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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2325/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.10.2024 da
(C.F. ), RAPPRESENTATO Parte_1 C.F._1
DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. ANGIUS ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MURZIANI LAURA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 14.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso iscritto in data 8.10.2024, ritualmente notificato, rappresentato Parte_1 dall'amministratore di sostegno in forza di decreto di autorizzazione del Giudice Parte_2
Tutelare del 24.5.2024, premesso che aveva contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in Sassari, in data 7.3.1992 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di CP_1
Sassari - anno 1992, n. 28, P. 1), dalla cui unione non sono nati i figli, dalla quale si era separato giudizialmente con sentenza del Tribunale di Sassari del 29.5.2008 n. 766/2008, rappresentato che ciascun coniuge era economicamente indipendente, chiedeva a questo tribunale lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa del 25.3.2025 si costituiva la quale aderiva alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, chiedendo, altresì, di porre a carico di l'assegno Parte_1
divorzile per la somma di € 100,00 mensili.
All'udienza del 14.5.2025, svolta in modalità cartolare, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di voler definire la crisi coniugale alle condizioni di cui all'accordo congiunto, riportate come di seguito:
“1) Le parti concordemente chiedono la conversione del rito giudiziale in consensuale e richiedono che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/03/1992 e trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Sassari al n° 28 – Parte 1;
2) Il SI. , come rappresentato dall'amministratore di sostegno SI.ra Parte_1 Pt_2
, si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, la
[...] Controparte_1 somma mensile di € 80,00 (ottanta/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla beneficiaria;
3) Le spese legali del presente procedimento, comprese quelle per la redazione del presente verbale di conciliazione, sono interamente compensate tra le parti. I difensori sottoscrivono l'atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 8 L. 247/2012, rinunciando al vincolo di solidarietà”.
Viste le conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione davanti al Collegio.
*
In via preliminare, deve essere confermata la legittimazione sostanziale e processuale di Parte_1
soggetto beneficiario di amministratore di sostegno, il quale ha agito nel presente giudizio
[...] regolarmente rappresentato dall'amministratore di sostegno Parte_2
La parte attrice depositava il verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno e il decreto del
Giudice tutelare con cui si autorizzava “l'amministratore di sostegno alla Parte_2
pagina 2 di 4 proposizione della domanda di divorzio nell'interesse del beneficiario con Parte_1 conferimento del mandato all'avv. Andrea Angius ed al pagamento delle spese legali nei minimi tariffari, previa apposita istanza al G.T. corredata dalla fattura”.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Sassari in data 7.3.1992 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 1992, n.
28, P. 1), dalla cui unione non sono nati i figli.
Le parti si sono, in seguito, separate giudizialmente con sentenza del Tribunale di Sassari del 29.5.2008
n. 766/2008.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
L'assegno divorzile
Passando alla richiesta di assegno divorzile in favore della ex coniuge il Controparte_1
Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse e acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, non esso presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo congrui rispetto alle condizioni economiche di entrambe le parti.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento integrale delle conclusioni congiunte, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 7.3.1992 (iscritto presso gli CP_1
atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 1992, n. 28, P. 1);
pagina 3 di 4 2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui all'udienza del 14.5.2025);
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.10.2024 da
(C.F. ), RAPPRESENTATO Parte_1 C.F._1
DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. ANGIUS ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MURZIANI LAURA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 14.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso iscritto in data 8.10.2024, ritualmente notificato, rappresentato Parte_1 dall'amministratore di sostegno in forza di decreto di autorizzazione del Giudice Parte_2
Tutelare del 24.5.2024, premesso che aveva contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in Sassari, in data 7.3.1992 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di CP_1
Sassari - anno 1992, n. 28, P. 1), dalla cui unione non sono nati i figli, dalla quale si era separato giudizialmente con sentenza del Tribunale di Sassari del 29.5.2008 n. 766/2008, rappresentato che ciascun coniuge era economicamente indipendente, chiedeva a questo tribunale lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa del 25.3.2025 si costituiva la quale aderiva alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, chiedendo, altresì, di porre a carico di l'assegno Parte_1
divorzile per la somma di € 100,00 mensili.
All'udienza del 14.5.2025, svolta in modalità cartolare, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di voler definire la crisi coniugale alle condizioni di cui all'accordo congiunto, riportate come di seguito:
“1) Le parti concordemente chiedono la conversione del rito giudiziale in consensuale e richiedono che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/03/1992 e trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Sassari al n° 28 – Parte 1;
2) Il SI. , come rappresentato dall'amministratore di sostegno SI.ra Parte_1 Pt_2
, si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, la
[...] Controparte_1 somma mensile di € 80,00 (ottanta/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla beneficiaria;
3) Le spese legali del presente procedimento, comprese quelle per la redazione del presente verbale di conciliazione, sono interamente compensate tra le parti. I difensori sottoscrivono l'atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 8 L. 247/2012, rinunciando al vincolo di solidarietà”.
Viste le conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione davanti al Collegio.
*
In via preliminare, deve essere confermata la legittimazione sostanziale e processuale di Parte_1
soggetto beneficiario di amministratore di sostegno, il quale ha agito nel presente giudizio
[...] regolarmente rappresentato dall'amministratore di sostegno Parte_2
La parte attrice depositava il verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno e il decreto del
Giudice tutelare con cui si autorizzava “l'amministratore di sostegno alla Parte_2
pagina 2 di 4 proposizione della domanda di divorzio nell'interesse del beneficiario con Parte_1 conferimento del mandato all'avv. Andrea Angius ed al pagamento delle spese legali nei minimi tariffari, previa apposita istanza al G.T. corredata dalla fattura”.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Sassari in data 7.3.1992 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 1992, n.
28, P. 1), dalla cui unione non sono nati i figli.
Le parti si sono, in seguito, separate giudizialmente con sentenza del Tribunale di Sassari del 29.5.2008
n. 766/2008.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
L'assegno divorzile
Passando alla richiesta di assegno divorzile in favore della ex coniuge il Controparte_1
Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse e acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, non esso presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo congrui rispetto alle condizioni economiche di entrambe le parti.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento integrale delle conclusioni congiunte, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 7.3.1992 (iscritto presso gli CP_1
atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 1992, n. 28, P. 1);
pagina 3 di 4 2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui all'udienza del 14.5.2025);
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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