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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/12/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4580/2025 promossa da c.f. , con l'avv. Christian Aimaro;
Parte_1 C.F._1
parte attrice nei confronti di
, c.f. , con l'avv. Pietro Barrasso;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti:
a) i coniugi vivranno separati;
b) la Sig.ra dichiara che rilascerà l'immobile adibito a casa familiare entro la fine del Parte_1 mese di novembre, avendo già reperito altra soddisfacente soluzione abitativa;
c) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
d) i genitori terranno con sé i figli a settimane alterne;
pertanto, i minori staranno con un genitore dal lunedì alla domenica successiva. Nei periodi di frequenza scolastica, i minori verranno quindi prelevati da scuola il lunedì dal genitore che li terrà con sé fino all'accompagnamento a scuola del lunedì mattina successivo;
durante la settimana, verrà comunque garantito all'altro genitore di poter vedere e/o tenere con sé i figli per almeno un giorno infrasettimanale, salvo diverso accordo e compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori e scolastiche/ricreative dei minori;
e) Nel periodo estivo i figli trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, rispettivamente ed alternativamente con il padre e con la madre;
i diversi periodi di permanenza dovranno essere concordati annualmente tra i genitori entro la fine del mese di maggio.
Durante le festività natalizie il padre e la madre potranno tenere i figli con sé alternativamente a
Natale e a Capodanno;
durante le festività pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno il giorno di
Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre. Le parti concordano che ciascun genitore possa tenere con sé i figli minori, anche separatamente, in altri periodi festivi o giorni feriali che verranno di volta in volta concordati tra le parti, secondo le esigenze dei figli, anche eventualmente modificando le presenti disposizioni in merito.
f) alla luce delle condizioni reddituali delle parti, viene stabilito che in luogo della corresponsione CP_ di assegno di mantenimento per i minori, il Sig. autorizza espressamente la Sig.ra a Parte_1 percepire il 100% dell'assegno unico, con l'intesa che, qualora intervenissero modifiche normative tali da eliminare o ridurre in modo significativo tale assegno, le parti definiranno concordemente un assegno di mantenimento per i figli minori che dovrà essere corrisposto in favore della madre;
g) Le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori saranno divise al 50% tra i genitori, secondo le modalità e le prescrizioni di cui al protocollo spese straordinarie del Tribunale di Biella;
h) i coniugi stabiliscono concordemente che verrà aperto un conto corrente/libretto di risparmio intestato al figlio a firma congiunta di entrambi i genitori, su cui verrà fatta accreditare Per_2 la pensione di invalidità di cui è beneficiario il minore;
tali somme verranno accantonate nell'interesse del figlio, fatte salve eventuali necessità di utilizzo concordate tra i genitori;
i) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto tutte le questioni economiche tra loro pendenti e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento;
l) le parti dichiarano espressamente di voler garantire, sin dal mese di ottobre 2025, efficacia obbligatoria alle pattuizioni contenute ai punti f), g) e h), in attesa dei successivi provvedimenti del
Tribunale;
m) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Si chiede infine che l'Ill.mo Tribunale di Biella voglia ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torazzo (BI) di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento nei Registri dello Stato Civile.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Torrazzo il 28 gennaio 2017, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Torrazzo, anno 2017, atto 1, parte I;
Dall'unione nascevano i figli , in Ponderano il 30 agosto 2016, e in Ponderano il 9 Per_1 Per_2 agosto 2020.
Con ricorso congiunto depositato il 19/11/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate. Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4580 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Torrazzo il 28 gennaio 2017, atto CP_1 iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Torrazzo, anno 2017, atto 1, parte I;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Torrazzo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 10/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4580/2025 promossa da c.f. , con l'avv. Christian Aimaro;
Parte_1 C.F._1
parte attrice nei confronti di
, c.f. , con l'avv. Pietro Barrasso;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti:
a) i coniugi vivranno separati;
b) la Sig.ra dichiara che rilascerà l'immobile adibito a casa familiare entro la fine del Parte_1 mese di novembre, avendo già reperito altra soddisfacente soluzione abitativa;
c) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
d) i genitori terranno con sé i figli a settimane alterne;
pertanto, i minori staranno con un genitore dal lunedì alla domenica successiva. Nei periodi di frequenza scolastica, i minori verranno quindi prelevati da scuola il lunedì dal genitore che li terrà con sé fino all'accompagnamento a scuola del lunedì mattina successivo;
durante la settimana, verrà comunque garantito all'altro genitore di poter vedere e/o tenere con sé i figli per almeno un giorno infrasettimanale, salvo diverso accordo e compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori e scolastiche/ricreative dei minori;
e) Nel periodo estivo i figli trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, rispettivamente ed alternativamente con il padre e con la madre;
i diversi periodi di permanenza dovranno essere concordati annualmente tra i genitori entro la fine del mese di maggio.
Durante le festività natalizie il padre e la madre potranno tenere i figli con sé alternativamente a
Natale e a Capodanno;
durante le festività pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno il giorno di
Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre. Le parti concordano che ciascun genitore possa tenere con sé i figli minori, anche separatamente, in altri periodi festivi o giorni feriali che verranno di volta in volta concordati tra le parti, secondo le esigenze dei figli, anche eventualmente modificando le presenti disposizioni in merito.
f) alla luce delle condizioni reddituali delle parti, viene stabilito che in luogo della corresponsione CP_ di assegno di mantenimento per i minori, il Sig. autorizza espressamente la Sig.ra a Parte_1 percepire il 100% dell'assegno unico, con l'intesa che, qualora intervenissero modifiche normative tali da eliminare o ridurre in modo significativo tale assegno, le parti definiranno concordemente un assegno di mantenimento per i figli minori che dovrà essere corrisposto in favore della madre;
g) Le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori saranno divise al 50% tra i genitori, secondo le modalità e le prescrizioni di cui al protocollo spese straordinarie del Tribunale di Biella;
h) i coniugi stabiliscono concordemente che verrà aperto un conto corrente/libretto di risparmio intestato al figlio a firma congiunta di entrambi i genitori, su cui verrà fatta accreditare Per_2 la pensione di invalidità di cui è beneficiario il minore;
tali somme verranno accantonate nell'interesse del figlio, fatte salve eventuali necessità di utilizzo concordate tra i genitori;
i) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto tutte le questioni economiche tra loro pendenti e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento;
l) le parti dichiarano espressamente di voler garantire, sin dal mese di ottobre 2025, efficacia obbligatoria alle pattuizioni contenute ai punti f), g) e h), in attesa dei successivi provvedimenti del
Tribunale;
m) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Si chiede infine che l'Ill.mo Tribunale di Biella voglia ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torazzo (BI) di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento nei Registri dello Stato Civile.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Torrazzo il 28 gennaio 2017, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Torrazzo, anno 2017, atto 1, parte I;
Dall'unione nascevano i figli , in Ponderano il 30 agosto 2016, e in Ponderano il 9 Per_1 Per_2 agosto 2020.
Con ricorso congiunto depositato il 19/11/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate. Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4580 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Torrazzo il 28 gennaio 2017, atto CP_1 iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Torrazzo, anno 2017, atto 1, parte I;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Torrazzo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 10/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore