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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GOP, Avv. Simone
Coppola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 403/2018 e discussa all'udienza del 10.04.2024, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' Avv. De Vivo Parte_1
Vincenzo Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiola Leone e Rando Marilina resistente CP_1
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2018, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante agricola - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola sui terreni siti in agro di Brindisi (in zona Apani, Restinco, Marrazza, Loqueco CP_2
e Sant'Elia) nell'anno 2016, da luglio a settembre per un numero di giornate pari a 54 occupandosi della raccolta di pomodori.
Adduceva che per tale attività lavorativa aveva percepito una retribuzione di € 26,00 osservando un orario giornaliero di 6 ore retribuzione che veniva corrisposta in acconti settimanali.
Deduceva che l' , a seguito di accertamento ispettivo, aveva disconosciuto le 54 giornate CP_1 di lavoro espletate a seguito del primo elenco nominativo trimestrale di variazione dei lavoratori agricoli relativo al 2017 e pubblicato telematicamente dal 16 al 30 giugno 2017.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli relativi al proprio Comune di residenza per le giornate indicate con e la condanna dell' al pagamento delle spese e CP_1 competenze di lite con distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti richiamando CP_1 il verbale unico di accertamento N. 2016022439/DL del 19.12.2016 dell'Ispettorato
di Brindisi e concludeva per il rigetto del ricorso. Controparte_3 Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritta negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori
Agricoli relativi al suo Comune di residenza per 54 giornate nel corso dell'anno 2016.
Di contro, l' ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito CP_1 dei complessi accertamenti ispettivi avviati nei confronti dell'azienda agricola CP_2 da parte dell'Ispettorato di Brindisi e conclusi con la redazione del verbale CP_3 ispettivo richiamato avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dal 01.07.2015 al 30.09.2016.
Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del 2/8/12).
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell di CP_1 operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle CP_4 procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs.
n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l' fa valere e deduce la CP_1 natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
di talchè è onere dell' contestare CP_1 specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
Il lavoratore, per contra, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente che il CP_1 lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per CP_1 ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro.
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di CP_1 accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c..
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis,
Cass. SS.UU. n.12545/1992).
Come sancito dalla Corte di Cassazione, “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (
Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n.
24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n. 916/1996;).
Pertanto, appare necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente odierna e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Dalla necessaria analisi del contenuto del verbale in atti emerge che la società CP_2 in sede ispettiva è stata sottoposta ad un vaglio concernente primariamente l'attività aziendale stessa e la conduzione dei terreni dichiarati coltivati.
A tal proposito va osservato che già la Corte d'Appello di Lecce, nella Sentenza 606/2022, nel procedimento avente ad aggetto la impugnazione della sentenza di primo grado con cui era stato rigettato il ricorso di un lavoratore attinto dal medesimo provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo denunciate dalla ha chiarito: CP_2
“In merito va anzitutto, evidenziato che la tipologia di coltura e i fondi condotti dall CP_2 indicati dall'appellante non ritrovano riscontro nella documentazione prodotta.
[...]
Difatti, i dati esposti nei modelli D.Mag predisposti da ( con cui si denuncia l'impiego CP_2 nominativo di operai per un determinato numero di giornate di ciascun mese) devono essere coerenti con le denunce di inizio attività destinati a far conoscere all'Istituto previdenziale le relativa tipologia, l'estnesione, l'ubicazione e titolo di possesso di terreni onde poter anche stimare la congruità del numero degli assunti e delle giornate dichairate in rapporto al fabbisogno colturale.
Questa operazione di riscontro effettuata al momento della verifica ispettiva ha registrato non mere incongruenze o irregolarità amministrative di lieve natura foriere di una gestione poco accorta della società sotto il profilo contabile/fiscale/previdenziale ( che sarebbero di per sé idonee a far dubitare della sussistenza del rapporto di lavoro) bensì la radicale infedeltà ed inaffidabilità della documentazione ( D.Mag e denunzie di attività), i cui dati non genuini e non veritieri incidono negativamente sulla valutazione dell'effettività delle prestazioni lavorative riportate anche nelle buste baga.”
Con riferimento ai terreni dichiarati in conduzione dall , dal verbale ispettivo è CP_2 emerso che la società disponeva di un solo terreno preso in affitto da con CP_5 contratto del 06.03.2015 giusta denuncia aziendale del 12.07.2015, coltivato a pomodori solo da inizio aprile a fine agosto 2015 e sito in località Torre IN OV e non in località Apani.
Tale circostanza, ossia la disponibilità di tale unico fondo ai fini dello svolgimento dell'attività agricola è circostanza confermata dalla dichiarazione resa agli ispettori sia da Tes_1
amministratore unico della società, il quale, in riferimento alle coltivazioni svolte nei
[...] terreni siti in località “Restinco” o ” , di proprietà del padre ed altri Parte_2 Per_1 componenti della sua famiglia affermò “ i terreni miei di famiglia in zona , non Parte_2 sono mai stati utilizzati o coltivati da in quanto dopo il 2014 sono stati coltivati CP_2 sempre ed esclusivamente a livello della mia famiglia. Fino alla fine del 2014, cioè fino a quando mio padre è stato amministratore della Coop Zeus venivano coltivati da quest'ultima con proprio personale. Successivamente solo dalla mia famiglia.”
Il socio dichiarò “posso solo dire di aver assunto e fatto lavorare circa 110 Persona_2 braccianti nel 2015. Posso dire che di sicuro hanno lavorato per circa due mesi per la raccolta del pomodori, nel periodo da fine giugno ai primi di settembre. Anche quest'anno 2016 la società ha assunto circa 110/120 dipendenti, ma non per lavorare sul fondo di CP_2
Torre IN OV, dove c'era solo il grano. Questi braccianti sono stati utilizzati dall solo per la raccolta di pomodori acquistati in blocco da altri produttori della CP_2 zona.”
A tal proposito è opportuno specificare che la ricorrente nel proprio ricorso ha allegato di aver lavorato mel 2016 sui siti di Apani, Restinco, Marrazza, Loqueco e Sant'Elia senza precisare i rispettivi periodi di riferimento per ogni singolo terreno e che durante il sopralluogo presso il fondo denominato “Torre IN OV” i verbalizzanti trovarono intento al lavoro di aratura solo nonostante nello stesso giorno risultassero Testimone_1 alle dipendenze di 134 dipendenti. CP_2
La Corte di Appello di Lecce nella Sentenza n.606/2022, afferma “Sul punto si osserva anche che nella quarta denuncia di inizio attività del 04.02.2016 aveva indicato, CP_2 oltre al fondo denominato “ Torre IN OV, di la conduzione in affitto CP_5 dal 02.11.2015 al 30.04.2016 di alcune particelle di terreno, tra loro limitrofe di proprietà di e familiari site in località “Villanova”. Tale terreno, tuttavia, non risulta Controparte_6 essere stato posseduto da Infatti le particelle 262, 263 e 20 dei fondi “ CP_2 CP_6
“ (in località “Villanova”) erano state coltivate personalmente da , mentre Persona_3 le restanti erano state seminate a grano e foraggio fino al giugno 2016 per poi rimanere incolte, come riscontrato in sede di accesso ispettivo effettuato l'11.10.2016 ( cfr. pag. 4 del Verbale ispettivo). In aggiunta a ciò, va ribadito che il terreno sito in zona “Villanova” fu trovato incolto, fatto che contraddice la prosecuzione del lavoro di raccolta nell'ottobre 2016.
Ed inoltre, lo stesso socio dichiarò ai verbalizzanti che tutti gli operai assunti per soli Per_2 due mesi nel periodo estivo erano stati destinati alla raccolta di pomodori acquistati in blocco. Ma di tale acquisto non vi era traccia documentale/contabile, né è dato comprendere se l'ubicazione di detti terreni coincida con quella indicata nell'atto introduttivo. (…).
In merito al riferimento ai terreni in zona Apani della prova testimoniale, si evidenzia, come tali terrreni risultarebbero di proprieà ( gestiti da e condotti CP_5 Persona_2
a coltivazione di carciofi= e che, a seguito di approfondimenti e sopralluoghi effettuati in merito alle particelle di terreno oggetto del contratto di affitto stipulato tra GR SR e la
( cioè, le particelle n.73, 89, 90 e 276 del Fg. 2) sarebbero “ tutte ubicate in CP_5 località Torre IN OV ( e non anche in località Apani ) in modo da costituire un unico appezzamento di terreno rettangolare, posto sul fianco di una discoteca esistente nella medesima località di campagna e coincidente con il suindicato fondo rustico di 22-23 ettari gestito direttamente dal in nome e per conto della società da lui Testimone_1 amministrata” ( cfr. pag. 7 del verbale ispettivo).
Per cui, non vi è ulteriore documentazione o elemento che possa provare né un'acquisizione in affitto da parte di di altri terreni di proprietà della o di proprietà CP_2 CP_5 di qualsiasi altro soggetto né la conduzione in coltivazione di pomodori dei fondi in località
Apani da parte della ).” CP_2
Quanto alle colture effettuate sull'unico terreno nella disponibilità della , quello sito CP_2 in Torre IN OV, gli ispettori osservarono come “lo stesso ha Testimone_1 indicato con precisione le coltivazioni effettuate su tale appezzamento…in particolare ha evidenziato di aver su di esso prima una coltivazione di pomodori, da inizio aprile a fine agosto 2015…e successivamente, da novembre 2015 a giugno 2016, una piantagione di grano. Poi all'inizio di settembre 2016 aveva impiantato cardetti di carciofi solo su una piccola parte di esso, estesa circa 5-6 ettari di terreno”.
A tali rilievi si aggiungono le ulteriori dichiarazioni del assunte in sede ispettiva in Tes_1 merito alla retribuzione dei lavoratori, il quale ha precisato: “Tutti i braccianti sono stati sempre stati pagati da me con cadenza sempre settimanale, sempre in contanti finora.
Questi braccianti hanno sempre lavorato per sei ore al giorno ricevendo sempre la stessa paga netta giornaliera di €. 34,00 oltre al rimborso delle spese di benzina pari ad €.
10,00/15,00 per ciascuna macchina (…).
Tale dichiarazione, oltre a contraddire alcuni lavoratori ascoltati in sede ispettiva i quali hanno asserito di aver ricevuto una retribuzione giornaliera di importo diverso, con cadenza diversa da quella settimanale e non solo in contanti ma anche con assegni bancari (cfr. verbale pag. 8 e 9), si pone in contraddizione con quanto assunto dalla ricorrente in ricorso la quale dichiara di aver ricevuto una retribuzione pari €. 26,00 “pagati dal responsabile aziendale, sig. , mediante acconti settimanali”. Parte_3
Si sottolinea che con la Sentenza n. 606/2022 la Corte d'Appello ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. per l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei Parte_3 lavoratori agricoli per il medesimo periodo oggetto del presente giudizio.
Gli stessi testimoni ascoltati all'udienza del 24.10.2019 hanno confermato tali ultime evenienze ossia la retribuzione di pari ad €.26,00 e la direzione da parte del Sig.
[...]
(cfr. dichiarazioni della Sig.ra e Parte_3 Parte_4 CP_7
) nonché hanno indicato quale collega altro lavoratore ), anche
[...] Persona_4 egli destinatario di provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, provvedimento confermato dalla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.641/2022 e anche egli ascoltato come teste.
Sempre con riferimento alle retribuzioni, invece, mentre le testimoni Parte_4
e hanno dichiarato di percepire una retribuzione di Euro
[...] Controparte_7
26,00, e hanno dichiarato di percepire €. 35,00 giornaliere. Parte_3 Per_4
Tutte tali contraddizioni, e l'evenienza che tutti i testimoni siamo stati destinatari di provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole per lo stesso periodo oggetto del presente ricorso, nonché le altre rilevate in sede ispettiva con riferimento alla gestione dell'impresa, alle colture praticate e soprattutto alla mancata disponibilità dei terreni indicati, inducono a ritenere inattendibile il contributo orale fornito dai testi escussi.
Ciò posto, a fronte di tutte tali convergenti risultanze ispettive, alla luce delle argomentazioni suesposte e delle lacunosità emerse, si deve rilevare che nel caso di specie l'onere probatorio gravante in capo alla ricorrente non sia stato assolto e il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e la società el periodo in contestazione non provato. CP_2 Per le ragioni che precedono la domanda avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi agricoli non può essere accolta.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. Att. cpc le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella De
Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 10.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GOP, Avv. Simone
Coppola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 403/2018 e discussa all'udienza del 10.04.2024, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' Avv. De Vivo Parte_1
Vincenzo Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiola Leone e Rando Marilina resistente CP_1
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2018, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante agricola - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola sui terreni siti in agro di Brindisi (in zona Apani, Restinco, Marrazza, Loqueco CP_2
e Sant'Elia) nell'anno 2016, da luglio a settembre per un numero di giornate pari a 54 occupandosi della raccolta di pomodori.
Adduceva che per tale attività lavorativa aveva percepito una retribuzione di € 26,00 osservando un orario giornaliero di 6 ore retribuzione che veniva corrisposta in acconti settimanali.
Deduceva che l' , a seguito di accertamento ispettivo, aveva disconosciuto le 54 giornate CP_1 di lavoro espletate a seguito del primo elenco nominativo trimestrale di variazione dei lavoratori agricoli relativo al 2017 e pubblicato telematicamente dal 16 al 30 giugno 2017.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli relativi al proprio Comune di residenza per le giornate indicate con e la condanna dell' al pagamento delle spese e CP_1 competenze di lite con distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti richiamando CP_1 il verbale unico di accertamento N. 2016022439/DL del 19.12.2016 dell'Ispettorato
di Brindisi e concludeva per il rigetto del ricorso. Controparte_3 Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritta negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori
Agricoli relativi al suo Comune di residenza per 54 giornate nel corso dell'anno 2016.
Di contro, l' ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito CP_1 dei complessi accertamenti ispettivi avviati nei confronti dell'azienda agricola CP_2 da parte dell'Ispettorato di Brindisi e conclusi con la redazione del verbale CP_3 ispettivo richiamato avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dal 01.07.2015 al 30.09.2016.
Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del 2/8/12).
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell di CP_1 operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle CP_4 procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs.
n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l' fa valere e deduce la CP_1 natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
di talchè è onere dell' contestare CP_1 specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
Il lavoratore, per contra, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente che il CP_1 lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per CP_1 ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro.
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di CP_1 accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c..
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis,
Cass. SS.UU. n.12545/1992).
Come sancito dalla Corte di Cassazione, “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (
Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n.
24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n. 916/1996;).
Pertanto, appare necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente odierna e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Dalla necessaria analisi del contenuto del verbale in atti emerge che la società CP_2 in sede ispettiva è stata sottoposta ad un vaglio concernente primariamente l'attività aziendale stessa e la conduzione dei terreni dichiarati coltivati.
A tal proposito va osservato che già la Corte d'Appello di Lecce, nella Sentenza 606/2022, nel procedimento avente ad aggetto la impugnazione della sentenza di primo grado con cui era stato rigettato il ricorso di un lavoratore attinto dal medesimo provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo denunciate dalla ha chiarito: CP_2
“In merito va anzitutto, evidenziato che la tipologia di coltura e i fondi condotti dall CP_2 indicati dall'appellante non ritrovano riscontro nella documentazione prodotta.
[...]
Difatti, i dati esposti nei modelli D.Mag predisposti da ( con cui si denuncia l'impiego CP_2 nominativo di operai per un determinato numero di giornate di ciascun mese) devono essere coerenti con le denunce di inizio attività destinati a far conoscere all'Istituto previdenziale le relativa tipologia, l'estnesione, l'ubicazione e titolo di possesso di terreni onde poter anche stimare la congruità del numero degli assunti e delle giornate dichairate in rapporto al fabbisogno colturale.
Questa operazione di riscontro effettuata al momento della verifica ispettiva ha registrato non mere incongruenze o irregolarità amministrative di lieve natura foriere di una gestione poco accorta della società sotto il profilo contabile/fiscale/previdenziale ( che sarebbero di per sé idonee a far dubitare della sussistenza del rapporto di lavoro) bensì la radicale infedeltà ed inaffidabilità della documentazione ( D.Mag e denunzie di attività), i cui dati non genuini e non veritieri incidono negativamente sulla valutazione dell'effettività delle prestazioni lavorative riportate anche nelle buste baga.”
Con riferimento ai terreni dichiarati in conduzione dall , dal verbale ispettivo è CP_2 emerso che la società disponeva di un solo terreno preso in affitto da con CP_5 contratto del 06.03.2015 giusta denuncia aziendale del 12.07.2015, coltivato a pomodori solo da inizio aprile a fine agosto 2015 e sito in località Torre IN OV e non in località Apani.
Tale circostanza, ossia la disponibilità di tale unico fondo ai fini dello svolgimento dell'attività agricola è circostanza confermata dalla dichiarazione resa agli ispettori sia da Tes_1
amministratore unico della società, il quale, in riferimento alle coltivazioni svolte nei
[...] terreni siti in località “Restinco” o ” , di proprietà del padre ed altri Parte_2 Per_1 componenti della sua famiglia affermò “ i terreni miei di famiglia in zona , non Parte_2 sono mai stati utilizzati o coltivati da in quanto dopo il 2014 sono stati coltivati CP_2 sempre ed esclusivamente a livello della mia famiglia. Fino alla fine del 2014, cioè fino a quando mio padre è stato amministratore della Coop Zeus venivano coltivati da quest'ultima con proprio personale. Successivamente solo dalla mia famiglia.”
Il socio dichiarò “posso solo dire di aver assunto e fatto lavorare circa 110 Persona_2 braccianti nel 2015. Posso dire che di sicuro hanno lavorato per circa due mesi per la raccolta del pomodori, nel periodo da fine giugno ai primi di settembre. Anche quest'anno 2016 la società ha assunto circa 110/120 dipendenti, ma non per lavorare sul fondo di CP_2
Torre IN OV, dove c'era solo il grano. Questi braccianti sono stati utilizzati dall solo per la raccolta di pomodori acquistati in blocco da altri produttori della CP_2 zona.”
A tal proposito è opportuno specificare che la ricorrente nel proprio ricorso ha allegato di aver lavorato mel 2016 sui siti di Apani, Restinco, Marrazza, Loqueco e Sant'Elia senza precisare i rispettivi periodi di riferimento per ogni singolo terreno e che durante il sopralluogo presso il fondo denominato “Torre IN OV” i verbalizzanti trovarono intento al lavoro di aratura solo nonostante nello stesso giorno risultassero Testimone_1 alle dipendenze di 134 dipendenti. CP_2
La Corte di Appello di Lecce nella Sentenza n.606/2022, afferma “Sul punto si osserva anche che nella quarta denuncia di inizio attività del 04.02.2016 aveva indicato, CP_2 oltre al fondo denominato “ Torre IN OV, di la conduzione in affitto CP_5 dal 02.11.2015 al 30.04.2016 di alcune particelle di terreno, tra loro limitrofe di proprietà di e familiari site in località “Villanova”. Tale terreno, tuttavia, non risulta Controparte_6 essere stato posseduto da Infatti le particelle 262, 263 e 20 dei fondi “ CP_2 CP_6
“ (in località “Villanova”) erano state coltivate personalmente da , mentre Persona_3 le restanti erano state seminate a grano e foraggio fino al giugno 2016 per poi rimanere incolte, come riscontrato in sede di accesso ispettivo effettuato l'11.10.2016 ( cfr. pag. 4 del Verbale ispettivo). In aggiunta a ciò, va ribadito che il terreno sito in zona “Villanova” fu trovato incolto, fatto che contraddice la prosecuzione del lavoro di raccolta nell'ottobre 2016.
Ed inoltre, lo stesso socio dichiarò ai verbalizzanti che tutti gli operai assunti per soli Per_2 due mesi nel periodo estivo erano stati destinati alla raccolta di pomodori acquistati in blocco. Ma di tale acquisto non vi era traccia documentale/contabile, né è dato comprendere se l'ubicazione di detti terreni coincida con quella indicata nell'atto introduttivo. (…).
In merito al riferimento ai terreni in zona Apani della prova testimoniale, si evidenzia, come tali terrreni risultarebbero di proprieà ( gestiti da e condotti CP_5 Persona_2
a coltivazione di carciofi= e che, a seguito di approfondimenti e sopralluoghi effettuati in merito alle particelle di terreno oggetto del contratto di affitto stipulato tra GR SR e la
( cioè, le particelle n.73, 89, 90 e 276 del Fg. 2) sarebbero “ tutte ubicate in CP_5 località Torre IN OV ( e non anche in località Apani ) in modo da costituire un unico appezzamento di terreno rettangolare, posto sul fianco di una discoteca esistente nella medesima località di campagna e coincidente con il suindicato fondo rustico di 22-23 ettari gestito direttamente dal in nome e per conto della società da lui Testimone_1 amministrata” ( cfr. pag. 7 del verbale ispettivo).
Per cui, non vi è ulteriore documentazione o elemento che possa provare né un'acquisizione in affitto da parte di di altri terreni di proprietà della o di proprietà CP_2 CP_5 di qualsiasi altro soggetto né la conduzione in coltivazione di pomodori dei fondi in località
Apani da parte della ).” CP_2
Quanto alle colture effettuate sull'unico terreno nella disponibilità della , quello sito CP_2 in Torre IN OV, gli ispettori osservarono come “lo stesso ha Testimone_1 indicato con precisione le coltivazioni effettuate su tale appezzamento…in particolare ha evidenziato di aver su di esso prima una coltivazione di pomodori, da inizio aprile a fine agosto 2015…e successivamente, da novembre 2015 a giugno 2016, una piantagione di grano. Poi all'inizio di settembre 2016 aveva impiantato cardetti di carciofi solo su una piccola parte di esso, estesa circa 5-6 ettari di terreno”.
A tali rilievi si aggiungono le ulteriori dichiarazioni del assunte in sede ispettiva in Tes_1 merito alla retribuzione dei lavoratori, il quale ha precisato: “Tutti i braccianti sono stati sempre stati pagati da me con cadenza sempre settimanale, sempre in contanti finora.
Questi braccianti hanno sempre lavorato per sei ore al giorno ricevendo sempre la stessa paga netta giornaliera di €. 34,00 oltre al rimborso delle spese di benzina pari ad €.
10,00/15,00 per ciascuna macchina (…).
Tale dichiarazione, oltre a contraddire alcuni lavoratori ascoltati in sede ispettiva i quali hanno asserito di aver ricevuto una retribuzione giornaliera di importo diverso, con cadenza diversa da quella settimanale e non solo in contanti ma anche con assegni bancari (cfr. verbale pag. 8 e 9), si pone in contraddizione con quanto assunto dalla ricorrente in ricorso la quale dichiara di aver ricevuto una retribuzione pari €. 26,00 “pagati dal responsabile aziendale, sig. , mediante acconti settimanali”. Parte_3
Si sottolinea che con la Sentenza n. 606/2022 la Corte d'Appello ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. per l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei Parte_3 lavoratori agricoli per il medesimo periodo oggetto del presente giudizio.
Gli stessi testimoni ascoltati all'udienza del 24.10.2019 hanno confermato tali ultime evenienze ossia la retribuzione di pari ad €.26,00 e la direzione da parte del Sig.
[...]
(cfr. dichiarazioni della Sig.ra e Parte_3 Parte_4 CP_7
) nonché hanno indicato quale collega altro lavoratore ), anche
[...] Persona_4 egli destinatario di provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, provvedimento confermato dalla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.641/2022 e anche egli ascoltato come teste.
Sempre con riferimento alle retribuzioni, invece, mentre le testimoni Parte_4
e hanno dichiarato di percepire una retribuzione di Euro
[...] Controparte_7
26,00, e hanno dichiarato di percepire €. 35,00 giornaliere. Parte_3 Per_4
Tutte tali contraddizioni, e l'evenienza che tutti i testimoni siamo stati destinatari di provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole per lo stesso periodo oggetto del presente ricorso, nonché le altre rilevate in sede ispettiva con riferimento alla gestione dell'impresa, alle colture praticate e soprattutto alla mancata disponibilità dei terreni indicati, inducono a ritenere inattendibile il contributo orale fornito dai testi escussi.
Ciò posto, a fronte di tutte tali convergenti risultanze ispettive, alla luce delle argomentazioni suesposte e delle lacunosità emerse, si deve rilevare che nel caso di specie l'onere probatorio gravante in capo alla ricorrente non sia stato assolto e il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e la società el periodo in contestazione non provato. CP_2 Per le ragioni che precedono la domanda avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi agricoli non può essere accolta.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. Att. cpc le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella De
Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 10.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA