Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 465/2021
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 465/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Latella, elettivamente domiciliata in Bagnara Cal. Via Roma, n. 7
e
c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, contumace
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Premesso che, con atto notificato in data 10 settembre 2021,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1051/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione della causa iscritta al n. 1689/2019, pubblicata in data 9 luglio 2021, con cui è stata
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accolta la domanda della e per l'effetto è stato dichiarato risolto CP_1
il contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 15 ottobre 2018, per inadempimento della parte convenuta, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione in favore della società attrice di tutti i cespiti immobiliari indicati nel contratto di compravendita nonché al risarcimento del danno per l'importo di € 3.000,00, da compensare con l'importo di € 42.500,00 quale acconto sul maggior prezzo di acquisto corrisposto da parte convenuta;
- considerato che l'appellante non ha depositato note scritte per la trattazione del 12 dicembre 2024, cosicché la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 secondo comma c.p.c. al 6 febbraio 2025, con sostituzione dell'udienza stessa con il deposito di note scritte;
- considerato che l'appellante non ha depositato note scritte neanche per la trattazione scritta del 6 febbraio 2025;
- rilevato che, secondo quanto prevede, l'art. 348 secondo comma c.p.c., «se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio»;
- ritenuto quindi che l'omesso deposito di note scritte, in caso di trattazione nella fattispecie dello scambio e deposito di note scritte, equivale a mancata comparizione all'udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 181 nonché, di conseguenza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 c.p.c., nel caso in cui l'appellante non era comparso alla prima udienza;
- ritenuto, pertanto, che nel caso di specie va dichiarata l'improcedibilità dell'appello;
- considerato che l'improcedibilità deve essere dichiarata con sentenza (Cass. civ., sez. I, n. 12537/2003; Cass. civ., sez. II, 5610/2001), non trattandosi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023;
- ritenuto che, in considerazione della mancata costituzione della parte appellata va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali;
- in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'appello, poiché il presente giudizio d'appello è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in
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applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13;
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1051/2021
[...] CP_1
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione della causa iscritta al n. 1689/2019, pubblicata in data 9 luglio 2021, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado di giudizio;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di improcedibilità dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 10 febbraio 2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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