di erogare acqua potabile, arguendola proprio dalla reiterata e continuata emanazione del divieto di utilizzo dell'acqua non potabile nel periodo 2006-2016 nel Comune, attestata dal numero e dalla consequenzialità delle ordinanze sindacali, rispetto a cui ha ritenuto insignificanti i brevissimi e saltuari periodi in cui l'acqua aveva ripreso a essere idonea al consumo umano, peraltro soltanto in alcune zone limitate secondo le produzioni di (cfr. sentenze Corte d'Appello Sezione CP_22
Sassari n. 238/2021 e n. 104/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve confermarsi, anche in questa sede, che CP_22
sia rimasta inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano,
[...]
dunque munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge.
3. Sul criterio di determinazione degli obblighi restitutori.
Chiarito che le ordinanze depositate nel corso del giudizio di primo grado siano senza dubbio sufficienti a confermare l'inesatto adempimento imputabile al gestore idrico e i conseguenti disagi subiti dagli utenti, deve confermarsi che in ragione di tale, inesatto adempimento, la società
non possa di certo pretendere l'adempimento integrale della controprestazione da parte CP_22
dell'utente, vale a dire il pagamento dell'intera tariffa prevista in via generale dall'Autorità
d'Ambito.
E' regola generale, affermata più volte dalla Suprema Corte, che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per la riduzione del prezzo e che il ricorso a parametri di valutazione equitativa è pacificamente consentito, in base al principio generale di cui all'art. 1226 c.c.; è altresì pacifico, nella giurisprudenza di legittimità più recente,
Pagina 33 che la risorsa idrica fornita non rispettosa dei requisiti di potabilità consenta agli utenti di vedersi riconosciuto il diritto di ottenere la riduzione/restituzione del corrispettivo dovuto/pagato solo relativamente alla tariffa del “consumo idrico” (Cass. Civ. n. 28184/2024).
Ebbene, a fronte dell'accertata erogazione di risorsa priva del requisito di potabilità, il Tribunale ha ritenuto correttamente di individuare un mero criterio equitativo per ridurre il corrispettivo del servizio inesattamente erogato agli utenti, richiamando, a fronte della mancanza di una specifica normativa, il contenuto dell'art. 13 del provvedimento CIP n. 26/1975 (“nel caso di forniture
particolari, non raffigurabili tra quelle previste dal provvedimento n. 45/1974 ed in particolare per
le utenze di acqua non potabile, i nuovi prezzi di vendita a consumo non dovranno superare i livello
del 50% delle corrispondenti tariffe previste dal summenzionato provvedimento”), peraltro diffusamente richiamato e applicato quale parametro di riferimento per la riduzione del prezzo della tariffa in analoghi casi di somministrazione di acqua non potabile nell'orientamento giurisprudenziale locale (cfr. Trib. Nuoro n. 41/2024, Trib. Nuoro n. 245/2023, Trib. Nuoro n.
412/2023) -.
Invero, la determinazione di un criterio equitativo deve essere desunta da parametri generali comparativi e in tale prospettiva, quindi, il tribunale risulta avere ben operato nell'individuare una percentuale di decurtazione del costo della risorsa carente dei requisiti di potabilità nella misura del
50% della sola tariffa acquedotto, posto che tale criterio si mostra congruo, se rapportato ai prezzi medi al metro cubo dell'acqua grezza sul mercato, normalmente pari a circa la metà del costo a metro cubo dell'acqua potabile.
Non appare, al contrario, condivisibile la tesi avanzata da circa la presunta duplicazione CP_22
delle voci di danno riconosciute dal Collegio attraverso la riduzione del prezzo in tariffa e il risarcimento del danno subito dagli utenti: è di tutta evidenza che i due rimedi, correttamente applicati, muovano da presupposti differenti;
il primo dalla circostanza pacifica che la parte inadempiente – rectius, non esattamente adempiente – non può pretendere dalla controparte il pagamento integrale della prestazione, il secondo dall' onere rappresentato dal maggior costo
Pagina 34 sostenuto per l'acquisto di bottiglie di acqua minerale per gli scopi indicati nelle ordinanze sindacali (bere, mangiare e lavarsi i denti), scopi normalmente assolti dall'erogazione di acqua potabile da parte del gestore. Il criterio assolve pertanto all'esigenza di integralità del risarcimento.
Da ultimo, deve, invece, confermarsi che il criterio di determinazione della restituzione del prezzo debba essere circoscritto alla sola quota fissa del servizio acquedotto, dovendosi escludere, siccome non relative alla qualità dell'acqua, le voci del servizio di fognatura (con il quale le acque superficiali e le acque reflue provenienti dalle attività umane sono raccolte e convogliate nella rete fognaria, fino al depuratore) e del servizio di depurazione (con il quale le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate in appositi impianti e rese compatibili con l'ambiente per poter essere rilasciate), la cui prestazione è stata senz'altro garantita da parte del gestore idrico (e goduta dall'utente), nonostante la somministrazione idrica carente dei requisiti di potabilità.
4. Sul criterio di determinazione del danno patrimoniale.
Con secondo motivo di gravame, proposto sia da , che dal , le CP_1 Controparte_25
appellanti censurano il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha stimato il risarcimento del danno, in via equitativa, in € 0.315 al giorno per ogni singolo componente il nucleo familiare dell'utente. In particolare, le associazioni di rappresentanza lamentano che la quantificazione del danno parametrata ad un litro e mezzo giornaliero per ogni componente
“fuoriesce da qualsiasi ragionevolezza non solo statistica”, non tenendo conto della necessità di utilizzare l'acqua anche per lavare i denti, lavare e cucinare alimenti, con un consumo, ben più
realistico, di cinque o sei litri di acqua pro capite, ed un corrispondente risarcimento del danno giornaliero di almeno un euro per ciascun componente il nucleo del titolare.
I motivi, congiuntamente esaminati, sono parzialmente fondati e devono trovare accoglimento per quanto di ragione.
Deve, preliminarmente, osservarsi come sia del tutto condivisibile reputare, quale presupposto della liquidazione equitativa per il danno da maggior costo sostenuto dagli utenti per l'acquisto di
Pagina 35 bottiglie di acqua minerale, la circostanza che l'acqua che sarebbe stata destinata all'uso potabile non sia stata, all'evidenza, consumata e conseguentemente computata in fattura. Deve ritenersi altrettanto ragionevole che, non potendo consistere il danno richiesto nell'integrale restituzione del costo sostenuto per l'acquisto dell'acqua minerale, lo stesso debba essere liquidato, in via puramente equitativa e tenuto conto delle esigenze presumibilmente assolte a fronte della mancata erogazione d'acqua potabile: non solo bere, salvo l'acqua mediamente consumata fuori casa, ma anche lavare frutta e verdura, cucinare e lavare i denti. Ebbene, si stima equo che in rapporto a tali esigenze possa riconoscersi un consumo medio di due litri d'acqua giornalieri per ogni componente la famiglia del titolare dell'utenza, considerato che una parte di tali esigenze è soddisfatta con un impiego non individuale dell'acqua stessa (preparazione pasti, lavaggio frutta e verdura).
Del tutto inconferenti risultano, per converso, le argomentazioni svolte da circa CP_22
l'onere di dimostrare il danno per il maggior costo sostenuto da parte degli utenti: deve ribadirsi, in proposito, che le ordinanze sindacali depositate agli atti risultano assolutamente sufficienti, in ragione della natura dell'organo promanante e per la fonte su cui le stesse si sono fondate, a dimostrare il pregiudizio subito dagli utenti a causa della somministrazione di acqua non conforme ai requisiti minimi di potabilità. Sarebbe viceversa irrealistico e conseguentemente irragionevole,
pretendere che ogni singolo utente conservi tutti gli scontrini di acquisto delle bottiglie di acqua minerale, o dimostri attraverso le pregresse bollette del servizio idrico il minor consumo di acqua,
dell'ordine di pochi litri al giorno, proveniente dall'acquedotto.
Per le ragioni sopra esposte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve conclusivamente stabilirsi, quale criterio omogeneo di calcolo per il risarcimento del danno dovuto al maggior costo sostenuto per l'acquisto di acqua minerale, in via equitativa e tenuto conto del prezzo medio in Italia di una bottiglia di acqua minerale di 0,21€ al litro, l'importo di € 0,42
(maggior costo pari a 2 litri al giorno) per ogni giorno di mancata erogazione di acqua potabile e per ogni componente del nucleo familiare del titolare dell'utenza.
5. Sul risarcimento del danno non patrimoniale.
Pagina 36 Con terzo motivo di appello, proposto sia da che dal , è censurato CP_1 Controparte_25
il provvedimento nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sull'assunto che il disagio rappresentato dall'acquisto di acqua minerale non avrebbe potuto giustificarne il riconoscimento, siccome non connotato da afflittività tale da costituire un pregiudizio per la salute o per altro diritto costituzionalmente garantito.
I motivi appaiono infondati e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
Deve premettersi che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi sul solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è
risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., e al di là delle ipotesi di danno derivante dalla commissione di reato, o dei casi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali - a tre condizioni: (a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale (altrimenti pervenendosi a un'abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile,
vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità, dovendo ritenersi palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in detti disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita (Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008).
Ciò posto e ferma l'astratta applicabilità di tali principi anche nei casi (come quello in esame) di danno non patrimoniale derivante da inadempimento, deve evidenziarsi che ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda avente a oggetto il risarcimento del danno non
Pagina 37 patrimoniale proposta nelle forme processuali dell'azione di classe di cui all'art. 140-bis cod. cons.,
spetta al giudice coordinare l'indagine condotta sulla serietà e la gravità dell'offesa inferta all'interesse costituzionalmente protetto, con le esigenze proprie dell'azione di classe disegnata dal legislatore italiano, con particolare riguardo alla necessità che le situazioni soggettive lese e i diritti concretamente pregiudicati (di necessaria rilevanza costituzionale) siano caratterizzati non solo dalla gravità e serietà della relativa lesione, bensì anche dall'essenziale requisito della relativa omogeneità (ex art. 140-bis cit.), inteso, quest'ultimo, come il tratto proprio di pretese individuali che, vantate da un insieme di consumatori o di utenti, siano accomunate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento seriale e una gestione processuale congiunta, dovendo escludersi,
sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, la compatibilità dello strumento processuale così delineato dal legislatore con l'esecuzione di accertamenti calibrati su specifiche situazioni personali o con valutazioni che si soffermino sulla consistenza specifica della sfera emotiva o dell'esperienza dinamico-relazionale di singoli danneggiati. Nei casi in cui, infatti, le doglianze dei danneggiati siano tali da non lasciare prefigurare la possibilità di una valutazione tendenzialmente standardizzata anche delle relative conseguenze pregiudizievoli (sia per quel che specificamente riguarda l'an che il quantum del danno), il meccanismo della tutela di classe deve ritenersi per ciò
stesso impraticabile. Da tali premesse deriva che - lungi dall'escludere in astratto la compatibilità
del risarcimento del danno non patrimoniale con il ricorso alle forme processuali dell'azione di classe (una soluzione, per vero drastica, pur sostenuta da talune voci della letteratura specialistica) -
l'azione di classe rimane pur sempre compatibile con la rivendicazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali là dove di questi ultimi siano tuttavia posti rigorosamente in risalto i tratti in qualche modo comuni a tutti i membri della classe (purché adeguatamente specificati e comprovati),
con la conseguenza che l'originario proponente ha l'onere di domandare la riparazione di un danno non patrimoniale che non sia individualizzato, ma sia fondato su circostanze comuni a tutti i membri della classe (arg. ex Cass. Civ. n. 14886/2019, così massimata: L'accertamento del danno
non patrimoniale rivendicato nel quadro di un'azione di classe, promossa ai sensi dell'art. 140 bis
Pagina 38 del d.lgs. n.206 del 2005, richiede allegazione e prova non solo dei requisiti della rilevanza
costituzionale degli interessi lesi, della gravità della relativa lesione e della non futilità dei danni
ma anche dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da
tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati bensì accomunati
da caratteristiche tali da giustificarne tanto l'apprezzamento seriale quanto la gestione processuale
congiuntamente rivendicata.”).
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ritenuto che il disagio rappresentato dall'acquisto di acqua minerale non possa giustificare, di per sé, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento contrattuale, non essendo di tale gravità da costituire un pregiudizio per la salute o per altro diritto costituzionalmente garantito;
né, allo stesso modo, può
ritenersi che sotto il profilo della omogeneità dei pregiudizi subiti, sia risultato dagli atti di causa che il disagio lamentato e genericamente allegato, abbia rappresentato una situazione comune a tutti i membri della classe. Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, deve infatti realisticamente evidenziarsi che il “trasporto della stessa acqua dall'esercizio commerciale alla
propria abitazione e quindi il trasporto di pesi non sempre agevole”, così come rappresentato dal
Comitato per l'acqua, non può di certo rappresentare un pregiudizio serio ad un diritto costituzionalmente tutelato, per sua natura, omogeneo per tutti i membri della classe, ma, al contrario, il suo riconoscimento richiederebbe una necessaria personalizzazione, incompatibile con l'azione unitaria.
Né può, del resto, considerarsi rilevante ai fini della decisione il richiamo, operato dall'associazione , alla Carta di servizio idrico integrato di approvata in CP_1 CP_22
data 10 aprile 2021 (depositata nel presente giudizio con le memorie di replica, ma evidentemente non applicabile ratione temporis), al cui art. 1 prevede quanto segue: “La Carta del Servizio Idrico
Integrato definisce i livelli di qualità dei servizi di acquedotto per uso idropotabile fognatura e
depurazione che il Gestore è tenuto a garantire ed è parte integrante del contratto di fornitura
unitamente al Regolamento del Servizio Idrico Integrato. La Carta del Servizio definisce gli
Pagina 39 obblighi cui è tenuto il Gestore e indica i diritti, anche di natura risarcitoria che gli utenti possono
esigere nei confronti del Gestore del servizio e costituisce lo strumento per verificare il livello di
soddisfazione dei clienti”. A maggior ragione non può considerarsi rilevante il richiamo alla previsione della Carta dei Servizi di nel testo vigente per gli anni 2011-2015, il CP_22
quale prevedeva l' impegno di tenere indenni gli utenti dal “disagio sofferto” in caso di non regolare erogazione del servizio.
Appare, infatti, di tutta evidenza che dette previsioni - come si è visto, dal contenuto estremamente generico - non potrebbero considerarsi affatto sufficienti a dimostrare il diritto degli utenti ad ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale dovuto al solo fatto di aver acquistato e trasportato bottiglie di acqua minerale (oltre quelle normalmente acquistate), in ragione della mancata somministrazione, da parte del gestore, di acqua potabile.
La totale mancanza di qualsivoglia elemento di prova, atto a dimostrare il pregiudizio concretamente subito, nonché l'omogeneità delle posizioni di tutti i membri di classe, non può che confermare, anche in questa sede, il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
***
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate nella misura di un terzo e poste a carico di quanto alla restante parte, in considerazione della soccombenza della associazione e CP_22
del comitato appellanti (su talune delle domande svolte e, per converso, della prevalente soccombenza di Esse sono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. CP_22
mod., valutata la causa di valore indeterminabile complessità media ed applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase di istruttoria/trattazione, non tenutasi (si ribadisce, per quanto in limine chiarito, che non compete una distinta liquidazione ai singoli aderenti al Comitato, costituiti in appello con atto collettivo distinto da quest'ultimo).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente
Pagina 40 decidendo sugli appelli, rispettivamente principale e incidentali, proposti da
[...]
, Controparte_36 CP_25 Parte_9
avverso la sentenza non definitiva n. 2048/2021, pubblicata in data 18/10/2021, del
[...]
Tribunale di Cagliari:
accoglie per quanto di ragione gli appelli principale ed incidentale di
[...]
e e, per l'effetto: Controparte_37 Controparte_25
- in riforma della statuizione al capo 2 della sentenza impugnata: stabilisce, ai fini della determinazione del criterio omogeneo di calcolo, che l'azione di classe oggetto di causa si prescrive nel termine di dieci anni dal consumo e gli effetti interruttivi della prescrizione, in assenza di atti interruttivi compiuti dal singolo utente, decorrono, per i proponenti, dalla notifica della domanda del in (in data 23.7.2015) e, per gli aderenti, dal deposito dell'atto di Controparte_25 CP_25
adesione;
- in riforma della statuizione al capo 5 della sentenza impugnata: stabilisce, quale criterio omogeneo di calcolo per il risarcimento del danno nell'ipotesi di erogazione di acqua non potabile,
in via equitativa, l'importo di 0,420 € per ogni giorno di mancata erogazione di acqua potabile e per ogni componente del nucleo familiare del titolare dell'utenza;
- conferma nel resto la sentenza impugnata rigettando ogni altra domanda;
- dichiara compensate fra tutte le parti nella misura di un terzo le spese processuali del presente grado e condanna in persona del suo legale rappresentante a rifondere ad CP_22 [...]
e e Controparte_36 Controparte_1 Controparte_25
e la restante parte, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 5.646,66 CP_22
per ciascuna, oltre accessori di legge, rimborso forfettario e spese vive (contributo unificato);
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di CP_22
contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Pagina 41 Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 42
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 155 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
- in persona del Presidente e legale rappresentante, , nato a [...] il
[...] CP_2
04 maggio 1960, residente a [...], con sede legale in Oristano, [codice fiscale ] P.IVA_1
struttura di con Controparte_3
sede legale in Roma, membro del [CNCU] Controparte_4
[C.F. ], rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Dore in virtù di mandato collettivo P.IVA_2
rilasciato dai signori:
1. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. CP_5 [...]
; C.F._1
2. nato a [...] il [...] e residente a [...]
n.20, C.F. ; CodiceFiscale_2
3. nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]. Controparte_6
; CodiceFiscale_3
Pagina 1 4. nato a [...] il [...] e residente a [...]
; CodiceFiscale_4
5. nato a [...] il [...] e residente a [...]
n.3 C.F. ; CodiceFiscale_5
6. nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F. CP_8
; CodiceFiscale_6
7. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. CP_9 [...]
; C.F._7
8. nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F. CP_10 [...]
; C.F._8
9. nata a [...] il [...] e residente a [...]
24 C.F. ; CodiceFiscale_9
10. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. CP_11 [...]
; C.F._10
11. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. Controparte_12 [...]
; C.F._11
12. nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_4
in via Tibula n.5 C.F. ; CodiceFiscale_12
13. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. CP_13 [...]
; C.F._13
Pagina 2 14. nata a [...] il [...] e residente a [...]
n.26 C.F. CodiceFiscale_14
15. nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_15
C.F. ; CodiceFiscale_15
16. nato a [...] il [...] e residente a [...] CP_16
C.F. ; CodiceFiscale_16
17. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_17
; CodiceFiscale_17
18. nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. CP_18
; CodiceFiscale_18
19. nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. CP_19
; CodiceFiscale_19
20. nata a [...] il [...] e residente a [...]
n.45, C.F. ; CodiceFiscale_20
21. nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. CP_8
; CodiceFiscale_21
22. nata a [...] il [...] e residente a [...], CP_21
C.F. ; CodiceFiscale_22
23. nata a [...] il [...] e residente a [...]
Abruzzo n. 30, C.F. ; CodiceFiscale_23
Pagina 3 24. nata Castelsardo il 24.11.1954 ed ivi residente in [...], Parte_6
C.F. ; CodiceFiscale_24
APPELLANTE
contro
(C.F. e N.I. C.C.I.A.A. di Nuoro ), con sede CP_22 Controparte_23 P.IVA_3
legale in (08100) Nuoro, Via Straullu, 35, in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e difesa giusta procura in calce al CP_24
presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Ernesto Stajano, dall'Avv. Giuseppe
Macciotta, dall'Avv. Giovanni Macciotta e dall'Avv. Enrico Campagnano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv. Giuseppe Macciotta e Giovanni Macciotta sito in Cagliari,
Viale A. Diaz 29;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
, C.F. , nella persona del Presidente, Controparte_25 P.IVA_4
nonché legale rappresentante pro tempore , nonché, individualmente, Controparte_26 CP_26
( ), ( ),
[...] C.F._25 CP_27 C.F._26 Controparte_28
( ), ( ), C.F._27 Controparte_29 C.F._28 CP_30
( ,), ( ), tutti rappresentati e difesi C.F._29 CP_31 C.F._30
dall'Avv. Gianni Allena del Foro di Sassari, in forza di procura allegata agli atti;
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE : CP_1
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
1) accertarsi e dichiararsi per quanto all'espositiva del presente atto e per le ragioni esposte negli
atti di causa che l'Accordo Negoziale Bilaterale stipulato da e Controparte_1 CP_22
Pagina 4 S,p.A. in data 17 settembre 2019 ha valore di transazione e comunque costituisce atto dal quale è
dato evincere la rinuncia da
parte dell'appellata alla eccezione di prescrizione proposta nella causa iscritta al n. 3599/2016
RG.
2) In ogni caso e comunque – e salvo l'assorbimento del motivo – dichiararsi che il termine di
prescrizione per fra valere i diritti oggetto della controversia è quello ordinario di dieci anni
previsto dall'art. 2946 cod. civ.
3) Dichiararsi, in ogni caso, che nessuna eccezione di prescrizione è stata proposta nella causa
iscritta al n. 7616/2015 e che nessuna eccezione di prescrizione è stata proposta nei confronti degli
aderenti all'unitaria azione di classe ammessa.
4) Per effetto di quanto ai capi 1) – 2) – 3) che precedono e per quanto in espositiva ed in totale
riforma, sul punto, della sentenza appellata dichiararsi che prescrizione alcuna si è verificata o
può essere fatta valere in relazione ai diritti oggetto di controversia sia in relazione ai proponenti
che in relazione agli aderenti.
5) Ferma la statuizione di cui al punto 3) del dispositivo della sentenza, in riforma di quanto
statuito al punto 4) dello stesso, accertare e dichiarare che il criterio di calcolo per la restituzione
degli importi addebitati e pagati in fattura nell'ipotesi di erogazione di acqua non potabile, nella
percentuale del 50% della tariffa deve essere applicato e riconosciuto anche in relazione agli
importi addebitati in fattura riguardanti i servizi di fognatura e di depurazione.
6) Accertarsi e dichiararsi quale criterio omogeneo di calcolo per il risarcimento del danno quello
contenuto nella bozza di “Accordo Attuativo” predisposta da tenendo conto Controparte_1
di quanto da parte attrice/appellante allegato e dedotto nella memoria autorizzata in data 27
novembre 2020 anche nella parte nella quale, in via subordinata, è stata fatta richiesta di
Pagina 5 ammissione di consulenza tecnica d'ufficio [che si conferma anche in questa sede] e tenersi, altresì,
conto che nella individuazione dei criteri di calcolo, per quel che attiene il danno non patrimoniale,
dovrà prendersi a parametro il disagio patito dagli utenti, in coerenza con l'impegno assunto dalla
Società convenuta nella propria Carta del servizio e come espressamente enunciato in citazione da
pagina 23 a pagina 27 e con l'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe in data 16 novembre
2017 e per le ragioni di cui all'espositiva di cui al presente atto.
7) Per l'effetto revocarsi la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno di cui al
punto 8) del dispositivo della impugnata sentenza.
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA e più: Controparte_25
“1) Contrariis reiectis.
2) Dichiararsi che nessuna prescrizione si è verificata o può essere fatta valere in relazione ai
diritti oggetto di controversia sia in relazione ai proponenti che in relazione agli aderenti.
3) Accertarsi l'erroneità del criterio omogeneo di calcolo per il risarcimento del danno in relazione
alle necessità di consumo giornaliero pro capite ed alle ulteriori considerazioni rideterminandolo
nella misura di euro 1 giornaliero o importo diverso calcolato su corretti parametri statistici.
4) Accertarsi e dichiararsi la risarcibilità del danno da disagio (comunque considerato)
liquidandone l'importo omogeneo equitativamente determinato per tutti i proponenti e gli aderenti.
5) Con vittoria di spese”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA CP_22
“Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, che voglia
Pagina 6 - Nel merito, rigettare l'appello proposto dall'Adiconsum e dagli altri appellanti in quanto
manifestamente infondato;
- in accoglimento dell'appello incidentale, annullare ovvero riformare la sentenza impugnata in
relazione ai singoli motivi di impugnazione incidentale, relativi alla posizione e all'attività
processuale svolta da , all'onere della prova nella class action, alla responsabilità del CP_1
Gestore nonché ai criteri di quantificazione individuati nella sentenza gravata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori , , Controparte_26 CP_27 CP_28
, , e , quali componenti del
[...] Controparte_29 CP_30 CP_31
promossero un'azione di classe, distinta al r.g. n. 7616/2015, Controparte_25 CP_25
contro gestore unico del Servizio Idrico Integrato, esponendo: CP_22
- di essere “titolari di utenze idriche di acqua potabile individuali, afferenti alle rispettive abitazioni”;
- che in diverse realtà, il servizio di erogazione dell'acqua potabile non era stato reso “secondo la normativa contrattuale regolamentare, ovvero con erogazione dell'acqua per uso umano, ma sempre più spesso con erogazione di acqua inutilizzabile per qualsiasi genere di uso umano”; a titolo di esempio, gli attori richiamarono talune ordinanze emesse dai sindaci dei comuni di Sassari, Alghero
e Porto Torres che avevano vietato l'uso dell'acqua per uso umano, per un periodo decorrente dal
2013 sino al 2015.
Domandarono, pertanto, l'accertamento dell'inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni concernenti il servizio idrico in capo ad l'accertamento dell'illegittimità CP_22
dell'addebito totale delle quote fisse per il servizio idrico e dell'intera quota fissa del servizio
Pagina 7 fognario e di depurazione per tutto il periodo in cui era stata erogata acqua non potabile, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali comprensivi del costo dell'acqua potabile nella misura media di necessità giornaliera.
Si costituì in giudizio la società domandando la declaratoria di inammissibilità della CP_22
domanda avversa e, nel merito, l'assoluzione da ogni avversa pretesa, così esponendo:
- gli attori non avevano offerto alcun elemento utile all'identificazione delle utenze interessate dalla erogazione di acqua non potabile;
- la responsabilità derivante dalla non potabilità dell'acqua non poteva essere ascritta al gestore del servizio idrico integrato, il quale ha solo la gestione delle condotte idriche, mentre la proprietà
permane in capo agli enti locali consorziati nell'autorità d'ambito ovvero, nel caso di infrastrutture sovra comunali, alla Regione autonoma della Sardegna;
- l'acqua erogata nel territorio del comune di Alghero non aveva avuto valori fuori norma significativi e i fenomeni di non potabilità nei comuni di Porto Torres e Sassari non erano stati continuativi e non avevano riguardato l'intero territorio comunale;
- l'addebito della quota fissa non era connesso alla potabilità dell'acqua, bensì agli oneri fissi di mantenimento in attività del servizio;
anche l'addebito della quota del servizio fognario di depurazione non era connesso alla potabilità dell'acqua, atteso che il servizio di potabilizzazione è
compreso nella quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto, che comprende anche captazione,
adduzione, distribuzione e misura dell'acquedotto; in ogni caso, la domanda risultava, in sostanza,
finalizzata ad ottenere una riduzione della tariffa, che, tuttavia, era determinata dall' senza CP_32
alcun riferimento alla potabilità dell'acqua.
Con atto regolarmente notificato l' Controparte_1
unitamente a 14 titolari di un rapporto contrattuale di utenza per il servizio idrico
[...]
Pagina 8 integrato e a 10 consumatori finali, citò in giudizio la società ai sensi dell'art. 140 CP_22
bis del D. Lgs. 206/2005 al fine di ottenere il riconoscimento della cattiva gestione del servizio idrico e il conseguente diritto degli utenti e consumatori finali al risarcimento dei danni patiti: la causa venne distinta al r.g. n. 3599/2016.
In particolare, l' lamentò che nel somministrare acqua non conforme ad alcuni CP_1 CP_22
parametri di potabilità previsti dal D. Lgs. 31/2001 (come rilevabile dalle ordinanze del Sindaco di
Castelsardo agli atti, docc. da 32 a 42):
1) sarebbe venuta meno all'obbligo primario previsto dall'art. 1) del decreto legislativo n. 31 del 2
febbraio 2001 in forza del quale il Gestore del Servizio Idrico deve garantire la salubrità e la pulizia dell'acqua somministrata e quindi una qualità della stessa – qualora sia destinata al consumo umano
– tale da salvaguardare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque;
2) avrebbe violato il c.d. principio di precauzione di cui all'art. 191 del Trattato di Lisbona e dell'art. 97 della Costituzione, omettendo di adottare misure volte ad assicurare una protezione cautelativa ed anticipata, con lo scopo di evitare danni nel periodo di tempo necessario a sviluppare la conoscenza dell'effettiva entità dei rischi connessi all'ingestione della sostanza de qua;
3) avrebbe omesso di informare gli utenti del servizio idrico residenti in [...]dei rischi derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati, così violando il disposto di cui all'art. 8) della Carta del Servizio adottata dalla Parte_7
4) avrebbe violato il disposto di cui al paragrafo I, n. 3 della Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 [principi sull'erogazione dei servizi pubblici] e degli artt.
2 - punto 2.1 - e 7) della Carta del Servizio, che prevedono l'obbligo di fornire un servizio di acquedotto, fognatura e depurazione continuo, regolare e senza interruzioni;
Pagina 9 5) avrebbe omesso di adottare misure volte ad assicurare agli utenti - in caso di interruzioni della fornitura e di non regolarità della stessa - il minor disagio possibile, provvedendo ad "attivare un servizio sostitutivo di emergenza", nel rispetto delle disposizioni della competente autorità
sanitaria" [artt.
2 - punto 2.1 - e 7 della Carta del Servizio]; soltanto in occasione dell'interruzione del servizio intervenuta nell'anno 2015 avrebbe attivato un servizio sostitutivo di CP_22
somministrazione di limitati quantitativi di acqua "a mezzo autobotte".
L'associazione sostenne, quindi, l'ammissibilità della proposta azione di classe in ragione dell'ambito territoriale unitario – individuato nel Comune di Castelsardo – e della omogeneità dei diritti tutelati, riconducibili alle due categorie dei titolari di un rapporto contrattuale e degli utilizzatori finali del servizio idrico, ai quali spetterebbe il risarcimento del danno patrimoniale dipendente dalla qualità del servizio idrico erogato, mediante una riduzione del corrispettivo, oltre ad un danno non patrimoniale, in quanto l'impossibilità di uso dell'acqua per il consumo umano avrebbe pregiudicato il “godimento del diritto di proprietà sulle proprie abitazioni”; indicò, infine,
l'arco temporale interessato dalle ordinanze di non potabilità nel periodo ricompreso tra il 2011 e il
2015.
Si costituì in giudizio la società eccependo l'inammissibilità dell'azione proposta per CP_22
avere ad oggetto una domanda di mero accertamento, per difetto di omogeneità dei diritti individuali tutelati e per manifesta infondatezza. Eccepì, inoltre, la prescrizione per i fatti antecedenti al 29.3.2015, avuto riguardo alla data in cui era stato intrapreso il giudizio, richiamando il disposto di cui all'art. 1495 III comma del cod. civ.
Escluse, in ogni caso, che vi fosse una responsabilità di esso gestore in relazione ai fatti oggetto di causa, contestando la sussistenza di danni risarcibili.
Con ordinanza in data 17.11.2017 il Collegio, richiamato il contenuto dell'art. 140 bis c. 14 del
Codice del Consumo, dispose la riunione dei due procedimenti, indicando il contenuto dell'unica
Pagina 10 azione di classe, che sarebbe stata connotata dai seguenti elementi identificativi: “possono aderire
alla presente azione di classe tutti i titolari di utenze idriche Abbanoa e i consumatori, anche a
prescindere da un diretto rapporto contrattuale, del servizio idrico fornito da che B) CP_22
nell'intero territorio della Regione , C) nel periodo compreso tra l'anno 2011 ed il 2015; CP_25
D) abbiano subito la mancata erogazione di acqua potabile;
E) ed intendano ottenere la
restituzione della quota fissa e della quota del servizio fognario e di depurazione in misura
proporzionale al periodo di mancata erogazione di acqua potabile;
oltre al risarcimento del danno
rappresentato dal costo dell'acqua potabile nella misura media di necessità giornaliera e dal
disagio patito”.
Depositati gli elenchi degli aderenti all'azione di classe da parte del Comitato e di e CP_1
verificate, da parte del Collegio, l'esecuzione della pubblicità prescritta come condizione di procedibilità della domanda, e la tempestività del deposito degli atti di adesione entro il termine perentorio prescritto, il Tribunale esaminò, preliminarmente, le questioni relative alla legittimazione processuale dell' e all'inammissibilità delle adesioni estranee al , CP_1 Parte_8
depositate da , ritenendole entrambe infondate. CP_1
Richiamata, inoltre, la disciplina che avrebbe regolato il processo ai sensi dell'art. 140 bis del
Codice del Consumo e precisato che nelle cause iscritte ai numeri 7616/2015 e 3599/2016,
successivamente riunite, le parti avevano formulato domande ed eccezioni in parte differenti tra loro, in quanto, a titolo di esempio, aveva chiesto esclusivamente il risarcimento del CP_1
danno, mentre il aveva chiesto, oltre al risarcimento, anche la Controparte_25
restituzione della quota fissa e della quota del servizio fognario e di depurazione, il Collegio stabilì,
tuttavia, che, sebbene il legislatore non avesse espressamente disciplinato gli effetti della riunione delle azioni di classe proposte entro il termine per l'adesione, l'obbligatorietà della riunione e l'esigenza di una tutela omogenea per tutti gli appartenenti alla classe avrebbero indotto a ritenere che tutte le domande e le eccezioni formulate nel giudizio preliminare di ammissibilità dovessero
Pagina 11 essere a loro estese, a prescindere dall'azione di cui fossero stati proponenti.
Circoscrisse, pertanto, il petitum dell'azione di classe alla restituzione delle quote fisse per il servizio idrico, delle quote per il servizio fognario e di depurazione (per tutto il periodo in cui non era stata erogata acqua potabile), oltre al risarcimento del danno patrimoniale contrattuale ed extracontrattuale comprensivo del costo dell'acqua potabile nella misura media di necessità
giornaliera (quantità media necessaria per una famiglia, pari ad almeno una confezione da sei bottiglie al giorno, per l'intero periodo dell'inadempimento) e del danno non patrimoniale rappresentato dal disagio subito, e la causa petendi all'inadempimento del gestore idrico rispetto all'obbligo di fornire acqua potabile, al quale sarebbe conseguita una responsabilità contrattuale nei confronti dei titolari delle utenze e una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei consumatori, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale.
***
La causa, istruita con produzioni documentali, venne così decisa dal Tribunale di Cagliari, con sentenza non definitiva n. 3048/2021, pubblicata in data 18/10/2021: “1) accerta l'inadempimento
parziale di nelle fattispecie di mancata erogazione dell'acqua potabile;
2) stabilisce, CP_22
ai fini della determinazione del criterio omogeneo di calcolo, che l'azione di classe si prescrive nel
termine di ventisei mesi dal consumo e gli effetti interruttivi della prescrizione, in assenza di atti
interruttivi compiuti dal singolo utente, decorrono, per i proponenti, dalla notifica della domanda
del in (in data 23.7.2015) e, per gli aderenti, dal deposito dell'atto Controparte_25 CP_25
di adesione;
3) accerta, quale criterio omogeneo di calcolo per la restituzione degli importi
addebitati e pagati in fattura nell'ipotesi di erogazione di acqua non potabile, la percentuale del
50% della quota fissa del servizio di acquedotto addebitata nel periodo di mancata erogazione di
acqua potabile;
4) rigetta la domanda di restituzione degli importi addebitati in fattura in relazione
ai servizi di fognatura e di depurazione;
5) accerta, quale criterio omogeneo di calcolo per il
Pagina 12 risarcimento del danno nell'ipotesi di erogazione di acqua non potabile, in via equitativa, l'importo
di 0,315 € per ogni giorno di mancata erogazione di acqua potabile e per ogni componente del
nucleo familiare del titolare dell'utenza; 6) rigetta la domanda di risarcimento del danno
rappresentato dal disagio lamentato dagli utenti;
7) rigetta la domanda di risarcimento del danno
extracontrattuale; 8) riserva la liquidazione delle spese processuali alla pronuncia definitiva […]”.
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale svolto dal giudice di primo grado.
Premesso che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici e rilevato che la questione in esame potesse avere ad oggetto il solo diritto del gestore ad ottenere per intero il corrispettivo contrattuale per l'acqua fornita all'utente – nonchè, correlativamente, il diritto dell'utente a pagare un corrispettivo inferiore in caso di inesatto adempimento – il Collegio ha ritenuto che in applicazione dei principi che sorreggono i rapporti obbligatori di diritto privato, il fornitore non può di certo pretendere il pagamento della tariffa prevista in via generale per l'erogazione di acqua per il consumo umano, qualora la risorsa idrica effettivamente somministrata non risulti idonea a tale uso. Da tali premesse, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto infondata l'eccezione, sollevata da secondo cui la responsabilità graverebbe esclusivamente in capo CP_22
all'ente proprietario delle condotte idriche, delle quali la società stessa avrebbe solo la gestione.
Quanto all'eccezione di prescrizione con riferimento ai dedotti vizi dell'acqua somministrata nel periodo antecedente al 29 marzo 2015, sollevata anche in questo caso dalla società convenuta, il
Collegio ha considerato che, in osservanza dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità e in presenza di una normativa speciale (art. 132, c. 4, Codice del Consumo), l'azione doveva ritenersi prescritta nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene e che, ai sensi dell'art. 140
bis, comma 3, Codice del Consumo, gli effetti della prescrizione decorressero dalla notificazione
Pagina 13 della domanda per gli utenti rappresentati dal Comitato (23.7.2015, data della notifica della domanda da parte del in e, per coloro che avevano aderito Controparte_25 CP_25
successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
Passando al merito della questione, il Tribunale, nell'esaminare la domanda di restituzione della quota fissa e della quota del servizio fognario e di depurazione in misura proporzionale al periodo di mancata erogazione di acqua potabile, ha osservato che, essendo ormai pacifico che la tariffa del servizio idrico integrato si configuri, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, dovesse considerarsi irragionevole prevedere la corresponsione della quota di tariffa, anche quando manchi il relativo servizio al quale quella quota
è riferita. Precisate, quindi, le funzioni assolte dai servizi per i quali gli attori avevano chiesto la restituzione delle quote (acquedotto, fognatura e depurazione), il Tribunale ha accertato che la non potabilità dell'acqua potesse incidere sul sinallagma esclusivamente in relazione alla parte della quota di acquedotto che copriva il costo del sevizio di potabilizzazione, essendo stato, invece,
regolarmente erogato il servizio di captazione, adduzione e distribuzione delle acque;
allo stesso modo, non avrebbero potuto rilevare i servizi di fognatura e depurazione, in relazione ai quali la domanda è stata ritenuta palesemente infondata, anche in considerazione del fatto che le parti non avevano offerto elementi idonei ad accertare nel suo preciso ammontare l'incidenza del costo del servizio di potabilizzazione nella determinazione della tariffa idrica.
In ragione, quindi, della mancanza di elementi offerti dalle parti, il Collegio ha stabilito che l'art. 13
del provvedimento C.I.P. (Comitato internazionale prezzi) n. 26/1975 potesse rappresentare, seppur non più in vigore, un parametro utile nella parte in cui, per l'acqua non potabile, aveva previsto una riduzione del 50% del prezzo: considerata, pertanto, la formulazione della domanda, il Tribunale ha stabilito che il criterio omogeneo di calcolo così individuato dovesse essere limitato alla quota fissa,
con esclusione di quella variabile.
Pagina 14 Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale comprensivo del costo dell'acqua potabile nella misura della quantità media necessaria per una famiglia, pari ad almeno una confezione di sei bottiglie al giorno, oltre al danno derivante dal disagio nella misura da determinarsi secondo equità, il Collegio ha anzitutto considerato che: -
l'acqua che sarebbe stata destinata all'uso potabile dell'utente non era stata consumata e conseguentemente computata in fattura;
- per l'uso potabile, l'utente avrebbe dovuto comunque pagare un corrispettivo;
- il danno subito dall'utente sarebbe potuto configurarsi, al più, nel maggior costo sostenuto a causa dell'inadempimento del gestore per l'acquisto dell'acqua minerale. Sulla
base, quindi, dei dati forniti dalle più recenti statistiche Istat relative alla spesa mensile sostenuta dalle famiglie per l'acquisto di acqua minerale nel 2018 (pari ad € 12,48) e del prezzo medio dell'acqua minerale in Italia indicato dalla Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali
Naturali e delle Acque di Sorgente (pari a 0,21 € al L.), il Tribunale ha ritenuto che, poiché il consumo medio di una famiglia formata da due componenti è pari ad un litro al giorno per ogni componente e poiché chi non aveva potuto usufruire dell'acqua potabile dell'acquedotto,
verosimilmente, aveva dovuto acquistare un quantitativo di acqua minerale superiore, non potendosi giungere ad un criterio di calcolo strettamente matematico, ogni componente avesse dovuto sostenere un maggior costo per l'acqua potabile pari ad un litro e mezzo al giorno. Pertanto,
considerato il prezzo medio dell'acqua minerale in Italia di 0,21 € al litro, il risarcimento del danno
è stato determinato, in via equitativa, in 0,315 € al giorno per ogni componente del nucleo familiare del titolare dell'utenza.
Quanto, infine, alla domanda di accertamento dei danni non patrimoniali derivanti dall'inadempimento contrattuale, il Tribunale ha ritenuto che il disagio rappresentato dall'acquisto di acqua minerale non avrebbe potuto giustificare tale pretesa, non essendo, di per sé, così afflittivo da costituire un pregiudizio per la salute o per altro diritto costituzionalmente garantito. Per
completezza, ha inoltre osservato che nel caso di specie il disagio, genericamente allegato, non
Pagina 15 fosse stato nemmeno provato nei profili concreti dei pregiudizi lamentati, peraltro non personalizzabili in relazione ai singoli danneggiati, bensì condivisi da tutti i membri della classe.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello l'associazione , al fine di ottenere, in sua CP_1
riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il e, personalmente, i signori Controparte_25 [...]
, , , , e CP_26 CP_27 Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_31
, proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata e
[...]
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è altresì costituita domandando il rigetto degli avversi appelli e proponendo, a CP_22
sua volta, appello incidentale al fine di ottenere la riforma del provvedimento impugnato e l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. Appello di Adiconsum.
Con primo, articolato, motivo d'appello l'associazione censura la sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui il Collegio, nell'accertare che l'oggetto del contratto di somministrazione intercorrente tra gli utenti ed il gestore fosse costituito dalla vendita di risorse idriche e che,
conseguentemente, alla fattispecie si sarebbero dovute applicare due normative - quella prevista appositamente per il contratto di somministrazione e quella propria dei contratti a cui corrispondono le singole prestazioni (tra cui la vendita) -, ha stabilito che l'azione di classe, in presenza della normativa speciale di cui all'art. 132, comma 4, Codice del Consumo, dovesse ritenere prescritta nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene e che gli effetti della prescrizione sarebbero decorsi, ai sensi dell'art. 140 bis del Codice del Consumo, dalla notificazione della domanda e, per coloro che avevano aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. Sostiene, sul punto,
parte appellante che il Tribunale non avrebbe dovuto ricondurre il rapporto di utenza né alla
Pagina 16 disciplina della somministrazione, né a quella della vendita, neppure qualificabile nella modalità
della fornitura, ma, diversamente, avrebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina prevista dall'art. 2946 c.c., secondo cui “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per
prescrizione con il decorso di dieci anni”, con la conseguenza che in relazione ai danni subiti dagli utenti nell'arco temporale 2011-2015, nessuna prescrizione si sarebbe verificata.
Sempre sul tema della prescrizione, l' censura la sentenza di primo grado nella parte in CP_1
cui il Collegio, nel premettere che nelle cause iscritte ai numeri 7616/2015 e 3599/2016 e successivamente riunite gli attori avevano formulato domande ed eccezioni in parte differenti tra loro, ha stabilito che, sebbene il legislatore non avesse espressamente disciplinato gli effetti della riunione delle azioni di classe, l'obbligatorietà stessa della riunione e l'esigenza di una tutela omogenea per tutti gli appartenenti alla classe avrebbero indotto a ritenere che tutte le domande e le eccezioni formulate nel giudizio preliminare di ammissibilità si dovessero considerare estese a tutti,
a prescindere dall'azione di cui fossero stati proponenti, con la conseguenza che gli effetti dell'eccezione di prescrizione formulata da esclusivamente nella causa iscritta al r.g. n. CP_22
3599/2016 si sarebbero estesi anche nei confronti dei proponenti della causa iscritta al r.g. n.
7616/2015, nell'ambito della quale non aveva formulato alcuna eccezione di prescrizione. CP_22
A detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la classe “non può essere
considerata quale soggetto legittimato ad essere destinatario di un'eccezione di prescrizione che
riguarderebbe soggetti di cui essa non ha la rappresentanza e rispetto ai quali sarebbe
processualmente e sostanzialmente estraneo”.
Sotto ultimo profilo inerente il tema della prescrizione, l' contesta che il Collegio non CP_1
abbia nemmeno verificato se nel comportamento tenuto da ovvero da entrambe le parti, vi CP_22
fosse stata una concreta rinuncia a far valere la prescrizione dei diritti pretesi: precisa, sul punto,
l'appellante che agli atti del primo grado erano stati prodotti il Protocollo d'Intesa e l'Accordo
Negoziale Bilaterale, entrambi sottoscritti da e in data 26.9.2018 e 17.9.2019 CP_22 CP_1
al fine di individuare un accordo transattivo sulle reciproche pretese ed eccezioni, che, tuttavia, il
Pagina 17 Tribunale avrebbe disatteso, considerato che di fatto le parti mai si erano impegnate a finalizzare l'accordo e realizzare l'estinzione dei giudizi pendenti. Sostiene, tuttavia, l'associazione, che l'Accordo sottoscritto dalle parti avrebbe carattere vincolante, soprattutto nella parte in cui CP_22
si era impegnata a ristorare gli utenti per i danni subiti nel quinquennio 2011-2015 e a rendere priva di effetti l'eccezione di prescrizione proposta al momento della costituzione in giudizio, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto esclusivamente pronunciarsi sul quantum e rilevare che gli intervenuti accordi implicassero una rinuncia a far valere la prescrizione.
Con secondo motivo l' censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Collegio CP_1
ha quantificato il danno subito dagli utenti attraverso un percorso motivazionale fondato su un contesto di “ordinarietà statistica”, nel quale l'acquisto di acqua minerale si pone come acquisto di un bene “voluttuario” ed alternativo rispetto al consumo normale di acqua di rete che interviene quando questa sia rispondente ai parametri di legge;
a detta dell'associazione, invece, per soddisfare le tre fondamentali esigenze di cucinare, bere e lavarsi i denti, ogni persona consumerebbe di media
7,5 litri al giorno, o, eventualmente, 5 litri al giorno, così da potersi determinare un risarcimento del danno pari quantomeno ad 1 € al giorno per ogni componente del nucleo familiare titolare dell'utenza. Detto parametro sarebbe, del resto, in linea con quanto sviluppato da in CP_1
sede transattiva e che aveva costituito oggetto della bozza dell'Accordo Attuativo prodotta agli atti del primo grado, nonché in linea rispetto al quadro fattuale e di criticità delineato nelle ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di Castelsardo e prodotte, allo stesso modo, nel giudizio di primo grado.
Con terzo motivo di appello censura il provvedimento del Tribunale laddove CP_1
quest'ultimo ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sul presupposto che il disagio rappresentato dall'acquisto dell'acqua minerale – genericamente allegato e non provato - non potrebbe essere considerato, di per sé, “di tale afflittività da costituire un pregiudizio
Pagina 18 per la salute per altro diritto costituzionalmente garantito”: precisa, sul punto, l'appellante che la decisione del Collegio sarebbe in palese contrasto con l'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe pronunciata in data 16.11.2017, con la quale era stato stabilito che potessero aderire all'azione di classe “tutti i […] che nel periodo compreso […] abbiano subito la mancata
erogazione di acqua potabile ed intendano ottenere […] oltre al risarcimento del danno […] e di
quello non patrimoniale patito in relazione al disagio sofferto”. Difatti, secondo la prospettazione dell'associazione, avendo scelto di non proporre reclamo avverso la citata ordinanza, CP_22
avrebbe, nella sostanza, fatto acquiescenza alla stessa, che, sotto i profili qualificatori, avrebbe assunto carattere di irretrattabilità e stabilità.
Soggiunge, inoltre, l'appellante che il Tribunale non avrebbe considerato che la Carta di Servizio
adottata da e vigente negli anni 2011-2015 prevedeva “l'impegno-obbligo” di tenere CP_22
indenni gli utenti dal “disagio sofferto” in caso di non regolare erogazione del servizio, di talché il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dagli utenti si sarebbe dovuto riconoscere,
proprio in quanto il gestore si era obbligato a provvedervi. Del resto, di tale circostanza non avrebbero nemmeno mai dubitato le parti (compresa , posto che con l'Accordo Negoziale CP_22
datato 17.9.2019, vincolante per gli aspetti sopra esposti, il danno non patrimoniale era stato stimato nella misura di € 0,50 al giorno per ogni avente diritto.
Con quarto e ultimo motivo di gravame l' censura la sentenza di primo grado nella CP_1
parte in cui il Collegio, in totale incoerenza rispetto a quanto stabilito nell'ordinanza di ammissione dell'azione di classe emanata dalla Corte d'Appello di Cagliari a seguito di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale, ha accertato che non potessero costituire oggetto di restituzione gli importi addebitati in fattura in relazione ai servizi di fognatura e di depurazione, ma solamente della quota fissa: precisa, sul punto, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la riduzione del
“prezzo finito”, ossia della tariffa nella sua interezza, comprensiva anche degli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione.
Pagina 19
2. Appello incidentale del . Controparte_33
Con primo, articolato, motivo di gravame il censura la Controparte_25
sentenza di primo grado nella parte in cui era stato accertato che, ai fini della determinazione del criterio omogeneo di calcolo, l'azione di classe si sarebbe prescritta nel termine di ventisei mesi dal consumo e che gli effetti interruttivi della prescrizione, in assenza di atti interruttivi compiuti dal singolo utente, sarebbero decorsi, per i proponenti, dalla notifica della domanda del e per CP_25
gli aderenti dal deposito dell'atto di adesione. Sostiene, in primo luogo, l'appellante, che nei suoi confronti (ossia nella causa iscritta al r.g. 7616/2015) la società non abbia mai eccepito la CP_22
prescrizione, nemmeno con la costituzione in giudizio del 8.6.2017 avvenuta a seguito della riassunzione del procedimento, né con la memoria n.1 depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data
11.9.2017: solamente con la memoria del 30.11.2020 era stato, infatti, precisato da CP_22
“preliminarmente si insiste per l'intervenuta prescrizione […]”. La riunione dei due procedimenti, a detta dell'appellante, avrebbe dovuto comportare che rimanessero inalterate l'individualità e l'autonomia sostanziali dei due giudizi e che, in particolare, le eccezioni di merito rimanessero circoscritte alla causa nella quale erano state sollevate, in modo tale da non superare alcuna preclusione processuale: al più, la riunione dei procedimenti, legittimata proprio dall'unicità
necessaria dell'azione, avrebbe potuto determinare l'adesione del secondo procedimento al primo,
ma non viceversa, con conseguente inoperatività della prescrizione anche con riguardo al procedimento nel cui ambito era stata sollevata.
Sempre con riguardo alla statuizione sulla prescrizione, l'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui il Collegio ha determinato il termine prescrizionale del diritto sulla base della qualificazione del contratto di utenza quale contratto di somministrazione di acqua e sulla considerazione che ad esso si debbano applicare due normative, quella prevista appositamente per il contratto di somministrazione e quella propria dei contratti a cui corrispondono le singole prestazioni. Sostiene, sul punto, il Comitato, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il
Pagina 20 rapporto di utenza è totalmente estraneo sia al contratto di somministrazione di acqua, sia a quello di vendita dell'acqua, assolutamente non commerciabile se non nella forma di vendita o somministrazione di bottiglie preconfezionate, come, del resto, confermato da quanto disposto dall'art. 128 del Codice del Consumo;
il gestore del servizio idrico, invece, gestisce per l'appunto un “servizio idrico integrato”, che comprende la potabilizzazione dell'acqua pubblica, la sua immissione nella rete idrica, la manutenzione della rete idrica e lo smaltimento delle acque reflue.
Dalle indicate premesse discenderebbe, a detta dell'appellante, che il Collegio avrebbe dovuto applicare alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 2946 c.c. e che i diritti fatti valere dagli utenti si sarebbero dovuti ritenere prescritti nel termine ordinario decennale.
Con secondo motivo di appello il censura il provvedimento di primo grado nella parte in CP_25
cui il Tribunale stimato il danno in via equitativa, in € 0.315 al giorno per ogni componente del nucleo familiare del titolare dell'utenza. Precisa, sul punto, l'appellante che il criterio adottato dal
Collegio non dovrebbe essere quello del totale consumo medio di acqua potabile o quello della presunta quota aggiuntiva resasi necessaria rispetto all'acqua minerale comunque da acquistare;
in ogni caso, evidenzia che l'ipotesi di un litro e mezzo per ogni componente del nucleo familiare
“fuoriesce da qualsiasi ragionevolezza non solo statistica”, atteso che l'inutilizzabilità dell'acqua di acquedotto per le esigenze di cucina, lavaggio di alimenti ecc. avrebbe determinato la necessità di utilizzare l'acqua anche per tali scopi, con la conseguenza che il Collegio avrebbe dovuto considerare quantomeno un quantitativo di sei litri di acqua per ogni soggetto, con un risarcimento del danno pari almeno ad 1€ per ogni componente del nucleo familiare titolare dell'utenza.
Con terzo e ultimo motivo di appello incidentale il censura il Controparte_25
provvedimento nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base dell'assunto che il disagio rappresentato dall'acquisto di acqua minerale non fosse, di per sé, di tale afflittività da costituire un pregiudizio per la salute o per altro diritto
Pagina 21 costituzionalmente garantito. Il Collegio avrebbe errato nel prendere come riferimento la nozione di danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale individuata da tempo nelle quattro sentenze gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, non considerando, invece, che nella fattispecie in esame il “disagio rappresentato dall'acquisto di acqua minerale” è contrattualmente previsto dalla
CP_2 Carta dei Servizi di Abbanoa nel testo vigente per gli anni 2011-2015, il quale disponeva lo specifico impegno di tenere indenni gli utenti dal “disagio sofferto” in caso di non regolare erogazione del servizio. Soggiunge, a tal proposito, che il disagio subito dagli utenti, seppur in maniera maggiore per taluni e minore per altri (ma, in ogni caso, comune a tutti indipendentemente dall'astratta possibilità di personalizzarlo), sarebbe consistito nel trasporto della stessa acqua dall'esercizio commerciale alla propria abitazione e quindi al trasporto di pesi non sempre agevole.
3. Appello incidentale di CP_22
Con primo motivo d'appello incidentale censura il provvedimento di primo grado CP_22
nella parte in cui il Collegio non ha dichiarato l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità
dell'azione proposta da parte di , nonché l'inammissibilità Controparte_34 Parte_8
delle adesioni raccolte dall' in aree diverse da quelle del , CP_1 Parte_8
nell'ambito del quale era stata proposta l'azione: secondo il Tribunale, infatti, l'eccezione sarebbe stata infondata “in quanto la rappresentanza processuale prevista espressamente dalla legge per gli attori proponenti l'azione di classe, in conformità ai principi generali di diritto processuale, non cessa con la riunione dei procedimenti connessi”.
Secondo sussisterebbero, in primo luogo, fondati dubbi circa l'effettiva posizione CP_22
giuridica degli attori rappresentati da , atteso che dagli estratti conto allegati nel CP_1
procedimento di primo grado si evincerebbe il mancato pagamento, da parte dei soggetti rappresentati, delle forniture garantite da nei periodi di interesse, con la conseguenza che CP_22
alcuna azione risarcitoria sarebbe legittimamente esercitarsi in relazione alle caratteristiche dell'acqua.
Pagina 22 Soggiunge, inoltre, la società che all'esito della riunione l'unico ente associativo da considerare legittimato in concreto ad esercitare l'azione e a gestire il prosieguo della controversia fosse il solo che aveva agito per primo e per l'intera Regione Sardegna: Controparte_25
quanto disposto dal comma 14 dell'art. 140 bis del Codice del Consumo sarebbe infatti funzionale ad evitare un litisconsorzio attivo “collettivo” su varie azioni instaurate da diversi promotori ed enti associativi, nonché un doppio livello di cumulo tra procedimenti che, già per loro natura, avevano carattere collettivo.
Sostiene, infine, l'appellante che in ogni caso non avrebbe potuto estendere il proprio CP_1
campo di azione, raccogliendo illegittimamente adesioni sotto il profilo territoriale (nel Comune di
Porto Torres), in un giudizio di classe avviato per il solo Comune di Castelsardo, atteso che la domanda giudiziale formulata dai proponenti aveva fissato, in modo definitivo, il petitum formale e sostanziale, che di certo non si sarebbe potuto ampliare con le adesioni.
Con secondo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale CP_22
ha accertato l'inadempimento del gestore idrico, tenuto a garantire la potabilità dell'acqua agli utenti, senza, tuttavia, considerare che gli attori non avrebbero in alcun modo fornito la prova degli elementi costitutivi minimi della fattispecie di responsabilità invocata e delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dall'inadempimento: a detta dell'appellante, infatti, la mera produzione delle ordinanze sindacali si sarebbe dovuta ritenere “insufficiente a considerare assolti
gli oneri istruttori gravanti sugli attori”.
Precisa, peraltro, la società appellante che il difetto assoluto di prova avrebbe riguardato anche la questione dell'omogeneità delle posizioni azionate: nonostante, infatti, la puntuale richiesta del
Collegio di fornire utili elementi a tal riguardo, tanto il , quanto l' Controparte_25 CP_1
non avrebbero mai depositato alcun documento o altri elementi probatori finalizzati a dimostrare l'omogeneità della pretesa azionata, limitandosi solo a richiamare la difficoltà di conoscere il numero di persone servite da ogni utenza e a ribadire che sarebbero state sufficienti le ordinanze
Pagina 23 sindacali (che, in ogni caso, non avrebbero “colpito indistintamente tutti i proponenti, contenendo
alcune di esse il divieto, o la raccomandazione, di utilizzo dell'acqua per alcuni e eterogenei fini
alimentari in circoscritte zone del Comune di Castelsardo e di altri Comuni della in cui i CP_25
campionamenti effettuati non possono, in ogni caso, considerarsi rappresentativi dell'acqua
erogata nelle aree di riferimento”).
Con terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale avrebbe automaticamente CP_22
ritenuto accertato l'inadempimento del gestore, sul presupposto che “l'erogazione attraverso la rete
di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti [di potabilità] costituisce pertanto
un inadempimento – o meglio un inesatto adempimento – agli obblighi derivanti in capo al gestore
del SII dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente; la questione, infatti,
riguarda unicamente il rapporto di diritto privato intercorrente tra utente e gestore e non coinvolge
in alcun modo i provvedimenti amministrativi con cui vengono stabilite le tariffe, le quali non
prevedono alcuna distinzione tra acqua potabile e non potabile proprio in quanto il gestore è
tenuto ad immettere in rete acqua della prima specie”. Sostiene, sul punto, parte appellante che il
Tribunale non avrebbe tenuto conto del regime di responsabilità che deve “conformare l'erogazione
del servizio idrico e le conferenti disposizioni tariffarie”: sulla base della disciplina regolatoria vigente all'epoca dei fatti (ARERA Deliberazione 30 aprile 2014 199/2014/E/IDR), la potabilità
dell'acqua non sarebbe stata, infatti, monetizzabile in termini tariffari e, pertanto, il gestore idrico,
non sarebbe stato obbligato a garantire il consumo umano del bene somministrato.
In ogni caso, contesta che il Tribunale non abbia considerato che l'acqua immessa nella CP_22
rete era risultata potabile e che fosse stato immediatamente dato conto che eventuali episodi di non potabilità dipendevano da circostanze esterne o da problemi infrastrutturali, relativi, pertanto, ad eventi imputabili ad enti territoriali proprietari delle reti che, in alcune aree, non avevano posto in essere le attività propedeutiche di loro competenza, necessarie per realizzare eventuali interventi di sostituzione delle reti. Precisa, infine, l'appellante di aver prontamente fornito un efficiente e
Pagina 24 tempestivo servizio sostitutivo di autobotti, garantendo, comunque, l'accesso gratuito all'acqua potabile nel Comune, con la conseguenza che nessun inadempimento potrebbe esserle contestato.
Con quarto e ultimo motivo di gravame contesta il criterio di quantificazione del danno CP_22
subito dagli utenti individuato dal Tribunale: gli unici elementi offerti dai proponenti e dagli aderenti all'azione di classe sarebbero rappresentati dalle ordinanze sindacali contenenti il computo dei giorni di erogazione di acqua non potabile per ciascun gruppo di utenze e non sarebbero dunque idonei a “consentire l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via
equitativa, atteso che tale potere presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare la
sussistenza e l'entità materiale del danno […] ovvero il preventivo accertamento che l'impossibilità
o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla
negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne
l'entità”. Secondo invece, la prova del danno da parte degli aderenti sarebbe stata CP_22
indubbiamente agevole, visto che, tramite le bollette, avrebbero potuto dimostrare la presunta diminuzione di consumi dovuta alla necessità di approvvigionarsi in altro modo dell'acqua potabile e, tramite gli scontrini, avrebbero potuto dimostrare l'acquisto delle bottiglie di acqua minerale.
Da ultimo, parte appellante contesta la riduzione pari al 50% della quota fissa relativa alla voce acquedotto della tariffa: precisa, infatti, che, nonostante le ordinanze di non potabilità, l'acqua era stata sempre fornita e sarebbe stata utilizzabile per altri scopi, con la conseguenza che, al più, gli utenti avrebbero avuto diritto al solo rimborso dell'acqua minerale acquistata per l'ingestione diretta.
***
Le questioni preliminari.
Preliminarmente deve rilevarsi che quantunque i componenti il Comitato abbiano dichiarato di costituirsi in appello individualmente rispetto al Comitato medesimo (alla cui comparsa di costituzione con appello incidentale hanno peraltro dichiarato di aderire integralmente), essi continuano ad essere considerati aderenti, non essendo ammesse azioni individuali nel giudizio di
Pagina 25 classe (azioni, peraltro, per essi non più percorribili in altra sede, secondo la previsione ed i termini di cui all'art. 140 bis c. 3 D.L.vo cit.).
1. Sulla prescrizione dei diritti azionati.
E' opportuno premettere che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali, quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell'altro, in carenze riguardanti gli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto,
risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta(Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2,
14/10/2021, n. 28069).
Sull'assunto che nel concetto di aliud pro alio è ricompresa l'ipotesi di inidoneità del bene compravenduto – o somministrato, in virtù del rinvio ex art. 1570 c.c. – ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta nel contratto, è stato evidenziato come “in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‹‹acqua potabile››, sia invece consegnata ‹‹acqua non potabile››, poiché
l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la ‹‹potabilità››
Pagina 26 dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass.
Civ., n. 34371 del 24/12/2024; n. 28184 del 31/10/2024; n. 26897 del 20/09/2023 e n. 4515 del
05/07/1983)”.
Nel caso in esame, a fronte dell'accertata non potabilità dell'acqua distribuita (di cui meglio si discuterà in seguito), risulta senz'altro integrata la violazione, da parte di degli CP_22
obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza, avendo il gestore idrico fornito acqua risultata priva delle qualità pattuite, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., così come invocata dalle appellanti e CP_1 CP_25
(si ricorda, a tal proposito, che la consegna di aliud pro alio dà luogo ad un'ordinaria azione
[...]
di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 c.c., con la conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. – ex multis, Cass. Civ. n. 2313/2016, n. 28419/2013).
Invero, la normativa speciale applicata dal Collegio di primo grado, vale a dire l' art. 132, comma 4,
del Codice del Consumo, a norma del quale “L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del
bene […]”, si riferisce, senza dubbio, all'ipotesi di vizi redibitori, che, come si è visto, non può
trovare applicazione nella fattispecie di cui ci si occupa. A tal proposito non è superfluo precisare che a fronte dell'invocata applicazione della prescrizione decennale, per non essere, l'ipotesi considerata, inquadrabile nella disciplina derogatoria di cui alla citata norma del cod. cons.,
compete a questa Corte individuare il giusto inquadramento giuridico della fattispecie, ancorché
l'esplicitazione in termini di aliud pro alio sia stata sviluppata solo conclusivamente dalle appellanti, alla luce della evoluzione giurisprudenziale concernente la specifica questione (v. Cass.
cit.).
Deve, invece, confermarsi -senza che peraltro il rilievo sortisca pratiche conseguenze- che, ai sensi dell'art. 140 bis del Codice del Consumo, gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli artt.i 2943 e
2945 del codice civile decorrono, per i proponenti, dalla notifica della domanda del CP_25
Pagina 27 in (23.7.2015) e, per gli aderenti, dal deposito dell'atto di adesione, con la CP_25 CP_25
conseguenza che, inevitabilmente, nessun diritto azionato – volto ad ottenere, si ricorda, la riduzione del prezzo in tariffa e il risarcimento dei danni subiti – possa dirsi prescritto. L'eccezione di prescrizione sollevata da deve, pertanto, ritenersi infondata. CP_22
L'accoglimento delle censure avanzate in via principale dalle appellanti e CP_1 CP_25
comporta, necessariamente, che le ulteriori contestazioni sollevate circa la statuizione del
[...]
primo giudice sull'eccezione di prescrizione – aventi ad oggetto gli effetti della riunione delle due azioni e l'efficacia degli accordi sottoscritti dalle parti - debbano ritenersi assorbite.
Sulla legittimazione attiva di . CP_1
Il motivo di appello proposto da avente ad oggetto la presunta inammissibilità o CP_22
improcedibilità dell'azione proposta da per il e CP_1 Parte_8
l'inammissibilità delle adesioni raccolte in aree diverse da quelle del (tra cui Parte_8
il è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Controparte_35
E' doveroso ricordare che, a seguito dell'intervento legislativo compiutosi con il D.L. 1/2012, è
stato chiarito che con l'azione di classe di cui al più volte cit. art. 140 bis del codice del consumo sono tutelati “i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto e servizio
nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale,
nonché i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da
pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”; conseguentemente, si è
affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'azione di classe di cui all'art. 140 bis del codice del consumo, non è più possibile pretendere che la situazione del singolo aderente all'azione sia del tutto sovrapponibile (identica) a quella dell'altro, atteso che in tal modo verrebbe non solo sostanzialmente disattesa la norma, ma altresì ne verrebbe vanificata la ratio ispiratrice.
Ciò posto preliminarmente, quanto alla prima censura avanzata da deve anzitutto rilevarsi CP_22
e confermarsi la legittimazione ad agire di tutti gli aderenti rappresentati da , posto che a CP_1
nulla rileva, ai fini della sussistenza dei presupposti per la legittimazione ad aderire all'azione di
Pagina 28 classe, che dagli estratti conto allegati in giudizio si evinca il mancato pagamento, da parte dei soggetti attori o di taluni di essi (proc. r.g. n. 3599/2016), delle forniture erogate da nei CP_22
periodi di interesse. Si evidenzia, al riguardo, che con sentenza n. 2951/2016 le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno definitivamente chiarito che la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto, che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e,
perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito,
favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della questione e, conseguentemente, solo in tale ambito deve essere esaminata.
Nel caso di specie, l'accertamento circa l'effettivo pagamento, da parte di alcuni utenti, delle fatture per i periodi in contestazione (e, dunque circa il conseguenziale diritto ad ottenere il rimborso di parte di quanto corrisposto secondo i criteri stabiliti) attiene, senz'altro, al merito della questione e non alla legittimazione ad agire in giudizio, al cui esame provvederà il Tribunale, con la prosecuzione del giudizio di primo grado.
Allo stesso modo, non coglie nel segno la censura sollevata da circa l'ambito territoriale di CP_22
rappresentanza dell'azione proposta da parte di : a tal riguardo, basti osservare che l'art. CP_1
140 bis del codice del consumo non prevede, quale presupposto dell'azione, che gli attori individuino uno specifico ambito territoriale circoscritto ad una specifica area del territorio nazionale in cui il disservizio si è verificato. In ogni caso, deve rilevarsi che il predetto ambito territoriale è stato individuato, con ordinanza datata 17.11.2017 del Collegio di primo grado,
“nell'intero territorio della Regione Sardegna” (detta circostanza era, del resto, stata confermata anche da questa Corte d'Appello, con l'ordinanza n. 976/2017 del 9 marzo 2017 con la quale era
Pagina 29 stata dichiarata ammissibile l'azione di classe), atteso che, come noto, la società assume la CP_22
veste di gestore idrico in tutto il territorio regionale.
Da ultimo, è da reputare di assoluta inconsistenza l'assunto, posto dalla società appellante, circa la presunta sola legittimazione ad agire del in quale associazione che Controparte_25 CP_25
aveva agito per prima per i disservizi lamentati: è difatti sufficiente ricordare che, correttamente, il giudice di primo grado, nel richiamare il contenuto dell'art. 140 bis cit. comma 14, secondo cui “…
Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa
impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9.
Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale”
ha disposto la riunione del procedimento iscritto al n. 3599/2016, proposto da , a quello CP_1
iscritto al n. 7616/2015, proposto dal , così ammettendo entrambe le azioni Controparte_25
introdotte per diritti omogenei spettanti ai consumatori finali, in linea con la stessa disposizione normativa e coerentemente alla funzione svolta con l'azione di classe dalle associazioni operanti nello specifico ambito territoriale, di collettore delle adesioni dei consumatori.
2. Sull'inadempimento del gestore.
Con secondo e terzo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte CP_22
in cui il Collegio ha ritenuto accertato l'inadempimento del gestore, in quanto tenuto a garantire la potabilità dell'acqua agli utenti, senza, tuttavia, considerare che gli attori non avrebbero in alcun modo fornito la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità invocata e delle conseguenze pregiudizievoli. I motivi sono manifestamente infondati e devono essere rigettati per le seguenti ragioni.
Deve preliminarmente rilevarsi che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31,
attuativo della Direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Pagina 30 L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
L'erogazione attraverso la rete pubblica di acqua che non presenti i requisiti sopra accennati,
pertanto, costituisce inadempimento o inesatto adempimento agli obblighi derivanti in capo al gestore del Servizio Idrico Integrato dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente.
Da quanto precisato discende, senz'altro, che sia rimasta inadempiente, avendo CP_22
fornito acqua non potabile e, dunque, un bene non idoneo all'uso al quale era destinato.
Deve essere rilevato, inoltre, che rientra nei compiti della stessa società erogatrice - unica controparte dell'utente nel contratto privatistico di somministrazione - quello di “curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” delle opere inerenti il servizio. In questo senso depone anche l'art. 4, comma 4, della
Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Ottimale della e CP_25 CP_22
che pone a carico del Gestore gli obblighi di manutenzione e gestione della rete e la conseguente responsabilità in caso di difetto di intervento.
Questa premessa rende chiaro e conseguenziale quanto affermato in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità: “Ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il debitore, in quanto tenuto a
dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non
può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma
deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti
all'esatto adempimento.” (così, in materia di responsabilità del gestore del Servizio Idrico Integrato
nel contratto di somministrazione, Cass. 13 ottobre 2015, dep. 4 febbraio 2016, n. 2182).
Ebbene, non ha offerto alcuna prova di impiego della diligenza adeguata, con la CP_22
conseguenza che devono essere disattese le eccezioni della difesa della società convenuta, correlate alla tesi per cui la non potabilità dell'acqua sarebbe derivata dalla cattiva manutenzione delle
Pagina 31 condutture comunali, ossia da “eventi imputabili agli enti territoriali proprietari delle reti che, in
alcune aree, non hanno posto in essere le attività propedeutiche di loro competenza necessarie per
realizzare eventuali interventi di sostituzione delle reti” (cfr. appello incidentale . Del CP_22
tutto irrilevante appare, del resto, la circostanza – rimasta assolutamente non provata – che nei periodi in contestazione abbia asseritamente fornito “un efficiente servizio sostitutivo di CP_22
autobotti, garantendo, comunque, l'accesso gratuito all'acqua potabile nel Comune […]”.
Allo stesso modo, non coglie nel segno l'assunto posto dalla società appellante, secondo cui il sistema di determinazione della tariffa non comprenderebbe la qualità dell'acqua, sicché l'eventuale sua non potabilità non inciderebbe sulla fornitura erogata o da erogare.
È sufficiente osservare, sul punto, che l'art. 154 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico in materia di ambiente) prevede che la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito.
Quanto, infine, alla censura circa la mancata prova, fornita dagli utenti, degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità invocata, deve osservarsi che le ordinanze rese dai sindaci dei
Comuni interessati dal disservizio (a titolo di esempio, Sassari, Alghero, Porto Torres, Siniscola)
pacificamente avevano vietato in modo continuo l'uso per scopi potabili e alimentari dell'acqua corrente su tutto il territorio comunale e ciò sulla base delle periodiche analisi compiute dagli enti competenti ASL e ARPAS (cfr. documentazione prodotta dagli attori in primo grado).
Tale documentazione appare assolutamente idonea a provare la non potabilità dell'acqua, tenuto conto della natura dell'organo da cui sono state promanate le ordinanze e della fonte su cui le stesse sono fondate: ne consegue, a fronte di tali chiare risultanze, come fosse onere di CP_22
offrire prova contraria che l'acqua erogata nel medesimo periodo fosse idonea al consumo secondo il D.lgs. n. 31/2001 e secondo il Regolamento del S.I.I. art. B2, o comunque dimostrare puntualmente il momento in cui la somministrazione aveva ripreso a rispettare i parametri violati.
Pagina 32 In ogni caso, sul punto, la sezione distaccata di Sassari di questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità, ha già avuto modo di ritenere dotate di efficacia probatoria le ordinanze comunali coi richiami per relationem ai provvedimenti di accertamento compiuti dalla Asl e ha pure valutato, in fattispecie identica, ma afferente a differenti utenze nel Comune di San Teodoro, la gravità dell'inadempimento del gestore, ex art. 1455 c.c., all'obbligo normativamente previsto di erogare acqua potabile, arguendola proprio dalla reiterata e continuata emanazione del divieto di utilizzo dell'acqua non potabile nel periodo 2006-2016 nel Comune, attestata dal numero e dalla consequenzialità delle ordinanze sindacali, rispetto a cui ha ritenuto insignificanti i brevissimi e saltuari periodi in cui l'acqua aveva ripreso a essere idonea al consumo umano, peraltro soltanto in alcune zone limitate secondo le produzioni di (cfr. sentenze Corte d'Appello Sezione CP_22
Sassari n. 238/2021 e n. 104/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve confermarsi, anche in questa sede, che CP_22
sia rimasta inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano,
[...]
dunque munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge.
3. Sul criterio di determinazione degli obblighi restitutori.
Chiarito che le ordinanze depositate nel corso del giudizio di primo grado siano senza dubbio sufficienti a confermare l'inesatto adempimento imputabile al gestore idrico e i conseguenti disagi subiti dagli utenti, deve confermarsi che in ragione di tale, inesatto adempimento, la società
non possa di certo pretendere l'adempimento integrale della controprestazione da parte CP_22
dell'utente, vale a dire il pagamento dell'intera tariffa prevista in via generale dall'Autorità
d'Ambito.
E' regola generale, affermata più volte dalla Suprema Corte, che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per la riduzione del prezzo e che il ricorso a parametri di valutazione equitativa è pacificamente consentito, in base al principio generale di cui all'art. 1226 c.c.; è altresì pacifico, nella giurisprudenza di legittimità più recente,
Pagina 33 che la risorsa idrica fornita non rispettosa dei requisiti di potabilità consenta agli utenti di vedersi riconosciuto il diritto di ottenere la riduzione/restituzione del corrispettivo dovuto/pagato solo relativamente alla tariffa del “consumo idrico” (Cass. Civ. n. 28184/2024).
Ebbene, a fronte dell'accertata erogazione di risorsa priva del requisito di potabilità, il Tribunale ha ritenuto correttamente di individuare un mero criterio equitativo per ridurre il corrispettivo del servizio inesattamente erogato agli utenti, richiamando, a fronte della mancanza di una specifica normativa, il contenuto dell'art. 13 del provvedimento CIP n. 26/1975 (“nel caso di forniture
particolari, non raffigurabili tra quelle previste dal provvedimento n. 45/1974 ed in particolare per
le utenze di acqua non potabile, i nuovi prezzi di vendita a consumo non dovranno superare i livello
del 50% delle corrispondenti tariffe previste dal summenzionato provvedimento”), peraltro diffusamente richiamato e applicato quale parametro di riferimento per la riduzione del prezzo della tariffa in analoghi casi di somministrazione di acqua non potabile nell'orientamento giurisprudenziale locale (cfr. Trib. Nuoro n. 41/2024, Trib. Nuoro n. 245/2023, Trib. Nuoro n.
412/2023) -.
Invero, la determinazione di un criterio equitativo deve essere desunta da parametri generali comparativi e in tale prospettiva, quindi, il tribunale risulta avere ben operato nell'individuare una percentuale di decurtazione del costo della risorsa carente dei requisiti di potabilità nella misura del
50% della sola tariffa acquedotto, posto che tale criterio si mostra congruo, se rapportato ai prezzi medi al metro cubo dell'acqua grezza sul mercato, normalmente pari a circa la metà del costo a metro cubo dell'acqua potabile.
Non appare, al contrario, condivisibile la tesi avanzata da circa la presunta duplicazione CP_22
delle voci di danno riconosciute dal Collegio attraverso la riduzione del prezzo in tariffa e il risarcimento del danno subito dagli utenti: è di tutta evidenza che i due rimedi, correttamente applicati, muovano da presupposti differenti;
il primo dalla circostanza pacifica che la parte inadempiente – rectius, non esattamente adempiente – non può pretendere dalla controparte il pagamento integrale della prestazione, il secondo dall' onere rappresentato dal maggior costo
Pagina 34 sostenuto per l'acquisto di bottiglie di acqua minerale per gli scopi indicati nelle ordinanze sindacali (bere, mangiare e lavarsi i denti), scopi normalmente assolti dall'erogazione di acqua potabile da parte del gestore. Il criterio assolve pertanto all'esigenza di integralità del risarcimento.
Da ultimo, deve, invece, confermarsi che il criterio di determinazione della restituzione del prezzo debba essere circoscritto alla sola quota fissa del servizio acquedotto, dovendosi escludere, siccome non relative alla qualità dell'acqua, le voci del servizio di fognatura (con il quale le acque superficiali e le acque reflue provenienti dalle attività umane sono raccolte e convogliate nella rete fognaria, fino al depuratore) e del servizio di depurazione (con il quale le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate in appositi impianti e rese compatibili con l'ambiente per poter essere rilasciate), la cui prestazione è stata senz'altro garantita da parte del gestore idrico (e goduta dall'utente), nonostante la somministrazione idrica carente dei requisiti di potabilità.
4. Sul criterio di determinazione del danno patrimoniale.
Con secondo motivo di gravame, proposto sia da , che dal , le CP_1 Controparte_25
appellanti censurano il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha stimato il risarcimento del danno, in via equitativa, in € 0.315 al giorno per ogni singolo componente il nucleo familiare dell'utente. In particolare, le associazioni di rappresentanza lamentano che la quantificazione del danno parametrata ad un litro e mezzo giornaliero per ogni componente
“fuoriesce da qualsiasi ragionevolezza non solo statistica”, non tenendo conto della necessità di utilizzare l'acqua anche per lavare i denti, lavare e cucinare alimenti, con un consumo, ben più
realistico, di cinque o sei litri di acqua pro capite, ed un corrispondente risarcimento del danno giornaliero di almeno un euro per ciascun componente il nucleo del titolare.
I motivi, congiuntamente esaminati, sono parzialmente fondati e devono trovare accoglimento per quanto di ragione.
Deve, preliminarmente, osservarsi come sia del tutto condivisibile reputare, quale presupposto della liquidazione equitativa per il danno da maggior costo sostenuto dagli utenti per l'acquisto di
Pagina 35 bottiglie di acqua minerale, la circostanza che l'acqua che sarebbe stata destinata all'uso potabile non sia stata, all'evidenza, consumata e conseguentemente computata in fattura. Deve ritenersi altrettanto ragionevole che, non potendo consistere il danno richiesto nell'integrale restituzione del costo sostenuto per l'acquisto dell'acqua minerale, lo stesso debba essere liquidato, in via puramente equitativa e tenuto conto delle esigenze presumibilmente assolte a fronte della mancata erogazione d'acqua potabile: non solo bere, salvo l'acqua mediamente consumata fuori casa, ma anche lavare frutta e verdura, cucinare e lavare i denti. Ebbene, si stima equo che in rapporto a tali esigenze possa riconoscersi un consumo medio di due litri d'acqua giornalieri per ogni componente la famiglia del titolare dell'utenza, considerato che una parte di tali esigenze è soddisfatta con un impiego non individuale dell'acqua stessa (preparazione pasti, lavaggio frutta e verdura).
Del tutto inconferenti risultano, per converso, le argomentazioni svolte da circa CP_22
l'onere di dimostrare il danno per il maggior costo sostenuto da parte degli utenti: deve ribadirsi, in proposito, che le ordinanze sindacali depositate agli atti risultano assolutamente sufficienti, in ragione della natura dell'organo promanante e per la fonte su cui le stesse si sono fondate, a dimostrare il pregiudizio subito dagli utenti a causa della somministrazione di acqua non conforme ai requisiti minimi di potabilità. Sarebbe viceversa irrealistico e conseguentemente irragionevole,
pretendere che ogni singolo utente conservi tutti gli scontrini di acquisto delle bottiglie di acqua minerale, o dimostri attraverso le pregresse bollette del servizio idrico il minor consumo di acqua,
dell'ordine di pochi litri al giorno, proveniente dall'acquedotto.
Per le ragioni sopra esposte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve conclusivamente stabilirsi, quale criterio omogeneo di calcolo per il risarcimento del danno dovuto al maggior costo sostenuto per l'acquisto di acqua minerale, in via equitativa e tenuto conto del prezzo medio in Italia di una bottiglia di acqua minerale di 0,21€ al litro, l'importo di € 0,42
(maggior costo pari a 2 litri al giorno) per ogni giorno di mancata erogazione di acqua potabile e per ogni componente del nucleo familiare del titolare dell'utenza.
5. Sul risarcimento del danno non patrimoniale.
Pagina 36 Con terzo motivo di appello, proposto sia da che dal , è censurato CP_1 Controparte_25
il provvedimento nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sull'assunto che il disagio rappresentato dall'acquisto di acqua minerale non avrebbe potuto giustificarne il riconoscimento, siccome non connotato da afflittività tale da costituire un pregiudizio per la salute o per altro diritto costituzionalmente garantito.
I motivi appaiono infondati e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
Deve premettersi che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi sul solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è
risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., e al di là delle ipotesi di danno derivante dalla commissione di reato, o dei casi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali - a tre condizioni: (a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale (altrimenti pervenendosi a un'abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile,
vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità, dovendo ritenersi palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in detti disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita (Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008).
Ciò posto e ferma l'astratta applicabilità di tali principi anche nei casi (come quello in esame) di danno non patrimoniale derivante da inadempimento, deve evidenziarsi che ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda avente a oggetto il risarcimento del danno non
Pagina 37 patrimoniale proposta nelle forme processuali dell'azione di classe di cui all'art. 140-bis cod. cons.,
spetta al giudice coordinare l'indagine condotta sulla serietà e la gravità dell'offesa inferta all'interesse costituzionalmente protetto, con le esigenze proprie dell'azione di classe disegnata dal legislatore italiano, con particolare riguardo alla necessità che le situazioni soggettive lese e i diritti concretamente pregiudicati (di necessaria rilevanza costituzionale) siano caratterizzati non solo dalla gravità e serietà della relativa lesione, bensì anche dall'essenziale requisito della relativa omogeneità (ex art. 140-bis cit.), inteso, quest'ultimo, come il tratto proprio di pretese individuali che, vantate da un insieme di consumatori o di utenti, siano accomunate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento seriale e una gestione processuale congiunta, dovendo escludersi,
sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, la compatibilità dello strumento processuale così delineato dal legislatore con l'esecuzione di accertamenti calibrati su specifiche situazioni personali o con valutazioni che si soffermino sulla consistenza specifica della sfera emotiva o dell'esperienza dinamico-relazionale di singoli danneggiati. Nei casi in cui, infatti, le doglianze dei danneggiati siano tali da non lasciare prefigurare la possibilità di una valutazione tendenzialmente standardizzata anche delle relative conseguenze pregiudizievoli (sia per quel che specificamente riguarda l'an che il quantum del danno), il meccanismo della tutela di classe deve ritenersi per ciò
stesso impraticabile. Da tali premesse deriva che - lungi dall'escludere in astratto la compatibilità
del risarcimento del danno non patrimoniale con il ricorso alle forme processuali dell'azione di classe (una soluzione, per vero drastica, pur sostenuta da talune voci della letteratura specialistica) -
l'azione di classe rimane pur sempre compatibile con la rivendicazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali là dove di questi ultimi siano tuttavia posti rigorosamente in risalto i tratti in qualche modo comuni a tutti i membri della classe (purché adeguatamente specificati e comprovati),
con la conseguenza che l'originario proponente ha l'onere di domandare la riparazione di un danno non patrimoniale che non sia individualizzato, ma sia fondato su circostanze comuni a tutti i membri della classe (arg. ex Cass. Civ. n. 14886/2019, così massimata: L'accertamento del danno
non patrimoniale rivendicato nel quadro di un'azione di classe, promossa ai sensi dell'art. 140 bis
Pagina 38 del d.lgs. n.206 del 2005, richiede allegazione e prova non solo dei requisiti della rilevanza
costituzionale degli interessi lesi, della gravità della relativa lesione e della non futilità dei danni
ma anche dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da
tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati bensì accomunati
da caratteristiche tali da giustificarne tanto l'apprezzamento seriale quanto la gestione processuale
congiuntamente rivendicata.”).
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ritenuto che il disagio rappresentato dall'acquisto di acqua minerale non possa giustificare, di per sé, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento contrattuale, non essendo di tale gravità da costituire un pregiudizio per la salute o per altro diritto costituzionalmente garantito;
né, allo stesso modo, può
ritenersi che sotto il profilo della omogeneità dei pregiudizi subiti, sia risultato dagli atti di causa che il disagio lamentato e genericamente allegato, abbia rappresentato una situazione comune a tutti i membri della classe. Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, deve infatti realisticamente evidenziarsi che il “trasporto della stessa acqua dall'esercizio commerciale alla
propria abitazione e quindi il trasporto di pesi non sempre agevole”, così come rappresentato dal
Comitato per l'acqua, non può di certo rappresentare un pregiudizio serio ad un diritto costituzionalmente tutelato, per sua natura, omogeneo per tutti i membri della classe, ma, al contrario, il suo riconoscimento richiederebbe una necessaria personalizzazione, incompatibile con l'azione unitaria.
Né può, del resto, considerarsi rilevante ai fini della decisione il richiamo, operato dall'associazione , alla Carta di servizio idrico integrato di approvata in CP_1 CP_22
data 10 aprile 2021 (depositata nel presente giudizio con le memorie di replica, ma evidentemente non applicabile ratione temporis), al cui art. 1 prevede quanto segue: “La Carta del Servizio Idrico
Integrato definisce i livelli di qualità dei servizi di acquedotto per uso idropotabile fognatura e
depurazione che il Gestore è tenuto a garantire ed è parte integrante del contratto di fornitura
unitamente al Regolamento del Servizio Idrico Integrato. La Carta del Servizio definisce gli
Pagina 39 obblighi cui è tenuto il Gestore e indica i diritti, anche di natura risarcitoria che gli utenti possono
esigere nei confronti del Gestore del servizio e costituisce lo strumento per verificare il livello di
soddisfazione dei clienti”. A maggior ragione non può considerarsi rilevante il richiamo alla previsione della Carta dei Servizi di nel testo vigente per gli anni 2011-2015, il CP_22
quale prevedeva l' impegno di tenere indenni gli utenti dal “disagio sofferto” in caso di non regolare erogazione del servizio.
Appare, infatti, di tutta evidenza che dette previsioni - come si è visto, dal contenuto estremamente generico - non potrebbero considerarsi affatto sufficienti a dimostrare il diritto degli utenti ad ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale dovuto al solo fatto di aver acquistato e trasportato bottiglie di acqua minerale (oltre quelle normalmente acquistate), in ragione della mancata somministrazione, da parte del gestore, di acqua potabile.
La totale mancanza di qualsivoglia elemento di prova, atto a dimostrare il pregiudizio concretamente subito, nonché l'omogeneità delle posizioni di tutti i membri di classe, non può che confermare, anche in questa sede, il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
***
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate nella misura di un terzo e poste a carico di quanto alla restante parte, in considerazione della soccombenza della associazione e CP_22
del comitato appellanti (su talune delle domande svolte e, per converso, della prevalente soccombenza di Esse sono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. CP_22
mod., valutata la causa di valore indeterminabile complessità media ed applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase di istruttoria/trattazione, non tenutasi (si ribadisce, per quanto in limine chiarito, che non compete una distinta liquidazione ai singoli aderenti al Comitato, costituiti in appello con atto collettivo distinto da quest'ultimo).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente
Pagina 40 decidendo sugli appelli, rispettivamente principale e incidentali, proposti da
[...]
, Controparte_36 CP_25 Parte_9
avverso la sentenza non definitiva n. 2048/2021, pubblicata in data 18/10/2021, del
[...]
Tribunale di Cagliari:
accoglie per quanto di ragione gli appelli principale ed incidentale di
[...]
e e, per l'effetto: Controparte_37 Controparte_25
- in riforma della statuizione al capo 2 della sentenza impugnata: stabilisce, ai fini della determinazione del criterio omogeneo di calcolo, che l'azione di classe oggetto di causa si prescrive nel termine di dieci anni dal consumo e gli effetti interruttivi della prescrizione, in assenza di atti interruttivi compiuti dal singolo utente, decorrono, per i proponenti, dalla notifica della domanda del in (in data 23.7.2015) e, per gli aderenti, dal deposito dell'atto di Controparte_25 CP_25
adesione;
- in riforma della statuizione al capo 5 della sentenza impugnata: stabilisce, quale criterio omogeneo di calcolo per il risarcimento del danno nell'ipotesi di erogazione di acqua non potabile,
in via equitativa, l'importo di 0,420 € per ogni giorno di mancata erogazione di acqua potabile e per ogni componente del nucleo familiare del titolare dell'utenza;
- conferma nel resto la sentenza impugnata rigettando ogni altra domanda;
- dichiara compensate fra tutte le parti nella misura di un terzo le spese processuali del presente grado e condanna in persona del suo legale rappresentante a rifondere ad CP_22 [...]
e e Controparte_36 Controparte_1 Controparte_25
e la restante parte, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 5.646,66 CP_22
per ciascuna, oltre accessori di legge, rimborso forfettario e spese vive (contributo unificato);
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di CP_22
contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Pagina 41 Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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