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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
14158/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv.
. CP_1
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_2
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 4/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_2
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Ed invero, con riferimento alla domanda avente ad oggetto la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di A.T.P., dott. Persona_1
sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'invocata prestazione a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Del pari, in ordine alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di opposizione, dott.ssa all'esito delle operazioni Persona_2
peritali, ha ritenuto la ricorrente non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, sin dal febbraio 2025.
Le conclusioni cui sono pervenuto i consulenti tecnici d'ufficio vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, nonché per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal febbraio 2025.
Le spese di lite vanno compensate per un terzo, essendo il riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento successivo al deposito del ricorso, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell' e CP_2
vengono liquidati come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
Saverio D'Aleo, antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_2 tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, nonché per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal febbraio 2025.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei CP_2
restanti due terzi, che liquida in complessivi € 2.333,00 oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell'avv. Saverio D'Aleo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_2
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 16/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
14158/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv.
. CP_1
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_2
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 4/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_2
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Ed invero, con riferimento alla domanda avente ad oggetto la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di A.T.P., dott. Persona_1
sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'invocata prestazione a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Del pari, in ordine alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di opposizione, dott.ssa all'esito delle operazioni Persona_2
peritali, ha ritenuto la ricorrente non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, sin dal febbraio 2025.
Le conclusioni cui sono pervenuto i consulenti tecnici d'ufficio vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, nonché per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal febbraio 2025.
Le spese di lite vanno compensate per un terzo, essendo il riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento successivo al deposito del ricorso, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell' e CP_2
vengono liquidati come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
Saverio D'Aleo, antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_2 tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, nonché per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal febbraio 2025.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei CP_2
restanti due terzi, che liquida in complessivi € 2.333,00 oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell'avv. Saverio D'Aleo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_2
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 16/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino