Sentenza 31 maggio 2019
Massime • 1
L'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato nel quadro di un'azione di classe, promossa ai sensi dell'art. 140 bis del d.lgs. n.206 del 2005, richiede allegazione e prova non solo dei requisiti della rilevanza costituzionale degli interessi lesi, della gravità della relativa lesione e della non futilità dei danni ma anche dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne tanto l'apprezzamento seriale quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2019, n. 14886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14886 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2019 |
Testo completo
ORIGINALE 14 886-2019 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Azione di classe LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 7344/2018 TERZA SEZIONE CIVILE a. 14886 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. e.i. Presidente Dott. ULIANA ARMANO Ud. 21/03/2019 Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO PU Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI Rel. Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI ConsigliereDott. STEFANO GIAIME GUIZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7344-2018 proposto da: TRENORD SRL in persona dell'Amministratore Delegato FARISE', elettivamente domiciliata inDott. CINZIA ROMA, V. LE BRUNO BUOZZI 511 presso lo studio dell'avvocato ENZO CARDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO CARDI;
ricorrente- 2019 contro 704 TRENORD SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato ENZO CARDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO CARDI;
ASSOCIAZIONE ALTROCONSUMO in persona del Direttore pro tempore Dott.ssa LUISA CRISIGIOVANNI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BARBIERI, 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO SCORZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MARTINELLO;
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DIFESA AMBIENTECODACONS in persona del legale UTENTI CONSUMATORI tempore GIUSEPP SI, rappresentante pro elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MIRENGHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MARIA DONZELLI;
controricorrenti nonchè
contro
ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO;
- intimati nonchè da ASSOCIAZIONE ALTROCONSUMO in persona del Direttore pro tempore Dott.ssa LUISA CRISIGIOVANNI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BARBIERI, 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO SCORZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MARTINELLO;
ricorrente successivo 2 avverso la sentenza n. 3756/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso Trenord srl;
rigetto del ricorso successivo di Altroconsumo;
udito l'Avvocato MARCELLO CARDI;
udito l'Avvocato MICHELE MIRENGHI;
udito l'Avvocato PAOLO MARTINELLO;
3
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 25/8/2017, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dall'Associazione Codici Onlus - Centro per i diritti del cittadino, da Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e degli Utenti e dei Con- sumatori, e dall'associazione Altroconsumo, e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha condannato Trenord s.p.a. a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli indenniz- zi già erogati, la somma di 100,00 euro ciascuno in favore dei sogget- ti per conto dei quali le associazioni originarie attrici avevano agito con azione di classe, ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. del codice del consumo), a seguito dei gravi disagi sofferti dagli utenti del servizio di trasporto ferroviario gestito dalla società conve- nuta nel periodo dedotto in giudizio.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premessa la natura minima degli indennizzi contrattualmente previsti in caso di ritardo nell'effettuazione delle prestazioni di trasporto in fa- vore degli utenti (con la conseguente riconoscibilità del risarcimento dei danni ulteriori e diversi da quelli coperti da tali indennizzi), ha ri- tenuto che la straordinarietà dei disagi e dei fastidi arrecati agli utenti nel periodo considerato, giustificasse il riconoscimento, in favore degli stessi, del risarcimento generalizzato (di per sé suscettibile di conser- vare i caratteri di 'omogeneità' richiesti dall'art. 140-bis cit. ai fini dell'esercizio dell'azione di classe nella specie esperita) del danno non patrimoniale sofferto dagli utenti del servizio ferroviario, nella specie commisurato all'importo di euro 100,00 equitativamente individuato per ciascun utente.
3. Con la stessa sentenza, la corte territoriale ha disatteso la me- desima domanda risarcitoria avanzata dagli oltre tremila aderenti 3615 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri all'associazione Altroconsumo specificamente individuati per relatio- nem, trattandosi di domande riferite a diritti estinti per prescrizione.
4. Avverso la sentenza d'appello, Trenord s.p.a. proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione.
5. L'associazione Altroconsumo ha proposto autonomo ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, sulla base di cinque motivi d'impugnazione.
6. L'associazione Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e degli Utenti e dei Consumatori, resiste con controricorso all'impugnazione di Trenord s.p.a.. 7. Trenord s.p.a. e Altroconsumo hanno depositato controricorso per resistere alle rispettive impugnazioni.
8. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
9. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la Trenord s.p.a. censura la sentenza im- pugnata per violazione degli artt. 112, 121 e 131 c.p.c. e dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente considerato ammissibile l'appello proposto dalle associazioni avversarie, essendosi il giudice di primo grado pronunciato con ordinanza sulla manifesta infondatezza delle domande avversarie, con la conseguente inappellabilità di detto provvedimento del primo giudice, siccome unicamente soggetto a re- clamo, ai sensi dell'art. 140-bis cit.. 2. Il motivo è infondato.
3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, al fine di stabilire se un provve- dimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, sog- getto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver 4 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri riguardo non già alla sua forma esteriore e alla qualificazione attribui- tagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è de- stinato a produrre. Ciò posto, una volta riconosciuto il carattere di decisorietà e di de- finitività di una determinata decisione (come, nel caso di specie, quel- la emessa dal giudice di primo grado, secondo la logica e corretta ri- costruzione operata dalla corte d'appello, estesa alla ricognizione dei contenuti specificamente decisori della decisione impugnata), alla stessa dev'essere attribuito valore di sentenza, indipendentemente dalla circostanza che la stessa abbia assunto la forma dell'ordinanza, con la conseguente sua impugnabilità dinanzi al giudice di grado su- periore (cfr., ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 10731 del 03/08/2001, Rv. 548780 - 01 e succ. conf.).
4. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., e dell'art. 140- bis del d.lgs. n. 206/2005 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto tempestiva (e ta- le da non integrare una inammissibile mutato libelli) l'istanza avanza- ta dall'associazione Altroconsumo diretta alla contestazione dell'adeguatezza dell'indennizzo predisposto da Trenord in base al Regolamento CE n. 1371/2007. 5. Il motivo è inammissibile.
6. Al riguardo fermo l'assorbente rilievo riferito all'inammissibilità della censura, in ragione del carente adempimento degli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall'art. 366 n. 6 c.p.c. (con particolare riguardo alla mancata indica- zione e allegazione degli atti depositati dall'associazione Altroconsu- mo nel corso del processo, suscettibili di consentire l'effettivo control- lo, da parte del giudice di legittimità, della concludenza della censura legata alla qualificazione in termini di 'novità' dell'istanza diretta alla Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri contestazione dell'adeguatezza dell'indennizzo predisposto da Trenord in base al Regolamento CE n. 1371/2007) - varrà nella specie consi- derare il valore dirimente del consolidato principio sancito dalla giuri- sprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l'interpretazio- ne operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motiva- zione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto con- trollo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimi- labili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazio- ne riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 - 01; Sez. L, Sen- tenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 -01). Peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individua- zione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dal- la natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01).
7. Nella specie, la società ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell'eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale (domanda che il giudice a quo ha espressa- mente ritenuto comprensiva della proposizione dell'istanza qui in con- testazione), risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il 6 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri proprio dissenso dall'interpretazione fornita dal giudice d'appello, così risolvendo le censure proposte nel rilievo di una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità.
8. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 17 del Regolamento CE n. 1371/2007, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale erroneamente ritenuto che il carattere eccezionale delle cir- costanze dannose dedotte in giudizio valesse a giustificare il risarci- mento di danni eccedenti la misura dell'indennizzo minimo previsto in caso di ritardi sporadici od occasionali dei mezzi ferroviari.
9. Il motivo è infondato. 10. Sul punto, ritiene il Collegio che la corte territoriale abbia cor- rettamente interpretato le norme di diritto richiamate, avendo esat- tamente ritenuto in astratto superabili i minimi compensativi previsti dalla disciplina positiva del rapporto contrattuale in esame, in coeren- za al disposto regolamentare di provenienza comunitaria (art. 17 Reg. CE n. 1371/2007); da un lato, muovendo dalla stessa previsione for- male del regolamento richiamato (là dove prevede espressamente, al di là delle ipotesi di indennizzo in caso di ritardi 'ordinari', il diritto dei "passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di ser- vizio durante il periodo di validità dello stesso” di richiedere un inden- nizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo delle imprese ferro- viarie) e, dall'altro, rilevando correttamente l'impossibilità di esclude- re, in astratto, la potenziale sussistenza di danni ulteriori e diversi da quelli normalmente correlati ai pregiudizi identificati dal rimborso del costo della prestazione di trasporto promessa non (o inesattamen- te) eseguita: danni ulteriori e diversi, pur sempre caratterizzati (in caso di esperimento di un'azione di classe) da caratteri effettivi di 7 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri omogeneità, in coerenza al disposto di cui all'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005. 11. Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 17 del Regolamento CE n. 1371/2007, degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., dell'art. 114 c.p.c. e dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206 2005 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto risarcibile, siccome do- tato del carattere di omogeneità rilevante ai sensi dell'art. 140-bis cit., il danno non patrimoniale asseritamente sofferto dagli utenti del trasporto ferroviario oggetto d'esame. 12. Il motivo è fondato nei limiti e nei termini appresso specificati. 13. Al riguardo, varrà preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sulle orme dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti invio- labili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibi- le sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata - dell'art. 2059 c.c., e al di là delle ipotesi di danno derivante dalla commissione di reato, o dei casi in cui la legge consente espressa- mente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali a tre condizioni: (a) - che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza co- stituzionale (altrimenti pervenendosi a un'abrogazione per via inter- pretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimonia- le, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabi- lità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nel- 8 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri la lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità, dovendo ritenersi palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in detti disagi, fastidi, disap- punti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01). 14. Ciò posto, ferma l'applicabilità di tali principi anche nei casi (come quello in esame) di danno non patrimoniale derivante da ina- dempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605494 01), varrà considerare come appartenga all'ambito degli - oneri di indagine istruttoria e di articolazione argomentativa del giudi- ce di merito il compito di descrivere con precisione le forme e i modi attraverso i quali i pregiudizi non patrimoniali specificamente e anali- ticamente individuati abbiano effettivamente superato quella soglia di sufficiente gravità individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria, spie- gando in che modo i danni lamentati, necessariamente legati da un controllabile nesso di causalità materiale e giuridica all'inadempimento contestato, abbiano rappresentato l'esito di un'offesa effettivamente seria e grave dell'interesse protetto sul piano costituzionale, senza tradursi in meri (benché odiosi o sgradevoli) di- sagi, fastidi, disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita (sul punto, proprio con riguardo a fattispecie concrete di trasporto ferroviario, v. Sez. 3, Sen- tenza n. 3720 del 8/2/2019; Sez.
