Sentenza 13 aprile 1999
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La questione della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, onde si deve tener conto anche degli eventi processuali sopravvenuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IA DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERCALLI 15, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CABRAS, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO MASSA, giusta delega in atti,
- ricorrente -
contro
ED LL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIAMPIERO CARTA, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 859/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 29/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, con le quali si chiede:
che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, annulli l'impugnato provvedimento, con le ulteriori statuizioni di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 3 agosto 1995 RI DR conveniva davanti al tribunale di Cagliari AS NE, perché su muro di cinta degli immobili delle parti confinanti e siti nel Comune di Iglesias il AS aveva realizzato abusivamente una tettoia. Dal canto suo, il AS presentava ricorso al competente pretore di denuncia di nuova opera nei confronti del RI, perché aveva iniziato la costruzione di un fabbricato sul suo terreno, in violazione delle norme sulle distanze.
Indi, l'adito tribunale (in comparizione di giudice unico) con sentenza del 29 maggio 1997, sul rilievo che le vertenze tra le parti (quella davanti al pretore, iniziata in epoca anteriore, e quella davanti al tribunale) avevano lo stesso oggetto (cioè, il rispetto delle distanze legali), su eccezione sollevata dal AS dichiarava la litispendenza tra le due cause (art. 39 cod. proc. civ.). La stessa sentenza veniva impugnata con istanza di regolamento di competenza (illustrata da memoria) dal RI, il quale deduceva che, avendo egli proposto davanti al pretore domanda riconvenzionale concernente la tettoia abusiva, le due cause, al momento in cui era stata proposta la domanda davanti al tribunale (concernente la stessa tettoia), avevano lo stesso oggetto, per cui si poteva profilare una ipotesi di continenza di cause, ma non di litispendenza (anche perché la domanda riconvenzionale davanti al pretore era successiva a quella davanti al tribunale).
Resisteva con controricorso il AS, il quale osservava che la richiesta di spese del giudizio di merito del RI avrebbe potuto essere presentata in sede di giudizio ordinario.
Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di regolamento di competenza (che è ammissibile, nei casi in cui sia stata dichiarata la litispendenza) (art. 39 e 42 cod. proc. civ.; tra le altre, Cass. 11 giungo 1987 n. 5115) merita accoglimento.
Premette la Corte che, per poter correttamente dichiarare la litispendenza tra due cause, è necessario, oltre la identità dei soggetti, del petitum e della causa petendi delle due cause, la pendenza di queste ultime davanti a "giudici diversi" (v. art. 39 cit.). Naturalmente, per poter accertare se ricorrono gli indicati presupposti, è altresì necessario che il giudice del merito valuti il rapporto tra le due cause al momento della decisione sul punto, dovendo peraltro tener conto degli eventi processuali sopravvenuti (tra le altre, Cass. 20 agosto 1991 n. 8923). Orbene, se il tribunale di Cagliari avesse uniformato la sua decisione ai principi (ormai comunemente ricevuti) che precedono;
se avesse, in particolare (e dopo di aver dato correttamente atto che nel caso che ne occupa sussisteva la identità degli elementi tra le due cause, soggetti petitum e causa petendi), dato rilievo (come era suo dovere, alla luce dei principi ricordati) al fatto che, dopo che il pretore aveva con sentenza del 5 novembre 1996 declinato sullo stesso oggetto la sua competenza e il relativo giudizio era stato riassunto davanti allo stesso tribunale di Cagliari, questo tribunale avrebbe dovuto (per evento processuale successivo, ripetesi rilevante nella soggetta materia) constatare che i due processi erano venuti a trovarsi pendenti non già più davanti a giudici diversi, ma bensì davanti allo stesso giudice (cioè, il tribunale di Cagliari). Essendo venuto così a mancare un presupposto della litispendenza, è evidente che nel caso in esame non poteva essere dichiarata (potendosi evidentemente procedere alla riunione delle cause, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.). Ragione per cui, in accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, l'impugnata sentenza deve essere cassata. Con la statuizione in sede di legittimità, perde ogni valore la doglianza del controricorrente, relativa all'onere delle spese processuali, stabilito nella sentenza cassata.
Per quanto concerne il pagamento delle spese, relative alla fase processuale in sede di legittimità, per motivi giusti si compensano tra le parti, per intero.
P.T.M.
La Corte, in accoglimento dell'istanza, cassa la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio davanti alla Corte medesima tra le parti, per intero.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999