Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1973, n. 676
Articolo 2
Versione
28 novembre 1973
Art. 1.
Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, di lire 700 milioni per l'esercizio 1973, di lire 800 milioni per l'esercizio 1974 e di lire 800 milioni per l'esercizio 1975.
Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ed in ciascun esercizio potra' essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sara' rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati nell'esercizio precedente.
Entrata in vigore il 28 novembre 1973