3. Sentenza n. 10596 del 4/5/2018). 15. Peraltro, ai fini del riconoscimento della fondatezza della do- manda avente a oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale proposta nelle forme processuali dell'azione di classe di cui all'art. 140-bis cod. cons., spetta al giudice di merito coordinare, l'indagine 9 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri condotta sulla serietà e la gravità dell'offesa inferta all'interesse costi- tuzionalmente protetto, con le esigenze proprie dell'azione di classe disegnata dal legislatore italiano, con particolare riguardo alla neces- sità che le situazioni soggettive lese e i diritti concretamente pregiu- dicati (di necessaria rilevanza costituzionale) siano caratterizzati (non solo dalla gravità e serietà della relativa lesione, bensì anche) dall'essenziale requisito della relativa omogeneità (ex art. 140-bis cit.), inteso, quest'ultimo, come il tratto proprio di pretese individua- li che, vantate da un insieme di consumatori o di utenti, siano acco- munate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento 'se- riale e una gestione processuale congiunta, dovendo escludersi, sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, la compatibilità dello strumento processuale così delineato dal legislatore con l'esecuzione di accertamenti calibrati su specifiche situazioni personali o con valutazioni che si soffermino sulla consistenza specifica della sfera emotiva o dell'esperienza dinamico-relazionale di singoli dan- neggiati. Nei casi in cui, infatti, le doglianze dei danneggiati siano tali da non lasciare prefigurare la possibilità di una valutazione tendenzial- mente standardizzata anche delle relative conseguenze pregiudizievo- li (sia per quel che specificamente riguarda l'an che il quantum del danno), il meccanismo della tutela di classe deve ritenersi per ciò stesso impraticabile. -16. Da tali premesse deriva che lungi dall'escludere in astratto la compatibilità del risarcimento del danno non patrimoniale con il ri- corso alle forme processuali dell'azione di classe (una soluzione, per vero drastica, pur sostenuta da talune voci della letteratura speciali- stica) - l'azione di classe rimane pur sempre compatibile con la ri- vendicazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali là do- ve di questi ultimi siano tuttavia posti rigorosamente in risalto i tratti 10 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri in qualche modo comuni a tutti i membri della classe (purché adegua- tamente specificati e comprovati), con la conseguenza che l'originario proponente ha l'onere di domandare la riparazione di un danno non patrimoniale che non sia individualizzato, ma sia fondato su circo- stanze comuni a tutti i membri della classe. Una simile soluzione (nella misura in cui esclude l'obbligo di per- sonalizzazione del danno non patrimoniale nell'ambito dell'azione di classe) ha il pregio di prefigurare la possibilità, per ciascun singolo danneggiato, di scegliere liberamente se promuovere o aderire a un'azione di classe (rinunciando a un'istruttoria individuale e accet- tando di fatto un risarcimento forfettizzato), ovvero promuovere un'azione individuale insistendo per una liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale subito. In ciascuna di tali ipotesi, tuttavia, sarà in ogni caso necessaria la precisa identificazione delle situazioni soggettive lese, della qualità della relativa protezione a livello costituzionale (fuori dai casi di danni non patrimoniali da reato o da tipizzazione legislativa del fatto) e dei termini concreti dell'effettiva serietà e gravità delle lesioni inferte e dei pregiudizi subiti, non confondibili con meri disagi, fastidi, disap- punti, ansie o con ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita. Con l'ulteriore specificazione, nei casi di danni non patrimoniali ri- vendicati nelle forme dell'azione di classe (e proprio al fine di scon- giurare un'inammissibile declinazione in chiave 'punitiva' della re- sponsabilità risarcitoria, in assenza di indici legislativi suscettibili di giustificarla: cfr. Sez. U Sentenza n. 16601 del 05/07/2017) - ' dell'allegazione e della prova dei profili concreti dei pregiudizi lamen- tati capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della clas- se, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati, bensì ac- comunati da caratteristiche tali da giustificarne, tanto 11 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri l'apprezzamento 'seriale', quanto la gestione processuale congiunta- mente rivendicata. 17. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano, lungi dall'attenersi al rigoroso rispetto dei principi sin qui richiamati, risulta aver trascurato, tanto l'aspetto relativo all'identificazione dell'interesse costituzionalmente protetto a monte dei pregiudizi non patrimoniali risarciti (salvo un generico e astratto riferimento peral- - tro dedotto ad altri fini alle "limitazioni sofferte rispetto alla propria - libera circolazione": cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), quanto la specifica identificazione e descrizione delle forme e dei modi in cui i pregiudizi non patrimoniali pretesamente individuati avrebbero effet- tivamente superato quella soglia di sufficiente gravità e serietà indivi- duata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria, omettendo di spiegare in che modo i danni lamentati, necessariamente legati da un controllabile nesso di causalità materiale e giuridica all'inadempimento contestato, abbiano rappresentato l'esito di un'offesa effettivamente seria e grave dell'interesse protetto sul piano costituzionale, senza tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita. Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice a quo risulta aver li- mitato la propria argomentazione al solo rilievo di "ritardi prolungati, cancellazioni di corse, trasbordi da un convoglio all'altro, modifiche di itinerari, condizioni di sovraffollamento dei convogli" rivelatisi tali da generare lo sviluppo, in modo asseritamente 'uniforme e generalizza- to', di "una forma di ansia e di insofferenza per gli inconvenienti i fa- stidi e le difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di effettuare i propri normali spostamenti al fine di raggiungere le sedi di lavoro, i luoghi di studio e così via", senza darsi carico di dedurre e articolare in modo concreto e specifico la dimostrazione dell'irriconducibilità di 12 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri tali forme di 'ansia', 'insofferenza', 'fastidi' e 'difficoltà/impossibilità', a quei meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o ogni altro tipo di insoddi- sfazione concernente gli aspetti più disparati della vita che, come più volte rimarcato, precludono, in forza del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., nella misura in cui esprimono i termini di un'incidenza non adeguatamente apprezzabile della sfera personale individuale, inevitabilmente scaturente dal fatto della convivenza so- ciale. Né risultano adeguatamente allegati e comprovati, nella pronun- cia impugnata, i profili dei pregiudizi individuati capaci di valorizzarne i tratti effettivamente e concretamente comuni a tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati, bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne, tanto l'apprezzamento 'seriale', quanto la gestione processuale congiunta- mente rivendicata, nel rispetto dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005. 18. Da tali premesse, discende l'accoglimento del motivo in esa- me, con la conseguente corrispondente cassazione della decisione impugnata sullo specifico punto censurato. 19. Con il quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di procedere alla compensazione, anche parziale, delle spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio. 20. Il motivo (in astratto inammissibile, attenendo all'esame di questioni necessariamente rimesse alla discrezionalità del giudice di merito) deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del quarto motivo. 21. Con il primo motivo del proprio ricorso, l'associazione Altro- consumo censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 13 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri 2951 e 2946 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato i termini di prescrizione di cui all'art. 2951 c.c. riferiti al contratto di trasporto, nonostante il ca- rattere complesso del rapporto contrattuale nella specie intercorso tra i singoli utenti e la società titolare della gestione del trasporto ferro- viario, estesa all'esecuzione di prestazioni ulteriori e diverse da quella limitata al mero trasporto, con la conseguente applicabilità dei termini di prescrizione ordinaria di durata decennale previsti dall'art. 2946 C.C. 22. Il motivo è infondato. 23. Osserva al riguardo il Collegio come le prestazioni contestate dall'associazione ricorrente come non adempiute, o inesattamente adempiute, da Trenord s.p.a. (in termini di protezione, assistenza o informazione degli utenti) devono ritenersi convenientemente qualifi- cabili alla stregua di obbligazioni di carattere accessorio rispetto alla principale obbligazione avente a oggetto la prestazione di trasporto;
obbligazioni accessorie certamente destinate a garantire la corretta soddisfazione dell'interesse creditorio legato alla conclusione del ne- gozio, ma per loro natura inidonee a trasfigurare la dimensione cau- sale tipica del contratto, che rimane legata alla ragione finale del tra- sporto, con la conseguente applicabilità dell'art. 2951 c.c. nella parte in cui stabilisce in un anno il termine di prescrizione applicabile alle situazioni soggettive scaturenti da detto negozio. Sul punto, varrà altresì richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, là dove ha sancito come il ter- mine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di tra- sporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trovi applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per indivi- 14 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri duare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono inti- mamente collegate alla concreta tipologia della prestazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 25517 del 18/12/2015, Rv. 638119 - 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 24265 del 30/11/2010, Rv. 614882-01). 24. Con il secondo motivo, l'associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi e per violazione degli artt. 2951 e 2947 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricor- so, nel caso di specie, di un'ipotesi di illecito extracontrattuale, even- tualmente concorrente con quello di natura contrattuale riconosciuto dal giudice a quo, suscettibile di giustificare l'applicazione dei termini di prescrizione di durata quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.. 25. Il motivo è inammissibile. 26. Osserva preliminarmente il Collegio come la questione solle- vata dall'associazione ricorrente con l'odierna impugnazione (con par- ticolare riguardo al tema del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata. Al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugna- ta, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avve- nuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in osse- quio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fat- to, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veri- dicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2 Sentenza n. 20694 del - ' 15 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri 09/08/2018, Rv. 650009 - 01; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332-01). Nella specie, non avendo la ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, il motivo deve ritenersi per ciò stesso inam- missibile. 27. Varrà peraltro rilevare, in ogni caso come, secondo il consoli- dato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'ammissibilità del concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale, richieda indefettibilmente che il fatto che violi i di- ritti derivanti da contratto, valga a costituire, allo stesso momento, la lesione di diritti della persona offesa rilevanti sul piano aquiliano, in- dipendentemente dall'avvenuta conclusione del contratto dedotto in giudizio (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 418 del 19/01/1996, Rv. 495504 - 01). Nella specie, la pretesa sussistenza di un'astratta concorrenza di un illecito aquiliano con l'azione contrattuale qui esercitata non appa- re in ogni caso riconoscibile, non potendo ritenersi che il danno subito dai trasportati, per come denunciato in questa sede, sia valso a de- terminare di per sé, al di fuori dell'inadempimento della prestazione contrattuale, una lesione di diritti della persona suscettibili di giustifi- care l'accostamento, alla tutela contrattuale, di quella disciplinata da- gli artt. 2043 ss. c.c.. 28. Con il terzo motivo, l'associazione ricorrente censura la sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 2951 c.c., in combinato di- sposto con l'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005, degli artt. 24 e 117 Cost. e degli art. 6 e 13 CEDU, per avere la corte territoriale omesso di rilevare la non conformità e l'incompatibilità del termine prescrizio- nale annuale previsto dalla art. 2951 c.c. in relazione al principio co- munitario di effettività della tutela, a tal fine rinnovando la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE, ai sensi dell'art. 267 16 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri TFUE, o alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953. 29. Con il quarto motivo, l'associazione ricorrente censura la sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 2951 c.c. e dell'art. 3 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamente omesso di rilevare l'illegittimità costituzionale della disci- plina relativa al termine prescrizionale annuale previsto per il contrat- to di trasporto in esame, in relazione comparativa con altre forme di trasporto, a tal fine rinnovando l'istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953. 30. Con il quinto motivo, l'associazione ricorrente censura la sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005, in combinato disposto con l'art. 2951 c.c., degli artt. 24 e 117 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU, per avere la corte territoriale omesso di rilevare la non conformità e l'incompatibilità del previsto effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno a decorrere dal momento del deposito dell'adesione del singolo utente all'azione di classe, con il principio eurounitario di effettività della tutela, a tal fine rinnovando l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, o alla Corte Co- stituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953. 31. Il terzo, il quarto e il quinto motivo – congiuntamente esami- nabili per ragioni di connessione - sono infondati. 32. Sul punto, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente argomentato, sul piano motivazionale, la circostanza. della piena idoneità della disciplina nazionale a garantire l'effettività della tutela dei trasportati, anche nella prospettiva della disciplina eu- rounitaria, avendo ragionevolmente posto in evidenza la congruità del termine annuale previsto al fine di assicurare l'effettività della tutela 17 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri giurisdizionale rivendicata, come peraltro di fatto confermato dalla tempestività della rivendicazione risarcitoria avanzata da oltre la me- tà degli aderenti all'associazione ricorrente. 33. Allo stesso modo, del tutto correttamente la corte territoriale ha indicato le ragioni che militano a sostegno della ragionevole ap- prezzabilità della diversa disciplina dei termini di prescrizione previsti in relazione ai diritti connessi all'esecuzione di alternative forme di trasporto (come quella aerea o marittima), avendo, da un lato, sotto- lineato il maggior favore della disciplina di cui all'art. 2951 c.c. rispet- to alle norme del codice della navigazione riferite al contratto di tra- sporto di persone (cfr. l'art. 418, co. 1, cod. nav.), ed avendo, dall'altro, richiamato le ragioni della diversità della disciplina contenu- ta nei Regolamenti CE n. 392/2009 (con il connesso richiamo all'art. 16 della Convenzione di Atene in materia di trasporto marittimo) e n. 889/2002 (con il connesso richiamo alla Convenzione di Montreal in materia di trasporto aereo), attesa l'inerenza di tali ultime fonti nor- mative alle diverse ipotesi di diritti risarcitori connessi (non già ai casi di mero inadempimento del contratto di trasporto, come nell'ipotesi oggetto dell'odierna controversia, bensì) ai casi, di assai più grave ri- levanza, di eventuali 'incidenti' occorsi durante il viaggio. 34. Quanto, infine, alla compatibilità con il principio eurounitario e/o costituzionale di effettività della tutela del previsto effetto inter- ruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno a decor- rere dal momento del deposito dell'adesione del singolo utente all'azione di classe (ex art. 140-bis cod. cons.), del tutto correttamen- te il giudice a quo ha evidenziato l'insussistenza di alcuna vulnus ai richiamati principi, trattandosi della disciplina di un termine prescri- zionale inevitabilmente connesso alla coerente regolamentazione di un complesso meccanismo processuale (coinvolgente un numero astrattamente indefinito di parti), in ogni caso dotato di effettiva e 18 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri sperimentata congruità temporale, sottrarretale da non all'interessato, ove ritenuta più opportuna o congeniale, la scelta per una diversa strada processuale, ovvero per l'attivazione del più age- vole strumento interruttivo della prescrizione attraverso l'inoltro di un'ordinaria costituzione in mora. 35. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del quarto motivo del ricorso proposto da Trenord s.p.a. disattesi i restanti motivi di detto ricorso e disatteso il ricorso propo- sto da Altroconsumo - dev'essere disposta la cassazione della senten- za impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui è rimesso di provvedere alla rinnovazione del giudizio di appello nel rispetto del seguente principio di diritto: L'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato nel quadro di un'azione di classe promossa ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005 - oltre all'allegazione e alla prova concreta del ricorso degli ordinari requisiti: 1) della rilevanza costituzionale degli interessi lesi;
2) della gravità della relativa lesione e 3) della non futilità dei danni (ossia che gli stessi non consistano in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita, conformemente a quanto statuito da Sez. U, Sen- tenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01) – richiede altresì la- specifica allegazione e la prova dei profili concreti dei pregiudizi la- mentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati, bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne, tanto l'apprezzamento seriale, quanto la gestione processuale congiunta- mente rivendicata. 36. Al giudice del rinvio è altresì rimesso di provvedere alla rego- lazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 19 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso proposto da Trenord s.p.a.; rigetta i restanti motivi del ricorso proposto da Trenord s.p.a. e il ri- corso proposto dall'associazione Altroconsumo;
cassa la sentenza im- pugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui è rimesso di provvedere alla rin- novazione del giudizio di appello nel rispetto del principio di diritto di cui in motivazione, oltre alla regolazione delle spese del presente giu- dizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 21/3/2019 Il Consigliere est. Marco Dell'Utri W Il Presidente NA NO I have Amer Funzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 3 1 MAG. 2019 Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA 2 020 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri