Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 798/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 798/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 15,30 innanzi al dott. Giuseppe Siciliano, sono comparsi:
Per l'avv. DE ROSA LUIGI;
Parte_1 Per , L'AVV. MICHI IVA. Parte_3
I procuratori delle parti discutono la causa richiamando i rispettivi atti e precisano le conclusioni, richiamando espressamente quelle in essi rassegnate, come da rispettive note da ultimo depositate da intendersi allegate al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso ed integralmente trascritte. Dopo breve discussione orale, il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza. A tal fine, esonera i procuratori delle parti oggi comparsi dall'onere di presenza alla lettura del dispositivo della stessa sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 798/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ROSA LUIGI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA WALTER TOBAGI N. 28 20067 PAULLO, presso il difensore avv.
DE ROSA LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRIPPA CARMELA, dell'avv. IVA MICHI e dell'avv. FERRARESE MIRELLA ( VIA ANDREA COSTA 33 28100 ; elettivamente domiciliato in C.F._2 Pt_2
C/O - VIA ANDREA COSTA 33/35 28100 Controparte_1
, presso il difensore avv. GRIPPA CARMELA e dell'avv. IVA MICHI. Pt_2
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: Ricorso con istanza di sospensione ex art. 22 della L. n. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 avverso ORDINANZA INGIUNZIONE DELL' . Parte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice / ricorrente, le conclusioni, già sostanzialmente rassegnate in ricorso introduttivo depositato / iscritto a ruolo in data 27 marzo 2023, sono state precisate in udienza del 29 gen. 25, con richiamo di quelle rassegnate in note depositate in data 16 gennaio '25 e da intendersi qui integralmente trascritte.
- Per parte convenuta / resistente, le conclusioni, le conclusioni, già sostanzialmente rassegnate in atto costitutivo depositato in data 10 gennaio 2024, sono state precisate in udienza del 29 gen.
25, con richiamo di quelle rassegnate in note depositate in data 4 dicembre 2024 e da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 2 di 12 Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso ex artt. 22 e 23 L. 689/81, datato 25 marzo 2023 e depositato il successivo 27 marzo 2023, il sig. (nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Indipendenza n. 58, c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Luigi DE ROSA, si CodiceFiscale_3 opponeva all'ordinanza ingiunzione n. 11/23 (rapp. 1/22), con il quale provvedimento,
l già Controparte_2 [...]
, CF ingiungeva al Controparte_3 P.IVA_2
predetto sig. , nella sua qualità di Amministratore Unico della società Parte_1 Controparte_4
(dal 1 giugno 2016 al 10 novembre 2017), il pagamento di sanzioni amministrative per la cifra
[...] complessiva di € 20.831,95=.
Incardinata la causa ed assegnata la stessa allo scrivente giudice, fissata l'udienza di prima comparizione ed a seguito di notifica alla predetta resistente, la quale ultima si costituiva in giudizio in data 10 gennaio 2024, mediante deposito di memoria di costituzione risposta, a firma del DIRETTORE
AD INTERIM dell' e della responsabile del Processo Controparte_5
Legale e Contenzioso Dr.ssa Iva Michi (ed anche col patrocinio dell'avv. Carmela GRIPPA).
Esauritasi l'istruttoria all'udienza del giorno 18 settembre 2024 (in particolare escussi i testi indicati ed intimati nei limiti di quanto ammesso in via istruttoria dallo scrivente) e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione al 29 gennaio 2025, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Ivi la causa veniva discussa e le conclusioni precisate (con richiamo degli atti e, in particolare, delle note conclusive); il giudice si ritirava in Camera di Consiglio con emissione della seguente sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione a) I fatti alla luce delle risultanze istruttorie
Partendo proprio dal “fatto” per poi passare al “diritto”, appare opportuno evidenziare il presupposto fattuale, appunto, che ha portato l'Amministrazione resistente all'emissione dell'ordinanza qui impugnata. Detto presupposto è (anche a dire della resistente):
“il verbale unico di accertamento e notificazione n. NO00000/2018-440-03 del 4 settembre 2018 notificato al sig. , amministratore unico della società Parte_1 [...] dal 1° giugno 2016 al 10 novembre 2017 e trasgressore, in data 15 settembre 2018 CP_4 Con (doc. 3), redatto dai funzionari ispettivi ed , in servizio presso l CP_6 Controparte_7 di ” Pt_2
pagina 3 di 12 Verbale nel quale veniva in concreto contestato “l'impiego “in nero”, da parte della società
dei lavoratori e rispettivamente Controparte_4 Persona_1 Persona_2 il primo, per il periodo dal 1 luglio 2017 al 7 settembre 2017 ed il secondo, dal 1 luglio 2017 al 9 novembre 2017 nonché la contestazione di sanzioni amministrative in materia di mancata consegna dei prospetti paga e di mancata comunicazione della cessazione del rapporto, riconosciuto, dai funzionari ispettivi, di lavoro subordinato intercorso con il sig. Per_3
”.
[...]
È appena il caso di sottolineare come, sempre strettamente sul fatto, le risultanze istruttorie di causa siano rappresentate, oltre ai documenti integranti i rispettivi fascicoli di parte (da 1 a 23 per parte ricorrente e da 1 a 21 per parte resistente), dalle testimonianze effettivamente assunte;
testimonianze che, per praticità e completezza, vengono qui di seguito riproposte in versione testuale ed integrale:
Il sig. , a prova diretta, sui capitoli di prova dedotti da parte resistente, ha Persona_1 così testimoniato:
2) Vero che le dichiarazioni rese in sede ispettiva che mi vengono lette e rammostrate sono state da me rilasciate e corrispondono a verità. Confermo quanto mi viene mostrato ossia il documento 6 e doc. 11, li riconosco ho dichiarato io e li ho firmati io.
3) Vero che ho lavorato per la senza un regolare contratto dal mese di luglio 2017; si lo Controparte_4 confermo. Per la verità non sono stato assunto da ma da altra ditta IMPRECOS SRL. CP_4
Non ho mai avuto il contratto cartaceo in mano ho appreso di essere stato assunto da IMPRECOS tramite l'Ufficio di Collocamento di NOVARA. 4) Vero che ho lavorato seguendo le indicazioni e/o direttive sul lavoro date dal sig. ; lui Testimone_1 non mi ha mai dato direttive, me le dava altro ragazzo mi ricordo si chiamava IU (non so come scrive) lui mi ha spiegato e mi ha indicato la bicicletta che potevo usare per lavoro;
ADR il lavoro da svolgere era a e soltanto a . Pt_2 Pt_2
5) Vero che il mio orario di lavoro mi è stato assegnato dal sig. ; in fase di colloquio che Testimone_1 ho fatto con lui personalmente, mi ha indicato l'orario di lavoro. Io il 'ho visto solo in S_ quell'occasione e in un'altra; in ufficio non l'ho mai visto poi, solo nelle due occasioni di cui sopra. Come orario non c'era controllo tipo badge non c'erano altre modalità di timbrare;
l'unico referente era il predetta IU. 13) Vero che il mio responsabile d'ufficio era il sig. il quale mi indicava ogni mattina la Persona_2 tipologia di consegne da effettuare con priorità; se è IU ossia il ragazzo di cui ho dichiarato prima, si.
14) Vero che le zone per la consegna della posta mi erano state assegnate dal sig. ; no non Testimone_1 è vero sono io che ho chiesto espressamente la zona di Sant'Agabio e San Rocco che è una zona che conosco molto bene in quanto ci abito. ADR IU in prima battuta, mi ha spiegato, come detto come funzionava il lavoro: mi ha detto che la posta era già smistata da lui per zona, mi ha detto di metterla “a giro” cioè partendo dalle vie centrali. 16) Vero che ho lavorato come lavoratore subordinato (come già dichiarato nella dichiarazione resa a verbale) per la per più di venti giorni decorrenti dal 1 luglio 2017 al 1 settembre 2017; Controparte_4 confermo di avere lavorato per dal 1° luglio al 1° settembre 2017. Io non ho mai CP_4 firmato alcun contratto e non mi ricordo di avere percepito compenso o con che modalità.
17) Vero che sono stato pagato per la mia prestazione lavorativa dal sig. con bonifico Testimone_1 dell'importo di € 600,00; ripeto non me lo ricordo. Quando l'ho visto il sig. i è presentato come titolare della ADR due S_ CP_4 volte sono andato al Comune di a prendere la posta per ADR non Pt_2 CP_4 conosco il sig. e non me ne ha parlato neppure il sig. Pt_1 S_ pagina 4 di 12 Il sig. , a prova diretta, sui capitoli di prova dedotti da parte attrice / Testimone_2 ricorrente, ha così testimoniato
1. Il ricorrente, Sig. , ha lavorato per la Parte_1 Controparte_4 solo a partire dalla data della sua costituzione, avvenuta l'01 giugno
[...]
2016, fino alla fine del mese di luglio 2016? Si lo confermo.
2. A partire dal mese di ottobre del 2016, il Sig. , socio della Parte_1 ha lavorato solo come dipendente di altre Controparte_4 società? Non lo so;
io ho notizia della solo fino al mese di settembre 2016 dopo non CP_4 ho più avuto notizie ho sentito dire che si sono trasferiti forse verso la zona di MILANO.
3. Fin dalla sua nascita, la stata di fatto Controparte_4 amministrata in via esclusiva dal socio Il contatto che ho avuto era con il sig. Testimone_1
e il sig. sto parlando del giugno 2016. I contatti prevalenti erano con il sig. Pt_1 S_ on il mio ufficio. S_ 4. Fin dalla sua nascita, avvenuta l'01.06.2016, la stata gestita e diretta Controparte_4 esclusivamente dal socio Sig. che ha esercitato, sempre in via esclusiva, un potere di Testimone_1 controllo diretto sulla società stessa? Di fatto ho già risposto.
5. Fin dalla costituzione della tutte le Controparte_4 determinazioni relative alla sua vita, alle attività da svolgere, nonché all'acquisizione e alla gestione degli incarichi lavorativi, sono state assunte in via esclusiva dal socio sig. Il mio lavoro era Testimone_1 quello di ricevere le buste paga o meglio le presenze dei lavoratori per elaborare la busta paga e ciò avveniva tramite il sig. S_
6. Fin dalla costituzione della il socio sig. ha avuto in via Parte_4 Testimone_1 esclusiva il controllo del conto corrente societario, poi chiuso nel 2017? Non lo so.
7. Fin dalla costituzione della il socio sig. Parte_4 S_ ha estromesso il sig. dalla partecipazione alla
[...] Parte_1 vita sociale e da ogni decisione relativa alle attività da intraprendere? Non ne sono al corrente.
8. La circostanza secondo cui, fin dalla nascita della Controparte_4
il socio ha preteso di adottare in via esclusiva
[...] Testimone_1 ogni decisione relativa alla vita e alla gestione della predetta società, ha indotto il sig. a rassegnare Pt_1 le dimissioni dalla carica di amministratore della società stessa nel corso dell'assemblea dei soci del
02.11.2016? non lo so.
9. L'unica assemblea dei soci della tenutasi a far Controparte_4 data dalla sua costituzione, è quella del 02.11.2016 ? non lo so.
10. Il Sig. , già a partire dal mese di dicembre del 2016, ha Parte_1 tentato di entrare in contatto, anche per via telefonica, con il socio S_
per discutere delle questioni relative alla società
[...] [...]
non lo posso sapere. Controparte_4
11. A far data dal mese di dicembre 2016, il Sig. ha Testimone_1 riscontrato i contatti telefonici e le comunicazioni a mezzo raccomandata del sig. ? Il capo di prova non viene posto perché verosimilmente non informato. Parte_1
A prova contraria, in particolare a chiarimento dei capi a prova contraria, vien chiesto se
[...] avesse una sede a : non ne sono al corrente. CP_4 Pt_2
Non so neppure se ci fossero dei lavoratori a Pt_2
ADR se il sig. lavorasse per POSTE LOMBARDE: posso confermare di avere elaborato il Pt_1 cedolino, mi ricordo, giugno 2016 e in esso era previsto il compenso da amministratore.
ADR non sento il sig. al settembre 2016, abbiamo provato a contattarlo anche con S_ telegrammi ma senza riscontro.
Il sig. , a prova diretta, sui capitoli di prova dedotti da parte convenuta Persona_2 resistente, ha così testimoniato:
2) Vero che le dichiarazioni rese in sede ispettiva che mi vengono lette e rammostrate sono state da me rilasciate e corrispondono a verità; riconosco il documento e le dichiarazioni;
in queste per essere pagina 5 di 12 complete manca la parte in cui ho ricevuto un bonifico di euro 1500 da suddividere tra i dipendenti della
. Il bonifico non so se provenisse da un conto privato del meno. CP_4 S_
3) Vero che ho lavorato per la senza un regolare contratto dal mese di luglio 2017; si Controparte_4 lo confermo.
4) Vero che ho lavorato seguendo le indicazioni e/o direttive sul lavoro date dal sig. ; si Testimone_1
è vero. Le direttive erano inerenti alle modalità di inserimento della posta sul gestionale. Il teste fa un esempio e afferma: il sig. i era messo a fianco a me avevamo acceso il computer e mi ha S_ fatto vedere come inserire, col protocollo, le lettere che venivano ritirare dal Comune di Novara e poi da consegnare. Il lavoro inteso come consegna della posta era a , Trecate, Romentino, Galliate… Pt_2
5) Vero che il mio orario di lavoro mi è stato assegnato dal sig. ; si è vero. Testimone_1
8) Vero che ero stato indicato dal sig. sia al Comune di sia alla Polizia Locale Testimone_1 Pt_2 come un responsabile addetto al ritiro della posta;
si è vero.
10) Vero che ho interrotto il mio rapporto di lavoro con le in data 8 settembre 2017; mi CP_4 ricordo più avanti. Mi ricordo verso i primi di dicembre 2017. Per quanto a me noto era lui il titolare era lui il mio capo. Non conosco il sig. e il on me ne ha parlato. Parte_1 S_
La sig.ra , moglie del ricorrente, ma in regime di separazione dei beni, Testimone_3
a prova diretta, sui capitoli di prova dedotti da parte attrice / ricorrente (eventualmente riformulati in modo tale da eliminare parti valutative)
1. Il ricorrente, Sig. , ha lavorato per la Parte_1 Controparte_4 solo a partire dalla data della sua costituzione, avvenuta l'01 giugno
[...]
2016, fino alla fine del mese di luglio 2016? Si lo confermo perché lo conoscevo e l'ho visto lavorare;
Sulle date posso confermare che il periodo era quello, anche se non posso confermare con assoluta precisione le date.
2. A partire dal mese di ottobre del 2016, il Sig. , socio della Parte_1 ha lavorato solo come dipendente di altre Controparte_4 società? Si, lo vedevo a Pavia, con la divisa GLS.
3. Fin dalla sua nascita, la stata di fatto Controparte_4 amministrata in via esclusiva dal socio Il sig. 'ho conosciuto un Testimone_1 S_ pomeriggio al bar con il sig. che me lo ha presentato;
altro non posso dire. Pt_1
4. Fin dalla sua nascita, avvenuta l'01.06.2016, la Controparte_4
è stata gestita e diretta esclusivamente dal socio Sig.
[...] S_
che ha esercitato, sempre in via esclusiva, un potere di controllo
[...] diretto sulla società stessa? Di fatto ho già risposto.
5. Fin dalla costituzione della tutte le Controparte_4 determinazioni relative alla sua vita, alle attività da svolgere, nonché all'acquisizione e alla gestione degli incarichi lavorativi, sono state assunte in via esclusiva dal socio sig. Non lo so. Testimone_1
6. Fin dalla costituzione della il socio sig. Parte_4 S_ ha avuto in via esclusiva il controllo del conto corrente
[...] societario, poi chiuso nel 2017? Si è vero, movimentava il conto corrente che al momento della chiusura del conto abbiamo fatto fare.
7. Fin dalla costituzione della il socio sig. Parte_4 S_ ha estromesso il sig. dalla partecipazione alla
[...] Parte_1 vita sociale e da ogni decisione relativa alle attività da intraprendere? Posso confermarlo perché, al di là del fatto che me lo ha riferito il sig. , ho scritto messaggi per conto di al Pt_1 Pt_1 S_ perché lui non rispondeva al , nei quali chiedevo di poterci incontrare e lui dava degli Pt_1 appuntamenti che poi disdiceva;
questi messaggi sono depositati in copia presso il Tribunale Penale di
Pavia; i messaggi confermano quanto in capitolo in quanto chiedendo l'appuntamento o gli appuntamenti di cui sopra effettivamente fissati per sciogliere la società e chiedere spiegazioni sul fatto che il conto corrente societario fosse stato chiuso dall'Istituto di Credito perché i era fatto bonifici a suo S_ favore mandandolo in rosso (e lo so perché eravamo andati a parlare col direttore in occasione della pagina 6 di 12 predetta chiusura del conto e il direttore disse che il i presentò come rappresentante della S_ società, mentre in effetti risultava il ); ADR inoltre, conosco il sig. e sono andata Pt_1 Tes_2 personalmente a parlare con il stesso, il quale diceva di conoscere il ma che le Tes_2 Pt_1 funzioni di amministratore le svolgeva il Tra l'altro su mia richiesta di vedere i libri S_ contabili, il sig. mi disse che non c'era nulla. Tes_2
8. il sig. rassegnava le dimissioni dalla carica di Pt_1 amministratore della società stessa nel corso dell'assemblea dei soci del 02.11.2016 (capitolo riformulato)? Si è vero, per quanto mi è stato riferito. ADR a quella data, il ià non rispettava gli appuntamenti e non rispondeva a . S_ Pt_1 9. L'unica assemblea dei soci della tenutasi a far Controparte_4 data dalla sua costituzione, è quella del 02.11.2016 ? mi ricordo di altre convocazioni inviate anche al ho visto partire anche le raccomandate ma so che non si sono tenute le assemblee stesse S_ perché tra l'altro avendo la delega per una di esse sarei andata, ma non si sono tenute. 10. Il Sig. , già a partire dal mese di dicembre del 2016, ha Parte_1 tentato di entrare in contatto, anche per via telefonica, con il socio S_
per discutere delle questioni relative alla società ? di fatto ho già
[...] Controparte_4 risposto e i tentativi di contatto risalgono anche a prima. ADR dell'avv. MICHI sul lasso di tempo tra l'assemblea in cui il sig. rassegnava le dimissioni e Pt_1 l'annotazione in CCIAA del nuovo amministratore esclusivo di circa un anno così risponde: in quel lasso sono andata anche in CCIAA a fare una visura per verificare e ho scoperto il nominativo Per_4 peraltro, si era cercato di convocare un'assemblea anche ai fini della liquidazione;
per quanto a mia conoscenza la società non era sostanzialmente attiva, anche perché il conto era chiuso;
era stata svolta anche un'istanza per lo scioglimento della società in prima battuta rigettata e poi accolta dal Tribunale di PAVIA.
11. A far data dal mese di dicembre 2016, il Sig. ha riscontrato i contatti telefonici e le Testimone_1 comunicazioni a mezzo raccomandata del sig. ? No, lui non ha riposto. Parte_1 ADR so che è stata presentata una querela dal sig. nei confronti del sig. ADR sulla Pt_1 S_ esistenza di sedi operative in non ne sono a conoscenza. Pt_2 ADR: io so che c'è una querela e basta, non sono a conoscenza del rinvio a giudizio del S_
b) I motivi ricorso
Le predette risultanze istruttorie sotto un profilo fattuale dovranno essere vagliate sotto un profilo giuridico e – in concreto – alla luce dei motivi di ricorso proposti dal sig. . Pt_1
Sub 1) motivi attinenti alla regolarità procedurale.
In via preliminare, il ricorrente ha sostenuto il superamento del termine di cui all'art.14 della L. n.
689 del 1981 e ciò in virtù del fatto che il verbale unico di accertamento è stato notificato, con atto giudiziario, in data 15 settembre 2018, trascorsi, dunque, i 90 giorni dalla data di inizio accertamenti che risalenti a data anteriore al 13 giugno 2018 (così come parrebbe emergere dalla lettura del verbale unico).
Parte resistente, già nell'atto a mezzo del quale si è costituita, contesta detto motivo di ricorso, sostenendo quanto segue:
“I funzionari ispettivi hanno iniziato gli accertamenti nei confronti della società Controparte_4
in data 13 giugno 2018 con la trasmissione di un verbale di inizio accertamenti notificato, per
[...] compiuta giacenza, alla sopracitata società presso l'allora Amministratore Unico sig.ra Parte_5
Co (doc. 8). Successivamente e precisamente in data 6 luglio 2018 venivano acquisite presso gli uffici dell'
pagina 7 di 12 di Novara le sommarie dichiarazioni del sig. (doc. 9). In precedenza, gli accertatori Persona_2 avevano proceduto a richiedere documentazione necessaria ad evadere le segnalazioni della Guardia di
Finanza e della Polizia Locale di (vedi doc. 6 e 7) al Comune di Novara con verbale di primo Pt_2 Co accesso del giorno 11 aprile 2018 (doc. 10). In data 14 maggio 2018 gli ispettori, presso gli uffici dell' , avevano acquisito le sommarie informazioni del sig. (doc. 11), il quale aveva Persona_1
trasmesso in pari data una lista movimenti del mese di settembre 2017 (doc. 12) rilasciata dal proprio istituto bancario. Inoltre, in data 15 giugno 2018 avevano, altresì, proceduto a richiedere informa-zioni, con pec, all'Agenzia delle Entrate che riscontrava la richiesta in data 20 giugno 2018 (doc. 13). Dunque, da quanto sopra, emerge chiaramente che il termine ultimo degli accertamenti ispettivi deve essere fatto risalire al giorno 6 luglio 2018. Risulta così ampiamente rispettato il termine di cui all'art. 14 della l. n.
689 del 1981. Sul punto del rispetto del termine di cui all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, si è espressa la
Suprema Corte con la massima di seguito riportata: “ In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione , l'accertamento del termine a cui collocare, ai sensi dell'art.14, secondo comma, legge 689/8, il “dies a quo” per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica , non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata”( Cass. Civ. Sez. Lav., 17 febbraio 2004,
n. 3115 ). …”
Trattasi di tesi sostenibile e che fa ritenere comunque opportuno passare ad un'analisi dei motivi di ricorso più strettamente “di merito”.
Sub 2) motivi di merito.
Proprio nel merito, lo scrivente, a prescindere quindi da ogni considerazione sotto un profilo della procedura “amministrativa” che ha portato l' resistente a comminare la sanzione di cui Parte_2 all'impugnata ordinanza, non può che condividere le argomentazioni della difesa dello stesso sig.
, in particolare, in relazione alla non riconducibilità in capo al ricorrente stesso delle Pt_1
violazioni contestate, in particolare ove sottolinea quanto emerge dallo stesso verbale (atto prodromico all'ingiunzione qui impugnata)
A tal proposito (come fatto sopra per le difese della resistente), per praticità e completezza, si riportano testualmente le argomentazioni del ricorrente:
“IL RICORRENTE NON È L'AUTORE MATERIALE DELLE VIOLAZIONI CONTESTATE
… nel verbale unico di accertamento … “Si individua come trasgressore il Sig. S_
, socio di capitale della Egli, infatti, è da qualificarsi come
[...] Controparte_4 pagina 8 di 12 amministratore di fatto, avendo instaurato e gestito i rapporti di lavoro (irregolari) con i Sigg.ri ed Persona_1 Persona_2
Inoltre, nella documentazione prodotta dal Comune di Novara e relativa all'affidamento provvisorio a del servizio di gestione e recapito corrispondenza, il Sig. Controparte_4 S_
è indicato come "legale rappresentante della suddetta società. Inoltre, sono responsabili, in
[...]
concorso con il Sig. ex art. 5 L. 689/1981, limitatamente ai rispettivi periodi di Testimone_1
competenza, il Sig. (amministratore unico nominato con atto dell'1.06.2016 e Parte_1
cessato con atto del 10.11.2017) e la Sig.ra (amministratore unico nominato con Parte_5
atto del 10.11.2017): essi, infatti, in quanto titolari dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, erano giuridicamente obbligati a vigilare ed avrebbero dovuto attivarsi per garantire, da parte della la corretta applicazione delle norme di legge Controparte_4 in materia lavoristica.” D'altronde, l' qualifica il quale amministratore di fatto Parte_2 S_ anche nell'ordinanza-ingiunzione a lui notificata, prodotta in giudizio ex adverso. La circostanza che il ricorrente non sia stato l'autore materiale delle contestate violazioni è stata poi confermata all'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale, da cui è incontestabilmente risultato che il personale in servizio non ha mai neanche sentito parlare del sig. (cfr. escussione testi dell'8.5.24 dei sig.ri Pt_1
ed . Per_1 Persona_2
… DELLA CULPA IN VIGILANDO. LA DILIGENZA DELL'AMMINISTRATORE NON
OPERATIVO. In linea generale, occorre premettere che l'articolo 2392 del Codice Civile stabilisce che gli amministratori di una società devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Questo implica che la diligenza non è un concetto statico, bensì deve essere interpretata in relazione alle circostanze specifiche e al contesto in cui l'amministratore opera. La diligenza dell'amministratore, in altri termini, va valutata ex ante, tenendo conto delle circostanze concrete in cui si è trovato ad operare e delle informazioni disponibili al momento della decisione. Non si può pretendere che l'amministratore abbia previsto eventi imprevedibili o che abbia adottato decisioni perfette ex post.
La responsabilità degli amministratori può essere esclusa in presenza di eventi che non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta. Questo principio è sancito dall'articolo 1218 del
Codice Civile, il quale stabilisce che l'inadempimento non è imputabile se dovuto a cause non evitabili.
Nel caso di specie, per di più, è pacifico fra le parti che, al tempo delle contestate violazioni, operasse, come amministratore di fatto della il sig. Inoltre, va Controparte_4 Testimone_1
ribadito che, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria societaria del 2.11.2016 (all. 14 del libello introduttivo), il Sig. (socio di minoranza con il 10% delle quote sociali), nel corso di Pt_1
pagina 9 di 12 detta assemblea, ha rassegnato le proprie dimissioni da amministratore unico della società, rilasciando, nelle mani del socio di maggioranza (detentore del 90% delle quote sociali), tutti gli strumenti atti ad operare sul conto corrente della acceso presso UBI Controparte_4
Banca, consegnando la tessera bancomat e le credenziali per le operazioni via web, nonché impegnandosi a cambiare il numero di cellulare dedicato alle operazioni bancarie.
… Invero, dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalla prova testimoniale e dalla documentazione prodotta in atti, è innegabilmente emerso che, già prima della data delle contestate violazioni (risalenti al periodo luglio-settembre 2017):
a) il ricorrente, a seguito delle sue dimissioni del 02.11.2016, è stato volutamente tenuto all'oscuro (da parte del socio di maggioranza e amministratore di fatto della società, sig. ) dei dati Testimone_1
di fatto concernenti la società e di ogni attività ad essa riconducibile;
b) il ricorrente si è attivato per procurarsi gli elementi per agire informato;
Preliminarmente, tali circostanze sono incontestabilmente suffragate, per tabulas, dalla corrispondenza allegata dal ricorrente: vedasi, in particolare, la lettera raccomandata a.r. del
31.07.2017 inviata a (di cui all'allegato 15 del ricorso introduttivo). …” Testimone_1
A quanto sopra riportato, si aggiungano poi altre circostanze a rafforzare le tesi del ricorrente sulla estraneità del sig. (… es. pagamenti effettuati non da quest'ultimo, ma dal sig. Pt_1
assoluto silenzio da parte dello stesso sig. di fronte ai solleciti del S_ S_ ricorrente…), ma anche, il rinvio a giudizio del (e della ) nell'ambito del S_ Per_4
procedimento penale nanti il Trib. di PAVIA (RGNR 5771/18), sorto per effetto della denuncia sporta dal sig. , in data 11.04.2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. Pt_1
Quanto sopra non può che portare lo scrivente a condividere le considerazioni del ricorrente: innanzitutto, in merito al fatto che il sig. non è l'autore materiale delle infrazioni (la verifica Pt_1
della cui sussistenza non compete allo scrivente, evidenziando che – al contrario e qualora fosse stato necessaria tale valutazione – essa sarebbe stata di competenza del “Giudice del lavoro”); in secondo luogo e sotto un profilo formale, sull'importanza delle avvenute dimissioni dello stesso sig. Pt_1 in data antecedente all'epoca cui far risalire le pretese infrazioni;
inoltre, in merito all'obbligo di
“vigilanza” e sulla non operatività dello stesso obbligo, non solo per le dimissioni appena accennate, ma per le considerazioni svolte dalla difesa del sig. (che – peraltro e come sopra rilevato – ha Pt_1 pure sporto denuncia in merito al comportamento del sig. ). Parte_6
In sostanza, nulla può essere imputato al ricorrente, con conseguente accoglimento del ricorso.
__________________________________________
pagina 10 di 12
Per quanto sopra, le spese di lite dovrebbero essere allocate, in rigida applicazione del noto principio di soccombenza, integralmente in capo a parte resistente. Tuttavia, questo giudice,
a) data la peculiarità della situazione, ove l' può aver agito sulla base di una situazione Parte_2 apparente, in particolare, della qualifica formale (per la verità solo fino ad un certo momento…) dell'odierno ricorrente;
b) considerate la qualità delle difese svolte dal procuratore di parte resistente;
c) considerato che l'attuale stato del procedimento penale (… significativo rinvio a giudizio del su denuncia del ) non poteva essere conosciuto dall' S_ Pt_1 Parte_2
resistente al momento in cui è stata elevata la sanzione qui impugnata;
d) se poi in ultimo si considera la natura pubblica dell'ente resistente e soccombente. ritiene ragionevole compensare parzialmente le spese legali tra le parti (nella parte del 70%).
Ciò appare ragionevole e giuridicamente possibile, soprattutto se si tiene in debito conto quanto ha recentemente statuito in materia la Corte Costituzionale. Infatti, la Consulta, con sentenza n. 77 del
19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 132/2014), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per effetto di detto provvedimento, pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte in un giudizio civile, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale, è ammessa non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano, per l'appunto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. In altre parole i Giudici Costituzionali sono dunque tornati ad ampliare il perimetro della compensazione delle spese di lite, che il D.l. n. 132/2014 (convertito in Legge n.
162/2014) aveva di fatto ristretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto dal sig. , annulla e dichiara comunque Parte_1
inefficace l'opposta ordinanza ingiunzione (ossia n. 1/23 - Rapporto 1/22, del 13.2.23
l già Controparte_2
, notificata il Controparte_3
pagina 11 di 12 23.02.2023, unitamente a – come richiesto - tutti gli atti presupposti, anche alla luce del principio stabilito nell'art. 6, comma 11 del D.Lgs. n. 150/2011;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Novara lì 29 gennaio '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 12 di 12